premesso che:
la protezione contro il reato di stupro è stata oggetto di interesse del legislatore fin da prima dell'unità d'Italia, ed ha seguito un iter di trasformazioni più o meno incisive, fino alla legge 15 febbraio 1996, n. 66, la prima a disciplinare lo stupro in modo organico;
con il passare dei decenni, la concezione di violenza si è parzialmente modificata, subendo un'evoluzione interpretativa, fino all'affermazione - in tempi più recenti - che spetta al giudice stabilire se la violenza usata dall'aggressore è stata idonea a vincere le resistenze della vittima;
venendo alla sostanza della legge, essa, sotto alcuni aspetti, è imprecisa. Infatti, sono accennati e non sono definiti i casi di minore gravità, lasciando ai giudici un'ampia facoltà interpretativa e la responsabilità di definire le pene; lo stesso discorso vale per lo stupro di gruppo definito all'articolo 9 della predetta legge, come la "partecipazione, da parte di due o più persone riunite, ad atti di violenza sessuale" senza che siano specificati i presupposti;
la facoltà interpretativa gioca un ruolo importante nella definizione del comportamento oggetto di reato, infatti, la nozione di "atti sessuali" cui fa riferimento l'art. 3, congiuntamente a quanto definito dalla Corte di cassazione, comprende ogni comportamento che si manifesti con l'intento di dare soddisfacimento all'istinto collegato con i caratteri genitali dell'individuo: secondo il combinato disposto legislativo e giurisprudenziale, dunque, la condotta deve quindi concludersi almeno con toccamenti delle parti del corpo altrui che nei casi normali siano oggetto di preliminari diretti al conseguimento della piena eccitazione anche in modo non completo, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto attivo abbia o no conseguito la soddisfazione erotica;
lo stupro è la volontà di annullare chi lo subisce ed è figlio di una cultura dove il rapporto tra i due sessi è basato sul dominio di un sesso sull'altro e dove si stabilisce che la donna è il soggetto passivo. Così il corpo femminile diviene un oggetto. Purtroppo, di stupro si muore;
la violenza sessuale, pertanto, rappresenta la più grave lesione della dignità della persona, con ripercussioni fisiche e psicologiche drammatiche su chi la subisce;
la cronaca degli ultimi giorni è stata caratterizzata da continue denunce di stupri, anche di gruppo, e questo conferma un acutizzarsi di un fenomeno già molto esteso, spesso perpetrato tra le mura domestiche (mariti, fidanzati, conviventi, fratelli, eccetera), ma non mancano i casi di violenza sessuale da parte di estranei;
di questi reati, soltanto 8 per cento viene denunciato; e questo significa che non si hanno notizie del restante 92 per cento. Molte donne, infatti, lamentano la scarsa incisività delle norme in vigore con particolare riferimento alle pene da scontare e alla facoltà interpretativa lasciata ai giudici. Si pensi che da un recente sondaggio 6 italiane su 10, avendone la possibilità, si farebbero giustizia da sole,
impegna il Governo a promuovere le opportune modifiche alla richiamata legge introducendo il reato di "stupro" in luogo del reato di "violenza sessuale" (articolo 609-bis codice penale), considerato che occorre evidenziare la maggiore gravità dello stupro ed inoltre, relativamente alle pene, l'inasprire le stesse e assicurare la certezza della detenzione.
(1-00092)