PARDI (IdV). Signor Presidente, con l'emendamento 2.1 si propone di aggiungere al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole «con atto ricognitivo», le parole: «di natura regolamentare, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
La motivazione è tecnica, ma ha il suo peso. Il comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento demanda ad un atto ricognitivo del Governo l'individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate, in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi abrogati dal comma 1. Il comma non precisa però la natura giuridica di tale atto. Sembra presumibile - ma solo presumibile - che esso debba essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica per poter procedere all'abrogazione di atti ad esso equiordinati, come i regolamenti governativi.
Il presente emendamento, quindi, rende esplicita e chiarisce la natura regolamentare degli atti, prevedendo la loro adozione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, numero 400. In un decreto‑legge sulla semplificazione normativa ci si aspetta legittimamente una certa chiarezza normativa dal Governo.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.