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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 235 del 08/07/2009


PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            l'Atto Senato n. 1195-B reca disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

        considerato che:

            il provvedimento in esame, nel corso dell'esame parlamentare ha visto ampliare il suo contenuto originario, attualmente composto da 64 articoli che, senza alcuna partizione in titoli o capi, trattano temi riconducibili ad una serie di materie che, in molti casi, non corrispondono in alcun modo al titolo del provvedimento stesso. Ne sono esempi solari la norma contenuta nell'articolo 64, recante «Disposizioni in materia di farmaci», come pure le disposizioni contenute negli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 63 in materia di trasporto ferroviario che, in buona sostanza, affossano la legge di riforma n. 422/1997 sulla liberalizzazione del settore e riordinano in senso restrittivo della concorrenza il sistema ferroviario - i treni dei pendolari e la lunga e media percorrenza -, abolendo l'obbligo di gara anche per le Spa pubbliche che gestiscono le reti di bus urbane ed extraurbane;

            risultano presenti alcune norme recanti vere e proprie deleghe «in bianco», prive di oggetto esattamente determinato, in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione che recita: «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Ne sono esempi l'articolo 5 del provvedimento in esame che reca una «Delega al Governo per il riassetto normativa delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applica bili alle imprese», nonché l'articolo 6 rubricato «Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese» con la quale si prevede in modo del tutto generico che, ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico;

            non appare condivisibile la genericità della previsione contenuta nell'articolo 3 del comma 6 che incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per il 2009 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Un titolo in apparenza accettabile, ma che può essere interpretato in altro modo, a causa della indeterminatezza e dell'indeterminatezza delle finalità dell'intervento. Si rammenta al riguardo che durante l'esame del decreto-legge sul terremoto n. 39/09 non sono stati trovati 30 milioni per favorire un rapido avvio dell'università de L'Aquila, volano importantissimo per l'economia di quella città, ma gli stessi soldi da disperdere in mille rivoli finanze pubbliche verso provvedimenti e interventi di nessun significato e di nessuna efficacia sono adottati con il provvedimento al nostro esame;

            non appare condivisibile l'intera impostazione dell'articolo 25 del provvedimento in esame recante delega al Governo in materia nucleare. Si rammenta al riguardo che in data 28 giugno 2006 la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che fissa le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria da adottare in caso di emergenza radioattiva. La Commissione, in particolare, ha contestato all'Italia di non aver adottato i decreti di attuazione necessari a garantire un'effettiva applicazione delle due direttive in esame. L'articolo 25, oltre a non intervenire sul punto dell'emergenza radioattiva, reca tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo la definizione di «elevati livelli» di sicurezza dei siti (lettera b) - grazie, peraltro, all'approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo dell'Italia dei Valori in Senato ma non prevede adeguati strumenti di tutela, informazione, trasparenza e coinvolgimento dei cittadini e delle amministrazioni locali;

            non appare condivisibile l'intera impostazione dell'articolo 27 del provvedimento in esame ed in particolare il comma 27 con il quale si prevede che agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dimessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Sotto tale profilo si rammenta che detto articolo 5-bis contiene una norma a carattere fortemente incostituzionale con la quale si riducono i vincoli per la conversione di vecchie centrali elettriche inquinanti in nuove strutture a carbone, come ad esempio la centrale di Porto Tolle. In particolare, la norma in questione, prevede che per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di leggi regionali e nazionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purchè la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Il comma 25 dell'articolo 27 del provvedimento in esame amplia, dunque, ulteriormente la deroga prevista dal decreto 5/09. Già nel caso dell'articolo 5-bis del dl n. 5 2009, convertito nella legge 33/2009 argomentavamo, facendo anche riferimento ad importanti Sentenze della Corte Costituzionale (sentenze della CC n. 6/2004 e n. 383/2005), che questa disposizione grazie alla quale si consente con una norma nazionale di derogare direttamente anche alle norme regionali, mal si concilia con il rispetto del Titolo V della Costituzione e dei poteri concorrenti delle Regioni sulla produzione dell'energia e di governo del territorio, di cui all'articolo 117, e con i principi di leale collaborazione, di cui all'articolo 118. Con la disposizione contenuta al comma 27 dell'articolo 25 del provvedimento dell'A.S. 1195-B in esame, gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5-bis della legge n. 33/2009, concepito per aggirare una norma regionale del Veneto che impediva l'alimentazione a carbone della centrale di Porto Tolle, rischiano di estendendersi agli impianti a carbon fossile e a tutto il territorio nazionale. Nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento reca numerose modifiche non testuali alla normativa attuale e procede alla novellazione di norme di recentissima approvazione: circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino dello stato della normativa vigente;

            la risoluzione di approvazione del DPEF 2009 - 2013 considera il provvedimento in esame come un «collegato» alla manovra finanziaria. La particolare natura dei disegni di legge collegati risulta intimamente funzionale alla realizzazione della manovra finanziaria e in tale ottica oggetto di una specifica disciplina in ordine al contenuto proprio. Si indicano, infatti, come «collegati» i disegni di legge che contengono interventi connessi alla realizzazione della manovra finanziaria ed i regolamenti parlamentari di Camera e Senato dettano una specifica disciplina dello status procedimentale dei provvedimenti collegati: in particolare viene precisato che tali provvedimenti devono essere indicati nel DPEF, così come approvato dalla risoluzione parlamentare. È pertanto palese che, nel caso in oggetto, abbiamo di fronte un provvedimento collegato che, oltre ad andare ben al di là di quanto previsto dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF votata lo scorso luglio, non è dotato di adeguata copertura finanziaria come dimostrato anche dalla nota tecnica inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Commissioni competenti per materia della Camera dei Deputati in data 5 giugno 2009 dove si legge: «nel disegno di legge di cui in oggetto, oltre a disposizioni che introducono, contrariamente all'azione di Governo, misure che, in quanto suscettibili di determinare incrementi delle tariffe a carico dei consumatori, direttamente o indirettamente riversano i discendenti effetti pregiudizievoli a carico degli utenti finali, risultano essere state inserite altresì una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione».

        delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1195-B.