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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 155 del 19/02/2009


Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,45)

 

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 6290/07 RGNR - 5105/08 RG GIP) pendente presso il tribunale di Monza - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Adamo, se intende intervenire.

ADAMO, relatrice. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SARRO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SARRO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispetto alle conclusioni rassegnate nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, intendo rappresentare il dissenso da parte del Gruppo del Popolo della Libertà in quanto giunto a conclusioni esattamente opposte, e questo sulla scorta di alcune considerazioni che rappresenterò brevemente all'Aula.

La questione parte da un articolo che il senatore Iannuzzi pubblicò in merito ad un'inchiesta condotta dalla procura di Palermo attinente ad una vicenda che, peraltro, è stata caratterizzata anche da un epilogo drammatico perché ha visto anche il suicidio del maresciallo Lombardo, militare che ebbe un ruolo nell'intera questione.

Partendo da questo articolo e dall'azione tipica di denunzia politica fatta in quella circostanza, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è fondata su due argomenti essenziali. Innanzitutto, si ritiene l'attività di giornalista e l'articolo pubblicato come non attinenti alla funzione parlamentare, negando pertanto la sussistenza del nesso funzionale. Inoltre, si ritiene che l'essere giornalista di per sé non consente un'automatica estensione delle prerogative e delle guarentigie assicurate dall'articolo 68 della Costituzione.

La vicenda che io, sia pure brevemente, ho ricordato in premessa giustifica l'intervento che il senatore Iannuzzi fece all'epoca proprio perché collegato anche alla sua attività di parlamentare, essendo stato il senatore Iannuzzi primo firmatario della proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia, atto comunicato alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2004 e ricordo che, nella relazione di accompagnamento, erano stati menzionati vari episodi sintomatici di un uso se non distorto quanto meno dubbio della funzione e del ruolo del collaboratore di giustizia. È pertanto questo un atto tipicamente parlamentare. Quindi, quand'anche si accedesse alla tesi più restrittiva e all'interpretazione condotta dalla Corte costituzionale sulla latitudine del mandato del parlamentare, sicuramente le riflessioni e l'azione di denunzia politica fatta dal senatore Iannuzzi con quell'articolo sono certamente riferibili ad un atto parlamentare di cui egli ha assunto la responsabilità.

Il fatto poi di essere giornalista e, quindi, di non potersi delineare nel nostro ordinamento la figura del giornalista parlamentare, viene argomentato con il richiamo all'articolo 3, comma 4, della legge sulla libertà di stampa. Mi permetto di osservare che questa disposizione riguarda specificamente la funzione di responsabilità che è riconosciuta al direttore responsabile di un quotidiano e all'obbligo che egli ha di rassegnare le dimissioni qualora rivesta mandato parlamentare. Siamo di fronte ad un'ipotesi di responsabilità completamente diversa, perché è quella che attiene alla vigilanza su quanto viene pubblicato nel giornale, quindi alla complessità non solo degli articoli ma perfino delle inserzioni, della pubblicità e di quant'altro. Pertanto, abbiamo di fronte una situazione completamente diversa da quella del parlamentare che attraverso un quotidiano, quindi attraverso un articolo, svolge la sua funzione di denunzia politica, così come è avvenuto in questo caso, e in modo assolutamente conforme alla norma che disciplina la funzione del parlamentare, così come è stato ricordato anche nel dibattito che ha preceduto le votazioni.

Pertanto, in dissenso dalle decisioni assunte dalla Giunta e, comunque, non aderendo alle conclusioni rassegnate nella relazione dalla Giunta stessa, riteniamo che la vicenda e le espressioni rese dall'allora senatore Iannuzzi siano sicuramente riconducibili alla situazione di non sindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, in coerenza con quanto ho sostenuto su altro documento già esaminato e in coerenza con quanto ho dichiarato in quest'Aula sulla questione complessa dell'estensione, interpretazione ed applicazione dell'articolo 68, mi muovo in un'ottica estremamente precisa. Nel caso che stiamo esaminando non giudichiamo una richiesta che riguarda delle opinioni espresse: ciò che è materia del processo e per cui si chiede alla Camera dei deputati di valutare la sindacabilità o meno sono fatti, non opinioni. Nell'articolo in questione l'ex senatore Iannuzzi espresse delle opinioni sulla base di un'affermazione in fatto. L'opinione era corretta rispetto al fatto da lui riferito, quindi opinione corretta, sennonché era il fatto sbagliato, ossia era un fatto inventato.

Sulla base di questo, non ritengo che si possa tutelare l'opinione quando quest'ultima contenga l'affermazione di un fatto che è contro verità, perché diversamente, se si costruisce un fatto falso, poi tutte le opinioni sono legittime. Allora, in una vicenda del genere, non ritengo che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, che riguarda l'attività dei parlamentari negli atti tipici e negli atti atipici, possa riguardare anche l'affermazione di fatti specifici contro verità.

Per questo motivo il mio voto sarà in conformità alle deliberazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedere la cortesia di un momento di silenzio? Siamo all'ultima votazione, poi sospenderò la seduta perché è convocata la Conferenza dei Capigruppo, al termine della quale la seduta verrà ripresa per comunicare le decisioni della Conferenza stessa. Siamo veramente al termine, siamo all'ultima votazione.

ADAMO, relatrice. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO, relatrice. Signor Presidente, avevo risparmiato al Senato la mia relazione, ma dopo l'intervento del collega, intervengo brevemente non per ripetere le argomentazioni che ho già svolto in tutti i casi precedenti, assolutamente identici, ma per richiamare ancora una volta che se la legge che lo stesso senatore Sarro ha citato chiede addirittura le dimissioni del direttore per un giornalista che è quello che esprime opinioni su fatti, possiamo pensare che questo sia tollerabile?

In secondo luogo si diceva, da parte di chi si oppone alla mia relazione, che il fatto di aver chiesto la formazione di una Commissione d'indagine, non su questi fatti ma in generale su una casistica, è esattamente uno dei punti che è contestato in tutte le sentenze della Corte costituzionale, per tornare al problema come ci è stato posto all'inizio. La Corte dice che è ovvio che qualsiasi cosa può essere attinente al lavoro di un parlamentare, in questo caso una Commissione d'indagine sull'uso dei pentiti, ma su questa vicenda specifica il senatore cosa ha fatto? Nulla come senatore. È questo che sostiene il magistrato che ci ha chiesto di poter procedere.

Vorrei ancora aggiungere qualche altra considerazione. Collega, mi spiace che continui a guardare l'orologio, finisca di ascoltarmi piuttosto.

 

FERRARA (PdL). Non facciamo polemica, senatrice Adamo.

 

PRESIDENTE. Colleghi, vogliamo far concludere la senatrice Adamo, per cortesia? La seduta terminerà alle ore 13,00 e tra l'altro verrà sospesa in ogni caso per riprendere, anche dopo quell'ora, per le comunicazioni della Presidenza sull'esito della Conferenza dei Capigruppo.

 

ADAMO, relatrice. Stavo dicendo, Presidente, che oltre alle considerazioni svolte poco fa dal collega Mercatali sulla differenziazione del nostro voto caso per caso, senza alcun pregiudizio - a tal proposito vorremmo invitare i colleghi a fare altrettanto - in questo caso si tratta di un voto espresso dalla Giunta. Io infatti non sono relatrice di minoranza ma relatrice per la Giunta; quindi, oltre a tutte le valutazioni precedentemente fatte, si è proposto di ribaltare il voto della Giunta. Questo significa portarci a rendere totalmente inutile il nostro lavoro. È una riflessione molto seria che dovremmo fare perché in tal modo si demanda la decisione ad altre istituzioni - esattamente quello che voi combattete - segnatamente alla Corte, perché qui non siamo in grado di esercitare la responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).