a seguito dell'approvazione dell'art. 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, risulta stabilito che nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'art. 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i compensi erogati da associazioni e società sportive che perseguano attività sportiva e dilettantistica e che siano riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e dagli enti di promozione sportiva, in favore di soggetti che operano nell'ambito della formazione didattica, preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica, risultano, ai sensi del predetto art. 67, classificati quali redditi diversi;
per tali redditi, come riconosciuto dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) non si configura assoggettabilità a contribuzione previdenziale (si veda la circolare 13/2006);
l'ENPALS, nell'ambito dei poteri ispettivi allo stesso ascritti, prosegue attività ispettiva nei confronti di associazioni e/o società sportive dilettantistiche, come tali riconosciute ed iscritte al registro del CONI, al fine di assoggettare a contribuzione previdenziale le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i compensi erogati a istruttori, che presso tali associazioni e/o società sportive dilettantistiche svolgono attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ovvero tutte le sfaccettature della filiera della preparazione del cittadino alla formazione sportiva dilettantistica;
il perseguimento di tali attività ispettive e la successiva attività sanzionatoria sta intervenendo sul presupposto e la volontà di assoggettare a contribuzione previdenziale i compensi erogati al soggetto percipiente che "fisicamente" non partecipi dal primo rudimento sino alla fase conclusiva della formazione costituita dalla consumazione di prestazioni sportive dilettantistiche;
parimenti, l'attività sanzionatoria viene esercitata sul presupposto che l'eventuale non marginalità dei compensi, ove superiori a 7.500 euro (soglia di non assoggettamento a prelievo fiscale) comporta l'assoggettabilità, per la parte eccedente tale limite, a contribuzione previdenziale, laddove, di contro, l'art. 69, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, disciplinando la sola misura del prelievo fiscale, lascia inalterata la natura dei redditi diversi dei predetti compensi;
l'operato dell'Ente appare essere in aperto contrasto con la volontà del legislatore, anche da ultimo chiarificatrice, di qualificazione di redditi diversi, indipendentemente dalla loro misura ed abitualità, delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, per il perseguimento delle loro finalità;
tutto questo, in un momento di profonda crisi economica del Paese, costituisce elemento di aggravamento della sopravvivenza economica di circa 12.500 associazioni e società sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, che costituiscono, esperienza da tutti condivisa, l'asse portante della formazione sportiva dei cittadini, di ogni fascia di età, di questo Paese,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare, sulla base delle prerogative attribuite, per verificare se davvero si sta perpetrando un'attività ispettiva da parte dell'ENPALS finalizzata ad un'attività sanzionatoria fondata su presupposti interpretativi in contrasto con le norme vigenti.
(4-01372)