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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 155 del 19/02/2009


Testo integrale della relazione orale del senatore Amoruso sul disegno di legge n. 1325

II provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa e già approvato in prima lettura da parte della Camera dei deputati, reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche la norma di copertura finanziaria degli oneri.

Dal punto di vista contenutistico, la Convenzione e l'annesso Protocollo e Verbale d'intesa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali creano le premesse di una futura migliore collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Infatti i trattati contro la doppia imposizione hanno la precipua finalità di non pregiudicare l'interscambio commerciale e non arrecare limitazioni per gli imprenditori che effettuano operazioni con l'estero.

La Convenzione oggetto di ratifica è destinata a sostituire la precedente Convenzione del 1984, per tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina fiscale dei due Paesi. Le disposizioni ritenute ancora attuali non hanno subìto modifiche per accordo delle Parti; peraltro la nuova Convenzione si applica alla sola imposizione sui redditi, essendo esclusa secondo un criterio di reciprocità la tassazione sul patrimonio.

La Convenzione consta di 29 articoli e di un Protocollo e un Verbale d'intesa e riproduce sostanzialmente il modello elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per i trattati contro le doppie imposizioni.

Gli articoli 1 e 2 individuano la sfera soggettiva e oggettiva di applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate sono per gli USA le imposte federali sul reddito, mentre per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive. Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» indica una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente percepisce da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo (articolo 6), mentre gli utili delle imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione.

I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili di norma solo nello Stato di residenza del beneficiario, e anche gli interessi (articolo 11) e i canoni (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, per cui sono fissati precisi limiti massimi. Tali soglie si applicano solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario e risiede nell'altro Stato contraente. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività nello Stato di residenza. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, salva la possibilità che esse siano tassate anche dallo Stato di provenienza (articolo 18). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che essi siano di regola imponibili solo nello Stato di residenza di chi li percepisce. All'articolo 23 viene definito quale metodo per evitare le doppie imposizioni il meccanismo del credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

All'articolo 24 viene stabilito il principio di non discriminazione, per cui i cittadini di uno Stato non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti ivi residenti. L'articolo 26 prevede lo scambio di informazioni tra le Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto delle legislazioni interne. L'articolo 28 reca disposizioni relative all'entrata in vigore e prevede la cessazione degli effetti della precedente Convenzione, firmata a Roma il 17 aprile 1984. Le altre disposizioni finali sono recate dall'articolo 29 e riguardano la denuncia e la cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata, salva la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente dopo cinque anni dall'entrata in vigore.

Sul piano concreto, la Convenzione è suscettibile di un forte impatto positivo sulle fiorenti relazioni economiche, commerciali e finanziarie esistenti tra Italia e Stati Uniti, come si evince chiaramente dai dati forniti dalla Banca d'Italia sui reciproci investimenti diretti.

La Convenzione conferma e rafforza i rapporti, non solo politici ed economici, ma anche sul piano della cooperazione giudiziaria e di difesa, tra i due Stati, come evidenziato dagli altri accordi bilaterali recentemente ratificati dal Parlamento italiano.

La ratifica della Convenzione potrà avere risvolti positivi soprattutto rispetto alla crisi economica in corso, che si è tradotta in un rallentamento del volume degli scambi internazionali di merci e degli investimenti.

Lo strumento delle Convenzioni per l'eliminazione delle doppie imposizioni è ampiamente diffuso nella comunità internazionale onde agevolare, nella sempre crescente interconnessione delle economie, l'incremento del flusso degli investimenti. Ne costituisce riprova la recente presentazione di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni stipulati tra l'Italia e la Slovenia, la Bielorussia e la Croazia.

In conclusione, si auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.