Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (2783 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 210 del 20/05/2009


RUSCONI, FISTAROL, STRADIOTTO - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:


in data 9 febbraio 2007 il Ministero per i beni e le attività culturali provvedeva ad emanare un decreto, a firma del Direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici, dottor Cecchi, relativo all'immobile denominato Palazzo Zabarella, sito a Padova, via San Francesco 9;



per sottolinearne il forte valore storico-culturale ed il valore simbolico per la città, il suddetto immobile è stato sottoposto a tutela monumentale già ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, la prima disciplina relativa alla tutela dello Stato unitario. Tali vincoli e tutele sono stati poi ribaditi anche con provvedimenti successivi;



in particolare, nel citato decreto ministeriale del 2007 veniva riportato che alcuni soggetti, comproprietari del bene, avessero realizzato in una parte dell'immobile opere edilizie e adeguamenti funzionali al cambio di destinazione d'uso;

tra i vari interventi eseguiti dai suddetti comproprietari figurava anche la demolizione di una parte della copertura originaria che veniva sostituita da un tetto a terrazza inadeguato a garantire la giusta protezione allo scalone monumentale a cui hanno accesso i visitatori del Palazzo;

nel medesimo decreto si rilevava altresì che a seguito della demolizione di murature ritenute tipologicamente importanti e di tramezzi preesistenti per la realizzazione di locali abitativi e di collegamenti interni tra i vani si sarebbero verificate abbondanti infiltrazioni d'acqua che nel tempo avrebbero determinato un forte degrado delle strutture, in particolare di quelle lignee e, nel 2003, persino di un crollo;



a seguito di tali eventi il Ministero, con apposito provvedimento, ordinava ai predetti soggetti comproprietari del bene la rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in particolare, veniva ordinata la realizzazione di una copertura provvisoria del cantiere idonea ad evitare qualsiasi infiltrazione meteorica; l'accurata rimozione, previa esecuzione di saggi conoscitivi e test per accertare la consistenza delle strutture che sostengono il pavimento della terrazza, di tutte le opere eseguite in assenza di autorizzazioni: massetti in calcestruzzo, sottofondi, pavimenti, murature, serramenti ed ogni altra opera inerente alla terrazza e al soggiorno sovrastanti lo scalone e alla porzione di soffitta compresa nel corpo con prospetto merlato; la messa in sicurezza provvisionale del soffitto dello scalone per consentire di effettuare il restauro della decorazione; il ripristino dei pavimenti con tavelle vecchie di recupero, previa esecuzione di idonea impermeabilizzazione a protezione delle decorazioni, posate su apposito sottofondo in malta; la demolizione delle strutture e dei relativi manti laddove modificati nell'andamento e nella configurazione; il ripristino delle falde del tetto e dell'abbaino; l'esecuzione di tramezzi e murature interni per l'adeguamento alla planimetria catastale collegata all'atto notarile del 28 novembre 1980; l'esecuzione degli impianti tecnologici a norma delle vigenti disposizioni di legge; il ripristino di tutte le finiture;

considerato che:

il Consiglio di Stato con una sentenza del 29 dicembre 2008 rigettava il ricorso proposto dai comproprietari del bene per l'annullamento della Sentenza del TAR del Veneto che aveva respinto il ricorso dei medesimi contro il decreto ministeriale del 9 febbraio 2007 riconoscendo l'assoggettamento del medesimo bene al vincolo di tutela monumentale;



in data 9 febbraio 2009 la Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici delle province di Venezia, Belluno Padova e Treviso palesava agli attuali gestori della struttura l'intenzione di non procedere con la rimessa in pristino, così come decretato dal Direttore generale, ma di commutare la sanzione ripristinatoria in sanzione di carattere economico, contravvenendo al dettato ed allo spirito del decreto ministeriale;



la correttezza di quanto disposto dal decreto ministeriale è stata confermata non solo da tre perizie disposte dai giudici di volta in volta interessati alla vicenda, ma anche da due decisioni giudiziali, in particolare quella assunta il 29 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato che è da ritenersi definitiva e pertanto costituente giudicato tra le parti,

si chiede di sapere, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali misure intenda porre in essere per dare esecuzione a quanto definito chiaramente nel decreto del Direttore generale del 9 febbraio 2007 e a quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza del 29 dicembre 2008.

(3-00755)