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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 155 del 19/02/2009


ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009)

        1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

            a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

            b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

            c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

            d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

            e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

            f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

            g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

            h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

            i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

            l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

            m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

            n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

            o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

        2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

        3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

EMENDAMENTO

1.300

IL RELATORE

V. testo corretto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) le dimensioni dei contrassegni di tutte le liste di candidati sono riportati nelle schede con il diametro di mm 30. I contrassegni depositati a tal fine devono avere le stesse dimensioni».

1.300 (testo corretto)

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) i contrassegni di tutte le liste di candidati sono riportati nelle schede con il diametro di mm 30. I contrassegni depositati a tal fine devono avere le stesse dimensioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.300

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali)

        1. All'articolo 15, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.".

        2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30".

        3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.".

        4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.".

        5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.".

1.0.1

SANNA, PASSONI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo)

        1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la tabella A di cui all'articolo 2, primo comma, è sostituita dalla seguente:

CIRCOSCRIZIONI

Capoluogo della Circoscrizione

I

 Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)

Milano

II

 Italia nord-orientale (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna)

Venezia

III

 Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)

Roma

IV

 Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

Napoli

V

 Sicilia

Palermo

VI

 Sardegna

Cagliari

        b) al secondo comma dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori''.

         2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A della medesima legge, come sostituita dalla presente legge.»

1.0.2

VITA, NEROZZI, CARLONI, CHIAROMONTE, NEGRI, CAROFIGLIO, MAGISTRELLI, SIRCANA, SBARBATI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di sottoscrizione delle liste dei candidati al Parlamento europeo)

        1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti'';

            b) il terzo comma è abrogato;

            c) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o nel caso di candidature per i partiti o i gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo.''».

1.0.5

GASBARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: ''ottenuto almeno un rappresentante'' sono sostituite dalle seguenti: ''superata la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 9''».

1.0.100 (già 2.0.100)

VITA, NEROZZI, CARLONI (*), CHIAROMONTE (*), NEGRI (*), CAROFIGLIO (*), MAGISTRELLI (*), SIRCANA (*), SBARBATI (*)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        ''1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: ''ottenuto almeno un rappresentante'' sono sostituite dalle seguenti: ''ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi''.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.101 (già 2.0.101)

PISTORIO, OLIVA

Ritirato

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modificazione all'articolo 16 comma 3, della legge n. 515, del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee)

        1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993. n. 515 dopo le parole: ''ottenuto almeno un rappresentante'' aggiungere le seguenti: ''o che abbiano ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale e nelle precedenti elezioni politiche abbiano presentato proprie liste, con lo stesso simbolo e abbiano eletto almeno un rappresentante in ciascuno dei due rami del Parlamento''».

1.0.102 (già 2.0.102)

PISTORIO, OLIVA

Ritirato

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modificazione all'articolo 16 comma 3, della legge n. 515, del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee)

        1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993. n. 515 dopo le parole: ''ottenuto almeno un rappresentante'' aggiungere le seguenti: ''o che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale e nelle precedenti elezioni politiche abbiano presentato proprie liste, con lo stesso simbolo e abbiano eletto almeno un rappresentante in ciascuno dei due rami del Parlamento''».