ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
(Realizzazione urgente di abitazioni)
1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
11. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «somma urgenza» aggiungere le seguenti: «di intesa con gli enti locali interessati».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «sentiti i sindaci» con le seguenti: «d'intesa con i sindaci».
GRANAIOLA, FIORONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione» con le seguenti: «di moduli abitativi transitori, utilizza bili dai residenti che hanno perso l'abitazione di proprietà o in regime di locazione, da destinare, successivamente alla ricostruzione, all'attività di campus universitario o similare attività d'interesse educativo pubblico».
Ritirato e trasformato nell'odg G2.4
Al comma 1, dopo le parole: «di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione» inserire le seguenti: «e di singole abitazioni per gli imprenditori agricoli che per le necessità della loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale».
Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «i moduli abitativi» inserire le seguenti: «e le case singole di cui al comma l del presente articolo, ».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «le cui abitazioni» con le seguenti: «fisiche ivi residenti o stabilmente dimorati in abitazioni che» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «vigenti» con le seguenti: «nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al DM 10/1975».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I moduli devono essere completati e messi a disposizione degli aventi diritto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al fine di assicurare adeguata sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma».
Respinto
Al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Devono essere garantiti spazi dedicati a verde, parcheggi, servizi pubblici, attività culturali e di volontariato gestite da ONLUS».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. I moduli abitativi dovranno essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento, dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario Delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi potranno essere anche costituiti con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantisca la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.»
2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere della provincia de L'Aquila».
Ritirato
Al comma 3, le parole: «previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti» sono sostituite dalle seguenti: «intendendo che tale approvazione sia comprensiva di ogni parere previsto per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque nominati, richiesti dalla normativa vigente».
MARINI, LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Ritirato
Al comma 3, sostituire le parole da: «previo parere» a: «validamente intervenuti» con le seguenti: «d'intesa con il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia de L'Aquila e i Sindaci dei Comuni interessati».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «conferenza di servizi» inserire le seguenti: «, in cui debbono essere presenti tutte le amministrazioni interessate»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « procedendo in accordo e in coordinamento con le amministrazioni provinciale e comunale territorialmente competenti».
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La conferenza dei servizi decide, ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990, in tema di localizzazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. In tal caso essa è composta dal commissario, o suo delegato, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal sindaco del comune competente.».
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «Regione Abruzzo» aggiungere le parole: «, e con il presidente della Provincia».
TOMASELLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
A comma 4, sostituire le parole: «e sentiti i sindaci» con le seguenti: «e con i sindaci».
MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Ritirato
Al comma 4, sostituire le parole da: «sentiti» a: «interessati» con le seguenti: «il sindaco del comune interessato».
DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI
Ritirato e trasformato nell'odg G2.24
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree, anche in relazione all'espletamento delle procedure di cui al comma 10, deve rispondere a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto ambientale e paesaggistico, e deve assicurare la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esistente con particolare riferimento alle successive riutilizzazioni dei moduli abitativi di cui al comma 1.»
GRANAIOLA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 5, dopo il primo capoverso introdurre il seguente: «Gli espropri non possono essere effettuati a carico dei residenti che hanno subito danni dagli avvenimenti sismici di cui al presente decreto».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «articolo 11 del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»
Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «articolo 57, comma 6, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al».
Respinto
Al comma 6, sostituire le parole: «a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale» con le seguenti: «a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati o di altro ente pubblico».
LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
All'emendamento 2.270, sostituire le parole: «delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009» con le seguenti: «della effettiva destinazione urbanistica attribuita dal Commissario».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
Ritirato
Al comma 8, dopo le parole: «in via di somma urgenza» aggiungere le seguenti: «sentito il Presidente della regione Abruzzo,».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LUSI, DELLA SETA
Ritirato e trasformato nell'odg G2.30
Al comma 8, inserire in fine il seguente periodo: «Il Commissario delegato può adottare il provvedimento di localizzazione delle aree o autorizzare la diversa destinazione d'uso dei locali, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel caso di imprenditori agricoli che, a causa della impossibilità di allontanarsi dal centro aziendale, intendono realizzare una struttura abitativa o cambiare la destinazione d'uso di parte degli immobili dichiarati agibili dalle autorità competenti, con superficie non superiore a quella definita per i moduli abitativi, anticipando le relative spese».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto previsto dal DLGS 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo 251/2004 articolo 86, legge 896/2006 articolo 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO
Respinto
Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento».
DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, CHITI, BONINO, RANUCCI
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole da: «anche in caso» fino alla fine del comma con le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, il decreto legislativo n. 251 del 2004, articolo 86, legge n. 896 del 2006, articoli 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 9, sopprimere le parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso escluso l'affidamento a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo».
Ritirato e trasformato nell'odg G2.35
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «... medesimo decreto legislativo, ...» aggiungere le seguenti: «considerando l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, ...».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 9, sostituire le parole: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche in ambito locale. (...)», con le seguenti: «, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. (...)».
Respinto
Al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contraenti generali sono eventualmente integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 9, sopprimere le parole: «In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «In deroga all'articolo» con le seguenti: «In deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo».
Conseguentemente , al medesimo comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «utilizzando, ove possibile, le piccole e medie imprese locali».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prioritariamente alle imprese aventi sede od operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e della provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede d operanti nella regione Abruzzo».
Ritirato
Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun soggetto affidatario degli interventi previsti dal presente articolo può eseguire, direttamente od in subappalto, lavori di ammontare superiore a 50 milioni di euro».
Ritirato e trasformato nell'odg G2.44
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la dovuta efficienza nei rapporti con tutti gli enti e i soggetti interessati, il commissario delegato, a valle della fase emergenziale e di messa in sicurezza, dovrà operare avvalendosi di idonei organismi pubblici o privati, anche attraverso i moderni sistemi di project management, in grado di garantire una ricostruzione in assicurazione qualità».
Respinto
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis Al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori gli atti e le decisioni dovranno essere immediatamente resi pubblici su un apposito sito web e potranno essere richiesti pareri, che dovranno essere resi con urgenza, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO, LEGNINI
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Ai fini di cui ai precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di Contraente Generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi».
Ritirato
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo degli interventi previsti dal presente articolo sono conferiti con applicazione degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale di riferimento».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 10, dopo le parole: «il Commissario delegato» aggiungere le seguenti: «d'intesa con i Sindaci» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il corrispettivo d'uso non deve essere comunque inferiore al valore medio di mercato, alla data del 31 marzo 2009, dei canoni di locazione delle abitazioni private nel territorio del comune in cui l'alloggio è ubicato. Ai proprietari degli alloggi di cui al presente comma è riconosciuta l'esenzione da ogni imposizione sui corrispettivi d'uso».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 10, dopo la parola: «reperimento», inserire le seguenti: «, ove possibile in ambito provinciale».
Ritirato
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri di gestione e di condominio degli immobili sono a carico dell'assegnatario e sono corrisposti direttamente al proprietario dell'immobile».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 11 sostituire le parole: «L'assegnazione» con le seguenti: «Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1 l'assegnazione».
Conseguentemente al medesimo comma sopprimere in fine le seguenti parole: «, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 11, dopo le parole: «l'assegnazione degli alloggi» inserire le seguenti: «di cui al comma 1 e al comma 10».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 11, sopprimere la parola: «anche».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
LA COMMISSIONE
Accantonato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale al fine di consentirne l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con ordinanza del Dipartimento della Protezione civile saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Apprestamento urgente di abitazioni».
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. In deroga alla disciplina fiscale in materia di locazione, l'eventuale contributo, corrispettivo d'uso, o canone di locazione, derivante dall'assegnazione dei fabbricati di cui al comma 10, da chiunque erogato a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni o a favore di persone fisiche, non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di assegnazione degli immobili e per i tre periodi d'imposta successivi.
11-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data del 6 aprile 2009, a prescindere dalle procedure di individuazione ed assegnazione degli immobili non utilizzati di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo.
11-quater. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche con riferimento ad immobili ad uso non abitativo, di qualsiasi gruppo e categoria catastale ed a prescindere dalle destinazioni d'uso degli stessi previste dal piano urbanistico, destinati all'esercizio di attività commerciale, d'impresa, arti o professioni.
11-quinquies. Qualora la messa a disposizione dei fabbricati di cui ai precedenti commi avvenga attraverso società, organismi o fondi immobiliari, l'eventuale plusvalore o ricavo derivante dalla cessione o dal conferimento dei predetti fabbricati, da chiunque effettuati nei confronti di tali soggetti, non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap. Le medesime cessioni o conferimenti sono assoggettati ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
11-sexies. L'eventuale contributo, corrispettivo d'uso, o canone di locazione erogato alle società, organismi o fondi immobiliari di cui al comma precedente non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap. Allo stesso modo, i proventi derivanti dalla partecipazione in tali soggetti, nonché le eventuali plusvalenze derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione delle medesime quote di partecipazione, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile dei percipienti».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, possono essere utilizzati anche in deroga temporanea alla loro destinazione d'uso.
11-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo l, comma 2, quali commissari delegati con i poteri e le procedure di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono disporre la realizzazione di strutture provvisorie».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Gli alloggi di cui al comma l, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
Respinto
Al comma 12, primo periodo, sostituire la parola:«quattro» con le seguentii: «due, uno dei quali con funzioni di vicario e uno delegato per gli interventi sui beni culturali, artistici e architettonici».
BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 12 dopo le parole: «quattro vice commissari» aggiungere le seguenti: «nominati d'intesa con i sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 12, dopo le parole: «funzioni vicarie», sono inserite le seguenti: «È costituito altresì, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, e il Sindaco del Comune de L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di Enti Locali, di Organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di Centri di Competenza preposti alla materia, di cui al DPCM n 252 del 26.01.2005 e s.m.i. I compensi dei partecipanti al Comitato sono assegnati tramite gettoni di presenza, entro i limiti delle risorse stanziate all'articolo 18, comma 1-bis».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
Respinto
Al comma 12, dopo il primo capoverso inserire il seguente:
«Altresì è costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un organo istituzionale di coordinamento e promozione delle politiche di ricostruzione a cui partecipa il presidente della regione, il presidente della provincia de L'Aquila e i sindaci dei comuni interessati dal sisma. I componenti di tale organo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
V. em. 3.1302
Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:
«In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile gli interventi ivi previsti debbono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».
V. em. 3.1300
Dopo il comma 12 inserire il seauente:
«12-bis. In deroga agli articoli 1120,1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero e ricostruzione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
V. em. 3.1301
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».
LA COMMISSIONE
V. em. 2.0.19
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Il Governo è tenuto ad effettuare un'informativa annuale, da presentare alle Commissioni parlamentari competenti, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».
Il Governo
Approvato
All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 13, sostituire le parole: «dal comma 10» con le seguenti: «dai commi 10 e 12».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 13, sostituire la parola: «400» con la seguente: «700».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «e 300 milioni» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
ORDINI DEL GIORNO
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato
In sede di esame dell'atto Senato n. 1534
Premesso che:
L'articolo 2 del decreto legge in esame dispone che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 provvede alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;
considerato che:
i moduli abitativi in questione debbono assicurare, oltre al rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica e protezione dalle azioni sismiche, risparmio energetico e sostenibilità ambientale
impegna il Governo:
ad garantire che i moduli abitativi siano realizzati in termini di somma urgenza realizzati e presentino caratteristiche di abitabilità ed isolamento tali da consentire, una volta terminata la fase emergenziale di cui al presente decreto-legge, una ottimale vivibilità nonché la possibilità di successiva conversione ed utilizzo durevole, anche ai fini di residenza universitaria».
________________
(*) I senatori Incostante, Lusi, Della Seta e Legnini aggiungono la firma in corso di seduta.
(**) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1534,
impegna il Governo a verificare l'opportunità di ricomprendere fra i compiti spettanti al Commissario delegato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 la progettazione e la realizzazione nei comuni di cui al medesimo articolo di singole abitazioni per gli imprenditori agricoli che per le necessità della loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale.
________________
(*) Accolto dal Governo
DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame dell'atto Senato n. 1534,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 provvede alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;
considerato che la localizzazione delle aree su cui sorgeranno tali moduli verrà decisa dal Commissario delegato d'intesa col Presidente della Regione Abruzzo anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche,
impegna il Governo a garantire che la realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree risponda a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto ambientale e paesaggistico, e assicuri la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esistente, con particolare riferimento alle successive utilizzazioni delle stesse aree.
________________
(*) Accolto dal Governo
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LUSI, DELLA SETA
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1534,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.30.
________________
(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
nell'art. 2 del decreto-legge in esame sono contenute le norme concernenti la realizzazione delle opere necessarie alla sistemazione delle persone le cui abitazioni sono andate distrutte o sono inagibili, in attesa della loro ricostruzione o riparazione;
a tal fine, il Commissario delegato nominato con il D.P.C.M. 6 aprile 2009, nella persona del Capo Dipartimento della Protezione Civile, dovrà provvedere alla progettazione e realizzazione di "moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione" e delle relative opere di urbanizzazione e servizi;
l'affidamento di tali interventi dovrà essere effettuato entro il 28 maggio 2009 mediante procedura negoziata, non preceduta da bando di gara, anche in caso di affidamento a contraente generale, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di settore anche di ambito locale;
nel giugno 2008, la Commissione Europea ha adottato una importante comunicazione relativa ad una serie di misure da intraprendere per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), meglio noto come Small Business Act per l'Europa, anche per facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di tener conto, nella fase di affidamento degli interventi di cui alla norma considerata, dell'intera realtà dimensionale delle imprese edili coinvolte nella realizzazione delle opere previste, ivi comprese quelle piccole e medie; ciò al fine di consentire che la ripresa economica post sisma possa interessare tutta la filiera produttiva ed imprenditoriale locale, caratterizzata prevalentemente dalla presenza di aziende medio-piccole.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1534,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.44.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento)
Il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento un'informativa annuale sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».
Ritirato
Dopo l'articolo 2,è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Quadro delle priorità)
1. Il Commissario delegato predispone, secondo criteri omogenei, un quadro complessivo delle priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale ed artistico, la riqualificazione e valorizzazione del centro storico del L'Aquila».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009)
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del "Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo" e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà)
1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, per l'anno 2009, nonché al fine di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del "Fondo per il sostegno alla povertà" e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario.
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».