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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 152 del 17/02/2009


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

BIANCO

Improponibile

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deroga al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)

        1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti è sempre consentito un terzo mandato consecutivo"».

1.0.101

BRUNO

Improponibile

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito daI seguente:

        "La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

            a) da almeno 400 e da non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

            b) da almeno 700 e da non più di 1.400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

            c) da almeno 1.000 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

            d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più dì un milione di. abitanti".

        2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

        "1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta da almeno il tre per cento e da non più del cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

        3. Le precedenti dichiarazioni non necessitano dì sottoscrizioni se sono riconosciute da un movimento politico presente almeno in un ramo del parlamento italiano o al parlamento europeo.

1.0.102

VITA, NEROZZI, CARLONI, CHIAROMONTE, NEGRI, CAROFIGLIO, MAGISTRELLI, SIRCANA, SBARBATI

Improponibile

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)

        «1. All'articolo 16 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.  515, le parole: "ottenuto almeno un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».