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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 231 del 01/07/2009


EMENDAMENTI

2.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, comma 1, le parole: ''nell'articolo 51 comma 3-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater''.

        1-ter. A far data dal 1º marzo 2010, al Procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato. Dal 1º marzo 2010, la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di ''Direzione nazionale contro la criminalità organizzata''».

2.2

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "se del caso collegamenti reciproci.", sono aggiunte le seguenti: ''A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento''».

2.4

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

        ''f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.''».

2.5

BUGNANO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        10-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 6 della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è abrogato».

2.6

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 11 sostituire le parole da: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro» a  «all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.» con le seguenti:

        «5. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'amministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione degli elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentita la persona, nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

        6. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato di insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In questo caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

        7. Il giudice delegato assegna ai creditori ed ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. il decreto deve essere notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, almeno sessanta giorni prima della scadenza del detto termine.

        8. In caso di sequestro di azienda di imprenditore individuale, la domanda di verifica non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e la persona nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

        9. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del provvedimento indicato nel comma 7, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

        10. Avverso il provvedimento di rigetto, ciascun interessato può proporre reclamo al tribunale.

        11. All'esito dei reclami, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.

        12. Prima della chiusura della verifica dei crediti prevista dal comma 9, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa ed autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti il sequestro.

        13. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, autorizzato dal giudice delegato, procede, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi sia reclamo o che non siano stati ammessi in via definitiva.

        14. In caso di accoglimento del reclamo il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto, resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.

        15. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l'attribuzione delle Somme al patrimonio aziendale.

        16. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle obbligazioni risponde l'affittuario o l'acquirente dell'azienda ed in via sussidiaria lo Stato, ma nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa.

        17. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

        18. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui l'insolvenza sopravvenga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.

        19. Se l'azienda in sequestro appartiene a società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

        20. A seguito della dichiarazione di fallimento, il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, ma gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli indicati nel comma 39.

        21. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi, diviene improcedibile ed i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consentito, ovvero procedere secondo quanto previsto dalla normativa fallimentare.

        22. I beni aziendali, compresi gli eventuali accantonamenti previsti dai precedenti commi, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

        23. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni della presente sezione.

        24. Salvo che non sia diversamente disposto, l'amministratore giudiziario deve essere sentito tutte le volte in cui le norme di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevede che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

        25. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono un attestazione.

        26. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il portatore deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

        27. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, o di un suo coadiutore, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.

        28. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca Contro il provvedimento di ammissione senza riserva, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, propone impugnazione con ricorso al giudice delegato entro 15 giorni dal deposito del provvedimento di ammissione. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

        29. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento per dichiarazioni tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro.

        30. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo Ovvero all'ammissione tardiva di un credito, emerga che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 29 sia stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, può essere proposta, anche da parte del pubblico ministero o dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, domanda di revocazione relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa, il curatore può intervenire in giudizio. Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati. Se il procedimento di prevenzione si conclude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato rischio della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

        31. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede a nonna degli articoli da 107 a 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Per gli immobili la vendita deve essere disposta con incanto.

        32. Tuttavia, quando sia prevedibile che il ricavato della vendita di beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli ammessi con la riserva prevista dal comma 28, il giudice delegato ne dispone la vendita in via prioritaria.

        33. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare, neanche per interposta persona:

            a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

            b) le persone condannate, con sentenza definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

            c) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

            d) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

        34. Sono vietate le offerte per persona da nominare.

        35. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario ed al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati dal comma 33, ovvero di persona che ha agito per loro conto.

        36. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 33 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 100 a euro 1000.

        37. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.

        38. Fino a tale momento, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi con la riserva prevista dal comma 28, sono equiparati ad ogni effetto ai credi tori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

        39. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle vigenti disposizioni in tema d destinazione dei beni confiscati.

        40. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfazione delle ragioni dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.

        41. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati nel comma 28, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

        42. Se. l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa precedentemente dichiarata fallita si applicano le disposizioni dei precedenti commi, in quanto compatibili.

        43. II sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni al tassuntore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa. Si applicano le disposizioni del comma 42.

        44. Le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano al sequestro di beni, il cui intestatario sia stato dichiarato fallito in epoca antecedente al provvedimento definitivo di confisca.''».

2.7

LUMIA, CASSON, GHEDINI, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 11 inserire i seguenti.

        «11-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 1-sexies, secondo i criteri stabiliti dal presente comma e dal Regolamento di cui al comma 11-octies.

        11-ter. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 11-septies.

        11-quater. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

        11-quinquies. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 11-ter, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

        11-sexies. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

        11-septies. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 11-octies.

        11-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 11-bis é pari all'importo di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        11-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-octies, valutato in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.8

CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, LUMIA, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, MARINO MAURO MARIA

Precluso

Dopo il comma 11 inserire il seguente.

        «11-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al presente comma. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di l milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

2.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 13, lettera c), dopo la parola: «professionale» inserire le seguenti: «almeno decennale».

2.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 19, lettera a), capoverso "m-ter", sopprimere le parole da: «, salvo» fino alla fine del periodo.

2.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

        «22-bis. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

        La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

        La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

        Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.

        22-ter. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

        22-quater. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            ''a) all'articolo 379, primo comma, le parole: ''articoli 648, 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';

            b) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: ''dagli articolo 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis''».

2.12

CASSON, PEGORER, ROILO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

        ''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quella offesa dai reati di cui agli articoli 589, comma 2, e 590 comma 2 limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

        Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.13

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

        ''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 600-ter, comma 1, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

        Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

        «26-bis. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale''».

2.16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 28 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al medesimo comma, sostituire le parole: ''dallo stesso comma''» con le seguenti: «dai suddetti commi».

2.17

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

        «All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''8-bis. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità delle norme del codice di procedure penale, delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo''».

2.18

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

        «30-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', con modalità tali da non consentire la captazione di conversazioni''».