dal 1980 ad oggi la Croce rossa italiana (CRI) è stata soggetta a lunghi periodi di commissariamento, durante i quali le mansioni di competenza degli organi ordinari sono state svolte da diversi commissari straordinari di nomina governativa, che si sono succeduti per 18 anni. Solo negli anni dal 1998 al 2003 e dal 2005 al 2008 sono stati eletti democraticamente, con la partecipazione e rappresentanza di tutta l'associazione, due Presidenti (dal 30 ottobre 2008 ad oggi la CRI ha nuovamente un Commissario straordinario) che avrebbero dovuto segnare una svolta, nella prospettiva di una gestione più aderente ai fini istituzionali ed alla missione umanitaria nazionale ed internazionale della CRI, ma che si sono trovati, invece, a dover affrontare gli effetti disastrosi delle precedenti gestioni commissariali, con particolare riferimento all'equilibrio del bilancio ed alla trasparenza di alcuni atti gestionali;
la CRI, come da statuto, non possiede i requisiti propri delle società che perseguono fini di lucro, né le attività che queste ultime svolgono sono coerenti con i principi statutari della CRI. In tal modo non è possibile proporre forme di partecipazione a soggetti che hanno natura pubblica o volontaristica per assicurare servizi che, ope legis, sono svolti dal terzo settore, coerentemente con quanto stabilisce la legge n. 328 del 2000 e, in particolare, dalle cooperative sociali o dai loro consorzi;
la gestione commissariale dal 2003 al 2005 ha avviato un processo di sostanziale privatizzazione della CRI attraverso la costituzione - come è avvenuto ad esempio in Sicilia - di una società di capitale denominata SI.S.S.A. S.r.l. (Siciliana servizi socio-assistenziali), i cui proprietari sono la SI.S.E. S.p.A. (Siciliana servizi emergenza) e il Consorzio per la formazione e la ricerca in materia di servizi sociali;
scopo della SI.S.S.A. S.r.l. è "la gestione di servizi pubblici e privati in materia di servizi socio-assistenziali-sanitari, e di formazione e riqualificazione professionale sempre in materia dei servizi socio-assistenziali-sanitari, all'interno dell'ambito territoriale della regione Sicilia";
per il perseguimento di tale finalità, la SI.S.S.A. S.r.l. svolge, tra l'altro, "compiti di natura organizzativa gestionale nell'ambito del servizio nazionale e regionale sanitario e di protezione civile" e "può promuovere la costituzione di società controllate nel caso in cui tali attività risultassero utili e/o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in particolare modo per lo svolgimento di attività inerenti il settore istituzionale e/o operativo della Croce Rossa Italiana";
ritenuto che la scelta di costituire tali società, i cui scopi sono sovrapponibili a quelli della CRI, prefiguri lo svuotamento del ruolo della CRI in quanto ente di diritto pubblico caratterizzato statutariamente, tra l'altro, dal principio del disinteresse e della volontarietà, in quanto le suddette società, nel perseguimento delle proprie finalità, assorbono le risorse pubbliche destinate alla CRI, come nel caso del servizio di 118, che in Sicilia viene svolto dalla SI.S.E. S.p.A., che incamera i finanziamenti stabiliti nell'appalto tra Regione siciliana e CRI, si chiede di sapere:
se e quali interventi di competenza il Governo abbia eventualmente intrapreso o intenda intraprendere per assicurare l'autonomia gestionale, economica e finanziaria della CRI;
se non si ritenga opportuno verificare se i fatti sopra descritti non configurino un'elusione dell'articolo 11, comma 1, dello statuto della CRI, laddove si stabilisce l'incompatibilità tra cariche associative e incarichi retribuiti, incompatibilità non espressamente prevista dallo statuto, eppure implicita, quando le stesse persone siano designate dalla CRI a far parte di consigli di amministrazione di società controllate;
se non si ritenga incompatibile con i principi di cui all'articolo 1 dello statuto la partecipazione della CRI a società con fini di lucro.
(4-01375)