SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------
210a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2009
(Antimeridiana)
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Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del presidente SCHIFANI
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.
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RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente CHITI
La seduta inizia alle ore 9,31.
Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (Relazione orale)
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 1.600/1, 1.6, 1.7, 1.160, 1.306, 1.307, 1.18, 1.22, 1.23 e 1.30.
ASTORE (IdV). Illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge. L'emendamento 1.305 estende i benefici di legge ai lavoratori dipendenti che, pur non residenti, abbiano fonti continuative di reddito nei Comuni interessati dagli eventi sismici. L'emendamento 1.310 estende il diritto all'indennizzo con riferimento ai beni danneggiati che siano localizzati in Comuni esterni al cratere sismico, e individua le priorità di intervento secondo una scala di gradualità basata sulla distanza dall'epicentro. A tutela delle competenze degli enti locali, l'emendamento 1.312 demanda ad un Comitato d'intesa istituzionale di programma la progettazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori. L'emendamento 1.313 istituisce, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato ispettivo per un'efficace supervisione della gestione delle risorse.
LUSI (PD). Segnala un refuso nel testo dell'emendamento 1.309 (testo corretto), non essendo riportato che gli interventi richiamati sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 e non quelli all'intero articolo. La proposta stabilisce che, in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto tra danno subito ed evento sismico, gli interventi riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche che siano localizzati al di fuori dei territori dei Comuni individuati dal decreto commissariale.
MASCITELLI (IdV). Illustra l'emendamento 1. 308 che, al fine di garantire un diritto soggettivo al risarcimento e assicurare l'eguaglianza di trattamento, trasforma la possibilità di estendere gli interventi in un dovere dello Stato a provvedere alla ricostruzione anche nei Comuni esterni al cratere, dove siano localizzati beni danneggiati dall'evento sismico. (Applausi dal Gruppo IdV).
D'ALI', relatore. Dà per illustrato l'emendamento 1.800, che apporta una modifica di carattere formale. L'emendamento 1.0.1/300, che precisa la proroga della normativa antisismica fissando un nuovo termine, sostituisce l'emendamento 1.0.1 e assorbe l'1.0.300. Invita a ritirare l'emendamento 1.301, il cui tema è affrontato in altra sede, nonché gli emendamenti 1.304, 1.160 e 1.21, che appaiono superflui. Chiede che siano accantonati gli emendamenti 1.600, 1.600/1 e 1.600/300. Stante il parere contrario della Commissione bilancio, invita a ritirare gli emendamenti 1.6, 1.306, 1.307, 1.22, 1.23 e 1.30, diversamente è contrario. Invita a trasformare l'emendamento 1.311 in un ordine del giorno. E' contrario alle restanti proposte di modifica.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Concorda sull'accantonamento degli emendamenti al comma 2, dal momento che è in fase di elaborazione una proposta emendativa del Governo. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.800 e 1.0.1/300. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.301, 1.6, 1.306, 1.307, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.30. Sugli altri emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.
Il Senato respinge l'emendamento 1.300. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.2.
ZANDA (PD). Premettendo un plauso al lavoro svolto dal sottosegretario Bertolaso e dalla Protezione civile per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, non comprende il parere negativo del relatore e del Governo sugli emendamenti a sua firma, i quali dispongono che le ordinanze volte all'attuazione del decreto siano motivate, trasparenti e soggette al controllo di legittimità della Corte dei conti. Il fatto che Bertolaso cumuli su di sé la carica amministrativa di Capo del dipartimento della Protezione civile e il ruolo politico di Sottosegretario costituisce un'anomalia che non giova all'ottimale svolgimento dei suoi delicati compiti, come dimostra la sua assenza dall'Aula nel corso dell'odierna discussione parlamentare. Allo stesso modo sono da considerarsi anomali l'eccesso di competenze attribuite alla Protezione civile, che esulano dalla gestione dei soli eventi emergenziali, e la facoltà di derogare con atto amministrativo ad una quantità imponente di norme, comprensibile se riferita ai soli eventi emergenziali e per un periodo di tempo limitato, ma ingiustificata se concessa anche per la gestione di eventi ordinari e per un più lungo periodo di tempo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).
D'ALI', relatore. Il parere sugli emendamenti a prima firma del senatore Zanda deriva dal fatto che le ordinanze, secondo la normativa che le regola, devono già avere le caratteristiche indicate negli emendamenti, quali la motivazione e il controllo di legittimità della Corte dei conti. Un'ulteriore specificazione in tal senso risulterebbe dunque ultronea ovvero sottintenderebbe l'esistenza di una tipologia di ordinanza non vincolata a tali caratteristiche. (Applausi del senatore Pastore).
Presidenza del presidente SCHIFANI
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.302. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 1.301, 1.303 e 1.304.
PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti da 1.600/1 a 1.307, come richiesto dal relatore e dal Governo.
Invita ad uno svolgimento dei lavori celere, ma ordinato, per consentire di procedere alla votazione finale del provvedimento entro le ore 13 della giornata di domani.
LEGNINI (PD). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.309 (testo corretto), in quanto connesso al comma 2.
D'ALI', relatore. È favorevole all'accantonamento.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Concorda con il relatore.
PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.309 (testo corretto) e dei successivi 1.704, 1.21 e 1.800, che si riferiscono al medesimo comma.
Il Senato respinge l'emendamento 1.308.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.18, 1.22 e 1.23 sono improcedibili.
ASTORE (IdV). La contrarietà del relatore e del Governo all'emendamento 1.310 non può essere motivata da una supposta mancanza di copertura, visto che in Commissione è stato approvato l'integrale ristoro dei danni subiti dagli immobili adibiti ad abitazione principale senza che sia stata apportata alcuna modifica alla copertura del decreto-legge.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 1.310.
FLERES (PdL). Nella precedente votazione il sistema non ha registrato il suo voto.
MASCITELLI (IdV). Non accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 1.311, ritenendo opportuno specificare che per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto non si può disporre alcuna deroga alla legislazione e alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, anche alla luce dell'appello alla responsabilità da parte del Capo dello Stato.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori MASCITELLI (IdV), LEGNINI (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.311, 1.705 (testo 2), 1.312, 1.313 e 1.0.301. Risulta respinto l'emendamento 1.706.
Il Senato approva gli emendamenti 1.0.1/300 e 1.0.1 nel testo emendato (con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.0.300).
PICCONE (PdL). Ritira l'emendamento 1.30.
PRESIDENTE. Passa agli emendamenti e all'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 2.54 e 2.55 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
ASTORE (IdV). L'emendamento 2.300 prevede, ai commi 1 e 4 dell'articolo 2, l'obbligatorietà dell'intesa con i sindaci e con gli enti locali interessati, al fine di stemperare l'eccessivo dirigismo che caratterizza il provvedimento in esame e di valorizzare maggiormente il ruolo dei legittimi rappresentanti delle autonomie locali.
MASCITELLI (IdV). L'emendamento 2.301 intende fissare un termine certo di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame per il completamento e la messa a disposizione dei moduli abitativi di cui ai commi 1 e 2. L'emendamento 2.303 è volto a stabilire che, in materia di governance, la conferenza di servizi di cui al comma 3 proceda in accordo con le amministrazioni provinciale e comunale territorialmente competenti. L'emendamento 2.308 intende meglio specificare la deroga alla normativa in materia di subappalti prevista dal comma 9 ed incentivare il ricorso a piccole e medie imprese locali. L'emendamento 2.310, infine, prevede che l'uso degli alloggi provvisori assegnati dal Sindaco del Comune interessato, di cui al comma 11, sia esclusivamente e totalmente gratuito.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad una rappresentanza di studenti dell'istituto comprensivo «Parco di Veio» di Roma, presenti in tribuna. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
MARINI (PD). Gli emendamenti 2.13 e 2.23 prevedono che vi sia l'intesa con i rappresentanti delle autonomie locali interessate, in luogo del semplice parere, nell'assunzione delle decisioni relative alla realizzazione urgente di abitazioni da parte del Commissario delegato. Appare infatti sbagliato, passata la prima fase dell'emergenza, realizzare un forte accentramento di poteri a livello governativo e non coinvolgere adeguatamente i sindaci su decisioni importanti che riguardano il futuro dei loro Comuni. Il ruolo dei sindaci può essere invece utile per accelerare i lavori ed aiutare l'azione del Commissario delegato, in considerazione anche dell'inevitabile urgenza della realizzazione dei nuovi alloggi al fine di garantire agli sfollati una sistemazione adeguata durante il rigido inverno abruzzese. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
D'ALI', relatore. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.600, 2.6, 2.800a, 2.270, 2.37, 2.601, 2.52, 2.630 e 2.64. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 2.4, 2.24, 2.30, 2.42, 2.44 e 2.309. Invita a ritirare gli emendamenti 2.12, 2.29 e 2.0.1. Si rimette al parere del Governo sull'emendamento 2.48, di cui suggerisce una riformulazione (v. Resoconto stenografico). Chiede lo spostamento all'articolo 3 degli emendamenti 2.570, 2.313 e 2.62 e segnala che manca ancora il parere della 5a Commissione sull'emendamento 2.800. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.300. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti. Sottolinea che l'espressione di un parere contrario sugli emendamenti concernenti la ripartizione dei poteri tra Governo ed autonomie locali è dovuta al fatto che la fase dell'emergenza non è ancora terminata, stante la necessità di garantire un'adeguata sistemazione agli sfollati, e che pertanto si ritiene necessaria un'unica regia degli interventi da parte del Governo e del Commissario delegato, che se ne assumono l'intera responsabilità. Segnala comunque che il Governo sta per presentare un emendamento all'articolo 2 che prevede un maggiore coinvolgimento dei sindaci nella pianificazione degli interventi sul territorio.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione e contrario sull'emendamento 2.48. Propone una riformulazione dell'emendamento 2.800 ed annuncia la presentazione da parte del Governo dell'emendamento 2.2000, dandone lettura all'Aula (v. Resoconto stenografico). Accoglie l'ordine del giorno G2.300. Concorda con il relatore sui restanti emendamenti.
PASTORE (PdL). Ritira l'emendamento 2.29.
AZZOLLINI (PdL). A nome della 5a Commissione, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 2.2000.
D'ALI', relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2000 ed accetta la riformulazione dell'emendamento 2.800 proposta dal Governo. (v. testo 2 nell'Allegato A)
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.300. Il Senato respinge l'emendamento 2.3.
LEGNINI (PD). Trasforma l'emendamento 2.4 nell'ordine del giorno G2.4 (v. Allegato A).
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Accoglie l'ordine del giorno G2.4.
Il Senato approva gli emendamenti 2.600 e 2.6. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.301. Il Senato respinge gli emendamenti 2.11, 2.700 e 2.302.
ZANETTA (PdL). Ritira l'emendamento 2.12.
MARINI (PD). Ritira gli emendamenti 2.13 e 2.23.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.303. Il Senato respinge gli emendamenti 2.15, 2.19 e 2.22.
DELLA SETA (PD). Trasforma l'emendamento 2.24 nell'ordine del giorno G2.24. (v. Allegato A).
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Accoglie l'ordine del giorno G2.24.
Il Senato approva l'emendamento 2.800a e respinge gli emendamenti 2.701 e 2.304.
LEGNINI (PD). Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.700/300, sottolinea l'esigenza di garantire un adeguato indennizzo ai proprietari dei terreni che verranno espropriati dal Commissario delegato per costruirvi i nuovi moduli abitativi. Tali proprietari, che sono spesso persone a loro volta già colpite e danneggiate economicamente dal terremoto, rischiano di veder indennizzati per pochi euro al metro quadro i loro terreni, se si tratta di terreni agricoli, in quanto l'emendamento 2.270 della Commissione prevede di tener conto delle destinazioni urbanistiche precedenti al 6 aprile 2009. Sarebbe invece più giusto tener conto della destinazione urbanistica che il Commissario delegato attribuirà a tali terreni ed indennizzarli conseguentemente secondo il loro valore di mercato. (Applausi dal Gruppo PD).
ORSI (PdL). Le obiezioni del senatore Legnini non sono condivisibili, in quanto la legge prevede che i terreni espropriati siano indennizzati in base alla loro destinazione d'uso al momento dell'esproprio e non in base all'utilizzo che se ne intende fare. Non si capisce perché in questo caso si dovrebbe introdurre una deroga alla procedura ordinaria.
Presidenza del vice presidente CHITI
LI GOTTI (IdV). È opportuno e risponde a principi di equità che, nella delicata situazione venutasi a creare dopo il terremoto, l'indennità corrisposta a seguito dell'espropriazione dei terreni agricoli tenga conto dell'effettiva destinazione urbanistica attribuita agli stessi dal Commissario. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). La legislazione già prevede per gli agricoltori professionali la triplicazione degli indennizzi da esproprio. Inoltre, in alcune Province si va verso un allineamento tra i valori di esproprio dei terreni agricoli e quelli venali. In ogni caso, gli estimi devono essere equivalenti ai valori reali. (Applausi dal Gruppo PdL).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.270/300.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva l'emendamento 2.270.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.29 è stato ritirato.
LEGNINI (PD). Trasforma l'emendamento 2.30 nell'ordine del giorno G2.30 (v. Allegato A).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.30, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.305.
RANUCCI (PD). Annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 2.32, 2.33 e 2.47, che sono finalizzati a dare trasparenza agli appalti e ad evitare infiltrazioni della malavita negli stessi. In particolare, l'emendamento 2.32 propone che i documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abilità da parte del Comune siano correlati dalla dichiarazione che attesta l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento e ciò serve alle aziende ad operare in chiaro senza temere la concorrenza di chi utilizza il lavoro nero. L'emendamento 2.33 prevede che il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente sia consentito fino al 50 per cento. L'emendamento 2.47 indica che i pagamenti avvengano tramite bonifici bancari, perché in questo modo i passaggi di denaro sono tracciabili. (Applausi del senatore Villari).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RANUCCI (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.32.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Rivolge il saluto dell'Assemblea agli studenti dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Padre Salvatore Lener» di Marcianise, in provincia di Caserta. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.33 e 2.34. (Proteste sulla regolarità delle operazioni di voto da parte del senatore Digilio, che si reca tra i banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente).
PRESIDENTE. Richiama all'ordine il senatore Digilio. (Proteste del senatore Digilio e del Gruppo PdL). Il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto è affidato ai senatori Segretari e non sono ammesse iniziative personali da parte degli altri senatori. (Applausi dal Gruppo PD).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.306.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.35 è stato trasformato in ordine del giorno.
D'ALI', relatore. Suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno e si rimette al Governo.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. E' disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G2.35 nella formulazione proposta dal relatore come raccomandazione.
FLUTTERO (PdL). E' d'accordo all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G2.35 nella formulazione proposta dal relatore.
Il Senato approva l'emendamento 2.37 e respinge l'emendamento 2.39.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori ZANDA (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.307 e 2.308.
LUSI (PD). Mantiene l'emendamento 2.42.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.42.
DI STEFANO (PdL). Ritira gli emendamenti 2.43 e 2.48.
CICOLANI (PdL). Trasforma l'emendamento 2.44 nell'ordine del giorno G2.44 (v. Allegato A).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.44, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori D'ALIA (UDC-SVP-Aut) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.46, 2.47 e 2.702.
MASCITELLI (IdV). Mantiene l'emendamento 2.309.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.309.
FLUTTERO (PdL). Ritira gli emendamenti 2.51 e 2.55.
Il Senato approva gli emendamenti 2.601 e 2.52.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.310.
PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 2.54 è improcedibile e che l'emendamento 2.800 è accantonato.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD), GIAMBRONE (IdV) e D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 2.703, 2.704, 2.311, 2.59, 2.705 e 2.312 (testo 2).
FLERES (PdL). Segnala il malfunzionamento della postazione di voto.
D'ALI', relatore. Riformula l'emendamento 2.630 e lo trasforma in un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2. (v. emendamento 2.0.19 nell'Allegato A)
Il Senato approva gli emendamenti 2.2000 e 2.64.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.314.
D'ALI', relatore. Ribadisce il parere favorevole sull'ordine del giorno G2.300.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Accoglie l'ordine del giorno G2.300.
INCOSTANTE (PD). Aggiunge all'ordine del giorno G2.300 la sua firma e quella dei senatori Lusi, Della Seta e Legnini.
FLUTTERO (PdL). Chiede chiarimenti in ordine alla votazione degli emendamenti 2.570, 2.313 e 2.62.
PRESIDENTE. Tali proposte verranno trattate durante l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.
Il Senato approva l'emendamento 2.0.19.
PICCONE (PdL). Ritira l'emendamento 2.0.1.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.0.300 e 2.0.301.
PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 3.18, 3.20, 3.28, 3.0.302 e 3.0.7.
LEGNINI (PD). Poiché il presidente Azzollini ha richiesto una relazione tecnica per verificare la copertura finanziaria degli emendamenti riferiti all'articolo 3 che attengono alla ricostruzione dell'abitazione principale ed in considerazione della rilevanza delle suddette proposte, chiede l'accantonamento dell'intero articolo 3.
D'ALI', relatore. Un chiarimento in ordine ai suddetti emendamenti è raggiungibile attraverso la discussione; tuttavia, ove si procedesse all'accantonamento, non sarebbe possibile continuare con l'esame delle proposte riferite all'articolo 4 del decreto-legge e quindi sarebbe necessaria una sospensione.
AZZOLLINI (PdL). L'accantonamento degli emendamenti per i quali è stata chiesta la relazione tecnica non impedisce la discussione delle altre proposte.
PRESIDENTE. In considerazione delle osservazioni del presidente Azzollini e valutando la rilevanza del provvedimento in esame, propone di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.
LEGNINI (PD). Comprendere se ci siano risorse sufficienti per finanziare integralmente la ricostruzione dell'abitazione principale è un elemento centrale del provvedimento, pertanto non si comprende come si possa procedere con l'esame del decreto-legge in attesa della relazione tecnica Ci si potrebbe limitare alla illustrazione degli emendamenti.
PRESIDENTE. Ad un rapido esame, molti emendamenti appaiono condizionati dalle considerazioni appena svolte.
D'ALI', relatore. Non ritiene possibile procedere con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
PRESIDENTE. Dispone che la seduta proceda con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
PASTORE (PdL). Gli emendamenti spostati dall'articolo 2 all'articolo 3 affrontano i problemi posti dalla ricostruzione dei condomini, riducendo i quorum assembleari necessari ad assumere le relative decisioni, pur salvaguardando il principio della maggioranza per proprietari. In tal modo le norme del codice civile che disciplinano la vita condominiale potranno trovare una più snella applicazione in relazione alle esigenze peculiari poste dalla ricostruzione delle zone terremotate.
ASTORE (IdV). Illustra l'emendamento 3.309 che estende il beneficio dell'esenzione fiscale per l'acquisto della prima casa ai soggetti, residenti nei Comuni esterni al cratere sismico, la cui abitazione principale sia stata distrutta.
MARINI (PD). Illustra l'emendamento 3.222 (testo corretto) che, al fine di favorire la ricostruzione o riparazione di palazzi storici distrutti, inagibili o danneggiati, prevede l'attribuzione ai proprietari di contributi a fondo perduto in misura da garantire la copertura integrale delle spese. Si tratta di un intervento a tutela dei centri storici dei Comuni colpiti dal sisma, che avrebbe ricadute positive sul tessuto economico-sociale. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
VALENTINO (PdL). Chiede di poter sottoscrivere l'emendamento 3.222 (testo corretto).
D'ALI', relatore. Illustra l'emendamento 3.5000 della Commissione che chiarisce la portata dell'intervento statale, prevedendo il risarcimento integrale delle spese occorrenti per ricostruire o riparare l'abitazione principale e affidando al beneficiario la scelta tra il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta. Si precisa infine che l'estinzione a carico dello Stato del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione è un intervento aggiuntivo e non alternativo al contributo diretto. Sollecita l'approvazione degli emendamenti 3.50, 3.313, 3.810, 3.202, 3.100, 3.850 della Commissione o del relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.63 e 3.100/1. Invita a ritirare gli emendamenti 3.20, 3.304, 3.305, 3.306 e 3.323, diversamente il parere è contrario. Invita i presentatori a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 3.713, 3.717, 3.718 e 3.719: tale indicazione vale più in generale per tutte le proposte riguardanti le aziende municipalizzate e gli interventi successivi alla fase dell'emergenza, per i quali non si dispone ancora di una valutazione complessiva. Chiede che l'emendamento 3.222 (testo corretto) sia discusso in sede di esame dell'articolo 14; lo stesso vale per l'emendamento 3.327, anche se le soluzioni prospettate dall'emendamento 3.222 (testo corretto) appaiono più meritevoli di attenzione. Invita a ritirare l'emendamento 3.726 o a posticiparne la trattazione al momento di esaminare la proposta della Commissione sulla istituzione di una zona franca. Formula un invito al ritiro per l'ordine del giorno G3.200 e per gli emendamenti 3.0.300, 3.0.303 (testo corretto), 3.0.701 (il tema potrà essere trattato in riferimento all'articolo 14) e 3.0.9. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, rilevando che alcune disposizioni saranno disciplinate tramite ordinanza.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Concorda con il parere del relatore dichiarando voto favorevole sugli emendamenti 3.50, 3.313, 3.810, 3.202, 3.100, 3.850 della Commissione o del relatore. Invita il senatore Marini a posporre l'esame dell'emendamento 3.222 (testo corretto) all'esame dell'articolo 14.
MORANDO (PD). Dichiarando voto favorevole all'emendamento 3.700, ribadisce l'opportunità, in attesa della relazione tecnica sull'emendamento 3.5000, di rinviare l'esame di tutte le proposte di modifica riferite all'articolo 3 del decreto-legge. L'approvazione dell'emendamento 3.5000, che prevede una positiva estensione dell'intervento a favore della ricostruzione, comporterà necessariamente una modifica della copertura finanziaria che al momento è garantita, al comma 1 dell'articolo 14, da risorse del Fondo strategico a sostegno dell'economia reale per un importo non inferiore a quattro miliardi. Bisogna considerare, peraltro, che i cittadini opteranno per il contributo a fondo perduto anziché per il credito di imposta e le risorse dovranno essere immediatamente disponibili. Poiché sul Fondo strategico sono disponibili risorse per sette miliardi, per ragioni di trasparenza il Governo dovrebbe indicare a quale finalità erano destinate le risorse che dovranno invece garantire la copertura finanziaria dell'emendamento 3.5000. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
AZZOLLINI (PdL). Dall'intervento del senatore Morando non deriva la necessità di sospendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. E' indubbio che l'emendamento 3.500 comporti maggiori oneri a carico dello Stato: la Commissione bilancio ha chiesto perciò al Governo di produrre la relazione tecnica, che sarà disponibile prima della conclusione dell'esame dell'articolo. La questione del mancato utilizzo delle risorse ancora disponibili sul Fondo strategico ha un rilievo politico piuttosto che contabile.
PRESIDENTE. Pur considerando fondate le osservazioni dei senatori Morando e Legnini, la Presidenza ha deciso di non interrompere l'esame del testo e degli emendamenti per tener fede all'impegno di procedere alla votazione finale entro la giornata di domani, consentendo però un confronto quanto più possibile ampio e approfondito.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.700, con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.701. Il Senato approva quindi l'emendamento 3.600.
PRESIDENTE. Accantona gli emendamenti da 3.5000/430 a 3.306 e gli emendamenti 3.702, 3.28, 3.703, 3.33 e 3.706
FLUTTERO (PdL). Ritira l'emendamento 3.307 (testo 2).
RANUCCI (PD). L'emendamento 3.704 contiene una proposta di buon senso, volta a far sì che la Fintecna Spa, qualora divenga proprietaria di immobili in condominio, sia comunque tenuta ad intervenire nella ristrutturazione e nella riparazione dell'edificio in modo coordinato con gli altri proprietari.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.704. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.705, con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.308. Il Senato respinge gli emendamenti 3.309, 3.310, 3.311 e 3.44.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.707.
D'ALI', relatore. Apporta una correzione formale al testo dell'emendamento 3.50 (v. testo 2 nell'Allegato A).
Il Senato approva l'emendamento 3.50 (testo 2).
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 3.708 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.709), 3.710, 3.55, 3.312 e 3.712. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 3.711 e 3.57.
VIESPOLI (PdL). Chiede che risulti il suo voto contrario all'emendamento 3.312.
MORANDO (PD). Anche ai fini della successiva interpretazione della norma, chiede le ragioni che hanno motivato il respingimento degli emendamenti che specificano che gli indennizzi debbano essere assegnati alle attività commerciali, professionali e turistiche.
D'ALI', relatore. Il testo del provvedimento prevede che gli indennizzi siano assegnati in favore delle attività produttive e dunque ogni ulteriore specificazione produrrebbe una possibile restrizione del novero dei beneficiari.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 3.713, 3.714, 3.715, 3.716 e 3.314 (identico all'emendamento 3.315). Viene quindi respinto l'emendamento 3.450.
Il Senato approva gli emendamenti 3.63 e 3.313.
FLUTTERO (PdL). Ritira l'emendamento 3.316.
LUSI (PD). Mantiene l'emendamento 3.717.
LEGNINI (PD). Gli emendamenti 3.717 e 3.718 dispongono l'indennizzo degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici per le ingenti perdite derivanti dal terremoto, che ne mettono in crisi i bilanci, fino al rischio del dissesto finanziario. Alla luce del parere negativo di relatore e Governo ne chiede quindi l'accantonamento, per discutere e trovare una soluzione a tale grave problema. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
D'ALI', relatore. Concorda con l'accantonamento, ma ritiene che al momento sia molto difficile trovare una quantificazione delle suddette perdite e che dunque il presente decreto non sia lo strumento più adatto per effettuare tale intervento.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Concorda con il relatore: l'opposizione non deve utilizzare l'atteggiamento dialogante della maggioranza e del Governo per avanzare ulteriori richieste. (Applausi dal Gruppo PdL. Vivaci proteste del senatore Lusi. Repliche del sottosegretario Menia. Richiami del Presidente).
PRESIDENTE. L'accantonamento richiesto è condizionato alla reale possibilità di raggiungere una mediazione sul tema in esame.
D'ALI', relatore. I margini per trovare una soluzione sono esigui proprio per la difficoltà di quantificare, in questo momento, le esigenze degli enti locali: per tale motivo aveva suggerito di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno di analogo contenuto.
LEGNINI (PD). Gli emendamenti in esame non avanzano nuove e pretestuose richieste al Governo, ma costituiscono uno dei punti qualificanti della posizione del Gruppo, che si fa carico della drammatica situazione degli enti locali, che già ora si trovano in difficoltà nel pagare le retribuzioni dei propri dipendenti. Il Governo e la maggioranza, dunque, devono francamente assumersi la responsabilità di non voler trovare immediata soluzione a tale grave problema. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
ASTORE (IdV). Ricorda che nel 2006 il Governo Prodi effettuò un intervento simile a quello proposto per venire incontro alle difficoltà di alcuni Comuni molisani. Il Ministero dell'interno potrà farsi carico di verificare in breve tempo il reale stato di sofferenza degli enti locali, attraverso l'opera dei prefetti o della stessa Protezione civile.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Esprime il proprio favore all'emendamento, ricordando l'eccezionalità della situazione in cui si trovano gli enti locali abruzzesi ed evidenziando che il Governo è in grado di reperire risorse quando ci sia una reale volontà, come dimostrano i finanziamenti straordinari recentemente accordati ai Comuni di Roma e Catania. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).
D'ALI', relatore. Ribadisce la difficoltà a quantificare le esigenze degli enti locali: se però i senatori dell'opposizione ritengono si possa predisporre una quantificazione puntuale nelle prossime ore è disposto ad accantonare gli emendamenti. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti 3.717 e 3.718.
LANNUTTI (IdV). Chiede di aggiungere a tali emendamenti la firma propria e dei senatori Mascitelli, Astore, Pedica, Carlino e Giambrone.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LEGNINI (PD), LUSI (PD), RUSSO (IdV) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 3.719, 3.720, 3.317, 3.319 e 3.721. Viene altresì respinto l'emendamento 3.318.
Il Senato approva l'emendamento 3.810.
LEGNINI (PD). Chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.320, 3.321 e 3.323, che dispongono l'assegnazione di risorse a titolo di acconto per consentire l'avvio degli interventi di ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazione principale.
D'ALI', relatore. Ribadisce la contrarietà alle proposte emendative, ritenendo che la quantificazione del contributo debba essere contenuta non nel decreto-legge, ma in una successiva ordinanza.
LEGNINI (PD). Le risorse stanziate dal decreto-legge per provvedere all'avvio della ricostruzione degli immobili adibiti a prima abitazione sono insufficienti e gli emendamenti tendono a sopperire, tramite un'anticipazione, a tale grave carenza di risorse finanziarie. Dunque se ne chiede l'accantonamento proprio perché essi potranno essere ritirati qualora si trovi un'intesa sulle risorse da destinare alla ricostruzione degli immobili.
PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.320, 3.321, 3.323 e 3.324.
PICCONE (PdL). Fa notare al senatore Legnini che per il 2009 vi sono risorse sufficienti a garantire la completa copertura degli stanziamenti previsti per la ricostruzione. Non appare pertanto utile né opportuno modificare le procedure di rimborso delle spese sostenute dai cittadini per riparare o ricostruire la propria abitazione; tali procedure prevedono che siano le banche ad erogare direttamente ai cittadini i rimborsi dietro presentazione delle relative fatture.
MARINI (PD). Accetta la proposta di esaminare l'emendamento 3.222 (testo corretto) con riferimento all'articolo 14. (Diventa emendamento 14.3000)
Il Senato respinge gli emendamenti 3.83 e 3.327. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LUSI (PD), GIAMBRONE (IdV) e DELLA SETA (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.84, 3.722, 3.325, 3.326, 3.89 e 3.723.
Il Senato approva l'emendamento 3.202.
VIESPOLI (PdL). Chiede che risulti il suo voto contrario sull'emendamento 3.325.
LANNUTTI (IdV). Esorta l'Aula ad approvare l'emendamento 3.328, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze concorra alla fissazione del tasso di interesse relativo ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 3, al fine di evitare possibili comportamenti scorretti da parte delle banche.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 3.328.
D'ALI', relatore. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.724, che rientra nel novero delle proposte a sostegno degli enti locali.
PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.724.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore LUSI (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.329 e 3.330. Il Senato respinge gli emendamenti 3.98 e 3.331.
AZZOLLINI (PdL). A nome della Commissione bilancio, esprime parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.100/1.
Il Senato approva gli emendamenti 3.100/1, 3.100 nel testo emendato e 3.850 (identico all'emendamento 3.1301). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LUSI (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.101.
FLUTTERO (PdL). Ritira l'emendamento 3.1300.
D'ALI', relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1302.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Concorda con il relatore.
Il Senato approva l'emendamento 3.1302.
LUSI (PD). Ritira l'emendamento 3.725.
DELLA SETA (PD). Accetta la proposta di esaminare l'emendamento 3.726 con riferimento all'articolo 10. (Diventa emendamento 10.230).
ASTORE (IdV). Stigmatizza l'atteggiamento di chiusura da parte del relatore e del Governo di fronte a proposte emendative che riguardano i diritti dei cittadini, con riferimento, in particolare, all'emendamento 3.332, che prevede la possibilità di risparmiare preziose risorse riducendo le tariffe dei tecnici incaricati della progettazione degli interventi di ricostruzione e delle imprese che opereranno nei territori danneggiati.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUSSO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 3.332.
D'ALI', relatore. Propone di esaminare l'emendamento 3.105 con riferimento all'articolo 15 (Diventa emendamento 15.6000) e gli emendamenti 3.0.303 (testo corretto) e 3.0.701 con riferimento all'articolo 14 (Diventano, rispettivamente, emendamento 14.0.6000 ed emendamento 14.0.4000).
PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
LUSI (PD). Ritira l'ordine del giorno G3.200.
PASTORE (PdL). Ritira l'emendamento 3.0.300 (testo 2).
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LUSI (PD) e RUSSO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 3.0.700 e 3.0.301 (testo 2).
PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.302 e 3.0.7 sono improcedibili. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.702, che verrà esaminato con riferimento all'articolo 14. (Diventa emendamento 14.0.6001).
FLUTTERO (PdL). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.0.9, al fine di elaborarne una riformulazione che consenta di superare le osservazioni espresse dalla 1a Commissione.
D'ALI', relatore. Acconsente alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 3.0.9, pur ribadendo il proprio parere contrario.
PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.9. Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.
Sulla partecipazione di Taiwan all'Assemblea mondiale della sanità
ZANETTA (PdL). Nei giorni scorsi Taiwan è stata invitata a partecipare in qualità di osservatore all'Assemblea mondiale della sanità a Ginevra; si tratta di una scelta felice e condivisibile, frutto di un lungo lavoro diplomatico portato avanti da molti Parlamenti, tra cui quello italiano. È auspicabile che tale soluzione venga ora adottata in tutti gli altri fori multilaterali internazionali. Annuncia pertanto il ritiro di una mozione presentata al fine di impegnare il Governo a sostenere la partecipazione di Taiwan all'Assemblea mondiale della sanità. (Applausi del senatore Malan).
Per fatto personale
LUSI (PD). È assolutamente inaccettabile e censurabile il fatto che il sottosegretario Menia, in qualità di rappresentante del Governo in Aula, abbia giudicato eccessiva o fuori misura l'attività di presentazione e discussione degli emendamenti da parte dei senatori, in quanto tale attività rappresenta una delle prerogative dei parlamentari eletti dal popolo. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Le osservazioni espresse dal sottosegretario Menia contenevano un giudizio politico di merito, non una critica offensiva a livello personale; esse possono essere condivise o meno a livello politico, ma sono comunque legittime.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 13,34.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CHITI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,33).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (Relazione orale) (ore 9,33)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1534.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e si è concluso l'esame degli ordini del giorno.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ASTORE (IdV). Signor Presidente, come dicevo anche ieri, ho lavorato utilizzando l'esperienza maturata in occasione del sisma che sette anni fa ha colpito il Molise e la Puglia, al fine di evitare che in Abruzzo si ripetano le stesse contraddizioni registrate nella gestione di quel terremoto. Se poi gli amici abruzzesi ed il Parlamento vorranno recepire il mio lavoro, questo non lo so.
L'emendamento 1.305, innanzitutto, intende ricomprendere tra i destinatari degli interventi anche i lavoratori dipendenti che, pur non residenti, abbiano in taluno dei Comuni indicati centri di interesse economico-patrimoniale o fonti continuative di reddito. Si tratta di un problema serio: per farmi capire, soprattutto dagli amici abruzzesi, in base all'attuale formulazione dell'articolo 1, il lavoratore FIAT del mio Comune, ad esempio - che ipotizziamo essere il centro del cratere - che va però a lavorare a Termoli, cioè fuori dal cratere, non avrebbe diritto a nessuno dei vantaggi previsti dalla norma. Vi invito a riflettere su tale aspetto, considerato tra l'altro che proprio in questi giorni si stanno svolgendo cause presso l'INPS.
Pertanto, nel momento in cui si prevede la sospensione di tributi e contributi, nel caso in cui non venisse accolto tale emendamento, alla categoria dei lavoratori che ho indicato non spetterebbe tale vantaggio, pur tornando la sera a dormire sotto le tende. Mi sembra che tale proposta possa essere accolta e che non abbia alcuna valenza di ordine politico.
Per quanto riguarda l'emendamento 1.310, signor Presidente, anche in questo caso ho fatto riferimento a episodi che si sono verificati nel nostro Molise. Per la prima volta c'è stata la delimitazione dell'intensità del terremoto fino al sesto grado, ma c'era stata in verità anche in occasione del sisma che colpì la mia Regione. Credo che quanti si trovano fuori dal cratere abbiano diritto alla ricostruzione delle proprie abitazioni qualora sia accertato un nesso di causalità tra il sisma e il danno, perché può darsi che a 20 chilometri dal centro del cratere ci sia stata una casa che ha subito forti anni. Bisogna però fissare le priorità, signor Sottosegretario, perché non possiamo lasciare ogni decisione al commissario delegato, cioè al Presidente della giunta: credo che anche su questo aspetto il Parlamento dovrebbe rivedere la propria posizione. (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, non è possibile e non è corretto che mentre un senatore illustra i propri emendamenti - rispetto ai quali potrebbe anche esserci assoluto disinteresse - ci sia questa confusione che impedisce a tutti di ascoltarlo. Anche se fosse scontato il voto sugli emendamenti del senatore Astore, egli avrebbe comunque il diritto di poter convincere qualche collega.
ASTORE (IdV). Signor Presidente, cercherò di convincere qualche collega, proprio nell'interesse dei danneggiati.
Dunque, se vicino al cratere ci sono danneggiati - come ci sono - bisogna fissare delle priorità, quasi come cerchi concentrici che vanno fino alla fine, altrimenti può accadere che alcuni commissari delegati intervengano a 100 chilometri dal cratere, ma non a 20.
Per quanto riguarda l'altro importante emendamento da me presentato, l'1.312, spesso in nome dell'emergenza si fanno le più grandi storture nella gestione. Credo che invece dovrebbe essere sancita per legge la necessità che vi sia un'intesa istituzionale quando si tratta di programmazione. Il commissario delegato è chiamato a mettere in atto azioni amministrative celeri, ma non può, nella maniera più assoluta, superare il compito primario di un pubblico amministratore, cioè quello di programmare sul proprio territorio: bisogna essere celeri, ma non si deve assolutamente scippare la programmazione agli eletti dal popolo. Per questo, signor Presidente, proponiamo anche un Comitato d'intesa istituzionale di programma che eserciti anche l'alta vigilanza.
Con riferimento poi all'emendamento 1.313, ho notato che durante la gestione del terremoto manca la fase di controllo, non solo quello della Corte dei conti, ma anche quello amministrativo reale giornaliero. Come è noto, per il terremoto operano contabilità speciali e particolari che seguono un proprio iter. E io credo che la comunità danneggiata abbia il diritto del controllo. Ecco perché con il nostro emendamento 1.313 proponiamo la nomina, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio, di un comitato permanente che controlli la gestione del denaro, a titolo gratuito perché il buon Presidente della 5a Commissione non avrebbe dichiarato ammissibile una norma con effetti finanziari.
LUSI (PD). Signor Presidente, con l'illustrazione dell'emendamento 1.309 (testo corretto) ritengo illustrati anche tutti gli altri emendamenti riguardanti il comma 3 dell'articolo 1.
La questione del comma 3 è stata più volte approfondita in sede di discussione generale in Aula e anche in Commissione. Essa consiste nel cosiddetto allargamento del cratere, su cui richiamo l'attenzione dei colleghi, in particolare della maggioranza.
Abbiamo due facce della stessa medaglia. L'obiettivo di tutta l'Assemblea è quello di non creare situazioni italiche dove questi allargamenti sono stati realizzati a dismisura. Il problema riguarda tutti quei soggetti che abbiano effettivamente subito danni, diretti o indiretti, in conseguenza del sisma, quindi collegati con un nesso di causalità con l'evento sismico del 6 aprile. Nell'attuale formulazione, signor Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, i Comuni nel cui territorio si fossero realizzati danni in conseguenza del sisma potrebbero accedere agli interventi previsti dal presente decreto-legge solo e soltanto se... (Brusìo. Richiami del Presidente).
Riteniamo questo uno degli emendamenti fondamentali, per cui mi sono permesso di chiedere la vostra attenzione.
Dunque, dicevo che questi Comuni potrebbero accedere agli interventi previsti dal decreto-legge solo e soltanto se, con un provvedimento amministrativo ex comma 1 dell'articolo 1, il commissario delegato o il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, inserissero altri Comuni oltre quelli già previsti dal comma 2, cioè quelli rientranti nel cosiddetto cratere e identificati con il decreto del commissario delegato n. 3, emanato in data 16 aprile 2009.
Con la nostra proposta si vorrebbe inserire il principio per cui ogni soggetto ed ogni comunità che abbiano subito un danno, diretto o indiretto, in conseguenza del sisma, abbiano diritto al risarcimento. La modalità, la verifica del danno e l'entità del risarcimento o della modalità del contributo possono dipendere unicamente dall'ordinanza, cioè dal provvedimento amministrativo del sottosegretario Bertolaso, in quanto commissario delegato, o del Presidente del Consiglio con proprio decreto, il quale realizza le modalità attuative di tale principio.
Non vorrei quindi che nel corso della formulazione dei pareri ci venga risposto che questo è già previsto perché vorrebbe dire che stiamo perdendo tempo e non ci stiamo ascoltando approfondendo il dato reale. Oggi, per la norma così come è prevista dal testo al nostro esame, chiunque abbia subito un danno diretto o indiretto dal sisma del 6 aprile e si trovi, allo stato attuale, fuori dall'elenco dei Comuni del cratere non ha diritto a nulla. Se il Sottosegretario e il relatore accedessero ad un'interpretazione corretta capirebbero che la nostra proposta rappresenta un'ottima possibilità.
A tal proposito, prego il relatore ed il Sottosegretario di annotare che nell'emendamento 1.309 (testo corretto) vi è un refuso di stampa, in quanto sono saltate le parole «comma 1»: quindi, signor relatore, gli interventi a cui ci si riferisce con questo emendamento sono solo quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 e non quelli considerati nell'intero articolo 3.
MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.308 perché, per le ragioni che sono state espresse anche dai colleghi che mi hanno preceduto, i senatori Astore e Lusi, per noi dell'Italia dei Valori è fondamentale per definire una certezza di diritti per tutte le popolazioni e le comunità che sono state colpite dal terremoto.
Noi chiediamo che al comma 3 vengano sostituite le parole da «comma 1» sino a «possono riguardare» con le altre «devono riguardare». Quindi, relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, invece di concedere la facoltà, si prevede un dovere nei confronti dei comuni al di fuori del cratere sismico, ma interessati dagli eventi sismici. Ripeto, non vogliamo riconoscere una semplice e mera facoltà, da riservare con un'ordinanza di carattere amministrativo. Chiediamo che con un dispositivo di legge ci sia il dovere da parte dello Stato di riservare un eguale trattamento per tutti territori e i comuni colpiti dalla tragedia del sisma.
Giorni fa ho partecipato ad un consiglio straordinario, al quale erano presenti anche esponenti dell'attuale maggioranza parlamentare, di tre Comuni non limitrofi, ma dentro il cratere sismico, cioè Montereale, Capitignano e Cagnano Amiterno, nei quali - e vi sono anche altri numerosi esempi - la Protezione civile già dai primi rilevamenti ha messo in evidenza che il 50 per cento degli edifici non era agibile. È necessario dare a queste popolazioni, che vivono tra l'altro grazie ad attività lavorative che fanno riferimento al capoluogo di Regione (quindi molti abitanti hanno perso non solo la casa, ma anche il lavoro), quella certezza di riconoscimento dei diritti, sia per le abitazioni sia per i beni danneggiati e distrutti. A queste popolazioni non si dà invece alcun beneficio di sostegno al reddito e al lavoro perduto, né è previsto un minimo sostentamento. Credo quindi che nonostante l'urgenza di convertire subito il decreto-legge in esame, abbiamo tutti il dovere, in questo Parlamento, di correggere quelle storture e quelle mancanze che non avrebbero alcuna giustificazione.
Ricordo poi che c'è una contraddizione di fondo tra la disposizione di legge che riserva la delimitazione del cratere sismico ai Comuni colpiti dal sisma con un'intensità pari o superiore al sesto grado della scala Mercalli e quando si dice che la definizione dei danni dalla scala Mercalli prevede lesioni agli edifici. In questi territori, signor Presidente (e, ripeto, ce ne sono diversi), la Protezione civile ha già provveduto a dichiarare inagibile il 50 per cento degli edifici.
Per riportare una certezza di diritti, di regole e di pari trattamento, noi riteniamo che l'emendamento 1.308, che trasforma il "possono" in un "devono" e che trasforma una facoltà in un dovere dello Stato, sia un elemento discriminante. (Applausi dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Colleghi, questo modo di lavorare non è accettabile. Non ho sospeso la seduta, perché mi sembrerebbe grave interrompere l'esame di questo provvedimento a causa della confusione in Aula. Ora, però, voglio ascoltare attentamente e comprendere quanto diranno il relatore ed il rappresentante del Governo. Se non siamo messi nelle condizioni di poterlo fare, allora sospenderò la seduta. Questo discorso vale per tutti ed è bipartisan, perché la confusione abbraccia tutta l'Aula del Senato, da sinistra a destra.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.300; a tale riguardo vi è anche un'osservazione nel parere della 1a Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.302. Sull'emendamento 1.301 vi è un invito al ritiro poiché la materia della comunicazione al Parlamento su tutte le iniziative intraprese dal commissario delegato dal Governo è affrontata in altra sede ed e già stato approvato in Commissione un emendamento che prevede la cadenza semestrale delle informative.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.303 ed invito al ritiro dell'emendamento 1.304, perché mi sembra ovvio che vi sia un controllo della Corte dei conti su tutti i provvedimenti del Governo e, a maggior ragione, anche su questi.
PRESIDENTE. Colleghi, l'assembramento accanto al relatore non è accettabile.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 1.600 e dei due subemendamenti ad esso relativi, a parte il fatto che sul subemendamento 1.600/1 vi è un parere contrario della 5a Commissione. Credo tuttavia che sarà lo stesso Governo a chiedere un loro accantonamento per una riformulazione letterale della quale siamo in attesa.
Vi è poi un'avvertenza di puro drafting proveniente dagli Uffici affinché, all'ultimo rigo dell'emendamento 1.600, le parole «agli articoli del» siano sostituite con la parola "al".
PRESIDENTE. Quindi, senatore D'Alì, chiede che tutti gli emendamenti riferiti al comma 2 vengano per il momento accantonati in quanto collegati all'emendamento 1.600?
D'ALI', relatore. Signor Presidente, esprimerò comunque il parere sui restanti emendamenti. Sull'emendamento 1.6 vi è un parere contrario della 5a Commissione e, quindi, invito a ritirarlo. Anche sull'emendamento 1.7 vi è il parere contrario della 5a Commissione e un conseguente parere contrario del relatore. Il parere è contrario sull'emendamento 1.700 perché, anche se vi è una copertura, comunque esso comporta un forte allargamento della spesa. Sull'emendamento 1.701 esprimo parere contrario perché, come lei ha giustamente osservato, è collegato direttamente ad un'eventuale riscrittura del comma 2. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.702 e 1.703. L'emendamento 1.160 è assolutamente ultroneo e, quindi, inviterei il suo primo firmatario, senatore Pastore, al ritiro.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.305, anche perché ha una copertura non compatibile, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.306 e 1.307, stante il parere contrario della 5a Commissione; diversamente, il mio parere è contrario.
L'emendamento 1.309 (testo corretto) contiene una previsione già contenuta nell'articolo 3, per come è stato riformulato in Commissione a seguito agli emendamenti presentati dal Governo. Infatti all'articolo 3, comma 2, vi è un richiamo preciso ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
PRESIDENTE. Il senatore Lusi, però, ha evidenziato un errore materiale.
D'ALI', relatore. Il senatore Lusi ha precisato che il suo emendamento si riferiva al comma 1 dell'articolo 3. Comunque, in presenza della riformulazione dell'articolo 3 proposta dalla Commissione - che mantiene peraltro il richiamo dello stesso articolo 3 alle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 - il mio parere sull'emendamento in questione è contrario. Il parere è contrario anche sull'emendamento 1.704, che contiene coperture che prevedono aumenti di aliquote di imposte in molti settori produttivi, e sull'emendamento 1.308. Inoltre, stante il parere contrario della 5a Commissione sull'emendamento 1.18, il mio parere è contrario. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.21, altrimenti il parere è contrario. (Brusìo)
PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di permettere il regolare svolgimento dei nostri lavori e di non costringermi a sospendere la seduta mentre trattiamo una materia delicata come il terremoto in Abruzzo. Non si può procedere a causa della confusione. Mi appello alla responsabilità di ognuno di voi.
D'ALI', relatore. Dicevo che invito al ritiro dell'emendamento 1.21 perché contiene la specificazione di una previsione già presente nella norma che potrebbe addirittura creare qualche problema a chi deve intervenire in materia.
L'emendamento 1.800 della Commissione prevede un intervento di drafting e quindi il mio parere è favorevole. Stante il parere contrario della 5a Commissione sugli emendamenti 1.22 e 1.23, invito i presentatori a ritirarli oppure il parere è contrario. L'emendamento 1.310 riguarda altri eventi sismici e tra l'altro prevede delle coperture che non condivido; quindi, il mio parere è contrario. Invito il senatore Mascitelli, come è già accaduto in Commissione, a trasformare l'emendamento 1.311 in ordine del giorno, perché sarebbe sicuramente accolto e potrebbe essere un atto di indirizzo forte per il Governo nell'emanazione delle sue ordinanze.
Sull'emendamento 1.705 (testo 2) c'è un parere contrario parziale della 5a Commissione perché manca la condizione di gratuità e comunque l'emendamento appesantisce, secondo me, con un ulteriore organismo i controlli già previsti in materia dall'articolo 16; dunque, il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 1.706, mentre invito al ritiro dell'emendamento 1.30; altrimenti, il parere è contrario, state il parere contrario della 5a Commissione. (Brusìo. Richiami del Presidente). Gli emendamenti 1.312 e 1.313 istituiscono nuovi organismi che possono creare solamente confusione di competenze, dunque il mio parere è contrario.
L'emendamento 1.0.1/300, da me presentato, modifica quanto approvato in Commissione sulla revoca della proroga della normativa antisismica e lo puntualizza in termini più corretti. La revoca della normativa antisismica, più volte proposta dal Governo e approvata dal Parlamento, se attuata nei termini approvati dalla Commissione travolgerebbe pure tutte le precedenti revoche; è quindi più corretto dire che c'è un nuovo termine, che poi è quello prossimo del 30 giugno e corrisponde sicuramente alla volontà espressa da tutte le componenti parlamentari presenti in quest'Aula, facendo salvi gli effetti delle precedenti proroghe. Il termine è maggiormente idoneo ad un'applicabilità della norma nel futuro senza creare traumi a quanto nel pregresso accaduto per effetto di una legge del Parlamento e non per effetto di comportamenti omissivi da parte dei cittadini. Pertanto l'emendamento integra e sostituisce l'emendamento 1.0.1 ed è sostanzialmente identico all'emendamento 1.0.300.
Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.301 sulla rendicontazione della gestione commissariale, vi sono già previsioni a regime di tale rendicontazione, che sono state approvate in occasione dei decreti per la Campania. L'approvazione di tale emendamento costituirebbe quindi una ripetizione di norme che già esistono, a suo tempo introdotte su sollecitazione del Governo e in particolare del sottosegretario Bertolaso.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, i pareri del Governo sono conformi a quelli del relatore, tuttavia desidero enunciarli velocemente.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.300, 1.2, 1.302, 1.301 e 1.303. Sull'emendamento 1.304 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
Dell'emendamento 1.600 e relativi subemendamenti, come anticipato dal relatore, chiederei l'accantonamento. (Brusìo in Aula).
LUSI (PD). Dovrebbe alzare la voce, per favore.
PRESIDENTE. Mi scusi, sottosegretario Menia, dovrebbe parlare più vicino al microfono. E che gli altri tacciano.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. A proposito dell'emendamento 1.600 e relativi subemendamenti chiederei un accantonamento, perché è in itinere una riformulazione da parte del Governo che sarà oggetto di specifico emendamento.
Sull'emendamento 1.6, sul quale è stata espressa la contrarietà della 5a Commissione, il parere del Governo è contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.7, 1.700, 1.701, 1.702 e 1.703. Formulo un invito al ritiro sull'emendamento 1.160, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.305, 1.306, 1.307, 1.309 (testo corretto), 1.704, 1.308, 1.18 e 1.21. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.800 della Commissione.
Il parere è contrario sugli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.310. Sull'emendamento 1.311 formulo un invito al ritiro e alla sua trasformazione in ordine del giorno. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.705 (sul quale vi è anche la contrarietà della 5a Commissione), 1.706, 1.30, 1.312 e 1.313. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.0.1/300 del relatore, che è sostanzialmente identico all'emendamento 1.0.300 dei senatori Leoni e Monti, mentre è contrario sull'emendamento 1.0.301.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
Colleghi, cerchiamo di votare rimanendo al proprio posto. Come è stato detto più volte, i senatori che escono dall'Aula estraggano la scheda e la inseriscano nuovamente al momento del rientro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302.
*ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, mi ero ripromesso, iniziando questa dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti all'articolo 1 che portano la mia prima firma, di ringraziare il sottosegretario Bertolaso per il lavoro svolto a Napoli per la pulizia della città. Il Sottosegretario non è in Aula, ma desidero ringraziarlo ugualmente e, assieme a lui, ringrazio tutta la Protezione civile. Credo che sia stato svolto un buon lavoro; mi sono recato spesso a Napoli nell'ultimo periodo e ho trovato una situazione ordinata sotto il profilo della raccolta dei rifiuti. Ritengo giusto che anche dall'opposizione venga un ringraziamento per il lavoro della Protezione civile. (Applausi dal Gruppo PdL).
Vengo ora agli emendamenti e voglio illustrare i motivi per i quali non posso accedere all'invito del relatore e del Governo per il loro ritiro, per i quali non comprendo il parere contrario e per i quali chiedo invece all'Aula un voto positivo. Si tratta di emendamenti di semplice significato. Signor Presidente, il Governo è disinteressato a questo dibattito, ma chiedo almeno al relatore di prestare attenzione.
PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Zanda; chiedo un po' di attenzione almeno sulle dichiarazioni di voto.
ZANDA (PD). Signor Presidente, devo dire la verità. Non comprendo il motivo per il quale il relatore e il Governo hanno espresso un parere contrario su emendamenti che hanno un senso talmente elementare. Mi sembrava assolutamente naturale che il Governo e il relatore accedessero alla richiesta che i provvedimenti del commissario vengano motivati, che siano trasparenti e sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei conti. Emendamenti studiati e mirati perché non interferiscano in alcun modo con le attività di soccorso della Protezione civile, in occasione del terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Quindi, emendamenti a favore della Protezione civile e a favore della sua attività di soccorso alle popolazioni terremotate.
Il parere contrario del relatore e del Governo mi fa pensare che esistano delle ragioni di fondo, delle motivazioni politiche per le quali questi emendamenti non vengono accolti.
Allora, mi consenta, signor relatore, di svolgere alcune osservazioni di carattere politico. Mi dispiace dovermi riferire anche alla posizione del sottosegretario Bertolaso, in sua assenza. Ringrazio il sottosegretario Menia di essere presente e chiedo a lui di farsi interprete presso il Governo di alcune elementari osservazioni.
Signor rappresentante del Governo, il sottosegretario Bertolaso riveste contemporaneamente la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e la carica di Capo del Dipartimento della protezione civile.
Credo che questo sia un errore che indebolisce fortemente il credito di cui il sottosegretario Bertolaso ha bisogno per svolgere la sua missione. Oggi il Sottosegretario non è in Aula, signor Presidente, perché giustamente sta lavorando in Abruzzo per cercare di risolvere i gravissimi problemi causati dal terremoto. È giusto che sia in Abruzzo come Capo della Protezione civile, ma come Sottosegretario dovrebbe stare invece in Aula, perché compito del sottosegretario è essere presente in questa sede a difendere gli indirizzi del Governo. (Applausi del senatore D'Alia).
Ci sono motivi di fondo, signor Presidente, per cui nella Repubblica italiana non è mai accaduto che un membro del Governo abbia rivestito contemporaneamente la carica di capo dipartimento o direttore generale di un Ministero. I motivi di fondo riguardano la distinzione tra la pubblica amministrazione e l'attività del Governo. La pubblica amministrazione, per dovere costituzionale, è tenuta all'imparzialità; il Governo, per la sua natura, è tenuto ad esprimere un indirizzo politico. Invito quindi il presidente Berlusconi e il sottosegretario Bertolaso, nei confronti del quale ho molto rispetto e anche apprezzamento per il suo lavoro, a riflettere su un cumulo di cariche che deve essere in qualche modo risolto.
Chiedo ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione quale sarebbe la nostra reazione se il capo della Polizia chiedesse di fare il Sottosegretario all'interno, se il Segretario generale del Ministero degli affari esteri chiedesse di fare il Sottosegretario agli esteri o se il capo di stato maggiore chiedesse di fare il Sottosegretario alla difesa. (Applausi dal Gruppo PD). Sono anomalie, signor Presidente, che vanno sanate.
Come credo che vada sanata un'altra anomalia e cioè l'eccesso delle competenze della Protezione civile. Abbiamo bisogno di una Protezione civile che si occupi di protezione civile e di emergenze; non vedo per quale motivo debba occuparsi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dell'incontro internazionale per la pace a Napoli, dell'Expo di Milano, della visita del Papa ad Assisi e potrei continuare. Credo, signor Presidente, che esista la necessità di delimitare i compiti della Protezione civile al suo ambito proprio e non ad altre questioni di cui si occupano altri organi nell'ambito della legislazione ordinaria.
Il sottosegretario Bertolaso, di cui ho grande considerazione, si è occupato della preparazione del Giubileo (e, ne ho avuto personale conoscenza, lo ha fatto in modo egregio), evento di gran lunga superiore, per impegno, dimensione e complessità, a tutti gli altri eventi che prima ho citato ed agli altri che potrei ancora citare. Credo, signor Presidente, che il Giubileo del 2000 sia stato ben organizzato a legislazione ordinaria, senza modifica alcuna alle leggi dello Stato e che questo si possa fare anche per gli eventi che ho appena nominato. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).
Vorrei aggiungere un'altra questione. Ho chiesto agli uffici del mio Gruppo di farmi conoscere quali sono le norme di legge che possono essere ignorate dalle ordinanze della Protezione civile. Non sono in condizioni adesso di leggere in Assemblea questo elenco di quattro pagine, perché il tempo contingentato me lo impedisce, ma vi prego di farlo voi; stiamo parlando di una pagina di articoli del codice degli appalti, di mezze pagine di norme sul procedimento amministrativo, sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e di diverse altre norme sull'espropriazione per pubblica utilità, sull'ordinamento degli enti locali, in materia ambientale, in materia di occupazione e mercato del lavoro eccetera.
Signor Presidente, a parte i possibili problemi di costituzionalità (mi chiedo infatti come nel nostro ordinamento possa esistere una legge che autorizza atti amministrativi successivi ad aggirare un pacchetto così consistente di norme con forza di legge), questa straordinaria eccezione può - anzi, deve - sussistere nel breve momento dell'emergenza, ma non può essere allargata agli eventi cui prima ho fatto cenno, né può essere protratta nel tempo. (Applausi dal Gruppo PD).
Quindi, tenuto conto delle ragioni e delle considerazioni svolte, chiedo - non è questa la sede per affrontare un problema di fondo che ha carattere ordinamentale, ma troveremo anche uno strumento parlamentare per farlo - al relatore e al Governo di rivedere il parere contrario agli emendamenti elementari che abbiamo proposto all'Aula e che quest'Aula ha il dovere di approvare per tutti i consistenti motivi che ho esposto. (Applausi dal Gruppo PD e IdV. Congratulazioni).
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, non voglio assolutamente innescare alcun tipo di polemica sull'intervento del senatore Zanda, però ho il dovere di motivare ulteriormente il mio parere.
Se noi oggi approvassimo gli emendamenti del senatore Zanda stabiliremmo una diversa tipologia di ordinanze nel nostro ordinamento. Quello che dice il senatore Zanda è nella legge autorizzativa delle ordinanze; se noi dicessimo oggi che queste ordinanze hanno bisogno di tali accorgimenti, implicitamente autorizzeremmo la possibile emanazione di ordinanze che non ne hanno. Queste sono le caratteristiche delle ordinanze previste dalla Protezione civile in regime di emergenza. La norma richiama il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - quindi le emergenze - e non è assolutamente assimilabile ad altri accadimenti, come quelli citati dal senatore Zanda, che sono previsti nell'organizzazione nazionale.
Il senatore Zanda ha fatto l'esempio del Giubileo. Sono costretto a fare un esempio sicuramente riduttivo e non vorrei per questo essere scambiato per una persona che minimizza: senatore Zanda, è come quando nella nostra agenda abbiamo scritto la data di un matrimonio e dobbiamo inserire un funerale a distanza di 24 ore. L'emergenza del terremoto è un fatto che può verificarsi e non mi potete dire che sia terminata e che bisogna, quindi, affrontarla come un evento da tempo programmato.
Sulla sostanza degli emendamenti mantengo il mio parere perché, ripeto, non è pensabile che possano esistere ordinanze - per le quali peraltro è già prevista una cautela particolare nel comma 1 dell'articolo 1, che dispone il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stanti i loro importanti riflessi sulla finanza pubblica - che abbiano caratteristiche che non siano quelle dell'assoluta correttezza della motivazione e sulle quali, quindi, è operabile anche del controllo della Corte dei conti e di tutti gli organi istituzionalmente preposti ai controlli. Diversamente, ripeto, potremmo rischiare di fissare due livelli di ordinanza, il che, a mio avviso, non è opportuno. (Applausi del senatore Pastore).
Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,19)
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.302, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.301, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.303, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.304, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti da 1.600/1 a 1.307 sono accantonati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.309 (testo corretto). (Brusìo).
Colleghi, c'è troppa confusione, non si capisce nulla. Se continua dovrò sospendere la seduta.
Da intese informali tra maggioranza ed opposizione mi risulta che la votazione finale del testo al nostro esame debba aver luogo nella giornata di domani, entro le ore 13. Ma ciò potrà accadere soltanto se lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea sarà celere seppure rispettoso dei tempi assegnati e del sacrosanto diritto di parola di tutti i colleghi. Invito quindi maggioranza, opposizione, relatore, Governo ad attenersi ad atteggiamenti compatibili con la previsione concordata tra maggioranza, opposizione e Presidenza per concludere l'esame del disegno di legge entro le ore 13 di domani.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare l'accantonamento dell'emendamento 1.309 (testo corretto), che ha una connessione evidente con l'emendamento 1.600, presentato dalla Commissione e già accantonato, relativamente alla disposizione del comma 3 dell'articolo 1, che definisce, per così dire, lo status dei Comuni terremotati, ma fuori dal cratere sismico così come individuato con ordinanza della Protezione civile.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla opportunità di accantonare tale emendamento.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, sono favorevole all'accantonamento dell'emendamento 1.309 (testo corretto).
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Anche il Governo è favorevole.
PRESIDENTE. Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.309 (testo corretto) e degli emendamenti 1.704 e 1.800, poiché anch'essi si riferiscono al comma 3 dell'articolo 1.
Metto ai voti l'emendamento 1.308, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.18 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Casoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono improcedibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.310 (I senatori Giambrone ed Astore chiedono di intervenire).
Siete in tanti dello stesso Gruppo a chiedere la votazione elettronica.
Vi invito a mettervi d'accordo.
ASTORE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASTORE (IdV). Signor Presidente, lei non può comprimere la discussione.
PRESIDENTE. Non era questa la mia intenzione, senatore Astore. Avevo compreso che la sua fosse una richiesta di voto elettronico. Nessuno le impedisce di esprimere il suo pensiero. Al suo Gruppo sono stati assegnati dei tempi che saranno sacrosantamente rispettati.
ASTORE (IdV). Anche a proposito delle sue precisazioni, data l'importanza della legge, credo che ognuno di noi abbia il diritto di esprimersi. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Apprezzo il piglio con cui lei dirige la seduta, ma certe volte deve rispettare i senatori.
PRESIDENTE. Senatore Astore, la prego di fare la sua dichiarazione.
ASTORE (IdV). Mi rivolgo al relatore e al Sottosegretario per precisare che non può essere presa a pretesto la scusa che non vi sarebbe la copertura finanziaria per esprimere parere contrario ad emendamenti di contenuto ovvio. Il Governo infatti ha modificato totalmente l'articolo 3, nel senso che ha previsto un raddoppio dei contributi per la ricostruzione dell'abitazione, senza modificare la copertura.
Le piccole modifiche da noi proposte trovano copertura all'interno di quella fissata nel decreto‑legge, mentre all'articolo 3 - ripeto - il Governo ha presentato un emendamento in cui il contributo per la ricostruzione delle abitazioni è totale senza modificare di una virgola la copertura.
Ecco perché forse è bene parlare chiaro: vogliamo continuare a mantenere un atteggiamento di collaborazione e di proposta, soprattutto chi ha vissuto in prima persona un altro terremoto, ma non vogliamo nella maniera più assoluta essere emarginati e tacciati di non fare gli interessi delle popolazioni abruzzesi.
GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.310, presentato dal senatore Astore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.311 c'è un invito a trasformarlo in ordine del giorno; accetta senatore Mascitelli?
MASCITELLI (IdV). No, Signor Presidente. Non posso accogliere l'invito del relatore e del rappresentante del Governo per due semplici ragioni, di cui la prima è di natura tecnica. Oggi il Governo presenta il nuovo aggiornamento al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro; questo emendamento, che è a costo zero, non fa altro che ribadire la necessità che, nonostante l'accelerazione dei tempi, nonostante la situazione emergenziale, e al di là della possibilità per i general contractor di dare fino al 50 per cento in subappalto i loro lavori, deve però restare un paletto fisso, quello del rispetto delle misure sulla sicurezza del lavoro.
Questo è tanto più importante in quanto nella nostra Regione sta avvenendo un ampio dibattito sulle necessità, sulle misure e sui controlli da apportare. La fase del post-terremoto potrà determinare infatti elementi di grave stortura, con infiltrazioni anche di delinquenza organizzata che potrebbero avvelenare il clima della ricostruzione. Il Parlamento oggi è pertanto chiamato semplicemente ad introdurre un elemento che noi consideriamo lapalissiano nella costruzione di questo provvedimento legislativo.
In secondo luogo, la ragione politica per la quale non si può ritirare un emendamento è altrettanto evidente: se si rifiuta di acquisire come parte componente del provvedimento un emendamento così elementare, evidente e chiaro, questo precluderebbe ogni possibilità da parte delle opposizioni di introdurre qualsiasi altro elemento migliorativo e correttivo allo stesso disegno di legge; quindi il nostro lavoro verrebbe vanificato traducendosi semplicemente in un contributo meramente formale, ritualistico. Per queste ragioni mi rivolgo nuovamente al rappresentante del Governo e al relatore, anche alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del ministro Sacconi sulle misure sulla sicurezza del lavoro e dell'appello che il presidente della Repubblica Napolitano ha rivolto nella fase del post-terremoto ad un grande senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, e chiedo che l'emendamento sia messo ai voti con il sistema elettronico.
FLERES (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLERES (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per precisare che nella votazione precedente il sistema non ha registrato il mio voto. Vorrei che restasse agli atti.
PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Fleres.
Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 1.311.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.311, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.705 (testo 2).
LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.705 (testo 2), presentato dalla senatrice Granaiola e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.706, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.
Non è approvato.
Sull'emendamento 1.30 c'è un invito al ritiro. Senatore Piccone, accetta tale invito?
PICCONE (PdL). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.312.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.312, presentato dal senatore Astore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.313.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.313, presentato dal senatore Astore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/300, presentato dal relatore,
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.
È approvato.
L'emendamento 1.0.300 risulta pertanto assorbito.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.301.
LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.301, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ASTORE (IdV). Signor Presidente, in tutto il decreto si nota un certo dirigismo che fa capo - come affermava anche il senatore Zanda - a un funzionario dello Stato che poi è anche Sottosegretario, escludendo totalmente i legittimi rappresentanti delle autonomie locali sia nella fase emergenziale che in quella ricostruttiva.
Pertanto - lo affermo ora per non ripeterlo più - propongo di sostituire la semplice richiesta del parere del sindaco, cui spetta la competenza di gestire il proprio territorio, con la necessità di un'intesa con i sindaci. Mi sembra una soluzione ovvia, che non serve a far perdere tempo. Possiamo anche stabilire termini chiari e determinati per accelerare il raggiungimento dell'intesa, ma espropriare un sindaco o un presidente di Provincia delle proprie competenze programmatorie mi sembra un delitto istituzionale.
MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, desidero illustrare brevemente gli emendamenti da me presentati all'articolo 2. Già abbiamo avuto modo di dire che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge caratterizzato da indeterminatezza e confusione nell'individuazione delle risorse economiche; pertanto, diamo almeno una certezza di tempi agli sfollati dell'Abruzzo. A tale scopo l'emendamento 2.301 propone che la consegna dei moduli abitativi, che serviranno a togliere dalle tende 30.000 sfollati, tra cui anziani e bambini, avvenga nei tempi annunciati dal Presidente del Consiglio. Abbiamo infatti recepito i suoi annunci e chiediamo che, anche per legge, vi sia chiarezza sui tempi di consegna.
L'emendamento 2.303 riguarda la governance, questione su cui è intervenuto poc'anzi il collega Astore. Distinguiamo infatti la fase dell'emergenzialità, nella quale è ineludibile la necessità di fare delle scelte rapide ed immediate, dal momento invece di attuazione anche della prima fase di ricostruzione, quella che è stata chiamata «la ricostruzione leggera». Prevediamo dunque che la Conferenza dei servizi proceda in accordo e in coordinamento con le amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti.
L'emendamento 2.308 va ad introdurre un elemento di indirizzo per quanto riguarda la deroga alla normativa del subappalto. Sappiamo bene che è probabile che, per accelerare sui tempi, si debba far ricorso ai general contractor, i quali poi, a loro volta, procederanno ad un subappalto in deroga, nei termini del 50 per cento. Da parte nostra chiediamo che, ove possibile, senza andare in contrasto con la normativa sulla concorrenza, si faccia ricorso a piccole e medie imprese locali. Si tratta di un elemento volto al rilancio della nostra economia, nonché di riconoscimento del fatto che le nostre imprese locali hanno la giusta competenza e professionalità, per cui non vi è necessità di ricorrere ad imprese fuori Regione.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.310, con esso non intendiamo inserire un elemento aggiuntivo, ma semplicemente correttivo. Nel testo originale dell'articolo 2, si prevede la possibilità per il sindaco di reperire alloggi per il trasferimento degli sfollati, individuando alloggi provvisori anche gratuiti. Tuttavia, se mettiamo in dubbio e creiamo confusione sul fatto che anche gli alloggi provvisori, che servono a tirare fuori la gente dalle tende, possano essere non gratuiti, questo provvedimento diventa allora la cornice delle incertezze.
Questi sono gli emendamenti che riteniamo utili per migliorare il testo.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che nelle tribune sono presenti gli alunni dell'Istituto comprensivo «Parco di Veio» di Roma, che salutiamo. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534 (ore 10,38)
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. (Brusìo).
Per cortesia, colleghi, vi invito a fare un po' di silenzio!
MARINI (PD). Signor Presidente, vorrei soffermarmi su un punto che ha un rilievo importante sul piano dei princìpi politici - anche perché conosciamo il valore che hanno avuto nelle legislazioni precedenti - con riflessi che si intrecciano anche con il lavoro che oggi si sta facendo per l'Abruzzo.
Mi riferisco in particolare all'emendamento 2.13 e al successivo 2.23, da me presentati, che si riferiscono alla medesima questione e riguardano la fase cui ora rapidamente il senatore Mascitelli si è richiamato e che non si capisce bene se sia emergenza o ricostruzione.
In linea di principio, la struttura emergenziale e l'intervento immediato possono anche giustificare un momento di forte accentramento e quindi è possibile un minore coinvolgimento dei sindaci. Non si può invece accettare l'esclusione della responsabilità, cioè dell'intesa con gli enti locali e con i sindaci in particolare, in questa prima fase della ricostruzione, che riguarda edifici a utilizzazione durevole; non ci si può limitare a sentire chi rappresenta e ha i poteri per l'organizzazione della città, cioè il sindaco. Mi pare qualcosa che non possiamo accettare, neppure in linea di principio, in un provvedimento che riguarda situazioni di così immediato impatto, ma con risvolti proiettati anche nel tempo. Ciò specialmente in una situazione in cui poteri del commissario sono in mano ad un esponente del Governo. Se si trattasse del Presidente della Regione si potrebbe anche pensare di dare per scontato un rapporto stringente, costante, tra enti locali e Regioni. In questo caso invece la mia proposta acquista un valore di principio ancora maggiore.
Il punto si intreccia peraltro con interessi immediati. Oggi sui giornali abruzzesi viene attaccato il sindaco dell'Aquila perché giustamente, nel definire le aree in cui collocare gli edifici di durevole utilizzazione, è stato sentito dal commissario, da persona di buon senso, coinvolgendolo anche nella decisione.
L'articolo 2 nella sua attuale formulazione prevede, al comma 4, che il sindaco sia soltanto «sentito». Con l'emendamento 2.23 proponiamo di prevedere «l'intesaۚ» anche con il sindaco del Comune interessato. Oggi il sindaco dell'Aquila è responsabile alla pari di Bertolaso per l'utilizzazione delle aree, per cui è ovvio che vi siano delle proteste da parte di chi subisce l'esproprio, ma la questione è stata superata e si sta concludendo proprio per il lavoro che l'amministrazione, in particolare il sindaco, ha fatto in quella situazione.
Mi rivolgo, quindi, al relatore e al rappresentante del Governo perché stiamo commettendo un errore di principio, in quanto non possiamo espropriare dal destino dell'organizzazione di una città il suo sindaco; al tempo stesso si indebolisce una capacità di intervento che, nel caso specifico, si muoverebbe a fianco del commissario per affrontare e tentare di risolvere il problema di fondo.
Per chi, come me, ha sotto gli occhi gente della mia età che vive nelle tende e la realtà abruzzese in generale il problema consiste proprio nel rispetto degli impegni sulle date, che non è affatto scontato. Citarsi è sempre indice di poca intelligenza, ma voglio commettere questo peccato. Mi è accaduto, subito dopo la visita del Papa, di confrontarmi con un Ministro in una trasmissione televisiva. Ebbene, in quella sede si è discusso molto anche con la Protezione civile di questo argomento: a novembre giovani, bambini, anziani, non potranno vivere in tenda in quella che è una delle aree più fredde d'Italia. Non è pensabile! Se i miei compaesani mi ascoltano forse protesteranno: si tratta di gente forte. È vero che l'estate con il caldo e la promiscuità della vita nelle tende per chi non è abituato è dura, ma è un'altra cosa rispetto alla stagione invernale. A fine ottobre o a novembre non si può assolutamente rimanere nelle tende. La situazione può esplodere e sottovalutarla è da irresponsabili.
Sto sottolineando questo aspetto perché per la prima volta oggi su un giornale -non mi era finora mai accaduto - leggo le considerazioni di un tecnico stimato che fa riferimento alle piazzole di sicurezza e ad altri aspetti tecnici da tenere in considerazione. Tutto questo lo so fin dall'inizio; so benissimo che è difficile mettere insieme 4.000-5.000 abitazioni in pochissimi mesi, anche se si passa sopra le regolamentazioni rigide. Questo è il problema.
E voi vi ponete il problema di dire «sentito» il sindaco, quando il sindaco può essere una delle leve vere per accelerare i lavori e aiutare l'azione del commissario? Mi chiedo quale sia la vostra preoccupazione. Abbiamo discusso di federalismo e poi togliamo i poteri ai sindaci in un momento delicato come questo? (Applausi dal Gruppo PD).
Vorrei che il Parlamento, il Senato, non fosse coinvolto in una simile responsabilità che voglio scongiurare. Dobbiamo fare tutto il possibile con le amministrazioni per aiutare il commissario a fare in modo che le abitazioni vengano costruite prima di novembre. Altro che speculazioni politiche o campagne elettorali!
Dobbiamo aiutare il commissario responsabilizzando i nostri sindaci e la nostra capacità di iniziativa perché a novembre il progetto diventi realtà. Il successo dello Stato in questa ricostruzione è un successo comune - almeno così la vedo io - e non solo del Governo e della maggioranza, perché le difficoltà ci sono per tutti.
Questa modesta richiesta che si operi d'intesa con il sindaco ha un senso. Non si possono prendere decisioni «sentito» il sindaco; questi, se è persona responsabile, per la scelta da adottare deve mettere la faccia, pure se non c'entra nulla, a fianco a quella di Bertolaso. È giusto che l'area dove collocare le costruzioni sia ritenuta la migliore sia dal commissario che dal sindaco che è stato eletto.
Allora, nell'interesse generale vi prego di valutare la possibilità di fare gli aggiustamenti proposti con i miei emendamenti. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
D'ALI', relatore. Signor presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.300, per il quale vi è anche un'osservazione della 1a Commissione, e 2.3.
Sull'emendamento 2.4 chiedo la trasformazione in ordine del giorno, altrimenti esprimo parere contrario.
Esprimo naturalmente parere favorevole sugli emendamenti 2.600 e 2.6, a firma della Commissione, anche se penso che per quest'ultimo sia necessario un intervento di drafting.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.301, 2.11, 2.700, 2.302, sul quale c'è anche un'osservazione della 1a Commissione. Sull'emendamento 2.12 c'è un parere contrario della 1a Commissione; quindi invito al ritiro.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.303, 2.15, 2.19 e 2.22.
Quanto all'emendamento 2.23, in base anche all'intervento del presidente Marini, do una motivazione comune a tutte le contrarietà espresse in materia di governance. Nella relazione, così come anche in Commissione, ho detto che sul tema della governance c'è un'esigenza pressante, come lo stesso presidente Marini riconosceva, e anche un'assunzione di responsabilità forte da parte del Governo per le fasi dell'emergenza, che non è terminata e che terminerà quando avremo messo tutti gli abitanti che hanno perduto un tetto nelle condizioni di affrontare il rigoroso inverno.
Sull'altra fase, quella della ricostruzione, già in Commissione abbiamo fatto notevoli passi avanti verso un'intesa sulla governance e noi stessi riconosciamo l'assoluta legittimità degli enti locali a riprogrammare il loro territorio. Credo che il Governo stia per presentare un emendamento aggiuntivo al comma 13 dell'articolo 2 - di questo pregherei, non appena arrivato, di darne notizia anche ai colleghi, oltre che al relatore - che prevede non tanto l'intesa, ma l'iniziativa dei sindaci nella ripianificazione del territorio per i progetti e le progettualità legate alla ricostruzione; e questo non, come la Commissione aveva previsto, esclusivamente per i centri storici, ma per l'intero territorio comunale.
Quindi, pur comprendendo le argomentazioni del presidente Marini, credo che lo stesso, così come gli altri colleghi, debbano comprendere anche le argomentazioni di segno opposto, cioè le preoccupazioni circa l'intervento che non riguarda solo il Comune dell'Aquila, ma molti Comuni, alcuni dei quali, tra l'altro, destinatari di interventi che devono sostenere le esigenze primarie abitative di abitanti di altri Comuni, e l'opportunità di un'unica regia. Nell'interconnessione non si può non avere un'unica regia, che non può non fare capo al commissario delegato e quindi al Governo, che se ne assume l'intera responsabilità. L'impostazione del Governo è pertanto quella da mantenere e quindi la più corretta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.
Invito al ritiro dell'emendamento 2.24 e alla predisposizione di un ordine del giorno. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.701. L'emendamento 2.800a è di drafting. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.304 e sul subemendamento 2.270/300. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.270 della Commissione. Invito il senatore Pastore al ritiro dell'emendamento 2.29 di cui è primo firmatario.
PASTORE (PdL). Lo ritiro, signor Presidente.
D'ALI', relatore. Ritengo che la materia dell'emendamento 2.30 sia da ricomprendere, se il senatore Legnini lo ritiene opportuno, nell'ordine del giorno che l'ho già invitato a presentare in luogo del precedente emendamento 2.4. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.305, 2.32, 2.33, 2.34, 2.306 e 2.35. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.37 della Commissione e contrario sugli emendamenti 2.39, 2.307 e 2.308.
Circa l'emendamento 2.42, ritengo sia opportuna la formulazione di un ordine del giorno su questa materia. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.43. Anche per l'emendamento 2.44 ritengo che l'argomento da esso trattato sia più materia da ordine del giorno che da inserimento normativo. Invito quindi i presentatori alla formulazione di un ordine del giorno. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.46 e 2.47.
Circa l'emendamento 2.48, si sta già operando nel segno del risparmio assoluto anche dal punto di vista dei compensi. Quindi, se il senatore Di Stefano fosse disposto a mettere, tra la parola "onorari" e la parola "minimi", le parole «non superiori ai», potrebbe essere un indirizzo che il Governo potrebbe recepire. In questo caso, quindi, mi rimetterei al Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.702.
Anche l'emendamento 2.309 affronta materia più da ordine del giorno che da inserimento normativo, anche perché esso recita «ove possibile» ed è, quindi, un pronunciamento di indirizzo e di auspicio piuttosto che normativo. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.51.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.601 e 2.52 della Commissione.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.310 e sull'emendamento 2.54, sul quale vi è il parere contrario della 5a Commissione. Sull'emendamento 2.800, signor Presidente, resto in attesa del parere della 5aCommissione prima di esprimere il parere. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.55, sul quale vi è il parere contrario della 5a Commissione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.703 e 2.704.
Il parere è altresì contrario sull'emendamento 2.311, anche perché già si è provveduto alla nomina dei quattro commissari, così come prevedevano le ordinanze e lo stesso decreto al momento della sua emanazione. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.59, nonché sull'emendamento 2.705, anche perché quest'ultimo ha una forma di copertura riguardante l'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.312 (testo 2), sul quale vi è il parere contrario della 5a Commissione in mancanza della previsione di invarianza finanziaria e della gratuità.
L'emendamento 2.570 riguarda piuttosto l'articolo 3 che non l'articolo 2 e quindi ne va posticipato l'esame; lo stesso vale per gli emendamenti 2.313 e 2.62.
Esprimo parere favorevole agli emendamenti 2.630 e 2.64 della Commissione. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 2.314.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.300, in sostanza esso risponde all'invito di trasformazione in ordine del giorno di alcuni emendamenti presentati. Non so se i presentatori degli emendamenti che sono stati invitati a formulare un ordine del giorno vogliano confluire o vogliano integrare questo ordine del giorno. Comunque suggerisco al Governo di accoglierlo.
Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, invito al ritiro dell'emendamento 2.0.1 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.300 e 2.0.301. (Brusìo).
PRESIDENTE.Colleghi, per cortesia, un po' di silenzio e di attenzione.
Sottosegretario Menia, per semplificare il nostro lavoro, le chiedo la cortesia, se è d'accordo, di specificare il parere del Governo solo ove questo sia difforme da quello del relatore.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Sì, Presidente. Dunque, esprimo parere conforme a quello del relatore, salvo le precisazioni che farò.
PRESIDENTE. Il relatore si è rimesso al parere del Governo sull'emendamento 2.48, proponendo una piccola modifica, cioè l'inserimento, tra le parole «onorari» e «minimi», delle altre: «non superiori ai».
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Il mio parere sull'emendamento 2.48 è contrario perché, in realtà, si sta già operando in questo regime e si applicano già gli onorari minimi, se non addirittura qualcosa di meno, e questo diventerebbe un limite perché, in condizioni di emergenza, potrebbe anche capitare che si debba pagare qualcosa di più. Per questo motivo il mio parere è contrario.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.800, concernente il comma 11, propongo al relatore due correzioni, di forma e parzialmente di sostanza. In primo luogo chiedo di sostituire le parole: «al fine di consentirne» con le parole: «a condizione che ne consenta». Inoltre chiedo di sostituire, sempre nello stesso emendamento, le parole: «Con ordinanza del Dipartimento della Protezione civile» con le altre «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1».
PRESIDENTE.Purtroppo, mancando il parere della 5a Commissione, l'emendamento va accantonato. Comunque prendiamo atto della sua proposta di modifica.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Aggiungo che ho appena presentato un altro emendamento, sempre da rimettere al parere della Commissione bilancio, che introdurrebbe in questo articolo, dopo il comma 12, il comma 12-bis; tale proposta recepisce quanto richiesto a proposito di governance.
PRESIDENTE. Si tratta dell'emendamento 2.2000, che introduce il comma 12‑bis che affronta il tema della pianificazione urbanistica.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Leggo testualmente l'emendamento 2.2000, in modo che l'Assemblea ne conosca il contenuto, ma è stato depositato: «I Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il Presidente della Provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo una armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1». Anche per questo dovremo passare attraverso la Commissione bilancio.
Esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli altri emendamenti.
PRESIDENTE.Presidente Azzollini, è in grado di darci il parere della 5a Commissione sull'emendamento 2.2000?
AZZOLLINI (PdL). Si, signor Presidente. Mi sono consultato con i colleghi della Commissione e il nostro parere sull'emendamento 2.2000 è di nulla osta.
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 2.2000, presentato dal rappresentante del Governo, e sulle modifiche dallo stesso proposte agli altri emendamenti.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2000 presentato dal Governo. Accetto la proposta di riformulazione avanzata sull'emendamento 2.800, sul quale peraltro manca il parere della 5a Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.300, presentato dal senatore Astore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Granaiola e da altri senatori.
Non è approvato.
Sull'emendamento 2.4 è stato formulato un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Senatore Legnini, accoglie tale invito?
LEGNINI (PD). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.4 non verrà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 2.600, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.301.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.301, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.700, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.302, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Sull'emendamento 2.12 è stato formulato un invito al ritiro, il presentatore lo accoglie?
ZANETTA (PdL). Sì, signor Presidente.
MARINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINI (PD). Signor Presidente, ho letto il testo dell'emendamento 2.2000, volto ad introdurre il comma 12-bis, illustrato dal sottosegretario Menia e sul quale si è espresso il Presidente della 5a Commissione e devo dire che è un po' contorto rispetto allo stile chiarissimo adottato ieri dal Sottosegretario nel fornire elementi di risposta. Tuttavia, in merito c'è intesa; pertanto ritiro gli emendamenti 2.13 e 2.23, da me presentati sull'articolo 2.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.303.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.303, presentato dal senatore Mascitelli e da altri sentori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Tomaselli e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.23 è stato ritirato.
Sull'emendamento 2.24 è stato formulato un invito al ritiro e alla sua trasformazione in ordine del giorno. I presentatori accolgono tale invito?
DELLA SETA (PD). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.24 non verrà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 2.701, presentato dalla senatrice Granaiola e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.800a, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.304, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.270/300.
LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, desidero dichiarare il voto su questo emendamento e sul successivo 2.270, presentato dalla Commissione, che riguarda il tema molto delicato delle indennità di espropriazione delle aree occupate per la realizzazione di moduli abitativi e di quelle che necessiteranno per sopperire alle altre esigenze.
Poiché su questo tema, proprio in questi giorni e in queste ore vi è una vera e propria sollevazione, come alcuni colleghi sanno, da parte dei proprietari espropriati, vorrei chiarire qual è il punto fatto oggetto dell'emendamento 2.270 e il testo che invece è stato approvato in Commissione con il nostro voto contrario.
Il testo del comma 6 dell'articolo 2 stabilisce soltanto che il commissario delegato provvede a definire l'indennità di espropriazione senza altro aggiungere, quindi con ogni evidenza facendo riferimento alla legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità. La Commissione, su proposta dei colleghi della maggioranza, ha inteso aggiungere (ed è questo l'oggetto dell'emendamento 2.270): «tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009»; ovvero, se le aree, come è per gran parte di questi siti occupati o in via di occupazione, avevano una destinazione agricola e comunque non edificatoria, esse andranno indennizzate a valore agricolo, quindi, per pochi euro al metro quadro. Sennonché, come ci è noto, a queste aree viene impressa, con il provvedimento d'urgenza del commissario delegato, una destinazione edificatoria.
Ora, si sta verificando, signor Presidente, e mi rivolgo al relatore e al rappresentante del Governo, che moltissime famiglie, comunque proprietarie di aree terremotate, che hanno ricevuto danni enormi di vario genere, si vedono espropriare, con forma da esproprio proletario vero e proprio, delle aree che noi indennizziamo a 2, 3 o 4 euro, determinando una vera e propria disperazione di queste famiglie. A volte le sottraiamo per ragioni di pubblica utilità e di urgenza, certamente, ma almeno diamo loro il giusto ristoro! Quel ristoro che è stato sancito con una pronuncia recente della Corte costituzionale, che ha stabilito in via definitiva che l'indennità di espropriazione deve essere calcolata al valore venale. Noi proponiamo con l'emendamento 2.270/300 di indennizzare le aree a valore di mercato, così come vengono definite a seguito del provvedimento del commissario delegato. La speculazione edilizia, che è stata invocata da alcuni colleghi della maggioranza durante i lavori della Commissione, non c'entra assolutamente niente perché parliamo di procedimento espropriativo, nell'ambito del quale non vi è spazio per alcun tentativo di speculazione.
Invito pertanto caldamente il relatore e il rappresentante del Governo a modificare il proprio parere su questi emendamenti e a ritirare o comunque non accogliere l'emendamento della Commissione, che determinerebbe un ulteriore grave danno per le popolazioni dell'Aquila e degli altri Comuni colpiti dal sisma. (Applausi dal Gruppo PD).
ORSI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORSI (PdL). Signor Presidente, colleghi, sono sinceramente stupito di questa obiezione, perché lo scopo dell'emendamento 2.270 è quello di ricondurre alla medesima condizione una procedura espropriativa sui generis, nella quale l'atto approvativo del progetto comporta la variante urbanistica, quindi la valorizzazione delle aree, rispetto a quanto ordinariamente avviene nei procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche nei quali, come è stato correttamente ricordato, si fa la stima del valore venale del bene espropriato, non già in funzione del bene e dell'infrastruttura pubbliche che si realizzano, ma in funzione della destinazione d'uso in essere rispetto ai piani regolatori in quel momento.
Consentire una valutazione in funzione delle opere che si costruiscono nell'interesse primario della popolazione dell'Abruzzo provocherebbe, rispetto a questi espropri rapportati all'ordinario, un indebito arricchimento che credo debba essere preso in considerazione anche per il fatto che l'approvazione dei progetti non certifica l'immediata funzione residenziale degli stessi. Infatti, in questo momento si tratta di realizzare opere di interesse pubblico e, quindi, paragonabili ad una infrastruttura, una strada, un'opera di necessità per la collettività e a questo regime è corretto richiamarsi senza avere corsie diverse o, in maniera ancora più discutibile, una diversità di trattamento rispetto a quanto regolarmente avviene.
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, a me fa specie sentire parlare di indebito arricchimento. Noi stiamo parlando di una situazione estremamente delicata. Ci sono alcune decine di persone che vivono della coltivazione dei loro campi.
Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,10)
(Segue LI GOTTI). Si prevede di espropriare, con l'articolo 2, la loro unica fonte di reddito, corrispondendo l'indennità per la destinazione agricola che hanno quei terreni; di cosa dovranno poi vivere queste persone? Stiamo sommando ai drammi altri futuri drammi, non possiamo non farcene carico. Non possiamo ignorare che non stiamo parlando di speculatori, ma di gente che vive del lavoro unico di un'attività agricola: se togliamo loro quel bene dovranno pur vivere in futuro! Come li assisteremo? Altro che indebito arricchimento!
Se poi pensiamo che all'articolo 3 sono previsti incentivi e aiuti qualora vi siano state conseguenze economiche per le attività di impresa provocate dal sisma, come non considerare le conseguenze economiche non provocate dal sisma ma dagli espropri delle uniche attività dei nostri concittadini? Mi rivolgo anche al Presidente della Commissione agricoltura: non possiamo essere indifferenti di fronte a questo tema e sommare dramma a dramma.
E allora, quanto meno indennizziamo tali attività con il valore che si assegna all'area considerandola a destinazione urbanistica e non quale terreno agricolo. Quantomeno, indennizziamo in questo modo; diversamente noi, nel nome dell'interesse pubblico, sacrificheremo queste situazioni creando una nuova categoria di disgraziati, colpiti indirettamente dal sisma. Questo non lo possiamo consentire, nel rispetto della dignità umana e delle persone, del sacrificio e del lavoro. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signor Presidente, sono stato chiamato cortesemente in causa dal collega Li Gotti; comprendo e mi unisco al suo grido di dolore a soccorso delle popolazione agricola colpita. Peraltro, voglio ricordare a me stesso, al senatore Li Gotti e a tutti i colleghi, che già la legislazione attuale sugli espropri, come ricordava correttamente il senatore Orsi, prevede, nel caso dei piccoli proprietari, dei piccoli contadini, dei coltivatori diretti, gli agricoltori a titolo principale, i cosiddetti agricoltori professionali, la triplicazione (lo sottolineo: tre volte tanto) dell'indennità di esproprio.
Aggiungo anche che negli ultimi anni si assiste, almeno nelle Province più evolute, ad un sostanziale allineamento tra i valori di esproprio stabiliti a livello provinciale e i valori venali di mercato dei terreni agricoli. Lo dico per esperienza diretta.
Quindi, secondo me occorre che le Province siano messe nelle condizioni, con le commissioni di esproprio provinciale, di effettuare degli estimi corrispondenti ai valori reali, anche se (lo dico per tranquillizzare il senatore Li Gotti, che ha perfettamente ragione in linea assolutamente generale) è già prevista, appunto, una triplicazione dell'indennizzo, quindi nessuno viene messo sulla strada.
Facciamo un esempio pratico: il coltivatore diretto che viene espropriato dei suoi tre ettari di orto o dei suoi cinque ettari di pascolo con la triplicazione potrà comprarsi dieci ettari di terreno, come minimo, se non quindici, da un'altra parte. (Applausi dal Gruppo PdL).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.270/300, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.270.
LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.270, presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE.L'emendamento 2.29 è stato ritirato, mentre sull'emendamento 2.30 è stato formulato l'invito a trasformarlo in ordine del giorno. Lo accoglie, senatore Legnini?
LEGNINI (PD). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.30 non verrà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.305.
LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.305, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32.
RANUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente, richiamando ancora l'attenzione del Presidente della Commissione e del Governo sugli emendamenti 2.32, 2.33 e 2.47, che tendono a dare trasparenza alle procedure riguardanti l'utilizzo dei tanti soldi degli appalti che arriveranno in Abruzzo.
L'emendamento 2.32 prevede che i documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte dei Comuni debbano essere correlati dal DURC. Cos'è il DURC? Il DURC è un documento che attesta l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento e ciò serve a dare la possibilità alle aziende di lavorare in chiaro, di non subire la concorrenza sleale di coloro che si avvalgono del lavoro in nero e a far sì che in Abruzzo si possa fare una ricostruzione sana, veloce e nella trasparenza.
Gli emendamenti 2.33 e 2.47 vanno nella medesima dichiarazione. L'emendamento 2.33 prevede che il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente sia riportato ad un massimo del 30 per cento, dando così la possibilità alle imprese abruzzesi di lavorare e di non vedere l'invasione di imprese provenienti da altre Regioni. L'emendamento 2.47 stabilisce invece che il pagamento avvenga con bonifici bancari e, quindi, che non ci sia passaggio di denaro se non con una sua tracciabilità.
Questi emendamenti vanno nella direzione che tutti noi abbiamo indicato, ossia quella della trasparenza, nella preoccupazione che la malavita organizzata possa mettere le mani su una grande disgrazia come questa (anche se purtroppo sappiamo che laddove ci sono grandi lavori e grandi afflussi di denaro la malavita organizzata è la prima ad accorrere). I tre emendamenti - ripeto - sono volti alla realizzazione di tale obiettivo.
Chiedo, quindi, ancora una volta, al relatore e al Governo di ripensarci e alla maggioranza di tenere in considerazione questi emendamenti. Infine, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 2.32. (Applausi del senatore Villari).
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ranucci, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Sono presenti nelle tribune del Senato gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Padre Salvatore Lener» di Marcianise (Caserta). Rivolgiamo a loro e agli insegnanti il saluto e l'augurio del Senato per la conclusione dell'anno scolastico. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534 (ore 11,19)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.33.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.33, presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Vi pregherei sentitamente di votare solo per voi presenti e non per gli assenti. Votare per i colleghi assenti non ha senso, è negativo e non modifica neppure il risultato. (Il senatore Digilio raggiunge i banchi dell'opposizione).
Ai controlli ci pensa il senatore Segretario Stradiotto.
GARRAFFA (PD). C'è la senatrice Bonfrisco!
PRESIDENTE.Senatore Digilio, la richiamo! Torni al suo posto, è il senatore Segretario che deve svolgere queste operazioni. (Proteste del senatore Digilio). La richiamo per la seconda volta e chiedo che il mio richiamo sia messo a verbale. (Reiterate proteste del senatore Digilio). Senatore, se continua la espello dall'Aula! (Proteste dal Gruppo PdL). Poiché c'è il senatore Segretario che sta effettuando i controlli, nessuno, oltre i senatori Segretari, deve farlo. Non ci devono essere intromissioni o interferenze. (Applausi dal Gruppo PD).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.306.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.306, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
FLUTTERO (PdL). Signor Presidente, trasformo l'emendamento 2.35 in un ordine del giorno.
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, ho appena ricevuto il testo dell'ordine del giorno riguardo al quale suggerisco, innanzitutto, di sostituire le parole «a diramare disposizioni allo scopo di» con le altre: «a valutare l'opportunità di».
Per mio conto, l'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione, ma per il giudizio finale mi rimetto al Governo.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno nel testo proposto dal relatore.
PRESIDENTE. Senatore Fluttero, accetta la riformulazione e l'accoglimento come raccomandazione?
FLUTTERO (PdL). Si, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.35 si intende accolto come raccomandazione.
Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.307.
ZANDA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zanda, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.307, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.308.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.308, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE.Sull'emendamento 2.42 c'è un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Senatore Lusi, accetta tale invito?
LUSI (PD). No, signor Presidente, ne chiedo la votazione.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.42.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.42, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.43.
DI STEFANO (PdL). Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Sull'emendamento 2.44 c'è un invito a trasformarlo in ordine del giorno.
CICOLANI (PdL). Accolgo l'invito, Presidente.
PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.44 non verrà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.46.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.46, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.47.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.47, presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.48 c'è un invito al ritiro.
DI STEFANO (PdL). Accolgo l'invito, Presidente, e ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.702.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.702, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE.Sull'emendamento 2.309 c'è un invito a trasformarlo in ordine del giorno; lo accoglie, senatore Mascitelli?
MASCITELLI (IdV). No, Presidente. Non accolgo l'invito e chiedo la votazione dell'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 2.309.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.309, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.51.
FLUTTERO (PdL). Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l'emendamento 2.601, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.310.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.310, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.54 è improcedibile.
L'emendamento 2.800 è stato accantonato.
Passiamo all'emendamento 2.55.
FLUTTERO (PdL). Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.703.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.703, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.704.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.704, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
FLERES (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLERES (PdL). Signor Presidente, è la seconda volta che succede questa mattina: anche per questa votazione il sistema non ha registrato il mio voto. C'è qualche contatto che non va.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto: resta agli atti che lei era presente e ha votato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.311, presentato dal senatore Astore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.59.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.59, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.705.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.705, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.312 (testo 2).
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.312 (testo 2), presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, propongo di votare l'emendamento 2.630 come aggiuntivo all'articolo e non al comma 12. Mi sembra inoltre corretto suggerire la seguente modifica: «Il Governo è tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento», anziché «ad effettuare un'informativa annuale, da presentare alle Commissioni parlamentari competenti». Sarà infatti cura dei Presidenti di Camera e Senato trasmetterla alle Commissioni competenti. Mi sembra una formulazione più in linea con la nostra prassi istituzionale. L'emendamento assume la nuova numerazione 2.0.19.
PRESIDENTE. L'emendamento è pertanto da intendersi volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.
Metto ai voti l'emendamento 2.2000, presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.64, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.314.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.314, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.300.
D'ALI', relatore. Sull'ordine del giorno G2.300 ho già espresso un parere positivo, frutto anche di una sollecitazione in sede di discussione degli emendamenti. Avevo anche segnalato ad alcuni colleghi che avevano presentato emendamenti di uguale tenore - ma non sta a me prendere l'iniziativa e si tratta quindi di una pura segnalazione - di completare l'ordine del giorno con il contenuto dei loro emendamenti. Il parere comunque è favorevole e spero che il Governo lo possa accogliere.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore e accolgo l'ordine del giorno.
FLUTTERO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLUTTERO (PdL). Signor Presidente, abbiamo votato l'emendamento 2.312 (testo 2), poi siamo passati al 2.630 e quindi abbiamo concluso la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Non sono stati posti in votazione gli emendamenti 2.570, 2.313 e 2.62, di argomento omogeneo. Non ho compreso le intenzioni del relatore e del Governo su questi emendamenti, o forse ero distratto.
PRESIDENTE. Senatore Fluttero, è stato deciso di esaminare tali emendamenti insieme a quelli riferiti all'articolo 3.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, anche a nome dei senatori Lusi, Della Seta e Legnini, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G2.300, di cui è primo firmatario il senatore Mascitelli.
PRESIDENTE.Senatore Mascitelli, è d'accordo?
MASCITELLI (IdV). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.300 non verrà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.19, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Sull'emendamento 2.0.1 è stato formulato un invito al ritiro. Chiedo al senatore Piccone se intende accogliere tale invito.
PICCONE (PdL). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.0.300.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.300, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.301.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.301, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, vorrei sollecitare una riflessione sull'articolo 3, perché la Commissione bilancio - il presidente Azzollini ne potrà dare atto - ha accantonato l'esame della copertura finanziaria su due emendamenti molto importanti - uno della Commissione e uno a firma di colleghi del Partito Democratico - che attengono alla verifica dell'integrità della copertura finanziaria per gli interventi di ricostruzione con particolare riferimento alla prima casa. (Brusìo).
PRESIDENTE. La prego, senatore Legnini, attenda un attimo.
Colleghi, chi vuole uscire dall'Aula può farlo; state tranquilli che non ho fatto chiudere, né sigillare le porte. Invito soltanto chi ha esigenza di allontanarsi a farlo rapidamente, perché il senatore Legnini sta sollevando una questione rilevante e vorrei quindi dar modo a quelli che rimangono di seguire.
LEGNINI (PD). La ringrazio, signor Presidente.
A seguito di una nostra precisa richiesta, il Presidente della Commissione bilancio ha disposto l'acquisizione di una relazione tecnica integrativa su quegli emendamenti, anche se naturalmente la valutazione si estende poi alla copertura finanziaria dell'intero articolo 3.
Per questa ragione, le chiedo di voler disporre l'accantonamento dell'intero articolo 3, in attesa che la Commissione bilancio faccia il suo lavoro, poiché è evidente che tutti gli emendamenti che insistono su questo articolo interferiscono sul problema di carattere finanziario cui ho fatto riferimento.
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla richiesta di accantonamento dell'intero articolo 3 avanzata dal senatore Legnini, in base alle motivazioni espresse con riferimento al lavoro che la Commissione bilancio deve ancora compiere.
In questo caso, si passerebbe all'illustrazione e alla successiva votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, mi pare che le questioni relative all'articolo 3 siano state tutte ampiamente risolte: ci può essere forse un'esigenza di chiarimento che può emergere dalla discussione. Non ho difficoltà. Tuttavia, se dobbiamo accantonare l'articolo 3, che è veramente importante per il prosieguo della discussione, dobbiamo sospendere i lavori. Non possiamo passare direttamente all'esame dei successivi articoli, perché - ripeto - è essenziale definire l'articolo 3 per procedere con gli altri. Non mi sembra vi siano problemi di bilancio, a meno che il Presidente della 5a Commissione non intenda intervenire.
AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per una questione di natura tecnica. L'accantonamento dell'emendamento 3.700 e la relazione tecnica richiesta, che va incontro ad esigenze molto giuste poste all'interno della Commissione, tecnicamente non impedisce che si discuta degli altri emendamenti. Ciò perché, ove si dovesse modificare sulla base della relazione tecnica del Governo la copertura finanziaria su quegli emendamenti rendendola più idonea, sarebbe una questione che a quel punto si potrebbe comunque introdurre. È chiaro che l'accantonamento di quell'emendamento impedirebbe il voto finale sull'articolo, ma non su tutti gli altri emendamenti.
Questo esclusivamente sotto il profilo tecnico. Per le altre questioni, la decisione naturalmente non compete a me.
PRESIDENTE. Senatore Legnini, sarei propenso a procedere. Capisco la sua obiezione. Ho ascoltato anche i rilievi tecnici, però in questo momento ho una preoccupazione: ci siamo tutti impegnati perché questo provvedimento venga approvato entro domani. Avevo preso in considerazione l'idea di passare immediatamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4 accantonando l'intero articolo 3, così come richiesto, ma in realtà viene detto che ci sarebbe bisogno di una sospensione dei lavori. D'altra parte, occorre tener presente anche quanto sottolineato dal presidente Azzollini dal punto di vista tecnico, cioè che, mentre sul voto finale ci sarebbero delle ripercussioni, tuttavia l'emendamento accantonato, per quanto rilevante, non impedirebbe la prosecuzione dell'esame degli altri emendamenti.
Sulla base di queste considerazioni, senatore Legnini, la inviterei a riflettere e a valutare se è possibile procedere.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, la prego di credere che la questione che ho posto ha una sua rilevanza; se crede, posso diffondermi nello spiegare la consistenza del problema che ho sollevato. Stiamo parlando dell'aspetto centrale del provvedimento, cioè se ci sono o no le risorse sufficienti - relativamente sia al testo sia agli emendamenti approvati in Commissione che ad altri presentati - per la ricostruzione delle abitazioni. Nel momento in cui la Commissione, come ha detto il presidente Azzollini, proprio sul punto della correttezza della copertura finanziaria della ricostruzione, ha disposto l'acquisizione di una nuova relazione tecnica, non comprendo come si possano vagliare gli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Tuttavia, poiché il nostro intento non è in alcun modo dilatorio né di altro genere, ma è esclusivamente quello di pervenire ad un esame puntuale e informato del provvedimento, potremmo anche procedere con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3, con riserva poi di intervenire, emendamento per emendamento, su quelli che interferiscono direttamente sul tema della copertura. Credo che saranno diversi, perché è vero quanto sostenuto dal presidente Azzollini, ossia che non vi sono impedimenti di ordine tecnico, ma vi è una strettissima correlazione tra diversi di questi emendamenti e il problema a cui mi sono in precedenza riferito.
PRESIDENTE. Senatore D'Alì, da un rapido esame dei testi sono molti gli emendamenti condizionati da questo aspetto. Quindi, possiamo procedere all'illustrazione, ma poi avremo un bel blocco su cui non potremo proseguire oltre. In ogni caso, se non si può anticipare l'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti, con una conseguente sospensione dei nostri lavori, preferirei proseguire con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Quelli sui quali ci sarà una richiesta di non procedere, verranno accantonati. Il lavoro sarà solo un po' più complicato in seguito.
Invito dunque i presentatori ad illustrare gli emendamenti e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.
MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto sugli emendamenti da me presentati.
PASTORE (PdL). Signor Presidente, illustro gli emendamenti spostati dall'articolo 2 all'articolo 3, che riguardano le questioni, da non sottovalutare, dei condomini.
Il terremoto ha colpito un'intera città, quindi le proprietà condominiali sono numerose. Occorre allora verificare se la disciplina vigente nel nostro sistema, come dettata dal codice civile, favorisca o intralci la ricostruzione. Un conto infatti è ricostruire o recuperare un condominio in una situazione normale, un altro è recuperare un contesto abitativo con più unità in una situazione come quella aquilana, per la quale è evidente la necessità di intervenire in maniera coordinata.
Allora, il mio emendamento, che diventa aggiuntivo ad un emendamento approvato già in Commissione, riduce i quorum assembleari per decidere la ricostruzione del fabbricato. Questo, al fine di favorirla. Infatti, in caso contrario, potrebbe anche non essere effettuata per l'opposizione di una parte dei proprietari di unità immobiliari. È comunque salvaguardato il principio della maggioranza per capi, cioè per proprietari; si riduce il quorum dei millesimi di proprietà necessari per deliberare. In questo modo le norme del codice che già disciplinano queste situazioni potranno essere applicate in maniera più snella, più efficace e rispondente agli scopi e al dettato della disciplina dell'articolo 3.
ASTORE (IdV). Signor Presidente, si tratta di emendamenti di buon senso per i quali mi rivolgo ai senatori abruzzesi della maggioranza, che spero riescano a convincere i loro colleghi. Ritengo infatti che in questa materia la netta chiusura della maggioranza nei confronti delle proposte dell'opposizione sia assurda.
Come sapete, in alternativa alla ricostruzione, verrà finanziato anche l'acquisto. In proposito, l'emendamento 3.309 chiede di esentare, a determinate e rigorose condizioni, da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di acquisto di prima casa, anche ubicata in comuni non colpiti dal sisma, come nel caso di Pescara. Mi sembra una norma ragionevole per dare un certo vantaggio a chi deve riacquistare la casa.
MARINI (PD). Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.222 (testo corretto) e faccio un breve cenno anche all'emendamento 3.0.303 (testo corretto). Se sarà necessario, fornirò ulteriori chiarimenti in sede di dichiarazione di voto.
L'emendamento 3.222 (testo corretto) riguarda la ricostruzione dei centri storici e, in particolare, un numero sostanzioso di palazzi di impostazione rinascimentale, ricostruiti ai primi del Settecento, dopo il terremoto del 1703, che non siano prime case e magari appartenenti a cittadini che non risiedono all'Aquila. Siamo nell'ordine di qualche centinaio di edifici che caratterizzano il centro storico.
In questo emendamento c'è un impegno e devo ammettere che in Commissione, con una esplicitazione della posizione del Governo, è stato compiuto un passo avanti. Noi lo vorremmo più completo, sostenendo che, comunque si consideri l'economia della Provincia dell'Aquila (il polo informatico non esiste più e, se anche resistono i settori farmaceutici e meccanici, questi vanno indubbiamente difesi), la sua prospettiva - come abbiamo detto altre volte - è nella valorizzazione del territorio, nel turismo e nel recupero di produzioni di nicchia allo scopo di trattenere i giovani.
Quindi, ricostituire il patrimonio culturale - naturalmente considerando le competenze del Ministero dei beni culturali - è uno dei passaggi fondamentali per trattenere i giovani sul territorio e proiettarsi nel futuro. Vi è quindi un impegno, dopo il primo passo fatto in Commissione, a mettere al centro delle preoccupazioni questa enorme questione. Signor Presidente, se lei si reca all'Aquila in questi giorni, vedrà che la città fa ancora impressione malgrado i lavori di primo intervento: non c'è nessuno. Questo è un punto centrale per la ricostruzione. Del resto, il marchese Garofalo, inviato dai Borboni dopo il terremoto del 1703 per salvare la città che si stava spopolando, chiese la sospensione di ogni tributo per dieci anni, motivandola appunto con la ripresa della città, anche se allora la neve e le montagne non rappresentavano una ricchezza come adesso.
Ritengo importanti questi due emendamenti e, qualora fosse necessario un chiarimento ulteriore, potrò nuovamente intervenire in sede di dichiarazione di voto. (Applausi dal Gruppo PD e Astore).
VALENTINO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO (PdL). Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma all'emendamento 3.222 (testo corretto) illustrato poc'anzi dal senatore Marini, perché ne condivido appieno lo spirito e le ragioni. Il cuore e l'anima dell'Aquila sono il suo centro storico, quei palazzi gentilizi che rispecchiano la sua tradizione e la sua cultura. Quindi, un'attenzione maggiore verso l'edificazione più celere merita grande apprezzamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 3 si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.700 e 3.701. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.600 della Commissione.
Vi è poi una serie di subemendamenti all'emendamento 3.5000 della Commissione, sui quali il parere è contrario su tutti.
L'emendamento 3.5000 della Commissione costituisce una modifica al testo originario approvata in Commissione dopo ampio dibattito e con il consenso di quasi tutte le forze politiche presenti. Esso chiarisce la portata dell'intervento per la ricostruzione, nel senso che le spese per la ricostruzione, l'acquisto di casa equivalente o la ristrutturazione degli immobili adibiti ad abitazione considerata principale vengono risarcite. Quindi le abitazioni principali vengono interamente risarcite del danno che hanno subito. Questo è un momento importante, come si è sottolineato in più interventi, perché si accerta con chiarezza questo punto.
L'altro punto di chiarezza che è scaturito dalla discussione riguarda l'utilizzo del credito d'imposta, che avviene su richiesta dell'interessato, quindi la discrezionalità è riservata al beneficiario e, per un'ulteriore interpretazione, ritengo di poter affermare che il credito d'imposta, sempre su base volontaria, sia utilizzabile anche in occasione di eventuale ammortamento di finanziamenti agevolati. Questo chiarisce ulteriormente il quadro, come era stato chiesto. Forse il testo avrebbe potuto esprimersi in termini più efficaci, ma rispetta comunque il senso che tutti noi abbiamo inteso. Per questo ritengo possa essere approvato.
La lettera d), inoltre, aggiunge una novità: infatti mentre prima il rimborso dei mutui, in mancanza di chiarezza sul risarcimento integrale, era considerato complementare all'intervento contributivo, adesso invece è considerato aggiuntivo. Il Governo ha ritenuto di dover intervenire ulteriormente in favore di quei cittadini che, nella normalità della loro attività e della loro sistemazione familiare, avevano deciso di acquistare un'abitazione principale; lo avevano fatto accendendo un mutuo e quindi sicuramente avevano e hanno un debito residuo. Lo Stato interviene su questo debito residuo con una cifra sino a 150.000 euro assumendosi l'onere del pagamento. Questo mi sembra un aumento significativo dell'intervento del Governo sia in termini di chiarezza, rispetto ai contributi e all'utilizzo del credito d'imposta, sia in termini di risorse, perché sicuramente saranno moltissimi i cittadini e i nuclei familiari che beneficeranno di questa ulteriore previsione.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.300, 3.301, e 3.18.
Invito al ritiro dell'emendamento 3.20, altrimenti il parere è contrario, stante il parere contrario della 5a Commissione e anche perché alcune sue previsioni sono state inserite nell'emendamento governativo.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.303, mentre invito al ritiro degli emendamenti 3.304, che mi pare abbastanza superato, 3.305 e 3.306, che tratta la stessa materia; in caso contrario il parere è contrario.
Stante il parere contrario della 5a Commissione, in mancanza di una clausola di invarianza finanziaria, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.307.
Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.702, 3.28 (sul quale è contrario anche il parere della 5a Commissione), 3.703, 3.33, 3.704, 3.705 3.308, 3.309, 3.310, 3.706, 3.311, 3.44 e 3.707.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.50 della Commissione. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 3.708, 3.709, 3.710, 3.711, 3.55, 3.57, 3.312, 3.712 e 3.713.
Naturalmente, su tutti questi emendamenti, su cui ho espresso parere contrario, resta fermo l'impegno del relatore e del Governo ad esaminare eventuali ordini del giorno. Infatti, come ho più volte spiegato ai colleghi, questo non è l'unico provvedimento che sarà assunto in materia di sostegno alle esigenze delle zone colpite dal terremoto. Poiché gli emendamenti su cui ho espresso parere contrario intervengono su aspetti della ripresa economica (l'attivazione di imprese e così via), ritengo si possa elaborare un ordine del giorno che non mancherà di trovare non solo l'approvazione del relatore e del Governo, ma, credo, anche la condivisione di tutte le forze politiche. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno che questi emendamenti venissero ritirati in maniera tale da evitarne la bocciatura, sostituendoli con un ordine del giorno propositivo.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.63, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 3.714, 3.715 e 3.450.
L'emendamento 3.313, da me presentato, va incontro anche a quanto evidenziato dal senatore Marini.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.716, 3.314, 3.315 e 3.316.
Anche con riferimento all'emendamento 3.717 sarebbe forse più opportuno un ordine del giorno, che sarebbe sicuramente condiviso da tutte le forze politiche: infatti, questi emendamenti, a partire da questo presentato dal senatore Lusi, per seguire con i successivi, affrontano il problema sicuramente importante e sensibile delle condizioni di disagio economico in cui si vengono a trovare le aziende municipalizzate e gli stessi comuni. (Brusìo. Richiami del presidente).
Come ho detto, siamo ancora in una fase di emergenza per cui non è quantificabile questo tipo di disagio e quindi sarebbe più opportuno che il Senato impegnasse il Governo a riferire sull'argomento e a prendere importanti decisioni in merito quando si avrà un quadro completo del disagio economico che comuni e società municipalizzate hanno subito a seguito del terremoto.
Non vi è dubbio che, così come assistiamo i cittadini, i proprietari dell'abitazione principale e i beni storico-culturali e così come andremo ad assistere le imprese, dobbiamo anche assistere quelle imprese che, essendo pubbliche, forniscono soprattutto servizi. Tuttavia, credo sia prematuro affrontare oggi il discorso e quindi ritengo che, anche su questo argomento, che è stato sollevato ed è importante, si possa convenire sulla stesura e l'approvazione di un ordine del giorno che sia impegnativo per il Governo per esaminare, come ho già detto, interventi a favore dei comuni e delle aziende municipalizzate non appena il quadro sarà chiaro. Pertanto, il parere è identico anche sugli emendamenti 3.718 e 3.719. (Brusìo.).
PRESIDENTE.Colleghi, per favore, un momento di attenzione o comunque di silenzio: è faticosissimo lavorare così! Non so come faccia lei, senatore D'Alì, e le esprimo i miei personali complimenti.
D'ALI', relatore. Bisogna avere un po' di esperienza alle spalle.
Il parere è contrario sugli emendamenti 3.720, 3.317, 3.318 e 3.319. L'emendamento 3.810 è della Commissione, quindi il parere è favorevole.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.721 e 3.320, nonché sull'emendamento 3.321, anche perché entra nel merito della modalità di corresponsione dei contributi e questo sarebbe meglio fosse riservato alle ordinanze. Ho più volte cercato di inquadrare il contesto normativo in cui si muove questo decreto, sottolineando che esso dà le linee guida e gli indirizzi, stabilisce alcuni limiti e tipologie e poi le ordinanze passano alla fase applicativa. L'argomento dell'emendamento 3.321 mi pare pertanto più da contenuto di ordinanza e potrebbe essere meglio recepito anche attraverso un ordine del giorno.
Per quanto riguarda l'emendamento 3.323, invito al ritiro oppure il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.324.
Per quanto riguarda l'emendamento 3.222 (testo corretto) del senatore Marini, vorrei, signor Presidente, proporre di posticiparne l'esame all'articolo 14, dove c'è un importante emendamento del Governo, già approvato in Commissione, che tratta proprio l'argomento dei centri storici; quindi, se il senatore Marini e coloro che hanno aggiunto la firma a quell'emendamento sono d'accordo, rinvierei l'esame in seno all'articolo 14.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.83: si tratta di un profilo operativo che è meglio inserire nelle ordinanze. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.84 e 3.722: anche in questo caso, credo che le ordinanze, che sono emesse con il concerto del Ministero dell'economia, disciplineranno l'utilizzo dell'eventuale quota di credito d'imposta non immediatamente assorbita a copertura del contributo. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 3.325 (anche perché ci sono alcuni emendamenti approvati in Commissione che trattano l'argomento) e 3.326.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.327: anche qui bisogna discuterne in riferimento all'emendamento del Governo 14.500. Il mio parere è comunque contrario, a meno che non di si decida di farne un'unica trattazione; si parla infatti dei centri storici e dei criteri di ricostruzione. Tuttavia mi sembra che sia solamente l'emendamento del senatore Marini da ricondurre in seno all'emendamento 14.500.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.89 e 3.723. L'emendamento 3.202 è della Commissione e non posso che essere favorevole.
L'emendamento 3.328 mi sembra assolutamente ultroneo, anzi, direi quasi fuori dalle previsioni adottate e quindi il parere è contrario. Il parere è contrario all'emendamento 3.724; si potrebbe trasformare, volendo, in un ordine del giorno, ma rientra in quel ragionamento che facevo poco fa, in ordine alla gestione delle società municipalizzate. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 3.329, 3.330, 3.98 e 3.331. L'emendamento 3.100 è della Commissione. A tale riguardo, signor Presidente, ho ricevuto il subemendamento del Governo 3.100/1, che mi sembra opportuno e sul quale esprimo quindi il mio parere favorevole.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.101, perché mi sembra un po' eccessivo: si potrebbero trovare altre soluzioni. L'emendamento 3.850 è della Commissione e riprende il tema dei condomini. A tale riguardo esprimo parere favorevole agli emendamenti 3.1301 (già 2.62) e 3.1302 (già 2.570). Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.725, perché anche questo troppo dettagliato: è meglio come materia di ordinanza.
Per quanto riguarda l'emendamento 3.726, c'è una misura approvata in Commissione sull'istituzione della zona franca. Inviterei il senatore Lusi, la senatrice Finocchiaro e gli altri senatori a farvi riferimento, anche se loro propongono un periodo di dieci anni, che non è tecnicamente proponibile. Vi è anche, peraltro, un subemendamento del relatore all'emendamento approvato in Commissione, che propone la corresponsione delle sovvenzioni per la zona franca in ambito triennale, non solamente per il 2009 come approvato in Commissione, ma anche per il 2010 e il 2011. In questo momento, confesso che non ricordo a quale articolo è riferito; proporrei in ogni caso al senatore Lusi - se non vuole ritirarlo, dato che abbiamo approvato l'altro emendamento in Commissione - di posticiparne la trattazione assieme all'emendamento della Commissione.
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 3.332 e 3.105.
L'ordine del giorno G3.200 è di per sé condivisibile, ma mi sembra un po' scarno sulla materia delle conseguenze economiche sfavorevoli per le imprese. Inoltre, il sottosegretario Menia mi avverte del fatto che esso è perfettamente uguale all'ordine del giorno G6, presentato dalla Commissione, approvato ieri mattina. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo e considerarlo nell'ambito delle decisioni assunte in quella sede.
Sull'emendamento 3.0.300 c'è un parere contrario della 5a Commissione, quindi, in mancanza della clausola di invarianza finanziaria, inviterei il senatore Pastore a ritirarlo; lo stesso vale per quanto riguarda l'emendamento 3.0.303 (testo corretto), primo firmatario il senatore Marini, che invito a ritirare poiché questa materia andrebbe discussa più avanti, e per il 3.0.701, del senatore Legnini, che invito a ritirare (se il senatore Legnini lo ritiene, potremo affrontare la questione in sede di esame dell'articolo 14).
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 3.0.700 e 3.0.301 (su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario per varie condizioni). Poiché la 5a Commissione ha espresso parere contrario all'emendamento 3.0.302, anche il parere del relatore è contrario. Sull'emendamento 3.0.702, che concerne un'ulteriore proposta di intervento sui beni culturali, il parere è contrario, anche per le modalità di compilazione della relativa copertura. Poiché la 5a Commissione ha espresso parere contrario all'emendamento 3.0.7 anche il parere del relatore è contrario a tale proposta. Infine, sull'emendamento 3.0.9 c'è un'osservazione della 1a Commissione e quindi chiedo ai proponenti di ritirarlo; diversamente, il mio parere sarà contrario. (Brusìo).
PRESIDENTE. Invito davvero i colleghi quanto meno a fare silenzio: credo che sarebbe utile seguire, ma insomma almeno si faccia silenzio.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, i pareri del Governo sono tutti conformi a quelli espressi dal relatore. Una sola notazione: il subemendamento del Governo 3.100/1, su cui il relatore ha espresso parere favorevole, va ad emendare l'emendamento 3.100 della Commissione, su cui a mia volta esprimo parere favorevole.
Chiederei poi al senatore Marini, per quanto riguarda l'emendamento 3.222 (testo corretto), che concerne la ricostruzione dei centri storici, di aderire alla proposta del relatore, quindi di posporne l'esame al momento della discussione dell'articolo 14, che riguarda la ricostruzione dei centri storici.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.700. Vi prego di prendere posto e di evitare scene che si ripetono troppo spesso.
MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (PD). Signor Presidente, approfitto della dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 3.700 per affrontare un problema che in realtà l'Aula ha già sfiorato quando è stato proposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 3.
La questione si pone, grosso modo, nei seguenti termini: noi abbiamo un decreto emanato dal Governo che all'articolo 3 definisce - sarebbe meglio dire definiva, perché ormai il lavoro molto positivo della Commissione ha modificato queste provvidenze a favore dei terremotati - un intervento a favore delle attività di ricostruzione delle abitazioni e degli opifici interamente distrutti o gravissimamente danneggiati e in ogni caso inagibili. Quell'intervento viene finanziato con una serie di misure di aumento delle entrate (con particolare riferimento alle entrate da prelievo fiscale sui giochi) e viene poi coperto fondamentalmente facendo riferimento alle risorse contenute nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e di cui noi abbiamo avuto conto, da parte del Governo, con relazione tecnica regolarmente asseverata dal Ragioniere, che oggi dispone di una cifra molto ingente e pienamente disponibile (cioè non impegnata) di circa 7 miliardi di euro. Le provvidenze disposte in particolare dall'articolo 3 del decreto-legge originario venivano dunque coperte con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, che si riferisce, appunto, all'uso delle risorse del Fondo strategico per il Paese.
La questione è la seguente. Il testo originario dell'articolo 14 recita testualmente che, per coprire gli oneri derivanti da questo provvedimento (e in particolare da quelli dell'articolo 3), si utilizza "un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate..." facendo riferimento, in particolare, a quelle "...assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185" (ho già detto quale sia la sua consistenza).
Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione in particolare su questo punto perché non stiamo sollevando una questione di lana caprina, bensì una questione decisiva. Le provvidenze disposte dal decreto-legge originario si coprono con riferimento all'articolo 14, comma 1, che stabilisce che un importo compreso tra i 2 e i 4 miliardi di euro di quel Fondo strategico viene utilizzato per questo scopo.
L'argomento è presto concluso. Che cosa fa la Commissione? Anche su sollecitazione delle forze di opposizione - e quindi con una larga condivisione - la Commissione modifica in modo integrale, estendendoli, gli interventi a favore della ricostruzione delle case prima abitazione e degli opifici, stabilendo esplicitamente la concessione di contributi a fondo perduto, così da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione. È questa una modificazione molto profonda e positiva del testo del decreto originariamente emanato dal Consiglio dei ministri, con la quale si assicurano due cose: anzitutto, che il contributo è a fondo perduto e, in secondo luogo, che quel contributo a fondo perduto copre interamente l'onere della ricostruzione. È del tutto evidente - del resto, se fosse diversamente, non si capirebbe perché la Commissione abbia approvato quell'emendamento - che questa norma modifica le provvidenze originariamente disposte dal decreto, ampliandole a favore dei colpiti dal terremoto. L'argomento è allora il seguente: se a quel Fondo si attingeva da 2 a 4 miliardi con le vecchie provvidenze (certamente inferiori rispetto a quelle disposte dall'emendamento approvato in Commissione), come è possibile che nell'articolo 14 si faccia sempre riferimento a un importo compreso tra i 2 e i 4 miliardi, dopo che le provvidenze sono state aumentate in modo enorme?
Siccome il Governo ha riferito in Commissione bilancio che su quel fondo non ci sono soltanto 4 miliardi di euro, ma ce ne sono 7 non impegnati (quindi disponibili), è del tutto evidente, signor Presidente, che la proposta di discutere tutti questi emendamenti soltanto dopo che la Commissione bilancio abbia espresso il suo parere sull'emendamento della Commissione era di assoluto buonsenso, visto che quel che vale per l'emendamento della Commissione vale per tutti gli altri. Se sono disponibili fino a 7 miliardi è ovvio che se le provvidenze aumentano bisognerà che nell'articolo 14, comma 1, il riferimento sia da, almeno, 3 miliardi di euro a 5, 6, 7 miliardi in rapporto alla valutazione circa l'entità dei costi da sopportare per aumentare le provvidenze da X, così come erano disposte nel testo originario del decreto, a X più Y, così come sono disposte ora dal testo licenziato dalla Commissione.
Questo è il punto che avrebbe suggerito, come misura di buon senso, di discutere di tutti gli emendamenti all'articolo 3, compreso quello della Commissione, soltanto dopo che il Governo avesse accettato di predisporre la relazione tecnica sull'emendamento approvato dalla Commissione e di presentarla visto che, signor Presidente, la questione è di enorme portata.
Se lasciamo il riferimento «da 2 a 4 miliardi», così come disposto originariamente, il CIPE domani mattina potrebbe utilizzare i miliardi da 4 a 7 per altre destinazioni, dopo di che ricevendo la relazione tecnica scopriremmo che per coprire il decreto, così come è, bisogna incrementare le risorse. Se ne deduce che in questo momento le stesse risorse sono assegnabili a due finalità completamente diverse. Ma è del tutto evidente che una delle due finalità non sarebbe perseguibile.
Questo a me sembra soltanto un ragionamento di buon senso quindi è palese che se vogliamo affrontare in termini di ordine logico l'argomento al nostro esame, dobbiamo conoscere il parere della Commissione bilancio sulla base della relazione tecnica sull'emendamento della Commissione che poi finirebbe per riguardare interi emendamenti, perché tutti si coprono sul comma 1 dell'articolo 14, come è inesorabile.
Signor Presidente, termino con un'osservazione. Se si dice «fondo perduto» per coprire l'integrale costo dell'intervento, lei mi sa dire per quale ragione una persona che si comporti razionalmente dovrebbe far riferimento al credito d'imposta sulle imposte che dovrà pagare da qui al 2032? L'economia, come lei sa, sbagliando presuppone comportamenti razionali e questo è certamente sbagliato ed è la ragione per la quale gli economisti sono noti per essere quelli che dopo dieci anni spiegano perché dieci anni prima si erano sbagliati, come disse il maestro di tutti gli economisti. Ma è vero che non possiamo nemmeno trasformare l'economia in una bolletta che prescrive che non ci si comporta razionalmente. Se lo Stato ammette che il cittadino ha subito un danno e si dichiara disponibile a coprire integralmente e a fondo perduto i costi dell'intervento per ristrutturare casa e metterla a posto, secondo voi lo stesso cittadino ricorrerà al meccanismo del credito d'imposta sulle tasse che dovrà pagare? Io penso che per quanto si possa dar spazio al comportamento irrazionale, non ci sarà nessun cittadino dell'Abruzzo colpito dal terremoto che ricorrerà a questa misura.
Il che vuol dire, signor Presidente, che nel 2009‑2010 dovremo avere a disposizione tutte le risorse necessarie. Ma questo solleva un problema di grande portata. Quel Fondo è un fondo strategico costituito per interventi le cui risorse - apprendiamo - a metà 2009 non sono ancora state impegnate, né gli interventi - devo dedurre - programmati efficacemente. Ma allora, in termini di cassa, signor Presidente, nel 2009 e nel 2010 di quei 7 miliardi che sono disponibili nel Fondo se a metà del 2009 non abbiamo neanche programmato cosa farne, quanti ne avremmo spesi se non ci fosse stato il terremoto d'Abruzzo e non avessimo impiegato quelle risorse per l'intervento a favore delle provvidenze sul terremoto? Ne avremmo speso una quota molto limitata perché lei sa che c'è un coefficiente di realizzazione della spesa in conto capitale che non va mai oltre il 30 per cento circa.
Allora, qui si pone un problema assai serio che riguarda la correttezza della copertura che stiamo apportando. In ogni caso, dal momento che questa sarà questione di lana caprina da affidare a quelli che, secondo il mio amico Giovanni Pellegrino, si occupano di cose esoteriche alla Commissione bilancio, dal punto di vista della sostanza del provvedimento al nostro esame si pongono due problemi.
Innanzi tutto, se non c'è la relazione tecnica sul nuovo emendamento approvato dalla Commissione è evidente che stiamo discutendo completamente al buio, in un contesto nel quale potremmo stare impegnati ad approvare una norma che già oggi non ha più la copertura necessaria, copertura che si può e si deve trovare alzando quei 4 miliardi fino a 5, 6, o quanto necessario: tanto ce ne sono 7, e certamente possiamo utilizzare quelle risorse. In secondo luogo, per un problema di trasparenza, non è serio di fronte al Paese che a metà del 2009 si dica che nel bilancio dello Stato ci sono 7 miliardi di euro impiegabili immediatamente che oggi non sono destinati a fare nulla, perché se non sono destinati a fare nulla l'argomento che ho usato a proposito del rapporto tra competenza giuridica e cassa viene accentuato ed esasperato in modo assolutamente intollerabile. Se tali risorse non sono destinate a far nulla vuol dire che non si sarebbero spese, ma se non si fossero spese noi, impiegandoli per un intervento immediato sul terremoto, stiamo facendo un'operazione che dal punto di vista della cassa è completamente scoperta. Io non credo che queste risorse non fossero destinate a fare nulla; il Governo con serietà di fronte al Paese - posto che sono d'accordo che questi soldi debbano essere usati per il terremoto, non vorrei introdurre equivoci - dovrebbe dire che le risorse dovevano essere impiegate per un determinato scopo ma che, essendo accaduto un accidente drammatico come il terremoto, non si può fare più quello che si era previsto ma un intervento sul terremoto. La pretesa di dire che ci sono 7 miliardi di euro che impieghiamo a questo scopo senza dire chiaramente che cosa avremmo fatto con quegli stessi soldi se il terremoto non ci fosse stato è assolutamente assurda. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, in merito alle questioni sollevate dal senatore Morando, per quanto mi riguarda, va fatta una distinzione in questa fase tra i problemi di merito, che egli pone, e un problema di metodo, ovvero se in questo momento le questioni sollevate impediscono o no la prosecuzione dell'iter del provvedimento in Aula. (Commenti del senatore Morando). Mi viene chiesto solo questo, senatore Morando.
Il collega Morando pone nel merito due problemi sui quali si è discusso con grande profondità e che la Commissione da me presieduta ha ritenuto così significativi da dover richiedere una relazione tecnica al Governo, in particolare sulla prima delle due questioni poste, che provo a riassumere.
C'erano delle provvidenze per le quali il Governo stimava una cifra da 2 a 4 miliardi di euro; l'emendamento in questione eleva la misura di quelle provvidenze. Il senatore Morando sostiene che è del tutto evidente che almeno il tetto massimo previsto, quello di 4 miliardi, vada elevato ad una misura che la relazione tecnica deve indicarci e - sostiene sempre il senatore Morando - quell'aumento è possibile perché il Governo prende le risorse da un fondo che cifra oggi 7,5 miliardi. Tale questione è stata ritenuta così rilevante all'interno della Commissione che abbiamo chiesto la relazione tecnica al Governo esattamente su quel punto, perché non vi è dubbio onestamente che la misura elevata delle provvidenze comporta necessariamente un tetto più elevato.
La seconda questione è ancora di critica ad una risposta puntuale del Governo in Commissione, ovvero che su quel Fondo non c'erano ancora impegni. A questo punto il senatore Morando compie una critica di ordine politico su tale vicenda, chiedendosi come sia possibile che, almeno per il 2009, non siano previsti impegni su quel Fondo. Sul piano del merito ribadisco che il Governo in Aula ha detto che non sono impegnati e quindi vale la prima delle due considerazioni: se non sono impegnati, e dunque ci sono 7,5 miliardi, una quota degli stessi può essere usata per aumentare il tetto massimo di quelle provvidenze che con questo emendamento vengono aumentate.
Mi sembra di aver riassunto con puntualità le critiche del senatore Morando. Nel merito ho risposto chiedendo la relazione tecnica al Governo, mentre per quel che riguarda il metodo ribadisco quanto detto al senatore Legnini. Quando il Governo porterà la relazione tecnica su questo punto, le questioni sulla copertura saranno integralmente affrontate in quella sede nella quale, poiché in quest'Aula non si vota l'articolo, certamente verrà modificato l'impianto dell'articolo ove il Governo acceda alla richiesta fatta dai senatori.
Solo per questo, signor Presidente, insisto per la questione di metodo, affermando che è possibile procedere perché questi significativi problemi dovranno essere affrontati necessariamente dal momento che la Commissione ha richiesto al Governo la relazione tecnica, nella quale esso si dovrà pronunciare sui punti in questione. Credo di aver risposto con puntualità.
PRESIDENTE. Colleghi, le osservazioni del senatore Morando, nonché le considerazioni fatte in precedenza dal senatore Legnini hanno un fondamento. Se fosse stato possibile proseguire con l'esame degli articoli successivi al 3, come avevo chiesto, la Presidenza avrebbe deciso in altro modo, perché mi rendo conto che la soluzione proposta dal presidente Azzollini è possibile tecnicamente, ma presenta qualche aspetto di complessità a tutti evidente.
La decisione della Presidenza è dunque di procedere nell'esame del provvedimento - lo dico esplicitamente - perché ritiene si debba consentire la possibilità di un confronto costruttivo su questo tema all'interno del Senato, visto l'impegno a portare a conclusione l'esame del decreto-legge entro domani. Procedere in modo diverso mi sembrerebbero negativo. Questo è stato il criterio che ha guidato la decisione della Presidenza.
Procediamo quindi alla votazione dell'emendamento 3.700.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.700, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori, fino al capoverso 8 compreso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.700 e l'emendamento 3.701.
Metto ai voti l'emendamento 3.600, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Gli emendamenti dal 3.5000/430 al 3.306 sono accantonati in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.
Sull'emendamento 3.307 (testo 2) è stato formulato un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Fluttero, se intende accoglierlo.
FLUTTERO (PdL). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 3.702 al 3.33 sono anch'essi accantonati, per le motivazioni espresse in precedenza.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.704.
RANUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANUCCI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 3.704 si riferisce all'ipotesi in cui la Fintecna spa dovesse acquisire la proprietà di appartamenti costruiti in condominio. Vorrei spiegare infatti ai colleghi senatori che la Fintecna potrebbe diventare proprietaria di uno o due appartamenti costruiti in condominio, ceduti da chi abbia deciso di non riparare la propria casa. Ci potrebbe però essere anche un solo abitante di quel condominio che ha intenzione di rimanervi.
Questo emendamento - e mi rivolgo al presidente della Commissione e al rappresentante del Governo - mira semplicemente a fare in modo che la Fintecna spa lavori in maniera coordinata con gli altri abitanti della stessa palazzina, sia per quanto riguarda le parti strutturali (il cemento armato), sia per i tamponamenti. Potrebbe esserci infatti un poverino che ha un appartamento al secondo piano di una palazzina il cui primo e secondo piano, però, con le relative strutture di cemento armato, non vengano riparati.
Si tratta quindi di una proposta che intende introdurre un coordinamento negli interventi di ristrutturazione: inviterei quindi, ancora una volta, il relatore ed il rappresentante del Governo a prendere in considerazione questo emendamento, che è di assoluto buon senso.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.704, presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto in votazione la prima parte dell'emendamento 3.705, presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori, fino alle parole «sul valore aggiunto».
Non è approvato.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.705 e l'emendamento 3.308.
Metto ai voti l'emendamento 3.309, presentato dal senatore Astore.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.310, presentato dal senatore D'Alia.
Non è approvato.
L'emendamento 3.706 è accantonato.
Metto ai voti l'emendamento 3.311, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.44, presentato dal senatore Andria e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.707.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.707, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, riformulo l'emendamento 3.50 sopprimendo le parole «verranno assegnati» e sostituite le parole «i fondi necessari» con le seguenti: «l'assegnazione dei fondi necessari».
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.50 (testo 2), presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.708.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.708, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, fino alle parole «a partire».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.708 e l'emendamento 3.709.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.710.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.710, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.711, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.55.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.55, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.57, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.312.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.312, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
VIESPOLI (PdL). Signor Presidente, nella precedente votazione non ha funzionato il sistema elettronico, mentre desidererei che risultasse il mio voto contrario.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.712.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.712, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.713.
MORANDO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (PD). Signor Presidente, il mio intervento è volto soltanto ad ottenere dal relatore un chiarimento perché talvolta certe cose contano nell'applicazione della legge. Abbiamo già votato e respinto, sulla base di un parere contrario, l'emendamento 3.57, a mio avviso sostanzialmente analogo, almeno in parte, all'emendamento 3.55. Quest'ultimo parla di «attività produttive», ma ho notato che vengano respinti emendamenti che specificano «commerciali, professionali, turistiche»; mi sembra del tutto evidente che "produttive" significa che producono beni e servizi. Quindi, questi emendamenti vengono respinti semplicemente perché è ovvio che le attività produttive di beni e servizi sono tutte comprese?
Credo che una precisazione del genere sia rilevante ai fini dell'interpretazione sul contenuto della norma. Diciamo che sono respinti non perché si vogliono escludere quelle attività ma semplicemente perché sono già pacificamente comprese nell'espressione «attività produttive».
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, a mio avviso questi emendamenti sono limitativi perché andremmo a specificare alcune categorie ed altre no. L'espressione «attività produttive» le comprende tutte. Quindi, non solo sono d'accordo con lei, senatore Morando, ma vado oltre: evitiamo specificazioni che possono ingenerare interpretazioni restrittive.
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.713.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.713, presentato dalla senatrice Fioroni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.63, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.714.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.714, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.715.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.715, presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.450, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.313, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.716.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.716, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.314, identico all'emendamento 3.315.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.314, presentato dal senatore Astore, identico all'emendamento 3.315, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
FLUTTERO (PdL). Ritiro l'emendamento 3.316.
PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.717 c'è stato un invito alla trasformazione in ordine del giorno. Senatore Lusi, lo accoglie?
LUSI (PD). No, non lo accolgo e chiedo anzi la votazione dell'emendamento con il sistema elettronico.
PRESIDENTE.Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.717.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 3.717 e 3.718 pongono un problema molto serio, che è stato riconosciuto tale anche dal relatore, il quale però, in fase di espressione dei pareri, ha detto che è bene discuterne in futuro.
Di cosa si tratta? Le famiglie e le imprese hanno subito o stanno subendo perdite o registrano minori entrate, reddituali o di altro tipo, molto consistenti; il sistema degli enti locali e delle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali è in difficoltà. Vi informo, per esempio, che la società che gestisce i rifiuti all'Aquila ha già dovuto mettere in cassa integrazione tra le 30 e le 40 persone, perché non entrano più le risorse per far fronte al pagamento degli stipendi. Il Comune dell'Aquila e i vari Comuni del cratere avranno perdite, in termini di minori entrate, di rilevantissima entità. Pensate all'ICI sulle seconde case o ai proventi delle tariffe per i servizi pubblici locali.
Si può affrontare un provvedimento di questo tipo senza porsi il problema dei comuni e della province, insomma degli enti locali in genere, e delle società pubbliche, che rischiano il dissesto finanziario? Il sindaco dell'Aquila è disperato per questo aspetto. Si tratta di un punto qualificante. Accantoniamo gli emendamenti, discutiamone e troviamo una soluzione ora, non dopo. Un problema di questo tipo va affrontato adesso. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
PRESIDENTE. Senatore D'Alì, il senatore Legnini, se c'è uno spazio di confronto, chiede un accantonamento.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, sull'accantonamento non ho problemi. Possiamo includere nella complessa discussione anche questo problema. Tuttavia, ripeto, per gli esiti del dibattito e per le interlocuzioni complessive avute, si tratta di un argomento sul quale difficilmente possiamo trovare una quantificazione o un intervento in questo provvedimento. Se vogliamo accantonare l'emendamento per affrontare la questione in altro momento, non ho problemi al riguardo. Torno però a sottolineare la mia opinione e non posso che ribadirla, anche d'accordo con il Governo.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, sono della stessa opinione del relatore. Voglio rimarcare, esprimendo un concetto più generale, che tanto il Governo quanto il relatore sono stati molto attenti alle questioni, soprattutto a quelle di sostanza, poste dall'opposizione. Sinceramente, il metodo per cui c'è sempre qualcosa in più da chiedere qui non funziona.
LUSI (PD). Ma che stai dicendo? Ma dai risposte concrete! Sii rispettoso! Rappresenti il Governo!
PRESIDENTE.Senatore Lusi, la richiamo all'ordine. Faccia parlare il sottosegretario Menia, che ha diritto ad esprimere la posizione del Governo.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Io ho già espresso una considerazione generale e non ritengo di dover aggiungere altro. Le chiedo, senatore Lusi, di portarmi rispetto.
LUSI (PD). Sei tu che devi portare rispetto! Non hai dato una sola risposta! Sei nullo, sei nullo!
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Non si rivolga a me in questo modo!
PRESIDENTE. Senatore Lusi, lei non può usare simili espressioni. Per quanto forte sia la passione politica, c'è un minimo di rispetto reciproco che, anche nello scontro più duro, deve essere assolutamente mantenuto (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
La richiamo nuovamente. Non è così che si conducono le battaglie politiche.
Ora però, voglio capire bene. Il senatore Legnini non ha chiesto l'accantonamento senza motivo: egli lo ha chiesto - e questo è indice di serietà - nel caso vi sia un margine per poter trovare una soluzione al problema indicato.
Chiedo al relatore se non vi sia alcuna possibilità di convergere, come egli ha detto, oppure se questa c'è. Questo è il senso della decisione da prendere.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, ho detto che su interventi normativi non vi è la possibilità di margine in questa fase del dibattito su questo decreto. Ho inoltre sottolineato più volte che questo non sarà l'unico intervento che, non tanto il Governo quanto il Parlamento, dovrà intraprendere una volta preso atto di tutte le necessità degli enti locali, nonché delle famiglie e delle imprese.
Avevo suggerito ai colleghi dell'opposizione, in fase di redazione dei pareri, di presentare un ordine del giorno molto puntuale che avrebbe trovato sicuramente il consenso anche di altre forze politiche e non solo l'accoglimento del Governo, ma anche il voto favorevole dell'Assemblea. Se dobbiamo andare ai contenuti normativi da inserire in questo decreto, non posso che continuare a esprimere il mio parere contrario.
PRESIDENTE. Senatore Legnini, il problema vero è dunque questo. Se lei ritiene, l'emendamento 3.718 si può trasformare in ordine del giorno. In caso contrario, è inutile accantonarlo.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, innanzitutto vorrei dire che il nostro Gruppo, compreso il senatore Lusi, porta rispetto nei confronti del sottosegretario Menia e di tutti i componenti del Governo. Su questo non vi è dubbio alcuno. Noi, però, non possiamo accettare quella impostazione. Non possiamo ascoltare, sottosegretario Menia, la tesi per la quale noi staremmo rilanciando. Questo è uno dei punti qualificanti della nostra posizione politica.
Domani mattina i sindaci di quei Comuni e i presidenti di quelle aziende non sapranno come pagare gli stipendi ai lavoratori! È chiaro il concetto? Altro che rinvio per poi valutare e quantificare! Volete affrontarlo questo problema o no? Se lo volete affrontare, accantoniamo l'emendamento e discutiamone; se non lo volete affrontare, presentatelo voi un ordine del giorno. Noi vogliamo votare e voi vi assumerete le vostre responsabilità nei confronti di tutti i dipendenti di quegli enti locali, dei fornitori, dei sindaci e di tutti quanti hanno la responsabilità di erogare servizi pubblici, tutti i giorni, senza soldi. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
ASTORE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASTORE (IdV). Signor Presidente credo che, recuperando la serenità e se c'è buona volontà, questo problema si possa risolvere.
Signor Sottosegretario, esiste un precedente: nel 2006 è stata fatta la stessa operazione dal Governo Prodi verso alcuni Comuni del Molise. Quando si parla di minori entrate si parla anche di canoni: immaginate, ad esempio, i villaggi che stano sorgendo in questo momento intorno ai piccoli paesi per i quali si dovranno affrontare anche problemi di tariffe elettriche e quant'altro. Le entrate mancanti saranno tante, non si tratta solo dell'ICI sulla seconda casa, e su una popolazione che soffre non si può certamente infierire con le tariffe.
Tralasciando l'ordine del giorno, io credo che il Ministero dell'interno, magari attraverso un'ordinanza e tramite i prefetti, debba quantificare le necessità - anche in questo caso bisogna evitare le furbizie da parte degli amministratori locali - per poi rimpiazzare le minori entrate. La situazione è davvero tragica. Credo che sappiate meglio di me che esistono Comuni che si reggono su finanze poverissime; se ad un Comune di 1.000 o 2.000 abitanti si tolgono 20.000 o 30.000 euro di entrata quel Comune va totalmente in fallimento.
Allora, il Ministero dell'interno - tramite i prefetti o magari tramite la Protezione civile, se vogliamo dichiarare il sottosegretario Bertolaso, ancora una volta e anche per questo problema, salvatore della Patria - deve assolutamente risolvere il problema perché togliere agli enti locali per quattro o cinque anni le risorse di cui necessitano mi sembra veramente un delitto. Lo dico soprattutto al relatore perché voglio collaborare. (Commenti del senatore Garraffa).
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento e credo che sia opportuna una riflessione in questo senso, perché quando si vuole le risorse si trovano. Ricordo a me stesso che questa maggioranza e questo Parlamento hanno trovato risorse per 500 milioni di euro in favore del Comune di Roma, hanno trovato risorse per 140 milioni di euro per la città e il Comune di Catania. Ricordo che è in lista d'attesa il Comune di Palermo per il quale si stanno cercando 80 milioni di euro. Io credo che la situazione eccezionale nella quale si trovano i Comuni interessati dal terremoto, e in particolar modo il Comune capoluogo, meriti un'attenzione e una sensibilità, se si mi è consentito, maggiore proprio in questo momento. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, credo di avere chiarito che nessuno vuole ignorare le esigenze dei Comuni che hanno subito i danni del terremoto. In questa sede, a mio giudizio, era apparso eccessivamente ristretto il termine in base al quale, entro 20 giorni dal terremoto, si sarebbero potute quantificare le conseguenze in termini economici.
GARRAFFA (PD). Sei stato amministratore. Lo sai perfettamente!
D'ALI', relatore. Che ci saranno dei disagi è assolutamente comprensibile e condiviso. Vi è assoluta disponibilità e volontà di tenerne conto. Se voi ritenete che ciò si possa fare nel giro di 12 ore, accantoniamo l'emendamento e discutiamone. Se voi ritenete che si possa quantificare a spanne - diciamo - il disagio provocato, facciamolo nel giro delle prossime 12-24 ore, entro la giornata di domani. Come vi ho detto, un'iniziativa a favore dei Comuni, della Provincia e quant'altro avrebbe l'appoggio da parte di tutte le forze politiche. Onestamente, però, gli esempi che sono stati fatti sono nati sulla base di risultanze maturate in un arco di tempo lungo e chiarite dagli esiti contabili e, quindi, non sono assolutamente paragonabili.
Comunque, non ho difficoltà. Ripeto: se nel giro di 12 ore riusciremo a capire esattamente, senza essere poi tacciati di usare lo «spannometro», quale può essere un primo intervento utile, anche sulla base degli esiti del dibattito sull'articolo 14, laddove si chiariranno esattamente i contenuti anche economici complessivi e finanziari dell'intero provvedimento, figuratevi se sarò io ad ostacolarlo! Sono stato per cinque anni sottosegretario addetto agli enti locali e ho difeso da tutti i Governi e da tutti i Ministeri dell'economia gli interessi degli enti locali!
Non ho assolutamente alcuna intenzione di penalizzare proprio quei Comuni che hanno subito un trauma come quello del terremoto. (Applausi dal Gruppo PdL). La mia era una questione di opportunità, nella consapevolezza che un intervento si sarebbe dovuto comunque attuare. Lo vogliamo esaminare domani? Per me, nulla osta. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Dispongo quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.717 e 3.718, che sono di contenuto sostanzialmente identico, per compiere le verifiche anzidette.
LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, vorremmo aggiungere all'emendamenti 3.717 e 3.718 le firme mia e dei senatori Mascitelli, Astore, Pedica, Giambrone e Carlino.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.719.
LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.719, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.720.
LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.720, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti dei senatori Asciutti e Giuliano).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Calma! Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.317.
RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.317, presentato dal senatore Astore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.318, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.319.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.319, presentato dal senatore Astore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.810, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.721.
LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.721, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 3.320, identico all'emendamento 3.321.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, questi emendamenti sono da accantonare.
D'ALI', relatore. Perché?
PASTORE (PdL). Lo decide lui?
PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.320 e 3.321 sono accantonati.
Per quanto riguarda l'emendamento 3.323, c'è un invito al ritiro.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, ne chiediamo l'accantonamento. L'emendamento 3.323 tende ad affrontare il medesimo problema che ha determinato l'accantonamento degli emendamenti 3.320 e 3.321 sotto il profilo della concessione di un acconto, un'anticipazione nel 2009 sulle risorse finanziarie per la ricostruzione.
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, non voglio entrare in polemica, però la mia contrarietà su questi emendamenti era dovuta al motivo di fondo che non ritengo opportuno che sia la legge a stabilire il quantum del contributo. A mio avviso deve essere stabilito dall'ordinanza e potrebbe essere superiore a quanto proposto, o inferiore. Non si tratta di accantonare per un rinvio a chiarimenti di carattere economico. La proposta, e quindi anche la contrarietà, rientrano in una visione della struttura normativa dei provvedimenti che devono intervenire sul terremoto. A nostro giudizio, l'entità di un eventuale acconto immediato deve essere stabilita dall'ordinanza e non dalla norma; per questo ho espresso un parere contrario.
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Signor Presidente, il relatore D'Alì, che è assolutamente attento ad ogni proposta, sia in Commissione che in Aula, evidentemente in questa circostanza - gli chiedo perdono - non lo è stato sufficientemente.
Noi partiamo dall'assunto - ne discuteremo e le ragioni sono state ampiamente illustrate dal collega Morando - dell'insufficienza delle risorse per provvedere all'avvio della ricostruzione della prima casa.
Questi emendamenti, quattro per la verità, dal 3.320 fino al 3.324, tendono esattamente a sopperire a questa asserita, grave carenza di risorse finanziarie. Sosteniamo cioè che almeno, se non si integra la risorsa complessiva nei termini che abbiamo chiesto, per il 2009 dobbiamo anticipare una quota a richiesta, pari al 30 per cento, per avviare la ricostruzione. C'entra eccome con il cuore del problema, cioè la sufficienza o no delle risorse per avviare la ricostruzione!
Quindi, stiamo chiedendo un accantonamento perché, se troviamo un'intesa sulla prima parte, ritireremo questi emendamenti; altrimenti, chiederemo che essi vengano votati.
PRESIDENTE. Sono pertanto accantonati anche gli emendamenti 3.323 e 3.324.
PICCONE (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICCONE (PdL). Signor Presidente, intervengo per dire al collega Legnini che è impossibile sostituire le anticipazioni di cassa del bilancio dello Stato con anticipazioni soggettive rispetto ai possibili beneficiari. Ritengo che ci siano gli elementi perché già nel 2009 si possano avere le risorse per finanziare la capacità di spesa che saremo capaci di mettere in campo e credo che questa sia una cosa sacrosanta.
La metodologia del rimborso, che viene erogata attraverso banche e consegna delle fatture pagabili a vista, già anticipata dal Ministro, credo che non permetta di deviare da questa metodologia attuando un sistema di anticipi, che aprirebbe un mondo di problemi rispetto ai beneficiari.
Credo che sia opportuno concludere l'iter perché, comunque, ci saranno risorse nel 2009 - è stato ampiamente assicurato - e tutti potranno ricostruire la loro casa o fare gli interventi di cui possono beneficiare presentando le fatture in banca e ottenendo, di conseguenza, immediatamente l'erogazione.
LEGNINI (PD). Peccato che non sia scritto sul decreto.
PRESIDENTE. Confermo che gli emendamenti 3.220, 3.221, 3.223 e 3.224 sono accantonati.
Senatore Marini, vi era la proposta di esaminare l'emendamento 3.222 (testo corretto) in riferimento all'articolo 14. È d'accordo?
MARINI (PD). Sono d'accordo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Così resta stabilito: l'emendamento diventa il 14.3000.
Metto ai voti l'emendamento 3.83, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.84
LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.84, presentato dal senatore Di Giovan Paolo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.722.
LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.722, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Ne prendo atto. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.325.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.325, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
VIESPOLI (PdL). Per un disguido non risulta il mio voto nella votazione precedente. Desidero precisare che intendevo votare contro.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.326.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.326, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.327, presentato dal senatore Astore.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.89.
LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.89, presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dalla Commissione
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.723.
DELLA SETA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.723, presentato dalla senatrice Granaiola e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.328.
LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, desidero fare una brevissima dichiarazione di voto. Conosciamo le banche e i loro comportamenti; lo abbiamo denunciato ieri: alcune banche hanno addirittura revocato le carte di credito perché non si fidano dei terremotati. Questo emendamento ha pertanto la finalità di dare certezza ai tassi di interesse; non chiediamo che i tassi li fissino le associazioni dei consumatori ma il Ministero dell'economia. Non comprendiamo la contrarietà ad un emendamento come questo, che è di interesse generale, anche perché, lo ripeto, queste banche - ieri lo ha detto anche il Ministero dell'economia - dovrebbero abbassare i tassi; fanno la cresta sui conti, hanno le condizioni più onerose ed i costi dei conti correnti più alti d'Europa: perdono il pelo ma non il vizio. È un emendamento di buonsenso. Quindi, chiedo al signor relatore ed anche al Sottosegretario di rivedere tale contrarietà. È un emendamento di buon senso, per fare in modo che vi sia certezza nella fissazione dei tassi di interesse.
Per tale ragione, signor Presidente, chiedo anche che esso sia votato con il sistema elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.328, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE.Senatore Lusi, c'è un invito a trasformare l'emendamento 3.724 in ordine del giorno.
LUSI (PD). Mantengo l'emendamento, signor Presidente.
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, a questo punto mi sembra di dover segnalare che tale emendamento rientra nel novero di quelli a sostegno degli enti locali, che abbiamo accantonato; quindi, a mio giudizio andrebbe anch'esso accantonato.
LUSI (PD). Signor Presidente, concordo con la segnalazione del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 3.724 è pertanto accantonato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.329.
LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.329, presentato dal senatore Lusi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.330.
LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.330, presentato dal senatore Lusi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.98, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.331, presentato dal senatore Astore.
Non è approvato.
Sull'emendamento 3.100/1 manca il parere della Commissione bilancio e pertanto andrebbe accantonato.
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, poiché si tratta di un emendamento puramente ordinamentale, penso che su di esso il senatore Azzollini ci possa immediatamente rassicurare.
PRESIDENTE. Senatore Azzollini, a nome della Commissione bilancio, può esprimere subito il parere sull'emendamento 3.100/1?
AZZOLLINI (PdL). Ritengo si tratti di un emendamento di natura restrittiva dell'esenzione; quindi, il nostro non può che essere un parere di nulla osta.
PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento 3.100/1, presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.
LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
FLUTTERO (PdL). Ritiro l'emendamento 3.1300.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l'emendamento 3.850, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 3.1301, presentato dai senatori Bornacin e Fluttero.
È approvato.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'emendamento 3.1302.
D'ALI', relatore. Si tratta di un emendamento che aggiunge una norma in materia condominiale. Il parere è favorevole.
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1302, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.
È approvato.
LUSI (PD). Ritiro l'emendamento 3.725.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Il relatore, senatore D'Alì, ha proposto di ritirare l'emendamento 3.726 o, altrimenti, di esaminarlo in riferimento all'articolo 10, quando si tratteranno le zone franche. Chiedo ai presentatori di pronunciarsi al riguardo.
DELLA SETA (PD). Signor Presidente, accettiamo che venga esaminato insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 10.
PRESIDENTE. Esso assumerà la seguente numerazione: 10.230.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.332.
ASTORE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASTORE (IdV). Signor Presidente, sono costretto ad intervenire in dichiarazione di voto, sia pur brevemente, in risposta all'atteggiamento di netta chiusura dimostrato nel corso dell'esame di questo decreto-legge, sul quale, invece, il Governo e la maggioranza avrebbero dovuto ricercare una convergenza fra tutti i Gruppi parlamentari per il raggiungimento di accordi, non di potere, ma inerenti i diritti dei cittadini. Mi ribello: la chiusura dimostrata nei confronti di alcuni emendamenti migliorativi e, comunque, condivisi dai Gruppi è inaccettabile.
A tale proposito, chiedo ai senatori abruzzesi se sanno che il 22 per cento delle somme stanziate per la ricostruzione andranno ai professionisti. Vogliamo applicare le tariffe massime anche se i progetti spesso vengono ripetuti da un paese all'altro? Non sarebbe opportuno delegare il commissario a dimezzare le tariffe relative alla ricostruzione? Per fare questo ci vuole una legge. Ma voi rifiutate di farlo perché gli emendamenti non li avete neanche letti.
RUSSO (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.332, presentato dal senatore Astore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.105.
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, credo sia opportuno trattarlo nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'emendamento 3.105 verrà dunque trattato nel corso dell'esame dell'articolo 15 come emendamento 15.6000.
Sull'ordine del giorno G3.200 è stato formulato un invito al ritiro, giacché analogo all'ordine del giorno G6 accolto ieri.
Senatore Lusi, accoglie l'invito?
LUSI (PD). Sì, signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.0.300 (testo 2) vi è un invito al ritiro.
Senatore Pastore intende accogliere tale invito?
PASTORE (PdL). Si, signor Presidente.
PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 3.0.303 (testo corretto) vi è un invito al ritiro.
D'ALI', relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', relatore. Signor Presidente, più che un invito al ritiro è un invito ad associarlo all'esame, così come per altri emendamenti, dell'articolo 14.
PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, l'emendamento 3.0.303 (testo corretto) ed, analogamente, il successivo emendamento 3.0.701 verranno esaminati in riferimento all'articolo 14, come emendamenti, rispettivamente, 14.0.6000 e 14.0.4000.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.700.
LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.700, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.301 (testo 2).
RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.301 (testo 2),presentato dal senatore Astore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1534
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.302 è improcedibile.
L'emendamento 3.0.702 è accantonato e verrà esaminato in riferimento all'articolo 14 come emendamento 14.0.6001.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.7 è improcedibile.
Sull'emendamento 3.0.9 vi è un invito al ritiro. Senatore Fluttero, intende accoglierlo?
FLUTTERO (PdL). No, Presidente. Vorrei chiedere se è possibile prevedere un accantonamento perché il relatore ha parlato di un'osservazione della 1a Commissione. Senza entrare nel merito, mi farebbe piacere approfondire la questione in quanto può essere possibile riformulare meglio questo emendamento, che non ha costi per le pubbliche amministrazioni e per lo Stato e consente nella ricostruzione, qualora ci sia l'accordo dell'amministrazione comunale, il trasferimento di cubatura laddove si individui magari nella vecchia composizione del tessuto urbano una opportunità di creare spazio a servizi, a verde o a parcheggi che siano di pubblico interesse e che quindi siano realizzabili spostando la volumetria.
PRESIDENTE. Cosa propone, relatore?
D'ALI', relatore. L'osservazione della 1a Commissione è contenuta nel parere, di cui è stata data lettura, da cui emerge la preoccupazione della Commissione rispetto al fatto che questo emendamento non salvaguarda le competenze dei Comuni in materia di urbanistica. Il mio parere rimane contrario, ma se lo vogliamo accantonare non ho difficoltà.
PRESIDENTE. Sulla base di questo ripetuto parere del relatore accetta l'invito al ritiro, senatore Fluttero?
FLUTTERO (PdL). Comprendo le preoccupazioni della 1a Commissione, ma penso siano superabili con una riformulazione che faccia salve le prerogative degli enti locali.
PRESIDENTE. Allora, se non ci sono osservazioni, l'emendamento 3.0.9 è accantonato.
Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Sulla partecipazione di Taiwan all'Assemblea mondiale della sanità
ZANETTA (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTA (PdL). Signor Presidente, prendo la parola per comunicare che nei giorni scorsi Taiwan è stata invitata a partecipare in qualità di osservatore all'Assemblea mondiale della sanità che si è aperta il 18 maggio scorso a Ginevra. Questo traguardo è stato raggiunto dopo ben 12 anni di sforzi e una solidarietà che ha visto partecipi tanti liberi Parlamenti, tra i quali il nostro - voglio sottolinearlo - quello europeo e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che recentemente ha votato all'unanimità una mozione pro Taiwan. Si tratta di un traguardo nell'interesse della salute dei diritti umani, non soltanto dei 23 milioni di cittadini taiwanesi, bensì di tutta l'umanità.
È stato possibile arrivare a tale importante risultato grazie alla pragmatica politica di dialogo e di collaborazione avviata dai Governi di Taipei e Pechino, della quale si aveva parlato il presidente del Parlamento di Taiwan, onorevole Wang, nella sua visita al nostro presidente Schifani lo scorso 3 febbraio. Una nuova politica da incoraggiare e sostenere, che in pochi mesi ha rotto il muro attraverso lo stretto di Taiwan e che oggi vede l'isola collegata al continente da ben 270 voli settimanali.
Auspico che la soluzione adottata in seno all'Assemblea mondiale della sanità con la denominazione Chinese Taipei, già da anni in vigore nel Comitato olimpico internazionale e nella Conferenza economica dell'Asia-Pacifico, sia presto adottata anche in tutti gli altri fori multilaterali internazionali - penso ad esempio alla FAO che opera da Roma - nei quali Taiwan può e deve dare il suo significativo contributo al bene comune. Per questi motivi, signor Presidente annuncio il ritiro della mozione che avevo promosso per impegnare il nostro Governo a sostenere la partecipazione come osservatore di Taiwan all'Assemblea mondiale della sanità. Ringrazio i colleghi senatori, anzitutto il presidente Gasparri, che avevano condiviso e sostenuto questa giusta finalità. (Applausi del senatore Malan).
Per fatto personale
LUSI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di parlare per fatto personale alla fine della seduta, come previsto peraltro dal Regolamento, anche per non perdere ulteriore tempo durante i lavori dell'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto.
Signor Presidente, il sottosegretario Menia, presente in rappresentanza del Governo, si è permesso di usare una frase nei confronti dei parlamentari, in particolare di coloro che stavano illustrando gli emendamenti, che non è concessa a nessun membro del Governo. La funzione di presentare emendamenti, difenderli, votarli e fare la propria dichiarazione di voto sugli stessi è una delle prerogative dei parlamentari eletti dal popolo, indipendentemente dalla legge in vigore in questo momento. Nessun rappresentante del Governo può permettersi il lusso di venire in un'Aula del Parlamento a dire che il parlamentare, nell'illustrazione e nella difesa di un suo emendamento, sta facendo un'operazione del più uno, dell'aggiungere, del chiedere sempre di più.
È evidente che la mia reazione dal banco, scomposta perché fuori misura, quando si riferiva alla parola nullo, si rivolgeva ad un comportamento politicamente nullo del Sottosegretario che rappresenta il Governo. Egli rappresenta il Governo di questo Paese, non rappresenta se stesso.
Signor Presidente, questo andava censurato, ancorché nelle forme lievi e sempre politicamente parlando, perché nessun rappresentante del Governo può dire ad un parlamentare che nell'esercizio del suo mandato sta esagerando o sta andando fuori misura, a meno che questo non sia vero e, nella fattispecie, non lo era. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Lusi, nel dibattito parlamentare si esprimono due tipi di valutazioni, che si possono condividere o no dal punto di vista della correttezza e dell'appropriatezza, ma che sono valutazioni politiche, pesanti o meno, e valutazioni di tipo personale e offensivo, che non possono essere consentite e quindi devono essere sanzionate.
Al di là della valutazione che ognuno può fare, il giudizio espresso dal Sottosegretario era un giudizio di merito, politico, che si può legittimamente non condividere, e non spetta alla Presidenza condividere o meno certi giudizi nello svolgimento del proprio ruolo. La valutazione era di tipo politico e non su altro piano. Senatore Lusi, l'intervento di poc'anzi era certamente di carattere politico, vertendo sul ruolo del parlamentare e sul significato degli emendamenti: di questo tenore era l'intervento che avrebbe dovuto svolgere in precedenza.
Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta è tolta (ore 13,34).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
Articolo 1.
(Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con la regione, la provincia de L'Aquila e i comuni colpiti dal sisma.»
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila e i sindaci dei Comuni di cui al successivo comma 2».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Le ordinanze emanate ai sensi del comma l sono motivate con indicazione dettagliata delle ragioni di carattere tecnico ed economico che ne hanno determinato l'adozione.
1-ter. La completezza della motivazione di cui al comma 1-bis è elemento essenziale delle ordinanze.».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Commissario delegato trasmette ogni sessanta giorni al Parlamento una relazione sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione, anche in relazione alle ordinanze di cui al precedente comma 1.»
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.»
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I provvedimenti di cui al comma l sono soggetti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti».
Accantonato
All'emendamento 1.600 sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal comma 3» e dopo le parole: «16 aprile 2009» aggiungere le seguenti: «e nei territori dei Comuni di cui al comma 3».
IL RELATORE
Accantonato
All'emendamento 1.600 dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225,» inserire le seguenti: «e adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo,».
LA COMMISSIONE
Accantonato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano persone fisiche, beni, imprese ed enti per come rispettivamente individuati quali destinatari degli specifici interventi di cui al presente decreto».
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «in data 16 aprile 2009» aggiungere le seguenti: «e nei confronti dei comuni ad essi confinanti».
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «in data 16 aprile 2009» inserire le seguenti: «o da successivi provvedimenti del Commissario delegato;».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «16 aprile 2009» inserire le seguenti: «o da successivi provvedimenti del Commissario delegato».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «le persone fisiche» aggiungere le seguenti: «con diritti reali su beni mobili registrati e/o immobili».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «persone fisiche», inserire le seguenti: «i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali,».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 2, dopo le parole: «beni, imprese» inserire le seguenti: «operanti o aventi sede nei predetti territori».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
Accantonato
Al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Con successivi decreti il commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica».
Accantonato
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incluse le persone fisiche, compresi i lavoratori dipendenti che - pur non residenti - abbiano in -tàluno di detti comuni stabili centri di interesse economico-patrimoni aie ovvero fonti continuative di reddito,».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Accantonato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto anche con riferimento ai comuni della provincia di Rieti che hanno subìto danni accertati conseguenti ai recenti eventi sismici».
CASOLI, BALDASSARRI, PISCITELLI, SALTAMARTINI
Accantonato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto anche con riferimento ai comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata e Ancona che hanno subìto danni accertati conseguenti ai recenti eventi sismici».
Accantonato
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del Fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. AIl'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento».
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono ufficialmente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decrete legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) possono riguardare», con le seguenti: «interessano» e dopo le parole: «anche beni» aggiungere le seguenti: «privati e pubblici e attività economiche».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: «comma 1» fino a: «possono riguardare» con le seguenti: «devono riguardare».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Improcedibile
Al comma 3, le parole: «ad eccezione di quelli di cui alla lettera f)» sono soppresse e le successive: «possono riguardare» sono sostituite dalla seguente: «riguardano».
CASOLI, MAGISTRELLI, PISCITELLI
Accantonato
Al comma 3, dopo le parole: «... localizzati al di fuori dei territori dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «della regione Abruzzo».
LA COMMISSIONE
Accantonato
Al comma 3, dopo le parole:«di cui al comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».
TONINI, AMATI, MAGISTRELLI, MORRI, ROSSI NICOLA, SBARBATI
Improcedibile
Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ed anche in Regioni limitrofe».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Improcedibile
Al comma 3, sostituire le parole da: «tra il danno» a: «perizia giurata» con le seguenti: «comprovato da apposite schede redatte dai comuni interessati».
Respinto
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché beni localizzati in comuni, rientranti nelle aree appenniniche contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, con particolare riferimento a quelle già interessate da eventi sismici rilevanti, individuati con apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, laddove gli organismi tecnici preposti abbiano verificato un nesso di causalità diretta tra il sisma e il danno subito, preferibilmente secondo una scala di gradualità basata sulla distanza dall'epicentro e ferma restando l'assoluta priorità per i comuni del cratere;
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto non si può disporre alcuna deroga alla legislazione e alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro».
GRANAIOLA, BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma 1, con la regione Abruzzo, la Provincia de l'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio, i cui componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, ha lo scopo di monitorare le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque della malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei subappalti, al ciclo del cemento, alle cave estrattive, alla fornitura dei materiali, allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismiche e degli equilibri idrogeologici, e la massima sicurezza sia in termini di legalità che di staticità degli edifici realizzati».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui al comma 3, sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previste per i Comuni di cui al comma 2, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) e l), e le spese per affrontare l'emergenza».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge sono conferiti al Presidente della Regione Abruzzo i poteri di commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992 n. 225.
Lo stesso commissario delegato può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di ordinanze per costituire uffici speciali, anche di tipo dirigenziale non generale, con funzioni tecnico amministrative quale supporto operativo al ruolo demandato al soggetto attuatore, anche con assunzione di personale in numero massimo di 20 unità a tempo determinato della durata massima dello stato dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e la regione utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, riguardante in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e al Consiglio regionale».
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Fermi restando i controlli amministrativi e contabili previsti dall'ordinamento vigente ed al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione delle risorse di cui al presente decreto legge, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato ispettivo nominato con apposito provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri, composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza, professionalità ed indiscussa moralità ed indipendenza, di cui almeno un magistrato contabile, che operano a titolo gratuito.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
IL RELATORE
Approvato
All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma con 1 seguenti:
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal comma 1-septies dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
2. All'articolo 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il comma 1-bis è abrogato.
LA COMMISSIONE
Approvato nel testo emendato
Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il comma 1-septies dell'articolo 29 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato».
Assorbito
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti in materia antisismica)
«1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal comma 1-septies dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".
2. All'articiolo 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il comma 1-bis è soppresso».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rendicontazione della gestione commissariale)
«1. Ai fini della trasparenza nella gestione delle risorse allocate attraverso il presente decreto e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Commissario delegato è tenuto a rendi contare entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio ed al termine della sua gestione, tutte le entrate e le spese riguardanti gli interventi delegati, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il rendiconto reca altresì un'illustrazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza.
2. Nell'ambito dei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori.
3. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragioneria territoriale competente e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rendiconto di fine gestione è altresì trasmesso alle Camere ai fini della valutazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
(Realizzazione urgente di abitazioni)
1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
11. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «somma urgenza» aggiungere le seguenti: «di intesa con gli enti locali interessati».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «sentiti i sindaci» con le seguenti: «d'intesa con i sindaci».
GRANAIOLA, FIORONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione» con le seguenti: «di moduli abitativi transitori, utilizza bili dai residenti che hanno perso l'abitazione di proprietà o in regime di locazione, da destinare, successivamente alla ricostruzione, all'attività di campus universitario o similare attività d'interesse educativo pubblico».
Ritirato e trasformato nell'odg G2.4
Al comma 1, dopo le parole: «di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione» inserire le seguenti: «e di singole abitazioni per gli imprenditori agricoli che per le necessità della loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale».
Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «i moduli abitativi» inserire le seguenti: «e le case singole di cui al comma l del presente articolo, ».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «le cui abitazioni» con le seguenti: «fisiche ivi residenti o stabilmente dimorati in abitazioni che» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «vigenti» con le seguenti: «nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al DM 10/1975».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I moduli devono essere completati e messi a disposizione degli aventi diritto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al fine di assicurare adeguata sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma».
Respinto
Al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Devono essere garantiti spazi dedicati a verde, parcheggi, servizi pubblici, attività culturali e di volontariato gestite da ONLUS».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. I moduli abitativi dovranno essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento, dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario Delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi potranno essere anche costituiti con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantisca la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.»
2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere della provincia de L'Aquila».
Ritirato
Al comma 3, le parole: «previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti» sono sostituite dalle seguenti: «intendendo che tale approvazione sia comprensiva di ogni parere previsto per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque nominati, richiesti dalla normativa vigente».
MARINI, LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Ritirato
Al comma 3, sostituire le parole da: «previo parere» a: «validamente intervenuti» con le seguenti: «d'intesa con il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia de L'Aquila e i Sindaci dei Comuni interessati».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «conferenza di servizi» inserire le seguenti: «, in cui debbono essere presenti tutte le amministrazioni interessate»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « procedendo in accordo e in coordinamento con le amministrazioni provinciale e comunale territorialmente competenti».
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La conferenza dei servizi decide, ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990, in tema di localizzazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. In tal caso essa è composta dal commissario, o suo delegato, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal sindaco del comune competente.».
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «Regione Abruzzo» aggiungere le parole: «, e con il presidente della Provincia».
TOMASELLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
A comma 4, sostituire le parole: «e sentiti i sindaci» con le seguenti: «e con i sindaci».
MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Ritirato
Al comma 4, sostituire le parole da: «sentiti» a: «interessati» con le seguenti: «il sindaco del comune interessato».
DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI
Ritirato e trasformato nell'odg G2.24
Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree, anche in relazione all'espletamento delle procedure di cui al comma 10, deve rispondere a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto ambientale e paesaggistico, e deve assicurare la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esistente con particolare riferimento alle successive riutilizzazioni dei moduli abitativi di cui al comma 1.»
GRANAIOLA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 5, dopo il primo capoverso introdurre il seguente: «Gli espropri non possono essere effettuati a carico dei residenti che hanno subito danni dagli avvenimenti sismici di cui al presente decreto».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «articolo 11 del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»
Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «articolo 57, comma 6, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al».
Respinto
Al comma 6, sostituire le parole: «a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale» con le seguenti: «a favore dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati o di altro ente pubblico».
LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
All'emendamento 2.270, sostituire le parole: «delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009» con le seguenti: «della effettiva destinazione urbanistica attribuita dal Commissario».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
Ritirato
Al comma 8, dopo le parole: «in via di somma urgenza» aggiungere le seguenti: «sentito il Presidente della regione Abruzzo,».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LUSI, DELLA SETA
Ritirato e trasformato nell'odg G2.30
Al comma 8, inserire in fine il seguente periodo: «Il Commissario delegato può adottare il provvedimento di localizzazione delle aree o autorizzare la diversa destinazione d'uso dei locali, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel caso di imprenditori agricoli che, a causa della impossibilità di allontanarsi dal centro aziendale, intendono realizzare una struttura abitativa o cambiare la destinazione d'uso di parte degli immobili dichiarati agibili dalle autorità competenti, con superficie non superiore a quella definita per i moduli abitativi, anticipando le relative spese».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto previsto dal DLGS 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo 251/2004 articolo 86, legge 896/2006 articolo 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO
Respinto
Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento».
DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, CHITI, BONINO, RANUCCI
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole da: «anche in caso» fino alla fine del comma con le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, il decreto legislativo n. 251 del 2004, articolo 86, legge n. 896 del 2006, articoli 1173 e 1177. I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abilità da parte del comune devono essere correlati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'Avviso Comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle Associazioni imprenditoriali e alle Federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 9, sopprimere le parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso escluso l'affidamento a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo».
Ritirato e trasformato nell'odg G2.35
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «... medesimo decreto legislativo, ...» aggiungere le seguenti: «considerando l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, ...».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 9, sostituire le parole: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche in ambito locale. (...)», con le seguenti: «, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. (...)».
Respinto
Al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contraenti generali sono eventualmente integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali».
ZANDA, FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 9, sopprimere le parole: «In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «In deroga all'articolo» con le seguenti: «In deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo».
Conseguentemente , al medesimo comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «utilizzando, ove possibile, le piccole e medie imprese locali».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prioritariamente alle imprese aventi sede od operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e della provincia dell'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede d operanti nella regione Abruzzo».
Ritirato
Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun soggetto affidatario degli interventi previsti dal presente articolo può eseguire, direttamente od in subappalto, lavori di ammontare superiore a 50 milioni di euro».
Ritirato e trasformato nell'odg G2.44
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la dovuta efficienza nei rapporti con tutti gli enti e i soggetti interessati, il commissario delegato, a valle della fase emergenziale e di messa in sicurezza, dovrà operare avvalendosi di idonei organismi pubblici o privati, anche attraverso i moderni sistemi di project management, in grado di garantire una ricostruzione in assicurazione qualità».
Respinto
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis Al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori gli atti e le decisioni dovranno essere immediatamente resi pubblici su un apposito sito web e potranno essere richiesti pareri, che dovranno essere resi con urgenza, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO, LEGNINI
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Ai fini di cui ai precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di Contraente Generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi».
Ritirato
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo degli interventi previsti dal presente articolo sono conferiti con applicazione degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale di riferimento».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 10, dopo le parole: «il Commissario delegato» aggiungere le seguenti: «d'intesa con i Sindaci» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il corrispettivo d'uso non deve essere comunque inferiore al valore medio di mercato, alla data del 31 marzo 2009, dei canoni di locazione delle abitazioni private nel territorio del comune in cui l'alloggio è ubicato. Ai proprietari degli alloggi di cui al presente comma è riconosciuta l'esenzione da ogni imposizione sui corrispettivi d'uso».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 10, dopo la parola: «reperimento», inserire le seguenti: «, ove possibile in ambito provinciale».
Ritirato
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri di gestione e di condominio degli immobili sono a carico dell'assegnatario e sono corrisposti direttamente al proprietario dell'immobile».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 11 sostituire le parole: «L'assegnazione» con le seguenti: «Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1 l'assegnazione».
Conseguentemente al medesimo comma sopprimere in fine le seguenti parole: «, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 11, dopo le parole: «l'assegnazione degli alloggi» inserire le seguenti: «di cui al comma 1 e al comma 10».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 11, sopprimere la parola: «anche».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
LA COMMISSIONE
Accantonato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale al fine di consentirne l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con ordinanza del Dipartimento della Protezione civile saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Apprestamento urgente di abitazioni».
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. In deroga alla disciplina fiscale in materia di locazione, l'eventuale contributo, corrispettivo d'uso, o canone di locazione, derivante dall'assegnazione dei fabbricati di cui al comma 10, da chiunque erogato a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni o a favore di persone fisiche, non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di assegnazione degli immobili e per i tre periodi d'imposta successivi.
11-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data del 6 aprile 2009, a prescindere dalle procedure di individuazione ed assegnazione degli immobili non utilizzati di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo.
11-quater. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche con riferimento ad immobili ad uso non abitativo, di qualsiasi gruppo e categoria catastale ed a prescindere dalle destinazioni d'uso degli stessi previste dal piano urbanistico, destinati all'esercizio di attività commerciale, d'impresa, arti o professioni.
11-quinquies. Qualora la messa a disposizione dei fabbricati di cui ai precedenti commi avvenga attraverso società, organismi o fondi immobiliari, l'eventuale plusvalore o ricavo derivante dalla cessione o dal conferimento dei predetti fabbricati, da chiunque effettuati nei confronti di tali soggetti, non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap. Le medesime cessioni o conferimenti sono assoggettati ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
11-sexies. L'eventuale contributo, corrispettivo d'uso, o canone di locazione erogato alle società, organismi o fondi immobiliari di cui al comma precedente non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap. Allo stesso modo, i proventi derivanti dalla partecipazione in tali soggetti, nonché le eventuali plusvalenze derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione delle medesime quote di partecipazione, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile dei percipienti».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, possono essere utilizzati anche in deroga temporanea alla loro destinazione d'uso.
11-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo l, comma 2, quali commissari delegati con i poteri e le procedure di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono disporre la realizzazione di strutture provvisorie».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Gli alloggi di cui al comma l, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
Respinto
Al comma 12, primo periodo, sostituire la parola:«quattro» con le seguentii: «due, uno dei quali con funzioni di vicario e uno delegato per gli interventi sui beni culturali, artistici e architettonici».
BUBBICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 12 dopo le parole: «quattro vice commissari» aggiungere le seguenti: «nominati d'intesa con i sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 12, dopo le parole: «funzioni vicarie», sono inserite le seguenti: «È costituito altresì, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, e il Sindaco del Comune de L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di Enti Locali, di Organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di Centri di Competenza preposti alla materia, di cui al DPCM n 252 del 26.01.2005 e s.m.i. I compensi dei partecipanti al Comitato sono assegnati tramite gettoni di presenza, entro i limiti delle risorse stanziate all'articolo 18, comma 1-bis».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
Respinto
Al comma 12, dopo il primo capoverso inserire il seguente:
«Altresì è costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un organo istituzionale di coordinamento e promozione delle politiche di ricostruzione a cui partecipa il presidente della regione, il presidente della provincia de L'Aquila e i sindaci dei comuni interessati dal sisma. I componenti di tale organo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
V. em. 3.1302
Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:
«In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile gli interventi ivi previsti debbono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».
V. em. 3.1300
Dopo il comma 12 inserire il seauente:
«12-bis. In deroga agli articoli 1120,1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero e ricostruzione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
V. em. 3.1301
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».
LA COMMISSIONE
V. em. 2.0.19
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Il Governo è tenuto ad effettuare un'informativa annuale, da presentare alle Commissioni parlamentari competenti, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».
Il Governo
Approvato
All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 13, sostituire le parole: «dal comma 10» con le seguenti: «dai commi 10 e 12».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 13, sostituire la parola: «400» con la seguente: «700».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «e 300 milioni» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
ORDINI DEL GIORNO
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato
In sede di esame dell'atto Senato n. 1534
Premesso che:
L'articolo 2 del decreto legge in esame dispone che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 provvede alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;
considerato che:
i moduli abitativi in questione debbono assicurare, oltre al rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica e protezione dalle azioni sismiche, risparmio energetico e sostenibilità ambientale
impegna il Governo:
ad garantire che i moduli abitativi siano realizzati in termini di somma urgenza realizzati e presentino caratteristiche di abitabilità ed isolamento tali da consentire, una volta terminata la fase emergenziale di cui al presente decreto-legge, una ottimale vivibilità nonché la possibilità di successiva conversione ed utilizzo durevole, anche ai fini di residenza universitaria».
________________
(*) I senatori Incostante, Lusi, Della Seta e Legnini aggiungono la firma in corso di seduta.
(**) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1534,
impegna il Governo a verificare l'opportunità di ricomprendere fra i compiti spettanti al Commissario delegato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 la progettazione e la realizzazione nei comuni di cui al medesimo articolo di singole abitazioni per gli imprenditori agricoli che per le necessità della loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale.
________________
(*) Accolto dal Governo
DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame dell'atto Senato n. 1534,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 provvede alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;
considerato che la localizzazione delle aree su cui sorgeranno tali moduli verrà decisa dal Commissario delegato d'intesa col Presidente della Regione Abruzzo anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche,
impegna il Governo a garantire che la realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree risponda a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto ambientale e paesaggistico, e assicuri la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esistente, con particolare riferimento alle successive utilizzazioni delle stesse aree.
________________
(*) Accolto dal Governo
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LUSI, DELLA SETA
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1534,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.30.
________________
(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
nell'art. 2 del decreto-legge in esame sono contenute le norme concernenti la realizzazione delle opere necessarie alla sistemazione delle persone le cui abitazioni sono andate distrutte o sono inagibili, in attesa della loro ricostruzione o riparazione;
a tal fine, il Commissario delegato nominato con il D.P.C.M. 6 aprile 2009, nella persona del Capo Dipartimento della Protezione Civile, dovrà provvedere alla progettazione e realizzazione di "moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione" e delle relative opere di urbanizzazione e servizi;
l'affidamento di tali interventi dovrà essere effettuato entro il 28 maggio 2009 mediante procedura negoziata, non preceduta da bando di gara, anche in caso di affidamento a contraente generale, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di settore anche di ambito locale;
nel giugno 2008, la Commissione Europea ha adottato una importante comunicazione relativa ad una serie di misure da intraprendere per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), meglio noto come Small Business Act per l'Europa, anche per facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di tener conto, nella fase di affidamento degli interventi di cui alla norma considerata, dell'intera realtà dimensionale delle imprese edili coinvolte nella realizzazione delle opere previste, ivi comprese quelle piccole e medie; ciò al fine di consentire che la ripresa economica post sisma possa interessare tutta la filiera produttiva ed imprenditoriale locale, caratterizzata prevalentemente dalla presenza di aziende medio-piccole.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1534,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.44.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento)
Il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento un'informativa annuale sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».
Ritirato
Dopo l'articolo 2,è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Quadro delle priorità)
1. Il Commissario delegato predispone, secondo criteri omogenei, un quadro complessivo delle priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale ed artistico, la riqualificazione e valorizzazione del centro storico del L'Aquila».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009)
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del "Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo" e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CHITI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà)
1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, per l'anno 2009, nonché al fine di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del "Fondo per il sostegno alla povertà" e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 18 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritario.
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)
1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:
a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;
c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;
f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subìto conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.
EMENDAMENTI
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Le parole da: «Sostituire l'articolo 3» a: «n. 186.» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire l'articolo 3 con i seguenti:
«Art. 3. - (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili). - 1. Per la rinascita dei comuni di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sono assegnate al Fondo della Protezione civile le risorse di cui all'articolo 14.
2. Il Commissario straordinario, previa intesa con la Provincia de L'Aquila, il Sindaco del Comune de L'Aquila e i Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, provvede con proprie ordinanze alla definizione delle modalità e dei tempi per l'assegnazione, a ciascun Comune, delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché per il riassetto del territorio, il potenziamento dei servizi e la salvaguardia del patrimonio sociale, artistico e culturale del territorio, nel rispetto della normative antisismica.
3. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 6 aprile, è riconosciuta:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;
c) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.
5. La ricostruzione degli edifIci di cui al comma 3, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.
6. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
7. Ai soggetti residenti che hanno subìto, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subìto, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare.
8. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
Art. 3-bis. - (Interventi a favore delle attività produttive e professionali per beni immobili e mobili). - 1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;
c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.
2. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.
3. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 1, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.
4. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
5. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Precluso
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. - (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili). - 1. Per la rinascita dei comuni di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sono assegnate al Fondo della Protezione civile le risorse di cui all'articolo 14.
2. Il Commissario straordinario, previa intesa con la Provincia de L'Aquila, il Sindaco del Comune de L'Aquila e i Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, provvede con proprie ordinanze alla definizione delle modalità e dei tempi per l'assegnazione, a ciascun Comune, delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché per il riassetto del territorio, il potenziamento dei servizi e la salvaguardia del patrimonio sociale, artistico e culturale del territorio, nel rispetto della normative antisismica.
3. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 6 aprile, è riconosciuta:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;
c) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.
5. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 3, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.
6. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
7. Ai soggetti residenti che hanno subìto, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subìto, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare.
8. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
9. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;
c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.
10. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.
11. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 9, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.
12. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
13. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
14. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:
«1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi,».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
All'emendamento 3.5000 sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati, inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune,».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento»».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
All'emendamento 3.5000 sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo, distrutti dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune,».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento»».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della ricostruzione o riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune;
a-bis) per le unità abitative danneggiate ma non dichiarate inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente;
a-ter) per gli immobili ad uso non abitativo danneggiati, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento del costo della riparazione e comunque del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi, su base volontaria, del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato ;
a-quater) la concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui alle lettere a) e a-bis) previa perizia giurata atte stante l'entità dei danni e gli interventi necessari
Conseguentemente, al medesimo emendamento 3.500 sopprimere la lettera b).
E conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), sostituire il capoverso a), con le seguenti:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;
a-bis) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;
a-ter) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), sostituire il capoverso a), con il seguente:
a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
Accantonato
All'emendamento 3.5000 alla lettera a), dopo le parole: «per la ricostruzione o riparazione» sopprimere la parola: «di» e aggiungere la seguente: «, dando priorità alla principale sede produttiva e agli» e dopo le parole: «della massima riduzione del rischio sismico» aggiungere: «o sulla base di una perizia tecnica asseverata da un professionista abilitato e soggetta ai controlli tecnici disposti dal Commissario e dando priorità all'abitazione principale e alla principale sede produttiva;».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, lettera a), sostituire le parole: «immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» con le seguenti: «unità abitative»
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), capoverso lettera a), primo periodo, sopprimere la seguente parola: «considerata».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.500, alla lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» inserire le seguenti: «ivi incluse le unità abitative concesse in locazione e occupate quale abitazione principale dal conduttore alla data del 6 aprile 2009».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), dopo le parole: «nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta» aggiungere le seguenti: «ovvero, infine, per il pagamento dei canoni dovuti e pagati per la locazione per gli immobili da destinare ad abitazione principale».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, e, all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera a), capoverso lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «a fondo perduto».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) per ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera a), la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera d), comma 1-bis, sopprimere le parole: «o del credito d'imposta».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, lettera d), nel comma 1-bis ivi richiamato sopprimere le parole da: «, con la contestuale cessione» fino alla fine del medesimo comma 1-bis.
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alIa lettera d)capoverso 1-bis, dopo le parole: «Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto», aggiungere le seguenti: «a fondo perduto».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, lettera d), al sesto periodo, sostituire le parole: «riutilizzazione delle aree acquisite» con le seguenti: «riutilizzazione degli immobili acquisiti».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
All'emendamento 3.5000, lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «dalla medesima data,» inserire le seguenti: «gli ex proprietari con diritto di prelazione e, ove tale diritto non sia esercitato,».
Accantonato
All'emendamento 3.5000, alla lettera d), capoverso 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «, con la sola maggiorazione degli interessi legali» con le seguenti: «Ai Comuni non si applica la maggiorazione degli interessi legali, che sono posti a carico del Bilancio dello Stato».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
LA COMMISSIONE
Accantonato
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune.»;
b) al comma 1, lettera e), le parole: «dichiarati non agibili» sono sostituite dalla seguente: «danneggiati»;
c) al comma 1, sopprimere la lettera c);
d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 3, comma 6, del decreto legge. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo del presente decreto-legge. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata., i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Accantonato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della ricostruzione o riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune;
a-bis) per le unità abitative danneggiate ma non dichiarate inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente;
a-ter) per gli immobili ad uso non abitativo danneggiati, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento del costo della riparazione e comunque del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi, su base volontaria, del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato;
a-quater) la concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui alle lettere a) e a-bis) previa perizia giurata atte stante l'entità dei danni e gli interventi necessari.
Conseguentemente, sopprimere la lettera e).
E conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è atte stata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Accantonato
Al comma 1, lett. a) dopo le parole: «abitazione principale» inserire le seguenti: «o destinati alla locazione a titolo primario secondo le vigenti disposizioni con un contratto in corso alla data del 6 aprile 2009».
PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO
Accantonato
Al comma 1, nelle lettere a) ed e) dopo le parole: «dichiarati inagibili» aggiungere le seguenti: «o comunque danneggiati».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) In caso di richiesta di finanziamenti agevolati di cui alla lettera a), sono concessi, contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) In caso di richiesta di finanziamenti agevolati di cui alla lettera a), sono concessi contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti:« 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti:« alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma l dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fme di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifmiture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e nella gestione del rapporto contrattuale.» aggiungere le seguenti: «Fintecna S.p.A. ovvero la società controllata da essa indicata per le attività di cui al periodo precedente si avvarrà, a seguito della stipula di apposita convenzione, dell'infrastruttura fisica, tecnologica e del supporto delle strutture tecniche di Poste Italiane S.p.A.. Poste Italiane S.p.A. garantirà a tal fine l'utilizzo degli sportelli aperti al pubblico già adibiti al riconoscimento del cittadino, alla formulazione e ricezione delle istanze, alla gestione delle pratiche ed al rilascio di apposita certificazione. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Accantonato
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il subentro, a domanda del soggetto debito non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da fmanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale» con le seguenti: «il subentro dello Stato, a domanda del soggetto mutuario, nel rapporto debitorio con la banca per un importo pari alla quota residua di mutuo acceso con relativa ipoteca sull'immobile adibito ad abitazione principale».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Accantonato
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «non moroso».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Accantonato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «stabilito dall'Agenzia del Territorio», aggiungere le seguenti: «a tutela del valore immobiliare precedente all'evento sismico».
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, FILIPPI MARCO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) nel caso di immobili costruiti in condominio, la Fintecna S.p.a. è comunque tenuta ad intervenire nella ristrutturazione, nella riparazione e nella riattazione delle parti strutturali e non strutturali dell'edificio in modo coordinato ad eventuali altri proprietari di alloggi dell'immobile».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Le parole da: «Al comma 1,» a: «sul valore aggiunto».» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Precluso
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto,».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento"» con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».
Respinto
Al comma 1 lettera d)aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Sono altresì esenti da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di acquisto di prima casa, anche ubicata in comuni non colpiti dal sisma, se .. stipulati da soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, qualora la casa di abitazione principale, acquistata avvalendosi delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, sia stata distrutta, sia destinata all'abbattimento, o il costo delle riparazioni e del rafforzamento antisismico idoneo a resistere a una scossa di intensità minore o uguale a magnitudo 5,8 superi il settanta per cento del valore commerciale risultante dal prezzo a metro quadro per zona urbanistica sulla base dall 'ultima rilevazione compiuta dall'Agenzia del territorio anteriormente al sisma. L'esenzione è subordinata alla ricorrenza di tutti i requisiti previsti per le agevolazioni per l'acquisto di prima casa dalla legislazione vigente, fatto salvo il requisito inerente la residenza dell'acquirente nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato, essendo questo sostituito dallo spostamento di domicilio a causa del sisma, dimostrato con autocertificazione».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d),aggiungere la seguente:
«d-bis) l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta comunale sugli immobili per coloro i quali concedono in locazione agli sfollati immobili non adibiti ad abitazione principale sul territorio regionale;»
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a100 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Accantonato
Al comma 1, sostituire la lettera e), con le seguenti:
«e) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;
e-bis) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;
e-ter) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, lettera e)sopprimere le parole:«anche con le modalità del credito d'imposta».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
ANDRIA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ad uso non abitativo» inserire le seguenti: «, anche strumentali all'esercizio delle attività produttive,».
Respinto
Al comma 1, lettera e), in fine, inserire il seguente periodo: «i contributi sono concessi anche per favorire la delocalizzazione delle strutture aziendali qualora l'insalubrità dell'attività sia dichiarata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LA COMMISSIONE
V. testo 2
Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) nel caso di immobili condominiali, i fondi necessari per riparare le parti comuni verranno assegnati direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Le parole da: «Al comma 1,» a: «ricevute a partire» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) la concessione di contributi, anche sotto forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento delle fatture commerciali ricevute a partire dallo febbraio 2009».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
SANGALLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) la concessione di contributi, anche sotto la forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento dei debiti commerciali contratti a partire dal 5 febbraio 2009;».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) la concessione di indennizzi anche con le modalità del credito di imposta a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, alle lettere f) e g), dopo la parola: «produttive» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo,».
Conseguentemente, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «a favore delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «anche se a contenuto professionale».
Respinto
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti: «commerciali, professionali, turistiche».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 1, lettera f),aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo l'estensione nei confronti delle medesime, delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dal comma 341 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro-imprese esercenti attività economica nell'ambito delle Zone franche urbane, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere il seguente:
«f-bis. In favore delle società a totale capitale pubblico gerenti servizi pubblici essenziali nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per ogni esercizio inciso in senso negativo a causa del predetto evento calamitoso fino al 2012, è concesso un contributo in conto esercizio pari, per ogni anno, alla differenza tra il valore della produzione risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese prima del 6 aprile 2009 ed il valore della produzione conseguito, anno per anno, negli esercizi incisi in senso negativo dall'evento sismico».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FIORONI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) la concessione, sentite le associazioni di categoria, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate o il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività espletate;».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Approvato
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di indennizzi», aggiungere le seguenti: «previa presentazione di una perizia giurata».
LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera h), con le seguenti:
«h) ai soggetti residenti che hanno subìto, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subìto, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare;
h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali, all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
h-ter) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI, LEGNINI, LUSI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) la concessione di indennizzi per la riparazione dei beni mobili i cui danni siano stati denunciati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presso il comune colpito dall'evento calamitoso, ovvero il cui danno sia stato oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari al minore costo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40 per cento. Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati;».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «indennizzi» sono aggiunte le seguenti: «pari all'intero valore dell'immobile distrutto o del danno subito».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1 lettera i), dopo la parola: «sociali, inserire la seguente: «culturali».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i)inserire le seguenti:
«i-bis) la concessione di contributi alle imprese agricole e di produzione ai fini di allestire punti vendita mobili, da utilizzare prioritariamente nelle aree comunali destinate a mercato;
i-ter) la concessione alle imprese turistiche ed agrituristiche di contributi per l'allestimento di strutture di alloggio leggere o mobili (bungalow, tende e simili);
i-quater) la concessione di contributi per la realizzazione difarmers'marlret comunali e provinciali, con vendita diretta di produzioni delle aziende agricole aventi sede nella Regione Abruzzo;
i-quinquies) la concessione di contributi alle mense di enti pubblici ed istituzioni scolastiche che garantiscano l'approvvigionamento di almeno il 40 per cento di prodotti presso imprenditori che operano nei mercati riservati alla vendita diretta;
i-sexies) la concessione di contributi per la riduzione delle tariffe dei trasporti pubblici e ferroviari per turisti con destinazione aziende turistiche ed agrituristiche individuate ai sensi dell'articolo 1;
i-septies) la concessione di contributi per la realizzazione di piattaforme di promozione integrata del turismo e dei prodotti del territorio che riguardino per oltre l'80 per cento imprese turistiche, agricole e di produzione individuate ai sensi dell'articolo 1».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. AI fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, le concessioni per le realizzazioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettere i-bis), i-ter) ed i-quater) sono rilasciate dai Comuni nel termine massimo di 30 giorni; gli eventuali pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni di qualsiasi tipo di competenza di altre amministrazioni vanno resi nel termine massimo di 15 giorni; in caso di mancata comunicazione del parere, assenso, nulla osta o autorizzazione, dopo la scadenza del termine il Comune provvede in ogni caso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di rilascio della concessione, il richiedente procede con comunicazione di inizio delle attività; entro 10 giorni il Comune può intervenire convocando il richiedente per verificare congiuntamente le modifiche che rendano possibile assentire la concessione, anche secondo le procedure concordate previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni. Dell'incontro viene redatto verbale sottoscritto dai partecipanti. Solo nel caso in cui dal verbale dell'incontro risulti che non sia possibile modificare il progetto, il Comune nega la concessione. Contro il diniego di concessione è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, udite le parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i)aggiungere la seguente:
«i-bis) a previsione dell'assoggettamento ad IVA agevolata di tutti gli interventi e le prestazioni professionali relative al presente decreto-legge».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, RUSSO, LANNUTTI, CARLINO
Id. em. 3.314
Al comma 1, dopo la lettera i)aggiungere la seguente:
«i-bis) a previsione dell'assoggettamento ad IVA agevolata di tutti gli interventi e le prestazioni professionali relative al presente decreto-legge».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«1-bis) l'intervento di Poste Italiane S.p.A. a domanda del soggetto richiedente la concessione di contributi diretti o di indennizzi di cui al presente articolo per assisterlo nella presentazione della domanda e nella gestione della relativa pratica. Poste Italiane S.p.A. garantirà a tal fine l'utilizzo degli sportelli aperti al pubblico già adibiti al riconoscimento del cittadino, alla ricezione di istanze, alla gestione delle pratiche ed al rilascio di apposita certificazione. I comuni interessati dalle disposizioni del presente articolo affidano, ai sensi del comma 1 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1997 n. 448, la gestione del servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A.».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI (*)
Accantonato
Al comma 1, inserire dopo la lettera l)inserire la seguente:
«l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, lo stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 viene integrato, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di un importo pari ad euro 50 milioni. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui alla presente lettera, da parte degli Enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
________________
(*) I senatori Astore, Russo, Mascitelli, Lannutti, Carlino e Pedica aggiungono la firma in corso di seduta
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI (*)
Accantonato
AI comma 1 dopo la lettera l)inserire la seguente:
«l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia de L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009; detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
________________
(*) I senatori Astore, Russo, Mascitelli, Lannutti, Carlino e Pedica aggiungono la firma in corso di seduta
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l)inserire la seguente:
«l-bis) la concessione di agevolazioni a cooperative edilizie, costituite tra gli aventi diritto ai contributi di cui alla precedente lettera a), per favorire la ricostruzione o riparazione di immobili comprendenti un numero di unità abitative superiore a tre».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Al comma 1 dopo la lettera l)inserire la seguente:
«l-bis) la liquidazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese aventi sede alla data del 6 aprile 2009 nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, la seguente:
«l-bis) la concessione di un contributo a fondo perduto a completa copertura dei costi sostenuti per le spese di adeguamento sismico delle abitazioni e degli edifici nell'area colpita dagli eventi sismici dell'aprile 2009, da attivare a richiesta degli interessati, a valere sulle disponibilità finanziare di cui al presente decreto-legge, previa emanazione di apposita ordinanza sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) la concessione di un contributo, in conto esercizio, per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città dell'Aquila e nei comuni interessati dal sisma».
Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l)aggiungere, in fine la seguente:
«l-bis) per gli interventi sui centri storici e sui nuclei urbani e rurali, l'applicazione, ove compatibili, delle procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, 30 marzo 1998, n.61».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolata alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».
LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli indennizzi alle imprese possono essere concessi anche come credito di imposta utilizzabile in dieci annualità di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Si applica il comma 6 dell'articolo 11 del presente decreto».
1-ter. I proprietari o comunque titolari di diritti reali su abitazioni ricadenti all'interno di edifici comunque danneggiati potranno provvedere, alla esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione del danno secondo la normativa sismica, in anticipazione sui contributi concedibili alle singole unità abitative dell'edificio, a condizione che gli interventi necessari vengano realizzati con progetto che riguardi l'intero edificio. Per poter ottenere il contributo anticipato, gli stessi Proprietari o titolari di diritti reali dovranno conservare la documentazione necessaria a comprovare le opere eseguite e le spese sostenute. A tale scopo il Commissario delegato emana apposito provvedimento, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 2.
1-quater. Per favorire l'occupazione di molti proprietari che operano nel settore dell'edilizia e per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli Centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Commissario delegato d'intesa con il Sindaco può predisporre la realizzazione degli interventi "in economia", raccogliendo il materiale da costruzione, necessariamente certificato per la qualità, in apposite aree di stoccaggio sorvegliate e mettendolo a disposizione dei proprietari di edifici, sulla base delle quantità evidenziate nei computi metrici predisposti dai progettisti degli interventi; in tal caso il contributo è limitato al pagamento della manodopera necessaria.
1-quinquies. Per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli Centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Sindaco dispone l'esame urgente dei relativi progetti, purché eseguiti per interi edifici oppure, ove ricorra, per aggregati strutturali, da parte della Commissione edilizia integrata con almeno un tecnico proveniente da altra regione ed esperto della nuova normativa sismica, che abbia il diritto di esprimere veto motivato all'approvazione, ove il progetto presentato non osservi i criteri di norma».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, è assegnata,a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente».
Conseguentemente,
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, è assegnata, richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
Conseguentemente,
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MAZZUCONI, LUSI, MARINI, DELLA SETA
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad uso non abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati è assegnata a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
LUSI, LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, alle imprese e ai soggetti che svolgono attività professionali che hanno subito la perdita di beni mobili registrati e non registrati, è assegnata entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 18, commi da 1-bis a 1-quinquies, una anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la sostituzione, la riparazione o l'acquisto di beni mobili e equivalente necessari all'esercizio dell'attività produttiva o professionale».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, VALENTINO (*)
V. em. 14.3000
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la ricostruzione o la riparazione di palazzi storici di proprietà di privati ubicati nei centri storici dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, sono attribuiti ai proprietari privati di tali immobili contributi a fondo perduto in misura tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per gli interventi di riparazione o ricostruzione dei medesimi. La realizzazione degli interventi avviene previo parere della Soprintendenza per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo, in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dei palazzi storici. Per gli interventi di cui alla presente lettera è riservata una quota non inferiore a 500 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2006, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 mIlioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'erogazione del contributo concessionario è di competenza dei Sindaci interessati».
DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis) per la distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari alle popolazioni colpite, si assegna la priorità a prodotti provenienti dalle zone colpite e, in subordine, dalla Provincia de L'Aquila e dalla regione Abruzzo».
BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Se la quota annuale del credito d'imposta di cui al comma 1, lettere a) ed e), è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta stessa.».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità».
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli interventi di ricostruzione e riparazione sono attuati con l'adozione obbligatoria delle tecniche e dei criteri antisismici. Per il coordinamento e la migliore programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica dell'aprile 2009, il Governo e la regione utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, anche al fine di assicurare la vigilanza amministrativa e contabile sugli interventi e le procedure attuate nonché di garantire efficienti e trasparenti condizioni di mercato. A tal fine la regione predispone, secondo criteri omogenei e concordandolo con gli enti locali e le amministrazioni interessate, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente , le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone rurali e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali. I programmi di recupero e relativi piani finanziari devono comunque prevedere, nell'ambito della ricostruzione o recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, priorità per gli edifici scolastici e ospedalieri».
RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI, CARLINO
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari possono costituirsi in consorzio. La regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, predispone d'intesa con i sindaci dei comuni interessati un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica, che ricomprende piani di recupero urbano ed interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, la regione Abruzzo provvede, con criteri omogenei ed in termini di somma urgenza:
a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, degli interventi di ricostruzione, con criteri antisismici, degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;
b) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero;
d) a realizzare, avvalendosi degli organismi tecnici pubblici preposti, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, d'intesa con le autorità competenti.
2-ter. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della normativa per le costruzioni sismiche e con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
FILIPPI MARCO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole: «di interesse nazionale».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: «i soggetti autorizzati all'esercizio del credito» con le seguenti: «le banche».
GRANAIOLA, TOMASELLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BUBBICO, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI
Respinto
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato sono disposti anche a favore dei residenti che hanno perso la propria abitazione in affitto, sia ai fini di sostenere l'acquisto della prima casa da parte degli stessi, sia ai fini di facilitare il reperimento di una nuova abitazione in affitto attraverso l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale».
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire