Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (3116 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 182 del 26/03/2009


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Situazione d'urgenza)

        1. La dichiarazione anticipata prevista dall'articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell'articolo 6 producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

        2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».

7.0.2

BASSOLI, MARINO IGNAZIO, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO LEOPOLDO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale"».