EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE
Respinto
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Situazione d'urgenza)
1. La dichiarazione anticipata prevista dall'articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell'articolo 6 producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.
2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».
BASSOLI, MARINO IGNAZIO, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO LEOPOLDO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE
Ritirato
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale"».