Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (1728 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 235 del 08/07/2009


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195-B)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            l'Atto Senato n. 1195-B reca disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

        considerato che:

            il provvedimento in esame, nel corso dell'esame parlamentare ha visto ampliare il suo contenuto originario, attualmente composto da 64 articoli che, senza alcuna partizione in titoli o capi, trattano temi riconducibili ad una serie di materie che, in molti casi, non corrispondono in alcun modo al titolo del provvedimento stesso. Ne sono esempi solari la norma contenuta nell'articolo 64, recante «Disposizioni in materia di farmaci», come pure le disposizioni contenute negli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 63 in materia di trasporto ferroviario che, in buona sostanza, affossano la legge di riforma n. 422/1997 sulla liberalizzazione del settore e riordinano in senso restrittivo della concorrenza il sistema ferroviario - i treni dei pendolari e la lunga e media percorrenza -, abolendo l'obbligo di gara anche per le Spa pubbliche che gestiscono le reti di bus urbane ed extraurbane;

            risultano presenti alcune norme recanti vere e proprie deleghe «in bianco», prive di oggetto esattamente determinato, in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione che recita: «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Ne sono esempi l'articolo 5 del provvedimento in esame che reca una «Delega al Governo per il riassetto normativa delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applica bili alle imprese», nonché l'articolo 6 rubricato «Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese» con la quale si prevede in modo del tutto generico che, ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico;

            non appare condivisibile la genericità della previsione contenuta nell'articolo 3 del comma 6 che incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per il 2009 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Un titolo in apparenza accettabile, ma che può essere interpretato in altro modo, a causa della indeterminatezza e dell'indeterminatezza delle finalità dell'intervento. Si rammenta al riguardo che durante l'esame del decreto-legge sul terremoto n. 39/09 non sono stati trovati 30 milioni per favorire un rapido avvio dell'università de L'Aquila, volano importantissimo per l'economia di quella città, ma gli stessi soldi da disperdere in mille rivoli finanze pubbliche verso provvedimenti e interventi di nessun significato e di nessuna efficacia sono adottati con il provvedimento al nostro esame;

            non appare condivisibile l'intera impostazione dell'articolo 25 del provvedimento in esame recante delega al Governo in materia nucleare. Si rammenta al riguardo che in data 28 giugno 2006 la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che fissa le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria da adottare in caso di emergenza radioattiva. La Commissione, in particolare, ha contestato all'Italia di non aver adottato i decreti di attuazione necessari a garantire un'effettiva applicazione delle due direttive in esame. L'articolo 25, oltre a non intervenire sul punto dell'emergenza radioattiva, reca tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo la definizione di «elevati livelli» di sicurezza dei siti (lettera b) - grazie, peraltro, all'approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo dell'Italia dei Valori in Senato ma non prevede adeguati strumenti di tutela, informazione, trasparenza e coinvolgimento dei cittadini e delle amministrazioni locali;

            non appare condivisibile l'intera impostazione dell'articolo 27 del provvedimento in esame ed in particolare il comma 27 con il quale si prevede che agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dimessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Sotto tale profilo si rammenta che detto articolo 5-bis contiene una norma a carattere fortemente incostituzionale con la quale si riducono i vincoli per la conversione di vecchie centrali elettriche inquinanti in nuove strutture a carbone, come ad esempio la centrale di Porto Tolle. In particolare, la norma in questione, prevede che per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di leggi regionali e nazionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purchè la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Il comma 25 dell'articolo 27 del provvedimento in esame amplia, dunque, ulteriormente la deroga prevista dal decreto 5/09. Già nel caso dell'articolo 5-bis del dl n. 5 2009, convertito nella legge 33/2009 argomentavamo, facendo anche riferimento ad importanti Sentenze della Corte Costituzionale (sentenze della CC n. 6/2004 e n. 383/2005), che questa disposizione grazie alla quale si consente con una norma nazionale di derogare direttamente anche alle norme regionali, mal si concilia con il rispetto del Titolo V della Costituzione e dei poteri concorrenti delle Regioni sulla produzione dell'energia e di governo del territorio, di cui all'articolo 117, e con i principi di leale collaborazione, di cui all'articolo 118. Con la disposizione contenuta al comma 27 dell'articolo 25 del provvedimento dell'A.S. 1195-B in esame, gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5-bis della legge n. 33/2009, concepito per aggirare una norma regionale del Veneto che impediva l'alimentazione a carbone della centrale di Porto Tolle, rischiano di estendendersi agli impianti a carbon fossile e a tutto il territorio nazionale. Nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento reca numerose modifiche non testuali alla normativa attuale e procede alla novellazione di norme di recentissima approvazione: circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino dello stato della normativa vigente;

            la risoluzione di approvazione del DPEF 2009 - 2013 considera il provvedimento in esame come un «collegato» alla manovra finanziaria. La particolare natura dei disegni di legge collegati risulta intimamente funzionale alla realizzazione della manovra finanziaria e in tale ottica oggetto di una specifica disciplina in ordine al contenuto proprio. Si indicano, infatti, come «collegati» i disegni di legge che contengono interventi connessi alla realizzazione della manovra finanziaria ed i regolamenti parlamentari di Camera e Senato dettano una specifica disciplina dello status procedimentale dei provvedimenti collegati: in particolare viene precisato che tali provvedimenti devono essere indicati nel DPEF, così come approvato dalla risoluzione parlamentare. È pertanto palese che, nel caso in oggetto, abbiamo di fronte un provvedimento collegato che, oltre ad andare ben al di là di quanto previsto dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF votata lo scorso luglio, non è dotato di adeguata copertura finanziaria come dimostrato anche dalla nota tecnica inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Commissioni competenti per materia della Camera dei Deputati in data 5 giugno 2009 dove si legge: «nel disegno di legge di cui in oggetto, oltre a disposizioni che introducono, contrariamente all'azione di Governo, misure che, in quanto suscettibili di determinare incrementi delle tariffe a carico dei consumatori, direttamente o indirettamente riversano i discendenti effetti pregiudizievoli a carico degli utenti finali, risultano essere state inserite altresì una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione».

        delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1195-B.

ORDINI DEL GIORNO

G100

BODEGA

Non posto in votazione (*)

        Il Senato,

        premesso che,

            il collegato alla finanziaria in materia di energia, tra i vari interventi, modifica ed integra la disciplina in materia di permesso di ricerca e connessione di coltivazione degli idrocarburi;

            le modifiche apportate al testo vigente intervengono in primo luogo nell'eliminare le amministrazioni locali dalla partecipazione al procedimento unico per il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma a cui partecipano, invece, le amministrazioni statali e regionali competenti;

            tale esclusione, tuttavia, è in parte compensata dal coinvolgimento degli enti locali nel procedimento unico previsto per il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere connesse;

        la nuova disciplina, infatti, stabilisce che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere connesse, è concessa a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi;

            il parere degli enti locali risulta quindi obbligatorio, ma non vincolante, per poter autorizzare l'apertura di un pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi in terraferma;

            le autorità locali, chiamate ad esprimere il proprio parere sull'apertura del pozzo esplorativo, sono tuttavia escluse dal procedimento per la concessione del permesso di coltivazione degli idrocarburi in terraferma;

            la nuova normativa crea, pertanto, una situazione di incertezza sul ruolo riconosciuto alle amministrazioni territoriali in merito al rilascio del permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi;

            i comuni di Rovagnate e di Olgiate ed gli altri territori ubicati all'interno del parco della Valle del Curone, sono fortemente interessati dai risvolti applicativi della suddetta normativa e al contempo preoccupati di vedersi riconosciuto un ruolo marginale nei descritti procedimenti:

            è fondamentale che i territori competenti possano esprimere pareri e giudizi in merito a determinate operazioni che vanno ad intaccare ambiti da sempre tutelati dal punto di vista paesaggistico e ambientale; è per tali ragioni che le stesse amministrazioni territoriali hanno rinunciato all'inserimento all'interno del parco di attività economiche impattanti, puntando invece allo sviluppo di attività ricettive leggere per le famiglie e i turisti;

        impegna il Governo:

            a coinvolgere sempre, al di là dell'interesse generale e della normativa nazionale, intervenuta per tutelare la ricerca di fonti energetiche, le realtà locali che sono l'espressione più diretta della volontà delle nostre popolazioni e dei nostri territori.

________________

(*) Accolto dal Governo

G101

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame prevede una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore;

            a tal fine si dispone un aumento dal 7 per cento al 10 per cento delle royalties che i titolari di concessioni di coltivazione per le produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, sono tenuti a corrispondere allo Stato;

            la disciplina vigente di dette royalties è dettata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dalle successive modifiche introdotte al medesimo decreto;

            attualmente le royalties gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento. I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati dall'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni, e in particolare:

                a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione; 15 per cento ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato;

                b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;

                c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato;

            a decorrere dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, anche l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n.625 del 1996, introdotto dalla legge 11 maggio 1999, n. 140) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti;

            dal 2007, per effetto della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno;

            con la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, era previsto (articolo 22) che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere la percentuale del 22 per cento. Successivamente, con legge 21 luglio 1967, n. 613 (articoli 33 e 66), le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9 per cento. Da ultimo, la percentuale delle royalties fu ulteriormente ridotta al 7 per cento (e al 4 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare) con il citato articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

            attualmente non si conoscono le motivazioni politiche, economiche, sociali, strategiche che hanno indotto il Governo ed il Parlamento italiani a stabilire, a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione, le quote percentuali più basse al mondo da corrispondere allo Stato per le attività estrattive di petrolio. In Libia, ad esempio, la percentuale corrisposta è dell'85 per cento, in Indonesia dell'83 per cento, in Russia dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Venezuela dell'85 per cento, in Norvegia dell'80 per cento, in Gran Bretagna e in Canada del 50 per cento;

        impegna il Governo,

        a proseguire nella iniziativa di elevare l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

G101 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame prevede una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore;

            a tal fine si dispone un aumento dal 7 per cento al 10 per cento delle royalties che i titolari di concessioni di coltivazione per le produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, sono tenuti a corrispondere allo Stato;

            la disciplina vigente di dette royalties è dettata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dalle successive modifiche introdotte al medesimo decreto;

            attualmente le royalties gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento. I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati dall'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni, e in particolare:

                a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione; 15 per cento ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato;

                b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;

                c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato;

            a decorrere dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, anche l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n.625 del 1996, introdotto dalla legge 11 maggio 1999, n. 140) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti;

            dal 2007, per effetto della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno;

            con la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, era previsto (articolo 22) che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere la percentuale del 22 per cento. Successivamente, con legge 21 luglio 1967, n. 613 (articoli 33 e 66), le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9 per cento. Da ultimo, la percentuale delle royalties fu ulteriormente ridotta al 7 per cento (e al 4 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare) con il citato articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

            attualmente non si conoscono le motivazioni politiche, economiche, sociali, strategiche che hanno indotto il Governo ed il Parlamento italiani a stabilire, a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione, le quote percentuali più basse al mondo da corrispondere allo Stato per le attività estrattive di petrolio. In Libia, ad esempio, la percentuale corrisposta è dell'85 per cento, in Indonesia dell'83 per cento, in Russia dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Venezuela dell'85 per cento, in Norvegia dell'80 per cento, in Gran Bretagna e in Canada del 50 per cento;

        impegna il Governo, a valutare la possibilità di rivedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina organica dei canoni minerari e delle aliquote di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. ________________

(*) Accolto dal Governo

G102

SANNA, DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

        Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU), indicando, per prima cosa, a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU, precisando anche i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;

            inoltre, si interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema;

            con le nuove norme l'energia elettrica cogenerata ed utilizzata sul posto sarà caricata dei costi di trasporto, dispacciamento ed oneri di sistema. Il metodo utilizzato è quello di affermare che tali oneri sono dovuti su tutta l'energia consumata dall'utente [male, anziché solo su quella prelevata

            dalla rete come avviene oggi;

            restano escluse solo le reti industriali in alta tensione;

            pertanto, i collegamenti interni di un'azienda in media tensione non costituiranno RIU e quindi potranno essere assoggettati a pagare tariffe ed oneri (cosiddetti oneri di sistema) commisurati al

            consumo di energia elettrica;

            una definizione delle RIU che non tenga conto delle utenze di media tensione si tradurrebbe in un notevole aggravio di costo per alcune categorie di aziende, come ad esempio le cartiere, nelle quali la produzione di energia e vapore avviene attraverso la cogenerazione ed è ampiamente diffusa;

            si tratta di una norma fatale per il settore della cogenerazione, che attende da anni l'incentivo sulla produzione (ex art. 6 Dlgs 20/07) e vede invece caricata la propria produzione di oneri pari a due o tre volte l'incentivo atteso, e contraddittoria, dal punto di vista di politica industriale, con le misure di incentivazione adottate dagli altri paesi europei, volte ad incentivare la cogenerazione:

        impegna il Governo,

            a salvaguardare settori importanti, come quello cartario, così da consentire loro il superamento dell'attuale stato di crisi, provvedendo ad escludere anche le medie tensioni dagli oneri di sistema. ________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G103

DELLA SETA, SANNA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MARCUCCI (*)

Non posto in votazione (**)

        Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RlU), indicando, per prima cosa, a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU, precisando anche i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;

            l'articolo inoltre interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema;

            con le nuove norme l'energia elettrica cogenerata ed utilizzata sul posto sarà caricata dei costi di trasporto, dispacciamento ed oneri di sistema. Il metodo utilizzato è quello di affermare che tali oneri sono dovuti su tutta l'energia consumata dall'utente finale, anziché solo su quella prelevata dalla rete come avviene oggi;

            in tal modo vengono penalizzati i piccoli autoproduttori di energia elettrica da rinnovabili o da cogenerazione facendo loro pagare tutti gli oneri di trasmissione, distribuzione e di sistema, non come è oggi solo dell'energia elettrica prelevata dalla rete (in aggiunta a quella autoprodotta e consumata sul posto, non immessa nella rete) ma con esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali;

            di conseguenza, si produrranno oneri economici superiori agli incentivi delle rinnovabili e della cogenerazione, determinando il blocco dello sviluppo delle iniziative degli autoproduttori;

            resteranno escluse solo le reti industriali in alta tensione;

            tale condizione farebbe dell'Italia l'unico paese occidentale nel quale è impossibile esercire un impianto di cogenerazione:

        impegna il Governo,

            a salvaguardare i piccoli autoproduttori di energia elettrica da rinnovabili o da cogenerazione, provvedendo a determinare i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete nei punti di connessione.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione

G104

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato

        premesso che:

            il disegno di legge in esame contiene una serie di articoli che recano ampie e rilevanti modiche della disciplina in materia di trasporto ferroviario;

            le disposizioni suddette non rispondono all'obiettivo di garantire il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario, poiché dal loro contenuto si evince chiaramente la volontà di introdurre un deroga alla disciplina dei trasporti locali in contrasto con la normativa comunitaria;

            detta disciplina prevede attualmente l'obbligatorietà del ricorso alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di qualsiasi servizio, mentre il provvedimento in esame concede la possibilità alle regioni di ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto;

            tale previsione rischia di provocare gravi danni all'efficienza, alla trasparenza e all'economicità del servizio di trasporto ferroviario;

        impegna il Governo,

            a valutare di adottare ulteriori iniziative normative al fine di garantire un vero processo di liberalizzazione in materia di trasporto ferroviario quali l'introduzione dell'obbligatorietà del ricorso alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di qualsiasi servizio.

G105

CURSI, PARAVIA, MESSINA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di. legge recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese. nonché in materia di energia» (A.S. n. 1195-B);

            considerato che il disegno di legge prevede la possibilità di affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente. in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al fine di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema;

            tenuto conto che la ratio della disposizione in esame consiste nel soddisfacimento di esigenze energetiche e nel contenimento degli oneri e delle spese di gestione delle infrastrutture militari;

            atteso che la norma in argomento, interpretata in chiave logica e sistematica . non può che rivolgersi a tutte le Amministrazioni militari, inclusa la Guardia di finanza, in quanto parte integrante delle Forze armate (cfr., tra l'altro, legge n. 189 del 1959) e Forza di polizia ad ordinamento militare (decreto legislativo n.68 del 2001) rientrante nel Comparto «Difesa-Sicurezza»;

            avuto altresì riguardo alle procedure contrattuali correlate all'utilizzo di immobili e beni militari delineate dalla norma in esame che. tra l'altro, opera un espresso rinvio articolo l7 del codice dei contratti pubblici recante disposizioni comuni a tutte le attività contrattuali delle Forze armate e dei Corpi di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti di istituto;

            rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa correlate al mero dato letterale dell'attuale formulazione dell'articolo 39 suscettibili di generare ingiustificate sperequazioni tra similari Amministrazioni e pregiudizievoli disallineamenti organizzativi e procedurali,

        impegna il Governo ad assicurare in base all'interpretazione logica e sistematica, che la richiamata disposizione del disegno di legge in esame riguardi direttamente anche la Guardia di finanza alla quale sono riconosciute le medesime facoltà contemplate in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per la valorizzazione ambientale delle infrastrutture a qualunque titolo in uso o in dotazione al medesimo Corpo.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese)

    1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4-ter:

            1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete»;

            2) alla lettera b), dopo le parole: «l'indicazione» sono inserite le seguenti: «degli obiettivi strategici e» e dopo le parole: «della rete» sono aggiunte le seguenti: «, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;

            3) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile»;

            4) alla lettera d), dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «, le modalità di adesione di altre imprese»;

            5) alla lettera e), la parola: «programma» è sostituita dalla seguente: «contratto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento»;

        b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

    «4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

    4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse»;

        c) al comma 4-quinquies, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c) e d)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta».

    2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

EMENDAMENTI

1.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-ter.1», dopo le parole: «il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere il seguente periodo: «Per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza ministeriale o a settori specifici di operatività dei contratti di rete, il decreto è adottato di concerto anche con il Ministro competente per settore».

1.2

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-ter.1», dopo le parole: «il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere il seguente periodo: «Per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza del settore turistico o per contratti di rete aventi ad oggetto lo sviluppo del turismo, il decreto è adottato di concerto anche con il Ministro del turismo».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

        Il Senato,

        premesso che,

            l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene nuove disposizioni per l'operatività delle reti d'impresa;

            a tal fine, viene stabilito che nel contratto di rete, l'organo preposto a garantire l'operatività della rete d'impresa agisce in rappresentanza di queste nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento;

            con riguardo alle procedure di programmazione negoziata attinenti alle pubbliche amministrazioni, oltre alle reti d'impresa, assumono un ruolo fondamentale sia il Ministero dell'economia e delle finanze sia quello dello sviluppo economico;

            dalla stesura delle norme sopra richiamate, con particolare riguardo a quelle relative all'operatività delle reti di imprese, manca qualsiasi riferimento al settore del turismo e nelle procedure di programmazione negoziata attinenti alle pubbliche amministrazioni si evidenzia il mancato coinvolgimento del Ministero del turismo e delle regioni;

        considerato che,

            il turismo, a livello mondiale, è sempre stato considerato uno dei pochi settori in continua evoluzione, secondo i dati del World Travel and Tourism Council, il contributo del turismo al prodotto interno lordo europeo è pari al 10,2 per cento, gli occupati della sola industria turistica in Europa ammontano a 8.709.000, compreso l'indotto si arriva al 10,8 per cento dell'occupazione totale;

            nel corso del 2008 gli arrivi di turisti internazionali nel mondo si sono attestati a 924 milioni (+16 milioni in rapporto al 2007), ma la crescita è stata considerevolmente inferiore a causa dell'influsso di un'economia mondiale divenuta estremamente instabile e sfavorevole; secondo il World Travel Tourism Council, su 181 paesi considerati, l'Italia è al 7º posto nel turismo mondiale, al 77º per il contributo all'economia nazionale, 169º nella crescita a lungo termine (10 anni);

            un vero e proprio bollettino di guerra è quanto emerge dalle prime indicazioni sullo stato del turismo italiano, perdite su tanti fronti, alcune molto dolorose come quelle che riguardano l'occupazione:

            meno 4 miliardi del fatturato turistico, meno 40.000 posti di lavoro, chiusura delle linee di credito alle piccole realtà imprenditoriali che toccherebbe il 95 per cento delle imprese turistiche italiane secondo dati divulgati dal Ministro del turismo;

            meno 927 milioni il fatturato di alberghi e hotel, meno 5,6 per cento le partenze degli italiani, meno 6,7 per cento camere vendute secondo l'indagine ISNART-Unioncamere; - e nel 2009 meno 3,7 miliardi di fatturato dei pubblici esercizi, meno 20 mila esercizi pubblici, meno 100 mila posti di lavoro secondo un'indagine della FIPE;

            meno 3,7 per cento spese delle imprese private per viaggi d'affari secondo il mensile «Turismo d'affari»;

            la bilancia dei pagamenti turistica ha presentato nel periodo gennaio-dicembre 2008 un saldo netto positivo di 10.259 milioni di euro, a fronte di uno di 11.169 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia, per 31.107 milioni di euro, sono diminuite dello 0,04 per cento; quelle dei viaggiatori italiani all'estero, per 20.848 milioni di euro, sono aumentate del 4,5 per cento;

            in tale contesto il Presidente del Consiglio dei ministri ha di recente indicato al nuovo Ministro del turismo l'obiettivo di raddoppiare il PIL del settore in 4 anni, ovvero nel 2013 il turismo dovrebbe generare un PIL pari al 22 per cento, tutto ciò senza risorse, visto che il Governo ha tagliato una parte dei 220 milioni di euro stanziati dalla finanziaria 2007 per il turismo;

            la crisi di competitività del comparto turistico nazionale si accentua in forza della più generale crisi economica globale, vincono le destinazioni che sono in grado di proporre prodotti qualitativamente appetibili a costi contenuti e l'Italia nonostante le sue infinite eccellenze è debole perché non è in grado di fare sistema,

        impegna il Governo,

            nell'ambito delle disposizioni per l'operatività delle reti di imprese, a predisporre, sentite le regioni, un piano di sviluppo delle reti di imprese turistiche.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

    1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

    2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.

    3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

    4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

    5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.

    7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.

    8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, dà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

    9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.

    10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

    11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 1º aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1º aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile - abbigliamento - calzaturiero del PIT n. 9 - territorio salentino-leccese.

    12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

        a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;

        b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;

        c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

        d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;

        e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;

        f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;

        g) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;

        h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.

    13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.

Art. 3.

Approvato

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

    1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.

    2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e voucher;

        b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

        c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

        d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

        e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

        f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

        g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

        h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

        i) individuazione di princìpi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;

        l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

    3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), è condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.

    5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

    6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.

    7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la seguente: «adottata» e dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

    8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

    9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

EMENDAMENTI

3.1

LUSI, LEGNINI, MARINI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «nel limite di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'intera provincia dell'Aquila e».

3.2

LEGNINI, LUSI, MARINI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «nel limite di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e».

ARTICOLI DA 4 A 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)

    1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.

    2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

    3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

    4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

        b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

        c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

    2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    4. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

    5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

    1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».

    5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

    2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «,  usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;

        b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

    3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Modifiche in materia di ICI)

    1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Approvato

(Disciplina dei consorzi agrari)

    1. Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

    2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.

    3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

    4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 10.

Approvato

(Società cooperative)

    1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le  parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512,  secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

    2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

    3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

    4. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

    5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

    6. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  318, le parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica  le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

    7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

    8. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

    In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

    Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

    In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

    L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

    9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

    «4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico».

    10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreché dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità della predetta quota è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

    11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

    12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

    «5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

    13. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Internazionalizzazione delle imprese)

    1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;

        b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

        b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

    2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

        b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

        c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;

        d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;

        e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.

    3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

    4. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

    1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

    «6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)

    1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

    2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.

    3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

    4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

    «Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

    Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

        b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

    «Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

    Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

        c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

    Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

    Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

    Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

    Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

    Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

    Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti»;

        d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

        e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:

    «Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

    Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

    Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

    Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

    Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

    Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

    Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

    2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.

    3. All'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,».

    4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,».

    5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,».

    7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 25-bis:

            1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

            2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

        «f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

            3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;

            4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

        b) dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:

    «Art. 25-bis.1 - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

        a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

        b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

    2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»;

        c) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:

    «Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

    2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)

    1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

    2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

    3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

    4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

    5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n.  43.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Contrasto della contraffazione)

    1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,».

    2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) nel primo periodo:

            1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

            2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

            3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

        b) il secondo periodo è soppresso;

        c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

    3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

    4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

        b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

Art. 18.

Approvato

(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)

    1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.

    2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attività di controllo, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.

    3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:

        a) il numero di identificazione di ogni partita;

        b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;

        c) il peso vivo espresso in chilogrammi;

        d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;

        e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;

        f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;

        g) l'attrezzo da pesca.

    4. A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

    5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.

    6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:

        a) alle iniziative di formazione e di informazione;

        b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

        c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 15, comma l, lettera e), della presente legge.

    8.  Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.

    9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

    10.  L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

    11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

    12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabiltà dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.

    13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

    14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

    15. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 19.

Approvato

(Proprietà industriale)

    1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

    2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

    3. All'articolo 122 del citato codice di cui al  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio»;

        b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla seguente: «titoli».

    4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

    5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

    «Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

        a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

        b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;

        c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

        d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

    6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

    «Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

    7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza»;

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore».

    8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

    9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.

    10. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

    11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

    12. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi.

    13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

    14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.

    15. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

        b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;

        c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

        d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

        e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente;

    16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Bollo virtuale)

    1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

        «a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:

            euro 42,00».

    2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, è inserita la seguente:

        «a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

            1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;

            2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

            3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:

                euro 20,00».

Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)

    1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

    2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie  per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

    3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».

    4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime)

    1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

    «Art. 22-bis. - (Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime). - 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».

Art. 23.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

    1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

Art. 24.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)

    1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 25.

Approvato

(Delega al Governo in materia nucleare)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

    2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

        b)  definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

        c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;

        d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

        e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;

        f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

        g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

        h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

        i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

        l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

        m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

        n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

        o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;

        p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;

        q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.

    3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

    4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

    5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

    6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2».

EMENDAMENTI

25.1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Le parole da: «Al comma 2» a: «materia» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «di un fondo per il decommissioning» con le seguenti: «, con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smantellamento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto articolo sono attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio. Il contributo a carico dei suddetti produttori deve essere calcolato in modo da garantire una dotazione del Fondo tale da risultare congrua per il perseguimento delle sue finalità».

25.2

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Al comma 2, lettera n),sostituire le parole: «di un fondo per il decommissioning» con le seguenti: «con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto fondo possono essere attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio».

25.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Inammissibile

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «di un fondo per il decommissioning» aggiungere le seguenti: «, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto fondo possono essere attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio;».

25.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 2, alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che dovrà prioritariamente riguardare la dismissione in tempi certi, previa messa in sicurezza, degli impianti e degli insediamenti obsoleti e o contaminati esistenti sugli attuali siti, e svolgimento delle necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico;».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            gli articoli 25 e 26 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di energia nucleare;

            in particolare l'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare alle popolazioni interessate; con i medesimi provvedimenti verranno stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti;

            l'articolo 26 affida ad una delibera del CIPE la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti; sempre con delibera del CIPE si provvede all'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei criteri e delle misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi;

            in sostanza questo provvedimento prevede in modo esplicito il rientro del nostro Paese nel nucleare ed è pertanto necessario valutare con la massima attenzione le conseguenze di questa scelta;

            il principale tema da prendere in considerazione riguarda quello della sicurezza, al quale va legato il quello del costo effettivo dell'energia nucleare e, a tal fine, appare opportuno avvalersi dei più recenti studi effettuati da autorevoli istituti scientifici, che indicano come l'opzione nucleare presenti numerosi rischi soprattutto di carattere economico e di sicurezza;

            secondo un documento del Massachusetts Institute of Technology, che aggiorna un report dal 2003 al 2009, nonostante l'attenzione sul tema sia notevolmente cresciuta e nuove politiche di rilancio siano state annunciate in molti Paesi, lo sviluppo del nucleare è in calo a livello globale; ad eccezione dell'Asia, in particolare di Cina, India e Corea, esistono infatti pochissimi progetti concreti: vi sono complessivamente quarantaquattro impianti attualmente in costruzione, di cui solo quattro nei ventisette Paesi dell'Unione europea, due dei quali in Bulgaria;

            negli Stati Uniti non vi è attualmente alcun cantiere aperto ed il lento sviluppo del nucleare rispetto agli annunci ed alle previsioni rende meno probabile lo scenario di espansione ipotizzato nel 2003 (si parlava di 1000 gigawatt elettrici nel 2050, di cui 300 negli Stati Uniti);

            il documento ribadisce che, in un'economia di mercato, il nucleare non è attualmente competitivo rispetto al gas o al carbone, infatti i costi del capitale ed i costi finanziari delle centrali nucleari continuano ad essere infatti significativamente incerti: dal 2003 i costi di costruzione delle centrali nucleari sono aumentati drasticamente, con una media del 15 per cento all'anno in più, come dimostrano le esperienze in Giappone e in Corea;

            sempre secondo i dati riportati dallo studio citato, realizzare una centrale nucleare costa 4000 dollari per chilowattora, ossia il doppio rispetto al costo di soli quattro anni prima, mentre il costo del carbone e del gas è stimato rispettivamente a 2300 e a 850 dollari a chilowattora;

            per quanto riguarda il costo finale dell'energia, rispetto ai 6,7 centesimi a chilowattora stimati nel 2003, il nucleare è passato oggi ad 8,4 centesimi a chilowattora, con la conseguenza che l'unica possibilità di rendere il nucleare competitivo è quella di sostenerne la produzione con risorse pubbliche;

            la stessa Commissione europea afferma che le prospettive di investimento nel nucleare in Europa sono più interessanti se si pone l'attenzione alla sostituzione o all'estensione della durata di vita delle centrali nucleari che raggiungeranno il termine della loro vita utile originariamente al 2020, piuttosto che costruire nuovi impianti;

            la realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare non può prescindere dal grado di accettabilità della popolazione, la quale è fortemente legata alla disponibilità di soluzioni sicure e permanenti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi, su cui ancora non vi sono elementi di chiarezza;

            un ulteriore costo da aggiungere all'energia prodotta con gli impianti nucleari riguarda la necessità che essi siano protetti sia contro i tentativi di sabotaggio, sia contro gli eventuali attacchi terroristici e l'eventuale furto di materiale nucleare,

        impegna il Governo:

            a valutare con estrema attenzione scelte che incidono profondamente sul sistema di produzione energetico del nostro Paese e il cui avvio comporta enormi costi economici ed ambientali, dei quali si rischia di non avere sufficiente cognizione;

            ad avviare un accurato studio sul rapporto tra costi e benefici dell'opzione nucleare nel nostro Paese non trascurando tutte le esternalità che la scelta comporta, sia per quanto concerne la gestione e lo smaltimento delle scorie radioattive, sia per quanto riguarda i costi complessivi di sicurezza, legati sia a fattori endogeni che a fattori esogeni, sia per quanto riguarda l'enorme impatto ambientale delle strutture necessarie.

G25.101

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            gli articoli 25 e 26 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di energia nucleare;

            in particolare l'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e la definizione delle misure compensative da realizzare e da corrispondere alle popolazioni interessate;

            con i medesimi provvedimenti verranno stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti;

            nel novembre del 1987, con un referendum, il nostro paese si pronunciò negativamente sul nucleare, bloccando conseguentemente l'attività delle centrali nucleari presenti nel territorio del Paese;

            dopo oltre 20 anni, i problemi collegati al nucleare, sono tutti irrisolti: approvvigionamento dell'uranio, gestione delle scorie radioattive, alti costi;

            i costi del KWh nucleare imputabili all'investimento, all'esercizio e alla manutenzione sono enormemente superiori a qualunque altra fonte di produzione di energia. La tecnologia nucleare esistente, sulla quale il Governo sta puntando con decisione, è quella di terza generazione, ossia una tecnologia che risale agli anni sessanta. Le ricerche in questo campo prevedono ancora 10-20 anni di tempo necessari per arrivare invece alla cosiddetta tecnologia di IV generazione, ossia quella che potrà dare risposte convincenti ai problemi suddetti, a cominciare da quello della sicurezza;

            sussiste il grave rischio che il nostro paese vedrà entrare in funzione le sue centrali nucleari, appena prima la probabile disponibilità dei nuovi reattori di quarta generazione,

        considerato che:

            la vita media di un impianto nucleare è di circa 60 anni, il nostro Paese rischierebbe di trovarsi per oltre 50 anni con impianti meno sicuri e obsoleti;

            i tempi attuali indicano, nella migliore delle ipotesi, in ben oltre 10 anni i tempi minimi per l'entrata in funzione degli impianti suddetti. L'iter è infatti molto complesso e lungo: decisioni sugli indirizzi di politica energetica, definizione di procedure e certificazione tecnologica, scelta del sito, autorizzazione ambientale, preparazione del sito, costruzione, entrata in funzione;

            sotto tale profilo può essere utile rammentare che in un paese efficiente come la Finlandia, dove il consenso al nucleare è maggioranza, ed esistono già 5 centrali, i tempi fra l'avvio del dibattito su un nuovo reattore e la posa della prima pietra, si sono allungati ad otto anni, rispetto ai cinque anni programmati, e i costi sono già lievitati dai 3 miliardi di euro previsti a circa 4,5 miliardi.;

            il presunto basso costo del kWh da nucleare è quasi esclusivamente dovuto in tutto il mondo dall'intervento dello Stato nella chiusura del ciclo del combustibile nucleare (costi per lo smaltimento definitivo delle scorie e per lo smantellamento delle centrali). In conseguenza degli elevatissimi costi a carico delle casse pubbliche (finanziamenti e sovvenzioni), la scelta nucleare ostacola il perseguimento degli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, innovazione tecnologica ed efficienza energetica: l'Agenzia internazionale per l'energia ha calcolato che dal 1992 al 2005 nei Paesi OCSE il nucleare da fissione ha usufruito del 46% degli investimenti in ricerca e sviluppo, quello da fusione del 12% mentre alle rinnovabili è stato destinato l'11%;

            è da considerarsi irrealistico, per problemi non solo ambientali ed economico-finanziari, ma anche tecnici, l'obiettivo di Enel ed Edison di coprire il 15-20% del fabbisogno elettrico dell'Italia con il nucleare. Infatti, bisognerebbe realizzare 10-15 centrali entro quella data e il primo impianto entrerebbe in funzione tra almeno 10 anni, in una situazione in cui ancora non è stato risolto - tra l'altro - nemmeno il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi del nostro Paese;

            si rammenta infine che i tempi di realizzazione di una nuova centrale nucleare non possono essere compressi in un periodo più breve di 12 anni (come dimostra l'esperienza dell'unica nuova centrale europea in costruzione in Finlandia) e che quindi, se proprio si deve perseguire questo obiettivo, l'unica, eventuale possibilità sarebbe quella di scegliere la tecnologia del nucleare di quarta generazione che, pur non risolvendo i problemi di fondo, viene presentata come in grado di garantire maggiore efficienza, minore produzione di scorie, impossibilità di impiego delle scorie negli usi bellici,

        impegna il Governo,

            a rivedere la scelta politica di realizzare nuovi impianti di produzione di energia nucleare nel nostro Paese.

G25.102

BUGNANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 25 , comma 2, lettera n) prevede che nell'ambito dei principi della delega in materia nucleare rientri anche quello di una generica previsione «delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

            il decommissioning è un'attività multidisciplinare e non si applica solo agli impianti come quelli italiani, in fase di demolizione, ma anche a quei siti, europei e non, in fase di rinnovamento e costruzione;

            il problema del costo dello smaltimento nucleari è da considerarsi eccezionalmente gravoso per il nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a prevedere che la costituzione del fondo con contribuzione a carico dei produttori di energia elettrica sia calcolato in modo tale da garantire un adeguato finanziamento delle operazioni di smaltimento delle scorie nucleari;

            a prevedere interventi volti ad assicurare la piena partecipazione dei cittadini al processo decisionale inerente la localizzazione degli impianti nucleari, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie delle convenzioni internazionali in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G25.103

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

        Il Senato,

        premesso che,

            l'articolo 25 del provvedimento in esame contiene un'ampia delega al Governo volta a reintrodurre il nucleare in Italia;

            nell'elencazione dei princìpi e dei criteri direttivi con cui la delega deve essere esercitata, si prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate tutte attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

            inoltre, si prevede che i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione per il decommissioning che dovrebbe essere finalizzato a finanziare lo smantellamento degli impianti nucleari, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi;

        considerato che,

            la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

            l'attuazione della delega implicherà la «chiamata in sussidiari età» di parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l'attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del succitato terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383/2005, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni riguardanti il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha stabilito una serie di principi tra i quali quello che riconosce che «( ... ) il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.»;

            il presupposto per rendere costituzionalmente ammissibile l'esercizio di questo meccanismo, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali, è «la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata.»; infatti, la Corte afferma che «la predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le finalità indicate dalla disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, di talché, ( ... ), è condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale dell'attrazione in sussidiari età a livello statale di tale funzione amministrativa, la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata. (...). Ciò tanto più in riferimento ad una legislazione come quella oggetto del presente scrutinio, che spesso si riferisce alla dimensione »nazionale« (unilateralmente definita) di fenomeni od attrezzature, da cui sembra che spesso si vogliano escludere le Regioni, malgrado l'esplicito riferimento alla stessa dimensione «nazionale» che è contenuto nella denominazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, emerge come naturale organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (...);

            la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi in cui all'articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame prevede l'adozione di un semplice parere, in luogo dell'intesa, da parte della Conferenza Unificata e prevede al successivo comma 2, lettera f), l'esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;

            a tal proposito, la Corte Costituzionale, sempre con la sentenza n. 383/2005 ha stabilito che: «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiari età» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.»;

        impegna il Governo,

            a coinvolgere pienamente le Regioni e gli enti locali interessati, in primo luogo nella fase di adozione dei decreti legislativi e, successivamente, ad esperire ogni tentativo per raggiungere le necessari e intese, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 383/2005.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G25.104

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che,

            il provvedimento in esame prevede, all'articolo 25, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi relativi al riassetto normativo della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

            nell'elencazione dei princìpi e dei criteri direttivi con cui la delega deve essere esercitata, si prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate tutte attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

            inoltre, si prevede che i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione per il decommissioning che dovrebbe essere finalizzato a finanziare lo smantellamento degli impianti nucleari, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifuiti radioattivi;

            l'individuazione e la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti nucleari, così come la normativa riguardante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita, riguardano direttamente la salute non solo dei cittadini residenti nelle zone adiacenti agli impianti ma di tutte le persone che abitano e lavorano in Italia;

        impegna il Governo:

            a prevedere che la costituzione e la gestione del fondo per il decommissioning avvenga con oneri a carico dei produttori di energia elettrica nucleare e che le risorse del fondo siano utilizzate per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia;

            a prevedere che una quota delle risorse del fondo per il decommissioning siano attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio;

            a garantire adeguate risorse per le finalità di smantellamento in sicurezza delle centrali nucleari e per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi secondo modalità atte a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini;

            a valutare l'opportunità di un coinvolgimento più ampio delle istituzioni locali e dei cittadini, nonché del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel procedimento di codecisione di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame visto il diretto coinvolgimento della tutela della salute di tutti i cittadini.

________________

(*) Accolti dal Governo i primi tre capoversi del dispositivo; accolto come raccomandazione l'ultimo capoverso

G25.105

D'ALIA, FOSSON (*)

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            da quanto emerge da alcuni dati sull'energia nucleare in Europa l'utilizzo di centrali nucleari soddisfa mediamente il 35 per cento del fabbisogno energetico interno europeo;

            sono 15 i Paesi dell'Unione europea che producono energia nucleare, oltre alla Svizzera, per una produzione che rappresenta il 18,2 per cento del totale di energia prodotta;

            recentemente i forti cambiamenti climatici in atto e il caro petrolio stanno facendo avvicinare all'energia nucleare anche i Paesi occidentali precedentemente contrari al suo utilizzo all'interno del territorio nazionale, come nel caso della Finlandia, dove è in cantiere la costruzione di una nuova centrale di terza generazione;

            l'Italia presenta un notevole ritardo strutturale e per allinearsi ai maggiori Paesi europei necessita di uno strumento di indirizzo programmatico complessivo della politica energetica che preveda la possibilità di realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione nazionale, anche nucleari;

            nel Paese vige una situazione dove il permanere di elevate barriere all'entrata e una scarsa spinta concorrenziale, insieme all'eccesso di domanda, provocano la conseguente pressione al rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia;

            la rigidità dei costi per il predominante ricorso agli idrocarburi, inoltre, provoca una forte dipendenza dall'impari che raggiunge 1'84,4 per cento di energia importata a fronte di una media europea pari al 52,4 per cento;

            il Governo prevede la messa In atto di un plano energetico strategico nazionale che prevede il ricorso al nucleare di terza generazione e la promozione anche della ricerca su quello di quarta generazione o da fusione;

            seppur apprezzabile in termini di principio, risulta quanto meno vago e non dettagliato il piano previsto dalle seguenti disposizioni in quanto privo di dati certi e di uno scadenzario delle opere da mettere in atto e, inoltre, dell'impegno di spesa che si prevede di destinare,

        impegna il Governo,

            a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un piano dettagliato sull'attuazione del piano strategico di indirizzo della politica nucleare, che preveda una stima delle centrali che si intendono realizzare, i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture e i fondi da destinare al progetto.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G25.105 (testo 2)

D'ALIA, FOSSON

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            da quanto emerge da alcuni dati sull'energia nucleare in Europa l'utilizzo di centrali nucleari soddisfa mediamente il 35 per cento del fabbisogno energetico interno europeo;

            sono 15 i Paesi dell'Unione europea che producono energia nucleare, oltre alla Svizzera, per una produzione che rappresenta il 18,2 per cento del totale di energia prodotta;

            recentemente i forti cambiamenti climatici in atto e il caro petrolio stanno facendo avvicinare all'energia nucleare anche i Paesi occidentali precedentemente contrari al suo utilizzo all'interno del territorio nazionale, come nel caso della Finlandia, dove è in cantiere la costruzione di una nuova centrale di terza generazione;

            l'Italia presenta un notevole ritardo strutturale e per allinearsi ai maggiori Paesi europei necessita di uno strumento di indirizzo programmatico complessivo della politica energetica che preveda la possibilità di realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione nazionale, anche nucleari;

            nel Paese vige una situazione dove il permanere di elevate barriere all'entrata e una scarsa spinta concorrenziale, insieme all'eccesso di domanda, provocano la conseguente pressione al rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia;

            la rigidità dei costi per il predominante ricorso agli idrocarburi, inoltre, provoca una forte dipendenza dall'impari che raggiunge 1'84,4 per cento di energia importata a fronte di una media europea pari al 52,4 per cento;

            il Governo prevede la messa In atto di un plano energetico strategico nazionale che prevede il ricorso al nucleare di terza generazione e la promozione anche della ricerca su quello di quarta generazione o da fusione;

            seppur apprezzabile in termini di principio, risulta quanto meno vago e non dettagliato il piano previsto dalle seguenti disposizioni in quanto privo di dati certi e di uno scadenzario delle opere da mettere in atto e, inoltre, dell'impegno di spesa che si prevede di destinare,

        impegna il Governo, a predisporre, nell'ambito della "Strategia energetica nazionale" da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 133 del 2008, un piano dettagliato sugli interventi in materia di energia nucleare che preveda una stima delle centrali che si intendono realizzare, i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture e i fondi da destinare al progetto. Il piano sarà illustrato al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione del DPCM che definisce la "Strategia energetica nazionale".

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Energia nucleare)

    1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

    2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

EMENDAMENTI

26.1 (testo corretto)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Le parole da: «Al comma 1» a: «entro 180 giorni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante» e sostituire le parole: «entro 60» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro 180 giorni dalla richiesta. In caso di parere contrario della Conferenza unificata la delibera non può essere adottata».

26.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante» e sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le seguenti: «entro 180 giorni».

26.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «trascorsi i quali il parere si intende acquisito» con il seguente periodo: «In caso di parere contrario della Conferenza unificata la delibera non può essere adottata».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame prevede, all'articolo 26, che, con delibera del CIPE, previo parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, siano definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale;

            l'individuazione e la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti nucleari, così come la normativa riguardante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita, riguardano direttamente la salute non solo dei cittadini residenti nelle zone adiacenti agli impianti, ma di tutte le persone che abitano e lavorano in Italia,

        impegna il Governo,

            a garantire il coinvolgimento più ampio delle istituzioni locali e dei cittadini, nonché del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel procedimento di codecisione di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame visto il diretto coinvolgimento della tutela della salute di tutti i cittadini.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

    1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

    2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

    5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 39, può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

    6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.

    7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.

    8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

    9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.

    10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:

        a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

        b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;

        c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

        d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;

        e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;

        f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;

        g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;

        h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;

        i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

    11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate per l'erario.

    12. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009, termine non prorogabile».

    13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

    14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati».

    15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

    16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei princìpi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonché nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.

    17. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, già effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.

    18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.

    19.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.

    20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

    21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

    22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

    23. ll termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

    24. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono soggetti a un'autorizzazione unica» sono inserite le seguenti: «comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi», dopo le parole: «la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti» sono inserite le seguenti: «e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti» e dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, opere o interventi,»;

        b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento»;

        c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

    «4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

        d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:

    «4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

    4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.

    4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

    4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

    4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

    4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

    4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

    4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

    4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

    4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità».

    25. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».

    26. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato».

    27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

    28. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega è esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) garantire, in coerenza con quanto già previsto all'articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti;

        b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;

        c) individuare i criteri per determinare, senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all'esercizio delle attività oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;

        d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;

        e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa.

    29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.

    30. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa».

    31. L'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

    «Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.

    3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».

    32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.

    33. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo.

    34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

    «77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

    78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

    79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

    80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

    81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

    82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

    82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.

    82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

    82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.

    82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia».

    35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

    36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso.

    37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

    38. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

    39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività.

    40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è sostituito dal seguente:

    «1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

    41. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi»;

        b) al comma 5, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti: «15 gradi centigradi».

    42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

    «4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».

    43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;

        b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW».

    44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è soppresso.

    45. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

    «2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia».

    46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

    «Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

    47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo»;

        b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

    «1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente»;

        c) al comma 2, la lettera t-quater) è sostituita dalla seguente:

    «t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;

        d) al comma 2-bis, alinea, le parole: «svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare» sono sostituite dalle seguenti: «propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

        e) il comma 5-ter è abrogato.

EMENDAMENTI

27.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «, con esclusione di quelle assimilate,».

27.4

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 8».

27.5

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «nomina dei commissari».

27.6

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Sopprimere il comma 47.

ORDINI DEL GIORNO

G27.100

MERCATALI, BUBBICO

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte ad incrementare il livello di efficienza del settore energetico e per favorire un mercato dell'energia maggiormente concorrenziale;

            fra le varie misure si segnalano quelle volte a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale, anche attraverso l'incentivazione dello sfruttamento delle risorse nazionali;

            la concorrenzialità nel settore degli idrocarburi influenza direttamente le dinamiche del mercato elettrico, alla luce della preponderanza dell'uso del gas nella produzione di elettricità,

        impegna il Governo:

            a riavviare il processo di apertura del mercato degli idrocarburi, procedendo ad eliminare, in coerenza con i suggerimenti delle Autorità competenti, tutte le barriere che ne impediscono lo sviluppo pienamente concorrenziale;

            a prevedere, nell'ambito delle misure volte a garantire maggiore concorrenza fra i produttori di idrocarburi, apposite misure finalizzate a favorire lo sfruttamento delle risorse interne garantendo per tale via alle regioni e agli enti locali un riallineamentio delle royalties fra l'estrazione a terra e quella a mare.

G27.101

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

        Il Senato,

        premesso che:

            il comma 5 dell'articolo 27 del provvedimento in esame reca disposizioni che consentono al Ministero della difesa di usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza superiore a 200 kW;

            analogamente, il comma 21 dell'articolo 27, al fine di incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti energetiche rinnovabili, prevede che ai comuni venga consentito di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di scambio dell'energia elettrica prodotta, con lo scopo di promuovere le fonti rinnovabili e diffondere la realizzazione di impianti fotovoltaici;

            le norme in questione hanno l'obiettivo di allargare la base degli utilizzatori degli incentivi per il fotovoltaico, includendovi anche coloro che non hanno la possibilità, per diverse ragioni, di installare sul tetto di casa impianti di pannelli fotovoltaici;

            l'indubbia valenza positiva della previsione normativa potrebbe essere ulteriormente migliorata attraverso l'ipotesi di un ulteriore allargamento dei benefici ari alle cooperative, in qualità di soggetti dell'economia sociale;

            l'allargamento dei beneficiari potrebbe consentire agli enti locali di gestire l'offerta di spazi comuni favorendo la forma associata, e in particolare cooperativa, da parte dei cittadini; consentire un allargamento dei luoghi dove installare in forma collettiva i pannelli fotovoltaici, che diventerebbero pertanto «patrimonio sociale» delle cooperative; favorire, attraverso l'importante ruolo delle cooperative, l'interfaccia tra i cittadini e gli enti locali, utilizzando più agevolmente l'accesso ai finanziamenti pubblici in materia,

        impegna il Governo,

            a valutare la possibilità di estendere la facoltà concessa ai comuni dalla norma in esame alle società cooperative che destinino aree di loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia prodotta da cedere ai propri soci che intendano accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

G27.102

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

        Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 27 del disegno di legge in esame prevede misure per il potenziamento del settore energetico e, al comma 27, stabilisce che la deroga alle vigenti normative regionali relative alla localizzazione di impianti energetici - deroga introdotta dall'articolo 5-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 valga anche per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova. generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva;

            l'articolo 5-bis del suddetto decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce che per la riconversione a carbone degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile si proceda in deroga alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione abbatta le emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Detta deroga era stata concepita per aggirare una norma regionale del Veneto che impediva l'alimentazione a carbone della centrale di Porto Tolle;

            con la disposizione contenuta al suddetto articolo 27, comma 27, gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, si estendono quindi anche agli impianti a carbon fossile di nuova generazione e a tutto il territorio italiano;

            vi sono importanti sentenze della Corte costituzionale (n. 6/2004 e n. 383/2005), che hanno sottolineato come simili disposizioni, grazie alle quali si consente con una norma nazionale di derogare direttamente anche alle norme regionali, mal si conciliano con il rispetto del Titolo V della Costituzione e dei poteri concorrenti delle Regioni sulla produzione dell'energia e di governo del territorio, di cui all'articolo 117, e con i principi di leale collaborazione, di cui all'articolo 118,

        impegna il Governo:

            alla luce dell'importanza dell'ambito oggetto di deroga e dei suoi effetti in termini di impatto ambientale, a non prevedere nel futuro ulteriori estensioni

            dei soggetti beneficiari della deroga alla normativa vigente che prevede limiti di localizzazione territoriale di impianti di produzione di energia elettrica.

G27.103

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

        Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame, all'articolo 27, comma 34, introduce una nuova disciplina per il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma che determina, in buona sostanza, l'estromissione delle Regioni dalle procedure di autorizzazione alla perforazione per la ricerca di idrocarburi;

            con la vigente normativa l'avvio di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi non poteva prescindere dall'assenso della Regione interessata;

            il provvedimento in esame prevede che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo venga affidata all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia competente, a seguito di un non meglio precisato procedimento unico, al quale «partecipano» la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale previsione comporta, in buona sostanza, che la volontà della Regione può essere, in questi casi, totalmente scavalcata dallo Stato;

            tale illegittima ingerenza da parte dello Stato è prevista, in base al dettato del provvedimento, anche nei confronti dei Comuni, considerato che l'articolo 27, comma 34, capoverso 82-quinquies, prevede che qualora le opere relative alla perforazione di un pozzo esplorativo ed alla costruzione degli impianti comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Territoriale Minerario ha effetto di variante urbanistica;

            tali norme si pongono in evidente contrasto con il processo federalista in atto nel Paese e configura in modo illegittimo le competenze che la Costituzione assegna in materia di ambiente, territorio ed energia alla Regione,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni iniziativa normativa volta a modificare il quadro normativo in materia di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi, al fine di garantire il pieno rispetto del principio costituzionale dell'autonomia del ruolo degli enti locali e delle regioni nella scelte che riguardano «il proprio territorio,

            ad adottare ogni iniziativa volta a garantire la piena partecipazione al procedimento di cui al comma 34 dell'articolo 27 degli enti locali e delle regioni interessate dalle attività di perforazione e ricerca di idrocarburi.

G27.104

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            l'idrogeno solforato o acido solfidrico (H2S) è un acido estremamente velenoso e una prolungata esposizione ad esso può rivelarsi mortale per l'essere umano;

            in particolare, l'idrogeno solforato, classificato ad alte concentrazioni come veleno e paragonabile nei suoi effetti al cianuro, a basse dosi di emissione può causare disturbi neurologici, respiratori, motori, cardiaci e potrebbe essere collegato ad una maggiore ricorrenza di aborti spontanei nelle donne. In alcuni casi i danni vengono considerati irreversibili, tanto è vero che da alcune recenti ricerche di carattere scientifico è emersa la potenzialità dell'idrogeno solforato a stimolare la comparsa del cancro al colon retto;

            in natura, l'idrogeno solforato si forma per decomposizione delle proteine contenenti zolfo da parte dei batteri e si trova nei gas di palude, nel petrolio greggio e nel gas naturale, rappresentando anche il sottoprodotto di alcune attività industriali quali la raffinazione del petrolio;

            tutte le operazioni di trattamento dei prodotti petroliferi, a qualsiasi livello, hanno la possibilità di emettere quantità più o meno abbondanti di idrogeno solforato, sia sotto forma di disastri accidentali, sia sotto forma di continuo rilascio nell'ambiente, durante le fasi di estrazione, di stoccaggio, lavorazione e trasporto del petrolio. Anche durante le varie fasi di de-sulfurizzazione esistono forti possibilità di perdite di idrogeno solforato a causa di inevitabili logorii e corrosione. I contenitori di stoccaggio, peraltro, possono rilasciare idrogeno solforato a causa della normale volatilizzazione del prodotto, a causa di cambiamenti di volume dovuti al modificarsi della temperatura fra il giorno e la notte, o durante le operazioni di riempimento;

            l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione (ppm);

            negli Stati Uniti il Governo federale raccomanda un limite di 0,001 ppm con limiti differenti fissati da Stato a Stato (ad esempio la California pone il limite dello 0,002 ppm ed il Massachusetts dello 0,006);

            in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le «Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», poi sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è di 5 ppm per l'industria non petrolifera e 30 ppm per quella petrolifera, nonostante sia ormai noto nella letteratura medica e scientifica che quest'ultimo valore è non solo seimila volte più alto dei valori raccomandati dall'OMS già applicati negli USA, ma anche causa di danni irreversibili per la salute umana;

            il modo più efficace di contrastare gli effetti dell'idrogeno solforato è quello di adottare misure di carattere preventivo che prevedano severe regolamentazioni che proibiscano la costruzione di pozzi petroliferi, oleodotti associati e qualsiasi industria di trattamento e lavorazione del petrolio in zone abitate e, soprattutto un radicale irrigidimento del limiti di rilascio di idrogeno solforato, in linea con quanto consigliato dall'OMS;

            ad esempio negli Stati Uniti d'America è imposto il divieto di estrarre il petrolio nei parchi, nei grandi laghi, a 160 chilometri dalla costa, ovvero sull'85 per cento del territorio nazionale e in Norvegia, dove l'estrazione del petrolio avviene in mare, non è possibile attivare le procedure di trivellazione se non a distanza di 50 chilometri dalla costa,

        impegna il Governo,

            ad adottare le opportune iniziative normative al fine di adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato attualmente previsti in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità.

G27.105

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica dal calore del Sole per applicazioni pratiche;

            la tecnologia attualmente più diffusa per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico utilizza dei collettori parabolici lineari;

            da circa venti anni sono in esercizio nove grandi impianti termoelettrici solari di questo tipo in California, nel deserto del Mojave (si tratta di Kramer Junction - SEGS, Solar Electric eneratine System - per una potenza elettrica complessiva di 350 MW);

            nel 2007, sempre negli Stati Uniti, è entrata in esercizio la prima centrale americana di nuova generazione Nevada Solar Pone per una potenza di capacità installata di 64 MWh;

            in Europa è stata la Spagna ad aver avviato a partire dal 2004 un vigoroso programma industriale finalizzato alla realizzazione di una trentina di centrali di potenza complessiva di circa 1300 MWh, di cui la grande maggioranza prevede la tecnologia degli specchi parabolici lineari;

            nel 2007 in Africa, il gruppo italiano Gengroup, specializzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato incaricato della realizzazione in Libia della prima fase della costruzione di una centrale a ciclo solare termodinamico;

            le potenzialità del solare a concentrazione potrebbero aumentare considerevolmente se l'energia elettrica prodotta in Paesi a forte insolazione come l'Italia fosse esportata a regioni con maggiore domanda e minore insolazione;

            il 6 dicembre 2007 è stata istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un gruppo di lavoro con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili;

            detto gruppo, in particolare, aveva il compito di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa. I compiti di tale gruppo erano, nello specifico, quelli di:

                1) formulare proposte per lo sviluppo di sistemi innovativi per l'installazione e la diffusione di impianti solari termodinamici a concentrazione;

                2) predisporre un piano pluriennale di ricerca e di sviluppo che coinvolga il settore produttivo privato e i centri di ricerca e le Università;

                3) effettuare uno studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni strategiche tra gli attori mondiali detentori del know-how;

                4) eseguire analisi delle attività nazionali del settore e previsioni del potenziale sviluppo; elaborare strategie per il potenziamento della posizione delle imprese italiane del solare termodinamico;

                5) realizzare lo studio di accordi internazionali finalizzati alla realizzazione di attività congiunte di sperimentazione di lungo periodo;

                6) coordinare le attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le regioni sul solare termodinamico;

            parallelamente ai lavori svolti dal sopra citato gruppo di lavoro sul solare termodinamico sono stati siglati quattro importanti protocolli di intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare un progetto pilota per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

            al fine di indirizzare e definire le azioni da intraprendere e controllare gli interventi da realizzare per ogni regione è stato istituito un Comitato di Gestione Tecnico e Scientifico;

            le risorse utilizzabili per gli accordi di programma sono quelle previste dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) per la promozione delle energie rinnovabili;

            nell'aprile del 2008 il II Governo Prodi ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, per avviare l'applicazione della tecnologia del solare termodinamico anche nel nostro Paese;

            il 30 aprile 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici che prevede incentivi al solare termodinamico in Italia;

            con il solare termodinamico, il vantaggio riscontrabile nell'immediato, rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico, consiste in una produzione di energia ininterrotta provocata dallo sfruttamento indiretto dell'energia solare;

            la tecnologia termodinamica permette di produrre energia anche di notte o in caso di cattivo tempo, grazie ad un particolare fluido a base di Sali che, una volta riscaldato, mantiene la sua altissima temperatura (circa 550ºC) per alcuni giorni, anche senza essere in contatto con la sua fonte;

            questa tecnologia dovrebbe inoltre essere facilmente sfruttabile con impianti piuttosto semplici ed economici ed in questo senso presenta vantaggi sensibili rispetto ad altre fonti alternative oggi ancora molto discusse come quella nucleare basata sull'uranio e quella fotovoltaica, notoriamente molto costose;

            gli impianti che adottano la tecnologia del solare termodinamico possono essere «ripagati» nell'arco di cinque anni;

        impegna il Governo,

            ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare. mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché alla implementazione di quelle già definite.

G27.105 (testo 2)

LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica dal calore del Sole per applicazioni pratiche;

            la tecnologia attualmente più diffusa per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico utilizza dei collettori parabolici lineari;

            da circa venti anni sono in esercizio nove grandi impianti termoelettrici solari di questo tipo in California, nel deserto del Mojave (si tratta di Kramer Junction - SEGS, Solar Electric eneratine System - per una potenza elettrica complessiva di 350 MW);

            nel 2007, sempre negli Stati Uniti, è entrata in esercizio la prima centrale americana di nuova generazione Nevada Solar Pone per una potenza di capacità installata di 64 MWh;

            in Europa è stata la Spagna ad aver avviato a partire dal 2004 un vigoroso programma industriale finalizzato alla realizzazione di una trentina di centrali di potenza complessiva di circa 1300 MWh, di cui la grande maggioranza prevede la tecnologia degli specchi parabolici lineari;

            nel 2007 in Africa, il gruppo italiano Gengroup, specializzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato incaricato della realizzazione in Libia della prima fase della costruzione di una centrale a ciclo solare termodinamico;

            le potenzialità del solare a concentrazione potrebbero aumentare considerevolmente se l'energia elettrica prodotta in Paesi a forte insolazione come l'Italia fosse esportata a regioni con maggiore domanda e minore insolazione;

            il 6 dicembre 2007 è stata istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un gruppo di lavoro con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili;

            detto gruppo, in particolare, aveva il compito di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa. I compiti di tale gruppo erano, nello specifico, quelli di:

                1) formulare proposte per lo sviluppo di sistemi innovativi per l'installazione e la diffusione di impianti solari termodinamici a concentrazione;

                2) predisporre un piano pluriennale di ricerca e di sviluppo che coinvolga il settore produttivo privato e i centri di ricerca e le Università;

                3) effettuare uno studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni strategiche tra gli attori mondiali detentori del know-how;

                4) eseguire analisi delle attività nazionali del settore e previsioni del potenziale sviluppo; elaborare strategie per il potenziamento della posizione delle imprese italiane del solare termodinamico;

                5) realizzare lo studio di accordi internazionali finalizzati alla realizzazione di attività congiunte di sperimentazione di lungo periodo;

                6) coordinare le attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le regioni sul solare termodinamico;

            parallelamente ai lavori svolti dal sopra citato gruppo di lavoro sul solare termodinamico sono stati siglati quattro importanti protocolli di intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare un progetto pilota per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

            al fine di indirizzare e definire le azioni da intraprendere e controllare gli interventi da realizzare per ogni regione è stato istituito un Comitato di Gestione Tecnico e Scientifico;

            le risorse utilizzabili per gli accordi di programma sono quelle previste dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) per la promozione delle energie rinnovabili;

            nell'aprile del 2008 il II Governo Prodi ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, per avviare l'applicazione della tecnologia del solare termodinamico anche nel nostro Paese;

            il 30 aprile 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici che prevede incentivi al solare termodinamico in Italia;

            con il solare termodinamico, il vantaggio riscontrabile nell'immediato, rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico, consiste in una produzione di energia ininterrotta provocata dallo sfruttamento indiretto dell'energia solare;

            la tecnologia termodinamica permette di produrre energia anche di notte o in caso di cattivo tempo, grazie ad un particolare fluido a base di Sali che, una volta riscaldato, mantiene la sua altissima temperatura (circa 550ºC) per alcuni giorni, anche senza essere in contatto con la sua fonte;

            questa tecnologia dovrebbe inoltre essere facilmente sfruttabile con impianti piuttosto semplici ed economici ed in questo senso presenta vantaggi sensibili rispetto ad altre fonti alternative oggi ancora molto discusse come quella nucleare basata sull'uranio e quella fotovoltaica, notoriamente molto costose;

            gli impianti che adottano la tecnologia del solare termodinamico possono essere «ripagati» nell'arco di cinque anni;

        impegna il Governo,

            a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare. mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché alla implementazione di quelle già definite.

________________

(*) Accolto dal Governo

G27.106

MAZZUCONI, DELLA SETA

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            la Società Po Valley Operations Pty Ltd di Roma ha avuto autorizzazione dal Ministero per lo Sviluppo Economico per proseguire la ricerca di idrocarburi su un'area di circa 31 Kmq, che include buona parte del territorio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone ed in particolare la valle del Curone e la Località Fornace di Bagaggera;

            che all'interno del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, già istituito con legge regionale 77/83, è stata riconosciuta dalla Legge Regionale 13 del 7/4/2008 l'area di Parco Naturale, e che pertanto vi sono vietate le attività estrattive, in coerenza con quanto disposto dalla 1.394/91, legge quadro dello Stato sulle aree protette;

            che parte del Parco è altresì identificato come Sito di Interesse Comunitario n. IT2030006, e quindi oggetto di tutela da parte dell'Unione Europea nell'ambito di Rete Natura 2000, per l'unicità dei valori naturalistici ivi presenti nel contesto dell'Italia nord-occidentale;

            che detta area protetta nasce da una programmazione di tutela del territorio di almeno 30 anni da parte delle Amministrazioni Comunali e dei cittadini del territorio interessato;

            che oltre che un luogo di tutela naturalistica il Parco è oggi anche sede di un'agricoltura di qualità e di attività agrituristica, che concorrono all'economia della zona e al mantenimento del paesaggio;

            che alcuni anni fa l'AGIP presentò un progetto per la realizzazione di un pozzo petrolifero nell'area della Fornace a Rovagnate, progetto che non venne autorizzato a causa delle criticità che produceva nell'ambiente in cui doveva essere realizzato e che venne bocciato dal Ministero dell'Ambiente con un decreto del 6 Giugno 2001;

            che la società Po Valley Operation ha ripresentato progetto analogo denominato «Ossola», che presenta tutte le criticità già sollevate dal progetto AGIP;

            che il Ministero dello Sviluppo Economico, ignorando le prese di posizione degli Enti Locali, ha concesso alla Po Valley a soli tre giorni dalla decadenza della concessione, che scadeva il 30 Aprile, la riperimetrazione della zona interessata dalle perforazioni e la proroga di altri 16 mesi delle operazioni preliminari di studio e la ridenominazione dell'autorizzazione da «Osso la» a «Bernaga», chiedendo alla Regione Lombardia l'attivazione della procedura di VIA;

            che le criticità già sollevate per il progetto AGIP sono tutt'ora presenti ed amplificate nel progetto «Bernaga» che più non tiene conto dell'ultima classificazione a «Parco Naturale»;

            che la nuova perimetrazione è collocata per più della metà nel territorio del Parco Naturale;

            che l'attività estrattiva causerebbe un mutamento sostanziale nell'ecosistema e nell'economia agricola di qualità dell'intera zona;

        impegna il Governo:

            a rivedere la predetta autorizzazione, tenendo conto di quanto espresso dagli Enti Locali (Comuni di Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Perego, Rovagnate, Cernusco Lombardone, Lomagna, Osnago, Sirtori, Viganò), dalla Provincia di Lecco e dal Consorzio di Gestione del Parco, allo scopo di tutelare un'area che rappresenta un polmone in un territorio altamente antropizzato e urbanizzato, considerando altresì il fatto che si tratta di una piccola «isola» collocata al centro della Lombardia, non collegata a siti tradizionalmente considerati per le estrazioni petrolifere e di gas metano.

ARTICOLI 28 E 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Identico all'articolo 28 approvato dal Senato

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

    1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».

    2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

    3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

Art. 29.

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

    1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

    2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

    3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.

    4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai princìpi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.

    5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:

        a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

        b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

        c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;

        d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;

        e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

        f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

        g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;

        h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;

        i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

        l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

    6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

    7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

    8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

    9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

    10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

    11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.

    12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.

    13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

    14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

    15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

    16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

    17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

    18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

    19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

    21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

    22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

29.2

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, premettere i seguenti periodi: «L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato. L'Agenzia esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».

29.1

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi, mediante accordi di programma, delle strutture dell'Enea per studi, ricerche, sviluppo competenze, formazione e informazione, nonché di supporti tecnici finalizzati all'emissione di pareri ed elaborazione di normativa».

29.3

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».

29.4

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».

29.5

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'Agenzia opera come agenzia indipendente».

29.6

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «, controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita».

29.7

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».

29.8

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «e presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare».

29.9

D'ALIA

Al comma 14 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

29.10

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 14, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trentasei»

ORDINE DEL GIORNO

G29.100

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 29 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare;

            l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare nonché per la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari;

            l'Agenzia è altresì l'autorità nazionale di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari;

            è di tutta evidenza la centralità del ruolo che l'Agenzia si troverà a ricoprire, a fronte della quale, tuttavia, risultano essere estremamente carenti le risorse finanziare ad essa destinate; la scarsità delle risorse potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi per i quali essa è stata istituita;

            nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, al comma 3 è stata soppressa, in modo del tutto inopportuno, la previsione secondo cui l'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato;

        impegna il Governo:

            a garantire un'ampia autonomia tecnico scientifica e regolamentare all'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e congrue risorse finanziarie tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento le attribuisce;

            a garantire che l'Agenzia si avvalga esclusivamente di personale altamente qualificato e specializzato;

            a garantire che l'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, esprima pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale.