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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 155 del 19/02/2009


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

155a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO (*)

 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2009

(Antimeridiana)

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Presidenza della vice presidente MAURO,

indi del presidente SCHIFANI

e del vice presidente CHITI

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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 168 del 10 marzo 2009
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza della vice presidente MAURO

 

La seduta inizia alle ore 9,42.

 

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Comunicazioni della Presidenza

 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,46 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispone l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, anticipando la trattazione dei disegni di legge n. 1302 e 1325, per consentire al rappresentante del Governo di assolvere ad impegni internazionali.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1302) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003

DINI, relatore. L'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa sottoposto alla ratifica del Senato si propone di avviare forme di cooperazione di polizia tra i due Paesi per contrastare e combattere la criminalità in tutte le sue manifestazioni. Esso non prevede nuovi oneri a carico del bilancio: i modesti oneri derivanti dal trattamento di missione del personale di polizia saranno a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PEDICA (IdV). Si rammarica della disattenzione con cui il Senato si appresta a ratificare un accordo che sancisce la collaborazione in materia penale con uno Stato che non offre adeguate garanzie di democraticità e di rispetto dei diritti umani. È dunque grave non aver previsto una clausola che imponga il rispetto dei diritti fondamentali sanciti nei trattati internazionali: occorre considerare, ad esempio, che l'accordo riguarda anche la repressione dei reati informatici, investendo pertanto delicati profili attinenti alla libertà di espressione. Sarebbe stato dunque opportuno vietare la cooperazione nel caso in cui la configurazione e la punizione di un reato nella Federazione russa si discosti dal trattamento penale riservato in Italia per la stessa tipologia di crimine. Va inoltre sottolineata con grande preoccupazione la possibilità che le richieste di informazione o di assistenza vengano formulate, in caso di urgenza, anche solo verbalmente, senza bisogno di alcuna documentazione scritta. È poco condivisibile, infine, il fatto che si occuperà dell'applicazione dell'accordo il solo Ministero dell'interno, rischiando così una gestione poco efficiente e troppo discrezionale dello stesso e l'assenza degli opportuni controlli. (Applausi dal Gruppo IdV).

DIVINA (LNP). La ratifica dell'accordo con la Federazione russa, insieme alla ratifica del trattato di cooperazione con la Libia e del Trattato europeo di Prum, si inquadra nel dinamismo impresso alle relazioni internazionali dal Ministro degli affari esteri del Governo in carica. L'accordo con la Federazione russa, che non comporta maggiori oneri finanziari, persegue obiettivi di sicurezza e contribuisce a migliorare i rapporti tra l'Europa e la Russia, dopo le tensioni suscitate da iniziative della NATO nei Paesi limitrofi alla Federazione e dal conflitto con la Georgia. L'intesa, infatti, ha per oggetto la cooperazione nella prevenzione e nella repressione della criminalità organizzata, del terrorismo, del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di materiale radioattivo, dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. In un'ottica di pace e di stabilità, la Russia non deve essere isolata, ma va incoraggiata ad aprirsi a rapporti economici e cooperativi con l'Unione europea. (Applausi dal Gruppo LNP).

PERDUCA (PD). Interviene per conto del senatore Marcenaro che, tenendo conto di aspetti problematici emersi nel dibattito in Commissione, ha presentato l'ordine del giorno G100 il cui accoglimento è fondamentale per il voto favorevole del Gruppo al provvedimento. L'atto di indirizzo, con riferimento ai ripetuti delitti che hanno colpito giornalisti e difensori dei diritti umani in Russia, impegna il Governo, nel contesto delle relazioni fra Unione europea e Federazione, a manifestare l'auspicio che le autorità russe concludano rapidamente le indagini sui più recenti crimini e rafforzino le misure di protezione a favore delle persone che corrono analoghi rischi. (Applausi della senatrice Marinaro).

SALTAMARTINI (PdL). L'accordo con la Federazione russa si inquadra in una più ampia cornice normativa, definita dalle convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione dei crimini. L'Italia, che ha rapporti di amicizia e di intenso scambio commerciale con la Russia, caldeggia il progressivo avvicinamento della Federazione all'Europa. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DINI, relatore. Replicando alle critiche del senatore Pedica, ricorda che il trattato in esame verte sulla repressione dei reati e non sui diritti umani. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G100.

 

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Accoglie l'ordine del giorno G100.

 

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). L'Italia dei Valori mantiene riserve su un'intesa che è piuttosto vaga sulle modalità dello scambio di informazioni investigative e non prevede sufficienti tutele giurisdizionali. Il Gruppo ritiene, infatti, che gli accordi internazionali debbano essere condizionati al rispetto dei diritti umani e che la politica estera italiana debba transitare maggiormente per i canali diplomatici ufficiali. Infatti, gli strumenti più efficaci per contrastare il crimine organizzato a livello internazionale non sono intese bilaterali, frutto di rapporti personali tra premier, bensì accordi multilaterali e interventi per armonizzare i sistemi giudiziari. Ciò nonostante, interpretando in modo responsabile e costruttivo il proprio ruolo di opposizione, annuncia voto favorevole al disegno di legge. (Applausi dal Gruppo IdV).

FILIPPI Alberto (LNP). Il contrasto di organizzazioni criminali che hanno ramificazioni in diversi Stati richiede un approccio sovranazionale, che può concretizzarsi in accordi bilaterali o multilaterali. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo alla ratifica di un accordo che può dare un contributo importante alla repressione di reati, commessi soprattutto da stranieri, e risponde al bisogno di sicurezza di cui la Lega Nord si fa interprete. E' auspicabile, infine, accelerare l'iter dei disegni di legge di ratifica degli accordi internazionali. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PERDUCA (PD). A titolo personale annuncia l'astensione su un accordo che, analogamente al Trattato di amicizia con la Libia, non garantisce il rispetto dei diritti umani e non tiene conto del fatto che la Federazione russa riconduce alla lotta al terrorismo anche il conflitto interno con i ceceni.

 

Il Senato approva il disegno di legge n. 1302.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1325) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

AMORUSO, relatore. La Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire frodi fiscali costituisce una premessa indispensabile per agevolare gli investimenti diretti e migliorare ulteriormente la già fiorente cooperazione economica tra i due Paesi. L'accordo può avere quindi una ricaduta positiva sulla crisi economica, che ha ridotto il volume degli scambi internazionali. Auspicando la ratifica del Trattato, consegna il testo scritto della relazione affinché sia pubblicato nell'allegato dei Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PEDICA (IdV). Consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

 

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

 

AMORUSO, relatore. Rinuncia alla replica.

 

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Rinuncia all'intervento.

 

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Dichiara il voto favorevole dell'Italia dei Valori sul disegno di legge n. 1325 e consegna il testo della dichiarazione di voto affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

FILIPPI Alberto (LNP). Dichiarando il voto favorevole, consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

 

Il Senato approva il disegno di legge n. 1325.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1341) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (Relazione orale)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Ricorda che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire e che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge e sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Ricorda altresì che sono da ritenersi improponibili, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento in esame, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 2.100, 2.0.103, 2.0.104, 3.0.3, 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.100.

 

MALAN, relatore. Illustra l'emendamento 1.0.300, il quale, in sostituzione dell'emendamento 1.300, prevede in via definitiva l'aumento a 3 centimetri del diametro dei contrassegni delle liste presenti sulla scheda elettorale per le elezioni europee e per le elezioni comunali e provinciali. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.100 e parere contrario sui restanti emendamenti.

 

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.300.

 

PISTORIO (Misto-MPA). Ritira gli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102.

 

Il Senato approva gli emendamenti 1.0.300 e 1.0.100 e respinge l'emendamento 1.0.5.

 

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

 

MALAN, relatore. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.300.

 

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.300.

 

Il Senato approva l'emendamento 2.300.

 

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che sull'emendamento 3.100 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

MALAN, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.100.

 

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 3.100 è improcedibile. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

 

MALAN, relatore. Propone una correzione al testo dell'emendamento 4.0.101 (v. testo corretto nell'Allegato A) e ne sollecita l'approvazione assieme all'emendamento 4.300.

 

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole.

 

Il Senato approva gli emendamenti 4.300 e 4.0.101 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CECCANTI (PD). L'aumento delle dimensioni del diametro del contrassegno di lista, che consentirà maggiore visibilità alle formazioni politiche che si aggregano in una lista unica, e soprattutto l'abbassamento della soglia per l'accesso al rimborso elettorale dimostrano che i partiti maggiori non sono indifferenti alle esigenze delle forze politiche più piccole. Invita inoltre il Governo ad adoperarsi per garantire un'adeguata informazione ai cittadini comunitari residenti in Italia circa la data entro la quale devono comunicare se intendono votare in Italia e ad adottare opportune iniziative per consentire l'esercizio del diritto di voto da parte dei malati gravi non trasportabili. (Applausi del senatore Malan).

BATTAGLIA (PdL). Annuncia il voto favorevole del Gruppo e chiede che il testo scritto del suo intervento sia allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

PERDUCA (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, comunica che a seguito della dichiarazione di voto del senatore Ceccanti esprimerà un voto di astensione anziché contrario.

 

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1341, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie». La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 1) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento penale nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SARRO, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

FOLLINI (PD). Intervenendo sul complesso dei documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, invita l'Aula a riflettere sull'opportunità di fare un uso appropriato della prerogativa parlamentare di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Un abuso di tale prerogativa, nel senso di riconoscere sempre e comunque la sussistenza dell'insindacabilità, rischia di avere conseguenze fortemente negative sulla credibilità dell'intero sistema politico, esposto a violente critiche esterne, e di rendere poco convincenti le ragioni e le future applicazioni di tale importante istituto, che potrebbe finire per incorrere nello stesso destino dell'autorizzazione a procedere, abolita nel 1993 dopo che per anni ne era stato fatto un uso improprio. Non si può inoltre ignorare il fatto che in molti casi la Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione, ha rovesciato le decisioni assunte dal Parlamento ed ha stabilito la non sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere l'insindacabilità, ovvero il legame tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e l'attività da questi svolta in Parlamento. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Nel concordare con le parole del senatore Follini, ricorda che i frequenti casi in cui la Corte costituzionale ha rovesciato le deliberazioni del Parlamento in materia di insindacabilità pongono un serio problema di credibilità dell'esercizio parlamentare di tale prerogativa. Avanza pertanto la questione sospensiva QS1, che propone di rinviare di un anno l'esame di alcuni tra i documenti posti oggi all'ordine del giorno dell'Assemblea, trattandosi di casi che probabilmente la Corte costituzionale riconoscerà non ricadere nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).

LI GOTTI (IdV). Le questioni sollevate dai senatori Follini e D'Alia pongono un problema di grande delicatezza. La Corte costituzionale ha spesso fornito un'interpretazione restrittiva dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 (che specifica l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione), ma, d'altra parte, ne ha più volte riconosciuta la piena legittimità costituzionale. L'ipotesi di rinviare di un anno l'esame di alcuni documenti all'ordine del giorno appare pertanto inutile e poco convincente, in quanto non vi sono al momento proposte di modifica della normativa vigente. È giusto quindi che il Parlamento prosegua nell'esercizio delle proprie prerogative nel rispetto delle leggi in vigore. (Applausi dai Gruppo IdV).

QUAGLIARIELLO (PdL). Il tema posto dal senatore Follini è serio; bisogna tuttavia riconoscere che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia non è univoca e, soprattutto, che l'eliminazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere ha prodotto un'alterazione dell'equilibrio complessivo del sistema così come era stato originariamente delineato. Ritiene pertanto che sia necessaria un'ampia riflessione per giungere a definire un nuovo equilibrio di sistema ed esprime la piena disponibilità del proprio Gruppo in proposito; non appare tuttavia opportuno che, nel frattempo, si sospenda l'attività parlamentare in materia di dichiarazioni di insindacabilità. (Applausi dal Gruppo PdL).

MAZZATORTA (LNP). Alcune espressioni particolarmente forti usate dal senatore Follini nel suo intervento non sono accettabili. Oltre alla giurisprudenza della Corte costituzionale esiste anche una consolidata giurisprudenza parlamentare in materia di dichiarazioni di insindacabilità ed è soprattutto di quest'ultima che il Parlamento deve tener conto nel doveroso esercizio delle proprie prerogative. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

FINOCCHIARO (PD). A distruggere l'equilibrio di cui ha parlato il senatore Quagliariello e a causare, nel 1993, l'eliminazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere non fu l'indignazione dell'opinione pubblica contro il potere politico, che pure all'epoca fu molto forte, ma l'uso improprio che per molto tempo di quell'istituto venne fatto nelle Aule parlamentari, tanto che anche esponenti e forze politiche dell'attuale maggioranza si espressero con decisione per la sua abrogazione. Tale istituto era stato definito con grande finezza dai Costituenti al fine di garantire il libero esercizio della funzione parlamentare in un'Italia che usciva dal ventennio fascista ed avrebbe richiesto un uso estremamente accorto e delicato, in modo da conservare la sua funzione originaria. Oggi l'istituto previsto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione corre lo stesso rischio, come opportunamente ha ricordato il senatore Follini; la dichiarazione di insindacabilità pone a carico del Parlamento una responsabilità forse ancora maggiore rispetto all'autorizzazione a procedere e richiede pertanto un uso ancora più attento. (Applausi dal Gruppo PD).

VALENTINO (PdL). Le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione non possono essere applicate restringendo il mandato parlamentare alle sole attività ritenute tipiche ed esercitate nelle cosiddette sedi intra moenia, perché il pensiero politico giunge ai cittadini in forme molto complesse. Pertanto, come stabilito dalla legge n. 140 del 2003, se le condotte dei membri del Parlamento esercitate extra moenia rispondono a esigenze divulgative di attività parlamentari, di critica o di denuncia politica sono insindacabili e riconducibili alle attività tutelate dalla Costituzione. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

Il Senato respinge la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

SANNA (PD). Richiede la votazione a scrutinio segreto della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, richiamandosi all'articolo 113 del Regolamento, che prevede la possibilità di effettuare tali votazioni su questioni concernenti persone e libertà personali. Inoltre, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni può esser ricondotta alle previsioni di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di espressione, pertanto la richiesta di votazione a scrutinio segreto è motivata anche dalla necessità di una stringente tutela della funzione parlamentare e della libertà dei cittadini.

PRESIDENTE. In merito all'ammissibilità di richieste di votazione a scrutinio segreto sulle insindacabilità parlamentari, la Presidenza non può che tener conto del parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993, in base al quale fu escluso che la procedura di deliberazione delle autorizzazioni a procedere, a quel tempo previste dalla Costituzione, rientrasse tra le ipotesi per cui era possibile utilizzare il voto segreto. Da allora, tale parere è stato costantemente ritenuto applicabile anche alle questioni di insindacabilità. Si stabilì invece che il ricorso al voto segreto era possibile per le autorizzazioni concernenti l'arresto, la perquisizione personale e domiciliare, nonché altra privazione o limitazione della libertà personale. Infine, poiché le delibere di insindacabilità hanno un riflesso soltanto mediato sull'articolo 21 della Costituzione, la richiesta di votazione a scrutinio segreto motivata dal riferimento a tale disposizione costituzionale è inammissibile.

CASSON (PD). Il parere della Giunta per il Regolamento richiamato dalla Presidenza può essere messo in discussione dall'Assemblea, perché si tratta di una valutazione formulata in un contesto politico e tecnico giuridico molto diverso da quello attuale. Ogni decisione del Senato sui documenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, laddove abbia ad oggetto un procedimento penale, può avere conseguenze sulle libertà personali dell'interessato e quindi appare opportuna una rivisitazione del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento. Per tali considerazioni, chiede l'accoglimento della richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. La Presidenza non può di sua iniziativa mutare all'improvviso una prassi quindicennale. La Giunta per il Regolamento potrà approfondire la questione e dare indicazioni diverse. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Troppo spesso le deliberazioni del Senato in materia di insindacabilità vengono contraddette da sentenze della Corte costituzionale: pertanto appare opportuno abbandonare l'esame di tali questioni finché non ci sarà un chiaro pronunciamento parlamentare circa la disciplina degli aspetti sollevati dalla Corte costituzionale. Il Gruppo UDC-SVP-Autonomie si asterrà dalle votazioni concernenti le relazioni per le quali è stata avanzata la questione sospensiva; invece il voto sarà favorevole laddove la Giunta ha proposto di non procedere.

ZANDA (PD). Il parere della Giunta per il Regolamento richiamato dalla Presidente è maturato in condizioni molto diverse da quelle attuali, quindi occorre sospendere l'esame dei documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e riprendere in seno alla Giunta per il Regolamento l'esame della questione posta dal senatore Sanna. (Applausi dal Gruppo PD).

GIAMBRONE (IdV). Si associa alla richiesta avanzata dal senatore Zanda per la convocazione della Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Respingendo la questione sospensiva, l'Assemblea si è pronunciata per la prosecuzione dell'esame dei documenti della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari. (Applausi dal Gruppo PdL).

INCOSTANTE (PD). Non si può confondere la questione sospensiva, che ha per oggetto il merito del documento in esame, con la richiesta di una nuova riflessione della Giunta per il Regolamento su un parere espresso in un tempo ormai lontano in ordine alle modalità di voto.

QUAGLIARIELLO (PdL). La questione tocca importanti problematiche di ordine regolamentare. Pertanto, in attesa di eventuali modifiche del Regolamento, richiama al rispetto delle decisioni della Presidenza. (Applausi dal Gruppo PdL).

FINOCCHIARO (PD). La richiesta avanzata dai senatori Zanda e Giambrone di consultare la Giunta per il Regolamento per capire se si può votare a scrutinio segreto sulle deliberazioni in materia di insindacabilità risponde alle potestà dell'Assemblea, la cui sovranità non può essere limitata neppure da pareri della Giunta molto più recenti di quello evocato per respingere la richiesta del senatore Sanna. La Presidenza, invece, è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di voto segreto, poiché l'opposizione ritiene che quella interpretazione non è più aderente allo spirito del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Riferirà al Presidente le questioni poste dai senatori intervenuti, ma nel frattempo prosegue con i lavori, mettendo ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Storace.

SANNA (PD). Preannuncia il suo voto contrario alle conclusioni della Giunta sul caso proposto perché le dichiarazioni dell'ex senatore Storace non sono riconducibili alla sua attività parlamentare e pertanto non possono essere oggetto di insindacabilità.

GIAMBRONE (IdV). Esprime il voto contrario del Gruppo Italia dei Valori.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ravvisando l'insussistenza dei presupposti procedurali per l'esame nel merito della domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del senatore Dell'Utri nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del medesimo, ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria.

D'ALIA, relatore. Si rimette alla relazione scritta. (v. Allegato B).

 

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,56, è ripresa alle ore 12,04.

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

SANNA (PD). Il Partito Democratico voterà a favore della proposta delle Giunta, perché ritiene che nel caso di specie la richiesta di utilizzare le intercettazioni non può provenire dal giudice delle indagini preliminari, che le ha originariamente disposte, ma dovrebbe essere avanzata dalla Corte d'appello, che essendo giudice del fatto in relazione al quale se ne chiede l'utilizzo, può effettivamente valutarne la necessità.

LI GOTTI (IdV). La proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria costituisce un vero e proprio errore tecnico: l'ordinamento prevede infatti che solo il GIP sia titolato a disporre delle intercettazioni, anche per i gradi successivi di giudizio, con la sola eccezione esplicitamente prevista per il caso di ricorso alle intercettazioni al fine di agevolare la ricerca del latitante. La Giunta ritiene invece che la proposta di autorizzazione dovrebbe provenire dalla Corte d'appello, in quanto giudice del fatto per il quale si richiede l'utilizzo delle intercettazioni. Non si tiene però in debita considerazione che, per consentire la richiesta di autorizzazione, il GIP dovrebbe depositare le intercettazioni presso la stessa Corte d'appello: ciò costituisce una loro utilizzazione, che necessita comunque dell'autorizzazione del Senato.

D'ALIA, relatore. Dall'ordinamento vigente non si può desumere che la richiesta di autorizzazione delle intercettazioni possa essere formulata solo dal giudice per le indagini preliminari, che è competente ad autorizzare e convalidare le intercettazioni in via ordinaria, ma non esclusiva. Ricorda inoltre che solo il giudice che ha cognizione della causa in relazione alla quale si chiede l'autorizzazione può valutare effettivamente la necessità di utilizzare le intercettazioni.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MAZZATORTA, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

 

Il Senato respinge la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

ADAMO (PD). Stabilire l'insindacabilità di opinioni e fatti riportati a mezzo stampa da un senatore, nell'esercizio della sua professione di giornalista, presupponendo erroneamente che l'ambito delle due attività sia indistinguibile, costituisce un'inaccettabile e pericolosa estensione delle guarentigie parlamentari. Per questo il Gruppo voterà contro la proposta della Giunta. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MAZZATORTA, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

 

Il Senato respinge la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

BELISARIO (IdV). Dichiara il voto contrario del Gruppo alla proposta della Giunta.

 

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento civile nei confronti del senatore Dell'Utri concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LEDDI, relatrice. Evidenziando l'unanimità conseguita in seno alla Giunta, si rimette alla relazione scritta.

BELISARIO (IdV). Dichiara il voto contrario del Gruppo alla proposta della Giunta.

 

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MAZZATORTA, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

 

Il Senato respinge la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

BELISARIO (IdV). Dichiara il voto contrario del Gruppo alla proposta della Giunta.

 

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MAZZATORTA, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

ADAMO, relatrice di minoranza. Anche nel caso di specie, la proposta deliberata a maggioranza della Giunta estende in modo opinabile all'attività propria della professione di giornalista una garanzia che attiene invece all'attività di parlamentare. Una volta entrata in vigore la norma che vieta la pubblicazione a mezzo stampa delle intercettazioni telefoniche, ora all'esame della Camera dei deputati, essa potrebbe dunque essere impunemente infranta da un giornalista che sia anche parlamentare. Chiede dunque che la proposta della Giunta sia votata mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Il Senato respinge la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

BELISARIO (IdV). Dichiara il voto contrario del Gruppo alla proposta della Giunta.

 

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LI GOTTI, relatore. Rinvia alla relazione scritta.

 

Il Senato respinge la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

 

BELISARIO (IdV). Dichiara il voto contrario del Gruppo sulla proposta della Giunta.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice ADAMO (PD), il Senato approva a proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MERCATALI, relatore. Si rimette alla relazione scritta, limitandosi a sottolineare l'opportunità che il Parlamento, nella valutazione di insindacabilità, si attenga al merito delle questioni, prescindendo da logiche di schieramento politico. (Applausi dal Gruppo IdV).

BELISARIO (IdV). Dichiara la contrarietà del Gruppo alle conclusioni della Giunta.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CINTOLA (UDC-SVP-Aut), il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

 

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono quindi nell'ipotesi di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

ADAMO, relatrice. Rinvia alla relazione scritta.

SARRO (PdL). Il Gruppo non condivide le conclusioni della Giunta e voterà contro la sua proposta. Esiste infatti un nesso funzionale tra l'attività giornalistica e l'attività parlamentare svolta dall'allora senatore Iannuzzi, firmatario di una proposta per istituire una Commissione di inchiesta sull'uso distorto dei collaboratori di giustizia. Tale nesso funzionale giustifica l'estensione all'attività svolta da senatore in ambito giornalistico delle guarentigie tipiche dell'attività parlamentare. (Applausi dal Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). Il ragionamento del sentore Sarro poggia un fondamento errato: nel caso di specie non si tratta di valutare l'insindacabilità di un'opinione espressa, perché l'opinione allora espressa dal giornalista Iannuzzi si riferiva ad un fatto inventato. E' inoltre consolidata l'interpretazione restrittiva dell'articolo 68, per cui le guarentigie costituzionali si riferiscono solo gli atti tipici dell'attività parlamentare e tra questi non può certo rientrare anche l'affermazione di fatti specifici contro verità.

ADAMO, relatrice. La Corte costituzionale ha negato più volte il nesso funzionale asserito dal senatore Sarro, sottolineando che il collegamento deve essere specifico e non generico. Un voto contrario alla proposta della Giunta svaluta il lavoro parlamentare e rafforza il timore che, nella valutazione di insindacabilità, prevalgano ragioni politiche. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Sulla votazione del documento IV, n. 2

GRANAIOLA (PD). Rettifica il voto espresso erroneamente nella votazione del documento IV, n. 2: in realtà avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Sui lavori del Senato

INCOSTANTE (PD). Segnala alla Presidenza le difficoltà di lavoro derivanti dalla convocazione delle Commissioni bicamerali in concomitanza con sedute di Assemblea dedicate a votazioni.

PRESIDENTE. Prenderà contatti con i Presidenti delle Commissioni bicamerali per risolvere il problema.

SBARBATI (PD). Insieme alla senatrice Chiaromonte aggiunge la firma all'emendamento 1.0.100 riferito al disegno di legge n. 1341.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Sospende la seduta e convoca la Conferenza dei Capigruppo.

 

La seduta, sospesa alle ore 12,59, è ripresa alle ore 13,21.

 

Presidenza del vice presidente CHITI

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 5 marzo. (v. Resoconto stenografico).

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

 

La seduta termina alle ore 13,23.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,42).

Si dia lettura del processo verbale.

 

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,46).

 

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il rappresentante del Governo ha chiesto di trattare subito il terzo punto all'ordine del giorno, recante la discussione di disegni di legge di ratifica, per poter assolvere successivamente a impegni internazionali urgenti.

Poiché non si fanno osservazioni, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno.

 

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1302) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 (ore 9,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1302.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

DINI, relatore. Signora Presidente, l'Accordo in ratifica, destinato a sostituire la precedente intesa del 1993 fra l'Italia e la Federazione russa sulla lotta alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti, ha portata onnicomprensiva e tende ad istituire una cooperazione nel campo della lotta alla criminalità.

La relazione scritta (Atto Senato n. 1302-A) contiene la specifica del contenuto degli articoli dell'Accordo. Voglio solo sottolineare che l'Accordo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità non contiene previsioni che comportino particolari oneri a carico del bilancio dello Stato. I modesti oneri derivanti dal trattamento di missione del personale di polizia saranno a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, cari colleghi, lo spirito con il quale è stata sinora affrontata la discussione della ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa mi sorprende, perché mi è parso troppo generico e limitato.

Nel titolo del disegno di legge n. 1302 si leggono le parole «cooperazione» e «lotta alla criminalità» e, con il rispetto che come Parlamento abbiamo sempre mostrato verso un accordo internazionale, si tende a dare il generale consenso al provvedimento, senza forse analizzare nel dettaglio il disposto dell'Accordo.

Eppure, nel dettaglio degli articoli che compongono l'Accordo sono presenti punti che sfidano lo Stato di diritto ed espongono il nostro Paese ad una collaborazione, senza garanzie, con lo Stato, ben poco democratico, della Russia.

Perdonatemi se tralascerò le considerazioni generali sul fatto che la lotta alla criminalità a livello internazionale è un obiettivo meritorio di essere perseguito con ogni sforzo e se non dirò di come oggi, con l'internazionalizzazione dei mercati, anche l'economia illegale si sia internazionalizzata e, quindi, necessiti di strumenti coordinati fra i vari Paesi per essere sconfitta. Perdonatemi se non concordo su vecchi adagi machiavellici come «il fine giustifica i mezzi» e, quindi, anziché fare un panegirico del giusto fine nella lotta alla criminalità, nell'intervento mi concentrerò sugli sbagliati mezzi, sui mezzi specifici che questo Accordo prevede e sulla disciplina con la quale ciascun articolo li regola.

Passo immediatamente all'analisi dei punti in questione.

L'Accordo, in sintesi, riguarda la prevenzione e la repressione dei reati, soprattutto di quelli in forma organizzata, concernenti la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il traffico illecito di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo, il riciclaggio ed altre tipologie di reato, fra le quali anche i reati informatici. Al fine di condurre tale prevenzione si stabilisce uno scambio di informazioni operative e di carattere giuridico, la ricerca e l'identificazione dei responsabili dei reati indicati, l'assistenza in attività investigative, lo scambio di esperienze e di specialisti, l'addestramento.

Nello specifico, l'articolo 1 dell'Accordo regola l'attribuzione delle competenze per l'implementazione dell'Accordo stesso. L'intesa prevede che la cooperazione si effettuerà tramite i rispettivi organi competenti, specificatamente indicati, che potranno essere variati mediante comunicazioni per vie diplomatiche. Quali sono, però, gli organi preposti alla cooperazione? Si legge che per la Russia agiscono di concerto diversi soggetti indicati in un lungo elenco, fra i quali il Ministero degli affari interni, il Ministero della giustizia, il Servizio federale di sicurezza, il Comitato statale per le dogane, il Comitato statale per il controllo del traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il Comitato per il monitoraggio finanziario. E per l'Italia? Ne abbiamo discusso anche in Commissione: per l'Italia si occuperà di applicare l'Accordo soltanto il Ministero dell'interno.

Colleghi, il fatto che, per ciò che attiene la parte italiana, nell'Accordo manchi la previsione di affidare la competenza ad una pluralità di attori avrà sicuramente due effetti negativi. Il primo è che la mole di lavoro sarà caricata interamente sul solo Ministero dell'interno, il quale, tramite i mezzi materiali ed umani del Dipartimento della pubblica sicurezza, dovrà farvi interamente fronte. Si rischia, sostanzialmente, che nella pratica l'Accordo risulti inefficace per la mancanza di mezzi.

Colleghi, vi invito a prestare attenzione perché poi votiamo senza avere letto e senza avere capito, come è già successo ieri. Ci troviamo in una situazione anomala, in cui l'Italia prevede un solo organismo di controllo mentre la Federazione russa ne ha ben sei. Ripeto, poi votiamo senza leggere, oppure ci sentiamo dire dal Governo che non abbiamo esposto bene il problema, che, peraltro, è grave.

Il secondo punto che sottopongo all'attenzione dell'Aula attiene al rischio di una gestione personalistica e senza controlli dell'Accordo. Infatti, far gestire lo scambio di informazioni sensibili e le attività investigative al solo Ministero dell'interno, senza che vadano ad essere interessati pure quelli della giustizia e degli affari esteri, o una Commissione parlamentare, si traduce in una eccessiva personalizzazione e discrezionalità. Sembra che tutta la struttura così verticistica e monocratica vada in contrasto con la nostra architettura istituzionale, basata sulla collegialità, nonché sui freni e i controlli dell'operato dei singoli Ministeri, dei singoli Dipartimenti, dei singoli soggetti. (Brusìo).

Io, però, con questo clima non riesco a parlare, signora Presidente.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, consentite al senatore Pedica di svolgere il suo intervento. Come al solito, non interrompo i vostri discorsi, ma vi invito a farli fuori dell'Aula.

Prego, continui, senatore Pedica.

PEDICA (IdV). La ringrazio, signora Presidente, anche perché è un clima di disinteresse su un problema - io ritengo - molto importante.

Vorrei porre in luce come nell'Accordo manchino le clausole di rispetto dei diritti fondamentali. Nello specifico, l'articolo 7 stabilisce che il Ministero dell'interno può respingere le richieste russe di informazioni e di cooperazione all'attività investigativa soltanto nel caso in cui queste pongano in pericolo la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Italia. Non viene menzionata la facoltà di negare la collaborazione laddove si vadano a ledere i diritti fondamentali sanciti dalla Carta ONU, dalla Carta CEDU, dal Trattato di Nizza e dai Protocolli OCSE.

Non basta un mero riferimento all'impregiudicatezza dei Trattati come si fa all'articolo 9, perché se il Ministero non può rifiutare le richieste che si basano sulla violazione degli stessi, è come se i menzionati Trattati venissero disattesi. Colleghi, riflettete su questi aspetti. (Brusìo). Ma parliamo da soli... (Richiami del Presidente).

La protezione dei diritti umani è totalmente assente da questo Accordo.

È ancora più chiaro tutto ciò se l'articolo 7 viene letto in combinato con la lettera l) dell'articolo 2. L'articolo 2 elenca i reati che sono oggetto di cooperazione fra i due Paesi e, fra i tanti gravi, alla lettera l), si inseriscono anche i reati nel settore dell'informatica, compresi quelli commessi mediante l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione.

Cari colleghi, non devo neppure menzionare qual è il sistema con il quale la Russia reprime chi si avvale dei mezzi di informazione per dare ai cittadini notizie circa l'operato del Governo; notizie che, se risultano contrarie all'immagine che si vuole costruire della Federazione russa, diventano reati di diffamazione. È tristemente noto l'approccio quasi dittatoriale, al limite del criminale, colleghi. Siamo tutti a conoscenza del trattamento riservato, nel caso più clamoroso, alla giornalista Anna Stepanovna Politkovskaja e poi agli altri operatori del settore, più e meno noti. Non so se ricordate il fatto. (Brusìo). Ma vedo che non ve ne importa niente. (Richiami del Presidente).

Allora mi chiedo, colleghi: come può l'Italia, una democrazia che garantisce il diritto alla libertà di espressione, sia nell'ordinamento interno, all'articolo 21 della Costituzione, sia nell'adesione a trattati multilaterali, come può l'Italia cooperare scambiando informazioni, nonché ricercando, individuando ed identificando i soggetti sospettati di aver commesso reati, con la Russia che nella medesima materia prevede un sistema penale tanto diverso dal nostro? Non sarebbe stato forse doveroso - e noi dell'Italia dei Valori lo abbiamo sostenuto in Commissione - inserire in tale Accordo una clausola che vieta di cooperare nel caso in cui il livello di configurazione e punizione di un reato in Russia si discosti dal trattamento penale riservato in Italia per la medesima tipologia di crimine?

Ancora colleghi, le argomentazioni sin qui svolte vengono acuite dal fatto che all'articolo 5 dell'Accordo si stabilisce che le richieste di informazioni o di assistenza possono essere formulate, in caso di urgenza, e in un primo tempo, anche solo verbalmente: ripeto, anche solo verbalmente. Non so se avete letto questo passaggio. Lo stesso vale anche per le risposte. È un atto grave: anche verbalmente si può denunciare un fatto!

Ebbene, proprio perché le informazioni e l'assistenza sono finalizzate alla ricerca, individuazione ed identificazione di soggetti sospettati di aver commesso reati, la presenza di documentazione scritta, che specifichi il motivo di dette richieste, è imprescindibile per garantire il diritto di ogni cittadino alle tutele minime in campo giudiziario e giuridico. Chiedo al Governo di fare una riflessione su quello che sto dicendo, anche al sottosegretario Mantica, sul discorso relativo al «verbalmente», che ritengo grave, almeno per quello che riguarda - continuo a dire - la politica dell'Italia dei Valori, che cerca di far ragionare il Parlamento. Concedere di nuovo una così ampia discrezionalità significa violare lo Stato di diritto.

Infine, e concludo sugli specifici rilievi, voglio sottolineare come all'articolo 11 sia previsto che tutte le controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo vengano risolte per via diplomatica. Di nuovo, questo Accordo appare fumoso, discrezionale, privo di organi di controllo. Se fosse stato concluso con un Paese dell'Unione europea, forse tutte le criticità messe sin qui in luce sarebbero risultate di minore impatto e risolvibili per via interpretativa, in quanto i Paesi europei condividono con l'Italia tradizioni giuridiche, trasparenza e democraticità nella conduzione giuridica. Ma con la Russia le concessioni fatte appaiono, per usare un eufemismo, pericolose e sinistre.

Allora, signora Presidente, si deve pensare alla cornice generale, politica ed internazionale nella quale l'Accordo è stato concluso, il 2003, e riflettere su cosa significhino tutte le concessioni che facciamo alla Russia, tutte le deroghe che facciamo al nostro Stato di diritto.

Nel chiedere al Governo di rispondere riguardo a quella frase - che ritengo gravissima - secondo la quale si può denunciare anche «verbalmente» e non per iscritto una situazione in Russia, lascio a voi e al Governo il tempo di ripensare alla ratifica di un Trattato tanto lacunoso e tanto sbagliato. (Applausi dal Gruppo IdV). (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che con questo brusìo di sottofondo non è possibile andare avanti: se volete continuare a discutere e a parlare in Aula sospendo la seduta, altrimenti vi invito nuovamente ad uscire dall'Aula e a proseguire le vostre discussioni fuori. È impossibile! Dalla Presidenza non si sente cosa dice l'oratore. (Applausi dei senatori Garraffa, Peterlini e Stiffoni).

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, possiamo dire che stiamo attraversando una stagione abbastanza favorevole per i rapporti internazionali. In pochi mesi dall'insediamento di questo Governo, abbiamo dato attuazione e ratificato trattati che dormivano sin dalla metà degli anni Novanta; il primo accordo con la Russia, infatti, risale al 1993. Vorrei ricordare e riconoscere anche il merito che ha avuto questo Governo, il Ministro degli affari esteri in particolare, su questo fronte.

Abbiamo appena ratificato il Trattato con la Libia, che ha ripristinato i rapporti più distesi possibili con quel Paese, con il quale dobbiamo negoziare in considerazione della grande migrazione che proviene dai Paesi nordafricani magrebini. Abbiamo ratificato il trattato di Prum, che consentirà di avere maggiore sicurezza a livello europeo: penso alla banca dati del DNA di tutte le persone soggette ad indagini di una certa importanza o pericolosità; alla cooperazione di polizia che potremo attuare; agli sconfinamenti pre-autorizzati (la polizia potrà operare anche al di là dei confini). Sono tutte misure che riteniamo basilari per poter sconfiggere il grande nemico che è sempre più invisibile: una criminalità organizzata a volte meglio degli Stati nazionali.

Oggi siamo arrivati a questo Trattato con la Federazione russa, uno Stato fuori dall'Unione europea; pertanto risulta ancora più incisiva la volontà dello Stato italiano di mantenere rapporti distesi non soltanto in Eurolandia.

Cosa significa mantenere rapporti cordiali e distesi con la Federazione russa? Sappiamo cosa sta accadendo, più o meno inconsapevolmente anche la NATO sta compiendo azioni non del tutto funzionali ad una distensione dello scenario europeo. Pensiamo alla pressione che stanno facendo gli americani con le basi missilistiche in prossimità dei confini della Federazione russa, o a tutti i Paesi baltici che hanno ancora sassolini nelle scarpe rispetto alla Federazione e fanno blocco a livello internazionale, o ai Paesi anglosassoni, che hanno sempre visto sotto una luce non felice l'ex URSS e la Russia di oggi. Il fatto che un Paese dell'Unione europea, intrattenga rapporti cordiali e di cooperazione con la Russia diventa pertanto basilare. Ricordo che sono stati gli Stati centrali (Francia, Italia e Germania) ad aver fatto sì che non ci fosse una deriva estremamente pericolosa nel momento in cui metà comunità internazionale si stava per schierare immediatamente a favore della Georgia, non sapendo neanche bene cosa fosse accaduto nel periodo dell'occupazione prima osseta e poi georgiana da parte russa.

La Russia si sta affacciando sullo scenario europeo, sta entrando in rapporti commerciali con il mondo occidentale dal quale era sempre stata isolata. Dovremmo far di tutto per non reimpostarla in un nuovo isolamento, che non solo sarebbe improduttivo, ma non sarebbe neppure funzionale né produttivo per i nostri Paesi.

Su cosa incide questo nuovo Accordo? È innanzitutto una cooperazione che si pone nel solco della garanzia per offrire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e al nostro Paese. Infatti, va ad incidere su tutta la materia della cooperazione in tema di prevenzione e di repressione dei reati. I reati sono quelli che in questo momento più preoccupano tutta la comunità italiana. Coopereremo contro la criminalità organizzata, contro il terrorismo, contro il traffico illecito tanto di armi quanto di sostanze stupefacenti, contro le importazioni illecite di materiale radioattivo, contro l'immigrazione clandestina, nonché contro la tratta di esseri umani.

Lo faremo nell'unico modo possibile in un contesto di rapporti statuali sovrani. Ci sarà quindi uno scambio di informazioni, una cooperazione nelle attività investigative, scambi di esperienze e di documentazioni, un addestramento comune delle forze che dovranno operare sul campo e uno scambio di informazioni utili a prevenire tutti i reati che ci si prefigge di contrastare.

I costi sono relativamente bassi. L'Accordo prevede tra le altre cose che ogni parte si assuma le spese relative per l'attuazione sul rispettivo territorio. Esso non va a sostituire altri trattati precedenti o futuri sottoscritti reciprocamente dai due Paesi; lascia pertanto operativi tutti gli altri trattati e, soprattutto, da un'analisi, anche se non dettagliatissima, in termini copertura finanziaria sembra che i costi relativi alle missioni del nostro personale di Polizia possano normalmente rientrare negli stanziamenti ordinari del bilancio del Ministero dell'interno. Pertanto non necessita nemmeno di una copertura finanziaria ad hoc.

Riteniamo che il Trattato porti soltanto benefici e strumenti aggiuntivi per combattere il fenomeno che tanto preoccupa la nostra comunità, per cui non si può che essere favorevoli alla sua attuazione e sottoscrizione. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, a causa dell'inversione degli argomenti previsti all'ordine del giorno, il senatore Marcenaro, che avrebbe dovuto prendere la parola a nome del Gruppo del Partito Democratico, mi ha chiesto di sostituirlo per preannunziare il voto favorevole del Gruppo alla ratifica di questo Accordo.

Come è stato evidenziato dagli interventi che mi hanno preceduto, vi è stato - cosa, devo dire, ormai sempre più frequente in sede di discussione di trattati internazionali in Commissione esteri - un dibattito che si è incentrato tanto nel merito dell'Accordo quanto, proprio in virtù di quanto ricordato dall'ex vice presidente della Commissione esteri, senatore Divina, sulla necessità di firmare accordi bilaterali con alcuni Paesi, alle volte alleati storici, alle volte alleati più recenti, su una serie di materie, non ultima il controllo della criminalità, che è al centro di questo documento.

Quindi, non solo si è affrontato il merito specifico dell'Accordo - pur sapendo che comunque, trattandosi di un documento firmato tra Governi, non si poteva entrare in quanto già stipulato tra le parti - ma sono state affrontate questioni di ordine generale che caratterizzano i diversi Paesi in questione.

Proprio per ricordare alcune problematicità presentate dal contesto russo, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato in Commissione un ordine del giorno, sottoscritto dal senatore Marcenaro, che ha riscosso ampio sostegno all'interno della Commissione e l'attiva partecipazione - lo ringraziamo per questo - del Governo nella definizione della sua parte dispositiva. Ne do lettura per intero, proprio perché tale ordine del giorno caratterizza il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico:

«Il Senato,

in occasione del disegno di legge n. 1302 di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, considerato che negli ultimi anni una serie di delitti hanno colpito in Russia persone impegnate nel campo dei diritti civili e in particolare giornalisti e difensori dei diritti umani; che il 7 ottobre 2006 è stata assassinata la giornalista del quotidiano "Novaja Gazeta" Anna Politkovskaja e che i suoi assassini e i loro mandanti non sono stati individuati e puniti; che nella giornata del 19 gennaio 2009 nel centro di Mosca sono stati uccisi l'avvocato Stanislav Markelov, il difensore della famiglia di Elsa Kungaeva, una ragazza cecena seviziata e uccisa dall'ex colonnello Yuri Budanov, e Anastasia Baburova, collaboratrice dello stesso quotidiano di Anna Politkovskaja, a pochi passi dalla Cattedrale di Cristo Salvatore; considerato inoltre che gli assassini hanno potuto agire perché nessuna protezione era stata predisposta per le vittime, nonostante le gravi minacce di cui erano state oggetto;

impegna il Governo:

nel contesto delle relazioni fra Unione europea e Federazione russa, a manifestare l'auspicio che le autorità russe concludano sollecitamente e positivamente le indagini sui due gravi crimini, identificando i colpevoli e sottoponendoli a giudizio; a chiedere che vengano rafforzate le misure di protezione a favore delle persone che corrono analoghi rischi; a continuare a sollecitare l'Unione europea, sia nel quadro del futuro accordo di partenariato con la Federazione russa, sia nel quadro del dialogo già in essere con quest'ultima in materia di diritti umani, a impegnarsi nella stessa direzione».

Credo che, con queste preoccupazioni, verrà espresso un voto favorevole da parte del Gruppo del Partito Democratico.

Personalmente mi riservo di parlare in sede di dichiarazione di voto finale. (Applausi della senatrice Marinaro).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saltamartini. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, prendo la parola per sottolineare l'importanza della ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa semplicemente perché consente di realizzare, anche in Paesi che hanno un ordinamento diverso da quello dell'Unione europea e dei Paesi occidentali, dei princìpi fondamentali incentivando l'esportazione della democrazia anche appunto a questi Paesi.

Vorrei ricordare che la cooperazione tra l'Italia e la Russia si basa su altre convenzioni approvate a livello ONU, e in particolare la Convenzione sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione ONU contro il crimine organizzato del 2000, infine la Risoluzione 45/123 dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 1990.

In realtà, attraverso questo quadro normativo di riferimento, che vincola anche la Russia (un Paese con cui l'Italia ha uno stretto rapporto di amicizia e di scambio economico, soprattutto da parte dell'Italia, con un mercato molto interessante per la produzione di alcuni prodotti manifatturieri - in questi Paesi si va delineando ed affermando l'idea che la sovranità, su questo punto, superi l'antico principio per cui sovrano è quel Paese superiorem non recognoscens.

Anche la Federazione russa, quindi, attraverso questo Accordo (in ordine al quale va sottolineato il merito e l'impegno del ministro Franco Frattini), si assoggetta a queste norme di diritto internazionale e, attraverso il riconoscimento dei diritti e soprattutto attraverso l'impegno ad asseverare le convenzioni dell'ONU, di cui ho fatto cenno poco fa, si avvicina all'Unione europea, perseguendo un'omogeneizzazione nelle politiche di sicurezza e soprattutto in quelle di contrasto e cooperazione alla lotta al crimine organizzato ed al terrorismo internazionale.

Si deve anche aggiungere che, contrariamente a quanto detto poco fa in alcuni interventi, le richieste verbali che potranno essere formulate agli organi russi, qualora siano esplicitate in condizioni di urgenza, dovranno essere poi successivamente corroborate da documentazioni scritte. Quindi, la censura cui si è fatto riferimento è meramente strumentale e pertanto dobbiamo essere orgogliosi di sottoscrivere e ratificare oggi questo accordo che fa sì che l'Italia possa essere considerata un Paese antesignano nelle politiche di sicurezza dell'intera Unione europea. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DINI, relatore. Signora Presidente, credo che il senatore Divina abbia risposto compiutamente anche alle osservazioni del senatore Pedica, illustrando in dettaglio il contenuto dell'Accordo in esame, che riguarda esclusivamente la lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo, al traffico di stupefacenti, di armi e ad altri gravi reati.

Ascoltato anche quanto detto dal senatore Perduca per conto del senatore Marcenaro, che dà un giudizio positivo sull'Accordo stesso, esprimo un parere favorevole sull'ordine del giorno G100 del senatore Marcenaro, anch'esso rispondente alle preoccupazioni sollevate dal senatore Pedica circa il fatto che tale Accordo non riguarda i diritti umani, ma esclusivamente le materie che ho sottolineato.

In conclusione, sono del parere che questa Assemblea debba esprimere un giudizio largamente positivo sull'Accordo al nostro esame.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G100, già presentato in Commissione dal senatore Marcenaro, il Governo conferma di poterlo accogliere, esprimendo un parere favorevole alla sua formulazione, così come letta in quest'Aula.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDICA (IdV). Signora Presidente, signori colleghi, la criminalità organizzata rappresenta senz'altro una delle piaghe più pericolose e difficili da estirpare per la società attuale. Nella forma internazionale, la criminalità organizzata si avvale dei canali di scambio dell'economia illegale e delle difformità tra i vari sistemi nazionali di lotta all'eversione per sfuggire ai controlli. Pertanto, è davvero benvenuto il tentativo da parte italiana di coordinare il proprio sforzo con quello degli altri Stati nella repressione dei fenomeni criminali.

L'Italia dei Valori ritiene che tale sforzo si sarebbe dovuto compiere attraverso l'armonizzazione dei sistemi penali giudiziari e la formulazione di accordi multilaterali. Questi princìpi sono infatti alla base delle modalità di cooperazione nella lotta alla criminalità che sono state istituite in ambito europeo.

A livello comunitario, gli strumenti approntati sono molti. Fra i più importanti si potrebbero citare l'EUROPOL, l'ufficio europeo di polizia; l'EUROJUST, che si interessa alla cooperazione giudiziaria contro le forme gravi di criminalità; l'RGE, la rete giudiziaria europea in materia penale. Si pensi poi nel complesso alla strategia antiterrorismo attuata tramite il controllo delle frontiere con FRONTEX, con il mandato di arresto europeo e con le squadre investigative comuni. In questo senso l'attività di prevenzione è fondamentale ed i sistemi di comunicazione e lo scambio di informazioni possono giocare un ruolo importante nell'estirpare i fenomeni criminali.

Tuttavia, proprio perché si tratta di tessere una rete volta allo scambio di informazioni sensibili in quanto potenzialmente utilizzabili al fine di punire i responsabili dei reati eventualmente commessi, tale cooperazione, multilaterale o bilaterale che sia, non può avvenire a discapito delle tutele giuridiche che lo Stato italiano deve garantire a ciascun cittadino e a ciascun individuo e nel caso dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa queste tutele giuridiche difettano sensibilmente.

Ho sottolineato, in discussione generale, come l'Accordo risulti vago nella determinazione dei meccanismi volti allo scambio di informazioni e alla politica investigativa. Il Gruppo Italia dei Valori ha evidenziato - lo abbiamo fatto anche in Commissione - come manchi una clausola che condizioni la cooperazione del nostro Governo con quello russo al rispetto dei diritti umani. Di qui la nostra sollecitazione al Governo: una sollecitazione - lo abbiamo detto anche ieri - di una opposizione responsabile, di una opposizione costruttiva. Noi diamo un'indicazione di merito: vogliamo parlare di questa mancanza di indicazione sul rispetto dei diritti umani, che il nostro partito vuole invece sollecitare.

Ho sottolineato anche come tutta l'implementazione spetti al solo Ministero dell'interno, con il rischio di una personalizzazione delle relazioni con l'estero, di un sovraccarico delle funzioni del Ministero. A tale riguardo noi avevamo offerto uno spunto di riflessione: sappiamo che in sede di ratifica l'Accordo è immodificabile, ma volevamo sottolineare questi concetti.

Abbiamo infine mostrato come sia pericolosa la possibilità offerta che, per casi che la Federazione russa discrezionalmente ritenga urgenti, le richieste di cooperazione possano avvenire anche solo per via orale e informale.

Per tutti questi motivi, cari colleghi, gestire la materia giudiziaria e di polizia in un modo che è essenzialmente diplomatico, senza alcuna forma di responsabilità verso i cittadini e senza alcun rispetto per le garanzie giurisdizionali poste dal nostro ordinamento, risulta problematico per il partito dell'Italia dei Valori, che fa del rispetto della legge il suo a priori.

Mi sembra inoltre il caso di sottolineare il fatto che ancora una volta, dopo la conclusione del Trattato con la Libia, il Governo firma trattati con Paesi poco democratici, senza sfruttare l'occasione per imporre loro il rispetto di determinati standard democratici, soprattutto per quanto attiene - lo ribadisco - i diritti umani. Negli ultimi quindici anni la prassi degli Stati e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali di condizionare al rispetto dei diritti umani e della democrazia gli accordi, commerciali e non, con Paesi terzi ha conosciuto una grande espansione.

Questo principio è denominato, in termini europeistici, clausola di condizionalità. Ma l'Italia con questo accordo del 2003 e con quello libico del 2008 si è sottratta a questa prassi perché, nel firmare gli accordi internazionali, ha preferito perseguire altri interessi, economici o politici, ma sicuramente estranei al bene pubblico: nel caso libico, il guadagno di determinate imprese; nel caso russo, oggi in discussione, i rapporti personali ed intimi tra il nostro Premier ed il presidente Putin.

Eppure la politica estera dovrebbe essere condotta dagli Stati, cari colleghi, non dai premier; dovrebbe avvenire tramite canali diplomatici ufficiali, non con telefonate dalla costa Smeralda. Lo ha sottolineato anche il presidente Napolitano nei suoi frequenti moniti in tal senso.

Colleghi, che altro dire? Analizziamo e riflettiamo. Le ratifiche vanno sempre votate con senso di responsabilità e noi voteremo favorevolmente alla ratifica. Tuttavia, con questo senso di responsabilità vogliamo anche sollecitare il Parlamento ad agire in modo responsabile nelle prossime ratifiche, coinvolgendo il Parlamento, creando una discussione all'interno delle Commissioni, non favorendo un accordo che abbiamo definito unilaterale, amichevole, fatto da due persone che, perché si riconoscono amici, possono risolvere un problema esulando dal dibattito parlamentare e in Commissione. Chiediamo dunque di riflettere per una politica migliore, per non mettere un bavaglio alle Commissioni e, più in generale, al Parlamento.

Con questo senso di responsabilità, con l'opposizione critica ma costruttiva - lo ripetiamo anche oggi - che vogliamo fare, diamo il nostro voto favorevole a questa ratifica. (Applausi dal Gruppo IdV).

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, il nostro giudizio su questo Accordo è sicuramente positivo e quindi annuncio il voto favorevole da parte del Gruppo della Lega Nord. Anche il mio collega Divina ha ricordato precedentemente quanto lavoro e quali importanti risultati rispetto al passato si stanno raggiungendo e sono stati raggiunti in materia di politica estera da parte di questo Governo. Ribadisco pertanto il voto sicuramente positivo.

Vorrei evidenziare, tra l'altro, che in questo Accordo, così come negli altri simili già ratificati con gli altri partner internazionali, vi è l'affermazione e la presa di coscienza che molte forme di criminalità, che minacciano la popolazione e le istituzioni, sono fenomeni sovranazionali, gestiti e organizzati da organizzazioni ramificate in più Paesi e che non possono essere affrontati efficacemente senza un approccio sovranazionale. Questo, colleghi, è dimostrato anche dai pessimi esempi, purtroppo delittuosi, dei recentissimi arresti dei responsabili di alcune violenze ai danni di donne avvenute a Roma, i cui responsabili sono stati in poco tempo individuati ed arrestati, sicuramente grazie alla competenza delle nostre forze dell'ordine, ma anche alla collaborazione della polizia romena, che ha trasmesso i dati da loro già acquisiti e relativi ai due ricercati.

Gli accordi bilaterali e multilaterali contro la criminalità devono costituire principalmente un'assunzione di responsabilità, posto che è innegabile che molti atti criminosi vengono compiuti nel nostro Paese da cittadini non italiani, spesso pregiudicati, che sono già stati incarcerati o ricercati nel loro Paese di origine, o che hanno trovato rifiuto all'Est. Tali accordi devono servire per ottenere quella sinergia di forze, di risorse, di strumenti e di conoscenze atti a massimizzare il contrasto ad azioni criminose, nonché l'opera non meno importante di prevenzione e di pronto arresto dei responsabili e di interruzione delle azioni criminali. Anche questo, Presidente, è quindi un modo per mandare un segnale chiaro ai cittadini, cioè che ogni cosa sarà fatta per consegnare i responsabili dei crimini alla giustizia, per migliorare il benessere e garantire l'integrità fisica dei cittadini. Lo abbiamo promesso in campagna elettorale ed ogni promessa devo essere da noi mantenuta, e lo stiamo facendo.

In particolare, l'Accordo che stiamo esaminando è volto al contrasto delle tipologie di criminalità che sono svolte in forma organizzata e che investono i settori del terrorismo, del traffico di stupefacenti e di armi, del contrabbando, del riciclaggio, della falsificazione, dell'immigrazione clandestina e della tratta degli essere umani.

Inutile dire con quanta attenzione la Lega Nord intenda vigilare in particolare su queste ultime fattispecie, che rappresentano ormai una piaga internazionale, posto che la tratta di persone è divenuta un'attività di impresa e non possiamo certo continuare a pensare che ogni singolo immigrato decida in solitudine di partire e di venire nel nostro Paese. Al contrario, alle sue spalle ci sono organizzazioni solide e articolate che fanno dell'immigrazione clandestina un vero e proprio business.

Con questo Accordo, quindi, Italia e Russia si impegnano ad attuare uno scambio di informazioni, la ricerca dei sospettati e la reciproca assistenza investigativa. Ulteriori attività di concerto potranno essere inoltre stabilite di comune accordo, anche con riferimento allo scambio di rappresentanti di collegamento e della determinazione di punti di contatto. In questo Accordo è prevista poi l'adozione della tecnica delle consegne controllate per l'identificazione dei colpevoli.

Il Gruppo della Lega Nord voterà quindi decisamente a favore di questo Accordo, auspicando in futuro un più veloce iter di ratifica di questo genere di accordi, posto che quello in esame è stato siglato nel 2003, come ha giustamente ricordato poco fa anche il presidente Dini. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signora Presidente, prendo la parola in dissenso dal mio Gruppo, dopo aver espresso nel dibattito generale il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, che confermo anche in questo intervento.

Come già affrontato nel corso del dibattito in sede di Commissione, noi riteniamo che il testo di collaborazione con la Federazione russa, purtroppo, ancora una volta (come l'ultimo Trattato firmato con la Libia), faccia economia dell'affermazione del rispetto dei diritti umani, che, in materie come quella della lotta alla criminalità organizzata, credo debba essere ulteriormente affermato. Occorre infatti considerare, per esempio, che un conflitto armato interno alla Federazione russa - mi riferisco in particolare a quello in Cecenia, ma ve ne potrebbero essere altri da citare, come quelli in Daghestan e Inguscezia - viene portato avanti come lotta al terrorismo, senza prendere in considerazione alcune delle regole del diritto umanitario internazionale. Il 21 febbraio ricorre, tra l'altro, il 65º anniversario delle deportazioni staliniane del popolo ceceno verso le Repubbliche dell'Asia centrale.

Nell'annunciare quindi il voto di astensione della delegazione radicale, comunico che a Milano, dalle ore 14 alle ore 18, si terrà una manifestazione, organizzata dal Partito radicale e dall'associazione Annaviva, per ricordare, non soltanto le vittime delle deportazioni cecene ai tempi di Stalin, ma anche tutto ciò che è riportato dal presidente Marcenaro all'interno dell'ordine del giorno accolto dal Governo e per il quale lo ringrazio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1325) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,34)

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1325, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Amoruso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici del provvedimento mi rifarò al testo scritto della relazione, che consegnerò. Voglio solo puntualizzare alcuni aspetti.

Dal punto di vista contenutistico, questo provvedimento crea le premesse di una futura migliore collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Sul piano concreto, la Convenzione è suscettibile di un forte impatto positivo sulle fiorenti relazioni economiche, commerciali e finanziarie esistenti tra Italia e Stati Uniti, come si evince chiaramente dai dati forniti dalla Banca d'Italia sui reciproci investimenti diretti. La Convenzione conferma e rafforza i rapporti, non solo politici ed economici, ma anche sul piano della cooperazione giudiziaria e di difesa, tra i due Stati, come evidenziato anche dagli altri accordi bilaterali recentemente ratificati dal Parlamento italiano.

La ratifica della Convenzione potrà avere risvolti positivi soprattutto rispetto alla crisi economica in corso, che si è tradotta in un rallentamento del volume degli scambi internazionali di merci e degli investimenti.

In conclusione, per tutti questi motivi e per quelli esplicitati nella relazione, che consegno, si auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

PRESIDENTE.

È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Dichiaro aperta la discussione generale.Signora Presidente, il disegno di legge n. 1325, relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione stipulata con il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e per prevenire le frodi e l'evasione fiscale, rappresenta senza dubbio uno strumento importante nel panorama delle relazioni internazionali dell'Italia.

Innanzitutto, per la forma che si è scelto di adoperare, in quanto la Convenzione è stata redatta su uno schema fedele alle linee indicate nel modello OCSE nel 1963 e poi costantemente aggiornato sino al 2005.

Vorrei segnalare che all'esame della Commissione esteri al Senato vi sono Convenzioni stipulate con Slovenia, Croazia, Bielorussia.

Signora Presidente, vorrei consegnare il testo del mio intervento, perché credo che in Aula vi sia una disattenzione totale su questo argomento.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMORUSO, relatore. Signora Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione testé svolta.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presidente, anche il Governo non ha nulla da replicare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDICA (IdV). Signora Presidente, le chiedo di poter allegare il testo della mia dichiarazione di voto, annunciando il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, consegno il testo della dichiarazione di voto affinché sia allegato al Resoconto.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1341) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (Relazione orale) (ore 10,39)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1341.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge e sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Comunico che il relatore ha presentato l'emendamento 1.0.300, in sostituzione dell'emendamento 1.300 (testo corretto), del quale si sta procedendo alla distribuzione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

MALAN, relatore. Signora Presidente, vorrei illustrare molto rapidamente anche il contenuto dell'emendamento 1.0.300. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a prendere posto per consentire a tutti di ascoltare il relatore.

 

MALAN, relatore. L'emendamento 1.300 (testo corretto) che era stato presentato ieri e al quale questo emendamento fa seguito, conteneva una norma transitoria che si riferiva soltanto alle consultazioni che si devono tenere nel corso di quest'anno. Con l'emendamento 1.0.300, invece, si interviene modificando le norme che si riferiscono, appunto, alle dimensioni del simbolo che compare sulle schede elettorali, che passa in tutti i quattro casi presi in esame da 20 a 30 millimetri di diametro allo scopo di favorire una maggiore chiarezza.

I commi 1 e 2 dell'emendamento si riferiscono alle elezioni europee e alla Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. I successivi tre commi si riferiscono, rispettivamente, alle norme sulle elezioni nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, sulle elezioni nei Comuni sopra i 15.000 abitanti e sulle elezioni provinciali. Su questo emendamento esprimo naturalmente parere favorevole.

Sull'emendamento 1.0.5, a firma del senatore Gasbarri, esprimo parere contrario, mentre sull'emendamento 1.0.100, a firma dei senatori Vita e Nerozzi, esprimo parere favorevole. In caso di approvazione del succitato emendamento, risulterebbero preclusi gli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102, sui quali esprimo parere contrario.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Gasbarri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

È approvato.

 

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

MALAN, relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, mi pare che siano tutti inammissibili o rechino il parere contrario della 5ª Commissione.

 

PRESIDENTE. È rimasto solo l'emendamento 2.300.

 

MALAN, relatore. Sull'emendamento 2.300, a mia firma, naturalmente esprimo parere favorevole. Ricordo che si tratta delle sezioni che si istituiscono all'estero per i cittadini italiani, per le sole elezioni del Parlamento europeo, per coloro che non optano per votare per i rappresentanti del Paese presso il quale risiedono.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.300.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.100 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Gli emendamenti 2.0.103 e 2.0.104 sono improponibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

MALAN, relatore. Credo di non sbagliare dicendo che gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono tutti improponibili o con il parere contrario della 5ª Commissione. Su tutti, comunque, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.100 è improcedibile.

Gli emendamenti 3.0.3, 3.0.100, 3.0.101 e 3.0.102 sono improponibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

MALAN, relatore. Sull'emendamento 4.0.101, vorrei fare una precisazione. Mentre il riferimento all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa è corretto, per l'acronimo corrispondente (OSCE) nello stampato vi è un errore tipografico. Con questa precisazione, il parere è favorevole.

Ugualmente esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.300, da me presentato, che prevede una clausola per la copertura finanziaria.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.300, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.100 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.101 (testo corretto), presentato dalla senatrice Boldi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CECCANTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CECCANTI (PD). Signora Presidente, come avevamo già detto ieri nel corso della votazione sul disegno di legge n. 1360, ci eravamo assunti tutti un impegno in merito alle schede elettorali, proprio per consentire che le eventuali aggregazioni di liste avessero simboli visibili. Inoltre, ci eravamo impegnati a ragionare affinché la soglia del finanziamento fosse più ragionevole e diversificata rispetto a quella dei seggi. Pertanto, risulta confermato che l'impressione di blindatura tra le grandi forze politiche, che alcuni avevano erroneamente avuto, non aveva ragion d'essere perché abbiamo tenuto presenti anche le altre istanze.

Vorrei però aggiungere che il Governo si è impegnato in varie sedi su alcune questioni, ma restiamo in attesa degli atti concreti. Mi riferisco, innanzitutto, al problema della pubblicizzazione. È già stato realizzato uno spot sul diritto di voto dei cittadini comunitari residenti in Italia, i quali entro il 9 marzo devono far pervenire al comune di residenza la richiesta per esercitare tale diritto. Lo spot è stato realizzato nella lingua italiana ed in quella inglese. Molte di queste persone, però, non parlano né l'una né l'altra. Pertanto, invito il Governo a dare migliore diffusione a questa opportunità.

Si pone poi anche il problema dell'esercizio del diritto di voto da parte dei malati gravi non trasportabili. Siamo tutti interessati a che l'Italia abbia un tasso elevato di partecipazione alle elezioni europee; invitiamo quindi il Governo a provvedere in tal senso. (Applausi del senatore Malan).

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BATTAGLIA (PdL). Signora Presidente, rinuncio al mio intervento ma intendo consegnare alla Presidenza il testo scritto della dichiarazione di voto favorevole del Gruppo PdL, affinché sia allegato al resoconto della seduta odierna.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

PERDUCA (PD). Signora Presidente, solo la dichiarazione di voto del senatore Ceccanti ha trasformato il mio voto contrario in una astensione.

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 1) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti (ore 10,50)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 1, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti (procedimento penale n. 46854/07 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale)». (Brusìo). Per cortesia, colleghi, è impossibile continuare con questo brusìo di sottofondo.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Sarro, se intende intervenire.

SARRO, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione e alle conclusioni rassegnate con la stessa. (Applausi dal Gruppo PdL).

FOLLINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FOLLINI (PD). Signora Presidente, sento il dovere di rubare all'Aula qualche minuto per inquadrare il complesso di decisioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che ci troviamo questa mattina ad esaminare. So che alcuni hanno già prospettato l'esigenza che una seduta così nutrita segua un andamento più razionale dell'usuale stillicidio di esami di singole relazioni; esse infatti spesso attengono alla medesima persona e comunque necessitano tutte di una visione complessiva sul modo in cui in questa legislatura si vuole affrontare la tematica dell'insindacabilità parlamentare.

Ricordo a me stesso che oggi l'Aula è chiamata a votare su cinque proposte della Giunta concernenti l'ex senatore Iannuzzi, su due proposte concernenti l'ex senatore Guzzanti, su una proposta concernente il senatore Storace e su una proposta concernente il senatore Dell'Utri. Si tratta di casi diversi e disparati che, come emergerà peraltro in modo più puntuale dall'esame di ognuno di essi, troppo spesso vengono affrontati senza tenere adeguatamente in conto le differenze che li caratterizzano. C'è una sorta di riflesso condizionato che porta in molti, troppi casi, ad esprimere un voto che dilata le prerogative parlamentari al di là della lettera e dello spirito della legge. Fuori di qui qualche tribuno parlerà di spirito di casta. Io non userò queste parole, che non condivido, così come non mi soffermerò sui costi (pure esistenti) per i bilanci pubblici che nascono da questa proliferazione del contenzioso a seguito delle frequenti sentenze di condanna sia da parte della Corte costituzionale, sia perfino da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ma se vogliamo contrastare i tribuni dobbiamo imparare a fare un uso più appropriato e soprattutto meno generico e indifferente delle prerogative che abbiamo.

Occorre infatti la consapevolezza di quanto delicata sia la sopravvivenza dell'immunità, come istituto esclusivamente parlamentare, evitando quell'abuso che già in passato si è rivelato foriero di una drastica delimitazione. Sarebbe controproducente un esercizio della prerogativa parlamentare che facesse venir meno le profonde ragioni per le quali i Padri costituenti apprestarono strumenti a tutela della funzione di rappresentanza democratica. Ogniqualvolta l'esercizio della prerogativa parlamentare si è sospinto al di là del limite della funzione, l'abuso del diritto ha avuto conseguenze fortemente negative sulla credibilità stessa del sistema politico. (Brusìo. Richiami del Presidente).

Mirendo conto che il tema non è dei più avvincenti, ma ho il dovere di segnalare all'Aula questioni che ci cadranno addosso.

Ogni volta che votiamo a favore di insindacabilità discutibili e poco convincenti, noi rendiamo più deboli e fragili le ragioni dell'insindacabilità per quanti ne hanno titolo e diritto. Una difesa corporativa della funzione parlamentare finisce per infliggere un duro colpo oggi alla nostra credibilità e subito dopo alla efficacia delle misure che adottiamo. È quanto si è sperimentato in tema di autorizzazione a procedere con l'abuso che contraddistinse la prassi parlamentare a partire dalla fine degli anni Settanta e poi per tutti gli anni Ottanta, abuso che finì per contribuire pesantemente alla delegittimazione dell'istituto e, infine, alla sua soppressione nel 1993.

È quanto si rischia di sperimentare nuovamente se si continua ad affrontare con il pilota automatico la questione dell'insindacabilità. Agire secondo stretti vincoli di maggioranza, riconoscendo sempre e comunque l'insindacabilità, significa ignorare che la Corte costituzionale ha ormai consolidato una giurisprudenza che porta inevitabilmente al capovolgimento delle decisioni parlamentari adottate nella più completa indifferenza rispetto a quella stessa giurisprudenza costituzionale, le cui linee ispiratrici sono state costantemente confermate dalla Corte. Fingere di non sapere che il vostro voto oggi, nella maggior parte dei casi in esame, non agevola la vicenda processuale di un collega, ma la ritarda soltanto significa affrontare la questione con un approccio di breve respiro, nel quale viene ad essere danneggiata la stessa funzione parlamentare che a parole si vuole difendere.

Persino nel periodo asseritamente più oscuro dell'abuso dell'immunità parlamentare, nella X legislatura, ricordo che in Senato vi furono 12 concessioni su 112 richieste di autorizzazione a procedere. Invece, dall'inizio della XIV legislatura, le deliberazioni del Senato in tema di insindacabilità sono state sempre, senza eccezioni, in favore del riconoscimento dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare. Su 55 proposte avanzate dalla Giunta all'Assemblea del Senato, per 55 volte l'Assemblea ha deliberato nel senso dell'insindacabilità, anche quando la Giunta aveva espresso parere diverso. Si può seriamente pensare che questa sia una prassi ragionevole? Ad essere messa in discussione non è più soltanto la ragionevolezza delle singole decisioni, ma quella dell'intero assetto istituzionale della materia dell'insindacabilità e questo è un aspetto ulteriore su cui, come Presidente della Giunta, ho il dovere di richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Ricordo a tutti che fu proprio la sentenza n. 1150 del 1988 a stabilire che la prerogativa del primo comma (la cosiddetta insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato. Questa prassi applicativa, proprio per la sua palese e manifesta irragionevolezza da un lato, e per il suo protrarsi per un ormai significativo arco temporale dall'altro, implica concretamente il rischio che la Corte costituzionale possa vedersi costretta a rivalutare le conclusioni alle quali pervenne nel 1988: è evidentemente ben difficile giustificare sul piano della ragionevolezza l'attribuzione alla Camera competente di un potere di valutare la condotta del parlamentare caso per caso, se poi questo potere viene esercitato in concreto valutando sempre tutti i casi nello stesso modo e con il medesimo esito. Questo è il punto.

Credo che per difendere le prerogative parlamentari stiamo costruendo uno scudo di cartone e ritenevo doveroso denunciarlo all'Assemblea. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, concordo pienamente con quanto il presidente Follini ha detto ora e non ho molto da aggiungere al problema che è stato posto. Indipendentemente dell'opinione che ciascuno di noi può avere sul rapporto tra istituzioni, tra poteri dello Stato, è chiaro che ciò che viene evidenziato è, da un lato, una questione di credibilità della funzione di giurisdizione interna del Senato e, dall'altro, una questione di utilità anche per il collega parlamentare delle decisioni assunte in quest'Aula.

Il punto di fondo è che vi è una giurisprudenza della Corte costituzionale, ormai costante dal 2000, che in tema di interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione sull'insindacabilità lega le condotte che i parlamentari tengono al di fuori dell'Aula parlamentare alla loro attività interna al Senato o alla Camera. In altri termini, se un senatore, in un comizio, in una trasmissione televisiva o in qualsiasi occasione pubblica, formula un'opinione che possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale, di per sé la qualifica di parlamentare non fa scattare automaticamente l'insindacabilità; vi è la necessità che la dichiarazione o il comportamento siano collegati in maniera specifica ad un'attività parlamentare: un atto ispettivo, un'iniziativa legislativa o quant'altro.

Poiché è così da nove anni a questa parte, per nove anni la Corte costituzionale ha dato torto al Parlamento ogni qualvolta questo abbia dichiarato l'insindacabilità di un parlamentare al di fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla Corte, il che ha comportato oneri aggiuntivi a carico del Parlamento e ovviamente un calo del livello della credibilità delle decisioni che noi assumiamo. Ciò anche con riguardo - soprattutto con riguardo - a tutte quelle ipotesi nelle quali invece la dichiarazione di insindacabilità, che legittimamente il Parlamento esprime nell'esercizio delle proprie prerogative costituzionali, è fondata a tutela della libertà di esercizio della funzione parlamentare.

Il tema che il presidente Follini ha sollevato, quindi, non può essere oggetto di un conflitto tra diverse opinioni politiche e parlamentari. Il tema è molto più concreto e pragmatico, se così vogliamo dire, di quanto non appaia: benché ognuno di noi possa avere la propria opinione sulla Corte o su una determinata decisione, vogliamo continuare a farci condannare per quei casi che costantemente la Corte costituzionale censura?

Abbiamo due strade, possiamo cambiare rotta. Questo è il senso della mia proposta di questione sospensiva QS1. La illustro sulla prima deliberazione, ma il discorso vale per tutte le altre, signora Presidente: quindi, se tardo un minuto è proprio per evitare di perderne di più dopo. Abbiamo, dicevo, due strade: o modifichiamo l'articolo 68 e precisiamo che l'insindacabilità riguarda anche, in maniera generale, l'attività parlamentare extra moenia; oppure, fin quando questo non avviene, dobbiamo attenerci alle sentenze della Corte costituzionale.

Per questa ragione mi sono permesso, prendendo spunto dal presidente Follini, che ringrazio, di avanzare la proposta di questione sospensiva. Altrimenti anche il lavoro che svolgiamo in Giunta rischia di non avere alcun valore o significato, perché rischiamo di non mettere l'Aula nelle condizioni di deliberare nel modo più corretto possibile sotto il profilo istituzionale. La richiesta che avanzo con la questione sospensiva di alcune delle relazioni iscritte all'ordine del giorno punta sostanzialmente a non esaminare tutti quei casi rispetto ai quali è certo, per le sentenze costanti della Corte costituzionale, che la stessa ci darà torto, limitando la nostra attività solo ed esclusivamente a quei casi in cui è invece giusto che i colleghi abbiano la copertura della insindacabilità perché rientrano nell'ambito delle previsioni costituzionali, così come interpretate dalla Corte.

Questo è il senso della mia proposta e mi auguro che i colleghi ne possano far tesoro. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, la proposta del presidente Follini e del senatore D'Alia affronta un problema di una estrema delicatezza. È vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale nel corso di questi anni è stata particolarmente dura nei confronti delle decisioni delle Camere: c'è una giurisprudenza costante della Corte costituzionale proprio sul punto dell'articolo 68. Tuttavia, il problema a mio avviso è ancora più complesso.

Lalegge n. 140 del 2003, che riguarda l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, all'articolo 3 individua le attività del parlamentare coperte dall'articolo 68 della Costituzione. In detto articolo 3 si fa riferimento non soltanto alle attività tipiche del parlamentare, quali le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze, ma si dice che l'articolo 68 si applica per ogni altro atto parlamentare e per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare espletata anche fuori del Parlamento. Questa è la legge.

LaCorte costituzionale ne dà però una interpretazione restrittiva. Tuttavia, quando l'articolo 3, comma 1, cui mi sono riferito, è stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, essa, con la sentenza n. 120 del 2004, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1; con l'ordinanza n. 136 del 2005, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1; con l'ordinanza del 23 gennaio 2006, n. 37, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale e manifestamente infondata la questione in riferimento all'articolo 3, comma 1. Insomma, l'articolo 3, comma 1, viene dichiarato legittimamente e costituzionalmente orientato, tant'è vero che la Corte costituzionale non ha investito tale articolo di profili di incostituzionalità, e poi invece la Corte sanziona le decisioni del Parlamento, decidendo che esse andrebbero oltre il dettato dell'articolo 68.

C'è quindi un grave problema e non so come riusciremo a risolverlo. Non mi convince la decisione di sospendere tutto e aspettare che qualcosa cambi, sperando che nel giro di un anno la Corte costituzionale possa orientarsi e orientarci un po' meglio: non è una decisione che riesco a comprendere. Può il Parlamento fermarsi di fronte a delle richieste? Ritengo che la sospensione di un anno in attesa non di un atto che è già all'ordine del giorno, ma di un qualsiasi evento che potrebbe forse accadere sia del tutto improponibile. Pertanto, sono dell'opinione che il Parlamento debba continuare ad applicare le sue prerogative nel rispetto delle leggi attualmente in vigore e poi sarà la Corte costituzionale, quando sarà investita, a dire se facciamo bene o male. (Applausi dal Gruppo IdV).

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, do atto al presidente Follini di aver posto un tema serio, sia nelle argomentazioni sia nei toni; di fronte a questa riflessione le nostre orecchie non sono insensibili. Penso però che tutti dovremmo riconoscere, indipendentemente da qual è il nostro pensiero, che in questa materia si è rotto un equilibrio originario. Richiamiamo l'equilibrio costituzionale ogni qualvolta ciò serva anche a scopi politici immediati e spesso a sproposito. In questa materia non dobbiamo dimenticare che la Costituzione nell'equilibrio di checks and balances previsto originariamente per regolare i rapporti tra la politica e la giustizia prevedeva l'istituto dell'immunità parlamentare.

È caduto quell' istituto ed il sistema ha perso il suo equilibrio. La mancanza di un equilibrio si può ammettere, indipendentemente da ciò che si pensa su quella riforma dell'originario impianto costituzionale. In questo senso, la cosa è anche certificata. Si è richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale giustamente, ma una considerazione di quella giurisprudenza mette in evidenza che essa non ci dà delle indicazioni univoche. Se si fa un esame attento delle sentenze si scorgono non poche contraddizioni.

Possiamo cercare di ripristinare un nuovo equilibrio. Possiamo farlo fino al punto che ci indicava il collega D'Alia di rimettere in discussione l'articolo 68 della Costituzione, e lo possiamo fare rivedendo la giurisdizione domestica. Ma questo è il tema che dovremmo affrontare nelle sedi proprie, iniziando da quell'esame di revisione dei Regolamenti che dall'inizio della legislatura abbiamo assunto come impegno, ma che fino ad ora non siamo riusciti a portare avanti.

Su questo piano vi è la nostra disponibilità. Riteniamo francamente che fino a che tutti insieme non avremo compiuto questo lavoro, il problema non possa essere risolto bloccando la nostra iniziativa e ponendo questo blocco sulle spalle delle persone che per caso sono rimaste coinvolte in questo determinato momento. Questo è il motivo per cui, nel momento stesso in cui chiediamo all'Assemblea di andare davanti e assumersi le proprie responsabilità, non chiudiamo assolutamente la porta ad una riflessione che anche noi riteniamo necessaria. (Applausi dal Gruppo PdL).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, una breve considerazione è doverosa dopo l'intervento del presidente Follini, che ricordo riveste un ruolo di garanzia. Non si è espresso in Aula, almeno così credo, come leader politico di opposizione, ma come il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il massimo organo di garanzia per questo ramo del Parlamento. Ho sentito espressioni però che, al di là dei toni usati, sono molto forti. Il presidente Follini ha parlato di difesa corporativa, di scudo di cartone, di pilota automatico.

Poiché io, assieme a tanti altri colleghi, faccio parte di questa Giunta, non ritengo davvero di poter accettare queste affermazioni così pesanti; riteniamo infatti di aver svolto e di svolgere quotidianamente un lavoro importante, che tiene conto della giurisprudenza parlamentare, colleghi. Non dimentichiamoci che esiste una giurisprudenza parlamentare. Dal 1947 l'articolo 68 è stato applicato tantissime volte dalle varie Giunte che si sono susseguite e si è formata una giurisprudenza parlamentare che per me, senatore di questa Repubblica, vale di più della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha mutato nel tempo i suoi orientamenti, perché la Corte costituzionale non vive in un mondo astratto ma in un mondo dinamico che sta cambiando. È la stessa Corte che ci ha detto nel 2007 che occorre adeguare la garanzia dell'insindacabilità alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento dell'attività politica. Oggi l'attività politica è estremamente dinamica, con caratteristiche particolari.

Ecco la difficoltà per la Giunta di affrontare anche questo tema della insindacabilità a fronte di una attività completamente mutata nel tempo. Ma il nostro parametro di riferimento è sempre, e deve essere sempre, la giurisprudenza parlamentare. Quindi, sinceramente respingiamo al mittente le accuse di difesa corporativa: non operiamo come difensori della corporazione e della casta, ma semplicemente applichiamo una prerogativa funzionale che difende una funzione parlamentare importante per il nostro Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, voglio affrontare la questione che è stata così serenamente ed anche opportunamente sollevata dal senatore Follini e poi ripresa dal senatore Quagliariello, in quanto è delicatissima.

Ha ragione il senatore Quagliariello: stiamo ragionando di quel delicatissimo equilibrio di checks and balances che, in un sistema come il nostro, garantisce l'impianto costituzionale e garantisce anche contro squilibri che questo sistema (non è un inciso polemico, lasciatemelo dire) ha di recente conosciuto con l'approvazione del cosiddetto lodo Alfano, fonte peraltro neanche di rango costituzionale.

Ora, credo sia opportuno tornare sulle ragioni del presidente Follini e fare un passo indietro, alla stagione nella quale il ricorso alla consultazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere nei due rami del Parlamento era frequentissimo perché, come tutti ricordano, fu una stagione di molte indagini che riguardavano appartenenti alla Camera e al Senato. A massacrare quell'equilibrio di cui parla oggi il senatore Quagliariello non fu tanto una rivolta, che pure c'era ed era talvolta orientata istintivamente ed emotivamente contro il potere; si assisteva ad episodi che apparivano inspiegabili: si aggredivano uomini politici che non si erano mai conosciuti, con cui non si aveva mai avuto niente a che fare, perché in realtà erano i rappresentanti di un potere istituzionale avvertito come sordo, lontano, ingiusto e disattento rispetto alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Non si trattò quindi soltanto di questo odio, di questa rivolta contro la casta (come è stata definita giornalisticamente), ma fu - penso tutti ne conveniamo - esattamente quell'uso improprio che dell'autorizzazione a procedere veniva continuamente fatto nelle Aule parlamentari.

In merito ricordo un bellissimo intervento del presidente Fini, ad illustrazione della proposta di legge presentata per l'abolizione dell'immunità da parte dell'allora Gruppo di Alleanza Nazionale, ed analoghe, forse più sanguigne, manifestazioni di volontà dei Gruppi della Lega in Parlamento contro l'autorizzazione a procedere ed il sistema delle immunità, anche con qualche coreografia di contorno. Un uso improprio di uno strumento che i Costituenti avevano definito (devo dire con grande finezza) a presidio di un bene fondamentale allora e, lasciatemi dire, ancora oggi e forse per qualcuno di noi ancor più necessario da difendere: quell'esercizio libero della funzione parlamentare, cara ai Costituenti e preziosa per la Costituzione, in un Paese che veniva da anni di persecuzioni politiche e di limitazione dei poteri del Parlamento e della libertà della funzione parlamentare per i tanti che si erano schierati contro il Governo Mussolini.

Era quindi uno strumento delicatissimo che, come ci insegna il professor Quagliariello, andava usato nei limiti del proprio rigoroso campo di esercizio, perché se fosse esondato - come esondò - in un uso arbitrario e tutto difensivo di una corporazione, era ovvio che avrebbe perso non solo la sua nobiltà ma proprio la sua funzione principale in un sistema democratico: quella di difendere la funzione del parlamentare ed il suo libero esercizio.

Si arrivò alla riforma del 1993. Guardate, tale riforma, non solo non ha sollevato le Camere dalle proprie responsabilità (perché si fa presto a dire che è stata abolita l'autorizzazione a procedere), ma paradossalmente ci ha richiamato, con maggiore rigore di quanto non facessero l'articolo 68, la giurisprudenza parlamentare e la stessa giurisprudenza costituzionale e di merito, ad un uso rigorosissimo delle stesse responsabilità. Perché ogni volta che una Camera di appartenenza decide sulla non concessione decide in realtà una sorta di conflitto di attribuzione, stabilendo a chi tocca il potere, e quindi quella funzione di bilanciamento - già così presente nella Costituzione del 1948 - è diventata ancora più pregnante perché ogni Camera definisce il proprio ambito sostanziale di giurisdizione e di attribuzione tutte le volte in cui, con questo articolo 68, viene a decidere.

Ringrazio il senatore Quagliariello per gli argomenti e per il modo con cui si è pronunciato; dissento da lui solo sulla questione relativa ai Regolamenti parlamentari, che dobbiamo certamente rivedere, sono d'accordo con lei, ma che secondo me - le chiedo scusa, forse non ho capito, lei ovviamente ha dovuto esprimersi sinteticamente - non c'entrano nulla. Mi pare invece che il richiamo fatto dal presidente Follini sia da questo punto di vista prezioso. In qualche modo, oggi, la responsabilità che grava sulle Aule di Montecitorio e di Palazzo Madama ogniqualvolta decidono su un'autorizzazione a procedere è ancora più gravosa di quanto non fosse con l'articolo 68.

Quindi, l'invito ad un uso rigorosissimo del nostro voto credo sia davvero opportuno e mi sembra - a questo punto mi permetto di dirlo al senatore Quagliariello: al di là delle ragioni politiche nessuno capirebbe nel Paese - spazzi via la suggestione del bel tempo antico e la tentazione di tornare ad un regime dell'articolo 68 che fu modificato all'unanimità - voglio ricordarlo - nel 1993. (Applausi dal Gruppo PD).

VALENTINO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, fin dal 1993 - anno in cui l'articolo 68 fu modificato - per ben dieci anni si dibatté in Parlamento alla ricerca di una soluzione che potesse essere coerente, concretamente coerente, con quelle che erano le esigenze della tutela del Parlamento. Per dieci anni, dunque, abbiamo discusso, finché nel 2003 la legge citata poc'anzi dal collega Li Gotti ha interpretato autenticamente quello che restava dell'articolo 68.

Vengo dunque nel merito, dopo avere apprezzato le esigenze che il senatore Follini ha rappresentato all'Aula e l'excursus storico che la senatrice Finocchiaro ha poc'anzi proposto. La legge - quella che va applicata, la legge di attuazione e l'analisi delle condotte del parlamentare - prevede che il parlamentare possa divulgare, criticare e denunziare politicamente. Il mandato che viene conferito non può essere ingabbiato nella tipicizzazione di alcune condotte. Tutto ciò che io critico, il mio dissenso a volte esasperato, lo debbo rassegnare all'interrogazione, alla mozione, all'interpellanza oppure alla discussione in quest'Aula? Di ciò si è reso interprete il legislatore del 2003 e questa legge fece.

Se questa è la legge, non vedo quali Regolamenti interni del Senato possano modificare questo assetto, che è puntuale, rigoroso e preciso. Si può anche dissentire, e la Giunta a questo serve: al dibattito. Francamente, presidente Follini, avrei gradito di più che lei avesse sottolineato queste considerazioni apprezzabilissime nel corso dei lavori della Giunta. Il documento completato, sottoscritto, che viene proposto all'Aula, credo ricomprenda tutte le critiche, gli apprezzamenti e le contrapposizioni che hanno caratterizzato il dibattito nel corso dei lavori della Giunta.

Quindi, Presidente, se le condotte si rifanno all'esigenza divulgativa della propria attività politica o alla critica, ebbene, la politica ormai non è soltanto quella che si svolge all'interno delle Aule parlamentari e con gli atti tipici, come tutti sappiamo. Ho poca dimestichezza con il web e con Internet, poiché appartengo forse a un'altra generazione, quella della penna rossa e della penna blu. Mio malgrado, non sono riuscito a cogliere appieno questa esigenza di modernità, ma il dato è incontrovertibile: la politica ormai è varia e i meccanismi attraverso i quali il pensiero politico dell'eletto giungono alle aree vaste della società sono molto, molto complessi.

Allora, Presidente, se questo è il contesto, credo che rigorosa interprete di queste esigenze sia la legge del 2003, ed essa non ammette, a mio avviso, interpretazioni di sorta. Queste condotte così caratterizzate, fino alla denunzia politica, sono incensurabili e rientrano nelle previsioni dell'articolo 68. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

SANNA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANNA (PD). Signora Presidente, vorrei intervenire sulle modalità di voto. Ho raccolto prima - e credo che lei me lo confermi - l'intenzione della Presidenza di sottoporre all'Aula la questione mediante voto palese. Ho un'obiezione che intendo motivare prima di chiedere ai colleghi di sostenere una differente modalità di votazione e di avanzare la richiesta di voto segreto.

Come tutti sappiamo (è scritto anche nell'edizione del Regolamento che è affidata a questa legislatura), l'articolo 113 del nostro Regolamento, sulle questioni che attengono alle persone o alle libertà fondamentali stabilite dalla nostra Costituzione agli articoli 13 e seguenti, prevede la possibilità del voto segreto. La prassi creata da una deliberazione della Giunta del Regolamento del 1993, con la vecchia formulazione dell'articolo 68 ancora in corso, che parlava di autorizzazione a procedere, distinse e stabilì che per l'autorizzazione all'arresto, trattandosi di libertà personali, si usava il voto segreto, mentre per le autorizzazioni a procedere (che oggi, come sappiamo, non esistono più), trattandosi di rapporti tra organi e di tutela dell'integrale funzione parlamentare del Senato, si faceva ricorso al voto palese, quindi per alzata di mano.

Noi riteniamo che la questione che attiene alla insindacabilità delle opinioni dei parlamentari riguardi la libertà di espressione del parlamentare e tale libertà, che ha certamente una specificità e una sua tutela costituzionale, trova tuttavia fondamento nell'articolo 21 della Costituzione. Ciò vale anche per quella delibera della Giunta del Regolamento del 1993 che parlava di autorizzazione a procedere.

Quelle che abbiamo oggi davanti non sono autorizzazioni a procedere, bensì valutazioni sull'insindacabilità dell'opinione dei senatori che oggi sono sottoposti al vaglio del Senato, e ieri della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, e ricadono nel perimetro di tutela, affidata dalla nostra Costituzione all'articolo 21, della libertà di espressione. Ripeto: una libertà specificata e sottolineata con maggiore spessore perché legata alla funzione parlamentare, ma sempre uno di quegli elementi della libertà del cittadino tutelati dall'articolo 21 della nostra Costituzione.

Signora Presidente, muovendo da questa lettura le chiedo allora di poter accedere al voto segreto, perché si tratta di vedere valutata dall'Aula, nel pieno della sua libertà, la tutela della funzione parlamentare, ma c'è anche un aspetto della questione che attiene alla libertà di espressione dello stesso parlamentare e del cittadino. Le chiedo quindi la possibilità di votare a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in merito all'ammissibilità di richieste di votazione a scrutinio segreto sulle insindacabilità parlamentari, la Presidenza non può che tener conto del parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993.

In forza di quel parere fu innanzitutto escluso che le autorizzazioni a procedere, a quel tempo previste dalla Costituzione, potessero rientrare nel novero delle votazioni concernenti persone, costituendo le stesse espressione di una prerogativa dell'organo parlamentare nell'ambito del rapporto con altri organi dello Stato. Tale parere, da allora, è stato costantemente ritenuto applicabile anche alle questioni di insindacabilità. Il parere stabilì inoltre che in applicazione dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti l'arresto, la perquisizione personale e domiciliare, nonché altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni citate ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.

Infine, appare di tutta evidenza che le delibere di insindacabilità hanno un riflesso soltanto mediato sull'articolo 21 della Costituzione e quindi non può che discenderne l'inammissibilità della richiesta di votazione a scrutinio segreto motivata dal riferimento a tale disposizione costituzionale.

Chiaramente, senatore Sanna, ferma restando la possibilità di riesaminare la questione in sede di Giunta per il Regolamento.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signora Presidente, mi rifaccio proprio alle sue ultime parole e ad un'espressione che è contenuta nel parere che è stato dato nella valutazione della Presidenza in ordine alla nostra richiesta di procedere con voto segreto.

Nella decisione adottata dalla Presidenza si fa riferimento ad un parere - sottolineo, un semplice parere - della Giunta per il Regolamento che risale a diversi anni fa e che è stato richiamato nel senso che specificherò. Poco fa lei, signora Presidente, ha testualmente detto: «la Presidenza non può che tener conto». Se mi permette, in maniera modesta e pacifica, ovviamente, contesto proprio l'espressione «non può che tener conto», nel senso che si tratta, sia tecnicamente che giuridicamente, ma anche sostanzialmente, di una valutazione che è stata espressa esclusivamente dalla Giunta in un momento storico, politico e sociale molto diverso e in una situazione molto diversa. Credo che l'Assemblea possa mettere in discussione questo parere della Giunta. Ritengo che l'Assemblea abbia il diritto, nella pienezza dei propri poteri, di valutare se è ancora condivisibile quel «non può che tener conto», oppure se è possibile addivenire a una valutazione di tipo diverso.

Esprimo allora qualche breve riflessione anche sul merito della questione e della richiesta che è stata formulata dal collega Sanna, facendo riferimento all'articolo 113, comma 4, del nostro Regolamento, il quale cita una serie di articoli della Costituzione non in maniera casuale, ma in modo molto specifico e dettagliato e con un contenuto sostanziale.

Questo, perché oltre a fare riferimento alla norma ricordata dal collega Sanna, quella dell'articolo 21 della Costituzione, il nostro Regolamento cita altre norme costituzionali che sicuramente hanno importanza in questa materia. Si tratta di una questione concernente un procedimento penale, la imputabilità e la sottoponibilità a processo di una persona che è stata senatore e nostro collega in quest'Aula. Si tratta, quindi, di un insieme di questioni attinenti anche ad altre norme della nostra Carta costituzionale. Ne cito alcune rapidamente: innanzitutto, l'articolo 13 sulla libertà personale inviolabile; l'articolo 21, che è già stato citato, ma anche gli articoli 24 e 27 sulla responsabilità penale, ancora sulla libertà delle persone e sul collegamento del fatto rispetto alla previsione normativa penalistica.

Ritengo che non possa esservi, almeno in astratto, alcun dubbio in ordine alla considerazione che, decidendo il Senato in un senso o nell'altro, si intervenga in un procedimento penale il quale, per definizione, ha a che fare con responsabilità penale e con responsabilità delle persone, con tutte le conseguenze chiaramente e facilmente intuibili da parte di tutti.

Quindi, una rivisitazione del parere allora dato penso sia quanto mai opportuna, anche a tutela delle persone, in particolare i senatori, che potrebbero vedersi costrette in qualche maniera a esprimere un voto, in un modo o nell'altro, a seconda della necessità d'intervenire con voto segreto o con voto palese. Mi permetto pertanto, signora Presidente, di chiedere una riconsiderazione di questa valutazione e di accogliere la richiesta, formulata dal collega Sanna, di procedere con voto segreto.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la Presidenza prende atto di queste dichiarazioni ma non può, evidentemente, mutare all'improvviso una prassi che ha più di quindici anni.

La Giunta per il Regolamento sta valutando la riforma del Regolamento del Senato e potrà esaminare senz'altro la questione anche alla luce - questo sì - della discussione odierna. Per il momento, la Presidenza non può che ribadire l'inammissibilità del voto segreto. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, intervengo brevemente per dire che il Gruppo dell'UDC si asterrà dal voto su tutte le relazioni per le quali ha proposto la questione sospensiva. Vorrei cogliere però quest'occasione per precisare due aspetti ai colleghi.

La prima questione è la seguente: è evidente che ci troviamo di fronte ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge che disciplina la materia. Vi è però un dato reale del quale dobbiamo purtroppo prendere atto, perché non rendiamo neanche un buon servizio ai nostri colleghi che si trovano di fronte o esposti ad un'iniziativa giudiziaria.

Dal 2000 ad oggi, per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, in alcuni casi il Parlamento è risultato soccombente. Allora, o interveniamo, e ci assumiamo la responsabilità d'intervenire legislativamente anche a livello costituzionale, oppure dobbiamo prendere atto di ciò. L'unica cosa che non possiamo fare è continuare a produrre deliberazioni sistematicamente censurate dalla Corte, perché questo non è né serio né corretto per un'istituzione.

Il punto, collega Li Gotti, non è quello di sospendere. È chiaro che proponiamo proceduralmente - perché questo il nostro Regolamento prevede - una questione sospensiva con la quale sostanzialmente si chiede di abbandonare l'esame sull'insindacabilità, fino a quando non ci saremo pronunciati in maniera chiara su come vogliamo vengano disciplinati gli aspetti sollevati dalla Corte costituzionale. Questo è il punto della questione che è oggi oggetto di valutazione, non la circostanza di quanto siano ampie l'immunità o l'insindacabilità. Questi sono temi elevati e importanti.

È stata sollevata una questione specifica dal Presidente della Giunta, che riguarda il lavoro futuro della stessa Giunta, perché è evidente che o ci atteniamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale - e poi l'Aula legittimamente smentisce le decisioni della Corte stessa e quelle della Giunta - o, viceversa, affermiamo, in linea di principio, che non esamineremo più alcuna questione, indipendentemente dal merito, e proponiamo al Senato a priori una decisione sull'insindacabilità.

Non credo che non dobbiamo farci carico di un problema che prescinde dalle nostre opinioni - torno a dirlo - sull'ampiezza dell'articolo 68, sulla necessità di una sua rivisitazione, nonché sulla necessità di rivisitare le leggi attuative. Vi è un problema concreto rispetto al quale siamo chiamati ad una responsabilità e non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia.

Credo che queste ragioni, e non altre, coinvolgano tutti, indipendentemente dalla logica di appartenenza a questo o a quel Gruppo parlamentare. Mi sottraggo alle disquisizioni sopraffine e leguleie, ma obiettivamente, se non affrontiamo questo problema, ce lo ritroveremo dinanzi tra sei mesi o un anno e non faremo un buon servizio a quei colleghi nei confronti dei quali la Giunta ha proposto, ad esempio, la restituzione degli atti o l'insindacabilità. Infatti, alla base del mio ragionamento vi sono questioni fondate, perché altrimenti si viene messi tutti nello stesso identico calderone, e non è giusto. Questo è il dato.

Per tali ragioni, ci asterremo dal votare tutte le relazioni per le quali abbiamo avanzato la questione sospensiva e, ovviamente, voteremo a favore di quelle nelle quali la Giunta ha proposto di non procedere.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signora Presidente, avrei preso anch'io molto volentieri la parola sull'importante relazione del presidente Follini e sul dibattito che ne è seguito, con gli interventi della senatrice Finocchiaro e dei senatori Valentino e Quagliariello. Vorrei invece intervenire sull'ultima questione sollevata dal senatore Sanna e ora ripresa dal senatore Casson.

Signora Presidente, lei ha fatto riferimento ad una decisione della Giunta del Regolamento del 1993. Dopo il 1993 molte cose sono cambiate, come abbiamo sentito negli interventi che si sono succeduti. Le chiedo, per cortesia, di voler valutare la possibilità di sospendere l'esame delle questioni per le quali l'Aula è stata oggi chiamata a discutere, e di voler portare in Giunta per il Regolamento la questione sollevata dal senatore Sanna.

Credo che si tratti di un atto doveroso dinanzi ad una questione molto importante e delicata, i cui precedenti - cui lei ha fatto riferimento - sono molto lontani e appaiono superati da tutta la normativa successiva.

Penso che oggi siamo stati chiamati a trattare questioni che - come ha ricordato il presidente Follini - la Giunta si trascina da un bel po' di tempo. Se aspettiamo ancora qualche ora o qualche giorno per affrontarli, avendo sciolto il tema delle modalità di voto, credo che faremmo bene al Senato. (Applausi dal Gruppo PD).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, vorremmo associarci alla richiesta del senatore Zanda. Credo che sia assolutamente importante la convocazione della Giunta per il Regolamento. In questo senso - ripeto - ci associamo totalmente alla parole del senatore Zanda.

PRESIDENTE. Senatori Zanda e Giambrone, la Presidenza non può non tener conto del fatto che l'Assemblea si è già espressa con un voto sulla questione sospensiva. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

INCOSTANTE (PD). La questione sospensiva è un'altra cosa.

 

PRESIDENTE. L'Aula ha manifestato con il voto la volontà di continuare l'esame del documento.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, il voto sulla questione sospensiva attiene ad un altro tipo di decisione e di deliberazione su un singolo documento.

Il senatore Zanda, a nome del Partito Democratico, e il senatore Giambrone per l'Italia dei Valori, hanno posto un'altra questione. Hanno chiesto di ritornare in Giunta per il Regolamento, e non di sospendere l'esame di un documento, per riflettere sulla decisione assunta molto tempo fa, per aggiornarla o, se del caso, mantenerla.

Mi sembrano questioni completamente diverse, la questione sospensiva ed il rinvio del problema alla Giunta per il Regolamento perché si esprima sulla votazione segreta.

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

QUAGLIARIELLO (PdL). Signora Presidente, mi sembra che ci sia stata una discussione importante in quest'Aula. Però, colleghi, non scherziamo. Non apriamo un dibattito sulle decisioni della Presidenza. Né possiamo ritenere che un Regolamento è valido fino a un certo punto, dopodiché lo si mette in discussione.

Sono stato il primo a dire che la questione investe anche la modifica del Regolamento, soprattutto in relazione alla giurisdizione interna alla quale ha fatto riferimento il presidente Follini. Ma finché il Regolamento è questo, per quello che ha dichiarato il Presidente sono queste le regole del gioco. (Applausi dal Gruppo PdL). Né si può pensare che le regole del gioco ad un certo punto si cambino, che ci blocchiamo, che si rinvii la questione alla Giunta per il Regolamento, si cambino le regole e poi si torni a discutere in Aula. Questo significa non avere rispetto dell'Assemblea, non avere rispetto del Presidente e, anche e soprattutto, non avere rispetto dei colleghi che oggi siamo chiamati a giudicare. (Applausi dal Gruppo PdL).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, intervengo perché non ho capito, e se non capisco non mi convinco.

Il senatore Casson è intervenuto sollevando una questione che attiene alle modalità del voto, cioè al voto segreto, e ha detto che la materia è stata regolata dal Senato sulla base di una opzione scelta molti anni fa, esponendo quindi le ragioni per le quali oggi, secondo lui, quella decisione non è più attuale.

Pertanto, la richiesta di investire la Giunta per il Regolamento avanzata dai senatori Zanda e Giambrone attiene ad una questione da porre alla Giunta medesima, cosa che avviene normalmente senza che venga mai messa in discussione la sovranità dell'Aula, senatore Quagliariello, neanche per decisioni assunte dalla Giunta in epoca molto più prossima rispetto a quella cui ha fatto riferimento il senatore Casson.

Qual è il problema perché l'Aula di fronte ad una questione sollevata non ritenga di poter investire la Giunta per il Regolamento? Se il senatore Quagliariello fosse contrario (ed immagino che lo sia) avrebbe dovuto alzarsi dicendo che è giusto il modo in cui è stata regolata la partita, in base cioè al parere della Giunta espresso dieci anni fa. Noi riteniamo che non sia così, e quindi la Presidenza non può pronunciarsi né sull'espressione di un voto precedente né su altro, ma sulla richiesta di investire del problema la Giunta per il Regolamento per capire se si deve votare con scrutinio segreto o no, poiché, secondo noi, quella disciplina non è aderente neanche allo spirito del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Colleghi, l'articolo 113, comma 5, del Regolamento recita: «Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento».

Riferirò al presidente Schifani. Al momento proseguiamo con i lavori.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Francesco Storace.

SANNA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Per che cosa?

 

SANNA (PD). Sul merito della votazione, sul caso Storace.

 

PRESIDENTE. Siamo già in fase di votazione, senatore Sanna.

 

SANNA (PD). Signora Presidente, sino ad ora abbiamo trattato di questioni sospensive, di richiami al Regolamento.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione e continuiamo con la votazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

SANNA (PD). Lei ritiene, signora Presidente, che si possa procedere in questo modo? Lei ritiene che per il reato di cui...

 

PRESIDENTE. Senatore Sanna, siamo in votazione.

 

SANNA (PD). Vorrei fare una dichiarazione di voto! Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Va bene. Ha facoltà di parlare.

 

SANNA (PD). Signora Presidente, a voto palese, come lei ha imposto a questa Assemblea, mi esprimerò contro le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari pronunciate sul caso che ci viene sottoposto.

Queste conclusioni della Giunta sono state assunte a maggioranza e riguardano il caso dell'ex senatore Francesco Storace, chiamato dalla magistratura ordinaria a rispondere in un procedimento penale che pende presso il tribunale di Roma del reato di cui all'articolo 278 del codice penale, per il quale chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica...

 

VOCE DAI BANCHI DEL CENTRODESTRA. Di Pietro!

 

SANNA (PD). Storace, non Di Pietro. Può essere ancheDi Pietro, ma lui chiede di essere giudicato; Storace ha detto alla stampa di voler essere giudicato, poi è venuto da noi e ha detto: per cortesia, si tratta di un'opinione. Sono fatti diversi. (Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti dal Gruppo PdL).

Colleghi, mettetemi nelle condizioni di motivare il mio voto. (Brusìo. Richiami del Presidente). Può essere anche interessante per qualcuno di voi e di noi tutti ragionare.

Per quale motivo questo voto? Per quale motivo riteniamo e ritengo... (Commenti dal Gruppo PdL). Vorrei svolgere il mio intervento, colleghi.

 

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciamo svolgere l'intervento al senatore Sanna.

SANNA (PD). Per quale motivo ritengo che non si ricade nel caso in cui queste opinioni dell'ex senatore Storace sono insindacabili? Perché nell'esame che abbiamo fatto in Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari delle posizioni assunte dall'ex senatore Storace, lui ci ha spiegato - e noi gli abbiamo chiesto - che tra le cose che fanno parte della sua attività parlamentare tipica (le interrogazioni, gli interventi in Aula, le proposte di legge e così via), nulla c'entravano queste che, secondo un'ipotesi accusatoria che non spetta a noi valutare, vengono ritenute dalla magistratura come fattispecie ricadenti nell'articolo 278 del codice penale.

Quindi, a noi non spetta oggi giudicare l'ex senatore Storace riguardo ad accuse gravi rispetto alle quali il Presidente della Repubblica non può difendersi, perché non si è mai visto un Presidente della Repubblica che quereli un cittadino o un parlamentare o l'espressione di una qualsiasi opinione nei suoi confronti. Non si è mai visto perché, accanto alla sua irresponsabilità costituzionale c'è questa norma che è l'unica tutela che ha il Presidente della Repubblica. È una tutela che gli viene garantita dall'ordinamento.

Pertanto,o decidiamo di abrogare l'articolo 278 del codice penale oppure dobbiamo valutarlo alla stregua di tutte le altre opinioni che i parlamentari esprimono. Non c'è alcuna relazione, alcun nesso funzionale tra l'attività dell'ex senatore Storace, come lui ce l'ha raccontata, e le espressioni che egli stesso ha usato nei confronti del Presidente della Repubblica.

Colleghi,la legge n. 140 del 2003 certamente parladi una nostra attività complessiva; questa norma è stata reinterpretata dalla Corte costituzionale che invece ha ristretto in maniera puntuale a reati tipici e all'attività parlamentare questo tipo di tutela, di garanzia e di immunità. Noi non rientriamo nell'ambito di questa tutela e del perimetro di questa immunità. Stiamo andando un'altra volta incontro ad un giudizio di conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale che molto probabilmente perderemo. Noi non vogliamo essere quelli che di fronte a tale prospettiva oggi sono stati zitti.

 

MARITATI (PD). Aboliranno la Corte costituzionale prima o poi!

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perché riteniamo che si debba votare a favore della sindacabilità delle espressioni che sono state usate. Quindi il nostro voto - ripeto - è contrario alla proposta della Giunta.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Francesco Storace.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri (ore 11,55)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 2, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione di conversazioni telefoniche del senatore Marcello Dell'Utri», in relazione ad un procedimento penale pendente nei confronti del medesimo presso il tribunale di Palermo, avanzata nell'ambito di un diverso procedimento (n. 16424/01 R.G.N.R. - n. 4784/02 R.G. G.I.P.)

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ravvisando l'insussistenza dei presupposti procedurali per l'esame nel merito della domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del senatore Dell'Utri, ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Chiedo al relatore, senatore D'Alia, se intende intervenire.

D'ALIA, relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta.

 

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo cinque minuti di sospensione.

 

MARITATI (PD). Presidente, sospende la seduta senza dare motivazioni?

 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

 

(La seduta, sospesa alle ore 11,56, è ripresa alle ore 12,04).

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

La seduta è ripresa.

SANNA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANNA (PD). Signor Presidente, intervengo anche per esprimere la dichiarazione di voto. Si tratta del caso, che ci viene sottoposto dal tribunale di Palermo, di richiesta di poter utilizzare le intercettazioni indirette del senatore Marcello Dell'Utri.

Nella Giunta delle elezioni e delle immunità abbiamo valutato questo caso, non tanto decidendo sul merito della rilevanza di queste intercettazioni (posto che non è la Giunta o il Senato che devono valutare la rilevanza), quanto esaminando un caso del tutto particolare, relativo ad intercettazioni molto precedenti al momento attuale, in cui il senatore Dell'Utri viene giudicato dal tribunale di Palermo.

Tuttavia, quella che dobbiamo applicare è una legge che in termini di lettura di un procedimento penale ordinario attribuisce al giudice delle indagini preliminari la valutazione della rilevanza delle intercettazioni e quindi è quel giudice che chiede al Senato se ne autorizza o meno l'utilizzazione.

Vogliamo dire molto chiaramente che voteremo a favore della richiesta di restituire il fascicolo al tribunale di Palermo, ma chiediamo allo stesso tribunale di Palermo che a richiedere l'autorizzazione non sia un giudice che ormai non c'entra più nulla nella valutazione del caso Dell'Utri, sottoposto a giudizio penale in sede di corte d'appello di Palermo, bensì il tribunale che sta giudicando in questo momento. Non riteniamo infatti che un giudice delle indagini preliminari, che si sono svolte anni fa, sia oggi competente nel sottoporci questa richiesta. È questo il senso del voto a favore delle conclusioni della Giunta. (Applausi della senatrice Marinaro).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, in questa fattispecie la Giunta propone la restituzione degli atti al giudice richiedente, in quanto si assume, da parte della maggioranza della Giunta, che l'organo deputato a chiedere alla Camera l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 sia il giudice del fatto e non il giudice dell'udienza preliminare.

Vorrei far presente che in materia di intercettazioni esiste un giudice delle intercettazioni, che è il giudice delle indagini preliminari, cioè il giudice che autorizza le intercettazioni o meno. Tutto ciò che riguarda le intercettazioni, ossia la loro utilizzazione fino al punto della loro distruzione, che può essere richiesta anche quando il processo sia nei gradi successivi di giudizio, deve essere deciso sempre dal giudice che adottò il provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni. È una procedura, quindi, estremamente garantita.

La magistratura palermitana intende utilizzare in diverso procedimento le intercettazioni che riguardano il senatore Dell'Utri. Si dice nella proposta della Giunta che questa richiesta deve poter essere articolata dalla corte d'appello. Sennonché, per poter la corte d'appello pronunziarsi sull'utilizzazione, i documenti costituenti l'intercettazione devono essere depositati e il giudice di Palermo ritiene che il deposito stesso della documentazione al giudice del fatto costituisca utilizzazione, sicché per poterutilizzare questa documentazione deve avviare la procedura di autorizzazione da parte delle Camere. È una procedura garantita, che si vuole applicare.

Dire che deve essere il giudice del fatto a formulare questa richiesta è qualcosa che va contro il nostro sistema: il giudice delle intercettazioni è il giudice delle indagini preliminari, non il giudice del fatto. Questo è previsto espressamente dall'articolo 270 del nostro codice di procedura penale e non possiamo noi imporre ad un altro organo di fare qualcosa che il sistema non prevede.

C'è un giudice delle intercettazioni, quindi dobbiamo esaminare se sia garantista la procedura seguita dall'autorità giudiziaria di Palermo. Non possiamo dire che intanto chi chiede l'autorizzazione depositi gli atti al giudice del fatto e poi sarà il giudice del fatto a decidere, perché già il momento del deposito dei documenti nel fascicolo del giudice che deve decidere è utilizzazione. Si chiede quindi di essere autorizzati a questo deposito e la richiesta non può se non farsi da parte del giudice che ha disposto le intercettazioni. Non ha senso assumere che il giudice che dispose le intercettazioni e che oggi fa la richiesta di autorizzazione sia un giudice che non conosca: non vuol dire nulla, questo.

Vi è un giudice già individuato dal nostro sistema, il giudice delle intercettazioni; non possiamo spostare la competenza. La conferma di questo è proprio prevista dal nostro sistema nel momento in cui, a proposito delle intercettazioni che possono farsi per la ricerca dei latitanti, introduce l'unica eccezione del sistema stesso, ossia quando stabilisce che per la ricerca di latitanti - questa ipotesi è anche analizzata nel corso della relazione - il giudice o il presidente della corte di assise, qualora si tratti di processo pendente in corte di assise, o il pubblico ministero possono disporre eventuali intercettazioni. Questa è l'unica eccezione, prevista dall'articolo 295, comma 3-ter. Essendo questa l'unica eccezione, per il resto si applica la procedura normale.

Ora, io ritengo che restituire gli atti all'autorità giudiziaria per dire che debba provenire una delibazione e una richiesta da parte della corte d'appello, ossia del giudice del fatto, sia qualcosa di giuridicamente errato. Applichiamo il codice così come disciplina la materia; non esponiamo il Parlamento ad una valutazione molto censurabile dal punto di vista tecnico.

Ecco perché riteniamo che correttamente e in forma garantita la proposta a noi pervenga da parte del giudice che dispose le intercettazioni, l'unico competente a valutare tutto quello che riguarda utilizzazione e distruzione, anche a distanza di anni, di quelle intercettazioni autorizzate.

Quindi, non riteniamo che possa essere accolta la proposta della Giunta con cui si chiede che sia la corte d'appello a formulare una richiesta, il che presuppone già un'utilizzazione di atti che invece, ai sensi della legge n. 140 del 2003, devono essere vagliati dalla Camera di appartenenza del parlamentare. Voteremo pertanto contro la proposta della Giunta.

D'ALIA, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA, relatore. Signor Presidente, le considerazioni del collega Li Gotti meritano una replica, ovviamente, da parte del relatore.

Intervengo in punto di fatto ed in punto di diritto per precisare ai colleghi, intanto, che la prima richiesta alla corte d'appello è stata fatta dalla procura di Palermo; perciò, se abbiamo sbagliato noi, prima di noi ha sbagliato la procura di Palermo rivolgendosi (correttamente, riteniamo noi), al giudice del fatto, cioè alla corte d'appello, la quale è l'unica che può valutare la rilevanza ai fini della utilizzazione di questa intercettazione che, peraltro, nella fase del giudizio di primo grado, non sembra essere stata né richiesta né utilizzata. Quindi, mi astengo dal fare anche alcun commento sulla questione di merito.

La seconda considerazione è che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, che fa esplicito riferimento, come dice il collega Li Gotti, al giudice per le indagini preliminari nella individuazione dell'organo giurisdizionale competente a richiedere l'autorizzazione, non è e non può ritenersi esaustivo delle ipotesi; infatti, la formulazione che il legislatore ha utilizzato si spiega supponendo che lo stesso abbia inteso considerare espressamente la situazione di fatto più frequente, ma sarebbe eccessivo desumere da ciò che la richiesta di autorizzazione possa essere formulata solo dal giudice per le indagini preliminari.

Al riguardo, faccio un esempio di ordine testuale. Il vigente codice di procedura penale prevede che le intercettazioni processualmente utilizzabili siano autorizzate (o convalidate) dal giudice per le indagini preliminari in via ordinaria, ma non esclusiva, posto che l'articolo 295 del codice, nel consentire il ricorso alle intercettazioni al fine di agevolare, ad esempio, la ricerca del latitante, prevede - mediante il rinvio agli articoli 268, 269 e 270 del codice medesimo - che le stesse siano utilizzabili anche ai fini probatori, stabilendo inoltre che tali intercettazioni possano essere disposte dal giudice o dal pubblico ministero (e precisando ulteriormente che nei giudizi davanti alla corte d'assise in luogo del giudice provvede il presidente della corte), senza quindi alcun esclusivo riferimento alla figura del giudice per le indagini preliminari.

Da ciò deriva che la tesi fatta propria dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo porterebbe alla conclusione che, nelle ipotesi di intercettazioni disposte per la ricerca del latitante da un giudice diverso, in una fase del procedimento successiva alle indagini preliminari, delle stesse non si potrebbe mai richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione perché mancherebbe il soggetto legittimato a farlo, con conseguente irrimediabile (e ingiustificabile) pregiudizio per le finalità di accertamento del procedimento penale.

A queste considerazioni di ordine sistematico (mi scusi, signor Presidente, ma credo sia utile precisare alcuni aspetti ai colleghi che ritenevo essere già affrontati e superati nella relazione) deve aggiungersi che la tesi interpretativa, fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente, circa l'esclusiva competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari nella materia in questione conduce, sul piano applicativo, a conclusioni che risultano incompatibili con la lettera della stessa legge n. 140 del 2003. Questa, infatti, prevede il giudizio sulla necessità di utilizzare l'intercettazione come presupposto necessario della formulazione della richiesta di autorizzazione alla Camera competente (si veda in tal senso il comma 2 del citato articolo 6).

Quindi, signor Presidente, voglio solo precisare che, poiché siamo in tema di valutazione di elementi probatori, l'unico soggetto legittimato in base al codice a poter fare tale valutazione è il giudice che ha cognizione della causa, non un giudice diverso ed estraneo. Diciamo che è stata utilizzata una scorciatoia, che però non risponde, né alla norma, né alla lettera, né allo spirito della legge n. 140 del 2003.

Pertanto, la nostra proposta di restituzione degli atti, anche in forza del principio di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria, tende a far sì che si segua il procedimento corretto, a garanzia del diritto del contraddittorio, del diritto di difesa e della genuinità della prova. Queste le ragioni che ci hanno portato a tale conclusione, pressoché unanime, in Giunta.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

254

Senatori votanti

253

Maggioranza

127

Favorevoli

231

Contrari

16

Astenuti

6

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,20)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 4591/06 RGNR - 3781/06 RG GIP) pendente presso il tribunale di Monza - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 e 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Mazzatorta, se intende intervenire.

MAZZATORTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia la questione sospensiva QS1, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. Senatore D'Alia, intende illustrarla?

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). No, signor Presidente, rinunzio ad intervenire perché l'ho già fatto prima.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo all'ordine del giorno cinque documenti che riguardano il senatore Iannuzzi e che hanno a che vedere con dichiarazioni da lui rese a mezzo stampa nell'esercizio della sua professione. In sostanza, attraverso articoli sul quotidiano «il Giornale», il senatore ha sostenuto delle tesi nei confronti dei diversi querelanti e, a procedimento avviato, il difensore ha chiesto l'insindacabilità ai sensi della normativa vigente.

Noi su tutti questi provvedimenti voteremo in modo contrario; tra l'altro, di uno di questi provvedimenti ero io la relatrice, ma la Giunta si è espressa in maniera diversa rispetto alla mia opinione, alla mia proposta, e quindi è stato nominato un altro relatore, il collega Mazzatorta.

Vorrei richiamare la vostra attenzione su un punto: stiamo affrontando, infatti, nel dibattito un po' generale che ha visto quest'Aula riflettere sulle questioni di insindacabilità un aspetto molto particolare. In sostanza, tutta la difesa che viene fatta propria dal relatore di maggioranza si basa su un elemento, cioè l'impossibilità di scindere le dichiarazioni svolte su un articolo di un quotidiano in veste di giornalista da quelle rilasciate in veste di senatore, anche se queste dichiarazioni parlano di fatti e non di opinioni e sono offensive, o quanto meno sono considerate offensive. Ovviamente questo non dobbiamo deciderlo noi, deve deciderlo il procedimento avviato: noi non siamo mai qui per stabilire che il collega ha ragione oppure torto, che ha detto il vero o ha detto il falso, ma solo per decidere se ha agito nell'ambito delle sue prerogative di senatore oppure da privato cittadino che ha espresso le sue opinioni; se poi abbia calunniato o meno lo deciderà il processo.

Ribadisco, dunque, che tutto il ragionamento sotteso alle relazioni del collega Mazzatorta, alle quali vi rinvio e che sostengono questa tesi, è che l'evoluzione della professione giornalistica sarebbe tale per cui non è possibile distinguere quando un collega opera come senatore (e quindi le sue dichiarazioni hanno una stretta attinenza con la sua attività di senatore, con gli atti che compie in questa sede, con le sue proposte di legge, le sue interrogazioni, le sue dichiarazioni in quest'Aula) e quando scrive articoli su un quotidiano firmandosi come giornalista. Però, colleghi (mi rivolgo in particolare a coloro che esercitano una professione, siano essi avvocati o medici o quant'altro), noi non possiamo pensare di introdurre con il nostro voto una nuova fattispecie protetta costituzionalmente che prevede le stesse guarentigie che spettano al senatore della Repubblica per i giornalisti, in quanto senatori.

Allora, perché non anche per gli avvocati, per i medici e così via?

In tutti questi casi Iannuzzi non parla da senatore della Repubblica, ma da giornalista. Anzi, nella lunga audizione che abbiamo tenuto, molto esplicitamente e con una sincerità che è stata apprezzata da tutti i colleghi, ma che ci motiva nel nostro voto contrario, egli ha sostenuto che era assurdo che dovesse rendere conto di quanto detto da giornalista e non da senatore, perché era diventato senatore in quanto giornalista. Questo è un ragionamento che potrebbe fare qualsiasi stimato collega di altre professioni che fosse diventato senatore in quanto noto avvocato, notaio, medico e così via, e che per questa ragione pretendesse che le guarentigie proprie del senatore venissero estese alle sue azioni quando svolge la sua professione. Ciò è grave, per cui invito a una riflessione serena su questo punto, che è diverso da tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima e che va nella specificità di questi casi.

Concludo il mio intervento ricordando che noi cerchiamo di affrontare caso per caso con grande serenità, mai mossi dal pregiudizio, sapendo distinguere, come si è visto nella votazione precedente e le altre volte. Vorremmo, per la dignità di questa nostra istituzione, che tutti i colleghi cercassero di fare un simile sforzo. Ogni caso va guardato per quello che è. Se non vogliamo trovare da parte della Corte costituzionale un atteggiamento pregiudizievole, dobbiamo essere sempre in grado di motivare nel merito ogni provvedimento, come ho modestamente cercato di fare. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

È approvata.

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,28)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 13431/02 RGNR - 8411/06 RG GIP)pendente presso il tribunale di Milano - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Mazzatorta, se intende intervenire.

MAZZATORTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia la questione sospensiva QS1, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che si intende illustrata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il dissenso del mio Gruppo dalle conclusioni della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

È approvata.

Ricordo ai colleghi Capigruppo che al termine della seduta è convocata la Conferenza.

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri (ore 12,29)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 12716/04 RG) pendente presso il tribunale di Palermo nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Leddi, se intende intervenire.

LEDDI, relatrice. Signor Presidente, come lei ha ricordato è stata raggiunta l'unanimità e quindi mi rimetto alla relazione scritta che ho già consegnato, chiedendo di procedere al voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, il mio Gruppo è contrario alla relazione della Giunta e quindi esprimerà voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri.

È approvata.

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,31)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 48698/04 RGNR - 20/07 e str. 2345/07 RG GIP) pendente presso il tribunale di Milano - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Mazzatorta, se intende intervenire.

MAZZATORTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia la questione sospensiva QS1, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che si intende illustrata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, come per le precedenti, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

È approvata.

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,32)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 194/07 RGNR - 2307/08) pendente presso il tribunale di Monza - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e quella della relatrice di minoranza sono state stampate e distribuite.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Mazzatorta, se intende intervenire.

MAZZATORTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

 

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice di minoranza, senatrice Adamo, se intende intervenire.

ADAMO, relatrice di minoranza. Signor Presidente, vedo che non c'è un grande interesse dell'Aula a seguire le motivazioni che portano i colleghi ad esprimersi in maniera diversa rispetto alla relazione della Commissione. In questo caso, come avevo anticipato in precedenza, tale relazione è accompagnata da una mia relazione di minoranza, giustificata dal fatto che ero relatrice del provvedimento, ma poi il voto della Giunta ha modificato l'orientamento da me proposto.

Alle considerazioni che ho svolto precedentemente, invitando tutti ad approfondire la fattispecie particolare a cui ci troviamo di fronte, il fatto che stiamo dando vita a una figura non prevista da nessuna normativa... (Brusìo).

Presidente, se i colleghi hanno fretta, pazienza...

PRESIDENTE. Colleghi, comprendo l'ora e la stanchezza, però stiamo discutendo di temi estremamente delicati, che riguardano nostri ex colleghi, e seguendo gli interventi di relatori di maggioranza e di minoranza. Tra l'altro, ho preso atto che questa mattina c'è stato un ampio dibattito su argomenti che non sfuggiranno certamente all'esame delle prossime riunioni della Giunta per il Regolamento.

Prego, senatrice Adamo.

ADAMO, relatrice di minoranza. Come dicevo, signor Presidente, anche nel mio intervento precedente, qui siamo in una fattispecie che esula - nel senso che comprende ma va oltre - dalle questioni di ordine generale discusse precedentemente e che richiederebbero un ripensamento da parte della Giunta (come peraltro sollecitato dai due Presidenti delle Camere), ripensamento che ci accingeremo a fare quando sarà possibile.

Noi qui rigettiamo la richiesta della magistratura e diciamo che sono insindacabili il giudizio espresso e i fatti riportati (pur sapendo, anche se questo non rileva nei nostri ragionamenti, che in alcuni casi questi sono già risultati falsi) sulla base del fatto che un giornalista può scrivere ciò che vuole su un giornale perché, se è senatore, estende al suo articolo le nostre guarentigie. Colleghi, questo è molto sbagliato.

Inoltre, aggiungo alle considerazioni già fatte altre due. In primis, la legge in vigore - che non ha certo valore costituzionale, ma è pur sempre una legge in vigore - prevede che, se venisse eletto un direttore di giornale, questi dovrebbe immediatamente dimettersi ed essere sostituito. Questo ci dice che, quando il legislatore ha affrontato questo tema, ha capito perfettamente che non si può estendere alla tutela della professione giornalistica nell'esprimere le proprie opinioni la tutela che il senatore o il deputato hanno nello svolgimento del proprio mandato.

In più, senza voler polemizzare ma solo per fornire un elemento di riflessione, mi permetto di ricordare che i nostri colleghi alla Camera stanno esaminando una legge sulle intercettazioni telefoniche, nella quale uno dei punti più controversi è l'impedimento alla stampa di pubblicare del materiale intercettato. Chiedo allora ai colleghi: il senatore giornalista, invece, potrà pubblicare quello che vuole? Perché è proprio questo quanto noi stiamo dicendo con questa votazione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che si intende illustrata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro gli esiti della Giunta. Lo annuncio in questo momento, ma la mia dichiarazione si estende anche agli altri casi da noi esaminati e che esamineremo. Noi partiamo da un principio, quello di un'uguaglianza dei cittadini che non può essere forzata soltanto per i parlamentari.

Quindi, noi riteniamo che sia giusto che i parlamentari, come gli altri cittadini, siano oggetto di giudizio nelle sedi opportune e che, in quelle sedi, essi possano difendersi ovvero prendere un altro tipo di iniziative per difendere le proprie opinioni, i propri orientamenti e perseguire coloro i quali, eventualmente, abbiano offeso la loro dignità.

ADAMO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Adamo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,40)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 1081/06 RG) pendente presso il tribunale di Monza nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Li Gotti, se intende intervenire.

LI GOTTI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. È stata presentata dal senatore D'Alia una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che si intende illustrata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore D'Alia.

Non è approvata.

 

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, richiamandomi a quanto affermato nel mio intervento precedente, dichiaro il voto contrario del Gruppo alla proposta della Giunta.

ADAMO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Adamo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,41)

 

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 3533/07 RG) pendente presso il tribunale di Roma nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (Brusìo).

Colleghi, per cortesia, non se ne può più così. Stiamo finendo. Senatore Berselli, anche lei!

Chiedo al relatore, senatore Mercatali, se intende intervenire.

MERCATALI, relatore. Mi rimetto alla relazione, ma vorrei aggiungere una brevissima considerazione. Ho svolto due istruttorie sul senatore Guzzanti per la Giunta delle elezioni e, in entrambi i casi, valutando gli atti e le dichiarazioni rese in Giunta, ero arrivato alla conclusione di un voto favorevole in un caso e contrario nell'altro.

Credo che ognuno di noi, all'interno della Giunta e anche all'interno di quest'Aula, debba affrontare tali questioni senza pregiudizio ed esprimersi nel merito a seconda degli atti e delle dichiarazioni. In questo caso l'avevo fatto, ma la Giunta si è pronunciata, rispetto ad uno dei due procedimenti, in maniera diversa. Ritengo che in quel caso si sia compiuto un errore e non si sia risposto - come ha osservato prima puntualmente il Presidente della Giunta - a logiche che valutino nel merito.

Ognuno di noi, indipendentemente dall'appartenenza politica, deve tenere questo comportamento, nella Giunta e in quest'Aula, quando si affrontano questioni di questo tipo. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del mio Gruppo alla proposta in esame.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 12,45)

 

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 6290/07 RGNR - 5105/08 RG GIP) pendente presso il tribunale di Monza - Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Adamo, se intende intervenire.

ADAMO, relatrice. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SARRO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SARRO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispetto alle conclusioni rassegnate nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, intendo rappresentare il dissenso da parte del Gruppo del Popolo della Libertà in quanto giunto a conclusioni esattamente opposte, e questo sulla scorta di alcune considerazioni che rappresenterò brevemente all'Aula.

La questione parte da un articolo che il senatore Iannuzzi pubblicò in merito ad un'inchiesta condotta dalla procura di Palermo attinente ad una vicenda che, peraltro, è stata caratterizzata anche da un epilogo drammatico perché ha visto anche il suicidio del maresciallo Lombardo, militare che ebbe un ruolo nell'intera questione.

Partendo da questo articolo e dall'azione tipica di denunzia politica fatta in quella circostanza, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è fondata su due argomenti essenziali. Innanzitutto, si ritiene l'attività di giornalista e l'articolo pubblicato come non attinenti alla funzione parlamentare, negando pertanto la sussistenza del nesso funzionale. Inoltre, si ritiene che l'essere giornalista di per sé non consente un'automatica estensione delle prerogative e delle guarentigie assicurate dall'articolo 68 della Costituzione.

La vicenda che io, sia pure brevemente, ho ricordato in premessa giustifica l'intervento che il senatore Iannuzzi fece all'epoca proprio perché collegato anche alla sua attività di parlamentare, essendo stato il senatore Iannuzzi primo firmatario della proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia, atto comunicato alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2004 e ricordo che, nella relazione di accompagnamento, erano stati menzionati vari episodi sintomatici di un uso se non distorto quanto meno dubbio della funzione e del ruolo del collaboratore di giustizia. È pertanto questo un atto tipicamente parlamentare. Quindi, quand'anche si accedesse alla tesi più restrittiva e all'interpretazione condotta dalla Corte costituzionale sulla latitudine del mandato del parlamentare, sicuramente le riflessioni e l'azione di denunzia politica fatta dal senatore Iannuzzi con quell'articolo sono certamente riferibili ad un atto parlamentare di cui egli ha assunto la responsabilità.

Il fatto poi di essere giornalista e, quindi, di non potersi delineare nel nostro ordinamento la figura del giornalista parlamentare, viene argomentato con il richiamo all'articolo 3, comma 4, della legge sulla libertà di stampa. Mi permetto di osservare che questa disposizione riguarda specificamente la funzione di responsabilità che è riconosciuta al direttore responsabile di un quotidiano e all'obbligo che egli ha di rassegnare le dimissioni qualora rivesta mandato parlamentare. Siamo di fronte ad un'ipotesi di responsabilità completamente diversa, perché è quella che attiene alla vigilanza su quanto viene pubblicato nel giornale, quindi alla complessità non solo degli articoli ma perfino delle inserzioni, della pubblicità e di quant'altro. Pertanto, abbiamo di fronte una situazione completamente diversa da quella del parlamentare che attraverso un quotidiano, quindi attraverso un articolo, svolge la sua funzione di denunzia politica, così come è avvenuto in questo caso, e in modo assolutamente conforme alla norma che disciplina la funzione del parlamentare, così come è stato ricordato anche nel dibattito che ha preceduto le votazioni.

Pertanto, in dissenso dalle decisioni assunte dalla Giunta e, comunque, non aderendo alle conclusioni rassegnate nella relazione dalla Giunta stessa, riteniamo che la vicenda e le espressioni rese dall'allora senatore Iannuzzi siano sicuramente riconducibili alla situazione di non sindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, in coerenza con quanto ho sostenuto su altro documento già esaminato e in coerenza con quanto ho dichiarato in quest'Aula sulla questione complessa dell'estensione, interpretazione ed applicazione dell'articolo 68, mi muovo in un'ottica estremamente precisa. Nel caso che stiamo esaminando non giudichiamo una richiesta che riguarda delle opinioni espresse: ciò che è materia del processo e per cui si chiede alla Camera dei deputati di valutare la sindacabilità o meno sono fatti, non opinioni. Nell'articolo in questione l'ex senatore Iannuzzi espresse delle opinioni sulla base di un'affermazione in fatto. L'opinione era corretta rispetto al fatto da lui riferito, quindi opinione corretta, sennonché era il fatto sbagliato, ossia era un fatto inventato.

Sulla base di questo, non ritengo che si possa tutelare l'opinione quando quest'ultima contenga l'affermazione di un fatto che è contro verità, perché diversamente, se si costruisce un fatto falso, poi tutte le opinioni sono legittime. Allora, in una vicenda del genere, non ritengo che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, che riguarda l'attività dei parlamentari negli atti tipici e negli atti atipici, possa riguardare anche l'affermazione di fatti specifici contro verità.

Per questo motivo il mio voto sarà in conformità alle deliberazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedere la cortesia di un momento di silenzio? Siamo all'ultima votazione, poi sospenderò la seduta perché è convocata la Conferenza dei Capigruppo, al termine della quale la seduta verrà ripresa per comunicare le decisioni della Conferenza stessa. Siamo veramente al termine, siamo all'ultima votazione.

ADAMO, relatrice. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADAMO, relatrice. Signor Presidente, avevo risparmiato al Senato la mia relazione, ma dopo l'intervento del collega, intervengo brevemente non per ripetere le argomentazioni che ho già svolto in tutti i casi precedenti, assolutamente identici, ma per richiamare ancora una volta che se la legge che lo stesso senatore Sarro ha citato chiede addirittura le dimissioni del direttore per un giornalista che è quello che esprime opinioni su fatti, possiamo pensare che questo sia tollerabile?

In secondo luogo si diceva, da parte di chi si oppone alla mia relazione, che il fatto di aver chiesto la formazione di una Commissione d'indagine, non su questi fatti ma in generale su una casistica, è esattamente uno dei punti che è contestato in tutte le sentenze della Corte costituzionale, per tornare al problema come ci è stato posto all'inizio. La Corte dice che è ovvio che qualsiasi cosa può essere attinente al lavoro di un parlamentare, in questo caso una Commissione d'indagine sull'uso dei pentiti, ma su questa vicenda specifica il senatore cosa ha fatto? Nulla come senatore. È questo che sostiene il magistrato che ci ha chiesto di poter procedere.

Vorrei ancora aggiungere qualche altra considerazione. Collega, mi spiace che continui a guardare l'orologio, finisca di ascoltarmi piuttosto.

 

FERRARA (PdL). Non facciamo polemica, senatrice Adamo.

 

PRESIDENTE. Colleghi, vogliamo far concludere la senatrice Adamo, per cortesia? La seduta terminerà alle ore 13,00 e tra l'altro verrà sospesa in ogni caso per riprendere, anche dopo quell'ora, per le comunicazioni della Presidenza sull'esito della Conferenza dei Capigruppo.

 

ADAMO, relatrice. Stavo dicendo, Presidente, che oltre alle considerazioni svolte poco fa dal collega Mercatali sulla differenziazione del nostro voto caso per caso, senza alcun pregiudizio - a tal proposito vorremmo invitare i colleghi a fare altrettanto - in questo caso si tratta di un voto espresso dalla Giunta. Io infatti non sono relatrice di minoranza ma relatrice per la Giunta; quindi, oltre a tutte le valutazioni precedentemente fatte, si è proposto di ribaltare il voto della Giunta. Questo significa portarci a rendere totalmente inutile il nostro lavoro. È una riflessione molto seria che dovremmo fare perché in tal modo si demanda la decisione ad altre istituzioni - esattamente quello che voi combattete - segnatamente alla Corte, perché qui non siamo in grado di esercitare la responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Sulla votazione del documento IV, n. 2

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, vorrei comunicare che, in occasione della votazione con sistema elettronico del documento IV, n. 2, ho sbagliato a votare perché intendevo esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

 

Sui lavori del Senato

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, colgo l'occasione per sollevare una questione. Molto spesso, mentre sono in corso i lavori dell'Aula, vengono convocate le Commissioni bicamerali. Credo che il Presidente del Senato dovrebbe farsi interprete presso i Presidenti di tali Commissioni dell'impossibilità di convocare sedute in coincidenza di votazioni dell'Assemblea. Mi riferisco sia alla Commissione antimafia, che era stata convocata intorno alle ore 12, sia alla Commissione bicamerale per l'infanzia, convocata questa mattina; alcune senatrici appartenenti al nostro Gruppo, infatti, sono state costrette ad abbandonarla e c'è stato anche un diverbio in merito al quale giungerà alla Presidenza una lettera.

PRESIDENTE. Ci attiveremo sulle Presidenze di queste Commissioni per evitare convocazioni in coincidenza con i lavori dell'Assemblea.

 

INCOSTANTE (PD). Avanzo tale richiesta perché in questo modo si impedisce ai parlamentari di votare.

SBARBATI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SBARBATI (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere di poter aggiungere la firma mia e della collega Chiaromonte all'emendamento 1.0.100 presentato al decreto-legge n. 3 del 2009, sull'election day, in cui non compare la nostra firma, che invece avevamo apposto su un emendamento analogo presentato al disegno di legge sulle elezioni europee, che abbiamo approvato.

 

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatrice.

 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

 

(La seduta, sospesa alle ore 12,59, è ripresa alle ore 13,21).

Presidenza del vice presidente CHITI

 

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha definito modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori per la settimana successiva alla prossima, fino al 5 marzo.

Nella seduta pomeridiana di martedì 24 febbraio - dalle ore 16 alle ore 21 - è anticipata la discussione delle mozioni sulla crisi dei mercati finanziari. Per tale dibattito ciascun Gruppo avrà a disposizione 30 minuti, comprensivi di illustrazione, interventi in discussione generale e dichiarazioni di voto. Dopo il voto delle mozioni sarà esaminato il disegno di legge collegato su produttività lavoro pubblico, con l'auspicio della sua conclusione entro martedì sera, o eventuale prosieguo mercoledì mattina.

Nelle sedute di mercoledì 25 febbraio, antimeridiana e pomeridiana, e di giovedì 26, antimeridiana e pomeridiana (quest'ultima con votazioni, in luogo del sindacato ispettivo), sarà discusso il disegno di legge collegato su semplificazione e processo civile.

Per i due disegni di legge collegati si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.

Nelle sedute della settimana 3-5 marzo, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge collegato sul processo civile, sarà posto all'ordine del giorno il decreto-legge sulle quote latte. Anche per questo provvedimento i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 5 marzo, alle ore 11, sarà avviata la discussione dei disegni di legge sul testamento biologico con la relazione del relatore, il voto di possibili questioni incidentali ed eventualmente qualche intervento in discussione generale.

 

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE.La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori per la settimana successiva alla prossima, fino al 5 marzo 2009:

 

Martedì

24

febbraio

pom.

h. 16-21

- Mozioni sulla crisi dei mercati finanziari

 

- Disegno di legge n. 847-B - Delega produttività lavoro pubblico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria - voto finale con la presenza del numero legale)

 

- Disegno di legge n. 1082 - Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria - voto finale con la presenza del numero legale)

 

 

 

 

 

Mercoledì

25

"

ant.

h. 9,30-14

"

"

"

pom.

h. 16,30-21

Giovedì

26

"

ant.

h. 9,30-14

"

"

"

pom.

h. 15,30

 

Gli emendamenti al disegno di legge collegato n. 847-B (Delega produttività lavoro pubblico) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 19 febbraio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1367 (Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 26 febbraio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl collegato n. 1082 (Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile) sarà stabilito in relazione all'andamento dei lavori presso le Commissioni competenti.

Martedì

3

marzo

ant.

h. 11-13,30

- Eventuale seguito disegno di legge n. 1082 - Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria - voto finale con la presenza del numero legale)

 

- Disegno di legge n. 1367 - Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera (Presentato al Senato - voto finale entro il 7 marzo - scade il 6 aprile 2009)

 

- Avvio discussione generale disegni di legge nn. 10 e connessi in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (giovedì 5, ore 11)

 

"

"

"

pom.

h. 16,30-20.30

Mercoledì

4

"

ant.

h. 9,30-13,30

"

"

"

pom.

h. 16,30-20,30

Giovedì

5

"

ant.

h. 9,30-14

 

Giovedì

5

marzo

pom.

h. 16

- Interpellanze e interrogazioni

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 10 e connessi (Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 5 marzo.

  

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 847-B
(Delega produttività lavoro pubblico)
(4 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

15'

Governo

 

15'

Votazioni

 

30'

Gruppi 3 ore e 30', di cui:

 

 

PdL

1 h.

05'

PD

1 h.

 

LNP

 

26'

IdV

 

22'

UDC-SVP-Aut

 

21'

Misto

 

20'

Dissenzienti

 

5'

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1082
(Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile)
(13 ore, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

1 h.

 

Governo

1 h.

 

Votazioni

3 h.

 

Gruppi 8 ore, di cui:

 

 

PdL

2 h.

29'

PD

2 h.

08'

LNP

 

59'

IdV

 

50'

UDC-SVP-Aut

 

48'

Misto

 

45'

Dissenzienti

 

5'

 

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1367
(Decreto-legge n. 4, in materia di produzione lattiera)
(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

30'

Governo

 

30'

Votazioni

1 h.

30'

Gruppi 6 ore, di cui:

 

 

PdL

1 h.

51'

PD

1 h.

36'

LNP

 

44'

IdV

 

38'

UDC-SVP-Aut

 

36'

Misto

 

34'

Dissenzienti

 

5'

 

La ripartizione dei tempi su base proporzionale sui disegni di legge previsti dal calendario potrà subire variazioni attraverso cessioni tra i Gruppi.

 

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE.Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,23).

 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 (1302)

ORDINE DEL GIORNO

G100

MARCENARO, PERDUCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in occasione del disegno di legge n. 1302 di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità,

        considerato che:

            negli ultimi anni una serie di delitti hanno colpito in Russia persone impegnate nel campo dei diritti civili e in particolare giornalisti e difensori dei diritti umani;

            il 7 ottobre 2006 è stata assassinata la giornalista del quotidiano "Novaia Gazeta" Anna Politkovskaya e che i suoi assassini e i loro mandanti non sono stati individuati e puniti;

            nella giornata del 19 gennaio 2009, nel centro di Mosca, sono stati uccisi l'avvocato Stanislav Markelov, il difensore della famiglia di Elsa Kungaeva, una ragazza cecena seviziata e uccisa dall'ex colonnello Yuri Budanov e Anastasia Baburova, collaboratrice dello stesso quotidiano di Anna Politkovskaya, a pochi passi dalla Cattedrale di Cristo Salvatore;

            gli assassini hanno potuto agire perché nessuna protezione era stata predisposta per le vittime, nonostante le gravi minacce di cui erano state oggetto,

        impegna il Governo:

            nel contesto delle relazioni fra Unione europea e Federazione russa, a manifestare l'auspicio che le autorità russe concludano sollecitamente e positivamente le indagini sui due gravi crimini, identificando i colpevoli e sottoponendoli a giudizio;

            a chiedere che vengano rafforzate le misure di protezione a favore delle persone che corrono analoghi rischi;

            a continuare a sollecitare l'Unione europea, sia nel quadro del futuro accordo di partenariato con la Federazione russa,, sia nel quadro del dialogo già in essere con quest'ultima in materia di diritti umani, a impegnarsi nella stessa direzione.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

Art. 2.

Approvato

    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

    1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 47.990 per l'anno 2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 (1325)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in complessivi 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 24,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

    1. È convertito in legge il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, con modificazioni, al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009)

        1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

            a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

            b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

            c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

            d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

            e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

            f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

            g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

            h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

            i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

            l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

            m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

            n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

            o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

        2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

        3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

EMENDAMENTO

1.300

IL RELATORE

V. testo corretto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) le dimensioni dei contrassegni di tutte le liste di candidati sono riportati nelle schede con il diametro di mm 30. I contrassegni depositati a tal fine devono avere le stesse dimensioni».

1.300 (testo corretto)

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) i contrassegni di tutte le liste di candidati sono riportati nelle schede con il diametro di mm 30. I contrassegni depositati a tal fine devono avere le stesse dimensioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.300

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali)

        1. All'articolo 15, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.".

        2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30".

        3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.".

        4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.".

        5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.".

1.0.1

SANNA, PASSONI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo)

        1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la tabella A di cui all'articolo 2, primo comma, è sostituita dalla seguente:

CIRCOSCRIZIONI

Capoluogo della Circoscrizione

I

 Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)

Milano

II

 Italia nord-orientale (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna)

Venezia

III

 Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)

Roma

IV

 Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

Napoli

V

 Sicilia

Palermo

VI

 Sardegna

Cagliari

        b) al secondo comma dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori''.

         2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A della medesima legge, come sostituita dalla presente legge.»

1.0.2

VITA, NEROZZI, CARLONI, CHIAROMONTE, NEGRI, CAROFIGLIO, MAGISTRELLI, SIRCANA, SBARBATI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di sottoscrizione delle liste dei candidati al Parlamento europeo)

        1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti'';

            b) il terzo comma è abrogato;

            c) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o nel caso di candidature per i partiti o i gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo.''».

1.0.5

GASBARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: ''ottenuto almeno un rappresentante'' sono sostituite dalle seguenti: ''superata la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 9''».

1.0.100 (già 2.0.100)

VITA, NEROZZI, CARLONI (*), CHIAROMONTE (*), NEGRI (*), CAROFIGLIO (*), MAGISTRELLI (*), SIRCANA (*), SBARBATI (*)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        ''1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: ''ottenuto almeno un rappresentante'' sono sostituite dalle seguenti: ''ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi''.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.101 (già 2.0.101)

PISTORIO, OLIVA

Ritirato

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modificazione all'articolo 16 comma 3, della legge n. 515, del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee)

        1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993. n. 515 dopo le parole: ''ottenuto almeno un rappresentante'' aggiungere le seguenti: ''o che abbiano ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale e nelle precedenti elezioni politiche abbiano presentato proprie liste, con lo stesso simbolo e abbiano eletto almeno un rappresentante in ciascuno dei due rami del Parlamento''».

1.0.102 (già 2.0.102)

PISTORIO, OLIVA

Ritirato

Dopo l'articolo 2,inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modificazione all'articolo 16 comma 3, della legge n. 515, del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee)

        1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993. n. 515 dopo le parole: ''ottenuto almeno un rappresentante'' aggiungere le seguenti: ''o che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale e nelle precedenti elezioni politiche abbiano presentato proprie liste, con lo stesso simbolo e abbiano eletto almeno un rappresentante in ciascuno dei due rami del Parlamento''».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009)

        1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

            a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

            b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

            c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

        2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.

        3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

        4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

        5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

        6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

        7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

        8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

        9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

        10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

        11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

        12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

        13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.

        14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

        15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

            a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

            b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

                1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;

                2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

                3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

                4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

            c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

            d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

        16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

        17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

EMENDAMENTI

2.100

GAMBA, CONTINI, LICASTRO SCARDINO

Improponibile

Al comma 1, dopo le parole: «spettanti all'Italia», sopprimere le seguenti: «dell'anno 2009».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «spettanti all'Italia», sopprimere le seguenti: «dell'anno 2009».

2.300

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

        «17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione, di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3000».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.103

GAMBA, CONTINI, LICASTRO SCARDINO

Improponibile

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

        1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

            a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

            b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

            c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 2, commi da 2 a 17, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30».

2.0.104

ESPOSITO

Improponibile

Dopo l'articolo 2,aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Diritto di voto dei marittimi italiani all'estero)

        1. I cittadini italiani appartenenti alla categoria della gente di mare, di cui al codice della navigazione approvato con RD del 30 marzo 1942, n. 327, che svolgono attività lavorativa a bordo di navi all'estero, esercitano il diritto di voto per corrispondenza, mutuando principi e criteri attuativi delle procedure e dei metodi già previsti dal decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3.

        2. Al comandante della nave italiana in relazione alle previsioni di cui al comma 1, è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, in particolare, egli provvede a documentare le operazioni di voto, ad agevolare le relative attività, nel rispetto della normativa di riferimento e delle direttive emanate dalle Autorità preposte al fine di consentire il diritto di voto ai soggetti di cui al comma 1.

        3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono richiamate e delineate le procedure da attuare per permettere l'esercizio del diritto di voto dei marittimi italiani imbarcati all'estero».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009)

        1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

            a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

            b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

            c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

        2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

        3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

        4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

        5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

EMENDAMENTO

3.100

CONTINI, GAMBA, LICASTRO SCARDINO

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 75» con le seguenti: «dagli articoli 75 e 138» e dopo la parola: «Costituzione», sopprimere le seguenti: «che si svolgono nell'anno 2009».

        Conseguentemente «alla rubrica, sostituire le parole: «dall'articolo 75», con le seguenti: «dagli articoli 75 e 138» e dopo la parola: «Costituzione», sopprimere le seguenti: «che si svolgono nell'anno 2009».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.3

BIANCO, ADAMO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deroga al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)

        1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''3-bis. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti è sempre consentito un terzo mandato consecutivo.''»

3.0.100

ZANETTA

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 3-bis.

(Deroga al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti)

        All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''3-bis. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti è ammesso un terzo mandato consecutivo''».

3.0.101

ZANETTA

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abolizione del doppio turno per l'elezione del presidente della provincia)

        1. All'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        ''6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima'';

            b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.

        2. All'articolo 75, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''al primo turno'' sono soppresse».

3.0.102

ZANETTA

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abolizione del doppio turno per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

        1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima'';

            b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

        2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, le parole: ''al termine del primo o del secondo turno'' sono soppresse;

            b) al comma 7, le parole: ''al primo turno'' sono soppresse;

            c) al comma 8, le parole: ''nel turno di elezione del sindaco'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'elezione del sindaco'';

            d) al comma 9, le parole: ''nel primo turno'' sono soppresse;

            e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8''».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)

        1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

EMENDAMENTO

4.300

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» con le seguenti: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON, D'ALIA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini per i rimborsi elettorali)

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per le consultazioni elettorali svoltesi il 25 maggio 2008 per il rinnovo del Consiglio Valle della Regione Autonoma Valle d'Aosta è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

        3. all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4.0.2

GASBARRI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008, maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

        3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

4.0.100

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Improponibile

Dopo l'articolo 4,inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali)

        1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: ''per le elezioni della Camera dei deputati'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso''.

        2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: ''in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato'';

            b) il quinto periodo è soppresso».

4.0.101

BOLDI, ALLEGRINI, COMPAGNA, PITTONI, RANDAZZO

V. testo corretto

Dopo l'articolo 4,inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OCSE)

        1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinato da leggi statli, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

        2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1, non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

4.0.101 (testo corretto)

BOLDI, ALLEGRINI, COMPAGNA, PITTONI, RANDAZZO

Approvato

Dopo l'articolo 4,inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OCSE)

        1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinato da leggi statli, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

        2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1, non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

        1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV-quater, n. 1)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

D'ALIA

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            numerose sono le ragioni che consigliano di procrastinare l'esame del documento riguardante l'ex senatore Storace (Doc. IV-quater, n. 1); in particolare si osserva che è politicamente e costituzionalmente inammissibile che l'intera collettività sia chiamata a coprire il costo del contenzioso costituzionale ed europeo per controversie prive di chance alcuna di successo, poiché riguardano opinioni espresse al di fuori del Parlamento, quando l'interessato non sia stato in grado di produrre un proprio atto parlamentare tipico, che si ponga in stretta corrispondenza testuale e cronologica con 1'"esternazione";

            si ritiene perciò necessario un ulteriore approfondimento delle questioni in premessa da parte del Senato, che non può deliberare prima dell'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000,

        delibera di rinviare di un anno (fino al 31 dicembre 2009) - e comunque fino all'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000 - l'esame del documento Doc. IV-quater, n. 1, riguardante l'ex senatore Storace.

DOCUMENTO

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Monza - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari a carico del senatore Raffaele Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 1)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

D'ALIA

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            numerose sono le ragioni che consigliano di procrastinare l'esame del documento riguardante l'ex senatore Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 1); in particolare si osserva che è politicamente e costituzionalmente inammissibile che l'intera collettività sia chiamata a coprire il costo del contenzioso costituzionale ed europeo per controversie prive di chance alcuna di successo, poiché riguardano opinioni espresse al di fuori del Parlamento, quando l'interessato non sia stato in grado di produrre un proprio atto parlamentare tipico, che si ponga in stretta corrispondenza testuale e cronologica con 1'"esternazione";

            si ritiene perciò necessario un ulteriore approfondimento delle questioni in premessa da parte del Senato, che non può deliberare prima dell'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000,

        delibera di rinviare di un anno (fino al 31 dicembre 2009) - e comunque fino all'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000 - l'esame del documento Doc. IV-ter, n. 1, riguardante l'ex senatore Iannuzzi.

DOCUMENTO

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento (Doc. IV-ter, n. 2)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

D'ALIA

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            numerose sono le ragioni che consigliano di procrastinare l'esame del documento riguardante l'ex senatore Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 2); in particolare si osserva che è politicamente e costituzionalmente inammissibile che l'intera collettività sia chiamata a coprire il costo del contenzioso costituzionale ed europeo per controversie prive di chance alcuna di successo, poiché riguardano opinioni espresse al di fuori del Parlamento, quando l'interessato non sia stato in grado di produrre un proprio atto parlamentare tipico, che si ponga in stretta corrispondenza testuale e cronologica con 1'"esternazione";

            si ritiene perciò necessario un ulteriore approfondimento delle questioni in premessa da parte del Senato, che non può deliberare prima dell'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000,

        delibera di rinviare di un anno (fino al 31 dicembre 2009) - e comunque fino all'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000 - l'esame del documento Doc. IV-ter, n. 2, riguardante l'ex senatore Iannuzzi.

DOCUMENTO

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari a carico del senatore Raffaele Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 6)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

D'ALIA

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            numerose sono le ragioni che consigliano di procrastinare l'esame del documento riguardante l'ex senatore Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 6); in particolare si osserva che è politicamente e costituzionalmente inammissibile che l'intera collettività sia chiamata a coprire il costo del contenzioso costituzionale ed europeo per controversie prive di chance alcuna di successo, poiché riguardano opinioni espresse al di fuori del Parlamento, quando l'interessato non sia stato in grado di produrre un proprio atto parlamentare tipico, che si ponga in stretta corrispondenza testuale e cronologica con 1'"esternazione";

            si ritiene perciò necessario un ulteriore approfondimento delle questioni in premessa da parte del Senato, che non può deliberare prima dell'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000,

        delibera di rinviare di un anno (fino al 31 dicembre 2009) - e comunque fino all'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000 - l'esame del documento Doc. IV-ter, n. 6, riguardante l'ex senatore Iannuzzi.

DOCUMENTO

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Monza - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari a carico del senatore Raffaele Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 7)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

D'ALIA

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            numerose sono le ragioni che consigliano di procrastinare l'esame del documento riguardante l'ex senatore Iannuzzi (Doc. IV-ter, n. 7); in particolare si osserva che è politicamente e costituzionalmente inammissibile che l'intera collettività sia chiamata a coprire il costo del contenzioso costituzionale ed europeo per controversie prive di chance alcuna di successo, poiché riguardano opinioni espresse al di fuori del Parlamento, quando l'interessato non sia stato in grado di produrre un proprio atto parlamentare tipico, che si ponga in stretta corrispondenza testuale e cronologica con 1'"esternazione";

            si ritiene perciò necessario un ulteriore approfondimento delle questioni in premessa da parte del Senato, che non può deliberare prima dell'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000,

        delibera di rinviare di un anno (fino al 31 dicembre 2009) - e comunque fino all'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000 - l'esame del documento Doc. IV-ter, n. 7, riguardante l'ex senatore Iannuzzi.

DOCUMENTO

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio a carico del senatore Paolo Guzzanti (Doc. IV-ter, n. 8)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

D'ALIA

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            numerose sono le ragioni che consigliano di procrastinare l'esame del documento riguardante l'ex senatore Guzzanti (Doc. IV-ter, n. 8); in particolare si osserva che è politicamente e costituzionalmente inammissibile che l'intera collettività sia chiamata a coprire il costo del contenzioso costituzionale ed europeo per controversie prive di chance alcuna di successo, poiché riguardano opinioni espresse al di fuori del Parlamento, quando l'interessato non sia stato in grado di produrre un proprio atto parlamentare tipico, che si ponga in stretta corrispondenza testuale e cronologica con 1'"esternazione";

            si ritiene perciò necessario un ulteriore approfondimento delle questioni in premessa da parte del Senato, che non può deliberare prima dell'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000,

        delibera di rinviare di un anno (fino al 31 dicembre 2009) - e comunque fino all'abbandono, da parte della Corte costituzionale, della giurisprudenza fondata sulle sentenze nn. 10 e 11 del 2000 - l'esame del documento Doc. IV-ter, n. 8, riguardante l'ex senatore Guzzanti.

Allegato B

 

Testo integrale della relazione orale del senatore Amoruso sul disegno di legge n. 1325

II provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa e già approvato in prima lettura da parte della Camera dei deputati, reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche la norma di copertura finanziaria degli oneri.

Dal punto di vista contenutistico, la Convenzione e l'annesso Protocollo e Verbale d'intesa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali creano le premesse di una futura migliore collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Infatti i trattati contro la doppia imposizione hanno la precipua finalità di non pregiudicare l'interscambio commerciale e non arrecare limitazioni per gli imprenditori che effettuano operazioni con l'estero.

La Convenzione oggetto di ratifica è destinata a sostituire la precedente Convenzione del 1984, per tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina fiscale dei due Paesi. Le disposizioni ritenute ancora attuali non hanno subìto modifiche per accordo delle Parti; peraltro la nuova Convenzione si applica alla sola imposizione sui redditi, essendo esclusa secondo un criterio di reciprocità la tassazione sul patrimonio.

La Convenzione consta di 29 articoli e di un Protocollo e un Verbale d'intesa e riproduce sostanzialmente il modello elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per i trattati contro le doppie imposizioni.

Gli articoli 1 e 2 individuano la sfera soggettiva e oggettiva di applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate sono per gli USA le imposte federali sul reddito, mentre per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive. Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» indica una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente percepisce da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo (articolo 6), mentre gli utili delle imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione.

I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili di norma solo nello Stato di residenza del beneficiario, e anche gli interessi (articolo 11) e i canoni (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, per cui sono fissati precisi limiti massimi. Tali soglie si applicano solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario e risiede nell'altro Stato contraente. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività nello Stato di residenza. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, salva la possibilità che esse siano tassate anche dallo Stato di provenienza (articolo 18). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che essi siano di regola imponibili solo nello Stato di residenza di chi li percepisce. All'articolo 23 viene definito quale metodo per evitare le doppie imposizioni il meccanismo del credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

All'articolo 24 viene stabilito il principio di non discriminazione, per cui i cittadini di uno Stato non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti ivi residenti. L'articolo 26 prevede lo scambio di informazioni tra le Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto delle legislazioni interne. L'articolo 28 reca disposizioni relative all'entrata in vigore e prevede la cessazione degli effetti della precedente Convenzione, firmata a Roma il 17 aprile 1984. Le altre disposizioni finali sono recate dall'articolo 29 e riguardano la denuncia e la cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata, salva la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente dopo cinque anni dall'entrata in vigore.

Sul piano concreto, la Convenzione è suscettibile di un forte impatto positivo sulle fiorenti relazioni economiche, commerciali e finanziarie esistenti tra Italia e Stati Uniti, come si evince chiaramente dai dati forniti dalla Banca d'Italia sui reciproci investimenti diretti.

La Convenzione conferma e rafforza i rapporti, non solo politici ed economici, ma anche sul piano della cooperazione giudiziaria e di difesa, tra i due Stati, come evidenziato dagli altri accordi bilaterali recentemente ratificati dal Parlamento italiano.

La ratifica della Convenzione potrà avere risvolti positivi soprattutto rispetto alla crisi economica in corso, che si è tradotta in un rallentamento del volume degli scambi internazionali di merci e degli investimenti.

Lo strumento delle Convenzioni per l'eliminazione delle doppie imposizioni è ampiamente diffuso nella comunità internazionale onde agevolare, nella sempre crescente interconnessione delle economie, l'incremento del flusso degli investimenti. Ne costituisce riprova la recente presentazione di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni stipulati tra l'Italia e la Slovenia, la Bielorussia e la Croazia.

In conclusione, si auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

Testo integrale dell'intervento del senatore Pedica nella discussione generale del disegno di legge n. 1325

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

il disegno di legge n. 1325, che va a ratificare ed a rendere esecutiva la Convenzione stipulata con il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, rappresenta senza dubbio uno strumento importante nel panorama delle relazioni internazionali dell'Italia. Innanzitutto per la forma che si è scelto di adoprare, in quanto la Convenzione è stata redatta su uno schema fedele alle linee indicate nel modello OCSE del 1963, poi costantemente aggiornato sino al 2005. Vorrei segnalare che alla discussione in Commissione Esteri del Senato vi sono Convenzioni dello stesso tenore stipulate con Slovenia, Croazia e Bielorussia.

Pertanto l'aver correttamente scelto di redigere le Convenzioni sulla base del modello unico OCSE permette, nel progressivo instaurarsi di un sistema ampio dei menzionati strumenti internazionali, di mantenere armonia e uniformità e, conseguentemente, di semplificare il panorama del diritto rendendo più semplice l'applicazione delle convenzioni per la pubblica amministrazione e più immediato il loro utilizzo da parte degli attori economici privati. Per quanto riguarda la stipula delle Convenzioni sopra menzionate, è indubbio che la principale ragione che spinge gli Stati a ricercare tali intese è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a tutti quelli che operano su un piano transnazionale.

La Convenzione chiarisce, giuridicamente, alcune categorie, affermando che i "soggetti residenti" in uno Stato contraente sono coloro che in base alla legislazione fiscale di tale Stato vengono considerati ivi residente, e che una "stabile organizzazione" indica una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Quindi, agli articoli 6 e seguenti, disciplina in modo specifico l'imposizione dei redditi, differenziando a seconda che questi derivino da beni immobili, da utili di imprese, da navigazione aerea o marittima, da dividendi societari, e così via.

In sintesi, potremmo dire che tramite la Convenzione si avvia una opera di chiarezza del quadro normativo tributario. Da tale certezza del diritto non potranno che beneficiare gli operatori economici. Infatti una chiarezza normativa delle disposizioni che regolano l'imposizione fiscale avrà un effetto di attrazione degli investimenti esteri e potrà dare nuovo slancio agli scambi economici fra i due Paesi.

Ma l'effetto che può generarsi dalla Convenzione non si ferma qua, costituendo un mezzo utile per limitare il costituirsi di sedi fittizie di impresa. O ancora, la delocalizzazione delle stesse in Paesi con una disciplina di maggiore favore dal punto di vista fiscale.

Nel panorama internazionale infatti abbiamo assistito al proliferare delle cosiddette EPZ, ossia le exporting processing zone, quelle aree fiscali che i paesi in via di sviluppo creano all'interno dei loro confini per attrarre le imprese estere con regimi fiscali bassissimi. Ora queste zone sono spesso degli stati all'interno degli stati, dove la mano d'opera è sfruttata indegnamente, dove non esistono sindacati, dove i servizi sociali sono assenti, dove lo stato in via di sviluppo ha pochissimo potere di controllo. Una sorta di enclave coloniale, diffusa specialmente nell'Asia, in Messico e in Paraguai.

Arrivare alla ratifica di Convenzioni come quella di oggi, sebbene non sia risolutivo per sanare quegli abomini del diritto internazionale che rappresentano le zone per l'esportazione, può tuttavia contribuire a evitare la delocalizzazione e il mantenimento delle imprese italiane ed statunitensi sui rispettivi tenitori.

Infatti, conseguendo una maggiore equità nella distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui il reddito viene prodotto e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso, garantisce che l'eccesso di imposizione fiscale non funga da deterrente per le stesse imprese.

Pertanto, vorrei esprimere il pieno apprezzamento per la Convenzione e invocarne una celere applicazione, considerando anche che ormai sono trascorsi 10 anni da quando la stessa è stata firmata nel 1999 dai due Paesi, e che in tale lasso temporale si sarebbe già potuto fare molto per le nostre imprese, per i nostri operatori economici.

Allora, forse, sarebbe necessario considerare l'ipotesi di una riforma della procedura di approvazione parlamentare, che permetta di rendere più celere la ratifica e più immediata l'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Infatti, quando dal diritto internazionale e pattizio, ovvero da quello comunitario, l'Italia, i suoi cittadini, le sue imprese, la sua pubblica amministrazione, tutti, ne possono beneficiare, allora conviene velocizzarne l'operatività.

Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 1325

Onorevole Presidente, gentili colleghi, vorrei esprimere, anche a nome del Gruppo Italia dei Valori, il parere favorevole alla ratifica ed esecuzione della Convenzione con gli Usa per evitare le doppie imposizioni. Questo atto rappresenta non solo un fondamentale strumento economico, poiché semplificherà l'imposizione tributaria sulle società e sui soggetti fisici e giuridici residenti in Italia e negli Stati Uniti; questa Convenzione ha anche un ruolo più ampio: è un vero e proprio atto di politica internazionale.

Semplificare infatti le relazioni economiche fra l'Italia e gli Stati Uniti, sanando il sorgere di eventuali contenziosi economici, è il preludio a una relazione diplomatica e politica di sempre maggiore profondità e concordia con l'America. Questo atto appartiene, dunque, alla politica internazionale oltre che a quella semplicemente tributaria.

Abbiamo sottolineato, poi, in discussione generale, l'effetto positivo che lo stesso genererà nell'incentivare le attività economiche degli imprenditori e dei professionisti sia italiani che statunitensi sulle entrambe le sponde dell'Atlantico. Se anche le esportazioni non crescessero automaticamente con l'entrata in vigore della Convenzione, sicuramente verranno da questa incentivate, e sappiamo tutti bene quanto le nostre imprese hanno bisogno di crescere in questo momento di profonda crisi economica. Dalla relazione della Banca d'Italia, si osserva che nel 2007 c'è stata una flessione dello 0,6 per cento delle esportazioni e un aumento del 3,5 per cento delle importazioni. Del 2008 poi non parliamone! E anche il 2009 non si annuncia sotto i migliori auspici.

Formulare, allora, convenzioni che sanciscono una certezza tributaria e una equità impositiva potrebbe aiutare ad aumentare l'export italiano e a ridurre l'import, arrivando ad aumentare il saldo attivo della nostra bilancia commerciale.

La Convenzione poi è finalizzata ad evitare la creazione di sedi fittizie di imprese e la delocalizzazione delle società. Combatte, dunque, quelle distorsioni del sistema economico globale che hanno portato le imprese a spostare le proprie sedi in paesi in via di sviluppo con bassi regimi fiscali e a sfruttare la mano d'opera a buon mercato senza rispettarne i diritti. Questa tendenza è considerata proprio il lato oscuro della globalizzazione, e l'unico modo per combatterla è offrire un quadro normativo certo ed una serie di incentivi economici, come fa questa Convenzione, che permette di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici. Inoltre la Convenzione è pienamente rispettosa del diritto internazionale, poiché è stata redatta sulla base del modello OCSE.

Ora, ribadendo la posizione multilateralista dell'IdV, se l'Italia procederà a ratificare tutta una serie di Convenzioni contro le doppie imposizioni che si basano in modo uniforme sul modello OCSE, nella sostanza si passerà da vari regimi bilaterali ad un uniforme regime multilaterale. Anche per questo motivo, come per gli altri elencati in precedenza, concludo che l'Italia dei Valori è favorevole ad accordi di questo tenore, che manterrà la sua posizione anche su quelli attinenti alla stessa materia che parallelamente si sta discutendo in Commissione esteri relativi alla Croazia, alla Slovenia e alla Bielorussia. Annuncio, pertanto, il voto favorevole dell'IdV.

Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 1325

La Convenzione, simile a molte altre firmate dal nostro Paese con la gran parte dei partner internazionali, mira a regolare l'imposizione fiscale sul reddito dei soggetti (persone fisiche, enti e società) non residenti.

La materia è normata in genere da convenzioni o trattati multilaterali, che derogano a quanto previsto dalle norme interne, nel nostro caso il DPR n. 917 del 1986, e si applicano solo se più favorevoli per il soggetto.

Gli Stati stipulano questo genere di convenzioni per evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano «transnazionale»; non è previsto invece un analogo meccanismo per evitare la mancata imposizione operando abilmente su mercati diversi.

Le convenzioni, compresa quella in oggetto, sono stilate sulla falsariga di due precisi atti internazionali: la Convenzione tipo dell'OCSE del 1963, da ultimo rivista nel 2005, ed il Manuale di negoziazione dell'ONU del 1979, che mira a permettere ai Paesi in via di sviluppo la negoziazione di accordi equi con gli Stati economicamente più forti. Anche in questo Trattato, come per gli altri simili già ratificati, i princípi cardine sui quali ci si fonda per evitare la doppia imposizione sono quelli di residenza e di organizzazione prevalente.

La Convenzione con gli USA oggi in ratifica sostituisce una precedente convenzione del 1984 per tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina fiscale dei due Paesi, ma si applica alla sola imposizione sui redditi e afferma, appunto, sostanzialmente il principio della tassazione nel luogo di residenza.

I soggetti interessati sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate sono per gli USA le imposte federali sul reddito, mentre per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Più in dettaglio, i princípi su cui si regge l'accordo sono duplici: se si tratta di immobili, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili sono imponibili solo laddove l'immobile è situato. Al contrario, se si tratta di utili di impresa, essi sono imponibili solo nello Stato di residenza dell'impresa stessa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

I dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato.

Lo strumento che concretamente viene utilizzato per evitare la doppia imposizione è quello del credito d'imposta, coerentemente con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Dichiarazione di voto del senatore Battaglia sul disegno di legge n. 1341

Le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge in esame risiedono nella volontà di consentire lo svolgimento del turno delle elezioni amministrative contestualmente alle elezioni europee e sono conseguentemente volte a garantire l'esercizio del voto dei cittadini che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali. Il loro scopo è anche quello di garantire la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e dei procedimenti elettorali, anche per quanto concerne lo scrutinio del voto.

L'esame svolto in Commissione affari costituzionali ha riconosciuto sia i presupposti costituzionali che le ragioni di merito del provvedimento, rassegnandolo all'Assemblea senza alcuna modificazione. Il voto quindi non può che essere convintamente favorevole, tenuto conto dell'indubbio valore della speciale disciplina che, anticipando l'inizio delle votazioni per tutte le consultazioni abbinate (elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni amministrative) a partire dal pomeriggio di sabato per poi chiudere la votazione alle 22 della domenica, da un lato ottempera all'articolo 9 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e approvato con legge 6 aprile 1977, n. 150, che stabilisce che tutti gli Stati membri devono svolgere le elezioni in una data compresa entro uno stesso periodo di tempo tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva e, dall'altro, comporta un risparmio di spesa non trascurabile nella fase attuale.

Anche le altre disposizioni, quali quelle recate dagli articoli 2 e 3, rivestono particolare significato in quanto dispongono la speciale disciplina volta ad agevolare il voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali. I soggetti aventi diritto, individuati dal comma 1 dell'articolo 2, in via generale potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza, previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Lo stesso dicasi per quanto previsto dall'articolo 3, che persegue finalità identiche a quelle sottese all'articolo 2, essendo volto a consentire l'esercizio del voto referendario ad alcune tipologie di cittadini che si trovano temporaneamente all'estero, in relazione ai referendum abrogativi che si svolgeranno nell'anno 2009.

Infine, con il successivo articolo 4, si dispongono norme per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno sempre nel corso del 2009.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Bornacin, Calabrò, Caliendo, Cantoni, Carrara, Caselli, Castelli, Ciampi, Collino, D'Ali', Davico, Digilio, Di Stefano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Pera, Poli Bortone, Sciascia e Viespoli.

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cursi e Fioroni, per attività della 10a Commissione permanente; Baldassarri e Legnini, per attività di rappresentanza del Senato; Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Allegrini, Compagna, Livi Bacci, Marcenaro, Marcucci, Randazzo e Vizzini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Firrarello, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

 

Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione in data 18 febbraio 2009, ha eletto il deputato Aniello Formisano alla carica di Vice Presidente, in sostituzione del deputato Carlo Costantini, cessato dal mandato parlamentare.

 

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. cost., in data 19/02/2009 la 1ª Commissione permanente Aff. cost. ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti" (847-B)

S.847 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.746); C.2031 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

 

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 12 febbraio all'18 febbraio 2009)

 

 

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 28

   

GIAMBRONE: sulla procedura selettiva per l'assunzione di esperti presso l'Assessorato regionale per l'impiego e la formazione professionale della Sicilia (4-00563) (risp. FITTO, ministro per i rapporti con le Regioni)

 

PAPANIA: sull'aumento dei prezzi dei concimi e del prezzo del carburante agricolo (4-00482) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

 

SARO: sulla soppressione della sezione operativa periferica di Gorizia del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (4-00657) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

 

Mozioni

FLERES, ALICATA, PISCITELLI, FIRRARELLO, FLUTTERO, CAMBER, GALLONE, POSSA, ASCIUTTI, VALDITARA, DE ECCHER, RIZZOTTI, GHIGO, MASSIDDA, LICASTRO SCARDINO, CENTARO, CONTINI, FOSSON, GERMONTANI, FERRARA, SAIA, BUTTI, GALIOTO, LAURO, TOMASSINI, SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PICHETTO FRATIN, SANTINI, BALDINI, GALLO, PICCIONI, MORRA, AMATO, BONFRISCO, COLLI, CASOLI, ESPOSITO, ZANETTA - Il Senato,

premesso che:

la protezione contro il reato di stupro è stata oggetto di interesse del legislatore fin da prima dell'unità d'Italia, ed ha seguito un iter di trasformazioni più o meno incisive, fino alla legge 15 febbraio 1996, n. 66, la prima a disciplinare lo stupro in modo organico;

con il passare dei decenni, la concezione di violenza si è parzialmente modificata, subendo un'evoluzione interpretativa, fino all'affermazione - in tempi più recenti - che spetta al giudice stabilire se la violenza usata dall'aggressore è stata idonea a vincere le resistenze della vittima;


venendo alla sostanza della legge, essa, sotto alcuni aspetti, è imprecisa. Infatti, sono accennati e non sono definiti i casi di minore gravità, lasciando ai giudici un'ampia facoltà interpretativa e la responsabilità di definire le pene; lo stesso discorso vale per lo stupro di gruppo definito all'articolo 9 della predetta legge, come la "partecipazione, da parte di due o più persone riunite, ad atti di violenza sessuale" senza che siano specificati i presupposti;

la facoltà interpretativa gioca un ruolo importante nella definizione del comportamento oggetto di reato, infatti, la nozione di "atti sessuali" cui fa riferimento l'art. 3, congiuntamente a quanto definito dalla Corte di cassazione, comprende ogni comportamento che si manifesti con l'intento di dare soddisfacimento all'istinto collegato con i caratteri genitali dell'individuo: secondo il combinato disposto legislativo e giurisprudenziale, dunque, la condotta deve quindi concludersi almeno con toccamenti delle parti del corpo altrui che nei casi normali siano oggetto di preliminari diretti al conseguimento della piena eccitazione anche in modo non completo, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto attivo abbia o no conseguito la soddisfazione erotica;

lo stupro è la volontà di annullare chi lo subisce ed è figlio di una cultura dove il rapporto tra i due sessi è basato sul dominio di un sesso sull'altro e dove si stabilisce che la donna è il soggetto passivo. Così il corpo femminile diviene un oggetto. Purtroppo, di stupro si muore;

la violenza sessuale, pertanto, rappresenta la più grave lesione della dignità della persona, con ripercussioni fisiche e psicologiche drammatiche su chi la subisce;

la cronaca degli ultimi giorni è stata caratterizzata da continue denunce di stupri, anche di gruppo, e questo conferma un acutizzarsi di un fenomeno già molto esteso, spesso perpetrato tra le mura domestiche (mariti, fidanzati, conviventi, fratelli, eccetera), ma non mancano i casi di violenza sessuale da parte di estranei;

di questi reati, soltanto 8 per cento viene denunciato; e questo significa che non si hanno notizie del restante 92 per cento. Molte donne, infatti, lamentano la scarsa incisività delle norme in vigore con particolare riferimento alle pene da scontare e alla facoltà interpretativa lasciata ai giudici. Si pensi che da un recente sondaggio 6 italiane su 10, avendone la possibilità, si farebbero giustizia da sole,

impegna il Governo a promuovere le opportune modifiche alla richiamata legge introducendo il reato di "stupro" in luogo del reato di "violenza sessuale" (articolo 609-bis codice penale), considerato che occorre evidenziare la maggiore gravità dello stupro ed inoltre, relativamente alle pene, l'inasprire le stesse e assicurare la certezza della detenzione.

(1-00092)

Interrogazioni

SARO, CAMBER - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

la Prefettura di Gorizia ha reso noto che nel corso della notte del 18 febbraio 2009 40 extracomunitari sono stati trasportati da Lampedusa (Agrigento) al Centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Gradisca d'Isonzo (Gorizia);

si tratterebbe in prevalenza di nordafricani, quasi tutti tunisini, che si erano resi responsabili delle ultime azioni di violenza proprio nel Centro di prima accoglienza dell'isola siciliana;

la scorsa settimana al Centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Gradisca erano giunti altri 70 rifugiati da Grosseto;

considerato che:

il CIE di Gradisca d'Isonzo contiene già 130 immigrati;

l'arrivo di questi ultimi 40 costituisce un pericolo per la sicurezza all'interno del centro medesimo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi in base ai quali i sopraccitati 40 clandestini, già responsabili di violenze nel centro di Lampedusa, siano stati trasferiti a Gradisca d'Isonzo;

se, prima di procedere al trasferimento a Gradisca, il Ministro in indirizzo abbia valutato altre soluzioni alternative e più agevoli, anche da un punto di vista logistico e, in caso affermativo, quali e con quali esiti;

quali costi abbia dovuto affrontare l'amministrazione per detto trasferimento;

se prima di procedere a detto trasferimento si sia valutata la possibilità di accedere ad altro Centro di accoglienza più vicino all'isola di Lampedusa;

se e quali costi avrebbe dovuto sopportare l'amministrazione qualora avesse proceduto direttamente al rimpatrio dei clandestini;

se siano stati già decisi i tempi di permanenza dei 40 extracomunitari nel centro di Gradisca d'Isonzo;

se siano state consultate le autorità locali prima di procedere a detto trasferimento;

se siano state prese ulteriori misure finalizzate a tutelare la sicurezza di quanti operano nel medesimo Centro e, in generale, a salvaguardia dell'incolumità e dell'ordine pubblici.

(3-00559)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LUSI, LEGNINI, MARINI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

la grave crisi economica mondiale coinvolge profondamente l'Abruzzo, in particolare la provincia dell'Aquila, determinando una situazione che può rivelarsi devastante dal punto di vista sociale;

ad Avezzano (L'Aquila) ha, infatti, sede lo stabilimento della Micron Technology Italia, prima grande impresa della provincia, azienda cardine del sistema economico abruzzese con 2.000 dipendenti diretti e 500 addetti appartenenti alle aziende di supporto. Gli impiegati della Micron rappresentano oltre il 35 per cento del totale degli occupati dell'industria di Avezzano con circa 95 milioni di compensi su base annua;

la Micron ha investito nel sito di Avezzano, dal 1998 ad oggi, oltre 1.100 milioni di euro: il 5 per cento del totale degli investimenti diretti esteri in Italia;

la Micron, che produce dispositivi a semiconduttore e rappresenta un polo tecnologico di eccellenza mondiale per la produzione di wafer (dischi di silicio) con tecnologia d'avanguardia, a causa della forte flessione sulle commesse dei semiconduttori, dal 5 gennaio 2009, e per 13 settimane, è stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione;

attualmente sono circa 1.700 su 2.000 i dipendenti in cassa integrazione ai quali vanno ad aggiungersi altri 500 lavoratori di società esterne alla Micron che rischiano di rimanere senza alcun ammortizzatore sociale;

le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali hanno chiesto, fin dal gennaio 2009, un incontro con il Ministero cui porre le questioni riguardanti la crisi aziendale;

la salvezza dell'impresa e dei suoi dipendenti dipende da diversi fattori, tra i quali è decisivo che si rimetta in moto il "contratto di programma": strumento di programmazione negoziata che prevede investimenti pubblici importanti nel settore industriale produttivo, soprattutto nel comparto della ricerca e dello sviluppo;

le agevolazioni previste "dal contratto di programma" potrebbero permettere alla Micron di godere dei capitali utili a superare la crisi e di ravviare la produzione nello stabilimento di Avezzano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e quale tipo di iniziative ritenga opportuno assumere per incentivare sul territorio abruzzese il mantenimento dello stabilimento della Micron e garantirne i livelli occupazionali;

essendo il nucleo industriale di Avezzano compreso tra le aree depresse indicate nel "contatto di programma", quali azioni intenda prendere il Ministro per accelerare il più possibile questo iter in considerazione della particolare urgenza e acutezza della crisi che si è determinata;

quali azioni intenda intraprendere a tutela delle centinaia di famiglie che si trovano improvvisamente senza lavoro;

se intenda ripristinare a pieno le agevolazioni fiscali per gli investimenti nella ricerca;

quali siano le misure che intende attuare al fine di superare la crisi attuale e porre famiglie e imprese in grado di competere nel dopo-crisi.

(3-00558)

GIAI, D'ALIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri - Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso sabato 14 febbraio 2009, nel corso del comizio di chiusura della campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Regione Sardegna, ha proferito a giudizio degli interroganti una frase non solo spiacevole ma di cattivissimo gusto per il popolo argentino;

in risposta agli attacchi che gli provenivano dall'opposizione, egli ha detto: «Fanno paragoni azzardati, dicono che sono l'orco di Arcore o Hitler, che assomiglio a quel dittatore argentino che metteva i suoi oppositori su un aereo, apriva gli sportelli e diceva loro: "è una bella giornata di sole andate fuori a giocare a pallone"»;

tali parole, pronunciate dal Presidente del Consiglio su uno dei capitoli più tragici della dittatura militare, che ha sconvolto l'Argentina negli anni '70 con i cosiddetti "voli di morte", risultano gravissime e riaprono ferite mai completamente rimarginate;

migliaia di persone vennero gettate vive nelle acque del Rio della Plata e i loro cadaveri vennero trascinati dalla corrente fino alle coste dell'Uruguay. Una storia vera, che ha colpito non solo l'Argentina ma anche l'Italia, poiché numerose persone scomparse erano di origine italiana,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno non solo rettificare davanti alla stampa le sue dichiarazioni, ma anche scusarsi ufficialmente ed immediatamente con il Governo argentino e con i familiari delle vittime.

(3-00560)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SARO - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) prevede contributi incentivanti da destinare alla produzione di fonti energetiche mediante l'utilizzo di biomasse provenienti dal settore agricolo, a condizione che queste sostanze siano prelevate entro un raggio di 70 chilometri dal luogo in cui è situato l'impianto di trasformazione;

l'erogazione di tali contributi (complessivamente pari a 0,28 euro per chilowatt prodotto, di cui 0,22 euro a carico del Ministero dello sviluppo economico e 0,06 euro a carico del Ministero delle politiche agricole) è però condizionata all'emanazione di decreti attuativi, ancora non avvenuta;

tale ritardo rischia di pregiudicare pesantemente l'equilibrio economico delle imprese produttrici, le quali hanno effettuato ingenti investimenti nel settore;

considerato che:

a quanto si è appreso, resistenze all'emanazione dei provvedimenti attuativi provengono dagli operatori che criticano la limitazione anzidetta, circa il raggio di settanta chilometri per la raccolta delle materie prime;

tale misura restrittiva sembra limitare in maniera ingiustificata la libertà di iniziativa economica,

chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

intendano intervenire con sollecitudine al fine di provvedere, di concerto fra loro, all'emanazione dei citati decreti e rendere, quindi, immediatamente fruibili i contributi previsti;

intendano intervenire, ciascuno per quanto di competenza, al fine di garantire la libertà di approvvigionamento di materie prime anche oltre i settanta chilometri di distanza, per consentire la massima autonomia all'intraprendenza dei produttori.

(4-01156)

RIZZOTTI, CICOLANI, GHIGO, PICCIONI, PICHETTO FRATIN, ZANETTA, MALAN, FLUTTERO, MENARDI, SCARABOSIO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

lo scorso 11 febbraio 2009 il Senato ha licenziato con voto di fiducia il decreto-legge n. 207 del 2008, cosiddetto "Milleproroghe";

tra le misure in esso contenute, destano forte preoccupazione le nuove regole introdotte per il cosiddetto Noleggio con conducente (NCC);

in particolare, dette nuove regole prevedono, tra l'altro: 1) l'obbligo di rientro nella rimessa dopo ogni singolo servizio, anche se i servizi sono stati regolarmente prenotati; 2) divieto di transito di diritto nelle zone a traffico limitato con possibilità da parte dei Comuni di chiedere dazi di entrata; 3) divieto di sosta in luogo pubblico anche durante il servizio di disposizione; 4) compilazione di autocertificazioni per ogni entrata;

tali nuove regole modificano, di fatto, quanto previsto dalla legge n. 21 del 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e mirano, sostanzialmente, a salvaguardare l'attività dei taxi;

preso atto che:

l'approvazione delle riportate norme ha creato grande allarme e preoccupazione fra le associazioni di categoria che vedono oltremodo penalizzata la propria attività lavorativa e minacciano azioni di protesta;

i cosiddetti NCC - circa 4.000 micro aziende, che globalmente rappresentano 20.000 posti di lavoro (50.000 persone se si considerano i familiari) e producono un fatturato globale di circa 1.000.000 di euro - necessiterebbero di un intervento a sostegno della loro attività, sentendo gravemente minacciato il sostentamento personale e delle loro famiglie, stante il momento di crisi che attanaglia tutti i settori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dover intervenire in tempi brevissimi nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, pur nella doverosa salvaguardia della distinzione dei NCC dal servizio taxi, al fine di riportare i cosiddetti NCC nell'alveo delle norme previste dalla legge n. 21 del 1992 o, in subordine, se ritenga di dovere eventualmente concordare eventuali modifiche alla predetta legge dopo un confronto con le associazioni di categoria.

(4-01157)

STRADIOTTO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che:

la gestione del ciclo produttivo dei rifiuti riveste in Italia un ruolo di straordinaria importanza economica ed ambientale, soprattutto alla luce delle note emergenze regionali;

i rifiuti costituiscono un vero e proprio mercato, ed in molti casi rappresentano una vera e propria risorsa, soprattutto per un Paese, come l'Italia, povero di materie prime. Nel corso degli ultimi anni si è sviluppata e diffusa nel territorio nazionale la possibilità di utilizzo dei rifiuti come fonte energetica;

i meccanismi organizzativi del ciclo produttivo dei rifiuti ed il sistema di relazione tra pubblico e privato non risultano ancora adeguatamente sviluppati ed efficienti. I costi relativi alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti risultano particolarmente onerosi per gli enti locali, le imprese e i consumatori;

in tale contesto si sono registrati recentemente diversi interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e in particolare l'indagine conoscitiva svolta sul funzionamento del settore dei rifiuti da imballaggio ha fatto emergere gravi anomalie e criticità, con grave nocumento economico per il cittadino/consumatore e con effetti negativi sul mercato dei rifiuti e dei servizi e sulla tutela dell'ambiente;

la gestione del ciclo produttivo dei rifiuti risulta particolarmente disomogenea in Italia, essendovi regioni e territori che rappresentano realtà di eccellenza ed altri, come detto, in cronica emergenza;

considerato che:

al Senato, è stata definitivamente approvata la legge n. 6 del 2009 finalizzata alla costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;

il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 206-bis, attribuisce all'Osservatorio nazionale sui rifiuti importanti compiti di vigilanza ed autorizzativi oltre che di coordinamento con le articolazioni locali in materia di rifiuti;

all'Osservatorio è attribuita in generale la funzione di garantire l'attuazione delle norme relative alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

tra i compiti di tale organismo si segnala anche quello di autorizzare e verificare eventuali gestioni autonome rispetto ai sistemi consortili obbligatori realizzate da singole imprese, autorizzabili in quanto implementative, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, rispetto alle attuali gestioni consortili;

l'Osservatorio, pertanto, risulta utile ed essenziale, anche a livello governativo e parlamentare, per la funzione di raccolta e analisi di dati fondamentali per l'adozione di idonee politiche nel settore dei rifiuti;

constatato che:

il costo per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti è ad esclusivo carico dei consorzi obbligatori di gestione rifiuti e di altri soggetti privati ed equamente distribuito tra tutti gli operatori assoggettati a vigilanza;

con decreto del Ministero dell'ambiente del 23 aprile 2008 è stato determinato il contributo a carico dei soggetti tenuti a finanziare le attività dell'Osservatorio, e sulla base dei dati disponibili la stragrande maggioranza ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;

al contrario non risultano ancora emanati i decreti volti a determinare il trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio, a costituire la segreteria tecnica dell'Osservatorio e a determinare le modalità organizzative e di funzionamento dell'organismo;

la prevista assegnazione di risorse ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 206-bis del citato decreto legislativo, è avvenuta, a giudizio dell'interrogante, in maniera contraddittoria e con il risultato di ostacolare il funzionamento di tale importante organismo;

l'Osservatorio nazionale dei rifiuti, pertanto, pur formalmente costituito e finanziato è costretto ad operare in condizioni che ne riducono la portata di attore istituzionale nei processi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con il rischio di non poter far fronte ai compiti di preminente interesse pubblico in tema di tutela dell'ambiente e della salute, ma anche a quelli di carattere economico di interesse dei soggetti privati che hanno già provveduto al finanziamento;

tale organismo, pur operando nelle precarie condizioni descritte, ha realizzato importanti iniziative di studio e di analisi, nonché provveduto ad avviare il riconoscimento di sistemi autonomi di gestione di rifiuti di imballaggi; questa risulta essere la prima esperienza del genere in Italia da oltre un decennio;

la suddetta attività rappresenta la prima concreta risposta alle problematiche sollevate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'indagine conoscitiva di cui sopra e risponde alle indicazioni fornite in tale ambito dalla Commissione europea, favorendo in tal modo il conseguimento di un importante risultato in termini di riduzione dei costi per il sistema delle imprese e per il cittadino/consumatore;

l'attività dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti risponde sostanzialmente a quanto previsto dagli ordini del giorno (Atto Senato 1753 - n. 0/1753/1/13 e Atto Camera 2033- n. 9/2033-B/1) accolti dal Governo nel corso della XIV Legislatura rispettivamente al Senato e alla Camera;

tenuto conto che:

il pieno funzionamento dell'Osservatorio appare indispensabile ed indifferibile sia per il necessario coordinamento a livello nazionale tra organismi locali, sia per la doverosa vigilanza sugli operatori, che per gli adempimenti richiesti all'Italia dal recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, ma anche e soprattutto per garantire la dovuta concorrenza nel settore;

il funzionamento del predetto organismo non comporta oneri per la finanza pubblica, ma anzi è già coperto, quanto al 2008 ed agli anni successivi, da contributi di soggetti privati,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda valorizzare l'Osservatorio nazionale dei rifiuti, nell'ambito di un rafforzamento coordinato delle politiche in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

se, a fronte delle difficoltà sopra descritte, intenda procedere alla loro risoluzione delineando per il 2009 uno scenario istituzionale, nel quale secondo il principio di efficacia dell'azione politico-amministrativa siano favorite le sinergie migliori tra gli organismi pubblici che operano nel settore dei rifiuti;

se, a fronte delle opportunità di promuovere un'effettiva concorrenza tra gli attori economici privati, si intenda favorire un maggiore coordinamento tra il Ministero dello sviluppo economico e il ministero dell'ambiente, nel quale sia reso partecipe l'Osservatorio nazionale dei rifiuti nel suo ruolo di valutatore delle migliore pratiche territoriali;

se, in presenza di una frammentazione di dati sulla materia del ciclo dei rifiuti, si intenda sollecitare l'Osservatorio a fornire periodicamente al Parlamento, con una propria relazione, le informazioni utili con particolare riguardo ai sistemi di gestione di rifiuti esistenti, costi e qualità dei servizi offerti, anche con riferimento ad ambiti territoriali, natura, fonte e qualità dei dati raccolti e concorrenza nel settore.

(4-01158)

PAPANIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

nella città di Alcamo (Trapani), si sono verificati negli ultimi mesi gravi episodi, alcuni di ordine pubblico e contro la sicurezza dei cittadini, altri di natura criminale e di microcriminalità, altri ancora determinati da eventi calamitosi, che hanno provocato la morte ed il grave ferimento di alcuni cittadini;

nella città si sono verificati, non pochi atti criminali ad opera di immigrati in una località in cui alta è l'incidenza degli stessi sul totale della popolazione (si parla di un 10 per cento circa tra regolari e clandestini);

il quadro è reso ancora più allarmante dal dilagare dell'uso di sostanze alcoliche, specie tra i giovani, ma ancor più tra gli immigrati e in particolare tra i romeni, di fatto vietate dall'amministrazione comunale attraverso due ordinanze che impediscono l'utilizzo in luoghi pubblici di bevande alcoliche, fenomeno che non di rado finisce con il determinare liti spesso concluse con ferimenti, anche gravi, che coinvolgono i residenti locali;

il fenomeno dell'immigrazione ha di fatto aumentato i reati contro il patrimonio e a danno dei cittadini che, non di rado, vengono presi di mira, con furti e rapine, non solo nelle residenze cittadine, ma anche nei luoghi di villeggiatura, ad Alcamo Marina, nelle zone limitrofe, nelle campagne, che di fatto rendono la città, con i suoi numerosi agglomerati extraurbani, di difficile controllo;

il recente episodio di violenza sessuale e rapimento ai danni di una donna ed ad opera di tre romeni e di un cittadino italiano, ha di fatto accresciuto l'allarme sociale compromettendo la certezza di sicurezza a cui erano abituati, fino a qualche anno fa, i cittadini locali;

in città, in solo poche settimane, si sono abbattute due diverse calamità naturali, l'una che ha devastato, dopo un nubifragio e a seguito anche dello straripamento di un fiume, la località balneare di Alcamo Marina e le campagne lungo il corso del fiume stesso (lo straripamento ha causato la morte è stato causa della morte di un cittadino alcamese); e l'altra, determinata a seguito di una violenta perturbazione meteorologica che ha portato, per diversi giorni, la neve in città, determinando danni a cose e a persone ed il ferimento grave, di un bambino, travolto da un albero caduto a causa dell'eccessivo peso della neve;

in questo quadro, appare ingiustificabile il drammatico sottodimensionamento in termini di organici e la grave penuria di mezzi delle forze di polizia a cui, per altro, va il grazie personale per l'impegno e la determinazione poste in essere a tutela e a garanzia della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

la gravità della situazione in cui versa la città di Alcamo è causa di un elenco impressionante di episodi, determina nell'opinione pubblica impotenza e rassegnazione negli strati più deboli della società, richiede, oltre che un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, una diversa strategia di lotta con un'attività preventiva del crimine,

si chiede di sapere:

se il Governo sia conoscenza dei fatti sopra esposti;

se non si ritenga, alla luce dei gravi fatti verificatisi ad Alcamo e per quanto di propria competenza, di adottare provvedimenti per far ristabilire certezze e serenità tra i cittadini e tra gli operatori economici;

se sia a conoscenza di quanti e quali siano stati negli ultimi vent'anni gli omicidi e i delitti di stampo mafioso verificatisi nella città di Alcamo e se sappia per quanti e quali di questi siano stati individuati e condannati i colpevoli;

quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per il rafforzamento dell'organico delle forze di polizia ad Alcamo e per il potenziamento dei mezzi utilizzabili.

(4-01159)

PAPANIA - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Premesso che:

in base alla legge regionale n. 85 del 1995 la Regione Sicilia ha potuto avviare progetti di utilità collettiva con utilizzo di lavoratori presso gli uffici giudiziari;

l' entrata in vigore del legislativo n. 81 del 2000 ha reso necessario disciplinare l' utilizzo di detti lavoratori sulla base di convenzioni da stipulare tra gli enti interessati;

nel corso dell'anno 2000 alcuni uffici giudiziari hanno ottenuto l' autorizzazione del Ministero della giustizia ad utilizzare detti lavoratori;

il decreto-legge n. 54 del 2000 autorizzava il Ministero della giustizia a stipulare 1850 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato tra i quali rientravano i lavoratori impegnati, in forza dell' articolo 12 della richiamata legge regionale n. 85, presso gli uffici giudiziari;

il decreto-legge n. 54 del 2000 non fu convertito in legge;

la legge n. 242 del 2000 consentì la regolarizzazione dei 1850 lavoratori senza però riprodurre l' inciso specifico che riguarda la Regione Sicilia e perciò lasciò lo spazio per interpretare in maniera estensiva la dimensione territoriale dei progetti di utilità collettiva non più limitati alla sola Sicilia;

in base all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 242 del 2000 alcuni uffici giudiziari hanno presentato proposte di convenzione per le quali il Ministero della Giustizia non si è mai pronunciato;

tra tali richieste alcune erano degli uffici giudiziari della Regione Sicilia e riguardavano ancora la legge regionale n. 85 del 1995 ed il decreto legislativo n. 81 del 2000;

all'entrata in vigore della legge n. 242 del 2000 (settembre 2000) sicuramente erano in servizio oltre a quei lavoratori già autorizzati anche i rimanenti lavoratori in servizio in Sicilia ai sensi della citata legge regionale;

tenuto conto del limite delle 1850 unità previste non si era potuto regolarizzare ulteriori posizioni;

a seguito di quanto al precedente punto, il legislatore ritenne opportuno introdurre l' articolo 7-bisdel decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2005, n. 168 per sanare tale situazione;

considerato che:

quanto in premessa ha chiaramente determinato una disparità di trattamento tra i lavoratori della Regione Sicilia impegnati in progetti di utilità collettiva presso gli uffici giudiziari;

la determinazione del legislatore di sanare la situazione sembra essere abbastanza chiara;

gli uffici giudiziari che operano nella Regione Sicilia hanno continuato a richiedere la regolarizzazione dei lavoratori di cui alla presente interrogazione;

che l' inclusione tra i 1850 lavoratori dei soggetti di cui si parla certamente avrebbe determinato una variazione della graduatoria che all'epoca fu predisposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fornire ulteriori informazioni circa le ragioni che avrebbero indotto a non regolarizzare la porzione dei lavoratori di cui si tratta;

sulla base di quali motivi non si sia proceduto a dare attivazione alle previsioni di legge di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 115 del 2005;

se non ritenga di dover tempestivamente intervenire per ripristinare la giusta applicazione della previsione normativa prevista dal citato articolo 7-bisdel decreto-legge 115 del 2005 ed il diritto soggettivo maturato dai lavoratori in essa indicati.

(4-01160)

PORETTI, PERDUCA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il dottor Antonio Lirosi, nominato nella XV Legislatura Garante per la sorveglianza dei prezzi dal Ministro pro tempore Pierluigi Bersani, dimessosi recentemente da tale incarico, è stato sostituito il 12 febbraio 2009 da Luigi Mastrobuono, nominato dal Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola;

il dottor Mastrobuono continuerà altresì a svolgere l'incarico di capo del Dipartimento impresa e internazionalizzazione del Ministero, al cui interno si trova la Direzione generale mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica che fornisce supporto tecnico-economico al Garante;

l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) avverte che il compito del Garante ("mister prezzi") è di porre sotto osservazione i prezzi dei beni per mettere al riparo i consumatori da eventuali anomalie speculative, ma per questa funzione a quanto risulta agli interroganti già esistono gli osservatori sui prezzi, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; ci sono poi la Direzione per la tutela dei consumatori del Ministero dello sviluppo economico, l'Istat, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) e vari istituti pubblici e privati;

risulta pertanto che questa istituzione, espletando una funzione che dovrebbe essere già competenza di altri enti, rappresenti un esborso di denaro pubblico non indispensabile e opportuno,

si chiede di sapere:

quanto sia costata finora allo Stato l'istituzione del Garante per la sorveglianza sui prezzi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di voler razionalizzare l'operato dei vari enti e organismi preposti alla stessa funzione di sorveglianza dei prezzi al fine di garantire un servizio efficiente al cittadino consumatore con una riduzione della spesa pubblica destinata a tale servizio.

(4-01161)

PETERLINI - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", all'articolo 72, rubricato "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo", reca alcune disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici;

il provvedimento è operativo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e riguarda le seguenti categorie di pubblici dipendenti: personale statale con esclusione di quello della scuola (personale quindi in servizio presso tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Università); personale degli Enti pubblici non economici (esempio Inps, Inail, Inpdap eccetera); personale delle Istituzioni ed enti di ricerca; personale degli "enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (si tratta di tutta una serie variegata di enti e organismi quali il Coni, il Cnel, l'ente EUR S.p.a., la Cassa depositi e prestiti, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'ente Agenzia spaziale italiana, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'ENEA, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, il Registro aeronautico italiano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC, ed il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione);

la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica, al punto 1 rubricato "Disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6) - Ambito di applicazione e soggetti legittimati", non fa specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle quali sono compresi gli enti locali e le Regioni;

in definitiva, mentre l'esclusione è stata menzionata in maniera esplicita per il comparto scolastico, risulta invece dubbiosa per il comparto enti locali e al comparto sanitario,

in ultimo, due missive sottoscritte dall'interrogante e inviate l'una al dottor Enrico Pellizzari, Capo Segreteria e Consigliere per le relazioni istituzionali del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e l'altra al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, rispettivamente in data 18 novembre 2008 e 29 gennaio 2009, non hanno avuto risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire, con urgenza, se l'esclusione degli enti locali e delle Regioni è implicita o se, al contrario, tali amministrazioni (enti locali e Regioni) sono comprese e quindi si applicano ad esse le disposizioni relative all'esonero dal servizio.

(4-01162)

D'ALIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

a metà settembre 2008, a Sant'Angelo di Brolo (Messina), è stato aperto il Centro di prima accoglienza quale "ramificazione" di quello di Lampedusa che può contenere fino a 200 unità. Attualmente sono 70 gli immigrati presenti;

l'apertura dello stesso è stata comunicata solo pochi giorni prima, causando alla Questura problemi in quanto il personale di Polizia di Stato ha dovuto repentinamente far fronte alle esigenze connesse alla vigilanza e all'ordine pubblico distogliendosi dai servizi cosiddetti "d'istituto";

tuttora appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso uffici della Questura e dei Commissariati distaccati della Polizia di Stato. sono destinati ai servizi di vigilanza presso il centro;

in una situazione già precaria sotto il profilo organico, questo surplus di impegni professionali ha rallentato l'attività ordinaria dei Commissariati della Polizia di Stato con ripercussioni negative sul fronte del controllo del territorio;

gli operatori sono costretti a partire da Messina per raggiungere il centro in questione e ad affrontare il percorso inverso per rientrare in loco, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualsiasi condizione atmosferica, percorrendo circa 220 chilometri esponendosi ad un rischio legato ad eventuali incidenti che potrebbero occorrere in un così lungo percorso durante un servizio che esula dalle ordinari competenze, quando il Ministero dell'interno avrebbe potuto ovviare a ciò aggregando ulteriore personale militare;

la città di Messina dista dal Comune di Sant'Angelo circa 110 chilometri. Poiché è impossibile creare una sezione della Polizia di Stato distaccata in loco,considerando che il personale effettivo in seno all'ufficio immigrazione è ridotto, tale pendolarismo non ha prodotto altro che ritardi nello svolgimento delle pratiche ordinarie ed espone gli agenti della Polizia di Stato ad un notevole stress psico-fisico;

in una situazione già estremamente impegnativa sotto il profilo della sicurezza, il gravare il personale della Polizia di Stato di ulteriori compiti appare una scelta illogica e al tempo stesso insostenibile da parte degli stessi operatori già carichi di compiti che vanno dalle indagini di polizia giudiziaria al controllo del territorio, alla verifica delle dichiarazioni per il permesso di soggiorno, rispetto ai quale servizio si registra una forte carenza di risorse umane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente un trasferimento del Centro di prima accoglienza in un luogo più idoneo o, subordinatamente, l'aggregazione permanente di altro personale (Reparto mobile o militare), in modo da restituite l'attuale, quotidianamente distolto dai suoi compiti primari, ai rispettivi uffici o agevolare i trasferimenti per la Questura di Messina al fine di potenziare l'ufficio immigrazione, unico istituto competente a gestire la parte amministrativa.

(4-01163)

MAZZUCONI, DELLA SETA, VIMERCATI, ROILO, FONTANA, BASSOLI, BAIO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che

la Provincia di Lodi, i Comuni, le forze politiche e sociali hanno contrastato negli anni scorsi la localizzazione di una centrale termoelettrica (750 Mgw - alimentata a gas metano) nei comuni di Bertonico e Turano,

le contestazioni e le preoccupazioni del territorio riguardano l'estrema vicinanza di tale sito a un'altra centrale, quella di Tavazzano-Montanaso, situata a 10 chilometri da Bertonico, che sarà potenziata e "ambientalizzata" con il consenso degli enti locali per ridurre le emissioni inquinanti sino a raggiungere, a regime, circa 1.600 Mgw elettrici;

la Provincia di Lodi ha concordato con la società TERNA progetti rilevanti relativi all'efficienza energetica (per 450 Mgw) e nel territorio lodigiano sono stati conclusi e si stanno realizzando numerosi progetti relativi alle energie rinnovabili (utilizzo dei "salti" del canale Muzza, fotovoltaico, agro energie, risparmio energetico nelle abitazioni, eccetera);

la Provincia di Lodi conferma con i dati forniti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente-Lombardia i dati peggiori della Regione per quanto riguarda le emissioni inquinanti e le "polveri sottili";

nonostante tale situazione al mese di agosto 2005 il Ministero delle attività produttive, con il parere positivo della Regione Lombardia, la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale del Ministero dell'Ambiente, ha dato a Sorgenia l'autorizzazione a costruire la centrale termoelettrica,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sul conflitto che si è determinato con le istituzioni locali e come intendano procedere per superarlo;

se non si ritenga indispensabile, convocare urgentemente la Commissione AIA del Ministero dell'ambiente, con la Regione Lombardia e gli enti locali interessati, dopo che il Ministero dell'Ambiente ha riconosciuto nei mesi scorsi, con comunicazione formale inviata alla Provincia di Lodi, ai Comuni ed a Sorgenia, la fondatezza della richiesta della Provincia di Lodi per la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale;

come intendano procedere all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle quote di C02 per il periodo 2008-2012 anche in relazione agli impianti "nuovi entranti" (decreto del Ministro dell'ambiente e dello sviluppo economico 18 dicembre 2006);

come stia procedendo la revisione delle autorizzazioni integrate disposta dal Ministero dell'ambiente nel giugno 2007 per le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59 del 2005 di recepimento della normativa comunitaria.

(4-01164)

PETERLINI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

con decreto legislativo del 21 marzo 2005, n. 73, è stata data attuazione alla direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

i giardini zoologici, per poter essere in funzione, devono ottenere un'apposita licenza dal Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata (articolo 3 del decreto legislativo 73/2005);

la società Alfa 3000 nel gennaio 2003 ha presentato al Comune di Ravenna un progetto per la costruzione di un parco naturalistico in località Standiana;

il Comune di Ravenna in data 27 settembre 2002 aveva peraltro già concesso alla società Alfa 3000 il diritto di superficie di detta area;

risulta che l'attuale piano regolatore generale indica la zona come sede di attività ricreative;

in un primo momento respinto anche a causa di una forte opposizione di gruppi politici, ambientalisti e di parte della popolazione, il progetto è stato ripresentato modificato nel 2005 ed è stato sottoposto alle previste procedure di valutazione di impatto ambientale conclusesi positivamente nel 2006;

nella "Relazione tecnica generale" allegata alla procedura di VIA - e datata settembre 2005 - pagina 22, punto A.2.3, l'area è definita come: "ex terreno agricolo in disuso e, ad esclusione di una fascia di vegetazione spontanea (acacie e pioppi) (...), è un terreno incolto con la presenza di sterpaglie e rovi (...)";

nella "Relazione Progetto del Verde" allegata alla procedura di VIA, datata settembre 2005 aggiornata a marzo 2006 - pagina 3 e successive - sono definite le specifiche dell'intervento di riqualificazione ambientale che in sintesi prevede:

sul fronte Nord il mantenimento dei pioppi cipressini ("Populos Nigra Piramidalis") perché formano un continuum con quelli del complesso Mirabilandia con il quale è prevista una forte sinergia;

sul fronte Est il diradamento localizzato del bosco di acacie spontaneo accompagnato dalla messa a dimora di pino domestico (Pinus Pinea) sia per richiamare la pineta di classe sia per armonizzare il luogo con quanto fatto nell'adiacente compresso di Mirabilandia. Viene previsto il consolidamento del bosco, inteso come barriera antirumore, con la messa a dimora di lecci (Quercus Ilex), viburni (Viburnum lantana), alloro (laurus Nobilis);

sul fonte Sud sono previste le piantumazioni delle stesse essenze (lecci, viburni e alloro) sul fronte ovest è prevista la piantumazione delle medesime essenze in aggiunta a quella esistente costituita da pioppi cipressini e Acacie;

inoltre, a disposizione della fauna :" il verde è concepito come coppie di alberi maestosi che ricordano quelli isolati delle campagne di bonifica (...) intercalati con altre essenze (...)";

si prevedono per i mammiferi lecci, roverella (Quercus Ilex), ornello (Fraxinus Ornus), pino domestico (Pinus Pinea), tamerici (Tamarix Pentandra), noccioli (Corylus Avellana), maggiociondolo (laburnum) per i laghetti che ospiteranno gli uccelli sono previsti ontano (Alnus Glutinosa) e salice (Salix Alba);

si esprime qualche perplessità sulla scelta di alcuni arbusti, come il laburnum Anagyroides che dovrebbe arredare le zone dedicate ai mammiferi erbivori, considerato che i suoi frutti sono velenosi; qualche dubbio anche sulla piantumazione del Corylus Avellana che abbiamo sempre visto in zone collinari/montane con terreni calcarei e non in zone depresse sabbioso/torbose di cui non rappresenta quindi la "vegetazione autoctona";

sono stati espressi stessi dubbi per il Fraxinus ornus che abbiamo notato soprattutto in zone collinari anche aride non in terreni ex vallivi;

qualche dubbio, infine sull'utilizzo di alberi maestosi (fino a 20 metri di altezza) per fornire ombra agli animali reclusi;

nella relazione di progetto presentata nel settembre 2005 e modificata nel marzo 2006 viene presentata la nuova filosofia del parco firmata dal professor Celli;

il lavoro del professor Celli fornisce numerose indicazioni sulla struttura e gli scopi del nuovo zoo, delineando un contenitore polivalente dove "mostrare" ma anche "ospitare" animali sequestrati o dimessi, ma anche "talamo" per la riproduzione di animali in via di estinzione " allo scopo di rimetterli, ove sia possibile nei loro luoghi di origine", centro ospedaliero per animali feriti, "centro didattico", "fattoria didattica", "laboratorio per l'allevamento di specie utili alla lotta biologica", "posto di sosta per uccelli migratori", " centro di studio per insetti pronubi" con relativo prato dedicato alla raccolta del nettare, "punto nodale" per un più ampio percorso naturalistico;

nella relazione di progetto prodotta dalla Società Alfa 3000, agli animali definiti con i loro nomi comuni e generici viene dedicato solo un "Elenco animali" dove sono previsti: 4 tipi di erbivori definiti europei: cervi, daini, mufloni, cinghiali, e 6 tipi di "erbivori" antilopi, bovini, cammelli, dromedari, lama, zebre;

tra gli uccelli acquatici e non volatori sono previsti: struzzi, Ibis, emù, nandù, fenicotteri, anatidi in definitiva sono previsti 168 esemplari (nonché risulta sia stata in alcun modo vietata o limitata l'attività di riproduzione e non è stata in alcun modo regolamentata la destinazione della prole che potrà rimanere in sito o essere venduta) dei quali nessuno di forte attrazione per il pubblico (mancano i felini, elefanti, orsi, coccodrilli, scimmie eccetera);

a pagina 3 della relazione "Stato e impatti della fauna e degli ecosistemi" il professor Celli ha elencato una nutrita schiera di uccelli stanziali e migratori occasionali presenti allo stato libero nell'area interessata, tra cui numerosi esemplari di anatidi mentre risulta, per stessa ammissione del professor Celli, che la confinante cava dimessa, offre riparo a numerose specie di uccelli quali aironi, svassi, falco di palude;

fortissimi dubbi quindi emergono ad avviso dell'interrogante sull'utilità di mantenere in cattività sia anatidi che altri uccelli volatori quando è possibile vederli e studiarli in ambiente naturale;

emergono di conseguenza forti perplessità sulle reali finalità del parco in base alla direttiva CE 1999/22 e del regolamento CE 338/97 aggiornato dal regolamento CE 318/2008;

nella risposta alle osservazioni del gennaio 2006, la società Alfa 3000, per quanto riguarda l'esistenza di un piano didattico scientifico, precisa: "… la proprietà crede tanto a tale connubio da aver previsto intere aree del parco destinate alla ricerca in sito di Università. Enti ed Associazioni nonché alla didattica.";

risultano previste, da un lato ricerche sull'orso dal collare asiatico, sui cicli ovarici degli elefanti femmine, sul biosonar dei delfini Turdiops Truncatus e, dall'altro, un programma di pet therapy e dolphin therapy per disabili;

non c'è uno studio che riguardi emù, nandù, bovini, anatidi, mufloni, ibis e gli altri animali indicati. Pur acconsentendo al fatto che il piano presentato non può essere dettagliato, è indubbio che sin dall'inizio la società Alfa 3000 non prevede nessuna ricerca e studio in sito, contrariamente a quanto affermato;

risulta che la società Alfa 3000, attraverso componenti del consiglio di amministrazione, sia collegata con la gestione di altri giardini zoolocici e strutture di spettacolo viaggiante. L'interrogante ritiene quindi che nessun animale indicato come oggetto di studio si trova in questo zoo ma in altri zoo a questo collegati;

il decreto legislativo n.73 del 2005 art 3 prevede:

"a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie "I programmi di "Therapy", segnalati tra i progetti scientifici e di divulgazione non rientrano tra i requisiti previsti per legge per un giardino zoologico. E la "dolphin therapy" non sarà attuata o studiata "in sito" per mancanza di delfini, l'interrogante in proposito si interroga sulla possibilità di attuare una "muflon therapy" o di una "emù therapy". Senza contare che questo tipo di terapia è opportuno sia seguita e monitorata da personale specializzato in qualche ramo della medicina e che supporti specialistici non segnalati nel progetto;

per la didattica bisogna far riferimento allo specifico documento "Progetti didattici" del settembre 2005, allegato alla procedura di VIA;

il progetto didattico del parco faunistico intende offrire "ai visitatori e ai bambini soprattutto, delle occasioni per entrare in contatto più intimo e se possibile operativo con la natura" (a pagina 1) e nella relazione si legge che "di grande importanza è anche fare consapevolezza e non solo nei giovani dei concetti generali dell'ecologia di cui l'ecosistema è davvero la parola chiave" (a pagina 2) e ancora "Far maturare nei visitatori un concetto appropriato di ecosistema, magari ponendo fianco a fianco un piccolo campo coltivato e un boschetto formato da numerose specie botaniche". E, ancora: "Indispensabile nel nostro parco zoologico sarà la presenza di un giardino e di un orto, coltivato biologicamente";

in sito esiste un ecosistema naturale, quello degli "sterpi ed erbacce", mentre quello proposto è talmente artificiale da indurre in errore i visitatori più giovani: infatti, le profondità di un bosco con i rovi o le canne di una palude non saranno considerate un ecosistema perché diverse da quelle viste nel parco a pagina 9 del documento; la sezione "appunti didattici per attività collaterali a "le dune del delta" prevede di attrezzare tutti i percorsi del parco per illustrare in vario modo le caratteristiche delle varie specie botaniche e faunistiche; sono previste aree di osservazione diretta e tattile degli animali (sotto il controllo di un operatore) ed anche nutrirli. A pagina 11 sono previsti laboratori per i più piccoli con l'utilizzo di vari materiali;

occorre precisare che la visita alla fattoria, all'orto, al campo non sono inseribili in percorsi naturalistici ma attengono molto di più alla conoscenza del territorio e delle filiere agro-alimentari. La visita alla fattoria di solito serve a far capire quale legame intercorre tra le galline e quelle coscette rosolate con contorno di patatine (tuberi) che si trovano normalmente nei piatti. O da dove veramente esce il latte con cui si fa colazione al mattino;

i percorsi didattici proposti vengono tranquillamente attuati dalle scuole materne;

nella "Risposta alle osservazioni sul progetto ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999" prodotto dalla società Alfa 3000 a pagina 2 "considerazioni generali" viene precisato: "l'iniziativa è di carattere imprenditoriale, quindi è previsto un tornaconto economico, come è normale che sia in qualsiasi attività intrapresa da soggetti imprenditoriali, quadro sociale economico di libero mercato, quindi non è possibile intavolare una discussione filosofica su tale argomento";

a pagina 17 si afferma "oltre all'osservazione degli animali presenti nel parco provenienti da sequestri". Ovvero già si fa affidamento su questi animali a fini espositivi. Animali che sicuramente saranno usati a scopi riproduttivi perché "in via di estinzione" e che altrettanto sicuramente non sarà possibile reimmettere in ambiente naturale, senza contare gli scambi, ammessi per legge, tra zoo, soprattutto se a gestirli sono famiglie circensi collegate ad Alfa 3000;

ed ecco quindi la reale fisionomia dello Zoo tra qualche anno, quando si presume comincerà a "rendere"secondo la filosofia imprenditoriale di Alfa 3000;

in Italia sono presenti circa 140 strutture che a vario titolo (riserva naturale, parco faunistico, zoo, ma anche molte strutture private collegate ad abitazioni o ristoranti o alberghi) detengono animali. Tutte, o quasi, in possesso dell'autorizzazione prefettizia. In molti casi le strutture lamentano una "mancanza di fondi" a giustificazione di situazioni pesantissime per quanto attiene non solo il benessere degli animali reclusi ma anche la sicurezza della struttura (vedi zoo di Napoli, ma anche il Bioparco di Roma pur essendo grandi strutture),

si chiede di sapere:

se risulti che la società Alfa 3000 abbia già presentato domanda per ottenere la licenza prevista dal decreto legislativo n. 73 del 2005 o abbia invece presentato domanda di esclusione in base all'articolo 2 dello stesso decreto legislativo in quanto rientrante fra le strutture "che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalità";

se Alfa 3000 abbia presentato un qualche documento con cui si proponga quale "centro di recupero" ove detenere animali sequestrati e/o confiscati;

se il Ministro in indirizzo ritenga che un complesso basato in primis sulla sinergia con un parco di divertimenti, e con specie detenute di evidente scarso interesse per il pubblico, possa svolgere effettivamente attività scientifica e didattico - divulgativa, così come prescritto dalla direttiva 1999/22/CE;

se non ritenga che quanto portato all'attenzione sia un evidente caso di rispetto formale ma non sostanziale della legge e se, di conseguenza, non ritenga di dover intervenire definendo in modo assolutamente inequivocabile che uno zoo non può considerarsi un'attività ricreativa,

quali provvedimenti intenda adottare per limitare le autorizzazioni alla nascita di altre strutture pseudo-zoologiche, in modo particolare come nel caso specifico quando la presenza di altri siti quali oasi naturali nelle vicinanze renda inutile una attività che utilizza animali alloctoni in cattività.

(4-01165)