Integrazione all'intervento del senatore Lauro nella discussione generale del disegno di legge n. 847-B
Nei mesi e nei giorni scorsi si sono lette ("La Stampa" di giovedì 4 dicembre 2008, "Il Sole 24 Ore" di sabato 6 dicembre 2008, "Corriere della Sera" di lunedì 8 dicembre 2008 e "Corriere della Sera" di venerdì 30 gennaio 2009) ed ascoltate in sedi parlamentari molte inesattezze e qualche falsità intorno a quello che viene comunemente definito "emendamento Vizzini", oggi diventato articolo 11 del testo in esame.
Tentando di ristabilire la verità sul tema, occorre premettere che l'articolo nasce da un emendamento parlamentare non governativo, e contiene diverse disposizioni relative alla Corte dei conti, sostanzialmente riconducibili a due contesti normativi:
a) il rafforzamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti, per garantire ad essa lo svolgimento del rapporto di ausiliarietà con il Parlamento e con il Governo, come previsto dall'articolo 100 della Costituzione, in maniera ben più efficace ed utile rispetto a quella attuale;
b) la razionalizzazione delle funzioni di governance interna dell'Istituto, che oggi sconta gli effetti negativi di una conflittuale diarchia tra l'organo monocratico di governo dell'intero Istituto (Presidente capo della Corte), proiettato verso un radicale rinnovamento delle modalità di lavoro, e la maggioranza del Consiglio di presidenza (12 su 17), che pare tipicizzata, nella pregiudiziale conservazione dello status quo, dalla stessa "autoreferenzialità" e dallo stesso "corporativismo" recentemente (e molto autorevolmente) denunciati nei confronti del Consiglio superiore della magistratura.
Si tratta di norme affatto recenti, poiché i primi tentativi di inserirle nell'ordinamento giuridico risalgono ad oltre un anno fa. Ne costituiscono testimonianza gli emendamenti (tutti parlamentari, tranne uno di origine governativa) presentati nel corso del tempo, ripetutamente, sia dal centro-sinistra che dal centro-destra, sia al Senato che alla Camera. Per quanto concerne il Senato basterà ricordare l'emendamento 91.11 presentato dal senatore Enzo Bianco (PD - Presidente della 1a Commissione), firmato anche dai senatori Ciccanti (UDC), Vegas (PdL), Baldassarri (PdL), Polledri (LNP) e Stracquadanio (PdL), nel contesto del disegno di legge finanziaria 2008 (AS 1817), emendamento con il quale veniva affermato il ruolo del Presidente capo della Corte quale organo (monocratico) di governo dell'Istituto, il cui rapporto con il Consiglio di presidenza e con le Sezioni riunite (massimi organi collegiali dell'Istituto) veniva poi ben esplicitato dal Senato stesso con l'ordine del giorno n. G3.100. Ancor più per quanto concerne la Camera, con riferimento alla quale basterà ricordare gli emendamenti 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6 presentati dagli onorevoli Cavallaro (PD), Lusetti (PD), Stracquadanio (PdL), Giudice (PdL), Alfano (PdL), Ciccanti (UDC), Galletti (UDC), Distaso (PdL), nonché l'emendamento 61.13 presentato dal Governo, nel contesto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112/2008 (AC 1386). Il testo attualmente approvato dalla Camera, per giunta, è parzialmente diverso da questi precedenti in quanto recepisce, in senso migliorativo, talune osservazioni critiche mosse al riguardo da esponenti parlamentari di tutti gli schieramenti.
Con la prima parte della norma si vuole dotare la Corte di strumenti che oggi non ha (quindi un potenziamento del ruolo della stessa Corte, non una riduzione, come da taluni sostenuto!). L'intervento prende le mosse da due considerazioni di fondo, che ne giustificano appieno anche l'inserimento nel contesto di una legge di riforma della pubblica amministrazione:
a) si avverte sempre più, fra i cittadini e gli imprenditori italiani, una netta scissione fra le norme poste da Parlamento e Governo per il miglioramento complessivo del funzionamento dell'apparato pubblico da una parte, le prassi applicative degli uffici pubblici dall'altra. A fronte di ottime norme adottate dalle autorità politiche, il sistema-Paese non riesce a coglierne gli effetti positivi nel quotidiano confronto con le strutture burocratiche che quelle stesse norme dovrebbero attuare e tradurre in pratica. Con la conseguenza di far aumentare i fenomeni di disaffezione di cittadini e imprenditori verso le istituzioni;
b) occorre, per evitare spreco di denaro pubblico o per avere un impiego più proficuo di esso, nell'interesse esclusivo dei cittadini, che il controllo abbia effetti giuridici propri, diretti, anche se non interferenti con la discrezionalità dell'amministrazione e a carattere provvisorio, spettando sempre e in via esclusiva all'organo politico di vertice la scelta se cristallizzare o meno gli effetti prodotti dal controllo stesso, con conseguente assunzione di responsabilità politica.
I sistemi di controllo interno delle varie amministrazioni non riescono ad incidere più di tanto sulle strutture controllate, per molteplici ragioni organizzative e funzionali, non ultimi i vincoli di carriera giuridica ed economica cui soggiacciono i dirigenti e i funzionari addetti a tali attività. La Corte dei conti, al contrario, pur godendo dello status magistratuale, che ne garantisce elevata professionalità coniugata ad indipendenza di giudizio, effettua oggi un controllo preventivo (cioè interdittivo) solo su taluni atti principali del Governo, mentre svolge un generalizzato controllo successivo sulle gestioni svolte da tutte le amministrazioni pubbliche: dovendosi, però, attendere necessariamente il completamento delle gestioni controllate, spesso pluriennali, le relazioni della stessa Corte - pur molto apprezzate per le analisi svolte e le considerazioni formulate - quasi sempre pervengono alle autorità politiche interessate troppo tardi per poter adottare misure correttive o risolutive, risolvendosi in meri cahiers de doleances. Si deve rendere, dunque, ben più incisivo il ruolo di controllo della Corte dei conti organo della Repubblica (non dello Stato) di rilievo costituzionale, su tutte le amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, perché proprio la Corte - in sede di controllo - può costituire vera garanzia della corretta e tempestiva applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte di tutti gli operatori della pubblica amministrazione nonché del conseguimento dei migliori risultati. Proprio in tale direzione, le nuove norme consentiranno alla Corte dei conti di svolgere il controllo su tutte le amministrazioni (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali) man mano che viene svolta l'attività amministrativa, senza interferire con essa (cioè senza bloccarla con poteri interdittivi come quelli del controllo preventivo) ma senza neanche dover attendere la conclusione delle gestioni per poi rilevare, troppo tardi, sprechi e disservizi. La novella proposta consentirà anche alla Corte di individuare e segnalare subito gli sperperi di denaro pubblico; il Ministro competente - responsabile delle politiche pubbliche di settore - potrà decidere di proseguire comunque determinate attività amministrative "sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario", assumendosi però la responsabilità politica di tali scelte di fronte al Parlamento.
Con la seconda parte della norma, invece, si vogliono eliminare definitivamente i fattori di rallentamento ed inefficienza della stessa Corte dei conti, generalmente legati ai difficili rapporti fra le ''correnti" interne. Premesso che è assolutamente falso il "ritornello", comune agli organi di stampa citati ed a talune opinioni parlamentari, del "maggior peso della politica"' che sarebbe riconosciuta dalla novella in discussione, va precisato che la componente "togata" del Consiglio di presidenza (rappresentante del "corpus" dei magistrati contabili) viene resa perfettamente equivalente (e non minoritaria) rispetto alla componente "laica" (rappresentante del Parlamento), mentre come "ago della bilancia" resta la componente "istituzionale" (Presidente capo, Presidente aggiunto e Procuratore generale), composta solo e soltanto da magistrati, con almeno 35/40 anni di magistratura e - si badi bene - eletti non dal Governo bensì dallo stesso Consiglio di presidenza. In particolare, il Presidente capo della Corte, nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, non è scelto dal Governo, come sostenuto, bensì "indicato" al Governo stesso dal solito Consiglio di presidenza; l'attuale Presidente capo Tullio Lazzaro, ad esempio, è stato designato con una deliberazione collegiale assunta all'unanimità ed a voto segreto, il che vuol dire che è stato fortemente voluto da tutta la rappresentanza dei magistrati contabili. I tre componenti "istituzionali" del Consiglio, dunque, assumono giustamente il ruolo di "ago della bilancia", poiché essi, pur anche espressione del corpo magistratuale, assicurano - in ragione della carica di vertice rivestita - valutazioni scevre da qualsiasi condizionamento "corporativo".
II tutto, insomma, per poter consegnare ai cittadini una Corte dei conti ben più utile al sistema-Paese capace di affrontare quel "cambiamento" nelle procedure interne di lavoro che da troppo tempo viene reclamato dall'intera classe politica, in maniera assolutamente bipartisan.