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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 188 del 08/04/2009


COSTA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

in tutta Italia diversi docenti hanno partecipato con riserva al corso speciale abilitante a norma del decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 85 del 2005 conseguendo un titolo che oggi, alla luce dei fatti, risulta nullo;

questi docenti risultano in servizio a tempo indeterminato nella scuola statale dell'infanzia o primaria e possiedono i richiesti titoli di studio (laurea) ed aspirano a conseguire l'assunzione a tempo indeterminato nella scuola secondaria, accedendo alle graduatorie provinciali permanenti (graduatorie ad esaurimento) finalizzate al reclutamento del personale docente;

il possesso dell'abilitazione è condizione necessaria per accedere a tali graduatorie;

il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2004, all'articolo 2, ha previsto, per i docenti che avessero un servizio pregresso di almeno 360 giorni, la possibilità di partecipare a delle iniziative di formazione in ambito universitario, finalizzate al conseguimento della specifica abilitazione all'insegnamento;

tuttavia, in maniera del tutto inaspettata, alla pubblicazione del bando per l'ammissione a detti corsi speciali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'articolo 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 85 del 2005, ha escluso dalla procedura tutti i docenti già in servizio a tempo indeterminato, in qualsiasi ordine e grado, nella scuola statale;

inoltre, all'articolo l ai fini della maturazione dei 360 giorni di servizio necessari per l'accesso alla procedura, il decreto ministeriale 85 del 2005 stabilisce che possano essere fatti valere periodi prestati con contratti a tempo determinato, in ordini e gradi diversi dalla scuola secondaria, ma solo "a completamento", e cioè a condizione che nel grado secondario sia stato prestato almeno un periodo, quindi anche minimo (al limite anche un solo giorno);

molti docenti, ritenendo illegittime tali limitazioni, ed essendo in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti, hanno comunque inoltrato domanda di ammissione al corso pagando regolarmente le tasse per un importo complessivo di 2.200 euro e a seguito dell'esclusione dal corso da parte del CSA hanno prodotto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale ottenendo di poter partecipare al corso speciale con riserva;

il corso della durata complessiva di 600 ore con frequenza obbligatoria alle lezioni è stato avviato dalle università con grande ritardo, con lezioni svolte in orario pomeridiano che hanno comportato notevoli spese, ma anche impegno, disagi e sacrificio;

dopo aver sostenuto dai 25 ai 30 esami (in base alla classe di concorso) i succitati docenti hanno superato anche l'esame di Stato finale conseguendo l'abilitazione all'insegnamento con riserva;

purtroppo già nel mese di novembre 2008 alcuni dei ricorsi presentati presso il TAR sono stati respinti con profonda delusione da parte dei docenti che si son visti improvvisamente annullare tutto il percorso di studio effettuato con tanti sacrifici e tutte le legittime aspettative ad esso legate, quali l'inclusione nelle graduatorie permanenti e la progressione di carriera;

da un'attenta lettura del decreto-legge convertito, con modificazioni dalla legge n. 143 del 2004 sembrerebbe che Ministero non possa attraverso il decreto ministeriale regolamentare i requisiti di accesso ai corsi speciali e introdurre i requisiti di ammissione ulteriori e limitativi rispetto a quelli fissati dal legislatore;

la questione della partecipazione a procedure di reclutamento da parte del personale gia di ruolo non e' nuova nell'ordinamento scolastico trattandosi di una questione che ha già una vasta giurisprudenza che ha risolto in senso positivo, nel senso della perfetta ammissibilità della partecipazione ai concorsi ordinari del personale gia in servizio a tempo indeterminato;

il decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, istituì il concorso per soli titoli e previde, all'articolo 11, comma 3, una sessione riservata di esami di abilitazione, cui potevano accedere "i docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria (...) per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento". Senonché, dalle relative procedure, indette con ordinanze ministeriali 18 novembre 1989 n. 394, 395 e 399, vennero puntualmente esclusi i docenti che erano già di ruolo;

la giurisprudenza, immediatamente e senza eccezioni stabilì che si trattava di una limitazione del tutto arbitraria ed illegittima, che non trovava presupposti nella legge. In particolare il Consiglio di Stato osservò che "così come al concorso per soli titoli può partecipare tutto il personale che si trova in possesso dei requisiti prescritti, ancorché già di ruolo in altra classe di concorso, parimenti alla sessione riservata, prevista per partecipare al medesimo concorso per soli titoli, possono partecipare tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti... sono privi dell'abilitazione specifica, prescritta per il concorso per soli titoli, indipendentemente dallo status di ruolo rispetto ad altre classi di concorso";.

l'orientamento è tuttora pacifico: si veda al riguardo, fra le altre, le sentenze del Consiglio di Stato VI, 28 settembre 2001 n. 5142, 3 gennaio 1999 n. 1685;

anche il limite dei 360 giorni di servizio con almeno un giorno nella scuola superiore nasceva da un'interpretazione distorta della normativa tanto è vero che il problema è stato superato con l'approvazione prima in Senato, e poi alla Camera, di uno specifico emendamento recante un comma aggiuntivo dopo l'articolo 36 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di stato.

i succitati docenti, essendo stati ammessi con riserva ai corsi speciali, avendo il requisito dei 360 giorni reso in altro ordine di scuola entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali ed avendo superato l'esame di Stato, hanno giustamente ritenuto che la norma fosse rivolta anche a loro ovvero ai docenti in possesso di un contratto a tempo indeterminato.

proprio in quei giorni molti docenti hanno ricevuto da parte degli Uffici scolastici provinciali la comunicazione di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e di annullamento della carriera scolastica in quanto i funzionari degli USP ritengono che l'articolo 36 predetto sembrerebbe consentire lo scioglimento della riserva ai soli corsisti ammessi con riserva per mancanza del requisito dei 360 giorni;

la succitata interpretazione risulterebbe fortemente discriminante per il fatto che con l'emendamento in aggiunta all'articolo 36 del decreto "milleproroghe", il legislatore si preoccuperebbe di sanare solo l'assenza di alcuni requisiti e tralascerebbe altre situazioni;

al momento anche la Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sembra orientata ad una pausa di riflessione, prima di emanare il decreto,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza in sede dell'immediato aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, consentendo lo scioglimento della riserva anche in favore degli insegnanti in servizio a tempo indeterminato che sono stati ammessi (con riserva) ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.

(4-01385)