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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 243 del 23/07/2009


TOMASSINI, BIANCONI - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Premesso che:

la legge n. 194 del 1978, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", prevede tra i suoi primi obiettivi "il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana fin dal suo inizio" (articolo 1, comma 1), cosa che, a giudizio degli interroganti, ben pochi sanno;

lo scopo dichiarato della richiamata legge n. 194 non è quello di garantire un (inesistente) diritto di aborto, ma piuttosto quello di prevenire l'aborto, favorendo la nascita dei figli già concepiti con l'invito alle madri ad un'adeguata riflessione sul valore della vita umana e offrendo alternative al dramma (per il concepito e per la donna) dell'interruzione della gravidanza. Questa è l'interpretazione ripetutamente formulata dalla Corte costituzionale italiana, la quale ritiene che l'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) sia intesa soltanto come risposta a uno stato insuperabile di necessità e non come esercizio di un diritto di scelta della donna;

da queste premesse deriva che se l'uso della pillola abortiva Ru486 viene inteso, come sembra, quale strumento tecnico per privatizzare e banalizzare l'aborto, esso è assolutamente inaccettabile soprattutto alla luce della numerosa documentazione scientifica che ne mette in evidenza l'alta pericolosità per la salute della donna stessa;

premesso inoltre che, in un recente articolo del NEJM (M. Fjerstad et al. "Rates of serious infections after changes in regimes for medical abortion" (2009), 361, 145-151) si fa riferimento alla necessità di una terapia antibiotica da rendere obbligatoria nelle procedure di aborto chimico, viste le numerose ed anomale gravi infezioni registrate. Secondo questo recente articolo, solo con un trattamento antibiotico si abbattono i rischi di gravi infezioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se risulti che i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) fossero a conoscenza di un tale numero elevato di gravi infezioni a carico delle donne che ricorrono a questa procedura abortiva, se nella procedura autorizzata dall'Aifa sia prevista l'obbligatorietà della terapia antibiotica nei termini suggeriti dall'autorevole rivista medica e dallo stesso Baulieu, lo scopritore del principio attivo del mifepristone (in EE. Baulieu deaths from Clostridium Sordellii after medical abortion, N. Engl. J. Med. (2006), 354, 1645-47), e, in caso contrario, per quale motivo non sia così;

visto che il secondo farmaco utilizzato per indurre l'aborto, il misoprostol, è una prostaglandina il cui uso è espressamente sconsigliato in gravidanza, tuttavia è noto che il suo uso off label è diffuso proprio in questa pratica, se al Ministro in indirizzo risulti su chi ricada la responsabilità della prescrizione in caso di gravi eventi avversi, e se, eventualmente, tale responsabilità sia coperta da assicurazione, e in quale forma.

(4-01824)