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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 155 del 19/02/2009


RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,42).

Si dia lettura del processo verbale.

 

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,46).

 

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il rappresentante del Governo ha chiesto di trattare subito il terzo punto all'ordine del giorno, recante la discussione di disegni di legge di ratifica, per poter assolvere successivamente a impegni internazionali urgenti.

Poiché non si fanno osservazioni, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno.

 

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1302) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 (ore 9,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1302.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

DINI, relatore. Signora Presidente, l'Accordo in ratifica, destinato a sostituire la precedente intesa del 1993 fra l'Italia e la Federazione russa sulla lotta alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti, ha portata onnicomprensiva e tende ad istituire una cooperazione nel campo della lotta alla criminalità.

La relazione scritta (Atto Senato n. 1302-A) contiene la specifica del contenuto degli articoli dell'Accordo. Voglio solo sottolineare che l'Accordo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità non contiene previsioni che comportino particolari oneri a carico del bilancio dello Stato. I modesti oneri derivanti dal trattamento di missione del personale di polizia saranno a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, cari colleghi, lo spirito con il quale è stata sinora affrontata la discussione della ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa mi sorprende, perché mi è parso troppo generico e limitato.

Nel titolo del disegno di legge n. 1302 si leggono le parole «cooperazione» e «lotta alla criminalità» e, con il rispetto che come Parlamento abbiamo sempre mostrato verso un accordo internazionale, si tende a dare il generale consenso al provvedimento, senza forse analizzare nel dettaglio il disposto dell'Accordo.

Eppure, nel dettaglio degli articoli che compongono l'Accordo sono presenti punti che sfidano lo Stato di diritto ed espongono il nostro Paese ad una collaborazione, senza garanzie, con lo Stato, ben poco democratico, della Russia.

Perdonatemi se tralascerò le considerazioni generali sul fatto che la lotta alla criminalità a livello internazionale è un obiettivo meritorio di essere perseguito con ogni sforzo e se non dirò di come oggi, con l'internazionalizzazione dei mercati, anche l'economia illegale si sia internazionalizzata e, quindi, necessiti di strumenti coordinati fra i vari Paesi per essere sconfitta. Perdonatemi se non concordo su vecchi adagi machiavellici come «il fine giustifica i mezzi» e, quindi, anziché fare un panegirico del giusto fine nella lotta alla criminalità, nell'intervento mi concentrerò sugli sbagliati mezzi, sui mezzi specifici che questo Accordo prevede e sulla disciplina con la quale ciascun articolo li regola.

Passo immediatamente all'analisi dei punti in questione.

L'Accordo, in sintesi, riguarda la prevenzione e la repressione dei reati, soprattutto di quelli in forma organizzata, concernenti la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il traffico illecito di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo, il riciclaggio ed altre tipologie di reato, fra le quali anche i reati informatici. Al fine di condurre tale prevenzione si stabilisce uno scambio di informazioni operative e di carattere giuridico, la ricerca e l'identificazione dei responsabili dei reati indicati, l'assistenza in attività investigative, lo scambio di esperienze e di specialisti, l'addestramento.

Nello specifico, l'articolo 1 dell'Accordo regola l'attribuzione delle competenze per l'implementazione dell'Accordo stesso. L'intesa prevede che la cooperazione si effettuerà tramite i rispettivi organi competenti, specificatamente indicati, che potranno essere variati mediante comunicazioni per vie diplomatiche. Quali sono, però, gli organi preposti alla cooperazione? Si legge che per la Russia agiscono di concerto diversi soggetti indicati in un lungo elenco, fra i quali il Ministero degli affari interni, il Ministero della giustizia, il Servizio federale di sicurezza, il Comitato statale per le dogane, il Comitato statale per il controllo del traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il Comitato per il monitoraggio finanziario. E per l'Italia? Ne abbiamo discusso anche in Commissione: per l'Italia si occuperà di applicare l'Accordo soltanto il Ministero dell'interno.

Colleghi, il fatto che, per ciò che attiene la parte italiana, nell'Accordo manchi la previsione di affidare la competenza ad una pluralità di attori avrà sicuramente due effetti negativi. Il primo è che la mole di lavoro sarà caricata interamente sul solo Ministero dell'interno, il quale, tramite i mezzi materiali ed umani del Dipartimento della pubblica sicurezza, dovrà farvi interamente fronte. Si rischia, sostanzialmente, che nella pratica l'Accordo risulti inefficace per la mancanza di mezzi.

Colleghi, vi invito a prestare attenzione perché poi votiamo senza avere letto e senza avere capito, come è già successo ieri. Ci troviamo in una situazione anomala, in cui l'Italia prevede un solo organismo di controllo mentre la Federazione russa ne ha ben sei. Ripeto, poi votiamo senza leggere, oppure ci sentiamo dire dal Governo che non abbiamo esposto bene il problema, che, peraltro, è grave.

Il secondo punto che sottopongo all'attenzione dell'Aula attiene al rischio di una gestione personalistica e senza controlli dell'Accordo. Infatti, far gestire lo scambio di informazioni sensibili e le attività investigative al solo Ministero dell'interno, senza che vadano ad essere interessati pure quelli della giustizia e degli affari esteri, o una Commissione parlamentare, si traduce in una eccessiva personalizzazione e discrezionalità. Sembra che tutta la struttura così verticistica e monocratica vada in contrasto con la nostra architettura istituzionale, basata sulla collegialità, nonché sui freni e i controlli dell'operato dei singoli Ministeri, dei singoli Dipartimenti, dei singoli soggetti. (Brusìo).

Io, però, con questo clima non riesco a parlare, signora Presidente.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, consentite al senatore Pedica di svolgere il suo intervento. Come al solito, non interrompo i vostri discorsi, ma vi invito a farli fuori dell'Aula.

Prego, continui, senatore Pedica.

PEDICA (IdV). La ringrazio, signora Presidente, anche perché è un clima di disinteresse su un problema - io ritengo - molto importante.

Vorrei porre in luce come nell'Accordo manchino le clausole di rispetto dei diritti fondamentali. Nello specifico, l'articolo 7 stabilisce che il Ministero dell'interno può respingere le richieste russe di informazioni e di cooperazione all'attività investigativa soltanto nel caso in cui queste pongano in pericolo la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Italia. Non viene menzionata la facoltà di negare la collaborazione laddove si vadano a ledere i diritti fondamentali sanciti dalla Carta ONU, dalla Carta CEDU, dal Trattato di Nizza e dai Protocolli OCSE.

Non basta un mero riferimento all'impregiudicatezza dei Trattati come si fa all'articolo 9, perché se il Ministero non può rifiutare le richieste che si basano sulla violazione degli stessi, è come se i menzionati Trattati venissero disattesi. Colleghi, riflettete su questi aspetti. (Brusìo). Ma parliamo da soli... (Richiami del Presidente).

La protezione dei diritti umani è totalmente assente da questo Accordo.

È ancora più chiaro tutto ciò se l'articolo 7 viene letto in combinato con la lettera l) dell'articolo 2. L'articolo 2 elenca i reati che sono oggetto di cooperazione fra i due Paesi e, fra i tanti gravi, alla lettera l), si inseriscono anche i reati nel settore dell'informatica, compresi quelli commessi mediante l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione.

Cari colleghi, non devo neppure menzionare qual è il sistema con il quale la Russia reprime chi si avvale dei mezzi di informazione per dare ai cittadini notizie circa l'operato del Governo; notizie che, se risultano contrarie all'immagine che si vuole costruire della Federazione russa, diventano reati di diffamazione. È tristemente noto l'approccio quasi dittatoriale, al limite del criminale, colleghi. Siamo tutti a conoscenza del trattamento riservato, nel caso più clamoroso, alla giornalista Anna Stepanovna Politkovskaja e poi agli altri operatori del settore, più e meno noti. Non so se ricordate il fatto. (Brusìo). Ma vedo che non ve ne importa niente. (Richiami del Presidente).

Allora mi chiedo, colleghi: come può l'Italia, una democrazia che garantisce il diritto alla libertà di espressione, sia nell'ordinamento interno, all'articolo 21 della Costituzione, sia nell'adesione a trattati multilaterali, come può l'Italia cooperare scambiando informazioni, nonché ricercando, individuando ed identificando i soggetti sospettati di aver commesso reati, con la Russia che nella medesima materia prevede un sistema penale tanto diverso dal nostro? Non sarebbe stato forse doveroso - e noi dell'Italia dei Valori lo abbiamo sostenuto in Commissione - inserire in tale Accordo una clausola che vieta di cooperare nel caso in cui il livello di configurazione e punizione di un reato in Russia si discosti dal trattamento penale riservato in Italia per la medesima tipologia di crimine?

Ancora colleghi, le argomentazioni sin qui svolte vengono acuite dal fatto che all'articolo 5 dell'Accordo si stabilisce che le richieste di informazioni o di assistenza possono essere formulate, in caso di urgenza, e in un primo tempo, anche solo verbalmente: ripeto, anche solo verbalmente. Non so se avete letto questo passaggio. Lo stesso vale anche per le risposte. È un atto grave: anche verbalmente si può denunciare un fatto!

Ebbene, proprio perché le informazioni e l'assistenza sono finalizzate alla ricerca, individuazione ed identificazione di soggetti sospettati di aver commesso reati, la presenza di documentazione scritta, che specifichi il motivo di dette richieste, è imprescindibile per garantire il diritto di ogni cittadino alle tutele minime in campo giudiziario e giuridico. Chiedo al Governo di fare una riflessione su quello che sto dicendo, anche al sottosegretario Mantica, sul discorso relativo al «verbalmente», che ritengo grave, almeno per quello che riguarda - continuo a dire - la politica dell'Italia dei Valori, che cerca di far ragionare il Parlamento. Concedere di nuovo una così ampia discrezionalità significa violare lo Stato di diritto.

Infine, e concludo sugli specifici rilievi, voglio sottolineare come all'articolo 11 sia previsto che tutte le controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo vengano risolte per via diplomatica. Di nuovo, questo Accordo appare fumoso, discrezionale, privo di organi di controllo. Se fosse stato concluso con un Paese dell'Unione europea, forse tutte le criticità messe sin qui in luce sarebbero risultate di minore impatto e risolvibili per via interpretativa, in quanto i Paesi europei condividono con l'Italia tradizioni giuridiche, trasparenza e democraticità nella conduzione giuridica. Ma con la Russia le concessioni fatte appaiono, per usare un eufemismo, pericolose e sinistre.

Allora, signora Presidente, si deve pensare alla cornice generale, politica ed internazionale nella quale l'Accordo è stato concluso, il 2003, e riflettere su cosa significhino tutte le concessioni che facciamo alla Russia, tutte le deroghe che facciamo al nostro Stato di diritto.

Nel chiedere al Governo di rispondere riguardo a quella frase - che ritengo gravissima - secondo la quale si può denunciare anche «verbalmente» e non per iscritto una situazione in Russia, lascio a voi e al Governo il tempo di ripensare alla ratifica di un Trattato tanto lacunoso e tanto sbagliato. (Applausi dal Gruppo IdV). (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che con questo brusìo di sottofondo non è possibile andare avanti: se volete continuare a discutere e a parlare in Aula sospendo la seduta, altrimenti vi invito nuovamente ad uscire dall'Aula e a proseguire le vostre discussioni fuori. È impossibile! Dalla Presidenza non si sente cosa dice l'oratore. (Applausi dei senatori Garraffa, Peterlini e Stiffoni).

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, possiamo dire che stiamo attraversando una stagione abbastanza favorevole per i rapporti internazionali. In pochi mesi dall'insediamento di questo Governo, abbiamo dato attuazione e ratificato trattati che dormivano sin dalla metà degli anni Novanta; il primo accordo con la Russia, infatti, risale al 1993. Vorrei ricordare e riconoscere anche il merito che ha avuto questo Governo, il Ministro degli affari esteri in particolare, su questo fronte.

Abbiamo appena ratificato il Trattato con la Libia, che ha ripristinato i rapporti più distesi possibili con quel Paese, con il quale dobbiamo negoziare in considerazione della grande migrazione che proviene dai Paesi nordafricani magrebini. Abbiamo ratificato il trattato di Prum, che consentirà di avere maggiore sicurezza a livello europeo: penso alla banca dati del DNA di tutte le persone soggette ad indagini di una certa importanza o pericolosità; alla cooperazione di polizia che potremo attuare; agli sconfinamenti pre-autorizzati (la polizia potrà operare anche al di là dei confini). Sono tutte misure che riteniamo basilari per poter sconfiggere il grande nemico che è sempre più invisibile: una criminalità organizzata a volte meglio degli Stati nazionali.

Oggi siamo arrivati a questo Trattato con la Federazione russa, uno Stato fuori dall'Unione europea; pertanto risulta ancora più incisiva la volontà dello Stato italiano di mantenere rapporti distesi non soltanto in Eurolandia.

Cosa significa mantenere rapporti cordiali e distesi con la Federazione russa? Sappiamo cosa sta accadendo, più o meno inconsapevolmente anche la NATO sta compiendo azioni non del tutto funzionali ad una distensione dello scenario europeo. Pensiamo alla pressione che stanno facendo gli americani con le basi missilistiche in prossimità dei confini della Federazione russa, o a tutti i Paesi baltici che hanno ancora sassolini nelle scarpe rispetto alla Federazione e fanno blocco a livello internazionale, o ai Paesi anglosassoni, che hanno sempre visto sotto una luce non felice l'ex URSS e la Russia di oggi. Il fatto che un Paese dell'Unione europea, intrattenga rapporti cordiali e di cooperazione con la Russia diventa pertanto basilare. Ricordo che sono stati gli Stati centrali (Francia, Italia e Germania) ad aver fatto sì che non ci fosse una deriva estremamente pericolosa nel momento in cui metà comunità internazionale si stava per schierare immediatamente a favore della Georgia, non sapendo neanche bene cosa fosse accaduto nel periodo dell'occupazione prima osseta e poi georgiana da parte russa.

La Russia si sta affacciando sullo scenario europeo, sta entrando in rapporti commerciali con il mondo occidentale dal quale era sempre stata isolata. Dovremmo far di tutto per non reimpostarla in un nuovo isolamento, che non solo sarebbe improduttivo, ma non sarebbe neppure funzionale né produttivo per i nostri Paesi.

Su cosa incide questo nuovo Accordo? È innanzitutto una cooperazione che si pone nel solco della garanzia per offrire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e al nostro Paese. Infatti, va ad incidere su tutta la materia della cooperazione in tema di prevenzione e di repressione dei reati. I reati sono quelli che in questo momento più preoccupano tutta la comunità italiana. Coopereremo contro la criminalità organizzata, contro il terrorismo, contro il traffico illecito tanto di armi quanto di sostanze stupefacenti, contro le importazioni illecite di materiale radioattivo, contro l'immigrazione clandestina, nonché contro la tratta di esseri umani.

Lo faremo nell'unico modo possibile in un contesto di rapporti statuali sovrani. Ci sarà quindi uno scambio di informazioni, una cooperazione nelle attività investigative, scambi di esperienze e di documentazioni, un addestramento comune delle forze che dovranno operare sul campo e uno scambio di informazioni utili a prevenire tutti i reati che ci si prefigge di contrastare.

I costi sono relativamente bassi. L'Accordo prevede tra le altre cose che ogni parte si assuma le spese relative per l'attuazione sul rispettivo territorio. Esso non va a sostituire altri trattati precedenti o futuri sottoscritti reciprocamente dai due Paesi; lascia pertanto operativi tutti gli altri trattati e, soprattutto, da un'analisi, anche se non dettagliatissima, in termini copertura finanziaria sembra che i costi relativi alle missioni del nostro personale di Polizia possano normalmente rientrare negli stanziamenti ordinari del bilancio del Ministero dell'interno. Pertanto non necessita nemmeno di una copertura finanziaria ad hoc.

Riteniamo che il Trattato porti soltanto benefici e strumenti aggiuntivi per combattere il fenomeno che tanto preoccupa la nostra comunità, per cui non si può che essere favorevoli alla sua attuazione e sottoscrizione. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, a causa dell'inversione degli argomenti previsti all'ordine del giorno, il senatore Marcenaro, che avrebbe dovuto prendere la parola a nome del Gruppo del Partito Democratico, mi ha chiesto di sostituirlo per preannunziare il voto favorevole del Gruppo alla ratifica di questo Accordo.

Come è stato evidenziato dagli interventi che mi hanno preceduto, vi è stato - cosa, devo dire, ormai sempre più frequente in sede di discussione di trattati internazionali in Commissione esteri - un dibattito che si è incentrato tanto nel merito dell'Accordo quanto, proprio in virtù di quanto ricordato dall'ex vice presidente della Commissione esteri, senatore Divina, sulla necessità di firmare accordi bilaterali con alcuni Paesi, alle volte alleati storici, alle volte alleati più recenti, su una serie di materie, non ultima il controllo della criminalità, che è al centro di questo documento.

Quindi, non solo si è affrontato il merito specifico dell'Accordo - pur sapendo che comunque, trattandosi di un documento firmato tra Governi, non si poteva entrare in quanto già stipulato tra le parti - ma sono state affrontate questioni di ordine generale che caratterizzano i diversi Paesi in questione.

Proprio per ricordare alcune problematicità presentate dal contesto russo, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato in Commissione un ordine del giorno, sottoscritto dal senatore Marcenaro, che ha riscosso ampio sostegno all'interno della Commissione e l'attiva partecipazione - lo ringraziamo per questo - del Governo nella definizione della sua parte dispositiva. Ne do lettura per intero, proprio perché tale ordine del giorno caratterizza il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico:

«Il Senato,

in occasione del disegno di legge n. 1302 di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, considerato che negli ultimi anni una serie di delitti hanno colpito in Russia persone impegnate nel campo dei diritti civili e in particolare giornalisti e difensori dei diritti umani; che il 7 ottobre 2006 è stata assassinata la giornalista del quotidiano "Novaja Gazeta" Anna Politkovskaja e che i suoi assassini e i loro mandanti non sono stati individuati e puniti; che nella giornata del 19 gennaio 2009 nel centro di Mosca sono stati uccisi l'avvocato Stanislav Markelov, il difensore della famiglia di Elsa Kungaeva, una ragazza cecena seviziata e uccisa dall'ex colonnello Yuri Budanov, e Anastasia Baburova, collaboratrice dello stesso quotidiano di Anna Politkovskaja, a pochi passi dalla Cattedrale di Cristo Salvatore; considerato inoltre che gli assassini hanno potuto agire perché nessuna protezione era stata predisposta per le vittime, nonostante le gravi minacce di cui erano state oggetto;

impegna il Governo:

nel contesto delle relazioni fra Unione europea e Federazione russa, a manifestare l'auspicio che le autorità russe concludano sollecitamente e positivamente le indagini sui due gravi crimini, identificando i colpevoli e sottoponendoli a giudizio; a chiedere che vengano rafforzate le misure di protezione a favore delle persone che corrono analoghi rischi; a continuare a sollecitare l'Unione europea, sia nel quadro del futuro accordo di partenariato con la Federazione russa, sia nel quadro del dialogo già in essere con quest'ultima in materia di diritti umani, a impegnarsi nella stessa direzione».

Credo che, con queste preoccupazioni, verrà espresso un voto favorevole da parte del Gruppo del Partito Democratico.

Personalmente mi riservo di parlare in sede di dichiarazione di voto finale. (Applausi della senatrice Marinaro).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saltamartini. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, prendo la parola per sottolineare l'importanza della ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa semplicemente perché consente di realizzare, anche in Paesi che hanno un ordinamento diverso da quello dell'Unione europea e dei Paesi occidentali, dei princìpi fondamentali incentivando l'esportazione della democrazia anche appunto a questi Paesi.

Vorrei ricordare che la cooperazione tra l'Italia e la Russia si basa su altre convenzioni approvate a livello ONU, e in particolare la Convenzione sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione ONU contro il crimine organizzato del 2000, infine la Risoluzione 45/123 dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 1990.

In realtà, attraverso questo quadro normativo di riferimento, che vincola anche la Russia (un Paese con cui l'Italia ha uno stretto rapporto di amicizia e di scambio economico, soprattutto da parte dell'Italia, con un mercato molto interessante per la produzione di alcuni prodotti manifatturieri - in questi Paesi si va delineando ed affermando l'idea che la sovranità, su questo punto, superi l'antico principio per cui sovrano è quel Paese superiorem non recognoscens.

Anche la Federazione russa, quindi, attraverso questo Accordo (in ordine al quale va sottolineato il merito e l'impegno del ministro Franco Frattini), si assoggetta a queste norme di diritto internazionale e, attraverso il riconoscimento dei diritti e soprattutto attraverso l'impegno ad asseverare le convenzioni dell'ONU, di cui ho fatto cenno poco fa, si avvicina all'Unione europea, perseguendo un'omogeneizzazione nelle politiche di sicurezza e soprattutto in quelle di contrasto e cooperazione alla lotta al crimine organizzato ed al terrorismo internazionale.

Si deve anche aggiungere che, contrariamente a quanto detto poco fa in alcuni interventi, le richieste verbali che potranno essere formulate agli organi russi, qualora siano esplicitate in condizioni di urgenza, dovranno essere poi successivamente corroborate da documentazioni scritte. Quindi, la censura cui si è fatto riferimento è meramente strumentale e pertanto dobbiamo essere orgogliosi di sottoscrivere e ratificare oggi questo accordo che fa sì che l'Italia possa essere considerata un Paese antesignano nelle politiche di sicurezza dell'intera Unione europea. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DINI, relatore. Signora Presidente, credo che il senatore Divina abbia risposto compiutamente anche alle osservazioni del senatore Pedica, illustrando in dettaglio il contenuto dell'Accordo in esame, che riguarda esclusivamente la lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo, al traffico di stupefacenti, di armi e ad altri gravi reati.

Ascoltato anche quanto detto dal senatore Perduca per conto del senatore Marcenaro, che dà un giudizio positivo sull'Accordo stesso, esprimo un parere favorevole sull'ordine del giorno G100 del senatore Marcenaro, anch'esso rispondente alle preoccupazioni sollevate dal senatore Pedica circa il fatto che tale Accordo non riguarda i diritti umani, ma esclusivamente le materie che ho sottolineato.

In conclusione, sono del parere che questa Assemblea debba esprimere un giudizio largamente positivo sull'Accordo al nostro esame.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G100, già presentato in Commissione dal senatore Marcenaro, il Governo conferma di poterlo accogliere, esprimendo un parere favorevole alla sua formulazione, così come letta in quest'Aula.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDICA (IdV). Signora Presidente, signori colleghi, la criminalità organizzata rappresenta senz'altro una delle piaghe più pericolose e difficili da estirpare per la società attuale. Nella forma internazionale, la criminalità organizzata si avvale dei canali di scambio dell'economia illegale e delle difformità tra i vari sistemi nazionali di lotta all'eversione per sfuggire ai controlli. Pertanto, è davvero benvenuto il tentativo da parte italiana di coordinare il proprio sforzo con quello degli altri Stati nella repressione dei fenomeni criminali.

L'Italia dei Valori ritiene che tale sforzo si sarebbe dovuto compiere attraverso l'armonizzazione dei sistemi penali giudiziari e la formulazione di accordi multilaterali. Questi princìpi sono infatti alla base delle modalità di cooperazione nella lotta alla criminalità che sono state istituite in ambito europeo.

A livello comunitario, gli strumenti approntati sono molti. Fra i più importanti si potrebbero citare l'EUROPOL, l'ufficio europeo di polizia; l'EUROJUST, che si interessa alla cooperazione giudiziaria contro le forme gravi di criminalità; l'RGE, la rete giudiziaria europea in materia penale. Si pensi poi nel complesso alla strategia antiterrorismo attuata tramite il controllo delle frontiere con FRONTEX, con il mandato di arresto europeo e con le squadre investigative comuni. In questo senso l'attività di prevenzione è fondamentale ed i sistemi di comunicazione e lo scambio di informazioni possono giocare un ruolo importante nell'estirpare i fenomeni criminali.

Tuttavia, proprio perché si tratta di tessere una rete volta allo scambio di informazioni sensibili in quanto potenzialmente utilizzabili al fine di punire i responsabili dei reati eventualmente commessi, tale cooperazione, multilaterale o bilaterale che sia, non può avvenire a discapito delle tutele giuridiche che lo Stato italiano deve garantire a ciascun cittadino e a ciascun individuo e nel caso dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa queste tutele giuridiche difettano sensibilmente.

Ho sottolineato, in discussione generale, come l'Accordo risulti vago nella determinazione dei meccanismi volti allo scambio di informazioni e alla politica investigativa. Il Gruppo Italia dei Valori ha evidenziato - lo abbiamo fatto anche in Commissione - come manchi una clausola che condizioni la cooperazione del nostro Governo con quello russo al rispetto dei diritti umani. Di qui la nostra sollecitazione al Governo: una sollecitazione - lo abbiamo detto anche ieri - di una opposizione responsabile, di una opposizione costruttiva. Noi diamo un'indicazione di merito: vogliamo parlare di questa mancanza di indicazione sul rispetto dei diritti umani, che il nostro partito vuole invece sollecitare.

Ho sottolineato anche come tutta l'implementazione spetti al solo Ministero dell'interno, con il rischio di una personalizzazione delle relazioni con l'estero, di un sovraccarico delle funzioni del Ministero. A tale riguardo noi avevamo offerto uno spunto di riflessione: sappiamo che in sede di ratifica l'Accordo è immodificabile, ma volevamo sottolineare questi concetti.

Abbiamo infine mostrato come sia pericolosa la possibilità offerta che, per casi che la Federazione russa discrezionalmente ritenga urgenti, le richieste di cooperazione possano avvenire anche solo per via orale e informale.

Per tutti questi motivi, cari colleghi, gestire la materia giudiziaria e di polizia in un modo che è essenzialmente diplomatico, senza alcuna forma di responsabilità verso i cittadini e senza alcun rispetto per le garanzie giurisdizionali poste dal nostro ordinamento, risulta problematico per il partito dell'Italia dei Valori, che fa del rispetto della legge il suo a priori.

Mi sembra inoltre il caso di sottolineare il fatto che ancora una volta, dopo la conclusione del Trattato con la Libia, il Governo firma trattati con Paesi poco democratici, senza sfruttare l'occasione per imporre loro il rispetto di determinati standard democratici, soprattutto per quanto attiene - lo ribadisco - i diritti umani. Negli ultimi quindici anni la prassi degli Stati e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali di condizionare al rispetto dei diritti umani e della democrazia gli accordi, commerciali e non, con Paesi terzi ha conosciuto una grande espansione.

Questo principio è denominato, in termini europeistici, clausola di condizionalità. Ma l'Italia con questo accordo del 2003 e con quello libico del 2008 si è sottratta a questa prassi perché, nel firmare gli accordi internazionali, ha preferito perseguire altri interessi, economici o politici, ma sicuramente estranei al bene pubblico: nel caso libico, il guadagno di determinate imprese; nel caso russo, oggi in discussione, i rapporti personali ed intimi tra il nostro Premier ed il presidente Putin.

Eppure la politica estera dovrebbe essere condotta dagli Stati, cari colleghi, non dai premier; dovrebbe avvenire tramite canali diplomatici ufficiali, non con telefonate dalla costa Smeralda. Lo ha sottolineato anche il presidente Napolitano nei suoi frequenti moniti in tal senso.

Colleghi, che altro dire? Analizziamo e riflettiamo. Le ratifiche vanno sempre votate con senso di responsabilità e noi voteremo favorevolmente alla ratifica. Tuttavia, con questo senso di responsabilità vogliamo anche sollecitare il Parlamento ad agire in modo responsabile nelle prossime ratifiche, coinvolgendo il Parlamento, creando una discussione all'interno delle Commissioni, non favorendo un accordo che abbiamo definito unilaterale, amichevole, fatto da due persone che, perché si riconoscono amici, possono risolvere un problema esulando dal dibattito parlamentare e in Commissione. Chiediamo dunque di riflettere per una politica migliore, per non mettere un bavaglio alle Commissioni e, più in generale, al Parlamento.

Con questo senso di responsabilità, con l'opposizione critica ma costruttiva - lo ripetiamo anche oggi - che vogliamo fare, diamo il nostro voto favorevole a questa ratifica. (Applausi dal Gruppo IdV).

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, il nostro giudizio su questo Accordo è sicuramente positivo e quindi annuncio il voto favorevole da parte del Gruppo della Lega Nord. Anche il mio collega Divina ha ricordato precedentemente quanto lavoro e quali importanti risultati rispetto al passato si stanno raggiungendo e sono stati raggiunti in materia di politica estera da parte di questo Governo. Ribadisco pertanto il voto sicuramente positivo.

Vorrei evidenziare, tra l'altro, che in questo Accordo, così come negli altri simili già ratificati con gli altri partner internazionali, vi è l'affermazione e la presa di coscienza che molte forme di criminalità, che minacciano la popolazione e le istituzioni, sono fenomeni sovranazionali, gestiti e organizzati da organizzazioni ramificate in più Paesi e che non possono essere affrontati efficacemente senza un approccio sovranazionale. Questo, colleghi, è dimostrato anche dai pessimi esempi, purtroppo delittuosi, dei recentissimi arresti dei responsabili di alcune violenze ai danni di donne avvenute a Roma, i cui responsabili sono stati in poco tempo individuati ed arrestati, sicuramente grazie alla competenza delle nostre forze dell'ordine, ma anche alla collaborazione della polizia romena, che ha trasmesso i dati da loro già acquisiti e relativi ai due ricercati.

Gli accordi bilaterali e multilaterali contro la criminalità devono costituire principalmente un'assunzione di responsabilità, posto che è innegabile che molti atti criminosi vengono compiuti nel nostro Paese da cittadini non italiani, spesso pregiudicati, che sono già stati incarcerati o ricercati nel loro Paese di origine, o che hanno trovato rifiuto all'Est. Tali accordi devono servire per ottenere quella sinergia di forze, di risorse, di strumenti e di conoscenze atti a massimizzare il contrasto ad azioni criminose, nonché l'opera non meno importante di prevenzione e di pronto arresto dei responsabili e di interruzione delle azioni criminali. Anche questo, Presidente, è quindi un modo per mandare un segnale chiaro ai cittadini, cioè che ogni cosa sarà fatta per consegnare i responsabili dei crimini alla giustizia, per migliorare il benessere e garantire l'integrità fisica dei cittadini. Lo abbiamo promesso in campagna elettorale ed ogni promessa devo essere da noi mantenuta, e lo stiamo facendo.

In particolare, l'Accordo che stiamo esaminando è volto al contrasto delle tipologie di criminalità che sono svolte in forma organizzata e che investono i settori del terrorismo, del traffico di stupefacenti e di armi, del contrabbando, del riciclaggio, della falsificazione, dell'immigrazione clandestina e della tratta degli essere umani.

Inutile dire con quanta attenzione la Lega Nord intenda vigilare in particolare su queste ultime fattispecie, che rappresentano ormai una piaga internazionale, posto che la tratta di persone è divenuta un'attività di impresa e non possiamo certo continuare a pensare che ogni singolo immigrato decida in solitudine di partire e di venire nel nostro Paese. Al contrario, alle sue spalle ci sono organizzazioni solide e articolate che fanno dell'immigrazione clandestina un vero e proprio business.

Con questo Accordo, quindi, Italia e Russia si impegnano ad attuare uno scambio di informazioni, la ricerca dei sospettati e la reciproca assistenza investigativa. Ulteriori attività di concerto potranno essere inoltre stabilite di comune accordo, anche con riferimento allo scambio di rappresentanti di collegamento e della determinazione di punti di contatto. In questo Accordo è prevista poi l'adozione della tecnica delle consegne controllate per l'identificazione dei colpevoli.

Il Gruppo della Lega Nord voterà quindi decisamente a favore di questo Accordo, auspicando in futuro un più veloce iter di ratifica di questo genere di accordi, posto che quello in esame è stato siglato nel 2003, come ha giustamente ricordato poco fa anche il presidente Dini. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signora Presidente, prendo la parola in dissenso dal mio Gruppo, dopo aver espresso nel dibattito generale il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, che confermo anche in questo intervento.

Come già affrontato nel corso del dibattito in sede di Commissione, noi riteniamo che il testo di collaborazione con la Federazione russa, purtroppo, ancora una volta (come l'ultimo Trattato firmato con la Libia), faccia economia dell'affermazione del rispetto dei diritti umani, che, in materie come quella della lotta alla criminalità organizzata, credo debba essere ulteriormente affermato. Occorre infatti considerare, per esempio, che un conflitto armato interno alla Federazione russa - mi riferisco in particolare a quello in Cecenia, ma ve ne potrebbero essere altri da citare, come quelli in Daghestan e Inguscezia - viene portato avanti come lotta al terrorismo, senza prendere in considerazione alcune delle regole del diritto umanitario internazionale. Il 21 febbraio ricorre, tra l'altro, il 65º anniversario delle deportazioni staliniane del popolo ceceno verso le Repubbliche dell'Asia centrale.

Nell'annunciare quindi il voto di astensione della delegazione radicale, comunico che a Milano, dalle ore 14 alle ore 18, si terrà una manifestazione, organizzata dal Partito radicale e dall'associazione Annaviva, per ricordare, non soltanto le vittime delle deportazioni cecene ai tempi di Stalin, ma anche tutto ciò che è riportato dal presidente Marcenaro all'interno dell'ordine del giorno accolto dal Governo e per il quale lo ringrazio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1325) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,34)

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1325, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici del provvedimento mi rifarò al testo scritto della relazione, che consegnerò. Voglio solo puntualizzare alcuni aspetti.

Dal punto di vista contenutistico, questo provvedimento crea le premesse di una futura migliore collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Sul piano concreto, la Convenzione è suscettibile di un forte impatto positivo sulle fiorenti relazioni economiche, commerciali e finanziarie esistenti tra Italia e Stati Uniti, come si evince chiaramente dai dati forniti dalla Banca d'Italia sui reciproci investimenti diretti. La Convenzione conferma e rafforza i rapporti, non solo politici ed economici, ma anche sul piano della cooperazione giudiziaria e di difesa, tra i due Stati, come evidenziato anche dagli altri accordi bilaterali recentemente ratificati dal Parlamento italiano.

La ratifica della Convenzione potrà avere risvolti positivi soprattutto rispetto alla crisi economica in corso, che si è tradotta in un rallentamento del volume degli scambi internazionali di merci e degli investimenti.

In conclusione, per tutti questi motivi e per quelli esplicitati nella relazione, che consegno, si auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

PRESIDENTE.

È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Dichiaro aperta la discussione generale.Signora Presidente, il disegno di legge n. 1325, relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione stipulata con il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e per prevenire le frodi e l'evasione fiscale, rappresenta senza dubbio uno strumento importante nel panorama delle relazioni internazionali dell'Italia.

Innanzitutto, per la forma che si è scelto di adoperare, in quanto la Convenzione è stata redatta su uno schema fedele alle linee indicate nel modello OCSE nel 1963 e poi costantemente aggiornato sino al 2005.

Vorrei segnalare che all'esame della Commissione esteri al Senato vi sono Convenzioni stipulate con Slovenia, Croazia, Bielorussia.

Signora Presidente, vorrei consegnare il testo del mio intervento, perché credo che in Aula vi sia una disattenzione totale su questo argomento.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, relatore. Signora Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione testé svolta.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presidente, anche il Governo non ha nulla da replicare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDICA (IdV). Signora Presidente, le chiedo di poter allegare il testo della mia dichiarazione di voto, annunciando il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, consegno il testo della dichiarazione di voto affinché sia allegato al Resoconto.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1341) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (Relazione orale) (ore 10,39)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1341.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge e sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Comunico che il relatore ha presentato l'emendamento 1.0.300, in sostituzione dell'emendamento 1.300 (testo corretto), del quale si sta procedendo alla distribuzione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

MALAN, relatore. Signora Presidente, vorrei illustrare molto rapidamente anche il contenuto dell'emendamento 1.0.300. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a prendere posto per consentire a tutti di ascoltare il relatore.

 

MALAN, relatore. L'emendamento 1.300 (testo corretto) che era stato presentato ieri e al quale questo emendamento fa seguito, conteneva una norma transitoria che si riferiva soltanto alle consultazioni che si devono tenere nel corso di quest'anno. Con l'emendamento 1.0.300, invece, si interviene modificando le norme che si riferiscono, appunto, alle dimensioni del simbolo che compare sulle schede elettorali, che passa in tutti i quattro casi presi in esame da 20 a 30 millimetri di diametro allo scopo di favorire una maggiore chiarezza.

I commi 1 e 2 dell'emendamento si riferiscono alle elezioni europee e alla Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. I successivi tre commi si riferiscono, rispettivamente, alle norme sulle elezioni nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, sulle elezioni nei Comuni sopra i 15.000 abitanti e sulle elezioni provinciali. Su questo emendamento esprimo naturalmente parere favorevole.

Sull'emendamento 1.0.5, a firma del senatore Gasbarri, esprimo parere contrario, mentre sull'emendamento 1.0.100, a firma dei senatori Vita e Nerozzi, esprimo parere favorevole. In caso di approvazione del succitato emendamento, risulterebbero preclusi gli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102, sui quali esprimo parere contrario.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Gasbarri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

È approvato.

 

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

MALAN, relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, mi pare che siano tutti inammissibili o rechino il parere contrario della 5ª Commissione.

 

PRESIDENTE. È rimasto solo l'emendamento 2.300.

 

MALAN, relatore. Sull'emendamento 2.300, a mia firma, naturalmente esprimo parere favorevole. Ricordo che si tratta delle sezioni che si istituiscono all'estero per i cittadini italiani, per le sole elezioni del Parlamento europeo, per coloro che non optano per votare per i rappresentanti del Paese presso il quale risiedono.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.300.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.100 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Gli emendamenti 2.0.103 e 2.0.104 sono improponibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

MALAN, relatore. Credo di non sbagliare dicendo che gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono tutti improponibili o con il parere contrario della 5ª Commissione. Su tutti, comunque, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.100 è improcedibile.

Gli emendamenti 3.0.3, 3.0.100, 3.0.101 e 3.0.102 sono improponibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

MALAN, relatore. Sull'emendamento 4.0.101, vorrei fare una precisazione. Mentre il riferimento all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa è corretto, per l'acronimo corrispondente (OSCE) nello stampato vi è un errore tipografico. Con questa precisazione, il parere è favorevole.

Ugualmente esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.300, da me presentato, che prevede una clausola per la copertura finanziaria.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.300, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.100 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.101 (testo corretto), presentato dalla senatrice Boldi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CECCANTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CECCANTI (PD). Signora Presidente, come avevamo già detto ieri nel corso della votazione sul disegno di legge n. 1360, ci eravamo assunti tutti un impegno in merito alle schede elettorali, proprio per consentire che le eventuali aggregazioni di liste avessero simboli visibili. Inoltre, ci eravamo impegnati a ragionare affinché la soglia del finanziamento fosse più ragionevole e diversificata rispetto a quella dei seggi. Pertanto, risulta confermato che l'impressione di blindatura tra le grandi forze politiche, che alcuni avevano erroneamente avuto, non aveva ragion d'essere perché abbiamo tenuto presenti anche le altre istanze.

Vorrei però aggiungere che il Governo si è impegnato in varie sedi su alcune questioni, ma restiamo in attesa degli atti concreti. Mi riferisco, innanzitutto, al problema della pubblicizzazione. È già stato realizzato uno spot sul diritto di voto dei cittadini comunitari residenti in Italia, i quali entro il 9 marzo devono far pervenire al comune di residenza la richiesta per esercitare tale diritto. Lo spot è stato realizzato nella lingua italiana ed in quella inglese. Molte di queste persone, però, non parlano né l'una né l'altra. Pertanto, invito il Governo a dare migliore diffusione a questa opportunità.

Si pone poi anche il problema dell'esercizio del diritto di voto da parte dei malati gravi non trasportabili. Siamo tutti interessati a che l'Italia abbia un tasso elevato di partecipazione alle elezioni europee; invitiamo quindi il Governo a provvedere in tal senso. (Applausi del senatore Malan).

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BATTAGLIA (PdL). Signora Presidente, rinuncio al mio intervento ma intendo consegnare alla Presidenza il testo scritto della dichiarazione di voto favorevole del Gruppo PdL, affinché sia allegato al resoconto della seduta odierna.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

PERDUCA (PD). Signora Presidente, solo la dichiarazione di voto del senatore Ceccanti ha trasformato il mio voto contrario in una astensione.

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 1) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti (ore 10,50)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 1, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti (procedimento penale n. 46854/07 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale)». (Brusìo). Per cortesia, colleghi, è impossibile continuare con questo brusìo di sottofondo.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Sarro, se intende intervenire.

SARRO, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione e alle conclusioni rassegnate con la stessa. (Applausi dal Gruppo PdL).

FOLLINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FOLLINI (PD). Signora Presidente, sento il dovere di rubare all'Aula qualche minuto per inquadrare il complesso di decisioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che ci troviamo questa mattina ad esaminare. So che alcuni hanno già prospettato l'esigenza che una seduta così nutrita segua un andamento più razionale dell'usuale stillicidio di esami di singole relazioni; esse infatti spesso attengono alla medesima persona e comunque necessitano tutte di una visione complessiva sul modo in cui in questa legislatura si vuole affrontare la tematica dell'insindacabilità parlamentare.

Ricordo a me stesso che oggi l'Aula è chiamata a votare su cinque proposte della Giunta concernenti l'ex senatore Iannuzzi, su due proposte concernenti l'ex senatore Guzzanti, su una proposta concernente il senatore Storace e su una proposta concernente il senatore Dell'Utri. Si tratta di casi diversi e disparati che, come emergerà peraltro in modo più puntuale dall'esame di ognuno di essi, troppo spesso vengono affrontati senza tenere adeguatamente in conto le differenze che li caratterizzano. C'è una sorta di riflesso condizionato che porta in molti, troppi casi, ad esprimere un voto che dilata le prerogative parlamentari al di là della lettera e dello spirito della legge. Fuori di qui qualche tribuno parlerà di spirito di casta. Io non userò queste parole, che non condivido, così come non mi soffermerò sui costi (pure esistenti) per i bilanci pubblici che nascono da questa proliferazione del contenzioso a seguito delle frequenti sentenze di condanna sia da parte della Corte costituzionale, sia perfino da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ma se vogliamo contrastare i tribuni dobbiamo imparare a fare un uso più appropriato e soprattutto meno generico e indifferente delle prerogative che abbiamo.

Occorre infatti la consapevolezza di quanto delicata sia la sopravvivenza dell'immunità, come istituto esclusivamente parlamentare, evitando quell'abuso che già in passato si è rivelato foriero di una drastica delimitazione. Sarebbe controproducente un esercizio della prerogativa parlamentare che facesse venir meno le profonde ragioni per le quali i Padri costituenti apprestarono strumenti a tutela della funzione di rappresentanza democratica. Ogniqualvolta l'esercizio della prerogativa parlamentare si è sospinto al di là del limite della funzione, l'abuso del diritto ha avuto conseguenze fortemente negative sulla credibilità stessa del sistema politico. (Brusìo. Richiami del Presidente).

Mirendo conto che il tema non è dei più avvincenti, ma ho il dovere di segnalare all'Aula questioni che ci cadranno addosso.

Ogni volta che votiamo a favore di insindacabilità discutibili e poco convincenti, noi rendiamo più deboli e fragili le ragioni dell'insindacabilità per quanti ne hanno titolo e diritto. Una difesa corporativa della funzione parlamentare finisce per infliggere un duro colpo oggi alla nostra credibilità e subito dopo alla efficacia delle misure che adottiamo. È quanto si è sperimentato in tema di autorizzazione a procedere con l'abuso che contraddistinse la prassi parlamentare a partire dalla fine degli anni Settanta e poi per tutti gli anni Ottanta, abuso che finì per contribuire pesantemente alla delegittimazione dell'istituto e, infine, alla sua soppressione nel 1993.

È quanto si rischia di sperimentare nuovamente se si continua ad affrontare con il pilota automatico la questione dell'insindacabilità. Agire secondo stretti vincoli di maggioranza, riconoscendo sempre e comunque l'insindacabilità, significa ignorare che la Corte costituzionale ha ormai consolidato una giurisprudenza che porta inevitabilmente al capovolgimento delle decisioni parlamentari adottate nella più completa indifferenza rispetto a quella stessa giurisprudenza costituzionale, le cui linee ispiratrici sono state costantemente confermate dalla Corte. Fingere di non sapere che il vostro voto oggi, nella maggior parte dei casi in esame, non agevola la vicenda processuale di un collega, ma la ritarda soltanto significa affrontare la questione con un approccio di breve respiro, nel quale viene ad essere danneggiata la stessa funzione parlamentare che a parole si vuole difendere.

Persino nel periodo asseritamente più oscuro dell'abuso dell'immunità parlamentare, nella X legislatura, ricordo che in Senato vi furono 12 concessioni su 112 richieste di autorizzazione a procedere. Invece, dall'inizio della XIV legislatura, le deliberazioni del Senato in tema di insindacabilità sono state sempre, senza eccezioni, in favore del riconoscimento dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare. Su 55 proposte avanzate dalla Giunta all'Assemblea del Senato, per 55 volte l'Assemblea ha deliberato nel senso dell'insindacabilità, anche quando la Giunta aveva espresso parere diverso. Si può seriamente pensare che questa sia una prassi ragionevole? Ad essere messa in discussione non è più soltanto la ragionevolezza delle singole decisioni, ma quella dell'intero assetto istituzionale della materia dell'insindacabilità e questo è un aspetto ulteriore su cui, come Presidente della Giunta, ho il dovere di richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Ricordo a tutti che fu proprio la sentenza n. 1150 del 1988 a stabilire che la prerogativa del primo comma (la cosiddetta insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato. Questa prassi applicativa, proprio per la sua palese e manifesta irragionevolezza da un lato, e per il suo protrarsi per un ormai significativo arco temporale dall'altro, implica concretamente il rischio che la Corte costituzionale possa vedersi costretta a rivalutare le conclusioni alle quali pervenne nel 1988: è evidentemente ben difficile giustificare sul piano della ragionevolezza l'attribuzione alla Camera competente di un potere di valutare la condotta del parlamentare caso per caso, se poi questo potere viene esercitato in concreto valutando sempre tutti i casi nello stesso modo e con il medesimo esito. Questo è il punto.

Credo che per difendere le prerogative parlamentari stiamo costruendo uno scudo di cartone e ritenevo doveroso denunciarlo all'Assemblea. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, concordo pienamente con quanto il presidente Follini ha detto ora e non ho molto da aggiungere al problema che è stato posto. Indipendentemente dell'opinione che ciascuno di noi può avere sul rapporto tra istituzioni, tra poteri dello Stato, è chiaro che ciò che viene evidenziato è, da un lato, una questione di credibilità della funzione di giurisdizione interna del Senato e, dall'altro, una questione di utilità anche per il collega parlamentare delle decisioni assunte in quest'Aula.

Il punto di fondo è che vi è una giurisprudenza della Corte costituzionale, ormai costante dal 2000, che in tema di interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione sull'insindacabilità lega le condotte che i parlamentari tengono al di fuori dell'Aula parlamentare alla loro attività interna al Senato o alla Camera. In altri termini, se un senatore, in un comizio, in una trasmissione televisiva o in qualsiasi occasione pubblica, formula un'opinione che possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale, di per sé la qualifica di parlamentare non fa scattare automaticamente l'insindacabilità; vi è la necessità che la dichiarazione o il comportamento siano collegati in maniera specifica ad un'attività parlamentare: un atto ispettivo, un'iniziativa legislativa o quant'altro.

Poiché è così da nove anni a questa parte, per nove anni la Corte costituzionale ha dato torto al Parlamento ogni qualvolta questo abbia dichiarato l'insindacabilità di un parlamentare al di fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla Corte, il che ha comportato oneri aggiuntivi a carico del Parlamento e ovviamente un calo del livello della credibilità delle decisioni che noi assumiamo. Ciò anche con riguardo - soprattutto con riguardo - a tutte quelle ipotesi nelle quali invece la dichiarazione di insindacabilità, che legittimamente il Parlamento esprime nell'esercizio delle proprie prerogative costituzionali, è fondata a tutela della libertà di esercizio della funzione parlamentare.

Il tema che il presidente Follini ha sollevato, quindi, non può essere oggetto di un conflitto tra diverse opinioni politiche e parlamentari. Il tema è molto più concreto e pragmatico, se così vogliamo dire, di quanto non appaia: benché ognuno di noi possa avere la propria opinione sulla Corte o su una determinata decisione, vogliamo continuare a farci condannare per quei casi che costantemente la Corte costituzionale censura?

Abbiamo due strade, possiamo cambiare rotta. Questo è il senso della mia proposta di questione sospensiva QS1. La illustro sulla prima deliberazione, ma il discorso vale per tutte le altre, signora Presidente: quindi, se tardo un minuto è proprio per evitare di perderne di più dopo. Abbiamo, dicevo, due strade: o modifichiamo l'articolo 68 e precisiamo che l'insindacabilità riguarda anche, in maniera generale, l'attività parlamentare extra moenia; oppure, fin quando questo non avviene, dobbiamo attenerci alle sentenze della Corte costituzionale.

Per questa ragione mi sono permesso, prendendo spunto dal presidente Follini, che ringrazio, di avanzare la proposta di questione sospensiva. Altrimenti anche il lavoro che svolgiamo in Giunta rischia di non avere alcun valore o significato, perché rischiamo di non mettere l'Aula nelle condizioni di deliberare nel modo più corretto possibile sotto il profilo istituzionale. La richiesta che avanzo con la questione sospensiva di alcune delle relazioni iscritte all'ordine del giorno punta sostanzialmente a non esaminare tutti quei casi rispetto ai quali è certo, per le sentenze costanti della Corte costituzionale, che la stessa ci darà torto, limitando la nostra attività solo ed esclusivamente a quei casi in cui è invece giusto che i colleghi abbiano la copertura della insindacabilità perché rientrano nell'ambito delle previsioni costituzionali, così come interpretate dalla Corte.

Questo è il senso della mia proposta e mi auguro che i colleghi ne possano far tesoro. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, la proposta del presidente Follini e del senatore D'Alia affronta un problema di una estrema delicatezza. È vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale nel corso di questi anni è stata particolarmente dura nei confronti delle decisioni delle Camere: c'è una giurisprudenza costante della Corte costituzionale proprio sul punto dell'articolo 68. Tuttavia, il problema a mio avviso è ancora più complesso.

Lalegge n. 140 del 2003, che riguarda l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, all'articolo 3 individua le attività del parlamentare coperte dall'articolo 68 della Costituzione. In detto articolo 3 si fa riferimento non soltanto alle attività tipiche del parlamentare, quali le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze, ma si dice che l'articolo 68 si applica per ogni altro atto parlamentare e per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare espletata anche fuori del Parlamento. Questa è la legge.

LaCorte costituzionale ne dà però una interpretazione restrittiva. Tuttavia, quando l'articolo 3, comma 1, cui mi sono riferito, è stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, essa, con la sentenza n. 120 del 2004, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1; con l'ordinanza n. 136 del 2005, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1; con l'ordinanza del 23 gennaio 2006, n. 37, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale e manifestamente infondata la questione in riferimento all'articolo 3, comma 1. Insomma, l'articolo 3, comma 1, viene dichiarato legittimamente e costituzionalmente orientato, tant'è vero che la Corte costituzionale non ha investito tale articolo di profili di incostituzionalità, e poi invece la Corte sanziona le decisioni del Parlamento, decidendo che esse andrebbero oltre il dettato dell'articolo 68.

C'è quindi un grave problema e non so come riusciremo a risolverlo. Non mi convince la decisione di sospendere tutto e aspettare che qualcosa cambi, sperando che nel giro di un anno la Corte costituzionale possa orientarsi e orientarci un po' meglio: non è una decisione che riesco a comprendere. Può il Parlamento fermarsi di fronte a delle richieste? Ritengo che la sospensione di un anno in attesa non di un atto che è già all'ordine del giorno, ma di un qualsiasi evento che potrebbe forse accadere sia del tutto improponibile. Pertanto, sono dell'opinione che il Parlamento debba continuare ad applicare le sue prerogative nel rispetto delle leggi attualmente in vigore e poi sarà la Corte costituzionale, quando sarà investita, a dire se facciamo bene o male. (Applausi dal Gruppo IdV).

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, do atto al presidente Follini di aver posto un tema serio, sia nelle argomentazioni sia nei toni; di fronte a questa riflessione le nostre orecchie non sono insensibili. Penso però che tutti dovremmo riconoscere, indipendentemente da qual è il nostro pensiero, che in questa materia si è rotto un equilibrio originario. Richiamiamo l'equilibrio costituzionale ogni qualvolta ciò serva anche a scopi politici immediati e spesso a sproposito. In questa materia non dobbiamo dimenticare che la Costituzione nell'equilibrio di checks and balances previsto originariamente per regolare i rapporti tra la politica e la giustizia prevedeva l'istituto dell'immunità parlamentare.

È caduto quell' istituto ed il sistema ha perso il suo equilibrio. La mancanza di un equilibrio si può ammettere, indipendentemente da ciò che si pensa su quella riforma dell'originario impianto costituzionale. In questo senso, la cosa è anche certificata. Si è richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale giustamente, ma una considerazione di quella giurisprudenza mette in evidenza che essa non ci dà delle indicazioni univoche. Se si fa un esame attento delle sentenze si scorgono non poche contraddizioni.

Possiamo cercare di ripristinare un nuovo equilibrio. Possiamo farlo fino al punto che ci indicava il collega D'Alia di rimettere in discussione l'articolo 68 della Costituzione, e lo possiamo fare rivedendo la giurisdizione domestica. Ma questo è il tema che dovremmo affrontare nelle sedi proprie, iniziando da quell'esame di revisione dei Regolamenti che dall'inizio della legislatura abbiamo assunto come impegno, ma che fino ad ora non siamo riusciti a portare avanti.

Su questo piano vi è la nostra disponibilità. Riteniamo francamente che fino a che tutti insieme non avremo compiuto questo lavoro, il problema non possa essere risolto bloccando la nostra iniziativa e ponendo questo blocco sulle spalle delle persone che per caso sono rimaste coinvolte in questo determinato momento. Questo è il motivo per cui, nel momento stesso in cui chiediamo all'Assemblea di andare davanti e assumersi le proprie responsabilità, non chiudiamo assolutamente la porta ad una riflessione che anche noi riteniamo necessaria. (Applausi dal Gruppo PdL).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, una breve considerazione è doverosa dopo l'intervento del presidente Follini, che ricordo riveste un ruolo di garanzia. Non si è espresso in Aula, almeno così credo, come leader politico di opposizione, ma come il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il massimo organo di garanzia per questo ramo del Parlamento. Ho sentito espressioni però che, al di là dei toni usati, sono molto forti. Il presidente Follini ha parlato di difesa corporativa, di scudo di cartone, di pilota automatico.

Poiché io, assieme a tanti altri colleghi, faccio parte di questa Giunta, non ritengo davvero di poter accettare queste affermazioni così pesanti; riteniamo infatti di aver svolto e di svolgere quotidianamente un lavoro importante, che tiene conto della giurisprudenza parlamentare, colleghi. Non dimentichiamoci che esiste una giurisprudenza parlamentare. Dal 1947 l'articolo 68 è stato applicato tantissime volte dalle varie Giunte che si sono susseguite e si è formata una giurisprudenza parlamentare che per me, senatore di questa Repubblica, vale di più della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha mutato nel tempo i suoi orientamenti, perché la Corte costituzionale non vive in un mondo astratto ma in un mondo dinamico che sta cambiando. È la stessa Corte che ci ha detto nel 2007 che occorre adeguare la garanzia dell'insindacabilità alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento dell'attività politica. Oggi l'attività politica è estremamente dinamica, con caratteristiche particolari.

Ecco la difficoltà per la Giunta di affrontare anche questo tema della insindacabilità a fronte di una attività completamente mutata nel tempo. Ma il nostro parametro di riferimento è sempre, e deve essere sempre, la giurisprudenza parlamentare. Quindi, sinceramente respingiamo al mittente le accuse di difesa corporativa: non operiamo come difensori della corporazione e della casta, ma semplicemente applichiamo una prerogativa funzionale che difende una funzione parlamentare importante per il nostro Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, voglio affrontare la questione che è stata così serenamente ed anche opportunamente sollevata dal senatore Follini e poi ripresa dal senatore Quagliariello, in quanto è delicatissima.

Ha ragione il senatore Quagliariello: stiamo ragionando di quel delicatissimo equilibrio di checks and balances che, in un sistema come il nostro, garantisce l'impianto costituzionale e garantisce anche contro squilibri che questo sistema (non è un inciso polemico, lasciatemelo dire) ha di recente conosciuto con l'approvazione del cosiddetto lodo Alfano, fonte peraltro neanche di rango costituzionale.

Ora, credo sia opportuno tornare sulle ragioni del presidente Follini e fare un passo indietro, alla stagione nella quale il ricorso alla consultazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere nei due rami del Parlamento era frequentissimo perché, come tutti ricordano, fu una stagione di molte indagini che riguardavano appartenenti alla Camera e al Senato. A massacrare quell'equilibrio di cui parla oggi il senatore Quagliariello non fu tanto una rivolta, che pure c'era ed era talvolta orientata istintivamente ed emotivamente contro il potere; si assisteva ad episodi che apparivano inspiegabili: si aggredivano uomini politici che non si erano mai conosciuti, con cui non si aveva mai avuto niente a che fare, perché in realtà erano i rappresentanti di un potere istituzionale avvertito come sordo, lontano, ingiusto e disattento rispetto alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Non si trattò quindi soltanto di questo odio, di questa rivolta contro la casta (come è stata definita giornalisticamente), ma fu - penso tutti ne conveniamo - esattamente quell'uso improprio che dell'autorizzazione a procedere veniva continuamente fatto nelle Aule parlamentari.

In merito ricordo un bellissimo intervento del presidente Fini, ad illustrazione della proposta di legge presentata per l'abolizione dell'immunità da parte dell'allora Gruppo di Alleanza Nazionale, ed analoghe, forse più sanguigne, manifestazioni di volontà dei Gruppi della Lega in Parlamento contro l'autorizzazione a procedere ed il sistema delle immunità, anche con qualche coreografia di contorno. Un uso improprio di uno strumento che i Costituenti avevano definito (devo dire con grande finezza) a presidio di un bene fondamentale allora e, lasciatemi dire, ancora oggi e forse per qualcuno di noi ancor più necessario da difendere: quell'esercizio libero della funzione parlamentare, cara ai Costituenti e preziosa per la Costituzione, in un Paese che veniva da anni di persecuzioni politiche e di limitazione dei poteri del Parlamento e della libertà della funzione parlamentare per i tanti che si erano schierati contro il Governo Mussolini.

Era quindi uno strumento delicatissimo che, come ci insegna il professor Quagliariello, andava usato nei limiti del proprio rigoroso campo di esercizio, perché se fosse esondato - come esondò - in un uso arbitrario e tutto difensivo di una corporazione, era ovvio che avrebbe perso non solo la sua nobiltà ma proprio la sua funzione principale in un sistema democratico: quella di difendere la funzione del parlamentare ed il suo libero esercizio.

Si arrivò alla riforma del 1993. Guardate, tale riforma, non solo non ha sollevato le Camere dalle proprie responsabilità (perché si fa presto a dire che è stata abolita l'autorizzazione a procedere), ma paradossalmente ci ha richiamato, con maggiore rigore di quanto non facessero l'articolo 68, la giurisprudenza parlamentare e la stessa giurisprudenza costituzionale e di merito, ad un uso rigorosissimo delle stesse responsabilità. Perché ogni volta che una Camera di appartenenza decide sulla non concessione decide in realtà una sorta di conflitto di attribuzione, stabilendo a chi tocca il potere, e quindi quella funzione di bilanciamento - già così presente nella Costituzione del 1948 - è diventata ancora più pregnante perché ogni Camera definisce il proprio ambito sostanziale di giurisdizione e di attribuzione tutte le volte in cui, con questo articolo 68, viene a decidere.

Ringrazio il senatore Quagliariello per gli argomenti e per il modo con cui si è pronunciato; dissento da lui solo sulla questione relativa ai Regolamenti parlamentari, che dobbiamo certamente rivedere, sono d'accordo con lei, ma che secondo me - le chiedo scusa, forse non ho capito, lei ovviamente ha dovuto esprimersi sinteticamente - non c'entrano nulla. Mi pare invece che il richiamo fatto dal presidente Follini sia da questo punto di vista prezioso. In qualche modo, oggi, la responsabilità che grava sulle Aule di Montecitorio e di Palazzo Madama ogniqualvolta decidono su un'autorizzazione a procedere è ancora più gravosa di quanto non fosse con l'articolo 68.

Quindi, l'invito ad un uso rigorosissimo del nostro voto credo sia davvero opportuno e mi sembra - a questo punto mi permetto di dirlo al senatore Quagliariello: al di là delle ragioni politiche nessuno capirebbe nel Paese - spazzi via la suggestione del bel tempo antico e la tentazione di tornare ad un regime dell'articolo 68 che fu modificato all'unanimità - voglio ricordarlo - nel 1993. (Applausi dal Gruppo PD).

VALENTINO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, fin dal 1993 - anno in cui l'articolo 68 fu modificato - per ben dieci anni si dibatté in Parlamento alla ricerca di una soluzione che potesse essere coerente, concretamente coerente, con quelle che erano le esigenze della tutela del Parlamento. Per dieci anni, dunque, abbiamo discusso, finché nel 2003 la legge citata poc'anzi dal collega Li Gotti ha interpretato autenticamente quello che restava dell'articolo 68.

Vengo dunque nel merito, dopo avere apprezzato le esigenze che il senatore Follini ha rappresentato all'Aula e l'excursus storico che la senatrice Finocchiaro ha poc'anzi proposto. La legge - quella che va applicata, la legge di attuazione e l'analisi delle condotte del parlamentare - prevede che il parlamentare possa divulgare, criticare e denunziare politicamente. Il mandato che viene conferito non può essere ingabbiato nella tipicizzazione di alcune condotte. Tutto ciò che io critico, il mio dissenso a volte esasperato, lo debbo rassegnare all'interrogazione, alla mozione, all'interpellanza oppure alla discussione in quest'Aula? Di ciò si è reso interprete il legislatore del 2003 e questa legge fece.

Se questa è la legge, non vedo quali Regolamenti interni del Senato possano modificare questo assetto, che è puntuale, rigoroso e preciso. Si può anche dissentire, e la Giunta a questo serve: al dibattito. Francamente, presidente Follini, avrei gradito di più che lei avesse sottolineato queste considerazioni apprezzabilissime nel corso dei lavori della Giunta. Il documento completato, sottoscritto, che viene proposto all'Aula, credo ricomprenda tutte le critiche, gli apprezzamenti e le contrapposizioni che hanno caratterizzato il dibattito nel corso dei lavori della Giunta.

Quindi, Presidente, se le condotte si rifanno all'esigenza divulgativa della propria attività politica o alla critica, ebbene, la politica ormai non è soltanto quella che si svolge all'interno delle Aule parlamentari e con gli atti tipici, come tutti sappiamo. Ho poca dimestichezza con il web e con Internet, poiché appartengo forse a un'altra generazione, quella della penna rossa e della penna blu. Mio malgrado, non sono riuscito a cogliere appieno questa esigenza di modernità, ma il dato è incontrovertibile: la politica ormai è varia e i meccanismi attraverso i quali il pensiero politico dell'eletto giungono alle aree vaste della società sono molto, molto complessi.

Allora, Presidente, se questo è il contesto, credo che rigorosa interprete di queste esigenze sia la legge del 2003, ed essa non ammette, a mio avviso, interpretazioni di sorta. Queste condotte così caratterizzate, fino alla denunzia politica, sono incensurabili e rientrano nelle previsioni dell'articolo 68. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

SANNA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANNA (PD). Signora Presidente, vorrei intervenire sulle modalità di voto. Ho raccolto prima - e credo che lei me lo confermi - l'intenzione della Presidenza di sottoporre all'Aula la questione mediante voto palese. Ho un'obiezione che intendo motivare prima di chiedere ai colleghi di sostenere una differente modalità di votazione e di avanzare la richiesta di voto segreto.

Come tutti sappiamo (è scritto anche nell'edizione del Regolamento che è affidata a questa legislatura), l'articolo 113 del nostro Regolamento, sulle questioni che attengono alle persone o alle libertà fondamentali stabilite dalla nostra Costituzione agli articoli 13 e seguenti, prevede la possibilità del voto segreto. La prassi creata da una deliberazione della Giunta del Regolamento del 1993, con la vecchia formulazione dell'articolo 68 ancora in corso, che parlava di autorizzazione a procedere, distinse e stabilì che per l'autorizzazione all'arresto, trattandosi di libertà personali, si usava il voto segreto, mentre per le autorizzazioni a procedere (che oggi, come sappiamo, non esistono più), trattandosi di rapporti tra organi e di tutela dell'integrale funzione parlamentare del Senato, si faceva ricorso al voto palese, quindi per alzata di mano.

Noi riteniamo che la questione che attiene alla insindacabilità delle opinioni dei parlamentari riguardi la libertà di espressione del parlamentare e tale libertà, che ha certamente una specificità e una sua tutela costituzionale, trova tuttavia fondamento nell'articolo 21 della Costituzione. Ciò vale anche per quella delibera della Giunta del Regolamento del 1993 che parlava di autorizzazione a procedere.

Quelle che abbiamo oggi davanti non sono autorizzazioni a procedere, bensì valutazioni sull'insindacabilità dell'opinione dei senatori che oggi sono sottoposti al vaglio del Senato, e ieri della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, e ricadono nel perimetro di tutela, affidata dalla nostra Costituzione all'articolo 21, della libertà di espressione. Ripeto: una libertà specificata e sottolineata con maggiore spessore perché legata alla funzione parlamentare, ma sempre uno di quegli elementi della libertà del cittadino tutelati dall'articolo 21 della nostra Costituzione.

Signora Presidente, muovendo da questa lettura le chiedo allora di poter accedere al voto segreto, perché si tratta di vedere valutata dall'Aula, nel pieno della sua libertà, la tutela della funzione parlamentare, ma c'è anche un aspetto della questione che attiene alla libertà di espressione dello stesso parlamentare e del cittadino. Le chiedo quindi la possibilità di votare a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in merito all'ammissibilità di richieste di votazione a scrutinio segreto sulle insindacabilità parlamentari, la Presidenza non può che tener conto del parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993.

In forza di quel parere fu innanzitutto escluso che le autorizzazioni a procedere, a quel tempo previste dalla Costituzione, potessero rientrare nel novero delle votazioni concernenti persone, costituendo le stesse espressione di una prerogativa dell'organo parlamentare nell'ambito del rapporto con altri organi dello Stato. Tale parere, da allora, è stato costantemente ritenuto applicabile anche alle questioni di insindacabilità. Il parere stabilì inoltre che in applicazione dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti l'arresto, la perquisizione personale e domiciliare, nonché altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni citate ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.

Infine, appare di tutta evidenza che le delibere di insindacabilità hanno un riflesso soltanto mediato sull'articolo 21 della Costituzione e quindi non può che discenderne l'inammissibilità della richiesta di votazione a scrutinio segreto motivata dal riferimento a tale disposizione costituzionale.

Chiaramente, senatore Sanna, ferma restando la possibilità di riesaminare la questione in sede di Giunta per il Regolamento.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signora Presidente, mi rifaccio proprio alle sue ultime parole e ad un'espressione che è contenuta nel parere che è stato dato nella valutazione della Presidenza in ordine alla nostra richiesta di procedere con voto segreto.

Nella decisione adottata dalla Presidenza si fa riferimento ad un parere - sottolineo, un semplice parere - della Giunta per il Regolamento che risale a diversi anni fa e che è stato richiamato nel senso che specificherò. Poco fa lei, signora Presidente, ha testualmente detto: «la Presidenza non può che tener conto». Se mi permette, in maniera modesta e pacifica, ovviamente, contesto proprio l'espressione «non può che tener conto», nel senso che si tratta, sia tecnicamente che giuridicamente, ma anche sostanzialmente, di una valutazione che è stata espressa esclusivamente dalla Giunta in un momento storico, politico e sociale molto diverso e in una situazione molto diversa. Credo che l'Assemblea possa mettere in discussione questo parere della Giunta. Ritengo che l'Assemblea abbia il diritto, nella pienezza dei propri poteri, di valutare se è ancora condivisibile quel «non può che tener conto», oppure se è possibile addivenire a una valutazione di tipo diverso.

Esprimo allora qualche breve riflessione anche sul merito della questione e della richiesta che è stata formulata dal collega Sanna, facendo riferimento all'articolo 113, comma 4, del nostro Regolamento, il quale cita una serie di articoli della Costituzione non in maniera casuale, ma in modo molto specifico e dettagliato e con un contenuto sostanziale.

Questo, perché oltre a fare riferimento alla norma ricordata dal collega Sanna, quella dell'articolo 21 della Costituzione, il nostro Regolamento cita altre norme costituzionali che sicuramente hanno importanza in questa materia. Si tratta di una questione concernente un procedimento penale, la imputabilità e la sottoponibilità a processo di una persona che è stata senatore e nostro collega in quest'Aula. Si tratta, quindi, di un insieme di questioni attinenti anche ad altre norme della nostra Carta costituzionale. Ne cito alcune rapidamente: innanzitutto, l'articolo 13 sulla libertà personale inviolabile; l'articolo 21, che è già stato citato, ma anche gli articoli 24 e 27 sulla responsabilità penale, ancora sulla libertà delle persone e sul collegamento del fatto rispetto alla previsione normativa penalistica.

Ritengo che non possa esservi, almeno in astratto, alcun dubbio in ordine alla considerazione che, decidendo il Senato in un senso o nell'altro, si intervenga in un procedimento penale il quale, per definizione, ha a che fare con responsabilità penale e con responsabilità delle persone, con tutte le conseguenze chiaramente e facilmente intuibili da parte di tutti.

Quindi, una rivisitazione del parere allora dato penso sia quanto mai opportuna, anche a tutela delle persone, in particolare i senatori, che potrebbero vedersi costrette in qualche maniera a esprimere un voto, in un modo o nell'altro, a seconda della necessità d'intervenire con voto segreto o con voto palese. Mi permetto pertanto, signora Presidente, di chiedere una riconsiderazione di questa valutazione e di accogliere la richiesta, formulata dal collega Sanna, di procedere con voto segreto.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la Presidenza prende atto di queste dichiarazioni ma non può, evidentemente, mutare all'improvviso una prassi che ha più di quindici anni.

La Giunta per il Regolamento sta valutando la riforma del Regolamento del Senato e potrà esaminare senz'altro la questione anche alla luce - questo sì - della discussione odierna. Per il momento, la Presidenza non può che ribadire l'inammissibilità del voto segreto. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, intervengo brevemente per dire che il Gruppo dell'UDC si asterrà dal voto su tutte le relazioni per le quali ha proposto la questione sospensiva. Vorrei cogliere però quest'occasione per precisare due aspetti ai colleghi.

La prima questione è la seguente: è evidente che ci troviamo di fronte ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge che disciplina la materia. Vi è però un dato reale del quale dobbiamo purtroppo prendere atto, perché non rendiamo neanche un buon servizio ai nostri colleghi che si trovano di fronte o esposti ad un'iniziativa giudiziaria.

Dal 2000 ad oggi, per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, in alcuni casi il Parlamento è risultato soccombente. Allora, o interveniamo, e ci assumiamo la responsabilità d'intervenire legislativamente anche a livello costituzionale, oppure dobbiamo prendere atto di ciò. L'unica cosa che non possiamo fare è continuare a produrre deliberazioni sistematicamente censurate dalla Corte, perché questo non è né serio né corretto per un'istituzione.

Il punto, collega Li Gotti, non è quello di sospendere. È chiaro che proponiamo proceduralmente - perché questo il nostro Regolamento prevede - una questione sospensiva con la quale sostanzialmente si chiede di abbandonare l'esame sull'insindacabilità, fino a quando non ci saremo pronunciati in maniera chiara su come vogliamo vengano disciplinati gli aspetti sollevati dalla Corte costituzionale. Questo è il punto della questione che è oggi oggetto di valutazione, non la circostanza di quanto siano ampie l'immunità o l'insindacabilità. Questi sono temi elevati e importanti.

È stata sollevata una questione specifica dal Presidente della Giunta, che riguarda il lavoro futuro della stessa Giunta, perché è evidente che o ci atteniamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale - e poi l'Aula legittimamente smentisce le decisioni della Corte stessa e quelle della Giunta - o, viceversa, affermiamo, in linea di principio, che non esamineremo più alcuna questione, indipendentemente dal merito, e proponiamo al Senato a priori una decisione sull'insindacabilità.

Non credo che non dobbiamo farci carico di un problema che prescinde dalle nostre opinioni - torno a dirlo - sull'ampiezza dell'articolo 68, sulla necessità di una sua rivisitazione, nonché sulla necessità di rivisitare le leggi attuative. Vi è un problema concreto rispetto al quale siamo chiamati ad una responsabilità e non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia.

Credo che queste ragioni, e non altre, coinvolgano tutti, indipendentemente dalla logica di appartenenza a questo o a quel Gruppo parlamentare. Mi sottraggo alle disquisizioni sopraffine e leguleie, ma obiettivamente, se non affrontiamo questo problema, ce lo ritroveremo dinanzi tra sei mesi o un anno e non faremo un buon servizio a quei colleghi nei confronti dei quali la Giunta ha proposto, ad esempio, la restituzione degli atti o l'insindacabilità. Infatti, alla base del mio ragionamento vi sono questioni fondate, perché altrimenti si viene messi tutti nello stesso identico calderone, e non è giusto. Questo è il dato.

Per tali ragioni, ci asterremo dal votare tutte le relazioni per le quali abbiamo avanzato la questione sospensiva e, ovviamente, voteremo a favore di quelle nelle quali la Giunta ha proposto di non procedere.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signora Presidente, avrei preso anch'io molto volentieri la parola sull'importante relazione del presidente Follini e sul dibattito che ne è seguito, con gli interventi della senatrice Finocchiaro e dei senatori Valentino e Quagliariello. Vorrei invece intervenire sull'ultima questione sollevata dal senatore Sanna e ora ripresa dal senatore Casson.

Signora Presidente, lei ha fatto riferimento ad una decisione della Giunta del Regolamento del 1993. Dopo il 1993 molte cose sono cambiate, come abbiamo sentito negli interventi che si sono succeduti. Le chiedo, per cortesia, di voler valutare la possibilità di sospendere l'esame delle questioni per le quali l'Aula è stata oggi chiamata a discutere, e di voler portare in Giunta per il Regolamento la questione sollevata dal senatore Sanna.

Credo che si tratti di un atto doveroso dinanzi ad una questione molto importante e delicata, i cui precedenti - cui lei ha fatto riferimento - sono molto lontani e appaiono superati da tutta la normativa successiva.

Penso che oggi siamo stati chiamati a trattare questioni che - come ha ricordato il presidente Follini - la Giunta si trascina da un bel po' di tempo. Se aspettiamo ancora qualche ora o qualche giorno per affrontarli, avendo sciolto il tema delle modalità di voto, credo che faremmo bene al Senato. (Applausi dal Gruppo PD).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, vorremmo associarci alla richiesta del senatore Zanda. Credo che sia assolutamente importante la convocazione della Giunta per il Regolamento. In questo senso - ripeto - ci associamo totalmente alla parole del senatore Zanda.

PRESIDENTE. Senatori Zanda e Giambrone, la Presidenza non può non tener conto del fatto che l'Assemblea si è già espressa con un voto sulla questione sospensiva. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

INCOSTANTE (PD). La questione sospensiva è un'altra cosa.

 

PRESIDENTE. L'Aula ha manifestato con il voto la volontà di continuare l'esame del documento.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, il voto sulla questione sospensiva attiene ad un altro tipo di decisione e di deliberazione su un singolo documento.

Il senatore Zanda, a nome del Partito Democratico, e il senatore Giambrone per l'Italia dei Valori, hanno posto un'altra questione. Hanno chiesto di ritornare in Giunta per il Regolamento, e non di sospendere l'esame di un documento, per riflettere sulla decisione assunta molto tempo fa, per aggiornarla o, se del caso, mantenerla.

Mi sembrano questioni completamente diverse, la questione sospensiva ed il rinvio del problema alla Giunta per il Regolamento perché si esprima sulla votazione segreta.

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, mi sembra che ci sia stata una discussione importante in quest'Aula. Però, colleghi, non scherziamo. Non apriamo un dibattito sulle decisioni della Presidenza. Né possiamo ritenere che un Regolamento è valido fino a un certo punto, dopodiché lo si mette in discussione.

Sono stato il primo a dire che la questione investe anche la modifica del Regolamento, soprattutto in relazione alla giurisdizione interna alla quale ha fatto riferimento il presidente Follini. Ma finché il Regolamento è questo, per quello che ha dichiarato il Presidente sono queste le regole del gioco. (Applausi dal Gruppo PdL). Né si può pensare che le regole del gioco ad un certo punto si cambino, che ci blocchiamo, che si rinvii la questione alla Giunta per il Regolamento, si cambino le regole e poi si torni a discutere in Aula. Questo significa non avere rispetto dell'Assemblea, non avere rispetto del Presidente e, anche e soprattutto, non avere rispetto dei colleghi che oggi siamo chiamati a giudicare. (Applausi dal Gruppo PdL).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, intervengo perché non ho capito, e se non capisco non mi convinco.

Il senatore Casson è intervenuto sollevando una questione che attiene alle modalità del voto, cioè al voto segreto, e ha detto che la materia è stata regolata dal Senato sulla base di una opzione scelta molti anni fa, esponendo quindi le ragioni per le quali oggi, secondo lui, quella decisione non è più attuale.

Pertanto, la richiesta di investire la Giunta per il Regolamento avanzata dai senatori Zanda e Giambrone attiene ad una questione da porre alla Giunta medesima, cosa che avviene normalmente senza che venga mai messa in discussione la sovranità dell'Aula, senatore Quagliariello, neanche per decisioni assunte dalla Giunta in epoca molto più prossima rispetto a quella cui ha fatto riferimento il senatore Casson.

Qual è il problema perché l'Aula di fronte ad una questione sollevata non ritenga di poter investire la Giunta per il Regolamento? Se il senatore Quagliariello fosse contrario (ed immagino che lo sia) avrebbe dovuto alzarsi dicendo che è giusto il modo in cui è stata regolata la partita, in base cioè al parere della Giunta espresso dieci anni fa. Noi riteniamo che non sia così, e quindi la Presidenza non può pronunciarsi né sull'espressione di un voto precedente né su altro, ma sulla richiesta di investire del problema la Giunta per il Regolamento per capire se si deve votare con scrutinio segreto o no, poiché, secondo noi, quella disciplina non è aderente neanche allo spirito del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Colleghi, l'articolo 113, comma 5, del Regolamento recita: «Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento».

Riferirò al presidente Schifani. Al momento proseguiamo con i lavori.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Francesco Storace.

SANNA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Per che cosa?

 

SANNA (PD). Sul merito della votazione, sul caso Storace.

 

PRESIDENTE. Siamo già in fase di votazione, senatore Sanna.

 

SANNA (PD). Signora Presidente, sino ad ora abbiamo trattato di questioni sospensive, di richiami al Regolamento.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione e continuiamo con la votazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

SANNA (PD). Lei ritiene, signora Presidente, che si possa procedere in questo modo? Lei ritiene che per il reato di cui...

 

PRESIDENTE. Senatore Sanna, siamo in votazione.

 

SANNA (PD). Vorrei fare una dichiarazione di voto! Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Va bene. Ha facoltà di parlare.

 

SANNA (PD). Signora Presidente, a voto palese, come lei ha imposto a questa Assemblea, mi esprimerò contro le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari pronunciate sul caso che ci viene sottoposto.

Queste conclusioni della Giunta sono state assunte a maggioranza e riguardano il caso dell'ex senatore Francesco Storace, chiamato dalla magistratura ordinaria a rispondere in un procedimento penale che pende presso il tribunale di Roma del reato di cui all'articolo 278 del codice penale, per il quale chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica...

 

VOCE DAI BANCHI DEL CENTRODESTRA. Di Pietro!

 

SANNA (PD). Storace, non Di Pietro. Può essere ancheDi Pietro, ma lui chiede di essere giudicato; Storace ha detto alla stampa di voler essere giudicato, poi è venuto da noi e ha detto: per cortesia, si tratta di un'opinione. Sono fatti diversi. (Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti dal Gruppo PdL).

Colleghi, mettetemi nelle condizioni di motivare il mio voto. (Brusìo. Richiami del Presidente). Può essere anche interessante per qualcuno di voi e di noi tutti ragionare.

Per quale motivo questo voto? Per quale motivo riteniamo e ritengo... (Commenti dal Gruppo PdL). Vorrei svolgere il mio intervento, colleghi.

 

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciamo svolgere l'intervento al senatore Sanna.

SANNA (PD). Per quale motivo ritengo che non si ricade nel caso in cui queste opinioni dell'ex senatore Storace sono insindacabili? Perché nell'esame che abbiamo fatto in Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari delle posizioni assunte dall'ex senatore Storace, lui ci ha spiegato - e noi gli abbiamo chiesto - che tra le cose che fanno parte della sua attività parlamentare tipica (le interrogazioni, gli interventi in Aula, le proposte di legge e così via), nulla c'entravano queste che, secondo un'ipotesi accusatoria che non spetta a noi valutare, vengono ritenute dalla magistratura come fattispecie ricadenti nell'articolo 278 del codice penale.

Quindi, a noi non spetta oggi giudicare l'ex senatore Storace riguardo ad accuse gravi rispetto alle quali il Presidente della Repubblica non può difendersi, perché non si è mai visto un Presidente della Repubblica che quereli un cittadino o un parlamentare o l'espressione di una qualsiasi opinione nei suoi confronti. Non si è mai visto perché, accanto alla sua irresponsabilità costituzionale c'è questa norma che è l'unica tutela che ha il Presidente della Repubblica. È una tutela che gli viene garantita dall'ordinamento.

Pertanto,o decidiamo di abrogare l'articolo 278 del codice penale oppure dobbiamo valutarlo alla stregua di tutte le altre opinioni che i parlamentari esprimono. Non c'è alcuna relazione, alcun nesso funzionale tra l'attività dell'ex senatore Storace, come lui ce l'ha raccontata, e le espressioni che egli stesso ha usato nei confronti del Presidente della Repubblica.

Colleghi,la legge n. 140 del 2003 certamente parladi una nostra attività complessiva; questa norma è stata reinterpretata dalla Corte costituzionale che invece ha ristretto in maniera puntuale a reati tipici e all'attività parlamentare questo tipo di tutela, di garanzia e di immunità. Noi non rientriamo nell'ambito di questa tutela e del perimetro di questa immunità. Stiamo andando un'altra volta incontro ad un giudizio di conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale che molto probabilmente perderemo. Noi non vogliamo essere quelli che di fronte a tale prospettiva oggi sono stati zitti.

 

MARITATI (PD). Aboliranno la Corte costituzionale prima o poi!

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perché riteniamo che si debba votare a favore della sindacabilità delle espressioni che sono state usate. Quindi il nostro voto - ripeto - è contrario alla proposta della Giunta.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Francesco Storace.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri (ore 11,55)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 2, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazioni telefoniche del senatore Marcello Dell'Utri», in relazione ad un procedimento penale pendente nei confronti del medesimo presso il tribunale di Palermo, avanzata nell'ambito di un diverso procedimento (n. 16424/01 R.G.N.R. - n. 4784/02 R.G. G.I.P.)

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ravvisando l'insussistenza dei presupposti procedurali per l'esame nel merito della domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del senatore Dell'Utri, ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Chiedo al relatore, senatore D'Alia, se intende intervenire.

D'ALIA, relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta.

 

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo cinque minuti di sospensione.

 

MARITATI (PD). Presidente, sospende la seduta senza dare motivazioni?

 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

 

(La seduta, sospesa alle ore 11,56, è ripresa alle ore 12,04).

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

La seduta è ripresa.

SANNA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANNA (PD). Signor Presidente, intervengo anche per esprimere la dichiarazione di voto. Si tratta del caso, che ci viene sottoposto dal tribunale di Palermo, di richiesta di poter utilizzare le intercettazioni indirette del senatore Marcello Dell'Utri.

Nella Giunta delle elezioni e delle immunità abbiamo valutato questo caso, non tanto decidendo sul merito della rilevanza di queste intercettazioni (posto che non è la Giunta o il Senato che devono valutare la rilevanza), quanto esaminando un caso del tutto particolare, relativo ad intercettazioni molto precedenti al momento attuale, in cui il senatore Dell'Utri viene giudicato dal tribunale di Palermo.

Tuttavia, quella che dobbiamo applicare è una legge che in termini di lettura di un procedimento penale ordinario attribuisce al giudice delle indagini preliminari la valutazione della rilevanza delle intercettazioni e quindi è quel giudice che chiede al Senato se ne autorizza o meno l'utilizzazione.

Vogliamo dire molto chiaramente che voteremo a favore della richiesta di restituire il fascicolo al tribunale di Palermo, ma chiediamo allo stesso tribunale di Palermo che a richiedere l'autorizzazione non sia un giudice che ormai non c'entra più nulla nella valutazione del caso Dell'Utri, sottoposto a giudizio penale in sede di corte d'appello di Palermo, bensì il tribunale che sta giudicando in questo momento. Non riteniamo infatti che un giudice delle indagini preliminari, che si sono svolte anni fa, sia oggi competente nel sottoporci questa richiesta. È questo il senso del voto a favore delle conclusioni della Giunta. (Applausi della senatrice Marinaro).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, in questa fattispecie la Giunta propone la restituzione degli atti al giudice richiedente, in quanto si assume, da parte della maggioranza della Giunta, che l'organo deputato a chiedere alla Camera l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 sia il giudice del fatto e non il giudice dell'udienza preliminare.

Vorrei far presente che in materia di intercettazioni esiste un giudice delle intercettazioni, che è il giudice delle indagini preliminari, cioè il giudice che autorizza le intercettazioni o meno. Tutto ciò che riguarda le intercettazioni, ossia la loro utilizzazione fino al punto della loro distruzione, che può essere richiesta anche quando il processo sia nei gradi successivi di giudizio, deve essere deciso sempre dal giudice che adottò il provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni. È una procedura, quindi, estremamente garantita.

La magistratura palermitana intende utilizzare in diverso procedimento le intercettazioni che riguardano il senatore Dell'Utri. Si dice nella proposta della Giunta che questa richiesta deve poter essere articolata dalla corte d'appello. Sennonché, per poter la corte d'appello pronunziarsi sull'utilizzazione, i documenti costituenti l'intercettazione devono essere depositati e il giudice di Palermo ritiene che il deposito stesso della documentazione al giudice del fatto costituisca utilizzazione, sicché per poterutilizzare questa documentazione deve avviare la procedura di autorizzazione da parte delle Camere. È una procedura garantita, che si vuole applicare.

Dire che deve essere il giudice del fatto a formulare questa richiesta è qualcosa che va contro il nostro sistema: il giudice delle intercettazioni è il giudice delle indagini preliminari, non il giudice del fatto. Questo è previsto espressamente dall'articolo 270 del nostro codice di procedura penale e non possiamo noi imporre ad un altro organo di fare qualcosa che il sistema non prevede.

C'è un giudice delle intercettazioni, quindi dobbiamo esaminare se sia garantista la procedura seguita dall'autorità giudiziaria di Palermo. Non possiamo dire che intanto chi chiede l'autorizzazione depositi gli atti al giudice del fatto e poi sarà il giudice del fatto a decidere, perché già il momento del deposito dei documenti nel fascicolo del giudice che deve decidere è utilizzazione. Si chiede quindi di essere autorizzati a questo deposito e la richiesta non può se non farsi da parte del giudice che ha disposto le intercettazioni. Non ha senso assumere che il giudice che dispose le intercettazioni e che oggi fa la richiesta di autorizzazione sia un giudice che non conosca: non vuol dire nulla, questo.

Vi è un giudice già individuato dal nostro sistema, il giudice delle intercettazioni; non possiamo spostare la competenza. La conferma di questo è proprio prevista dal nostro sistema nel momento in cui, a proposito delle intercettazioni che possono farsi per la ricerca dei latitanti, introduce l'unica eccezione del sistema stesso, ossia quando stabilisce che per la ricerca di latitanti - questa ipotesi è anche analizzata nel corso della relazione - il giudice o il presidente della corte di assise, qualora si tratti di processo pendente in corte di assise, o il pubblico ministero possono disporre eventuali intercettazioni. Questa è l'unica eccezione, prevista dall'articolo 295, comma 3-ter. Essendo questa l'unica eccezione, per il resto si applica la procedura normale.

Ora, io ritengo che restituire gli atti all'autorità giudiziaria per dire che debba provenire una delibazione e una richiesta da parte della corte d'appello, ossia del giudice del fatto, sia qualcosa di giuridicamente errato. Applichiamo il codice così come disciplina la materia; non esponiamo il Parlamento ad una valutazione molto censurabile dal punto di vista tecnico.

Ecco perché riteniamo che correttamente e in forma garantita la proposta a noi pervenga da parte del giudice che dispose le intercettazioni, l'unico competente a valutare tutto quello che riguarda utilizzazione e distruzione, anche a distanza di anni, di quelle intercettazioni autorizzate.

Quindi, non riteniamo che possa essere accolta la proposta della Giunta con cui si chiede che sia la corte d'appello a formulare una richiesta, il che presuppone già un'utilizzazione di atti che invece, ai sensi della legge n. 140 del 2003, devono essere vagliati dalla Camera di appartenenza del parlamentare. Voteremo pertanto contro la proposta della Giunta.

D'ALIA, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA, relatore. Signor Presidente, le considerazioni del collega Li Gotti meritano una replica, ovviamente, da parte del relatore.

Intervengo in punto di fatto ed in punto di diritto per precisare ai colleghi, intanto, che la prima richiesta alla corte d'appello è stata fatta dalla procura di Palermo; perciò, se abbiamo sbagliato noi, prima di noi ha sbagliato la procura di Palermo rivolgendosi (correttamente, riteniamo noi), al giudice del fatto, cioè alla corte d'appello, la quale è l'unica che può valutare la rilevanza ai fini della utilizzazione di questa intercettazione che, peraltro, nella fase del giudizio di primo grado, non sembra essere stata né richiesta né utilizzata. Quindi, mi astengo dal fare anche alcun commento sulla questione di merito.

La seconda considerazione è che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, che fa esplicito riferimento, come dice il collega Li Gotti, al giudice per le indagini preliminari nella individuazione dell'organo giurisdizionale competente a richiedere l'autorizzazione, non è e non può ritenersi esaustivo delle ipotesi; infatti, la formulazione che il legislatore ha utilizzato si spiega supponendo che lo stesso abbia inteso considerare espressamente la situazione di fatto più frequente, ma sarebbe eccessivo desumere da ciò che la richiesta di autorizzazione possa essere formulata solo dal giudice per le indagini preliminari.

Al riguardo, faccio un esempio di ordine testuale. Il vigente codice di procedura penale prevede che le intercettazioni processualmente utilizzabili siano autorizzate (o convalidate) dal giudice per le indagini preliminari in via ordinaria, ma non esclusiva, posto che l'articolo 295 del codice, nel consentire il ricorso alle intercettazioni al fine di agevolare, ad esempio, la ricerca del latitante, prevede - mediante il rinvio agli articoli 268, 269 e 270 del codice medesimo - che le stesse siano utilizzabili anche ai fini probatori, stabilendo inoltre che tali intercettazioni possano essere disposte dal giudice o dal pubblico ministero (e precisando ulteriormente che nei giudizi davanti alla corte d'assise in luogo del giudice provvede il presidente della corte), senza quindi alcun esclusivo riferimento alla figura del giudice per le indagini preliminari.

Da ciò deriva che la tesi fatta propria dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo porterebbe alla conclusione che, nelle ipotesi di intercettazioni disposte per la ricerca del latitante da un giudice diverso, in una fase del procedimento successiva alle indagini preliminari, delle stesse non si potrebbe mai richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione perché mancherebbe il soggetto legittimato a farlo, con conseguente irrimediabile (e ingiustificabile) pregiudizio per le finalità di accertamento del procedimento penale.

A queste considerazioni di ordine sistematico (mi scusi, signor Presidente, ma credo sia utile precisare alcuni aspetti ai colleghi che ritenevo essere già affrontati e superati nella relazione) deve aggiungersi che la tesi interpretativa, fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente, circa l'esclusiva competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari nella materia in questione conduce, sul piano applicativo, a conclusioni che risultano incompatibili con la lettera della stessa legge n. 140 del 2003. Questa, infatti, prevede il giudizio sulla necessità di utilizzare l'intercettazione come presupposto necessario della formulazione della richiesta di autorizzazione alla Camera competente (si veda in tal senso il comma 2 del citato articolo 6).

Quindi, signor Presidente, voglio solo precisare che, poiché siamo in tema di valutazione di elementi probatori, l'unico soggetto legittimato in base al codice a poter fare tale valutazione è il giudice che ha cognizione della causa, non un giudice diverso ed estraneo. Diciamo che è stata utilizzata una scorciatoia, che però non risponde, né alla norma, né alla lettera, né allo spirito della legge n. 140 del 2003.

Pertanto, la nostra proposta di restituzione degli atti, anche in forza del principio di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria, tende a far sì che si segua il procedimento corretto, a garanzia del diritto del contraddittorio, del diritto di difesa e della genuinità della prova. Queste le ragioni che ci hanno portato a tale conclusione, pressoché unanime, in Giunta.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

254

Senatori votanti

253

Maggioranza

127

Favorevoli

231

Contrari

16

Astenuti

6

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,20)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 4591/06 RGNR - 3781/06 RG GIP) pendente presso il tribunale di Monza - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 e 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Mazzatorta, se intende intervenire.

MAZZATORTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia la questione sospensiva QS1, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. Senatore D'Alia, intende illustrarla?

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). No, signor Presidente, rinunzio ad intervenire perché l'ho già fatto prima.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo all'ordine del giorno cinque documenti che riguardano il senatore Iannuzzi e che hanno a che vedere con dichiarazioni da lui rese a mezzo stampa nell'esercizio della sua professione. In sostanza, attraverso articoli sul quotidiano «il Giornale», il senatore ha sostenuto delle tesi nei confronti dei diversi querelanti e, a procedimento avviato, il difensore ha chiesto l'insindacabilità ai sensi della normativa vigente.

Noi su tutti questi provvedimenti voteremo in modo contrario; tra l'altro, di uno di questi provvedimenti ero io la relatrice, ma la Giunta si è espressa in maniera diversa rispetto alla mia opinione, alla mia proposta, e quindi è stato nominato un altro relatore, il collega Mazzatorta.

Vorrei richiamare la vostra attenzione su un punto: stiamo affrontando, infatti, nel dibattito un po' generale che ha visto quest'Aula riflettere sulle questioni di insindacabilità un aspetto molto particolare. In sostanza, tutta la difesa che viene fatta propria dal relatore di maggioranza si basa su un elemento, cioè l'impossibilità di scindere le dichiarazioni svolte su un articolo di un quotidiano in veste di giornalista da quelle rilasciate in veste di senatore, anche se queste dichiarazioni parlano di fatti e non di opinioni e sono offensive, o quanto meno sono considerate offensive. Ovviamente questo non dobbiamo deciderlo noi, deve deciderlo il procedimento avviato: noi non siamo mai qui per stabilire che il collega ha ragione oppure torto, che ha detto il vero o ha detto il falso, ma solo per decidere se ha agito nell'ambito delle sue prerogative di senatore oppure da privato cittadino che ha espresso le sue opinioni; se poi abbia calunniato o meno lo deciderà il processo.

Ribadisco, dunque, che tutto il ragionamento sotteso alle relazioni del collega Mazzatorta, alle quali vi rinvio e che sostengono questa tesi, è che l'evoluzione della professione giornalistica sarebbe tale per cui non è possibile distinguere quando un collega opera come senatore (e quindi le sue dichiarazioni hanno una stretta attinenza con la sua attività di senatore, con gli atti che compie in questa sede, con le sue proposte di legge, le sue interrogazioni, le sue dichiarazioni in quest'Aula) e quando scrive articoli su un quotidiano firmandosi come giornalista. Però, colleghi (mi rivolgo in particolare a coloro che esercitano una professione, siano essi avvocati o medici o quant'altro), noi non possiamo pensare di introdurre con il nostro voto una nuova fattispecie protetta costituzionalmente che prevede le stesse guarentigie che spettano al senatore della Repubblica per i giornalisti, in quanto senatori.

Allora, perché non anche per gli avvocati, per i medici e così via?

In tutti questi casi Iannuzzi non parla da senatore della Repubblica, ma da giornalista. Anzi, nella lunga audizione che abbiamo tenuto, molto esplicitamente e con una sincerità che è stata apprezzata da tutti i colleghi, ma che ci motiva nel nostro voto contrario, egli ha sostenuto che era assurdo che dovesse rendere conto di quanto detto da giornalista e non da senatore, perché era diventato senatore in quanto giornalista. Questo è un ragionamento che potrebbe fare qualsiasi stimato collega di altre professioni che fosse diventato senatore in quanto noto avvocato, notaio, medico e così via, e che per questa ragione pretendesse che le guarentigie proprie del senatore venissero estese alle sue azioni quando svolge la sua professione. Ciò è grave, per cui invito a una riflessione serena su questo punto, che è diverso da tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima e che va nella specificità di questi casi.

Concludo il mio intervento ricordando che noi cerchiamo di affrontare caso per caso con grande serenità, mai mossi dal pregiudizio, sapendo distinguere, come si è visto nella votazione precedente e le altre volte. Vorremmo, per la dignità di questa nostra istituzione, che tutti i colleghi cercassero di fare un simile sforzo. Ogni caso va guardato per quello che è. Se non vogliamo trovare da parte della Corte costituzionale un atteggiamento pregiudizievole, dobbiamo essere sempre in grado di motivare nel merito ogni provvedimento, come ho modestamente cercato di fare. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

È approvata.

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,28)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 13431/02 RGNR - 8411/06 RG GIP)pendente presso il tribunale di Milano - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Mazzatorta, se intende intervenire.

MAZZATORTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia la questione sospensiva QS1, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che si intende illustrata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il dissenso del mio Gruppo dalle conclusioni della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

È approvata.

Ricordo ai colleghi Capigruppo che al termine della seduta è convocata la Conferenza.

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri (ore 12,29)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 12716/04 RG) pendente presso il tribunale di Palermo nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Leddi, se intende intervenire.

LEDDI, relatrice. Signor Presidente, come lei ha ricordato è stata raggiunta l'unanimità e quindi mi rimetto alla relazione scritta che ho già consegnato, chiedendo di procedere al voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, il mio Gruppo è contrario alla relazione della Giunta e quindi esprimerà voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri.

È approvata.

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,31)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 48698/04 RGNR - 20/07 e str. 2345/07 RG GIP) pendente presso il tribunale di Milano - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Mazzatorta, se intende intervenire.

MAZZATORTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia la questione sospensiva QS1, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che si intende illustrata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, come per le precedenti, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

È approvata.

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,32)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 194/07 RGNR - 2307/08) pendente presso il tribunale di Monza - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e quella della relatrice di minoranza sono state stampate e distribuite.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Mazzatorta, se intende intervenire.

MAZZATORTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

 

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice di minoranza, senatrice Adamo, se intende intervenire.

ADAMO, relatrice di minoranza. Signor Presidente, vedo che non c'è un grande interesse dell'Aula a seguire le motivazioni che portano i colleghi ad esprimersi in maniera diversa rispetto alla relazione della Commissione. In questo caso, come avevo anticipato in precedenza, tale relazione è accompagnata da una mia relazione di minoranza, giustificata dal fatto che ero relatrice del provvedimento, ma poi il voto della Giunta ha modificato l'orientamento da me proposto.

Alle considerazioni che ho svolto precedentemente, invitando tutti ad approfondire la fattispecie particolare a cui ci troviamo di fronte, il fatto che stiamo dando vita a una figura non prevista da nessuna normativa... (Brusìo).

Presidente, se i colleghi hanno fretta, pazienza...

PRESIDENTE. Colleghi, comprendo l'ora e la stanchezza, però stiamo discutendo di temi estremamente delicati, che riguardano nostri ex colleghi, e seguendo gli interventi di relatori di maggioranza e di minoranza. Tra l'altro, ho preso atto che questa mattina c'è stato un ampio dibattito su argomenti che non sfuggiranno certamente all'esame delle prossime riunioni della Giunta per il Regolamento.

Prego, senatrice Adamo.

ADAMO, relatrice di minoranza. Come dicevo, signor Presidente, anche nel mio intervento precedente, qui siamo in una fattispecie che esula - nel senso che comprende ma va oltre - dalle questioni di ordine generale discusse precedentemente e che richiederebbero un ripensamento da parte della Giunta (come peraltro sollecitato dai due Presidenti delle Camere), ripensamento che ci accingeremo a fare quando sarà possibile.

Noi qui rigettiamo la richiesta della magistratura e diciamo che sono insindacabili il giudizio espresso e i fatti riportati (pur sapendo, anche se questo non rileva nei nostri ragionamenti, che in alcuni casi questi sono già risultati falsi) sulla base del fatto che un giornalista può scrivere ciò che vuole su un giornale perché, se è senatore, estende al suo articolo le nostre guarentigie. Colleghi, questo è molto sbagliato.

Inoltre, aggiungo alle considerazioni già fatte altre due. In primis, la legge in vigore - che non ha certo valore costituzionale, ma è pur sempre una legge in vigore - prevede che, se venisse eletto un direttore di giornale, questi dovrebbe immediatamente dimettersi ed essere sostituito. Questo ci dice che, quando il legislatore ha affrontato questo tema, ha capito perfettamente che non si può estendere alla tutela della professione giornalistica nell'esprimere le proprie opinioni la tutela che il senatore o il deputato hanno nello svolgimento del proprio mandato.

In più, senza voler polemizzare ma solo per fornire un elemento di riflessione, mi permetto di ricordare che i nostri colleghi alla Camera stanno esaminando una legge sulle intercettazioni telefoniche, nella quale uno dei punti più controversi è l'impedimento alla stampa di pubblicare del materiale intercettato. Chiedo allora ai colleghi: il senatore giornalista, invece, potrà pubblicare quello che vuole? Perché è proprio questo quanto noi stiamo dicendo con questa votazione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che si intende illustrata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro gli esiti della Giunta. Lo annuncio in questo momento, ma la mia dichiarazione si estende anche agli altri casi da noi esaminati e che esamineremo. Noi partiamo da un principio, quello di un'uguaglianza dei cittadini che non può essere forzata soltanto per i parlamentari.

Quindi, noi riteniamo che sia giusto che i parlamentari, come gli altri cittadini, siano oggetto di giudizio nelle sedi opportune e che, in quelle sedi, essi possano difendersi ovvero prendere un altro tipo di iniziative per difendere le proprie opinioni, i propri orientamenti e perseguire coloro i quali, eventualmente, abbiano offeso la loro dignità.

ADAMO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Adamo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,40)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 1081/06 RG) pendente presso il tribunale di Monza nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Li Gotti, se intende intervenire.

LI GOTTI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che si intende illustrata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, richiamandomi a quanto affermato nel mio intervento precedente, dichiaro il voto contrario del Gruppo alla proposta della Giunta.

ADAMO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Adamo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,41)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 3533/07 RG) pendente presso il tribunale di Roma nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (Brusìo).

Colleghi, per cortesia, non se ne può più così. Stiamo finendo. Senatore Berselli, anche lei!

Chiedo al relatore, senatore Mercatali, se intende intervenire.

MERCATALI, relatore. Mi rimetto alla relazione, ma vorrei aggiungere una brevissima considerazione. Ho svolto due istruttorie sul senatore Guzzanti per la Giunta delle elezioni e, in entrambi i casi, valutando gli atti e le dichiarazioni rese in Giunta, ero arrivato alla conclusione di un voto favorevole in un caso e contrario nell'altro.

Credo che ognuno di noi, all'interno della Giunta e anche all'interno di quest'Aula, debba affrontare tali questioni senza pregiudizio ed esprimersi nel merito a seconda degli atti e delle dichiarazioni. In questo caso l'avevo fatto, ma la Giunta si è pronunciata, rispetto ad uno dei due procedimenti, in maniera diversa. Ritengo che in quel caso si sia compiuto un errore e non si sia risposto - come ha osservato prima puntualmente il Presidente della Giunta - a logiche che valutino nel merito.

Ognuno di noi, indipendentemente dall'appartenenza politica, deve tenere questo comportamento, nella Giunta e in quest'Aula, quando si affrontano questioni di questo tipo. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del mio Gruppo alla proposta in esame.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,45)

 

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 6290/07 RGNR - 5105/08 RG GIP) pendente presso il tribunale di Monza - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Adamo, se intende intervenire.

ADAMO, relatrice. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SARRO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SARRO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispetto alle conclusioni rassegnate nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, intendo rappresentare il dissenso da parte del Gruppo del Popolo della Libertà in quanto giunto a conclusioni esattamente opposte, e questo sulla scorta di alcune considerazioni che rappresenterò brevemente all'Aula.

La questione parte da un articolo che il senatore Iannuzzi pubblicò in merito ad un'inchiesta condotta dalla procura di Palermo attinente ad una vicenda che, peraltro, è stata caratterizzata anche da un epilogo drammatico perché ha visto anche il suicidio del maresciallo Lombardo, militare che ebbe un ruolo nell'intera questione.

Partendo da questo articolo e dall'azione tipica di denunzia politica fatta in quella circostanza, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è fondata su due argomenti essenziali. Innanzitutto, si ritiene l'attività di giornalista e l'articolo pubblicato come non attinenti alla funzione parlamentare, negando pertanto la sussistenza del nesso funzionale. Inoltre, si ritiene che l'essere giornalista di per sé non consente un'automatica estensione delle prerogative e delle guarentigie assicurate dall'articolo 68 della Costituzione.

La vicenda che io, sia pure brevemente, ho ricordato in premessa giustifica l'intervento che il senatore Iannuzzi fece all'epoca proprio perché collegato anche alla sua attività di parlamentare, essendo stato il senatore Iannuzzi primo firmatario della proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia, atto comunicato alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2004 e ricordo che, nella relazione di accompagnamento, erano stati menzionati vari episodi sintomatici di un uso se non distorto quanto meno dubbio della funzione e del ruolo del collaboratore di giustizia. È pertanto questo un atto tipicamente parlamentare. Quindi, quand'anche si accedesse alla tesi più restrittiva e all'interpretazione condotta dalla Corte costituzionale sulla latitudine del mandato del parlamentare, sicuramente le riflessioni e l'azione di denunzia politica fatta dal senatore Iannuzzi con quell'articolo sono certamente riferibili ad un atto parlamentare di cui egli ha assunto la responsabilità.

Il fatto poi di essere giornalista e, quindi, di non potersi delineare nel nostro ordinamento la figura del giornalista parlamentare, viene argomentato con il richiamo all'articolo 3, comma 4, della legge sulla libertà di stampa. Mi permetto di osservare che questa disposizione riguarda specificamente la funzione di responsabilità che è riconosciuta al direttore responsabile di un quotidiano e all'obbligo che egli ha di rassegnare le dimissioni qualora rivesta mandato parlamentare. Siamo di fronte ad un'ipotesi di responsabilità completamente diversa, perché è quella che attiene alla vigilanza su quanto viene pubblicato nel giornale, quindi alla complessità non solo degli articoli ma perfino delle inserzioni, della pubblicità e di quant'altro. Pertanto, abbiamo di fronte una situazione completamente diversa da quella del parlamentare che attraverso un quotidiano, quindi attraverso un articolo, svolge la sua funzione di denunzia politica, così come è avvenuto in questo caso, e in modo assolutamente conforme alla norma che disciplina la funzione del parlamentare, così come è stato ricordato anche nel dibattito che ha preceduto le votazioni.

Pertanto, in dissenso dalle decisioni assunte dalla Giunta e, comunque, non aderendo alle conclusioni rassegnate nella relazione dalla Giunta stessa, riteniamo che la vicenda e le espressioni rese dall'allora senatore Iannuzzi siano sicuramente riconducibili alla situazione di non sindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, in coerenza con quanto ho sostenuto su altro documento già esaminato e in coerenza con quanto ho dichiarato in quest'Aula sulla questione complessa dell'estensione, interpretazione ed applicazione dell'articolo 68, mi muovo in un'ottica estremamente precisa. Nel caso che stiamo esaminando non giudichiamo una richiesta che riguarda delle opinioni espresse: ciò che è materia del processo e per cui si chiede alla Camera dei deputati di valutare la sindacabilità o meno sono fatti, non opinioni. Nell'articolo in questione l'ex senatore Iannuzzi espresse delle opinioni sulla base di un'affermazione in fatto. L'opinione era corretta rispetto al fatto da lui riferito, quindi opinione corretta, sennonché era il fatto sbagliato, ossia era un fatto inventato.

Sulla base di questo, non ritengo che si possa tutelare l'opinione quando quest'ultima contenga l'affermazione di un fatto che è contro verità, perché diversamente, se si costruisce un fatto falso, poi tutte le opinioni sono legittime. Allora, in una vicenda del genere, non ritengo che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, che riguarda l'attività dei parlamentari negli atti tipici e negli atti atipici, possa riguardare anche l'affermazione di fatti specifici contro verità.

Per questo motivo il mio voto sarà in conformità alle deliberazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedere la cortesia di un momento di silenzio? Siamo all'ultima votazione, poi sospenderò la seduta perché è convocata la Conferenza dei Capigruppo, al termine della quale la seduta verrà ripresa per comunicare le decisioni della Conferenza stessa. Siamo veramente al termine, siamo all'ultima votazione.

ADAMO, relatrice. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO, relatrice. Signor Presidente, avevo risparmiato al Senato la mia relazione, ma dopo l'intervento del collega, intervengo brevemente non per ripetere le argomentazioni che ho già svolto in tutti i casi precedenti, assolutamente identici, ma per richiamare ancora una volta che se la legge che lo stesso senatore Sarro ha citato chiede addirittura le dimissioni del direttore per un giornalista che è quello che esprime opinioni su fatti, possiamo pensare che questo sia tollerabile?

In secondo luogo si diceva, da parte di chi si oppone alla mia relazione, che il fatto di aver chiesto la formazione di una Commissione d'indagine, non su questi fatti ma in generale su una casistica, è esattamente uno dei punti che è contestato in tutte le sentenze della Corte costituzionale, per tornare al problema come ci è stato posto all'inizio. La Corte dice che è ovvio che qualsiasi cosa può essere attinente al lavoro di un parlamentare, in questo caso una Commissione d'indagine sull'uso dei pentiti, ma su questa vicenda specifica il senatore cosa ha fatto? Nulla come senatore. È questo che sostiene il magistrato che ci ha chiesto di poter procedere.

Vorrei ancora aggiungere qualche altra considerazione. Collega, mi spiace che continui a guardare l'orologio, finisca di ascoltarmi piuttosto.

 

FERRARA (PdL). Non facciamo polemica, senatrice Adamo.

 

PRESIDENTE. Colleghi, vogliamo far concludere la senatrice Adamo, per cortesia? La seduta terminerà alle ore 13,00 e tra l'altro verrà sospesa in ogni caso per riprendere, anche dopo quell'ora, per le comunicazioni della Presidenza sull'esito della Conferenza dei Capigruppo.

 

ADAMO, relatrice. Stavo dicendo, Presidente, che oltre alle considerazioni svolte poco fa dal collega Mercatali sulla differenziazione del nostro voto caso per caso, senza alcun pregiudizio - a tal proposito vorremmo invitare i colleghi a fare altrettanto - in questo caso si tratta di un voto espresso dalla Giunta. Io infatti non sono relatrice di minoranza ma relatrice per la Giunta; quindi, oltre a tutte le valutazioni precedentemente fatte, si è proposto di ribaltare il voto della Giunta. Questo significa portarci a rendere totalmente inutile il nostro lavoro. È una riflessione molto seria che dovremmo fare perché in tal modo si demanda la decisione ad altre istituzioni - esattamente quello che voi combattete - segnatamente alla Corte, perché qui non siamo in grado di esercitare la responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Sulla votazione del documento IV, n. 2

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, vorrei comunicare che, in occasione della votazione con sistema elettronico del documento IV, n. 2, ho sbagliato a votare perché intendevo esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

 

Sui lavori del Senato

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, colgo l'occasione per sollevare una questione. Molto spesso, mentre sono in corso i lavori dell'Aula, vengono convocate le Commissioni bicamerali. Credo che il Presidente del Senato dovrebbe farsi interprete presso i Presidenti di tali Commissioni dell'impossibilità di convocare sedute in coincidenza di votazioni dell'Assemblea. Mi riferisco sia alla Commissione antimafia, che era stata convocata intorno alle ore 12, sia alla Commissione bicamerale per l'infanzia, convocata questa mattina; alcune senatrici appartenenti al nostro Gruppo, infatti, sono state costrette ad abbandonarla e c'è stato anche un diverbio in merito al quale giungerà alla Presidenza una lettera.

PRESIDENTE. Ci attiveremo sulle Presidenze di queste Commissioni per evitare convocazioni in coincidenza con i lavori dell'Assemblea.

 

INCOSTANTE (PD). Avanzo tale richiesta perché in questo modo si impedisce ai parlamentari di votare.

SBARBATI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SBARBATI (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere di poter aggiungere la firma mia e della collega Chiaromonte all'emendamento 1.0.100 presentato al decreto-legge n. 3 del 2009, sull'election day, in cui non compare la nostra firma, che invece avevamo apposto su un emendamento analogo presentato al disegno di legge sulle elezioni europee, che abbiamo approvato.

 

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatrice.

 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

 

(La seduta, sospesa alle ore 12,59, è ripresa alle ore 13,21).

Presidenza del vice presidente CHITI

 

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha definito modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori per la settimana successiva alla prossima, fino al 5 marzo.

Nella seduta pomeridiana di martedì 24 febbraio - dalle ore 16 alle ore 21 - è anticipata la discussione delle mozioni sulla crisi dei mercati finanziari. Per tale dibattito ciascun Gruppo avrà a disposizione 30 minuti, comprensivi di illustrazione, interventi in discussione generale e dichiarazioni di voto. Dopo il voto delle mozioni sarà esaminato il disegno di legge collegato su produttività lavoro pubblico, con l'auspicio della sua conclusione entro martedì sera, o eventuale prosieguo mercoledì mattina.

Nelle sedute di mercoledì 25 febbraio, antimeridiana e pomeridiana, e di giovedì 26, antimeridiana e pomeridiana (quest'ultima con votazioni, in luogo del sindacato ispettivo), sarà discusso il disegno di legge collegato su semplificazione e processo civile.

Per i due disegni di legge collegati si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.

Nelle sedute della settimana 3-5 marzo, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge collegato sul processo civile, sarà posto all'ordine del giorno il decreto-legge sulle quote latte. Anche per questo provvedimento i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 5 marzo, alle ore 11, sarà avviata la discussione dei disegni di legge sul testamento biologico con la relazione del relatore, il voto di possibili questioni incidentali ed eventualmente qualche intervento in discussione generale.

 

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE.La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori per la settimana successiva alla prossima, fino al 5 marzo 2009:

 

Martedì

24

febbraio

pom.

h. 16-21

- Mozioni sulla crisi dei mercati finanziari

 

- Disegno di legge n. 847-B - Delega produttività lavoro pubblico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria - voto finale con la presenza del numero legale)

 

- Disegno di legge n. 1082 - Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria - voto finale con la presenza del numero legale)

 

 

 

 

 

Mercoledì

25

"

ant.

h. 9,30-14

"

"

"

pom.

h. 16,30-21

Giovedì

26

"

ant.

h. 9,30-14

"

"

"

pom.

h. 15,30

 

Gli emendamenti al disegno di legge collegato n. 847-B (Delega produttività lavoro pubblico) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 19 febbraio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1367 (Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 26 febbraio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl collegato n. 1082 (Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile) sarà stabilito in relazione all'andamento dei lavori presso le Commissioni competenti.

Martedì

3

marzo

ant.

h. 11-13,30

- Eventuale seguito disegno di legge n. 1082 - Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria - voto finale con la presenza del numero legale)

 

- Disegno di legge n. 1367 - Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera (Presentato al Senato - voto finale entro il 7 marzo - scade il 6 aprile 2009)

 

- Avvio discussione generale disegni di legge nn. 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (giovedì 5, ore 11)

 

"

"

"

pom.

h. 16,30-20.30

Mercoledì

4

"

ant.

h. 9,30-13,30

"

"

"

pom.

h. 16,30-20,30

Giovedì

5

"

ant.

h. 9,30-14

 

Giovedì

5

marzo

pom.

h. 16

- Interpellanze e interrogazioni

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 10 e connessi (Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 5 marzo.

  

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 847-B
(Delega produttività lavoro pubblico)
(4 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

15'

Governo

 

15'

Votazioni

 

30'

Gruppi 3 ore e 30', di cui:

 

 

PdL

1 h.

05'

PD

1 h.

 

LNP

 

26'

IdV

 

22'

UDC-SVP-Aut

 

21'

Misto

 

20'

Dissenzienti

 

5'

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1082
(Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile)
(13 ore, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

1 h.

 

Governo

1 h.

 

Votazioni

3 h.

 

Gruppi 8 ore, di cui:

 

 

PdL

2 h.

29'

PD

2 h.

08'

LNP

 

59'

IdV

 

50'

UDC-SVP-Aut

 

48'

Misto

 

45'

Dissenzienti

 

5'

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1367
(Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera)
(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

30'

Governo

 

30'

Votazioni

1 h.

30'

Gruppi 6 ore, di cui:

 

 

PdL

1 h.

51'

PD

1 h.

36'

LNP

 

44'

IdV

 

38'

UDC-SVP-Aut

 

36'

Misto

 

34'

Dissenzienti

 

5'

 

La ripartizione dei tempi su base proporzionale sui disegni di legge previsti dal calendario potrà subire variazioni attraverso cessioni tra i Gruppi.

 

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE.Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,23).