si apprende da notizie di stampa che il Governo si appresterebbe ad annunciare nei prossimi giorni il decreto sul cosiddetto "scudo fiscale" (la regolarizzazione e il rientro di capitali tenuti illecitamente all'estero in Paesi nei quali le procedure bancarie non sono trasparenti), restando in attesa di un provvedimento più generale e coordinato a livello europeo;
tra le finalità esplicitate dal decreto ci sarebbe il reperimento di risorse per l'attività di finanziamento, diretto ed indiretto, delle iniziative di ricostruzione dei territori interessati al sisma del 6 aprile 2009, come previsto dall'articolo 14, comma 4, del disegno di legge (A.S. 1534), conversione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;
considerato che:
in Italia una disciplina sul cosiddetto "scudo fiscale" è stata già adottata in due occasioni con il decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e con il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27;
la normativa citata prevedeva la possibilità di rimpatriare capitali o regolarizzare attività finanziarie detenute all'estero dietro pagamento di una aliquota irrisoria grazie alla quale il contribuente si precostituiva una franchigia (lo "scudo fiscale" appunto) di ammontare pari all'importo dei capitali emersi o rientrati da opporre all'amministrazione finanziaria in caso di eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi precedenti e non veniva previsto alcun vincolo sull'uso dei capitali regolarizzati o sulla loro permanenza in Italia;
a quanto risulta all'interrogante, una tale normativa avrebbe fruttato alle casse dello Stato meno di 2 miliardi di euro mentre gran parte delle attività finanziarie, dopo essere state regolarizzate, sarebbero rimaste all'estero, molti capitali rimpatriati sarebbero stati investiti nel settore immobiliare e, secondo le stime, l'85 per cento dei capitali nascosti all'estero sarebbero rimasti tali;
inoltre, a quanto consta all'interrogante, (come paventato da diversi esperti prima dell'entrata in vigore della normativa citata) molti sarebbero stati i casi di frode e di riciclaggio di proventi derivanti dall'evasione fiscale e da altre attività illecite realizzati proprio grazie al meccanismo dello scudo fiscale;
nel 2003, le analoghe normative in vigore in Germania e negli Stati Uniti prevedevano l'obbligo per i soggetti che rimpatriavano i capitali di rimborsare comunque tutte le imposte non pagate, col solo beneficio di evitare sanzioni pecuniarie e procedimenti penali, mentre la Gran Bretagna, nel 2007, riservava la possibilità dello "scudo fiscale" solo a evasori già identificati dal fisco, ai quali veniva offerta una sanzione ridotta se avessero pagato tutte le tasse evase;
secondo le stime del Global Wealth 2008 (pubblicato nel 2008 da Boston Consulting Group) nel mondo i capitali esportati illegalmente ammonterebbero a circa 6.000 miliardi di euro e dunque i circa 550 miliardi di euro esportati dagli italiani (la maggior parte in Svizzera, Lussemburgo e Principato di Monaco) sarebbero quasi il 10 per cento del totale stimato, contro una economia che conta circa il 3 per cento del prodotto interno lordo mondiale,
si chiede di sapere:
a quanto ammontino, complessivamente, le attività detenute all'estero rimpatriate o regolarizzate in base alla normativa esposta in premessa;
se il Governo non ritenga che, alla luce delle due precedenti esperienze, lo strumento del cosiddetto "scudo fiscale" abbia dato risultati, a giudizio dell'interrogante, deludenti ed addirittura contrari al rimpatrio dei capitali detenuti illegalmente all'estero finendo al contrario per premiare gli evasori fiscali e favorendo anche attività illecite;
se non intenda intervenire al fine di reperire i fondi necessari allo sviluppo del Paese anche ponendo in essere efficaci interventi contro l'evasione fiscale e utilizzando gli strumenti già oggi esistenti;
quali iniziative intenda assumere al fine di esercitare il massimo controllo in materia di reati di riciclaggio durante il periodo di vigenza della annunciata nuova normativa che si appresterà a regolare il rientro dei capitali all'estero;
quali iniziative intenda assumere per esercitare un controllo effettivo sui flussi finanziari illegali.
(4-01699)