la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta;
il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, all'articolo 33 prevede, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007;
la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), all'articolo 2, comma 361, autorizza «per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, una spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008»;
l'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 prevede, al comma 362, l'adozione di un decreto da parte del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dei criteri in base ai quali i soggetti titolati possano accedere ai risarcimenti previsti, nonché, al comma 363, l'estensione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia;
in data 15 gennaio 2009 l'onorevole Livia Turco ha presentato un'interrogazione (atto 5-00829), alla quale il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali, onorevole Francesca Martini, rispondeva precisando che in «considerazione di talune peculiarità della popolazione di riferimento, del carattere pluriennale dell'impegno, nonché dei criteri di priorità definiti dalla vigente normativa (decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007 e la già citata legge finanziaria 2008), si è ritenuto necessario costituire, in data 4 marzo 2008, con decreto del Ministro pro tempore, una apposita Commissione, composta da rappresentanti ed esperti di questa amministrazione, della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze» al fine di «realizzare una programmazione pluriennale per l'impiego delle risorse disponibili, ad una ricognizione degli interessati, individuando quale modalità operativa l'utilizzo di un programma informatico di rilevazione dei dati accessibile dagli utenti via Internet»;
in data 22 dicembre 2008 la Commissione di cui sopra si è riunita per apportare le modifiche richieste dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto, necessario a definire la procedura attuativa unificata delle disposizioni citate, le modalità di ricognizione delle adesioni nonché per la definizione dei criteri medico-legali con cui stipulare le transazioni;
per quanto riguarda l'indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide (di cui al comma 363, articolo 2, della legge n. 244 del 2007), nella risposta del 15 gennaio il sottosegretario on. Francesca Martini precisava che: «sulla base degli incontri tenuti con i rappresentanti delle Associazioni interessate e di un documento tecnico redatto dalla Direzione generale competente, si sta provvedendo a predisporre uno schema di regolamento concernente la disciplina istruttoria di tale indennizzo, allo scopo di individuare criteri che permettano di stabilire, nel modo più sicuro possibile, il nesso causale tra il danno subito e l'assunzione del farmaco talidomide, tenendo necessariamente conto del lungo periodo di tempo trascorso dagli eventi e della conseguente difficoltà di reperire la documentazione sanitaria comprovante l'assunzione del farmaco in questione»;
sembrerebbe che la bozza del decreto attualmente in circolazione disponga che le transazioni verranno stipulate solo con soggetti danneggiati che abbiano instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, che i presupposti siano l'ascrivibilità del danno e il nesso causale accertati dalla Commissione medica ospedaliera (CMO) o dall'ufficio medico-legale del Ministero o da sentenza, escludendo così di fatto i non ascrivibili, cioè coloro per i quali il virus contratto è stato ritenuto "silente" (come può avvenire ad esempio per chi abbia contratto il virus dell'epatite) e che per la stipula delle transazioni si terrà conto dei principi generali in materia di prescrizione del diritto, escludendo così gran parte dei danneggiati oggi in causa con lo Stato;
tali presupposti non sono indicati nel citato decreto-legge n. 159 del 2007 e nella richiamata legge finanziaria per il 2008, che anzi stabiliscono che i criteri debbano essere «in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofiliaci dal decreto del Ministero della salute 3 novembre 2003», decreto che non prevedeva fra i presupposti la ascrivibilità e la non prescrizione del diritto, la cui introduzione oggi potrebbe configurare una violazione delle norme di legge,
si chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo quale sia allo stato attuale, rispetto alla precedente risposta del 15 gennaio 2009, l'iter del decreto attuativo per la definizione dei criteri in base ai quali stipulare le transazioni in oggetto e, qualora il contenuto fosse quello indicato in premessa, quali ne siano le motivazioni.
(4-01368)