DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
Articolo 1.
(Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con la regione, la provincia de L'Aquila e i comuni colpiti dal sisma.»
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila e i sindaci dei Comuni di cui al successivo comma 2».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Le ordinanze emanate ai sensi del comma l sono motivate con indicazione dettagliata delle ragioni di carattere tecnico ed economico che ne hanno determinato l'adozione.
1-ter. La completezza della motivazione di cui al comma 1-bis è elemento essenziale delle ordinanze.».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Commissario delegato trasmette ogni sessanta giorni al Parlamento una relazione sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione, anche in relazione alle ordinanze di cui al precedente comma 1.»
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.»
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I provvedimenti di cui al comma l sono soggetti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti».
Accantonato
All'emendamento 1.600 sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal comma 3» e dopo le parole: «16 aprile 2009» aggiungere le seguenti: «e nei territori dei Comuni di cui al comma 3».
IL RELATORE
Accantonato
All'emendamento 1.600 dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225,» inserire le seguenti: «e adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo,».
LA COMMISSIONE
Accantonato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano persone fisiche, beni, imprese ed enti per come rispettivamente individuati quali destinatari degli specifici interventi di cui al presente decreto».
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «in data 16 aprile 2009» aggiungere le seguenti: «e nei confronti dei comuni ad essi confinanti».
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «in data 16 aprile 2009» inserire le seguenti: «o da successivi provvedimenti del Commissario delegato;».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «16 aprile 2009» inserire le seguenti: «o da successivi provvedimenti del Commissario delegato».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «le persone fisiche» aggiungere le seguenti: «con diritti reali su beni mobili registrati e/o immobili».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «persone fisiche», inserire le seguenti: «i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali,».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «beni, imprese» inserire le seguenti: «operanti o aventi sede nei predetti territori».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
Accantonato
Al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Con successivi decreti il commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica».
Accantonato
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incluse le persone fisiche, compresi i lavoratori dipendenti che - pur non residenti - abbiano in -tàluno di detti comuni stabili centri di interesse economico-patrimoni aie ovvero fonti continuative di reddito,».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Accantonato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto anche con riferimento ai comuni della provincia di Rieti che hanno subìto danni accertati conseguenti ai recenti eventi sismici».
CASOLI, BALDASSARRI, PISCITELLI, SALTAMARTINI
Accantonato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto anche con riferimento ai comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata e Ancona che hanno subìto danni accertati conseguenti ai recenti eventi sismici».
Accantonato
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del Fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. AIl'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento».
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono ufficialmente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decrete legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) possono riguardare», con le seguenti: «interessano» e dopo le parole: «anche beni» aggiungere le seguenti: «privati e pubblici e attività economiche».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: «comma 1» fino a: «possono riguardare» con le seguenti: «devono riguardare».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Improcedibile
Al comma 3, le parole: «ad eccezione di quelli di cui alla lettera f)» sono soppresse e le successive: «possono riguardare» sono sostituite dalla seguente: «riguardano».
CASOLI, MAGISTRELLI, PISCITELLI
Accantonato
Al comma 3, dopo le parole: «... localizzati al di fuori dei territori dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «della regione Abruzzo».
LA COMMISSIONE
Accantonato
Al comma 3, dopo le parole:«di cui al comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».
TONINI, AMATI, MAGISTRELLI, MORRI, ROSSI NICOLA, SBARBATI
Improcedibile
Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ed anche in Regioni limitrofe».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Improcedibile
Al comma 3, sostituire le parole da: «tra il danno» a: «perizia giurata» con le seguenti: «comprovato da apposite schede redatte dai comuni interessati».
Respinto
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché beni localizzati in comuni, rientranti nelle aree appenniniche contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, con particolare riferimento a quelle già interessate da eventi sismici rilevanti, individuati con apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, laddove gli organismi tecnici preposti abbiano verificato un nesso di causalità diretta tra il sisma e il danno subito, preferibilmente secondo una scala di gradualità basata sulla distanza dall'epicentro e ferma restando l'assoluta priorità per i comuni del cratere;
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto non si può disporre alcuna deroga alla legislazione e alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro».
GRANAIOLA, BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma 1, con la regione Abruzzo, la Provincia de l'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio, i cui componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, ha lo scopo di monitorare le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque della malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei subappalti, al ciclo del cemento, alle cave estrattive, alla fornitura dei materiali, allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismiche e degli equilibri idrogeologici, e la massima sicurezza sia in termini di legalità che di staticità degli edifici realizzati».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui al comma 3, sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previste per i Comuni di cui al comma 2, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) e l), e le spese per affrontare l'emergenza».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge sono conferiti al Presidente della Regione Abruzzo i poteri di commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992 n. 225.
Lo stesso commissario delegato può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di ordinanze per costituire uffici speciali, anche di tipo dirigenziale non generale, con funzioni tecnico amministrative quale supporto operativo al ruolo demandato al soggetto attuatore, anche con assunzione di personale in numero massimo di 20 unità a tempo determinato della durata massima dello stato dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e la regione utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, riguardante in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e al Consiglio regionale».
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Fermi restando i controlli amministrativi e contabili previsti dall'ordinamento vigente ed al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione delle risorse di cui al presente decreto legge, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato ispettivo nominato con apposito provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri, composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza, professionalità ed indiscussa moralità ed indipendenza, di cui almeno un magistrato contabile, che operano a titolo gratuito.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
IL RELATORE
Approvato
All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma con 1 seguenti:
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal comma 1-septies dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
2. All'articolo 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il comma 1-bis è abrogato.
LA COMMISSIONE
Approvato nel testo emendato
Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il comma 1-septies dell'articolo 29 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato».
Assorbito
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti in materia antisismica)
«1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal comma 1-septies dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".
2. All'articiolo 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il comma 1-bis è soppresso».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rendicontazione della gestione commissariale)
«1. Ai fini della trasparenza nella gestione delle risorse allocate attraverso il presente decreto e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Commissario delegato è tenuto a rendi contare entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio ed al termine della sua gestione, tutte le entrate e le spese riguardanti gli interventi delegati, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il rendiconto reca altresì un'illustrazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza.
2. Nell'ambito dei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori.
3. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragioneria territoriale competente e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rendiconto di fine gestione è altresì trasmesso alle Camere ai fini della valutazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
(Realizzazione urgente di abitazioni)
1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
11. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «somma urgenza» aggiungere le seguenti: «di intesa con gli enti locali interessati».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «sentiti i sindaci» con le seguenti: «d'intesa con i sindaci».
GRANAIOLA, FIORONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione» con le seguenti: «di moduli abitativi transitori, utilizza bili dai residenti che hanno perso l'abitazione di proprietà o in regime di locazione, da destinare, successivamente alla ricostruzione, all'attività di campus universitario o similare attività d'interesse educativo pubblico».
Ritirato e trasformato nell'odg G2.4
Al comma 1, dopo le parole: «di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione» inserire le seguenti: «e di singole abitazioni per gli imprenditori agricoli che per le necessità della loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale».
Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «i moduli abitativi» inserire le seguenti: «e le case singole di cui al comma l del presente articolo, ».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «le cui abitazioni» con le seguenti: «fisiche ivi residenti o stabilmente dimorati in abitazioni che» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «vigenti» con le seguenti: «nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al DM 10/1975».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I moduli devono essere completati e messi a disposizione degli aventi diritto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al fine di assicurare adeguata sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma».
Respinto
Al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Devono essere garantiti spazi dedicati a verde, parcheggi, servizi pubblici, attività culturali e di volontariato gestite da ONLUS».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. I moduli abitativi dovranno essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento, dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario Delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi potranno essere anche costituiti con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantisca la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.»
2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere della provincia de L'Aquila».
Ritirato
Al comma 3, le parole: «previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti» sono sostituite dalle seguenti: «intendendo che tale approvazione sia comprensiva di ogni parere previsto per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque nominati, richiesti dalla normativa vigente».
MARINI, LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Ritirato
Al comma 3, sostituire le parole da: «previo parere» a: «validamente intervenuti» con le seguenti: «d'intesa con il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia de L'Aquila e i Sindaci dei Comuni interessati».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «conferenza di servizi» inserire le seguenti: «, in cui debbono essere presenti tutte le amministrazioni interessate»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « procedendo in accordo e in coordinamento con le amministrazioni provinciale e comunale territorialmente competenti».
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La conferenza dei servizi decide, ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990, in tema di localizzazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. In tal caso essa è composta dal commissario, o suo delegato, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal sindaco del comune competente.».
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «Regione Abruzzo» aggiungere le parole: «, e con il presidente della Provincia».
TOMASELLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
A comma 4, sostituire le parole: «e sentiti i sindaci» con le seguenti: «e con i sindaci».
MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Ritirato
Al comma 4, sostituire le parole da: «sentiti» a: «interessati» con le seguenti: «il sindaco del comune interessato».
DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI
Ritirato e trasformato nell'odg G2.24
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree, anche in relazione all'espletamento delle procedure di cui al comma 10, deve rispondere a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto ambientale e paesaggistico, e deve assicurare la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esistente con particolare riferimento alle successive riutilizzazioni dei moduli abitativi di cui al comma 1.»
GRANAIOLA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 5, dopo il primo capoverso introdurre il seguente: «Gli espropri non possono essere effettuati a carico dei residenti che hanno subito danni dagli avvenimenti sismici di cui al presente decreto».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «articolo 11 del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»
Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «articolo 57, comma 6, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al».
Respinto
Al comma 6, sostituire le parole: «a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale» con le seguenti: «a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati o di altro ente pubblico».
LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
All'emendamento 2.270, sostituire le parole: «delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009» con le seguenti: «della effettiva destinazione urbanistica attribuita dal Commissario».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
Ritirato
Al comma 8, dopo le parole: «in via di somma urgenza» aggiungere le seguenti: «sentito il Presidente della regione Abruzzo,».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LUSI, DELLA SETA
Ritirato e trasformato nell'odg G2.30
Al comma 8, inserire in fine il seguente periodo: «Il Commissario delegato può adottare il provvedimento di localizzazione delle aree o autorizzare la diversa destinazione d'uso dei locali, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel caso di imprenditori agricoli che, a causa della impossibilità di allontanarsi dal centro aziendale, intendono realizzare una struttura abitativa o cambiare la destinazione d'uso di parte degli immobili dichiarati agibili dalle autorità competenti, con superficie non superiore a quella definita per i moduli abitativi, anticipando le relative spese».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto previsto dal DLGS 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo 251/2004 articolo 86, legge 896/2006 articolo 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO
Respinto
Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento».
DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, CHITI, BONINO, RANUCCI
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole da: «anche in caso» fino alla fine del comma con le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, il decreto legislativo n. 251 del 2004, articolo 86, legge n. 896 del 2006, articoli 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 9, sopprimere le parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso escluso l'affidamento a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo».
Ritirato e trasformato nell'odg G2.35
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «... medesimo decreto legislativo, ...» aggiungere le seguenti: «considerando l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, ...».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 9, sostituire le parole: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche in ambito locale. (...)», con le seguenti: «, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. (...)».
Respinto
Al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contraenti generali sono eventualmente integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 9, sopprimere le parole: «In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «In deroga all'articolo» con le seguenti: «In deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo».
Conseguentemente , al medesimo comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «utilizzando, ove possibile, le piccole e medie imprese locali».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prioritariamente alle imprese aventi sede od operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e della provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede d operanti nella regione Abruzzo».
Ritirato
Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun soggetto affidatario degli interventi previsti dal presente articolo può eseguire, direttamente od in subappalto, lavori di ammontare superiore a 50 milioni di euro».
Ritirato e trasformato nell'odg G2.44
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la dovuta efficienza nei rapporti con tutti gli enti e i soggetti interessati, il commissario delegato, a valle della fase emergenziale e di messa in sicurezza, dovrà operare avvalendosi di idonei organismi pubblici o privati, anche attraverso i moderni sistemi di project management, in grado di garantire una ricostruzione in assicurazione qualità».
Respinto
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis Al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori gli atti e le decisioni dovranno essere immediatamente resi pubblici su un apposito sito web e potranno essere richiesti pareri, che dovranno essere resi con urgenza, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO, LEGNINI
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Ai fini di cui ai precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di Contraente Generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi».
Ritirato
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo degli interventi previsti dal presente articolo sono conferiti con applicazione degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale di riferimento».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 10, dopo le parole: «il Commissario delegato» aggiungere le seguenti: «d'intesa con i Sindaci» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il corrispettivo d'uso non deve essere comunque inferiore al valore medio di mercato, alla data del 31 marzo 2009, dei canoni di locazione delle abitazioni private nel territorio del comune in cui l'alloggio è ubicato. Ai proprietari degli alloggi di cui al presente comma è riconosciuta l'esenzione da ogni imposizione sui corrispettivi d'uso».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 10, dopo la parola: «reperimento», inserire le seguenti: «, ove possibile in ambito provinciale».
Ritirato
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri di gestione e di condominio degli immobili sono a carico dell'assegnatario e sono corrisposti direttamente al proprietario dell'immobile».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 11 sostituire le parole: «L'assegnazione» con le seguenti: «Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1 l'assegnazione».
Conseguentemente al medesimo comma sopprimere in fine le seguenti parole: «, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 11, dopo le parole: «l'assegnazione degli alloggi» inserire le seguenti: «di cui al comma 1 e al comma 10».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 11, sopprimere la parola: «anche».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
LA COMMISSIONE
Accantonato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale al fine di consentirne l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con ordinanza del Dipartimento della Protezione civile saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Apprestamento urgente di abitazioni».
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. In deroga alla disciplina fiscale in materia di locazione, l'eventuale contributo, corrispettivo d'uso, o canone di locazione, derivante dall'assegnazione dei fabbricati di cui al comma 10, da chiunque erogato a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni o a favore di persone fisiche, non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di assegnazione degli immobili e per i tre periodi d'imposta successivi.
11-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data del 6 aprile 2009, a prescindere dalle procedure di individuazione ed assegnazione degli immobili non utilizzati di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo.
11-quater. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche con riferimento ad immobili ad uso non abitativo, di qualsiasi gruppo e categoria catastale ed a prescindere dalle destinazioni d'uso degli stessi previste dal piano urbanistico, destinati all'esercizio di attività commerciale, d'impresa, arti o professioni.
11-quinquies. Qualora la messa a disposizione dei fabbricati di cui ai precedenti commi avvenga attraverso società, organismi o fondi immobiliari, l'eventuale plusvalore o ricavo derivante dalla cessione o dal conferimento dei predetti fabbricati, da chiunque effettuati nei confronti di tali soggetti, non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap. Le medesime cessioni o conferimenti sono assoggettati ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
11-sexies. L'eventuale contributo, corrispettivo d'uso, o canone di locazione erogato alle società, organismi o fondi immobiliari di cui al comma precedente non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap. Allo stesso modo, i proventi derivanti dalla partecipazione in tali soggetti, nonché le eventuali plusvalenze derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione delle medesime quote di partecipazione, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile dei percipienti».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, possono essere utilizzati anche in deroga temporanea alla loro destinazione d'uso.
11-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo l, comma 2, quali commissari delegati con i poteri e le procedure di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono disporre la realizzazione di strutture provvisorie».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Gli alloggi di cui al comma l, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
Respinto
Al comma 12, primo periodo, sostituire la parola:«quattro» con le seguentii: «due, uno dei quali con funzioni di vicario e uno delegato per gli interventi sui beni culturali, artistici e architettonici».
BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 12 dopo le parole: «quattro vice commissari» aggiungere le seguenti: «nominati d'intesa con i sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 12, dopo le parole: «funzioni vicarie», sono inserite le seguenti: «È costituito altresì, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, e il Sindaco del Comune de L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di Enti Locali, di Organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di Centri di Competenza preposti alla materia, di cui al DPCM n 252 del 26.01.2005 e s.m.i. I compensi dei partecipanti al Comitato sono assegnati tramite gettoni di presenza, entro i limiti delle risorse stanziate all'articolo 18, comma 1-bis».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
Respinto
Al comma 12, dopo il primo capoverso inserire il seguente:
«Altresì è costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un organo istituzionale di coordinamento e promozione delle politiche di ricostruzione a cui partecipa il presidente della regione, il presidente della provincia de L'Aquila e i sindaci dei comuni interessati dal sisma. I componenti di tale organo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
V. em. 3.1302
Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:
«In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile gli interventi ivi previsti debbono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».
V. em. 3.1300
Dopo il comma 12 inserire il seauente:
«12-bis. In deroga agli articoli 1120,1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero e ricostruzione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
V. em. 3.1301
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».
LA COMMISSIONE
V. em. 2.0.19
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Il Governo è tenuto ad effettuare un'informativa annuale, da presentare alle Commissioni parlamentari competenti, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».
Il Governo
Approvato
All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 13, sostituire le parole: «dal comma 10» con le seguenti: «dai commi 10 e 12».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 13, sostituire la parola: «400» con la seguente: «700».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «e 300 milioni» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
ORDINI DEL GIORNO
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato
In sede di esame dell'atto Senato n. 1534
Premesso che:
L'articolo 2 del decreto legge in esame dispone che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 provvede alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;
considerato che:
i moduli abitativi in questione debbono assicurare, oltre al rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica e protezione dalle azioni sismiche, risparmio energetico e sostenibilità ambientale
impegna il Governo:
ad garantire che i moduli abitativi siano realizzati in termini di somma urgenza realizzati e presentino caratteristiche di abitabilità ed isolamento tali da consentire, una volta terminata la fase emergenziale di cui al presente decreto-legge, una ottimale vivibilità nonché la possibilità di successiva conversione ed utilizzo durevole, anche ai fini di residenza universitaria».
________________
(*) I senatori Incostante, Lusi, Della Seta e Legnini aggiungono la firma in corso di seduta.
(**) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1534,
impegna il Governo a verificare l'opportunità di ricomprendere fra i compiti spettanti al Commissario delegato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 la progettazione e la realizzazione nei comuni di cui al medesimo articolo di singole abitazioni per gli imprenditori agricoli che per le necessità della loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale.
________________
(*) Accolto dal Governo
DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame dell'atto Senato n. 1534,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 provvede alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;
considerato che la localizzazione delle aree su cui sorgeranno tali moduli verrà decisa dal Commissario delegato d'intesa col Presidente della Regione Abruzzo anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche,
impegna il Governo a garantire che la realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree risponda a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto ambientale e paesaggistico, e assicuri la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esistente, con particolare riferimento alle successive utilizzazioni delle stesse aree.
________________
(*) Accolto dal Governo
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LUSI, DELLA SETA
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1534,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.30.
________________
(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
nell'art. 2 del decreto-legge in esame sono contenute le norme concernenti la realizzazione delle opere necessarie alla sistemazione delle persone le cui abitazioni sono andate distrutte o sono inagibili, in attesa della loro ricostruzione o riparazione;
a tal fine, il Commissario delegato nominato con il D.P.C.M. 6 aprile 2009, nella persona del Capo Dipartimento della Protezione Civile, dovrà provvedere alla progettazione e realizzazione di "moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione" e delle relative opere di urbanizzazione e servizi;
l'affidamento di tali interventi dovrà essere effettuato entro il 28 maggio 2009 mediante procedura negoziata, non preceduta da bando di gara, anche in caso di affidamento a contraente generale, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di settore anche di ambito locale;
nel giugno 2008, la Commissione Europea ha adottato una importante comunicazione relativa ad una serie di misure da intraprendere per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), meglio noto come Small Business Act per l'Europa, anche per facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di tener conto, nella fase di affidamento degli interventi di cui alla norma considerata, dell'intera realtà dimensionale delle imprese edili coinvolte nella realizzazione delle opere previste, ivi comprese quelle piccole e medie; ciò al fine di consentire che la ripresa economica post sisma possa interessare tutta la filiera produttiva ed imprenditoriale locale, caratterizzata prevalentemente dalla presenza di aziende medio-piccole.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1534,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.44.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento)
Il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento un'informativa annuale sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».
Ritirato
Dopo l'articolo 2,è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Quadro delle priorità)
1. Il Commissario delegato predispone, secondo criteri omogenei, un quadro complessivo delle priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale ed artistico, la riqualificazione e valorizzazione del centro storico del L'Aquila».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009)
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del "Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo" e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà)
1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, per l'anno 2009, nonché al fine di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del "Fondo per il sostegno alla povertà" e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario.
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)
1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:
a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;
c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;
f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subìto conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.
EMENDAMENTI
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Le parole da: «Sostituire l'articolo 3» a: «n. 186.» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire l'articolo 3 con i seguenti:
«Art. 3. - (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili). - 1. Per la rinascita dei comuni di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sono assegnate al Fondo della Protezione civile le risorse di cui all'articolo 14.
2. Il Commissario straordinario, previa intesa con la Provincia de L'Aquila, il Sindaco del Comune de L'Aquila e i Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, provvede con proprie ordinanze alla definizione delle modalità e dei tempi per l'assegnazione, a ciascun Comune, delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché per il riassetto del territorio, il potenziamento dei servizi e la salvaguardia del patrimonio sociale, artistico e culturale del territorio, nel rispetto della normative antisismica.
3. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 6 aprile, è riconosciuta:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;
c) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.
5. La ricostruzione degli edifIci di cui al comma 3, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.
6. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
7. Ai soggetti residenti che hanno subìto, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subìto, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare.
8. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
Art. 3-bis. - (Interventi a favore delle attività produttive e professionali per beni immobili e mobili). - 1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;
c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.
2. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.
3. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 1, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.
4. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
5. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Precluso
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. - (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili). - 1. Per la rinascita dei comuni di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sono assegnate al Fondo della Protezione civile le risorse di cui all'articolo 14.
2. Il Commissario straordinario, previa intesa con la Provincia de L'Aquila, il Sindaco del Comune de L'Aquila e i Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, provvede con proprie ordinanze alla definizione delle modalità e dei tempi per l'assegnazione, a ciascun Comune, delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché per il riassetto del territorio, il potenziamento dei servizi e la salvaguardia del patrimonio sociale, artistico e culturale del territorio, nel rispetto della normative antisismica.
3. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 6 aprile, è riconosciuta:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;
c) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.
5. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 3, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.
6. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
7. Ai soggetti residenti che hanno subìto, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subìto, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare.
8. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
9. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;
c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.
10. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.
11. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 9, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.
12. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
13. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
14. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:
«1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi,».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
All'emendamento 3.5000 sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati, inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune,».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento»».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
All'emendamento 3.5000 sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo, distrutti dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune,».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento»».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della ricostruzione o riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune;
a-bis) per le unità abitative danneggiate ma non dichiarate inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente;
a-ter) per gli immobili ad uso non abitativo danneggiati, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento del costo della riparazione e comunque del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi, su base volontaria, del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato ;
a-quater) la concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui alle lettere a) e a-bis) previa perizia giurata atte stante l'entità dei danni e gli interventi necessari
Conseguentemente, al medesimo emendamento 3.500 sopprimere la lettera b).
E conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), sostituire il capoverso a), con le seguenti:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
a-bis) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;
a-ter) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), sostituire il capoverso a), con il seguente:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
Accantonato
All'emendamento 3.5000 alla lettera a), dopo le parole: «per la ricostruzione o riparazione» sopprimere la parola: «di» e aggiungere la seguente: «, dando priorità alla principale sede produttiva e agli» e dopo le parole: «della massima riduzione del rischio sismico» aggiungere: «o sulla base di una perizia tecnica asseverata da un professionista abilitato e soggetta ai controlli tecnici disposti dal Commissario e dando priorità all'abitazione principale e alla principale sede produttiva;».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, lettera a), sostituire le parole: «immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» con le seguenti: «unità abitative»
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), capoverso lettera a), primo periodo, sopprimere la seguente parola: «considerata».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.500, alla lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» inserire le seguenti: «ivi incluse le unità abitative concesse in locazione e occupate quale abitazione principale dal conduttore alla data del 6 aprile 2009».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), dopo le parole: «nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta» aggiungere le seguenti: «ovvero, infine, per il pagamento dei canoni dovuti e pagati per la locazione per gli immobili da destinare ad abitazione principale».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, e, all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), capoverso lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «a fondo perduto».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) per ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera a), la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera d), comma 1-bis, sopprimere le parole: «o del credito d'imposta».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, lettera d), nel comma 1-bis ivi richiamato sopprimere le parole da: «, con la contestuale cessione» fino alla fine del medesimo comma 1-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alIa lettera d)capoverso 1-bis, dopo le parole: «Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto», aggiungere le seguenti: «a fondo perduto».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, lettera d), al sesto periodo, sostituire le parole: «riutilizzazione delle aree acquisite» con le seguenti: «riutilizzazione degli immobili acquisiti».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «dalla medesima data,» inserire le seguenti: «gli ex proprietari con diritto di prelazione e, ove tale diritto non sia esercitato,».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera d), capoverso 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «, con la sola maggiorazione degli interessi legali» con le seguenti: «Ai Comuni non si applica la maggiorazione degli interessi legali, che sono posti a carico del Bilancio dello Stato».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
LA COMMISSIONE
Accantonato
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune.»;
b) al comma 1, lettera e), le parole: «dichiarati non agibili» sono sostituite dalla seguente: «danneggiati»;
c) al comma 1, sopprimere la lettera c);
d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 3, comma 6, del decreto legge. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo del presente decreto-legge. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata., i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della ricostruzione o riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune;
a-bis) per le unità abitative danneggiate ma non dichiarate inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente;
a-ter) per gli immobili ad uso non abitativo danneggiati, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento del costo della riparazione e comunque del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi, su base volontaria, del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato;
a-quater) la concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui alle lettere a) e a-bis) previa perizia giurata atte stante l'entità dei danni e gli interventi necessari.
Conseguentemente, sopprimere la lettera e).
E conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è atte stata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Accantonato
Al comma 1, lett. a) dopo le parole: «abitazione principale» inserire le seguenti: «o destinati alla locazione a titolo primario secondo le vigenti disposizioni con un contratto in corso alla data del 6 aprile 2009».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
Accantonato
Al comma 1, nelle lettere a) ed e) dopo le parole: «dichiarati inagibili» aggiungere le seguenti: «o comunque danneggiati».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) In caso di richiesta di finanziamenti agevolati di cui alla lettera a), sono concessi, contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) In caso di richiesta di finanziamenti agevolati di cui alla lettera a), sono concessi contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti:« 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti:« alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma l dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fme di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifmiture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e nella gestione del rapporto contrattuale.» aggiungere le seguenti: «Fintecna S.p.A. ovvero la società controllata da essa indicata per le attività di cui al periodo precedente si avvarrà, a seguito della stipula di apposita convenzione, dell'infrastruttura fisica, tecnologica e del supporto delle strutture tecniche di Poste Italiane S.p.A.. Poste Italiane S.p.A. garantirà a tal fine l'utilizzo degli sportelli aperti al pubblico già adibiti al riconoscimento del cittadino, alla formulazione e ricezione delle istanze, alla gestione delle pratiche ed al rilascio di apposita certificazione. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Accantonato
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il subentro, a domanda del soggetto debito non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da fmanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale» con le seguenti: «il subentro dello Stato, a domanda del soggetto mutuario, nel rapporto debitorio con la banca per un importo pari alla quota residua di mutuo acceso con relativa ipoteca sull'immobile adibito ad abitazione principale».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Accantonato
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non moroso».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Accantonato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «stabilito dall'Agenzia del Territorio», aggiungere le seguenti: «a tutela del valore immobiliare precedente all'evento sismico».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) nel caso di immobili costruiti in condominio, la Fintecna S.p.a. è comunque tenuta ad intervenire nella ristrutturazione, nella riparazione e nella riattazione delle parti strutturali e non strutturali dell'edificio in modo coordinato ad eventuali altri proprietari di alloggi dell'immobile».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Le parole da: «Al comma 1,» a: «sul valore aggiunto».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto,».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento"» con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».
Respinto
Al comma 1 lettera d)aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Sono altresì esenti da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di acquisto di prima casa, anche ubicata in comuni non colpiti dal sisma, se .. stipulati da soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, qualora la casa di abitazione principale, acquistata avvalendosi delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, sia stata distrutta, sia destinata all'abbattimento, o il costo delle riparazioni e del rafforzamento antisismico idoneo a resistere a una scossa di intensità minore o uguale a magnitudo 5,8 superi il settanta per cento del valore commerciale risultante dal prezzo a metro quadro per zona urbanistica sulla base dall 'ultima rilevazione compiuta dall'Agenzia del territorio anteriormente al sisma. L'esenzione è subordinata alla ricorrenza di tutti i requisiti previsti per le agevolazioni per l'acquisto di prima casa dalla legislazione vigente, fatto salvo il requisito inerente la residenza dell'acquirente nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato, essendo questo sostituito dallo spostamento di domicilio a causa del sisma, dimostrato con autocertificazione».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d),aggiungere la seguente:
«d-bis) l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta comunale sugli immobili per coloro i quali concedono in locazione agli sfollati immobili non adibiti ad abitazione principale sul territorio regionale;»
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a100 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Accantonato
Al comma 1, sostituire la lettera e), con le seguenti:
«e) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;
e-bis) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;
e-ter) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, lettera e)sopprimere le parole:«anche con le modalità del credito d'imposta».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
ANDRIA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ad uso non abitativo» inserire le seguenti: «, anche strumentali all'esercizio delle attività produttive,».
Respinto
Al comma 1, lettera e), in fine, inserire il seguente periodo: «i contributi sono concessi anche per favorire la delocalizzazione delle strutture aziendali qualora l'insalubrità dell'attività sia dichiarata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LA COMMISSIONE
V. testo 2
Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) nel caso di immobili condominiali, i fondi necessari per riparare le parti comuni verranno assegnati direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Le parole da: «Al comma 1,» a: «ricevute a partire» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) la concessione di contributi, anche sotto forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento delle fatture commerciali ricevute a partire dallo febbraio 2009».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
SANGALLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) la concessione di contributi, anche sotto la forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento dei debiti commerciali contratti a partire dal 5 febbraio 2009;».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) la concessione di indennizzi anche con le modalità del credito di imposta a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, alle lettere f) e g), dopo la parola: «produttive» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo,».
Conseguentemente, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «a favore delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «anche se a contenuto professionale».
Respinto
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti: «commerciali, professionali, turistiche».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 1, lettera f),aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo l'estensione nei confronti delle medesime, delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dal comma 341 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro-imprese esercenti attività economica nell'ambito delle Zone franche urbane, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere il seguente:
«f-bis. In favore delle società a totale capitale pubblico gerenti servizi pubblici essenziali nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per ogni esercizio inciso in senso negativo a causa del predetto evento calamitoso fino al 2012, è concesso un contributo in conto esercizio pari, per ogni anno, alla differenza tra il valore della produzione risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese prima del 6 aprile 2009 ed il valore della produzione conseguito, anno per anno, negli esercizi incisi in senso negativo dall'evento sismico».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FIORONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) la concessione, sentite le associazioni di categoria, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate o il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività espletate;».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Approvato
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di indennizzi», aggiungere le seguenti: «previa presentazione di una perizia giurata».
LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera h), con le seguenti:
«h) ai soggetti residenti che hanno subìto, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subìto, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare;
h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali, all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
h-ter) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) la concessione di indennizzi per la riparazione dei beni mobili i cui danni siano stati denunciati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presso il comune colpito dall'evento calamitoso, ovvero il cui danno sia stato oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari al minore costo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40 per cento. Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati;».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «indennizzi» sono aggiunte le seguenti: «pari all'intero valore dell'immobile distrutto o del danno subito».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1 lettera i), dopo la parola: «sociali, inserire la seguente: «culturali».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i)inserire le seguenti:
«i-bis) la concessione di contributi alle imprese agricole e di produzione ai fini di allestire punti vendita mobili, da utilizzare prioritariamente nelle aree comunali destinate a mercato;
i-ter) la concessione alle imprese turistiche ed agrituristiche di contributi per l'allestimento di strutture di alloggio leggere o mobili (bungalow, tende e simili);
i-quater) la concessione di contributi per la realizzazione difarmers'marlret comunali e provinciali, con vendita diretta di produzioni delle aziende agricole aventi sede nella Regione Abruzzo;
i-quinquies) la concessione di contributi alle mense di enti pubblici ed istituzioni scolastiche che garantiscano l'approvvigionamento di almeno il 40 per cento di prodotti presso imprenditori che operano nei mercati riservati alla vendita diretta;
i-sexies) la concessione di contributi per la riduzione delle tariffe dei trasporti pubblici e ferroviari per turisti con destinazione aziende turistiche ed agrituristiche individuate ai sensi dell'articolo 1;
i-septies) la concessione di contributi per la realizzazione di piattaforme di promozione integrata del turismo e dei prodotti del territorio che riguardino per oltre l'80 per cento imprese turistiche, agricole e di produzione individuate ai sensi dell'articolo 1».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. AI fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, le concessioni per le realizzazioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettere i-bis), i-ter) ed i-quater) sono rilasciate dai Comuni nel termine massimo di 30 giorni; gli eventuali pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni di qualsiasi tipo di competenza di altre amministrazioni vanno resi nel termine massimo di 15 giorni; in caso di mancata comunicazione del parere, assenso, nulla osta o autorizzazione, dopo la scadenza del termine il Comune provvede in ogni caso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di rilascio della concessione, il richiedente procede con comunicazione di inizio delle attività; entro 10 giorni il Comune può intervenire convocando il richiedente per verificare congiuntamente le modifiche che rendano possibile assentire la concessione, anche secondo le procedure concordate previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni. Dell'incontro viene redatto verbale sottoscritto dai partecipanti. Solo nel caso in cui dal verbale dell'incontro risulti che non sia possibile modificare il progetto, il Comune nega la concessione. Contro il diniego di concessione è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, udite le parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i)aggiungere la seguente:
«i-bis) a previsione dell'assoggettamento ad IVA agevolata di tutti gli interventi e le prestazioni professionali relative al presente decreto-legge».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Id. em. 3.314
Al comma 1, dopo la lettera i)aggiungere la seguente:
«i-bis) a previsione dell'assoggettamento ad IVA agevolata di tutti gli interventi e le prestazioni professionali relative al presente decreto-legge».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«1-bis) l'intervento di Poste Italiane S.p.A. a domanda del soggetto richiedente la concessione di contributi diretti o di indennizzi di cui al presente articolo per assisterlo nella presentazione della domanda e nella gestione della relativa pratica. Poste Italiane S.p.A. garantirà a tal fine l'utilizzo degli sportelli aperti al pubblico già adibiti al riconoscimento del cittadino, alla ricezione di istanze, alla gestione delle pratiche ed al rilascio di apposita certificazione. I comuni interessati dalle disposizioni del presente articolo affidano, ai sensi del comma 1 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1997 n. 448, la gestione del servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A.».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI (*)
Accantonato
Al comma 1, inserire dopo la lettera l)inserire la seguente:
«l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, lo stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 viene integrato, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di un importo pari ad euro 50 milioni. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui alla presente lettera, da parte degli Enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
________________
(*) I senatori Astore, Russo, Mascitelli, Lannutti, Carlino e Pedica aggiungono la firma in corso di seduta
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI (*)
Accantonato
AI comma 1 dopo la lettera l)inserire la seguente:
«l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia de L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009; detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
________________
(*) I senatori Astore, Russo, Mascitelli, Lannutti, Carlino e Pedica aggiungono la firma in corso di seduta
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l)inserire la seguente:
«l-bis) la concessione di agevolazioni a cooperative edilizie, costituite tra gli aventi diritto ai contributi di cui alla precedente lettera a), per favorire la ricostruzione o riparazione di immobili comprendenti un numero di unità abitative superiore a tre».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1 dopo la lettera l)inserire la seguente:
«l-bis) la liquidazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese aventi sede alla data del 6 aprile 2009 nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, la seguente:
«l-bis) la concessione di un contributo a fondo perduto a completa copertura dei costi sostenuti per le spese di adeguamento sismico delle abitazioni e degli edifici nell'area colpita dagli eventi sismici dell'aprile 2009, da attivare a richiesta degli interessati, a valere sulle disponibilità finanziare di cui al presente decreto-legge, previa emanazione di apposita ordinanza sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) la concessione di un contributo, in conto esercizio, per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni interessati dal sisma».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l)aggiungere, in fine la seguente:
«l-bis) per gli interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali, l'applicazione, ove compatibili, delle procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, 30 marzo 1998, n.61».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolata alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli indennizzi alle imprese possono essere concessi anche come credito di imposta utilizzabile in dieci annualità di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Si applica il comma 6 dell'articolo 11 del presente decreto».
1-ter. I proprietari o comunque titolari di diritti reali su abitazioni ricadenti all'interno di edifici comunque danneggiati potranno provvedere, alla esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione del danno secondo la normativa sismica, in anticipazione sui contributi concedibili alle singole unità abitative dell'edificio, a condizione che gli interventi necessari vengano realizzati con progetto che riguardi l'intero edificio. Per poter ottenere il contributo anticipato, gli stessi Proprietari o titolari di diritti reali dovranno conservare la documentazione necessaria a comprovare le opere eseguite e le spese sostenute. A tale scopo il Commissario delegato emana apposito provvedimento, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 2.
1-quater. Per favorire l'occupazione di molti proprietari che operano nel settore dell'edilizia e per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli Centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Commissario delegato d'intesa con il Sindaco può predisporre la realizzazione degli interventi "in economia", raccogliendo il materiale da costruzione, necessariamente certificato per la qualità, in apposite aree di stoccaggio sorvegliate e mettendolo a disposizione dei proprietari di edifici, sulla base delle quantità evidenziate nei computi metrici predisposti dai progettisti degli interventi; in tal caso il contributo è limitato al pagamento della manodopera necessaria.
1-quinquies. Per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli Centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Sindaco dispone l'esame urgente dei relativi progetti, purché eseguiti per interi edifici oppure, ove ricorra, per aggregati strutturali, da parte della Commissione edilizia integrata con almeno un tecnico proveniente da altra regione ed esperto della nuova normativa sismica, che abbia il diritto di esprimere veto motivato all'approvazione, ove il progetto presentato non osservi i criteri di norma».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, è assegnata,a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente».
Conseguentemente,
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, è assegnata, richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
Conseguentemente,
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MAZZUCONI, LUSI, MARINI, DELLA SETA
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad uso non abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati è assegnata a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, alle imprese e ai soggetti che svolgono attività professionali che hanno subito la perdita di beni mobili registrati e non registrati, è assegnata entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 18, commi da 1-bis a 1-quinquies, una anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la sostituzione, la riparazione o l'acquisto di beni mobili e equivalente necessari all'esercizio dell'attività produttiva o professionale».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, VALENTINO (*)
V. em. 14.3000
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la ricostruzione o la riparazione di palazzi storici di proprietà di privati ubicati nei centri storici dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, sono attribuiti ai proprietari privati di tali immobili contributi a fondo perduto in misura tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per gli interventi di riparazione o ricostruzione dei medesimi. La realizzazione degli interventi avviene previo parere della Soprintendenza per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo, in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dei palazzi storici. Per gli interventi di cui alla presente lettera è riservata una quota non inferiore a 500 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2006, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 mIlioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'erogazione del contributo concessionario è di competenza dei Sindaci interessati».
DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis) per la distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari alle popolazioni colpite, si assegna la priorità a prodotti provenienti dalle zone colpite e, in subordine, dalla Provincia de L'Aquila e dalla regione Abruzzo».
BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Se la quota annuale del credito d'imposta di cui al comma 1, lettere a) ed e), è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta stessa.».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli interventi di ricostruzione e riparazione sono attuati con l'adozione obbligatoria delle tecniche e dei criteri antisismici. Per il coordinamento e la migliore programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica dell'aprile 2009, il Governo e la regione utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, anche al fine di assicurare la vigilanza amministrativa e contabile sugli interventi e le procedure attuate nonché di garantire efficienti e trasparenti condizioni di mercato. A tal fine la regione predispone, secondo criteri omogenei e concordandolo con gli enti locali e le amministrazioni interessate, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente , le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone rurali e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali. I programmi di recupero e relativi piani finanziari devono comunque prevedere, nell'ambito della ricostruzione o recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, priorità per gli edifici scolastici e ospedalieri».
RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari possono costituirsi in consorzio. La regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, predispone d'intesa con i sindaci dei comuni interessati un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica, che ricomprende piani di recupero urbano ed interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, la regione Abruzzo provvede, con criteri omogenei ed in termini di somma urgenza:
a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, degli interventi di ricostruzione, con criteri antisismici, degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;
b) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero;
d) a realizzare, avvalendosi degli organismi tecnici pubblici preposti, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, d'intesa con le autorità competenti.
2-ter. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della normativa per le costruzioni sismiche e con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole: «di interesse nazionale».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: «i soggetti autorizzati all'esercizio del credito» con le seguenti: «le banche».
GRANAIOLA, TOMASELLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI
Respinto
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato sono disposti anche a favore dei residenti che hanno perso la propria abitazione in affitto, sia ai fini di sostenere l'acquisto della prima casa da parte degli stessi, sia ai fini di facilitare il reperimento di una nuova abitazione in affitto attraverso l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, CARLINO
Respinto
Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire il seguente:
«La prestazione di garanzia da parte dello Stato comporta il concorso del Ministero dell'economia e delle finanze nella fissazione del livello del tasso relativo ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. AI fine di sostenere lo sforzo organizzativo del Comune de L'Aquila nella fase di gestione delle attività di emergenza e di ripresa della funzionalità dei servizi proprio e del funzionamento di quelli delle Aziende di proprietà, è concesso un contributo straordinario per gli anni dal 2009 al 2011 il cui importo è equiparato alle mancate entrate di imposte, tasse e tributi comunali dovute sia alla sospensione dei termini di pagamento sia alla grave situazione del tessuto socio-economico e abitativo in cui versa il Comune a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro quaranta milioni annui per il triennio dal 2009 al 2011.
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per garantire la realizzazione di interventi di riparazione o ricostruzione di interi Edifici o di aggregati di Edifici tra loro interagenti, è obbligatorio il Consorzio tra Proprietari in forma bonaria o, in caso di disaccordo, con i criteri che verranno successivamente fissati dal Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della Regione. Nel caso non si pervenga ad un accordo tra i Proprietari, il Comune si sostituisce per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61».
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per favorire l'occupazione di molti proprietari che operano nel settore dell'edilizia e per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli Centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Commissario delegato d'intesa con il Sindaco può predisporre la realizzazione degli interventi "in economia", raccogliendo acquistando il materiale da costruzione, necessariamente certificato per la qualità, in apposite aree di stoccaggio sorvegliate e mettendo lo a disposizione dei proprietari di edifici, sulla base delle quantità evidenziate nei computi metrici predisposti dai progettisti degli interventi; in tal caso il contributo è limitato al pagamento della manodopera necessaria».
Conseguentemente:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «non può essere alienata per due anni» con le seguenti: «non può essere alienata per un anno».
Respinto
Al comma 5 , dopo le parole: «non può essere alienata per due anni» inserire le seguenti: «dalla data del provvedimento di ammissione al contributo».
Il Governo
Approvato
All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni: all'emendamento 3.100, dopo le parole: «dell'agevolazione,» inserire le seguenti: «ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis,».
LA COMMISSIONE
Approvato nel testo emendato
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concessione del contributo o dell'agevolazione viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì nulli tutti gli atti preliminari di compravendita effettuati prima del 6 aprile 2009, riguardanti immobili ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma e non ancora conclusi con i relativi atti di compravendita. Le eventuali anticipazioni, versate a titolo di caparra, devono essere restituite».
Ritirato
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«12-bis. In deroga agli articoli 1120,1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero e ricostruzione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».
Id. em. 3.850 (già 2.61)
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«12-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
Approvato
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile gli interventi ivi previsti debbono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».
Ritirato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. - L'eccedenza di credito d'imposta eventualmente formata a seguito della concessione di contributi di cui al presente articolo può essere fatta valere in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e la quota non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI
V. em. 10.230
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. È istituita una zona franca per un periodo di dieci anni a decorrere dall'anno 2009, esente da ogni imposta, compresa l'imposta sul valore aggiunto, in favore di tutti i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti con residenza, sede sociale o operativa in uno dei comuni della provincia de L'Aquila ovvero in uno dei comuni di altre province individuati nelle ordinanze emanate a partire dal 6 aprile 2009».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-bis. Il commissario delegato provvede agli interventi di cui al presente decreto-legge mediante ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e con modalità che assicurino, ove possibile, una riduzione delle tariffe professionali dei tecnici incaricati della progettazione e una riduzione percentuale sul prezziario regionale per le imprese che opereranno nei territori danneggiati».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
V. em. 15.6000
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 1, alle Province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adotteranno i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, saranno disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione».
ORDINE DEL GIORNO
Ritirato
Il Senato:
invita il Governo a considerare l'opportunità che per conseguenze economiche sfavorevoli si possano intendere la distruzione o il deperimento del prodotto, la mancata vendita o i maggiori oneri sostenuti per la vendita in mercati diversi da quelli abituali.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
Ritirato
Dopo l'articolo 3aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, viene predisposto, mediante l'adozione di criteri omogenei, un quadro complessivo delle priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale e artistico, la riqualificazione e valorizzazione del centro storico de L'Aquila.
Il quadro degli interventi di erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) ed e) dell'articolo 3 individua le priorità e la quantificazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nella lettera al di detta disposizione, per la ricostruzione o la riparazione, nel limite delle superfici preesistenti, compreso l'adegua mento antisismico, le rifiniture esterne, gli elementi architettonici e le parti comuni o condominiali per gli immobili distrutti o danneggiati:
a) adibiti ad abitazione;
b) siti nel centro storico del Comune de L'Aquila;
c) che presentano vincoli artistico - architettonici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio";
d) adibiti ad uso diverso da quello abitativo, compresi studi professionali e locali commerciali ed artigianali. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
MARINI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI
V. em. 14.0.6000
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Interventi sui beni culturali e immobili di con vincolo storico architettonico)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato, sentiti i comuni interessati, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.
3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.
4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è stanziato 1 miliardo di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. Una quota non inferiore a 500 milioni di euro è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari all'importo occorrente per la ricostruzione o la riparazione di immobili di proprietà di privati con vincolo storico architettonico ubicati nei centri storici, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazioni o la ricostruzione».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MICHELONI
V. em. 14.0.4000
Dopo l'articolo 3,inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, relativi ai centri storici e ai centri e nuclei urbani e rurali colpiti dal sisma del 6 aprile.
2. I programmi e i piani di cui al comma 1 prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma l, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
4. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici.
5. La regione assicura l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valuta e approva, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma l, individuando le priorità nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni».
6. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
7. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 6, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.
8. Il consorzio di cui al comma 6 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 7, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati superino i limiti delle risorse stabilite all'articolo 3.
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo l'articolo 3,inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Edilizia residenziale pubblica)
1. La regione Abruzzo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di cui all'art. 1, comma 2.
2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente
«Art. 3-bis.
(Superamento della prima emergenza e diritti dei cittadini)
1. Superato lo stato di prima emergenza e raccolti i dati tecnico-scientifici sugli effetti dannosi provocati dagli eventi a persone o a cose, il Commissario delegato elabora una proposta volta a riconfigurare o eventualmente a confermare, la durata e l'estensione territoriale dello stato di emergenza, alla luce dei dati tecnico-scientifici raccolti, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. La proposta di riconfigurazione o di conferma della durata e dell'estensione territoriale dello stato di emergenza è sottoposta al Consiglio dei Ministri, che delibera sulla stessa. In ogni caso, la durata dello stato di emergenza successivo non può eccedere la durata massima di tre anni.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 si procede d'intesa con la regione e con gli enti locali interessati e si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con eccezione delle norme sulla sicurezza del lavoro e fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Per gli interventi in questione si provvede tenendo conto prioritariamente delle esigenze delle popolazioni colpite, della necessità di assicurare il ripristino della funzionalità degli edifici e delle opere pubbliche più importanti nel territorio colpito dall'evento, di garantire la piena tutela e l'esercizio del diritto alla salute e del diritto all'istruzione dei cittadini delle aree in questione, con particolare riferimento alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate. Gli interventi a favore delle aree colpite devono essere individuati tenendo conto dei dati scientifici raccolti sulle caratteristiche dell'evento calamitoso, nonché dell'entità dei danni cagionati dallo stesso, assicurando la trasparenza delle procedure ed il più ampio monitoraggio delle stesse. Le deroghe alle disposizioni in materia di lavori pubblici non possono eccedere la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 e devono essere supportate dal riscontro di situazioni di urgenza, in grado di giustificare il ricorso a procedure in deroga.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Improcedibile
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Le rate residue di mutui ipotecari concessi anteriormente al 6 aprile 2009 dall'Inpdap, Istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai dipendenti di pubbliche amministrazioni residenti nei comuni colpiti dal sisma per l'acquisto della casa di abitazione principale per sé o per i propri figli sono condonate integralmente e nulla più è dovuto a titolo di restituzione del capitale mutuato e degli interessi, qualora l'immobile gravato da ipoteca sia distrutto, destinato all'abbattimento, o il costo delle riparazioni e del rafforzamento antisismico idoneo a resistere a una scossa di intensità minore o uguale a magnitudo 5,8 superi il 70% dell'importo del mutuo. A tal fine, il mutuatario provvede a depositare apposita istanza corredata da perizia giurata entro 12 mesi dalla verifica di agibilità compiuta dalle competenti autorità. Le spese di perizia sono rimborsate dall'Ente, salvo che l'istanza sia del tutto priva di fondamento. L'Ente adotta il provvedimento di condono entro sei mesi decorrenti dal deposito della documentazione completa. L'Ente è autorizzato a stipulare contratti a progetto di durata annuale con tecnici di comprovata professionalità aventi residenza nei comuni colpiti dal sisma anteriormente al 6 aprile 2009 per provvedere alla valutazione tecnica delle istanze predette in numero non superiore a 10 unità. Il contratto integrativo di amministrazione può prevedere specifici incentivi per il personale tecnico interno addetto alle valutazioni tecniche di cui sopra.
2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede mediante il ricorso al fondo di garanzia per i mutui dell'Inpdap e l'escussione delle polizze di garanzia che non escludono il rischio sismico.».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MICHELONI
V. em. 14.0.6001Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Interventi sui beni culturali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanzia menti assegnati all'articolo 14 del presente decreto.
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.
4. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi
di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Improcedibile
Dopo l'articolo 3,inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di favorire il recupero edilizio, sociale e funzionale delle zone A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 site nei comuni compresi dall'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, i proprietari di immobili dichiarati inagibili o comunque danneggiati e di aree compresi in tali zone e rappresentanti in base all'imponibile catastale, almeno la maggioranza del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piano ai sensi della legge 4 agosto 1978 n. 457.
2. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
3. La proposta di piano è adottata con deliberazione della Giunta unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo la deliberazione della Giunta comunale, con la quale vengono decise le opposizioni.
4. In alternativa ai piani di recupero di cui al comma 1, i proprietari singoli, riuniti in consorzio, o le cooperative edilizie i condomini o loro consorzi e i consorzi tra i primi e i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma possono procedere ad opere di risanamento di parti comuni degli immobili. Le proposte di intervento possono essere presentate altresì da imprese di costruzione alle quali i proprietari o le cooperative edilizie abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.
5. I comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche su proposta di singoli operatori, per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:
a) la dotazione della strumentazione urbanistica;
b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;
c) l'eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.
6. Il programma è approvato dalla giunta nel qual caso tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.
7. Alla spesa per gli interventi di cui al presente articolo sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.
8. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.
9. All'effettuazione di interventi di recupero o di nuova costruzione effettuati in dipendenza della presente legge consegue l'obbligo a carico del soggetto esecutore di rilasciare al committente o all'acquirente il libretto di uso e manutenzione e il fascicolo del fabbricato. I contenuti di tali documenti saranno definiti con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. All'attuazione degli interventi del presente articolo si procede con le modalità di cui all'art.3 ed è riservato il trenta per cento dei fondi di cui all'articolo 3 comma 6 del presente decreto».
Accantonato
Dopo l'articolo 3,inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La ricostruzione degli immobili ovvero quelli la cui ristrutturazione, come verificato dal Comune non sia tecnicamente ed economicamente possibile, è consentita, nell'ambito dello stesso Comune, anche su area diversa da quella di origine eventualmente in deroga agli strumenti urbanistici e con diversa ricomposizione planovolumetrica.
2. Nel caso di trasferimento della volumetria in altra area, l'area di origine è gravata da vincolo di inedificabilità, salvo diversa prescrizione comunale.
3. Gli interventi di ricostruzione degli immobili sono realizzati nel rispetto della vigente normativa antisismica, anche con l'accorpamento volumetrico tra più immobili nonché con l'aumento di cubatura nella misura massima del 20% a condizione che, per gli immobili residenziali, sia garantito un incremento delle prestazioni energetiche dell'edificio previste dal decreto legislativo 192/05 in misura non inferiore al 30%»