Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 212 del 21/05/2009


ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Capo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE TERREMOTATE

Articolo 10.

(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)

        1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse.

        2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

        3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

        4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

        5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

EMENDAMENTI

10.1

LA COMMISSIONE

Approvato

6) All'articolo 10, sostituire il comma 1, come segue:

        «1. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

            1) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

            2) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di cìascunfinanziamento».

10.9

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «commerciali», inserire la seguente: «, agricole,».

10.900/1/100

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

Respinto

All'emendamento 10.900/1, alla lettera a) dopo le parole:«45 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità» ;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

10.900/1/101

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

Respinto

All'emendamento 10.900/1 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1-quater sostituire le parole: «nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2» con le seguenti: «nella provincia dell'Aquila e nei comuni di cui all'articolo 1».

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

10.900/1/200 (testo 2)

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Respinto

Al subemendamento all'em. 10.900 del Relatore, alla lettera b), alinea, sostituire le parole da: "può essere stabilita" fino a: "di cui al comma 1-bis," con le seguenti: "deve essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis ove le stesse non ottenessero l'autorizzazione comunitaria,".

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono appartate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire, le parole: «97 per cento» con te seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le segutmi: «0,20 per cento».

10.900/1/103

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

Respinto

All'emendamento 10.900/1, alla lettera b). sostituire le parole: «in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis» con la seguente: «anche»

Conseguentemente, al comma 1-quater sostituire le parole:«nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2» con le seguenti: «nella provincia dell'Aquila e nei comuni di cui all'articolo 1»

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«l-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

10.900/1/104

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Respinto

Al subemendamento all'em. 10.900 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per gli anni dal 2009 al 2013, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta";

b) al comma 1-quater premettere il seguente:

"01-quater. Decorso il periodo agevolativo previsto dalla lettera a), e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, il Governo individua, d'intesa con la regione Abruzzo e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, ulteriori modalità agevolative, idonee a riequilibrare il differenziale competitivo tra le aree indicate ai comma 3-bis e la media nazionale e consistenti nell'individuazione, in favore dei soggetti agevolati, di un'area del reddito d'impresa esente da imposta."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono appartate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire, le parole: «97 per cento» con te seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le segutmi: «0,20 per cento».

10.900/1/105

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Respinto

Al subemendamento all'em. 10.900 del Relatore, dopo la lettera c), aggiungere la seguente;

"c-bis. I redditi dei fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono appartate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire, le parole: «97 per cento» con te seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le segutmi: «0,20 per cento».

10.900/1

Il Relatore

Approvato

All'emendamento 10.900, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire l'ultimo periodo del comma 1-bis con il seguente: «Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto.»;

        b) sostituire il comma 1-ter con i seguenti: «1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

        a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

        b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

        c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

        1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372 della legge 27 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

        1-quinquies. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.».

10.900

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia dell'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così come individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge, n. 296, del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1º gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341 bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 è sostituito dal 6 aprile 2009 e alla lettera c) del comma 341 l'espressione "a decorrere dall'anno 2008" è sostituita con l'espressione "a decorrere dall'anno 2009". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, il fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della predetta legge n. 296 del 2006, è incrementato fino al limite annuale di 45 milioni di euro per l'anno 2009 che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

        1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria».

10.17

D'ALIA, CINTOLA

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «nei settori dei componenti...» fino alle parole: «dell'edilizia sostenibile,».

10.230 (già 3.726)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. È istituita una zona franca per un periodo di dieci anni a decorrere dall'anno 2009, esente da ogni imposta, compresa l'imposta sul valore aggiunto, in favore di tutti i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti con residenza, sede sociale o operativa in uno dei comuni della provincia de L'Aquila ovvero in uno dei comuni di altre province individuati nelle ordinanze emanate a partire dal 6 aprile 2009».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».

            b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

        1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

        1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

10.230a

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'articolo 13, comma 4, del Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1974, è consentita per la sola regione Abruzzo la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori avvenuti dal 1º gennaio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al P.S.R. 2007-2013».

        Conseguentemente, all'alticolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'alticolo 28 del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, conveltito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

10.1900 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

All'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei relativi interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessità, le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di un milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, è trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato diprevisione del Ministero della difesa, per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui all'articolo 2».

10.240

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per consentire la completa realizzazione degli interventi da parte delle imprese agricole abruzzesi viene prolungato di 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse non utilizzate come previsto dall'articolo 29 del Regolamento n. 1290 del 2005».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

ORDINE DEL GIORNO

G10.300

BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

V. testo 2

Il Senato:

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (atto Senato n.  1534) recante intereventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificati si in Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

            osservato che il provvedimento, volto a fronteggiare l'emergenza terremoto e ad avviare la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo colpiti dal fenomeno sismico verificatosi a partire dal 6 aprile 2009 prevede una molteplicità di interventi a favore delle persone e colpite dall'evento sismico e delle imprese che operano nel territorio abruzzese;

            considerato che il turismo riveste in Abruzzo un ruolo importantissimo per lo sviluppo economico di tutta la regione e, in particolare, svolge un ruolo strategico ed essenziale per il sostentamento delle aree interne in termini di produzione di reddito e occupazione. In queste aree, in gran parte protette, il turismo ha sempre assunto un ruolo trainante anche per gli altri settori ed altre produzioni legate soprattutto alle tipicità e alle tradizioni artigianali, alla valorizzazione dei centri storici e dei circuiti minori sui temi dell'arte, della cultura, della storia, e dell'archeologia;

            considerato che, a seguito del terremoto che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile scorso, numerose imprese hanno registrato una grave tracollo sotto il profilo della competitività turistica sia nelle aree direttamente colpite dal sisma, sia in quelle non direttamente coinvolte;

        impegna il Governo:

            a porre in essere ogni atto di Sua competenza volto a promuovere l'offerta turistica nella Regione Abruzzo, anche attraverso il reperimento di adeguate risorse tese a migliorare e valorizzare la ricettività turistica nelle aree abruzzesi di montagna, mare ed infine nei parchi.

G10.300 (testo 2)

BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato:

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (atto Senato n.  1534) recante intereventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificati si in Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

            osservato che il provvedimento, volto a fronteggiare l'emergenza terremoto e ad avviare la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo colpiti dal fenomeno sismico verificatosi a partire dal 6 aprile 2009 prevede una molteplicità di interventi a favore delle persone e colpite dall'evento sismico e delle imprese che operano nel territorio abruzzese;

            considerato che il turismo riveste in Abruzzo un ruolo importantissimo per lo sviluppo economico di tutta la regione e, in particolare, svolge un ruolo strategico ed essenziale per il sostentamento delle aree interne in termini di produzione di reddito e occupazione. In queste aree, in gran parte protette, il turismo ha sempre assunto un ruolo trainante anche per gli altri settori ed altre produzioni legate soprattutto alle tipicità e alle tradizioni artigianali, alla valorizzazione dei centri storici e dei circuiti minori sui temi dell'arte, della cultura, della storia, e dell'archeologia;

            considerato che, a seguito del terremoto che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile scorso, numerose imprese hanno registrato una grave tracollo sotto il profilo della competitività turistica sia nelle aree direttamente colpite dal sisma, sia in quelle non direttamente coinvolte;

        impegna il Governo:

            a porre in essere ogni atto di Sua competenza volto a promuovere l'offerta turistica nella Regione Abruzzo, anche valutando l'opportunità di reperire adeguate risorse tese a migliorare e valorizzare la ricettività turistica nelle aree abruzzesi di montagna, mare ed infine nei parchi.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.280

BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MARINI, MICHELONI

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.900

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure fiscali per il sostegno delle attività economiche)

        1. In conseguenza del sisma del 6 aprile del 2009, ai Comuni dell'articolo 1, nonché quelli della provincia de L'Aquila, è istituita una zona franca urbana alla quale si applicano i meccanismi agevolativi di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga al requisito demografico ivi previsto».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».

            b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

        1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

        1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».