ORDINI DEL GIORNO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
le polemiche sul fenomeno delle migrazioni devono lasciare il posto a discussioni costruttive e decisioni responsabili. Tale fenomeno è comunque destinato a durare a lungo nel tempo e, secondo alcune stime, a crescere fino a raddoppiare nei prossimi quaranta o cinquant'anni, incidendo profondamente sui processi economici, politici e sociali del bacino del Mediterraneo. Se per i paesi di origine l'immigrazione regolare è quasi sempre una triste necessità, per quelli di arrivo è certamente una opportunità da cogliere e governare con saggezza, prestando attenzione tanto alle esigenze del proprio sistema produttivo quanto ai problemi della integrazione di chi viene in Europa solo per lavorare e vivere in pace;
l'immigrazione clandestina, invece, è la patologia di questo grande e positivo fenomeno e, almeno in linea teorica, si prevede che essa tenderà ad aumentare. Quella via mare è la forma più povera, più disperata e più pericolosa di immigrazione irregolare, che più volte ha dato esiti tragici. L'aggravarsi della situazione, soprattutto negli ultimi mesi, deve essere affrontata con misure efficaci, basandoci principalmente sulle nostre risorse e sul buon funzionamento delle intese bilaterali con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori;
il modo più efficace di contrastare questa drammatica patologia è quello di favorire l'immigrazione legale, in armonia con le esigenze di sviluppo dell'Europa ed in collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti;
in Italia più del 70 per cento delle 31.200 domande d'asilo presentate nel 2008 provengono da persone sbarcate sulle coste meridionali del Paese. Il 75 per cento circa dei 36.000 migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2008 - due su tre - ha presentato domanda d'asilo, sul posto o successivamente, mentre il tasso di riconoscimento di una qualche forma di protezione (status di rifugiato o protezione sussidiaria/umanitaria) delle persone arrivate via mare è stato di circa il 50 per cento. Nel 2008, il maggior numero di domande di asilo in Italia è stato presentato da cittadini provenienti dalla Nigeria, seguiti da persone in fuga dalla Somalia e dall'Eritrea, dall'Afghanistan, dalla Costa d'Avorio e dal Ghana;
il 4 febbraio 2009 il ministro Maroni ha sottoscritto il protocollo di attuazione dell'accordo di collaborazione Italia-Libia sottoscritto in data 29 dicembre 2007 dal ministro Amato. Il Governo in carica ha dato attuazione al succitato accordo e ha approvato il Trattato di amicizia partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamariria libica popolare socialista che, tra le altre cose, prevede all'articolo 19 accordi di collaborazione per combattere l'immigrazione clandestina;
gli obblighi internazionali che scaturiscono, in particolare, dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e dal Protocollo del 1967, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, della Convenzione ONU contro la Tortura, dalla Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti Umani, vietano tassativamente il respingimento di rifugiati o richiedenti asilo. Il principio del nonrefoulement è contenuto nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1998, n. 40 e recita: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;
il provvedimento in esame con l'articolo 1, comma 13, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del riconoscimento dello status di rifugiato, modificando le procedure per il riconoscimento giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento (articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008);
al comma 16 dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, introduce il nuovo reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68 del 2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata). L'introduzione del nuovo reato comporterà un eccezionale aggravio per l'attività giudiziaria in generale, in considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro Paese inoltre, secondo quanto enunciato dal CSM, non ne deriverà alcun effetto deterrente, una contravvenzione infatti punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili né, sempre secondo il CSM, si eviterà la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrativi irregolarmente, poiché già la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente alle autorità amministrative competenti di disporne l'immediata espulsione (a cui ostano, in concreto, non già carenze normative ma difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo). Inoltre il CSM denuncia una inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione (si pensi al diritto alla salute) da parte degli immigrati non dotati (o non più dotati) di valido titolo di soggiorno;
l'articolo 1, comma 22, lettera l, introdotto dalla Camera dei deputati estende, novellando il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, fino ad un massimo di 180 giorni il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. La possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i CIE renderebbe, come auspicato dal CSM, opportuno instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero,
impegna il Governo:
a riferire, con cadenza semestrale, al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei richiedenti asilo in Italia.
Precluso
Il Senato,
considerato che:
il decreto flussi 2007 prevedeva il rilascio di 170 mila nullaosta e ha introdotto l'iter telematico per ottenere il permesso di soggiorno che viene rilasciato in base all'ordine cronologico delle istanze, inviate direttamente dai singoli datori di lavoro o tramite i patronati. Inviate nei tre clic day: il primo il 15 dicembre 2007 riservato ai datori intenzionati ad assumere cittadini di Paesi che hanno firmato accordi di cooperazione con l'Italia; il secondo il 18 dicembre 2007 per colf e badanti, il terzo il 21 dicembre 2007 per le richieste riguardanti i cittadini di Paesi senza accordi di cooperazione e per lavori diversi dall'assistenza alle famiglie.
Le istanze inviate via Internet nei tre giorni furono 740 mila. La maggior parte delle domande di assunzione provenivano da Milano (80 mila istanze), Roma (48 mila), Brescia (45 mila), Napoli (25 mila) Bergamo e Torino (entrambe con 23 mila). Richieste lontanissime dai posti messi a disposizione, basti pensare che Milano aveva a disposizione 7 mila nullaosta, Roma 15 mila.
Il decreto flussi del 2008 prevedeva l'ingresso di 150 mila stranieri e garantiva una priorità alle badanti (105.400 e 44.600 posti ai lavoratori riservatari).
Secondo le associazioni di settore come Acli colf sono circa 600 mila i lavoratori invisibili in ambito domestico (la stima comprende anche gli italiani).
Le domande di assunzione e le istanze di nullaosta inviate nel dicembre 2007 riguardavano in molti casi lavoratori che già si trovavano in Italia e che lavoravano allora, e lavorano tutt'oggi, nelle case di quei datori di lavoro. Lavoratori «invisibili», ma di cui si conosce tutto, dati anagrafici, residenza e luogo di lavoro. Datori di lavoro «inesistenti» che non possono pagare contributi Inps.
Dal 1998 esiste il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori privi di permessi di soggiorno idoneo al lavoro. La legge Bossi-Fini ha appesantito la sanzione e il di sicurezza dello scorso anno l'ha incrementata: si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5 mila euro.
Considerato inoltre che, lo stato di irregolarità non è voluto né dal datore di lavoro né dal lavoratore, ma dall'impossibilità di essere regolarizzato, in alcuni casi perché il clic dell'istanza è stato fatto un minuto dopo da una istanza che invece è stata regolarizzata,
impegna il Governo:
a prevedere le misure necessarie a regolarizzare quei rapporti di lavoro che dal dicembre 2007 aspettano il nulla osta attraverso una misura specifica quale un nuovo decreto flussi ad hoc.
ROILO, TREU, CASSON, BIANCO, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge reca numerose modifiche al testo unico in materia di immigrazione, con l'obiettivo di rendere maggiormente restrittive le condizioni per l'ingresso degli stranieri;
in realtà nel Paese sono presenti migliaia di cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa remunerata e, nei fatti, soddisfano tutte le garanzie, sia dal punto di vista della disponibilità di mezzi di sostentamento che della idonea sistemazione alloggiativa, per poter richiedere il permesso di soggiorno e poter regolarizzare la propria presenza;
la normativa vigente, inoltre, non prevede la possibilità per il cittadino straniero di richiedere un permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro che possa essere rilasciato, su richiesta, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi, mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio, mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale, una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale;
il permesso di soggiorno citato potrebbe essere rilasciato per la durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti e comunque per un periodo non inferiore ad un anno;
ai requisiti sopra descritti può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati;
nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, sarebbe tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388;
il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro deve avere la facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro dovrebbe essere convertito su richiesta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito di un complessivo riordino della normativa in materia, la possibilità per i lavoratori stranieri di poter usufruire di un permesso di soggiorno denominato permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro, al fine di consentire ai cittadini stranieri, aventi i requisiti precisati in premessa, sia per quanto riguarda i mezzi di sostentamento che l'idonea sistemazione alloggiativa, di potersi dedicare alla ricerca di un'occupazione altrimenti difficile dall'estero senza che l'eventuale datore di lavoro possa avere conoscenza diretta del cittadino straniero in questione.
GIAMBRONE, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
rimangono immutate le disposizioni che prevedono che ai cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale siano assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
considerato che l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'articolo 1 comma 16 del disegno di legge in esame, prevede l'introduzione di un reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolari dello straniero e che a causa dell'introduzione di tale fattispecie ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni;
considerato altresì che l'articolo 6, comma 2, del testo unico immigrazione, di cui al decreto-legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico e che permane inalterato il divieto tassativo di cui al comma 5 del citato articolo 35, che dispone che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;
valutato quindi che nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato articolo 35 comma 5 del testo unico opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio,
impegna il Governo:
a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, impartendo opportune diretti ve alle regioni affinché l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, non comporti alcuna segnalazione alle autorità salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
SERAFINI ANNA MARIA, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame stabilisce che il permesso di soggiorno di cui sono titolari i minori stranieri non accompagnati può essere convertito in permesso per lavoro o studio al compimento della maggiore età soltanto se i minori sono affidati o sottoposti a tutela e se hanno seguito un progetto di integrazione di almeno due anni;
secondo i dati forniti dal Comitato per i minori stranieri i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia segnalati al 31 dicembre 2008 sono in totale 7.797 e la maggior parte ha un'età compresa tra i 16 (26,22%) ed i 17 anni (50,58%);
in particolare, secondo il Rapporto finale di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia svolto da Save the Children Italia, nell'ambito del Progetto Praesidium III, i minori in tali comunità alloggio da maggio 2008 a febbraio 2009 sono stati 1.860 (sui circa 2000 sbarcati a Lampedusa nello stesso periodo), la maggior parte di età compresa tra i 16 ed i 17 anni;
i tempi necessari per l'apertura della tutela e lo scarsissimo utilizzo dell'istituto dell'affidamento familiare (solo al 19% dei minori (335 su 1860) transitati in comunità è stata aperta la tutela) rappresentano i profili di maggiore criticità;
tale disposizione, oltre a costituire una grave violazione del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comporterà il rischio di allontanamento dalle comunità di molti minori prima del compimento del diciottesimo anno di età;
impegna il Governo:
a disporre con la massima urgenza ogni misura necessaria a garantire adeguata tutela dei diritti dei minori che per cause non dipendenti dalla loro volontà non sono stati sottoposti a tutela o affidati, ovvero, ancorché sottoposti a tutela o affidati, non sono stati inseriti in un progetto di integrazione per la durata di due anni.
GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
dopo la modifica apportata al testo originale, l'articolo 1, comma 22, lettera g) del provvedimento stabilisce ora che non sia più necessaria la presentazione di un documento atte stante la regolarità del soggiorno in Italia per l'accesso ai pubblici servizi; pertanto parrebbe esclusa la presentazione del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione dei minori alla scuola pubblica;
è necessario altresì rilevare che a causa dell'introduzione della fattispecie relativa al reato di immigrazione clandestina - di cui all'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 362 del c.p., ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio a causa delle sue funzioni;
pertanto gli operatori della scuola, in quanto incaricati di pubblico servizio, rischierebbero di incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 362 c.p. qualora omettessero di denunciare la presenza nella scuola di minori immigrati privi di documento atte stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano;
il combinato disposto delle nuove norme introdotte dal provvedimento con le disposizioni già vigenti è fortemente lesivo dell'esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente sancito, poiché indurrebbe gli stranieri privi di permesso di soggiorno a non iscrivere i minori - irresponsabili della propria condizione - alla scuola pubblica al fine di non correre il rischio di essere denunciati e conseguentemente rimpatriati nel proprio Paese d'origine,
impegna il Governo:
a garantire effettivamente prima delle prossime iscrizioni scolastiche il diritto allo studio ai minori presenti nel nostro Paese a prescindere dalla condizione personale o giuridica dei propri genitori;
ad adottare prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far sì che la norma citata in premessa includa) percorsi scolastici di ogni ordine e grado.
SERAFINI ANNA MARIA, BIANCHI, CASSON, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati, le prestazioni sanitarie ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali o continuative, per malattia o infortunio, ed i programmi di medicina preventiva a soggetti privi delle risorse economiche sufficienti;
tutti i bambini da 0 a 18 anni, anche se irregolarmente presenti in Italia, hanno diritto a cure mediche di base e specialistiche e a esami clinici gratuiti presso le strutture pubbliche o convenzionate, ospedaliere o territoriali;
il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - abrogato nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e ripristinato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;
la Convenzione sui diritti del fanciullo redatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce: all'articolo 3 il principio che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, come considerazione preminente, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, sia sempre e comunque prima di tutto tutelato, l'interesse superiore del bambino; all'articolo 6 il principio del riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo;
la Convenzione sui diritti dell'infanzia introduce un cambiamento radicale di prospettiva perché impegna gli Stati parti ad adoperarsi non solo per proteggere l'infanzia e rispondere ai suoi bisogni fondamentali, ma anche per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti in quanto soggetti di diritti al pari degli adulti, indipendentemente dalla loro condizione giuridica rispetto al territorio in cui dimorano,
impegna il Governo:
a mantenere per tutti minori presenti nel nostro Paese, indipendentemente dalla condizione giuridica dei genitori e dei familiari, le prestazioni socio-sanitarie, in particolare le prestazioni sanitarie pediatriche, urgenti e non, in ospedale, sul territorio o nei consultori;
a garantire la continuità delle cure anche attraverso l'assistenza pediatrica di base.
CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);
considerato che:
il vigente comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno non possa comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;
l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione - come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame - prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione;
l'articolo 10-bis - introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;
considerato che:
v'è il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa in quanto l'introduzione del reato di immigrazione irregolare di cui al citato art. 10-bis e gli obblighi di denuncia che da esso discendono in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi possono apparire in contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio all'autorità giudiziaria prevista dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35;
valutato tuttavia che:
nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato art. 35, comma 5, del testo unico sull'immigrazione opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
preso atto:
della inderogabile necessità di fornire chiare ed in equivoche disposizioni applicative che non portino, nella prassi, a rendere inefficace o incerta l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 35, comma 5, del testo unico sull'immigrazione,
impegna il Governo:
a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione, anche impartendo opportune direttive agli uffici centrali e alle regioni, essendo palese che non solo non sussiste alcun obbligo ma neanche la facoltà di denuncia degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno che si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
MARCENARO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PERDUCA, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - abrogato nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e ripristinato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;
l'articolo 365 del codice penale «Omissione di referto» recita: «Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.»;
premesso inoltre che:
l'articolo 10-bis - introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;
alla luce dell'introduzione di questo nuovo reato si tratta di capire se, in capo al personale sanitario resta comunque una facoltà di denuncia. La risposta dovrebbe essere trovata con specifico riferimento all'articolo 365 del codice penale, che sanzionando la «Omissione di referto», si pone in un rapporto di specialità con i precedenti articoli 361 («Omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale») e 362 («Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio»), perché individua esattamente il soggetto attivo che è l'operatore sanitario;
riguardo al rapporto di specialità, risulta evidente come, facendo l'articolo 365 del codice penale riferimento specifico al personale sanitario si dovrebbe applicare questa disposizione rispetto a quella più generica prevista dall'articolo 361 del codice penale relativa alla figura più ampia ed indistinta dei pubblici ufficiali;
la distinzione non è di poca importanza: infatti poiché l'articolo 365 del codice penale fa espresso riferimento al delitto come fattispecie che il personale sanitario ha l'obbligo di denunciare qualora ne venga a conoscenza, appare evidente come, essendo il reato di immigrazione clandestina classificato come una contravvenzione (per la quale è prevista un ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria previsto per le strutture sanitarie dall'articolo 365 del codice penale, dovrebbe venire meno, essendo appunto previsto solo per i delitti;
escluso infatti che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 365 codice penale, non ci sia un «dovere» di denuncia, non c'è neanche la facoltà. Ed è, infatti, proprio la facoltà di denuncia che il comma 5 dell'articolo 35 intende vietare;
premesso inoltre che:
il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);
considerato che:
l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione - come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame - prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione;
non c'è tuttavia un'interpretazione univoca sull'obbligo o meno di denuncia da parte del personale sanitario, medico o non medico, in quanto l'introduzione del reato di immigrazione clandestina e gli obblighi di denuncia che da esso discendono in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi risultano in stridente contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio all'autorità giudiziaria prevista dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35;
impegna il Governo:
a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione finalizzato a consentire l'accesso all'assistenza sanitaria degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, essendo palese, senza alcun dubbio, che nei loro confronti non solo non sussiste alcun «dovere» di denuncia, ma neanche la facoltà da parte del personale sanitario medico e non medico.
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 6, comma 2 del testo unico in materia di immigrazione prevede che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati;
la lettera g) del provvedimento in esame elimina dalle eccezioni all'obbligo di esibizione gli atti di stato civile o relativi all'accesso a pubblici servizi. Per quanto riguarda questi ultimi, rimangono però esclusi dall'obbligo di esibizione dei documenti i provvedimenti inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, nonché quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie;
per atti di stato civile si intendono gli atti di acquisto della cittadinanza (legge n. 91 del 1992), gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di morte (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettività volti a soddisfarne i bisogni fondamentali, in particolare tra i pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare i servizi sociali, sanitari, scolastici (ora esclusi dall'obbligo di esibizione) e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, ecc.);
la disposizione di cui alla lettera g) crea un sistema indiscriminato di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti non solo, per esempio, di contrarre matrimonio, limitando così il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma anche di dichiarare la nascita e il riconoscimento dei figli, con un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri figli di genitori irregolari;
si teme che possa aumentare il numero di partorienti che non si rivolgeranno all'ospedale per partorire, sia che intendano riconoscere il figlio o meno. L'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di atti dello stato civile, di cui all'articolo 1, comma 22, lett. g) farà sì che nessuna «madre clandestina» denuncerà più la nascita del figlio. Ciò determinerà non solo un aumento del numero di parti non assistiti con le nefaste conseguenze sulla salute del bambino e della partoriente stessa, ma rischierà di far aumentare significativamente il numero di neonati abbandonati nei cassonetti o in luoghi insicuri mettendo a rischio la loro stessa vita. I minori sarebbero completamente invisibili, e non registrati in alcuna anagrafe;
la possibile mancata iscrizione anagrafica di minori clandestini dovuta all'introduzione dell'obbligo di esibire all'Ufficiale dello Stato civile il permesso di soggiorno da parte di chi opera la dichiarazione di nascita comporterebbe come possibili conseguenze che i minori finirebbero con l'essere facile mercato per la criminalità organizzata per i più turpi traffici (da quello degli organi, al mercato dello sfruttamento sessuale, alla riduzione in schiavitù); non verrebbero iscritti a scuola, finirebbero con l'essere esclusi dal circuito virtuoso della scolarizzazione; con l'ulteriore conseguenza di rimanere non integrati nel tessuto culturale e sociale nazionale, di essere privi di istruzione anche elementare e di trascorrere il tempo (usualmente dedicato dai coetanei alla scuola) in situazioni non strutturate e quindi di per sé preda della criminalità organizzata o comunque di possibili percorsi devianti; tali minori non verrebbero denunciati allo stato civile, perdendo il diritto al nome, all'identità e all'appartenenza etnica, familiare e nazionale; tali minori non accederebbero alle cure sanitarie, con aggravio delle loro condizioni di salute e pericolo per loro stessi, ma divenendo anche possibili focolai di infezione; non potrebbero accedere agli istituti pubblici deputati al sostegno e cura di situazioni di disagio psichico finendo inevitabilmente sospinti verso la devianza e la pericolosità sociale;
la norma in oggetto, insieme all'istituzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato di cui al comma 16 dell'articolo 1, desta molta preoccupazione perché avrebbe come immediata conseguenza, quella di spingere alla completa invisibilità una parte consistente della popolazione straniera, relegando così gli irregolari alla totale marginalità sociale, con la conseguente esclusione dei minorenni, per i quali non è prevista alcuna forma di tutela, da qualunque servizio di base. In tal modo verrebbero negati quei diritti fondamentali che dovrebbero ormai essere acquisiti per tutti;
i diritti all'identità personale (art. 2 Cost.), alla salute (art. 32 Cost.), all'istruzione (art. 34 Cost.) sono diritti inviolabili che la nostra Costituzione assicura a ogni individuo. Sempre la Carta Costituzionale non tollera discriminazioni nella tutela dei diritti inviolabili della persona, assicurandone altresì pieno sviluppo e dignità. In particolare i bambini, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, sono tutelati dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, divenuta legge del nostro Stato nel 1991, che tutela espressamente il diritto alla nazionalità, all'identità etnica e culturale, alla genitorialità, all'educazione e alla salute intesa come diritto al pieno sviluppo psicofisico e vieta espressamente i trattamenti disumani e degradanti.
Infine, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea espressamente prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (art. 24). È compito della nostra Repubblica garantire tali diritti e «adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2, comma II, Cost.);
impegna il Governo:
ad eliminare l'obbligo per lo straniero di esibire la carta e il permesso di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile e l'accesso a pubblici servizi.
SERAFINI ANNA MARIA, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'aumento del numero dei minori stranieri non accompagnati, affidati e accolti presso istituti e centri di accoglienza dei comuni, ha accresciuto le difficoltà di gestione da parte degli amministratori locali e rappresenta ormai un problema a cui non è più possibile prescindere;
la soluzione del rimpatrio dei minori non accompagnati, affinché sia effettivamente «assistito» e non meramente coatto, necessita di attivare un processo di identificazione del minore, di «tracing» dei familiari e di indagine sulle opportunità assistenziali, formative e lavorative offerte nel Paese di origine, e quindi di accoglienza e reinserimento nel medesimo, che veda il coinvolgimento di organismi internazionali quali possono essere la Croce Rossa, l'Unicef, l'Unhcr, i servizi sociali del Paese di origine, le ONG,
impegna il Governo:
a predisporre il rimpatrio dei minori non accompagnati al loro Paese d'origine solo ed esclusivamente quando vi sia il superiore interesse del minore, così come disposto dalla raccomandazione del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenuti nel Commento generale n. 6 del 3 giugno 2005.
Precluso
Il Senato,
premesso che:
la gestione dei Centri di identificazione ed Espulsione presenta indubbi rilievi sul piano sociale: nella scorsa legislatura venne istituita presso il Ministero dell'Interno una commissione di ispezione per verificare le condizioni all'interno di quelli che allora si chiamavano centri di permanenza temporanea, autorevolmente presieduta dall'ambasciatore Staffan de Mistura, che giunse alle conclusioni, dopo sei mesi di lavoro, che l'attuale sistema di gestione dell'immigrazione tramite i CIE non risponde alle complesse problematiche del fenomeno, non consente una gestione efficace dell'immigrazione irregolare, comporta disagi alle forze dell'ordine e alle persone trattenute e, infine, comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati;
il provvedimento attualmente in discussione prevede il prolungamento del trattenimento degli immigrati irregolari all'interno di questi centri fino ad un periodo massimo di 180 giorni (rispetto ai 60 attualmente previsti);
i Cie attualmente operativi sono 10, per una capienza complessiva di 1.219 posti;
negli scorsi mesi il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione di 10 nuovi Cie, con l'obiettivo di avere un centro in ogni regione; il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni di euro dal 2008 al 2010;
si prevede che il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a 4.640, ma il limite della detenzione, come prima ricordato, salirà da 60 a 180 giorni, con il conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato, con un conseguente aumento dei costi di mantenimento;
all'interno dei Cie gli standard dei servizi garantiti alla persone ivi trattenute sono assolutamente insufficienti, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale; alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;
la non adeguata qualità dei servizi erogati dipende anche dall'insufficiente standard logistico offerto; si pensi, ad esempio, alla mancanza di spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, alle camere sovraffollate o ai bagni insufficienti;
all'interno dei Cie si registra inoltre la presenza di situazioni diversissime tra loro, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'ordine pubblico nonché della condizione umana e sociale delle persone trattenute. Tale mescolanza, esasperata dalla elevata presenza di ex detenuti, penalizza in modo particolare gli stranieri a cui carico sussistono solo provvedimenti di allontanamento conseguenti alla perdita di regolarità di soggiorno, nonché di persone più deboli e vulnerabili e bisognose di protezione sociale che sono esposte ad un clima di costante tensione e potenziale intimidazione interna agli stessi centri;
impegna il Governo:
ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale, nonché alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;
a garantire uno standard logistico omogeneo all'interno dei Cie e, quindi, l'esistenza di adeguati spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, nonché un numero di camere e di bagni commisurato alla presenza degli extracomunitari ivi trattenuti;
ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire, con riferimento alla lotta alla immigrazione clandestina, una diversificazione delle risposte per categorie di persone e, quindi, una maggiore gradualità e proporzionalità delle misure di intervento, con ciò evitando forme di detenzione amministrativa per tutte quelle categorie di persone per le quali non c'è esigenza di trattenimento, così come suggerito dalla commissione di ispezione presieduta nella scorsa legislatura dall'ambasciatore Staffan de Mistura.
CASSON, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE
Precluso
Il Senato,
premesso che:
la gestione dei centri di identificazione ed espulsione presenta indubbi rilievi sul piano sociale: nella scorsa legislatura venne istituita presso il Ministero dell'Interno una commissione di ispezione per verificare le condizioni all'interno di quelli che allora si chiamavano centri di permanenza temporanea, che giunse alle conclusioni, dopo sei mesi di lavoro, che l'attuale sistema di gestione dell'immigrazione tramite i CIE non risponde alle complesse problematiche del fenomeno, non consente una gestione efficace dell'immigrazione irregolare, comporta disagi alle forze dell'ordine e alle persone trattenute e, infine, comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati;
il provvedimento attualmente in discussione prevede, all'articolo 1, comma 22, lettera l), il prolungamento del trattenimento degli immigrati irregolari all'interno di questi centri fino ad un periodo massimo di centottanta giorni (rispetto ai sessanta attualmente previsti);
i Cie attualmente operativi sono dieci, per una capienza complessiva di 1.219 posti; negli scorsi mesi il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione di 10 nuovi Ci e, con l'obiettivo di avere un centro in ogni regione; il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni di euro dal 2008 al 2010;
si prevede che il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a 4.640, ma il limite della detenzione, come prima ricordato, salirà da 60 a 180 giorni, con il conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato, con un conseguente aumento dei costi di mantenimento;
all'interno dei Cie gli standard dei servizi garantiti alla persone ivi trattenute sono assolutamente insufficienti, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale; alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori; la non adeguata qualità dei servizi erogati dipende anche dall'insufficiente standard logistico offerto; si pensi, ad esempio, alla mancanza di spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, alle camere sovraffollate o ai bagni insufficienti;
all'interno dei Cie si registra inoltre la presenza di situazioni diversissime tra loro, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'ordine pubblico nonché della condizione umana e sociale delle persone trattenute. Tale mescolanza, esasperata dalla elevata presenza di ex detenuti, penalizza in modo particolare gli stranieri a carico dei quali sussistono solo provvedimenti di allontanamento conseguenti alla perdita di regolarità di soggiorno, nonché di persone più deboli e vulnerabili e bisognose di protezione sociale che sono esposte ad un clima di costante tensione e potenziale intimidazione interna agli stessi centri,
impegna il Governo:
ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati all'interno dei centri di identificazione ed espulsione, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale, nonché alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;
a garantire uno standard logistico omogeneo all'interno dei Cie e, quindi, l'esistenza di adeguati spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, nonché un numero di camere e di bagni commisurato alla presenza degli extracomunitari ivi trattenuti;
ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire, con riferimento alla lotta alla immigrazione clandestina, una diversificazione delle risposte per categorie di persone e, quindi, una maggiore gradualità e proporzionalità delle misure di intervento, con ciò evitando forme di detenzione amministrativa per tutte quelle categorie di persone per le quali non c'è esigenza di trattenimento, così come suggerito dalla commissione di ispezione citata in premessa.
MARITATI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1, comma 22, lettera l) del provvedimento in esame prevede il prolungamento fino a centottanta giorni, rispetto agli attuali sessanta, di detenzione nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) per lo straniero entrato irregolarmente in Italia;
la permanenza per un periodo così lungo in questi centri non può essere in alcun modo accettata in quanto lesiva di tutti i più elementari diritti della persona;
molte organizzazioni umanitarie associazioni, enti locali denunciano le pessime condizioni di vita nei CIE, il non rispetto dei diritti umani e l'assoluta incapacità di garantire standard minimi di accoglienza,
impegna il Governo:
a costituire un osservatorio sulle condizioni dei CIE e degli altri centri per immigrati con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del terzo settore anche per elaborare un resoconto annuale contenente valutazioni e proposte.