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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 231 del 01/07/2009


ARTICOLO 1 E TABELLE 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

Approvato con voto di fiducia

    1.  La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

    2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

    3.   Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale è soppresso.

    4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

    5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

    6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 378».

    7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

        «5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

    8. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:

    «Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

    La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

    Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

    9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente:

    «Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

    10. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.

    11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

    «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

    12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

    «Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».

    2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

    3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

    13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;

        b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

    «9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

    10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.

    11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;

        c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

    «14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile».

    14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

    15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

    16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

    «Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

    3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274.

    4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

    5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

    6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

        b)  all'articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».

    17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

        «s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

        b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

    2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

        a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

        b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

        c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

        d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

        e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

    3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

    4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:

        a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;

        b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;

        c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

    5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

    Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

    2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

    3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;

        c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

    «Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

    2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

    3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

    4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

    5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;

        d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

    «Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286».

    18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

    «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

    19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

    20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

    21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 4, comma 3:

            1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;

            2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;

        b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

    «2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;

        c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;

        d) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

        e) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

    «5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter»;

        f) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;

        g) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

        h) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000»;

        i) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

        l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;

        m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

    «5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

    5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;

        n) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

    «Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri) - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

    2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;

        o) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;

        p) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;

        q) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

    «11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

        r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

    «1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

    1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;

        s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

    «1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;

        t) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»;

        u) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

    «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;

        v) all'articolo 32:

            1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;

            2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».

    23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

    24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

    «Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

    3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislaazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

    26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

        a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

        b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

        c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

        d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

        e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;

        c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

    «3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;

        d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

    «3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

        a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

        b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

        e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

        f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    «4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

    4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

    27. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

    28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».

    29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

    30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera l) valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

        a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

        b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

        c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    31. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

    32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1

[(articolo 1, comma30, lettera a)]

2009

2010

2011

Ministero dell'economia e delle finanze

7.582.000

3.403.000

3.243.000

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

36.475.000

30.029.000

23.374.000

Ministero della giustizia

911.000

-    

805.000

Ministero degli affari esteri

2.386.000

26.455.000

20.641.000

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

499.000

2.417.000

2.388.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

22.000

521.000

514.000

Ministero per i beni e le attività culturali

526.000

1.971.000

1.947.000

Totale .  .  .

48.401.000

64.796.000

52.912.000

.

Tabella 2

[(articolo 1, comma 30, lettera b)]

2010

Ministero dell'economia e delle finanze

500.000

Ministero degli affari esteri

3.000.000

Ministero per i beni e le attività culturali

80.000

Totale .  .  .

3.580.000

.

EMENDAMENTI

1.1

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «,nonchè dall'articolo 378», aggiungere le seguenti: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629».

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 e sempre che non si proceda per delitti di cui all'articolo 644».

1.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 7, sopprimere le parole: «anche in riferimento all'età».

1.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

1.3

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», sopprimere il terzo comma.

1.5

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis" sopprimere il terzo comma.

1.6

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis", sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa o nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

1.4

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 8, al capoverso "Art. 341-bis" sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa, il reato è estinto».

1.7

LUMIA, MARINO MAURO MARIA

Precluso

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

        «Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive».

1.9

DELLA MONICA, DE SENA

Precluso

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

        «9-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse.

            9-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale le parole: ''dei casi di concorso nel reato e'' sono soppresse».

1.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere, il seguente:

        «10-bis. La legge 23 luglio 2008, n. 124, è abrogata».

1.11

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 12, capoverso "Art. 2-bis", nel  terzo comma sostituire le parole: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato» con la seguente: «attribuito».

1.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 12, capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle politiche di integrazione».

1.13

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Sostituire il comma 14, con il seguente:

        «14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        "5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25.000 euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale"».

1.14

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 14, sostituire le parole da "salvo che il fatto" fino a "tre anni" con le seguenti:

        «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro».

1.17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 14, dopo le parole: «ingiusto profitto», inserire le seguenti: «dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,».

1.15

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 14, sostituire le parole: «che sia privo» con le seguenti: «che sappia essere privo».

1.16

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 14, dopo le parole: «privo di titolo di soggiorno» inserire le seguenti: «salvo che sia in attesa di un nuovo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno,».

1.202

POLI BORTONE

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Ai fini del presente testo unico il possesso della ricevuta attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo equivale alla titolarità di un valido permesso di soggiorno».

1.18 (testo corretto)

BAIO

Precluso

Al comma 17, lettera b), capoverso "Art. 20-bis" aggiungere in fine il seguente  comma:

        «6. Per il reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora la persona a cui è contestato il reato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, il pubblico ministero richiede al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalla quota annuale del decreto flussi, per lavoratori subordinati. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.19

BAIO

Precluso

Al comma 17, lettera c), capoverso "Art. 32-bis", nel comma 4, dopo le parole: «dà lettura dell'imputazione» aggiungere le seguenti parole: «e richiede, in caso di contestazione del reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora l'indagato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio.

        4-ter. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalle quote annuali, relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

        4-quater. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Sopprimere il comma 18.

1.21

INCOSTANTE, ADAMO, CASSON, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 18, dopo le parole: «variazione anagrafica» inserire la seguente: «non».

1.20

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 18, sostituire le parole: «possono dar luogo» con le seguenti: «non possono dar luogo».

1.22

DI GIOVAN PAOLO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Precluso

Al comma 22, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 5», inserire le seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        «3-bis. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di:

            "a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;

            b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;

            c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;

            d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.'' ed il».

1.23

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

        «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dai presente testo unico e dai regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.24

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

        «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.25

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nell quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima dena scadenza,» con le seguenti: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza,».

1.26

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «questore della provincia» con la seguente: «comune».

1.27

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le parole: «dimora, almeno» sostituire la parola: «sessanta» con la seguetne: «novanta».

1.28

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le porole: «presente testo unico» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini suddetti continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego».

1.29

DI GIOVAN PAOLO

Precluso

Al comma 22, dopo la lettera c), inserire il seguente:

        «c-bis) allo straniero extra-UE che ha conseguito in Italia un titolo di studio professionale può essere prolungato e convertito per motivi di studio o lavori il permesso di soggiorno di 6 mesi al fine di consentirgli l'inserimento lavorativo. Allo studente extra-UE che ha conseguito qualsiasi titolo accademico in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere prolungato il permesso di soggiorno di 15 mesi e può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.30

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche e universitarie».

1.31

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche».

1.33

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.204

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 22, lettera g) sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.34

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera g), sostituire lo parola: «obbligatorie» con le seguenti: «e universitarie».

1.205

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 22, lettera g), dopo la parola: «obbligatorie» aggiungere le seguenti: «nonché in relazione agli atti di stato civile, per l'ipotesi di matrimonio contratto con il cittadino italiano e con straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento di cui all'articolo 29 del testo unico».

1.32

CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 22, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,  nonché per quelli inerenti agli atti di stato civile».

1.35

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Precluso

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

        Conseguentemente, sopprimere il comma 23.

1.206

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

1.37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, SERRA

Precluso

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" sostituire le parole da: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, trascorso tale termine, non può essere disposta un'ulteriore proroga»».

1.36

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, SERRA

Precluso

Al comma 22, lettera l), capovero "Art.14" sopprimere le parole da: «Trascorso tale termine» fino a: «centottanta giorni».

        Conseguentemente, sostituire le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

1.207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole:«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,» con le seguenti: «Trascorso tale termine, nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,».

1.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi» con le seguenti: «Trascorso tale termine, nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano ritardi».

1.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «o di ritardi» con le seguenti: «nonché di ritardi».

1.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «al giudice di pace», ovunque ricorrano, con le seguenti: «al tribunale».

1.53

D'ALIA

Precluso

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole "centottanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni".

1.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), dopo le parole: «il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni», inserire le seguenti: «purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive».

1.54

D'ALIA

Precluso

Al comma 22, lettera l), sopprimere il secondo periodo.

1.212

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 22, alla lettera l), dopo le parole: «persistono le condizioni di cui al periodo precedente», inserire le seguenti: «e purché siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,».

1.38 (testo corretto)

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 22, sopprimere la lettera p).

1.213

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 22, lettera q), capoverso «11-bis», dopo le parole: «presente testo unico», inserire le seguenti: «prescindendo dalle quote previste d'ingresso».

1.214

SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera v), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente parola: «o».

1.39

SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Al comma 22, lettera v), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

        «2-bis) al comma 1-ter le parole da: ''si trova'' fino a: ''tre anni'' sono soppresse».

1.41

DELLA MONICA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, SERRA

Precluso

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

        «v-bis) il personale scolastico, i direttori didattici, i presidi, gli insegnanti, gli ufficiali di stato civile, nonché gli operatori sociali degli enti territoriali sono esonerati dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.40

MARINO IGNAZIO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, DI GIOVAN PAOLO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITALI, SERRA

Precluso

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

        «v-bis) il personale sanitario, medico e non medico è esonerato dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.215

GRANAIOLA, BIONDELLI

Precluso

Al comma 22 dopo la lettera v)inserire la seguente:

            «v-bis) aI decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19 comma 2, la lettera d) è sostituita con la seguente:

            "d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei dodici mesi, successivi alla nascita del figlio";».

1.45

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Sostituire il comma 23, con il seguente:

        «23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 non si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data entrata in vigore della presente legge».

1.42

SERAFINI ANNA MARIA

Precluso

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

        «23-bis. Il minore degli anni 18 non è punibile per il fatto di cui al comma 16».

1.216

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 25, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «per il trasferimento alle province (o ai comuni) della competenza a disporre del rinnovo del permesso di soggiorno delle persone prive di precedenti penali, nonché dei criteri e delle modalità».

1.217

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 25, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «per il trasferimento ai comuni della competenza a disporre del rinnovo del permesso di soggiorno delle persone prive di precedenti penali, nonché dei criteri e delle modalità».

        Conseguentemente, dopo le parole: «validità del permesso di soggiorno» inserire il seguente periodo: «Per la definizione di tali Accordi saranno sentiti i consiglieri comunali aggiunti dei comuni capoluogo da istituirsi obbligatoriamente secondo criteri e modalità previste nel Regolamento di cui sopra».

1.46

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 25, capoverso "Art. 4-bis", sopprimere il terzo comma.

1.47

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 25, capoverso "Art. 14-bis", sostituire il terzo comma dell'articolo 4-bis, ivi richiamato con il seguente:

        «3. La stipula dell'Accordo di integrazione non è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di stranieri:

            a) richiedenti o aventi diritto al soggiorno per protezione umanitaria;

            b) soggiornanti per motivi umanitari;

            c) soggiornanti per motivi familiari;

            d) familiari di cittadino dell'Unione europea;

            e) minori degli anni diciotto;

            f) entrati in Italia per ricongiungimento familiare;

            g) donne in stato di gravidanza o nei tre anni successivi alla nascita del figlio cui provvedono».

1.48

LUMIA

Precluso

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

        «28-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: ''da un terzo alla metà'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla metà a due terzi''».

1.218

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sopprimere il comma 29.

1.49

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 29, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,».

1.50

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 29, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328», con le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.51

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 29, dopo le parole: «della legge 8 novembre 2000, n. 328,» inserire le seguenti: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.52

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 30, dopo le parole: «e dal comma 22,» sostituire le parole: «lettera l)» con le seguenti: «lettera c)».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

D'ALIA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            le polemiche sul fenomeno delle migrazioni devono lasciare il posto a discussioni costruttive e decisioni responsabili. Tale fenomeno è comunque destinato a durare a lungo nel tempo e, secondo alcune stime, a crescere fino a raddoppiare nei prossimi quaranta o cinquant'anni, incidendo profondamente sui processi economici, politici e sociali del bacino del Mediterraneo. Se per i paesi di origine l'immigrazione regolare è quasi sempre una triste necessità, per quelli di arrivo è certamente una opportunità da cogliere e governare con saggezza, prestando attenzione tanto alle esigenze del proprio sistema produttivo quanto ai problemi della integrazione di chi viene in Europa solo per lavorare e vivere in pace;

            l'immigrazione clandestina, invece, è la patologia di questo grande e positivo fenomeno e, almeno in linea teorica, si prevede che essa tenderà ad aumentare. Quella via mare è la forma più povera, più disperata e più pericolosa di immigrazione irregolare, che più volte ha dato esiti tragici. L'aggravarsi della situazione, soprattutto negli ultimi mesi, deve essere affrontata con misure efficaci, basandoci principalmente sulle nostre risorse e sul buon funzionamento delle intese bilaterali con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori;

            il modo più efficace di contrastare questa drammatica patologia è quello di favorire l'immigrazione legale, in armonia con le esigenze di sviluppo dell'Europa ed in collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti;

            in Italia più del 70 per cento delle 31.200 domande d'asilo presentate nel 2008 provengono da persone sbarcate sulle coste meridionali del Paese. Il 75 per cento circa dei 36.000 migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2008 - due su tre - ha presentato domanda d'asilo, sul posto o successivamente, mentre il tasso di riconoscimento di una qualche forma di protezione (status di rifugiato o protezione sussidiaria/umanitaria) delle persone arrivate via mare è stato di circa il 50 per cento. Nel 2008, il maggior numero di domande di asilo in Italia è stato presentato da cittadini provenienti dalla Nigeria, seguiti da persone in fuga dalla Somalia e dall'Eritrea, dall'Afghanistan, dalla Costa d'Avorio e dal Ghana;

            il 4 febbraio 2009 il ministro Maroni ha sottoscritto il protocollo di attuazione dell'accordo di collaborazione Italia-Libia sottoscritto in data 29 dicembre 2007 dal ministro Amato. Il Governo in carica ha dato attuazione al succitato accordo e ha approvato il Trattato di amicizia partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamariria libica popolare socialista che, tra le altre cose, prevede all'articolo 19 accordi di collaborazione per combattere l'immigrazione clandestina;

            gli obblighi internazionali che scaturiscono, in particolare, dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e dal Protocollo del 1967, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, della Convenzione ONU contro la Tortura, dalla Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti Umani, vietano tassativamente il respingimento di rifugiati o richiedenti asilo. Il principio del nonrefoulement è contenuto nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1998, n. 40 e recita: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;

            il provvedimento in esame con l'articolo 1, comma 13, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del riconoscimento dello status di rifugiato, modificando le procedure per il riconoscimento giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento (articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008);

            al comma 16 dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, introduce il nuovo reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68 del 2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata). L'introduzione del nuovo reato comporterà un eccezionale aggravio per l'attività giudiziaria in generale, in considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro Paese inoltre, secondo quanto enunciato dal CSM, non ne deriverà alcun effetto deterrente, una contravvenzione infatti punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili né, sempre secondo il CSM, si eviterà la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrativi irregolarmente, poiché già la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente alle autorità amministrative competenti di disporne l'immediata espulsione (a cui ostano, in concreto, non già carenze normative ma difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo). Inoltre il CSM denuncia una inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione (si pensi al diritto alla salute) da parte degli immigrati non dotati (o non più dotati) di valido titolo di soggiorno;

            l'articolo 1, comma 22, lettera l, introdotto dalla Camera dei deputati estende, novellando il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, fino ad un massimo di 180 giorni il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. La possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i CIE renderebbe, come auspicato dal CSM, opportuno instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero,

        impegna il Governo:

            a riferire, con cadenza semestrale, al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei richiedenti asilo in Italia.

G1.101

PORETTI, PERDUCA

Precluso

Il Senato,

        considerato che:

            il decreto flussi 2007 prevedeva il rilascio di 170 mila nullaosta e ha introdotto l'iter telematico per ottenere il permesso di soggiorno che viene rilasciato in base all'ordine cronologico delle istanze, inviate direttamente dai singoli datori di lavoro o tramite i patronati. Inviate nei tre clic day: il primo il 15 dicembre 2007 riservato ai datori intenzionati ad assumere cittadini di Paesi che hanno firmato accordi di cooperazione con l'Italia; il secondo il 18 dicembre 2007 per colf e badanti, il terzo il 21 dicembre 2007 per le richieste riguardanti i cittadini di Paesi senza accordi di cooperazione e per lavori diversi dall'assistenza alle famiglie.

        Le istanze inviate via Internet nei tre giorni furono 740 mila. La maggior parte delle domande di assunzione provenivano da Milano (80 mila istanze), Roma (48 mila), Brescia (45 mila), Napoli (25 mila) Bergamo e Torino (entrambe con 23 mila). Richieste lontanissime dai posti messi a disposizione, basti pensare che Milano aveva a disposizione 7 mila nullaosta, Roma 15 mila.

        Il decreto flussi del 2008 prevedeva l'ingresso di 150 mila stranieri e garantiva una priorità alle badanti (105.400 e 44.600 posti ai lavoratori riservatari).

        Secondo le associazioni di settore come Acli colf sono circa 600 mila i lavoratori invisibili in ambito domestico (la stima comprende anche gli italiani).

        Le domande di assunzione e le istanze di nullaosta inviate nel dicembre 2007 riguardavano in molti casi lavoratori che già si trovavano in Italia e che lavoravano allora, e lavorano tutt'oggi, nelle case di quei datori di lavoro. Lavoratori «invisibili», ma di cui si conosce tutto, dati anagrafici, residenza e luogo di lavoro. Datori di lavoro «inesistenti» che non possono pagare contributi Inps.

        Dal 1998 esiste il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori privi di permessi di soggiorno idoneo al lavoro. La legge Bossi-Fini ha appesantito la sanzione e il di sicurezza dello scorso anno l'ha incrementata: si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5 mila euro.

        Considerato inoltre che, lo stato di irregolarità non è voluto né dal datore di lavoro né dal lavoratore, ma dall'impossibilità di essere regolarizzato, in alcuni casi perché il clic dell'istanza è stato fatto un minuto dopo da una istanza che invece è stata regolarizzata,

        impegna il Governo:

            a prevedere le misure necessarie a regolarizzare quei rapporti di lavoro che dal dicembre 2007 aspettano il nulla osta attraverso una misura specifica quale un nuovo decreto flussi ad hoc.

G1.102

ROILO, TREU, CASSON, BIANCO, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            nell'ambito dell'esame del disegno di legge reca numerose modifiche al testo unico in materia di immigrazione, con l'obiettivo di rendere maggiormente restrittive le condizioni per l'ingresso degli stranieri;

            in realtà nel Paese sono presenti migliaia di cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa remunerata e, nei fatti, soddisfano tutte le garanzie, sia dal punto di vista della disponibilità di mezzi di sostentamento che della idonea sistemazione alloggiativa, per poter richiedere il permesso di soggiorno e poter regolarizzare la propria presenza;

            la normativa vigente, inoltre, non prevede la possibilità per il cittadino straniero di richiedere un permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro che possa essere rilasciato, su richiesta, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi, mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio, mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale, una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale;

            il permesso di soggiorno citato potrebbe essere rilasciato per la durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti e comunque per un periodo non inferiore ad un anno;

            ai requisiti sopra descritti può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati;

            nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, sarebbe tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388;

            il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro deve avere la facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro dovrebbe essere convertito su richiesta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito di un complessivo riordino della normativa in materia, la possibilità per i lavoratori stranieri di poter usufruire di un permesso di soggiorno denominato permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro, al fine di consentire ai cittadini stranieri, aventi i requisiti precisati in premessa, sia per quanto riguarda i mezzi di sostentamento che l'idonea sistemazione alloggiativa, di potersi dedicare alla ricerca di un'occupazione altrimenti difficile dall'estero senza che l'eventuale datore di lavoro possa avere conoscenza diretta del cittadino straniero in questione.

G1.103

GIAMBRONE, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            rimangono immutate le disposizioni che prevedono che ai cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale siano assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

            considerato che l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'articolo 1 comma 16 del disegno di legge in esame, prevede l'introduzione di un reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolari dello straniero e che a causa dell'introduzione di tale fattispecie ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni;

            considerato altresì che l'articolo 6, comma 2, del testo unico immigrazione, di cui al decreto-legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico e che permane inalterato il divieto tassativo di cui al comma 5 del citato articolo 35, che dispone che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

            valutato quindi che nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato articolo 35 comma 5 del testo unico opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio,

        impegna il Governo:

            a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, impartendo opportune diretti ve alle regioni affinché l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, non comporti alcuna segnalazione alle autorità salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

G1.104

SERAFINI ANNA MARIA, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame stabilisce che il permesso di soggiorno di cui sono titolari i minori stranieri non accompagnati può essere convertito in permesso per lavoro o studio al compimento della maggiore età soltanto se i minori sono affidati o sottoposti a tutela e se hanno seguito un progetto di integrazione di almeno due anni;

            secondo i dati forniti dal Comitato per i minori stranieri i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia segnalati al 31 dicembre 2008 sono in totale 7.797 e la maggior parte ha un'età compresa tra i 16 (26,22%) ed i 17 anni (50,58%);

            in particolare, secondo il Rapporto finale di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia svolto da Save the Children Italia, nell'ambito del Progetto Praesidium III, i minori in tali comunità alloggio da maggio 2008 a febbraio 2009 sono stati 1.860 (sui circa 2000 sbarcati a Lampedusa nello stesso periodo), la maggior parte di età compresa tra i 16 ed i 17 anni;

            i tempi necessari per l'apertura della tutela e lo scarsissimo utilizzo dell'istituto dell'affidamento familiare (solo al 19% dei minori (335 su 1860) transitati in comunità è stata aperta la tutela) rappresentano i profili di maggiore criticità;

            tale disposizione, oltre a costituire una grave violazione del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comporterà il rischio di allontanamento dalle comunità di molti minori prima del compimento del diciottesimo anno di età;

        impegna il Governo:

            a disporre con la massima urgenza ogni misura necessaria a garantire adeguata tutela dei diritti dei minori che per cause non dipendenti dalla loro volontà non sono stati sottoposti a tutela o affidati, ovvero, ancorché sottoposti a tutela o affidati, non sono stati inseriti in un progetto di integrazione per la durata di due anni.

G1.105

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            dopo la modifica apportata al testo originale, l'articolo 1, comma 22, lettera g) del provvedimento stabilisce ora che non sia più necessaria la presentazione di un documento atte stante la regolarità del soggiorno in Italia per l'accesso ai pubblici servizi; pertanto parrebbe esclusa la presentazione del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione dei minori alla scuola pubblica;

            è necessario altresì rilevare che a causa dell'introduzione della fattispecie relativa al reato di immigrazione clandestina - di cui all'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 362 del c.p., ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio a causa delle sue funzioni;

            pertanto gli operatori della scuola, in quanto incaricati di pubblico servizio, rischierebbero di incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 362 c.p. qualora omettessero di denunciare la presenza nella scuola di minori immigrati privi di documento atte stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano;

            il combinato disposto delle nuove norme introdotte dal provvedimento con le disposizioni già vigenti è fortemente lesivo dell'esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente sancito, poiché indurrebbe gli stranieri privi di permesso di soggiorno a non iscrivere i minori - irresponsabili della propria condizione - alla scuola pubblica al fine di non correre il rischio di essere denunciati e conseguentemente rimpatriati nel proprio Paese d'origine,

        impegna il Governo:

            a garantire effettivamente prima delle prossime iscrizioni scolastiche il diritto allo studio ai minori presenti nel nostro Paese a prescindere dalla condizione personale o giuridica dei propri genitori;

            ad adottare prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far sì che la norma citata in premessa includa) percorsi scolastici di ogni ordine e grado.

G1.106

SERAFINI ANNA MARIA, BIANCHI, CASSON, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati, le prestazioni sanitarie ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali o continuative, per malattia o infortunio, ed i programmi di medicina preventiva a soggetti privi delle risorse economiche sufficienti;

            tutti i bambini da 0 a 18 anni, anche se irregolarmente presenti in Italia, hanno diritto a cure mediche di base e specialistiche e a esami clinici gratuiti presso le strutture pubbliche o convenzionate, ospedaliere o territoriali;

            il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - abrogato nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e ripristinato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

            la Convenzione sui diritti del fanciullo redatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce: all'articolo 3 il principio che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, come considerazione preminente, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, sia sempre e comunque prima di tutto tutelato, l'interesse superiore del bambino; all'articolo 6 il principio del riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo;

            la Convenzione sui diritti dell'infanzia introduce un cambiamento radicale di prospettiva perché impegna gli Stati parti ad adoperarsi non solo per proteggere l'infanzia e rispondere ai suoi bisogni fondamentali, ma anche per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti in quanto soggetti di diritti al pari degli adulti, indipendentemente dalla loro condizione giuridica rispetto al territorio in cui dimorano,

        impegna il Governo:

            a mantenere per tutti minori presenti nel nostro Paese, indipendentemente dalla condizione giuridica dei genitori e dei familiari, le prestazioni socio-sanitarie, in particolare le prestazioni sanitarie pediatriche, urgenti e non, in ospedale, sul territorio o nei consultori;

            a garantire la continuità delle cure anche attraverso l'assistenza pediatrica di base.

G1.107

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze n. 432 del 2005, n.  233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n.  267 del 1998);

        considerato che:

            il vigente comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno non possa comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

            l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione - come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame - prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione;

            l'articolo 10-bis - introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;

        considerato che:

            v'è il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa in quanto l'introduzione del reato di immigrazione irregolare di cui al citato art. 10-bis e gli obblighi di denuncia che da esso discendono in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi possono apparire in contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio all'autorità giudiziaria prevista dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35;

        valutato tuttavia che:

            nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato art. 35, comma 5, del testo unico sull'immigrazione opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;

        preso atto:

            della inderogabile necessità di fornire chiare ed in equivoche disposizioni applicative che non portino, nella prassi, a rendere inefficace o incerta l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 35, comma 5, del testo unico sull'immigrazione,

        impegna il Governo:

            a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione, anche impartendo opportune direttive agli uffici centrali e alle regioni, essendo palese che non solo non sussiste alcun obbligo ma neanche la facoltà di denuncia degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno che si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

G1.108

MARCENARO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO LEOPOLDO, GUSTAVINO, MARINO IGNAZIO, PERDUCA, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - abrogato nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e ripristinato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

            l'articolo 365 del codice penale «Omissione di referto» recita: «Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.»;

        premesso inoltre che:

            l'articolo 10-bis - introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame - prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;

            alla luce dell'introduzione di questo nuovo reato si tratta di capire se, in capo al personale sanitario resta comunque una facoltà di denuncia. La risposta dovrebbe essere trovata con specifico riferimento all'articolo 365 del codice penale, che sanzionando la «Omissione di referto», si pone in un rapporto di specialità con i precedenti articoli 361 («Omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale») e 362 («Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio»), perché individua esattamente il soggetto attivo che è l'operatore sanitario;

            riguardo al rapporto di specialità, risulta evidente come, facendo l'articolo 365 del codice penale riferimento specifico al personale sanitario si dovrebbe applicare questa disposizione rispetto a quella più generica prevista dall'articolo 361 del codice penale relativa alla figura più ampia ed indistinta dei pubblici ufficiali;

            la distinzione non è di poca importanza: infatti poiché l'articolo 365 del codice penale fa espresso riferimento al delitto come fattispecie che il personale sanitario ha l'obbligo di denunciare qualora ne venga a conoscenza, appare evidente come, essendo il reato di immigrazione clandestina classificato come una contravvenzione (per la quale è prevista un ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria previsto per le strutture sanitarie dall'articolo 365 del codice penale, dovrebbe venire meno, essendo appunto previsto solo per i delitti;

            escluso infatti che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 365 codice penale, non ci sia un «dovere» di denuncia, non c'è neanche la facoltà. Ed è, infatti, proprio la facoltà di denuncia che il comma 5 dell'articolo 35 intende vietare;

        premesso inoltre che:

            il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze n. 432 del 2005, n.  233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n.  309 del 1999, n.  267 del 1998);

        considerato che:

            l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione - come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame - prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione;

        non c'è tuttavia un'interpretazione univoca sull'obbligo o meno di denuncia da parte del personale sanitario, medico o non medico, in quanto l'introduzione del reato di immigrazione clandestina e gli obblighi di denuncia che da esso discendono in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi risultano in stridente contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio all'autorità giudiziaria prevista dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35;

        impegna il Governo:

        a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione finalizzato a consentire l'accesso all'assistenza sanitaria degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, essendo palese, senza alcun dubbio, che nei loro confronti non solo non sussiste alcun «dovere» di denuncia, ma neanche la facoltà da parte del personale sanitario medico e non medico.

G1.109

D'ALIA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 6, comma 2 del testo unico in materia di immigrazione prevede che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati;

            la lettera g) del provvedimento in esame elimina dalle eccezioni all'obbligo di esibizione gli atti di stato civile o relativi all'accesso a pubblici servizi. Per quanto riguarda questi ultimi, rimangono però esclusi dall'obbligo di esibizione dei documenti i provvedimenti inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, nonché quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie;

            per atti di stato civile si intendono gli atti di acquisto della cittadinanza (legge n. 91 del 1992), gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di morte (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettività volti a soddisfarne i bisogni fondamentali, in particolare tra i pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare i servizi sociali, sanitari, scolastici (ora esclusi dall'obbligo di esibizione) e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, ecc.);

            la disposizione di cui alla lettera g) crea un sistema indiscriminato di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti non solo, per esempio, di contrarre matrimonio, limitando così il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma anche di dichiarare la nascita e il riconoscimento dei figli, con un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri figli di genitori irregolari;

            si teme che possa aumentare il numero di partorienti che non si rivolgeranno all'ospedale per partorire, sia che intendano riconoscere il figlio o meno. L'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di atti dello stato civile, di cui all'articolo 1, comma 22, lett. g) farà sì che nessuna «madre clandestina» denuncerà più la nascita del figlio. Ciò determinerà non solo un aumento del numero di parti non assistiti con le nefaste conseguenze sulla salute del bambino e della partoriente stessa, ma rischierà di far aumentare significativamente il numero di neonati abbandonati nei cassonetti o in luoghi insicuri mettendo a rischio la loro stessa vita. I minori sarebbero completamente invisibili, e non registrati in alcuna anagrafe;

            la possibile mancata iscrizione anagrafica di minori clandestini dovuta all'introduzione dell'obbligo di esibire all'Ufficiale dello Stato civile il permesso di soggiorno da parte di chi opera la dichiarazione di nascita comporterebbe come possibili conseguenze che i minori finirebbero con l'essere facile mercato per la criminalità organizzata per i più turpi traffici (da quello degli organi, al mercato dello sfruttamento sessuale, alla riduzione in schiavitù); non verrebbero iscritti a scuola, finirebbero con l'essere esclusi dal circuito virtuoso della scolarizzazione; con l'ulteriore conseguenza di rimanere non integrati nel tessuto culturale e sociale nazionale, di essere privi di istruzione anche elementare e di trascorrere il tempo (usualmente dedicato dai coetanei alla scuola) in situazioni non strutturate e quindi di per sé preda della criminalità organizzata o comunque di possibili percorsi devianti; tali minori non verrebbero denunciati allo stato civile, perdendo il diritto al nome, all'identità e all'appartenenza etnica, familiare e nazionale; tali minori non accederebbero alle cure sanitarie, con aggravio delle loro condizioni di salute e pericolo per loro stessi, ma divenendo anche possibili focolai di infezione; non potrebbero accedere agli istituti pubblici deputati al sostegno e cura di situazioni di disagio psichico finendo inevitabilmente sospinti verso la devianza e la pericolosità sociale;

            la norma in oggetto, insieme all'istituzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato di cui al comma 16 dell'articolo 1, desta molta preoccupazione perché avrebbe come immediata conseguenza, quella di spingere alla completa invisibilità una parte consistente della popolazione straniera, relegando così gli irregolari alla totale marginalità sociale, con la conseguente esclusione dei minorenni, per i quali non è prevista alcuna forma di tutela, da qualunque servizio di base. In tal modo verrebbero negati quei diritti fondamentali che dovrebbero ormai essere acquisiti per tutti;

            i diritti all'identità personale (art. 2 Cost.), alla salute (art. 32 Cost.), all'istruzione (art. 34 Cost.) sono diritti inviolabili che la nostra Costituzione assicura a ogni individuo. Sempre la Carta Costituzionale non tollera discriminazioni nella tutela dei diritti inviolabili della persona, assicurandone altresì pieno sviluppo e dignità. In particolare i bambini, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, sono tutelati dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, divenuta legge del nostro Stato nel 1991, che tutela espressamente il diritto alla nazionalità, all'identità etnica e culturale, alla genitorialità, all'educazione e alla salute intesa come diritto al pieno sviluppo psicofisico e vieta espressamente i trattamenti disumani e degradanti.

        Infine, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea espressamente prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (art. 24). È compito della nostra Repubblica garantire tali diritti e «adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2, comma II, Cost.);

        impegna il Governo:

            ad eliminare l'obbligo per lo straniero di esibire la carta e il permesso di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile e l'accesso a pubblici servizi.

G1.110

SERAFINI ANNA MARIA, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'aumento del numero dei minori stranieri non accompagnati, affidati e accolti presso istituti e centri di accoglienza dei comuni, ha accresciuto le difficoltà di gestione da parte degli amministratori locali e rappresenta ormai un problema a cui non è più possibile prescindere;

            la soluzione del rimpatrio dei minori non accompagnati, affinché sia effettivamente «assistito» e non meramente coatto, necessita di attivare un processo di identificazione del minore, di «tracing» dei familiari e di indagine sulle opportunità assistenziali, formative e lavorative offerte nel Paese di origine, e quindi di accoglienza e reinserimento nel medesimo, che veda il coinvolgimento di organismi internazionali quali possono essere la Croce Rossa, l'Unicef, l'Unhcr, i servizi sociali del Paese di origine, le ONG,

        impegna il Governo:

            a predisporre il rimpatrio dei minori non accompagnati al loro Paese d'origine solo ed esclusivamente quando vi sia il superiore interesse del minore, così come disposto dalla raccomandazione del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenuti nel Commento generale n. 6 del 3 giugno 2005.

G1.111

PERDUCA, PORETTI

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            la gestione dei Centri di identificazione ed Espulsione presenta indubbi rilievi sul piano sociale: nella scorsa legislatura venne istituita presso il Ministero dell'Interno una commissione di ispezione per verificare le condizioni all'interno di quelli che allora si chiamavano centri di permanenza temporanea, autorevolmente presieduta dall'ambasciatore Staffan de Mistura, che giunse alle conclusioni, dopo sei mesi di lavoro, che l'attuale sistema di gestione dell'immigrazione tramite i CIE non risponde alle complesse problematiche del fenomeno, non consente una gestione efficace dell'immigrazione irregolare, comporta disagi alle forze dell'ordine e alle persone trattenute e, infine, comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati;

            il provvedimento attualmente in discussione prevede il prolungamento del trattenimento degli immigrati irregolari all'interno di questi centri fino ad un periodo massimo di 180 giorni (rispetto ai 60 attualmente previsti);

            i Cie attualmente operativi sono 10, per una capienza complessiva di 1.219 posti;

            negli scorsi mesi il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione di 10 nuovi Cie, con l'obiettivo di avere un centro in ogni regione; il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni di euro dal 2008 al 2010;

            si prevede che il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a 4.640, ma il limite della detenzione, come prima ricordato, salirà da 60 a 180 giorni, con il conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato, con un conseguente aumento dei costi di mantenimento;

            all'interno dei Cie gli standard dei servizi garantiti alla persone ivi trattenute sono assolutamente insufficienti, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale; alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;

            la non adeguata qualità dei servizi erogati dipende anche dall'insufficiente standard logistico offerto; si pensi, ad esempio, alla mancanza di spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, alle camere sovraffollate o ai bagni insufficienti;

            all'interno dei Cie si registra inoltre la presenza di situazioni diversissime tra loro, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'ordine pubblico nonché della condizione umana e sociale delle persone trattenute. Tale mescolanza, esasperata dalla elevata presenza di ex detenuti, penalizza in modo particolare gli stranieri a cui carico sussistono solo provvedimenti di allontanamento conseguenti alla perdita di regolarità di soggiorno, nonché di persone più deboli e vulnerabili e bisognose di protezione sociale che sono esposte ad un clima di costante tensione e potenziale intimidazione interna agli stessi centri;

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale, nonché alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;

            a garantire uno standard logistico omogeneo all'interno dei Cie e, quindi, l'esistenza di adeguati spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, nonché un numero di camere e di bagni commisurato alla presenza degli extracomunitari ivi trattenuti;

            ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire, con riferimento alla lotta alla immigrazione clandestina, una diversificazione delle risposte per categorie di persone e, quindi, una maggiore gradualità e proporzionalità delle misure di intervento, con ciò evitando forme di detenzione amministrativa per tutte quelle categorie di persone per le quali non c'è esigenza di trattenimento, così come suggerito dalla commissione di ispezione presieduta nella scorsa legislatura dall'ambasciatore Staffan de Mistura.

G1.112

CASSON, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            la gestione dei centri di identificazione ed espulsione presenta indubbi rilievi sul piano sociale: nella scorsa legislatura venne istituita presso il Ministero dell'Interno una commissione di ispezione per verificare le condizioni all'interno di quelli che allora si chiamavano centri di permanenza temporanea, che giunse alle conclusioni, dopo sei mesi di lavoro, che l'attuale sistema di gestione dell'immigrazione tramite i CIE non risponde alle complesse problematiche del fenomeno, non consente una gestione efficace dell'immigrazione irregolare, comporta disagi alle forze dell'ordine e alle persone trattenute e, infine, comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati;

            il provvedimento attualmente in discussione prevede, all'articolo 1, comma 22, lettera l), il prolungamento del trattenimento degli immigrati irregolari all'interno di questi centri fino ad un periodo massimo di centottanta giorni (rispetto ai sessanta attualmente previsti);

            i Cie attualmente operativi sono dieci, per una capienza complessiva di 1.219 posti; negli scorsi mesi il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione di 10 nuovi Ci e, con l'obiettivo di avere un centro in ogni regione; il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni di euro dal 2008 al 2010;

            si prevede che il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a 4.640, ma il limite della detenzione, come prima ricordato, salirà da 60 a 180 giorni, con il conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato, con un conseguente aumento dei costi di mantenimento;

            all'interno dei Cie gli standard dei servizi garantiti alla persone ivi trattenute sono assolutamente insufficienti, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale; alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori; la non adeguata qualità dei servizi erogati dipende anche dall'insufficiente standard logistico offerto; si pensi, ad esempio, alla mancanza di spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, alle camere sovraffollate o ai bagni insufficienti;

            all'interno dei Cie si registra inoltre la presenza di situazioni diversissime tra loro, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'ordine pubblico nonché della condizione umana e sociale delle persone trattenute. Tale mescolanza, esasperata dalla elevata presenza di ex detenuti, penalizza in modo particolare gli stranieri a carico dei quali sussistono solo provvedimenti di allontanamento conseguenti alla perdita di regolarità di soggiorno, nonché di persone più deboli e vulnerabili e bisognose di protezione sociale che sono esposte ad un clima di costante tensione e potenziale intimidazione interna agli stessi centri,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati all'interno dei centri di identificazione ed espulsione, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale, nonché alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;

            a garantire uno standard logistico omogeneo all'interno dei Cie e, quindi, l'esistenza di adeguati spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, nonché un numero di camere e di bagni commisurato alla presenza degli extracomunitari ivi trattenuti;

            ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire, con riferimento alla lotta alla immigrazione clandestina, una diversificazione delle risposte per categorie di persone e, quindi, una maggiore gradualità e proporzionalità delle misure di intervento, con ciò evitando forme di detenzione amministrativa per tutte quelle categorie di persone per le quali non c'è esigenza di trattenimento, così come suggerito dalla commissione di ispezione citata in premessa.

G1.113

MARITATI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 22, lettera l) del provvedimento in esame prevede il prolungamento fino a centottanta giorni, rispetto agli attuali sessanta, di detenzione nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) per lo straniero entrato irregolarmente in Italia;

            la permanenza per un periodo così lungo in questi centri non può essere in alcun modo accettata in quanto lesiva di tutti i più elementari diritti della persona;

            molte organizzazioni umanitarie associazioni, enti locali denunciano le pessime condizioni di vita nei CIE, il non rispetto dei diritti umani e l'assoluta incapacità di garantire standard minimi di accoglienza,

        impegna il Governo:

            a costituire un osservatorio sulle condizioni dei CIE e degli altri centri per immigrati con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del terzo settore anche per elaborare un resoconto annuale contenente valutazioni e proposte.