D'ALIA, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALIA, relatore. Signor Presidente, le considerazioni del collega Li Gotti meritano una replica, ovviamente, da parte del relatore.
Intervengo in punto di fatto ed in punto di diritto per precisare ai colleghi, intanto, che la prima richiesta alla corte d'appello è stata fatta dalla procura di Palermo; perciò, se abbiamo sbagliato noi, prima di noi ha sbagliato la procura di Palermo rivolgendosi (correttamente, riteniamo noi), al giudice del fatto, cioè alla corte d'appello, la quale è l'unica che può valutare la rilevanza ai fini della utilizzazione di questa intercettazione che, peraltro, nella fase del giudizio di primo grado, non sembra essere stata né richiesta né utilizzata. Quindi, mi astengo dal fare anche alcun commento sulla questione di merito.
La seconda considerazione è che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, che fa esplicito riferimento, come dice il collega Li Gotti, al giudice per le indagini preliminari nella individuazione dell'organo giurisdizionale competente a richiedere l'autorizzazione, non è e non può ritenersi esaustivo delle ipotesi; infatti, la formulazione che il legislatore ha utilizzato si spiega supponendo che lo stesso abbia inteso considerare espressamente la situazione di fatto più frequente, ma sarebbe eccessivo desumere da ciò che la richiesta di autorizzazione possa essere formulata solo dal giudice per le indagini preliminari.
Al riguardo, faccio un esempio di ordine testuale. Il vigente codice di procedura penale prevede che le intercettazioni processualmente utilizzabili siano autorizzate (o convalidate) dal giudice per le indagini preliminari in via ordinaria, ma non esclusiva, posto che l'articolo 295 del codice, nel consentire il ricorso alle intercettazioni al fine di agevolare, ad esempio, la ricerca del latitante, prevede - mediante il rinvio agli articoli 268, 269 e 270 del codice medesimo - che le stesse siano utilizzabili anche ai fini probatori, stabilendo inoltre che tali intercettazioni possano essere disposte dal giudice o dal pubblico ministero (e precisando ulteriormente che nei giudizi davanti alla corte d'assise in luogo del giudice provvede il presidente della corte), senza quindi alcun esclusivo riferimento alla figura del giudice per le indagini preliminari.
Da ciò deriva che la tesi fatta propria dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo porterebbe alla conclusione che, nelle ipotesi di intercettazioni disposte per la ricerca del latitante da un giudice diverso, in una fase del procedimento successiva alle indagini preliminari, delle stesse non si potrebbe mai richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione perché mancherebbe il soggetto legittimato a farlo, con conseguente irrimediabile (e ingiustificabile) pregiudizio per le finalità di accertamento del procedimento penale.
A queste considerazioni di ordine sistematico (mi scusi, signor Presidente, ma credo sia utile precisare alcuni aspetti ai colleghi che ritenevo essere già affrontati e superati nella relazione) deve aggiungersi che la tesi interpretativa, fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente, circa l'esclusiva competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari nella materia in questione conduce, sul piano applicativo, a conclusioni che risultano incompatibili con la lettera della stessa legge n. 140 del 2003. Questa, infatti, prevede il giudizio sulla necessità di utilizzare l'intercettazione come presupposto necessario della formulazione della richiesta di autorizzazione alla Camera competente (si veda in tal senso il comma 2 del citato articolo 6).
Quindi, signor Presidente, voglio solo precisare che, poiché siamo in tema di valutazione di elementi probatori, l'unico soggetto legittimato in base al codice a poter fare tale valutazione è il giudice che ha cognizione della causa, non un giudice diverso ed estraneo. Diciamo che è stata utilizzata una scorciatoia, che però non risponde, né alla norma, né alla lettera, né allo spirito della legge n. 140 del 2003.
Pertanto, la nostra proposta di restituzione degli atti, anche in forza del principio di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria, tende a far sì che si segua il procedimento corretto, a garanzia del diritto del contraddittorio, del diritto di difesa e della genuinità della prova. Queste le ragioni che ci hanno portato a tale conclusione, pressoché unanime, in Giunta.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.