il magistrato dottoressa Nicoletta Gandus, Presidente del collegio della decima sezione penale del Tribunale di Milano, davanti al quale si sta celebrando un dibattimento nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, ha sovente manifestato pubblicamente ed anche per iscritto reiterate e pesantissime critiche nei suoi confronti, quale Presidente del Consiglio dei ministri fra il 2001 e il 2006, appoggiando apertamente la formazione politica a lui avversa di centrosinistra e affermando, altresì, la necessità di abrogare, tramite tale formazione politica, leggi promulgate durante il Governo presieduto dall'on. Berlusconi solo ai fini di favorire se stesso;
sul sito web www.megachip.info risulta essere pubblicato un documento intitolato: «Appello per la Giustizia - Un impegno per la giustizia», redatto nel febbraio 2006, che si proponeva di richiedere alla nuova maggioranza di Governo, che sarebbe dovuta scaturire dalle imminenti elezioni, l'abrogazione di una serie di leggi che, a parere dei firmatari, avrebbero devastato il «nostro sistema giustizia». Inoltre, la dottoressa Gandus, unitamente al Consigliere Spataro, è stata firmataria di un appello contro la decisione del Governo Berlusconi di prorogare il Procuratore nazionale antimafia;
infine si deve porre in evidenza come la dottoressa Gandus appaia fra i soggetti potenzialmente danneggiati nel processo collegato, da cui nasce il processo, avendo posseduto, a quanto consta all'interrogante azioni Mediaset ed essendo quindi fra quei soggetti che potenzialmente avrebbero potuto costituirsi parte civile anche nei confronti dell'on. Berlusconi, e che a tutt'oggi, anche dopo la declaratoria di prescrizione del reato, possiedono legittimazione attiva per proporre azione civile contro il medesimo;
per i motivi suesposti, non appare certamente ipotizzabile che, dopo atteggiamenti siffatti, la dottoressa Gandus appaia disinteressata all'esito del processo;
la dottoressa Gandus avrebbe dovuto astenersi dal processo ai sensi della lettera h) del primo comma dell'articolo 36 del codice di procedura penale, perché è palese la gravità dei presupposti delle «ragioni di convenienza»;
si deve riconoscere che le reiterate manifestazioni di pensiero della dottoressa Gandus appalesano altresì una «inimicizia grave» nei confronti dell'imputato Berlusconi, ai sensi della lettera d) del citato primo comma dell'articolo 36 del codice di procedura penale. Il concetto di «grave inimicizia» che legittima sia la richiesta di astensione, sia la dichiarazione di ricusazione (ai sensi del primo comma lettera a) dell'articolo 37 del codice di procedura penale) deve essere valutato secondo interpretazione teleologica. Se un giudice nutre personalmente profondo astio nei confronti di una parte del processo, ha l'obbligo di astenersi appalesando il motivo, anche se questa sua condizione soggettiva che attiene al foro interno dei suoi sentimenti non è mai stata conosciuta da altri. Per quanto attiene, invece, l'identica causa di ricusazione, è giocoforza ammettere che lo stato di «grave inimicizia» sia ragione di ricusazione quando lo stesso sia conosciuto. Infatti nella astensione si pretende che il giudice, per evitare che i suoi sentimenti influiscano sul giudizio, debba chiedere di non parteciparvi al fine di evitare ogni interno sforzo per essere terzo e imparziale;
a questo proposito è necessario ricordare quanto la Corte costituzionale ha puntualmente affermato con le note sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997: la Consulta, trattando del regime delle incompatibilità di cui all'articolo 34 del codice di procedura penale, ha segnato i confini tra cause di incompatibilità e, per contro, di astensione e ricusazione;
a parere dell'interrogante siffatte dichiarazioni, pronunciamenti e prese di posizione non sono compatibili con lo status di appartenente all'ordine giudiziario ed ancora di più di magistrato investito di funzioni giudicanti,
l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto sopra esposto, non ritenga che sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.
(4-01530)