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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 155 del 19/02/2009


PRESIDENTE. In merito all'ammissibilità di richieste di votazione a scrutinio segreto sulle insindacabilità parlamentari, la Presidenza non può che tener conto del parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993, in base al quale fu escluso che la procedura di deliberazione delle autorizzazioni a procedere, a quel tempo previste dalla Costituzione, rientrasse tra le ipotesi per cui era possibile utilizzare il voto segreto. Da allora, tale parere è stato costantemente ritenuto applicabile anche alle questioni di insindacabilità. Si stabilì invece che il ricorso al voto segreto era possibile per le autorizzazioni concernenti l'arresto, la perquisizione personale e domiciliare, nonché altra privazione o limitazione della libertà personale. Infine, poiché le delibere di insindacabilità hanno un riflesso soltanto mediato sull'articolo 21 della Costituzione, la richiesta di votazione a scrutinio segreto motivata dal riferimento a tale disposizione costituzionale è inammissibile.