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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 155 del 19/02/2009


ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009)

        1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

            a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

            b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

            c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

        2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

        3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

        4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

        5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

EMENDAMENTO

3.100

CONTINI, GAMBA, LICASTRO SCARDINO

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 75» con le seguenti: «dagli articoli 75 e 138» e dopo la parola: «Costituzione», sopprimere le seguenti: «che si svolgono nell'anno 2009».

        Conseguentemente «alla rubrica, sostituire le parole: «dall'articolo 75», con le seguenti: «dagli articoli 75 e 138» e dopo la parola: «Costituzione», sopprimere le seguenti: «che si svolgono nell'anno 2009».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.3

BIANCO, ADAMO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deroga al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)

        1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''3-bis. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti è sempre consentito un terzo mandato consecutivo.''»

3.0.100

ZANETTA

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 3-bis.

(Deroga al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti)

        All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''3-bis. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti è ammesso un terzo mandato consecutivo''».

3.0.101

ZANETTA

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abolizione del doppio turno per l'elezione del presidente della provincia)

        1. All'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        ''6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima'';

            b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.

        2. All'articolo 75, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''al primo turno'' sono soppresse».

3.0.102

ZANETTA

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abolizione del doppio turno per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

        1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima'';

            b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

        2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, le parole: ''al termine del primo o del secondo turno'' sono soppresse;

            b) al comma 7, le parole: ''al primo turno'' sono soppresse;

            c) al comma 8, le parole: ''nel turno di elezione del sindaco'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'elezione del sindaco'';

            d) al comma 9, le parole: ''nel primo turno'' sono soppresse;

            e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8''».