CASTRO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTRO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dichiarare la contrarietà del Gruppo del Popolo della Libertà alle eccezioni di incostituzionalità sollevate dal senatore Li Gotti, con tanta passione e con il ricorso, quasi retoricamente atteggiato, a valori fondamentali, la cui violazione, tuttavia, davvero si fatica a riconoscere nelle disposizioni che ci stiamo apprestando ad esaminare e ad approvare.
È infatti di tutta evidenza che il principio, tanto aspramente denunziato, del ricorso ad un tasso di regionalità più intenso nel reclutamento attraverso concorso pubblico del pubblico dipendente funzionario corrisponde esattamente alla disposizione costituzionale del primo comma dell'articolo 97, laddove è il principio dell'efficienza nell'esercizio dell'attività amministrativa a disegnare e scandire l'orizzonte valoriale all'interno del quale, poi, la norma ordinaria si colloca, nella definizione puntuale e articolata delle modalità di reclutamento.
È prevalente il principio della buona efficienza amministrativa e troppo vaste, ampie ed articolate sono le osservazioni che sono state mosse in dottrina e nella prassi in riferimento alle distorsioni organizzative generatesi tutte le volte nelle quali è stata assicurata la formale e astratta rispettosità della norma rispetto alla non regionalità della selezione. Tale rispettosità si è infatti tradotta in gravi oneri, distorsioni e costi per effetto della cattiva qualità prestativa generata da un eccesso di estensione della platea di richiamo nei ranghi della pubblica amministrazione.
Quanto alla seconda pregiudiziale sollevata dal collega dell'Italia dei Valori, non vi è norma veruna nella Costituzione la quale sancisca, per quel che concerne la Corte dei conti, il divieto di nomina di giudici attraverso l'individuazione eseguita dai Consigli regionali.
Anzi, anche in questo caso, vi è facilmente da riconoscere la coerenza sostanziale con la ratio dell'evoluzione della Carta costituzionale in materia di valorialità federale, perché è evidente che soprattutto quando si parla, come in questo caso, di sezioni regionali della Corte dei conti, la partecipazione diretta ed attiva di giudici i quali siano emanazione del Consiglio regionale rappresenta una definizione più compiuta, più stringente e più efficacemente dispiegata di quella valorizzazione del principio federale che assume ormai, nell'evoluzione della nostra Carta costituzionale, il riferimento di un valore compiuto, intorno al quale si devono condensare le singole articolazioni della legge ordinaria.
Per queste ragioni, chiediamo con schietta decisione, la reiezione della questione pregiudiziale. (Applausi dal Gruppo PdL).