da notizie di stampa (si veda l'articolo "Processo Europaradiso, lo Stato contro lo Stato" pubblicato sul quotidiano "Il Crotonese" del 24 marzo 2009), si apprende che il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Crotone, è chiamato a valutare in questi giorni la posizione di oltre settanta persone, coinvolte nell'indagine, denominata "Perseus", condotta dai sostituti procuratori della Direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, in relazione a presunte attività illecite connesse, tra l'altro, alla realizzazione di una struttura turistica denominata "Europaradiso" alle porte di Crotone;
tali attività, secondo l'accusa, si sarebbero sostanziate anche nel condizionamento di rappresentanti delle istituzioni, da quelle comunali a quelle europee passando per i Ministeri. Le ipotesi di accusa sono, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dalla modalità mafiosa. Tra i soggetti coinvolti nelle indagini figura, secondo le notizie di stampa, anche il dottor Emilio Brogi - all'epoca dei fatti capo della segreteria del ministro dell'Ambiente Altero Matteoli e successivamente nominato al medesimo incarico dal ministro delle infrastrutture Altero Matteoli. Segnatamente, il dottor Brogi risponderebbe, tra gli altri, del reato di corruzione aggravata. A detta degli inquirenti egli si sarebbe attivato per evitare che sull'area prescelta per l'insediamento turistico in questione venisse apposto un vincolo paesaggistico conseguente alla classificazione del sito come Zona di protezione speciale (Zps) e all'inserimento nei corrispondenti elenchi comunitari;
le medesime fonti di stampa rendono noto che il dottor Brogi sarebbe difeso dall'Avvocatura dello Stato; in particolare, riferiscono che sarebbero due i legali dell'Avvocatura delegati a rappresentare il dottor Brogi nel procedimento a suo carico;
considerato che:
l'Avvocatura dello Stato partecipa solitamente ai giudizi penali esercitando nell'interesse dell'amministrazione statale le facoltà che la legge processuale attribuisce alla persona offesa dal reato, ovvero esercitando l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile; in talune occasioni, tuttavia, l'Avvocatura assiste nel procedimento penale l'amministrazione citata quale responsabile civile per il fatto illecito del dipendente. Le medesime attività sono svolte nell'interesse degli altri enti pubblici che godono del patrocinio erariale. In considerazione dell'esiguo organico del personale togato dell'Avvocatura ed al fine di consentire l'indirizzo unitario della difesa in sede penale, l'articolo 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1991 n. 3 ha subordinato la costituzione di parte civile dello Stato all'autorizzazione dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione del procedimento, quando vengano in rilievo interessi pubblici, patrimoniali e non patrimoniali, di rilevanza tale da ritenersi opportuno affiancare la presenza nel processo penale del pubblico ministero;
l'articolo 44 del citato regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, consente altresì all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dei dipendenti statali o degli altri soggetti pubblici ammessi al patrocinio, sia nella qualità di imputati che di parte civile, nei giudizi penali che li interessino per fatti inerenti alle funzioni espletate, ma solo qualora gli enti di appartenenza ne facciano richiesta e l'Avvocato generale ne riconosca l'opportunità escludendo la sussistenza di un conflitto di interessi tra amministrazione e dipendente. In tali casi, l'Avvocatura, oltre a garantire i dipendenti pubblici da azioni di privati aventi ad oggetto attività amministrative legittime, tutela in via mediata anche gli interessi patrimoniali dell'amministrazione, che potrebbero subire pregiudizio in relazione all'esito del procedimento penale;
l'Avvocatura dello Stato ha avuto modo di precisare (sezione III, 14 ottobre 1997, n. 10020, sezione legge, 24 giugno 1995, n. 7179, sezione I, 13 novembre 1991, n. 12133) che, nell'assumere la difesa in giudizio di soggetti esercenti cariche istituzionali, essa non è tenuta a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale assunzione, indicati nell'articolo 44 del citato regio decreto. I provvedimenti di richiesta dell'amministrazione e di valutazione dell'Avvocato generale dello Stato circa l'opportunità dell'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa degli impiegati delle amministrazioni dello Stato nei giudizi civili e penali che li interessano per cause di servizio, adottati ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, non formano oggetto di onere di tempestiva indicazione da parte dell'Avvocatura dello Stato al momento della costituzione in giudizio né di dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legittimità ai fini dell'assunzione della rappresentanza e difesa del pubblico impiegato, dal momento che la richiesta dell'amministrazione e l'apprezzamento da parte dell'Avvocatura dello Stato hanno carattere di atti interni, restando inoltre escluso che il suddetto apprezzamento, rientrante nella discrezionalità dell'Avvocatura, richieda specifica motivazione e sia in alcun modo sindacabile dal giudice investito della controversia;
lo ius postulandi degli avvocati dello Stato, nel caso di rappresentanza e difesa in giudizio degli impiegati delle amministrazioni dello Stato e degli enti di cui all'articolo 43 del regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933, ai sensi dell'articolo 44 dello stesso regio decreto, è tale per cui l'avvocatura può assumere la difesa dei suindicati soggetti senza dovere dimostrare la sussistenza delle condizioni di legittimità imposte dalla norma da ultimo richiamata (richiesta dell'ente e parere favorevole dell'Avvocato generale), che costituiscono atti interni relativi al conferimento dell'incarico, che non riguardano i terzi, i quali non hanno, quindi, alcuna legittimazione a dedurne la mancanza;
considerato, infine, che la legge vigente assicura all'Avvocatura dello Stato autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell'attività consultiva e della difesa giudiziale, posta comunque a presidio dei primari valori giuridici dell'ordinamento statuale inteso nella sua unitarietà; la mancanza di un collegamento settoriale con singole branche dell'amministrazione colloca l'attività di tutela legale affidata all'Avvocatura nella dimensione generale dell'esercizio della funzione pubblica, più che in quella del singolo giudizio o affare amministrativo. I suoi uffici, posti sotto l'immediata direzione dell'Avvocato generale, dipendono dalla Presidenza del consiglio dei ministri,
si chiede di sapere se:
corrispondano al vero le notizie citate in premessa, con particolare riferimento alla sussistenza di una richiesta dell'amministrazione di appartenenza circa il patrocinio dell'Avvocatura per la difesa in giudizio del dottor Brogi nonché all'opportunità che lo Stato, in veste dell'Avvocatura generale, rappresenti un soggetto accusato di corruzione aggravata nell'ambito di un procedimento penale nel quale lo Stato stesso ovvero altri enti pubblici, potrebbero risultare parti lese.
(3-00682)