Nel Resoconto sommario e stenografico della 178a seduta pubblica, del 24 marzo 2009, a pagina 185, sostituire l'intervento della senatrice Della Monica con il seguente:
"Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica in sede di illustrazione degli emendamenti agli articoli del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368
L'emendamento 1.39 intende inserire anche l'articolo 3 della Costituzione tra i princìpi costituzionali alla cui osservanza si richiama il disegno di legge. La precisazione è importante per varie ragioni. In primo luogo, perché il riferimento espresso a tali norme costituzionali consente di assumerle quali parametri ermeneutici alla cui stregua interpretare le singole disposizioni del disegno di legge.
A tal fine, è opportuno includere anche l'articolo 3 della Costituzione tra tali parametri interpretativi, in quanto i princìpi di eguaglianza, ragionevolezza e pari dignità sociale rappresentano alcuni tra i criteri fondamentali cui la legge deve ispirarsi.
Non a caso, la sentenza della CEDU resa nel 2002 in re Pretty v. Queen, United Kingdom, ha evidenziato proprio l'esigenza di garantire il diritto all'autodeterminazione terapeutica anche nei confronti di coloro che versino in stato di incapacità o che comunque siano impossibilitati a provvedere a se stessi, in quanto affetti da patologie che li rendono dipendenti da altri.
L'emendamento 1.173 interviene sulla parte dell'articolo 1, nella quale si afferma che la legge "garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita".
Si propone quindi di riconoscere come prioritaria, ai fini della disciplina del consenso informato e della garanzia della libertà di autodeterminazione terapeutica, non già l'alleanza terapeutica (che è solo una conseguenza del rispetto del principio della libertà di cure) ma invece l'osservanza della volontà univocamente espressa dal paziente in ordine si trattamenti sanitari che lo riguardano.
È infatti questo il fondamento dell'alleanza terapeutica e non viceversa, come dimostra la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (confronta, ad esempio, Cassazione, Sezioni Unite, n. 2437/2008 e Sezione IV, n. 37077/2008; Corte Costituzionale 438/2008), che ha attribuito all'alleanza terapeutica la funzione di superare quella concezione paternalistica della medicina quale attività di per sé autolegittimantesi in virtù della sua utilità sociale.
Tuttavia, in questa prospettiva, non si è mancato di sottolineare come l'alleanza terapeutica non rappresenti un fine in sé, ma il presupposto per garantire al meglio il rispetto della volontà del paziente, quale espressione della libertà di autodeterminazione della persona in ordine ai trattamenti sanitari che la riguardino.
Se è questo, quindi, il bene giuridico finale da tutelare, è evidente come sia scorretto attribuire all'alleanza terapeutica il valore prioritario di interesse protetto, essendo esso unicamente funzionale alla garanzia della libertà di autodeterminazione individuale. Dovrebbe essere quindi questo e non l'alleanza terapeutica il bene giuridico espressamente richiamato dalla norma.
L'emendamento 1.206 mira a rendere la norma costituzionalmente legittima sotto il profilo del rispetto dei princìpi di tassatività, determinatezza e precisione della norma incriminatrice, espungendo l'inciso che rischia di rendere l'articolo 1, comma 1, lettera e), incompatibile con tali princìpi.
Infatti, e come si è già sottolineato nella pregiudiziale presentata dal PD, desta perplessità il richiamo, da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera e), alle norme incriminatrici di taluni delitti contro la persona previsti dal codice penale, nella misura in cui il riferimento ad "ogni forma" di eutanasia o di assistenza o aiuto al suicidio sembrerebbe estendere la sfera di applicazione delle fattispecie, senza tuttavia disciplinare le relative condotte, con il rischio, che ne consegue, della violazione dei princìpi di stretta legalità, tassatività, determinatezza e precisione della norma incriminatrice, di cui all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione.
L'emendamento 1.255 inserisce l'ulteriore richiamo alla tutela della dignità umana, nella parte dell'articolo 1 in cui si sancisce che la legge "garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico".
Il richiamo alla tutela della dignità e all'osservanza dei "limiti imposti dal rispetto della persona umana" (articolo 32, cpv., Cost.), rappresenta infatti un parametro ermeneutico necessario per sancire espressamente l'illegittimità di ogni trattamento sanitario che, anche se privo dei requisiti di sproporzione o accanimento terapeutico già richiamati dalla norma, sia comunque incompatibile con la dignità umana.
Tale precisazione è imprescindibile in quanto si presta a coprire tutta quell'area di trattamenti sanitari i quali, ancorché non configurino ipotesi di vero e proprio accanimento terapeutico, siano tuttavia lesivi di uno dei princìpi fondamentali - o meglio il metaprincipio fondativo della Costituzione, nel suo impianto personalistico - quali la dignità umana.
Si tratta di un riferimento tanto più importante ove si consideri che proprio il rispetto della dignità umana ha rappresentato uno dei motivi in base ai quali la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (ma anche la giurisprudenza di Strasburgo) ha riconosciuto la rilevanza del principio del consenso informato, sancendo per converso i limiti oltre i quali anche un'attività benefica per la salute del paziente, se non consentita da questi, potrebbe rappresentare una coartazione della sua libertà e appunto della sua dignità, intesa kantianamente quale divieto di strumentalizzazione della persona per fini che la trascendano (è questo il principio personalistico cui Aldo Moro si richiamava nel dibattito sull'articolo 2 della Costituzione, in Assemblea Costituente) ovvero, à la Arendt, quale "diritto ad avere diritti".
L'emendamento 3.28 mira a correggere quella che è certamente una svista del proponente, chiarendo che ai fini dell'efficacia della DAT basta che il soggetto versi in condizioni di incapacità di intendere o anche solo di volere, senza la necessità che ricorrano entrambe queste condizioni di menomazione. È infatti evidente che basti il venir meno di una sola di queste forme di capacità per rendere il soggetto privo dell'attitudine a liberamente determinarsi: si pensi a una persona, capace sì d'intendere ma non di volere, oppure il contrario; capace cioè di volere ma non di intendere. È chiaro che una piena valutazione delle condizioni, dell'efficacia e della portata del trattamento rispetto a cui il paziente deve prestare o meno il consenso presuppone entrambe le capacità: sia di intendere il significato della terapia sia di liberamente volere una cosa piuttosto che l'altra.
Un riscontro di diritto positivo in tal senso lo si ricava ad esempio dalle norme del codice penale sull'imputabilità (nozione del tutto corrispondente, ai nostri fini, a quella di attitudine a prestare il consenso) che non a caso richiamano il concetto di "incapacità di intendere o (e non: e) di volere" (confronta, ad esempio, gli articoli 87, 88, 89, 91, eccetera).
L'emendamento 9.14 interviene su di un punto delicatissimo del disegno di legge (oggetto anche della nostra pregiudiziale, del parere di minoranza presentato in 2a Commissione, peraltro recepito in parte qua dal parere di maggioranza), relativo al trattamento dei dati personali contenuti nella DAT e quindi al diritto alla privacy (o autodeterminazione informativa) del paziente.
Va rilevato sin da ora che appare incompatibile con l'articolo 8 della direttiva 95/46/CE il mancato riconoscimento della natura sensibile dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento (articolo 9), i quali invece forniscono indicazioni significative in ordine a convinzioni etiche, ideologie che, filosofiche della persona, come tali meritevoli della tutela rafforzata prevista in materia dagli articoli 20 e 26, ovvero 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003, pena un'inammissibile violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza.
Per questo, il primo emendamento 9.12 mira a garantire in primo luogo che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sia il solo e unico titolare del trattamento, così da escludere la possibilità di duplicazione di dati da parte di terzi. In secondo luogo, l'emendamento 9.12 attribuisce, conformemente ai princìpi desumibili dalla direttiva 95/46/CE, natura di trattamento "che comporta rischi specifici" (articolo 17 del Codice della privacy) al trattamento relativo ai dati contenuti nella DAT, così qualificandoli come dati "ipersensibili", in quanto espressivi di quel "nucleo duro" dell'identità e della stessa dignità della persona, meritevole di una tutela rafforzata in quanto espressivi delle convinzioni profonde e della coscienza individuale della persona.
L'emendamento 9.14, nella medesima prospettiva, propone in subordine di qualificare i dati contenuti nella DAT come sensibili, assicurando così loro tutte le garanzie connesse a tale qualificazione.".
Nello stesso Resoconto, alla pagina IV, sotto il titolo: "Interventi" sostituire il titolo relativo all'intervento della senatrice Della Monica con il seguente: "Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica in sede di illustrazione degli emendamenti agli articoli del disegno di legge n. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368".
Nel Resoconto sommario e stenografico della 179ª seduta pubblica, del 24 marzo 2009, la tabella a pagina 293, deve intendersi sostituita dalla seguente:
Seduta n. 0179 del 24-03-2009
Pag. 9
Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Votazione |
Oggetto |
Risultato |
Esito |
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Num |
Tipo |
Pre |
Vot |
Ast |
Fav |
Cont |
Magg |
||
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104 |
Nom |
DDL n.10 e connessi. Emm. 2.103 e 2.104. Poretti e altri: Astore e altri |
271 |
268 |
004 |
025 |
239 |
135 |
resp. |
|
105 |
Nom |
DDL n.10 e connessi. Em. 2.106. Astore e altri |
259 |
255 |
009 |
024 |
222 |
128 |
resp. |
|
106 |
Nom |
DDL n.10 e connessi. Articolo 2 nel testo emendato |
264 |
263 |
016 |
148 |
099 |
132 |
Appr. |
|
107 |
Seg |
DDL n.10 e connessi. Em. 2.0.1. Bianchi e altri |
258 |
257 |
002 |
111 |
144 |
129 |
resp. |
|
108 |
Nom |
DDL n.10 e connessi. Em. 2.0.2. Bassoli e altri |
259 |
256 |
001 |
110 |
145 |
129 |
resp. |
- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate