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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 155 del 19/02/2009


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON, D'ALIA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini per i rimborsi elettorali)

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per le consultazioni elettorali svoltesi il 25 maggio 2008 per il rinnovo del Consiglio Valle della Regione Autonoma Valle d'Aosta è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

        3. all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4.0.2

GASBARRI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008, maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

        3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

4.0.100

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Improponibile

Dopo l'articolo 4,inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali)

        1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: ''per le elezioni della Camera dei deputati'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso''.

        2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: ''in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato'';

            b) il quinto periodo è soppresso».

4.0.101

BOLDI, ALLEGRINI, COMPAGNA, PITTONI, RANDAZZO

V. testo corretto

Dopo l'articolo 4,inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OCSE)

        1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinato da leggi statli, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

        2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1, non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

4.0.101 (testo corretto)

BOLDI, ALLEGRINI, COMPAGNA, PITTONI, RANDAZZO

Approvato

Dopo l'articolo 4,inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OCSE)

        1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinato da leggi statli, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

        2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1, non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».