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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 152 del 17/02/2009


ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

        «1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

        b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

        «2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI

1.100

SBARBATI, MUSI

Sopprimere l'articolo.

1.101

SANNA, PASSONI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

Improponibile

Premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. Agli articoli 2, 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la tabella A di cui all'articolo 2, primo comma, è sostituta dalla seguente:

Circoscrizioni

Capoluogo della Circoscizione

I

Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)

Milano

II

Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia Romagna)

Venezia

III

Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)

Roma

IV

Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campamia - Puglia - Basilicata - Calabria)

Napoli

V

Sicilia

Palermo

VI

Sardegna

Cagliari

            b) al secondo comma dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più dì 10.000 elettori»;

            c) il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

        "L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della circoscrizione VI, nella quale può manifestare non più di una preferenza".

        2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno entra quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla TabeIla A della medesima legge, come sostituita dalla presente legge».

1.102

VITA, NEROZZI, CARLONI, CHIAROMONTE, NEGRI, CAROFIGLIO, MAGISTRELLI, SIRCANA, SBARBATI

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sona apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente,

        "Le liste dei candidati devono essere sottoscntte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elet.torali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti";

            b) il terzo comma è abrogato;

            c) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nel caso di candidature per i partiti o i gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo."».

1.103

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CARLONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, ARMATO, NEGRI

Improponibile

Al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. Dopo l'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è inserito il seguente:

        "Art. 12-bis. - 1. A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al 60 per cento del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima".

        02. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è sostituito dal seguente:

        "Art. 14. - 1. L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, fino a un massimo di due preferenze, a condizione che la seconda sia riferita a un candidato di genere diverso dal primo; nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, oppure esprima preferenze rivolte a due candidati del medesimo genere, oppure per due coodidati non presenti nella medesima lista votata, le preferenze espresse sono considerate nulle;"».

1.104

FRANCO VITTORIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Nelle circoscrizioni in cui si può manifestare più di una preferenza, l'elettore può esprimere due o tre preferenze, a condizione che almeno una sia riferita a un candidato di genere diverso da quello delle altre preferenze espresse; nel caso in cui l'elettore esprima preferenze rivolte a candidati del medesimo genere, le preferenze espresse sono considerate nulle."».

1.106

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano.

        2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.

        3. L'attribuzione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

        4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e assegnando comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore a tale quoziente.

        5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all'Italia, diminuito dei numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.108

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti";

            b) il terzo comma è abrogato;

            c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica";

            d) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

        "Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore alla metà delle candidature presenti nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno. Qualora l'insieme di tali candidature sia in numero dispari, il complesso dei candidati di un genere può superare di una unità quello dei candidati dell'altro genere";

            e) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

        "Nelle circoscrizioni cui sono assegnati due seggi ciascuna lista deve comprendere due candidati. Nelle altre circoscrizioni ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere";

            f) al nono comma le parole: "presente in tutte le circoscrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "presente in almeno la metà delle circoscrizioni"».

1.109

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, sono sostituiti dal seguente:

        «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 17.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti».

1.110

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, è sostituito dal seguente:

        "Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 15.000 e non più di 17.500 elettori"».

1.111

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, è sostituito dal seguente:

        "Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione e comunque non inferiore a tre"».

1.112

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il nono e il decimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, sono abrogati».

1.114

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

        "14. L'elettore può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nelle circoscrizioni con più di tre candidati e una sola preferenza nelle circoscrizioni con un numero di candidati uguale o inferiore a tre"».

1.115

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, sono sostituiti dai seguenti:

        "Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste collegate con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi ad esse complessivamente assegnati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste collegate per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale dell'assegnazione. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale dell'assegnazione risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale dell'assegnazione.

        Qualora da tali operazioni la lista di minoranza linguistica collegata non abbia ottenuto alcun seggio, ad essa è assegnato il seggio attribuito in corrispondenza dell'ultimo resto utilizzato, purché al complesso delle liste collegate siano stati assegnati nella circoscrizione almeno due seggi e la lista di minoranza linguistica abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di voti validi non inferiore a 50.000"».

1.116

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il secondo e il terzo comma dell'atiicolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

        "Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste collegate con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi ad esse complessivamente assegnati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste collegate per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale dell'assegnazione. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale dell'assegnazione risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede per estrazione. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale dell'assegnazione.

        Qualora da tali operazioni la lista di minoranza linguistica collegata non abbia ottenuto alcun seggio, ad essa è assegnato il seggio attribuito in corrispondenza dell'ultimo resto utilizzato, purché al complesso delle liste collegate siano stati assegnati nella circoscrizione almeno due seggi e la lista di minoranza linguistica abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di voti validi non inferiore a 50.000"».

1.117

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il secondo e il terzo comma dell'atiicolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

        "Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste collegate con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi ad esse complessivamente assegnati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste collegate per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale della assegnazione. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale dell'attribuzione risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede per estrazione. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale dell'assegnazione.

        Qualora da tali operazioni la lista di minoranza linguistica collegata non abbia ottenuto alcun seggio, ad essa è assegnato il seggio attribuito in corrispondenza dell'ultimo resto utilizzato, purché al complesso delle liste collegate siano stati assegnati nella circoscrizione almeno due seggi e la lista di minoranza linguistica abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di voti validi non inferiore a 50.000"».

1.200

PISTORIO, OLIVA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: "inferiore a 50.000", sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 45.000"».

1.118

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.119

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

            a) al numero 3) sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti:

        «Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi».

        Conseguentemente sopprimere la lettera b).

1.120

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) al numero 3) sostituire il settimo periodo con il seguente:

        «Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni».

        Conseguentemente sopprimere la lettera b).

1.121

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis) con il seguente:

        «1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi o che abbiano ottenuto in una singola circoscrizione una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».

1.122

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis) con il seguente:

        «1-bis) individua le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi o che hanno conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».

1.123

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis); sostituire le parole: «il 4 per cento», con le seguenti: «l'1 per cento».

1.124

SBARBATI, MUSI

Al comma 1, lettera a), numero 1-bis), sostituire le parole: «il 4 per cento», con le seguenti: «l'1 per cento».

1.125

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

1.126

SBARBATI, MUSI

Al comma 1, lettera a), numero 1-bis), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

1.127

SBARBATI, MUSI

Al comma 1, lettera a), numero 1-bis), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.128

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine le parole: «o che abbiano ottenuto in una singola circoscrizione elettorale almeno una cifra elettorale pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».

1.129

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la presente disposizione si applica a partire dalle elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per il 2014».

1.130

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.131

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Improponibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'Ufficio elettorale nazionale, prima di procedere alla ripartizione dei seggi fra le liste ammesse, assegna un seggio alla lista di minoranza linguistica che ha ottenuto almeno 100.000 voti in sede nazionale».

        Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera l) capoverso «2» , al secondo periodo, sostituire le parole: «A tal fine divide» con le seguenti: «Divide quindi».

1.132

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2), primo periodo, sostituire le parole: «le liste di cui al numero 1-bis)con le seguenti: «le liste ammesse alla ripartizione dei seggi».

1.133

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2), secondo periodo, sostituire la parola: «ripartizione» con la seguente: «distribuzione».

1.134

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2), quinto periodo, sopprimere la parola: «quindi».

1.135

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2), sesto periodo, sostituire la parola: «assegnati» con la seguente: «spettanti».

1.201

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «b-bis) il numero 3) è sostituito dal seguente:

        "3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, sino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni"».

1.202

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «b-bis) il numero 3) è sostituito dal seguente:

        "3) opera quindi la distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, sino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni».

1.203

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) sostituire le parole: "così assegnati alle varie liste", con le seguenti: "assegnati alle liste di cui al numero 2)"».

1.204

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2"».

1.206

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) secondo periodo, sopprimere le parole: "A tal fine"».

1.207

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) secondo periodo, sostituire le parole: "di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa" con le seguenti: "delle singole liste per il numero dei seggi attribuiti alle liste stesse"».

1.208

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) secondo periodo, sostituire le parole: "per il numero" con le seguenti: "per il totale"».

1.209

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) sopprimere le parole: "con le modalità di cui al precedente numero 2"».

1.210

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) secondo periodo, sostituire le parole: "con le modalità" con le seguenti: "secondo le procedure"».

1.211

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) ove ricorra sostituire la parola: "quoziente" con la seguente: "quorum"».

1.212

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) sopprimere il terzo periodo».

1.213

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) terzo periodo, sostituire le parole: "Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale" con la seguente: "La divisione tiene conto dell'eventuale"».

1.214

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) terzo periodo, sostituire le parole: "Nell'effettuare la" con la seguente: "tale"».

1.215

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) al terzo periodo, sostituire la parola: "trascura" con le seguenti: "non tiene conto"».

1.216

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) sostituire il quarto periodo con i seguenti:

        "Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, sino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali"».

1.217

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti:

        "Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi"».

1.218

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) sostituire il settimo periodo con il seguente:

        "Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni"».

1.219

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) settimo periodo, sopprimere la parola: "tutti"».

1.220

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «b-bis) al numero 3) sopprimere l'ottavo periodo».

1.135a

FOSSON, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è modificato come segue: "Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000, nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua tedesca della provincia di Bolzano e a 25.000, nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta o da altre minoranze linguistiche"».

1.137

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alla tabella B, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sostituire le parole contenute all'interno del fac-simile del contrassegno elettorale: "mm. 20" con le seguenti: "mm. 30"».

1.221

GERMONTANI, LEDDI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 57 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 168, è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. - 1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, le candidature sono formate nella misura del 50 per cento di donne e del 50 per cento di uomini in ordine alternato; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

        2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n.  157, è ridotto in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

        3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota di candidati tale che nessuno dei due sessi sia stato eletto in misura superiore a due terzi. Tale somma è ripartita ai suddetti partiti o gruppi politici in misura proporzionale ai voti ottenuti"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

BIANCO

Improponibile

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deroga al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)

        1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti è sempre consentito un terzo mandato consecutivo"».

1.0.101

BRUNO

Improponibile

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito daI seguente:

        "La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

            a) da almeno 400 e da non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

            b) da almeno 700 e da non più di 1.400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

            c) da almeno 1.000 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

            d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più dì un milione di. abitanti".

        2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

        "1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta da almeno il tre per cento e da non più del cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

        3. Le precedenti dichiarazioni non necessitano dì sottoscrizioni se sono riconosciute da un movimento politico presente almeno in un ramo del parlamento italiano o al parlamento europeo.

1.0.102

VITA, NEROZZI, CARLONI, CHIAROMONTE, NEGRI, CAROFIGLIO, MAGISTRELLI, SIRCANA, SBARBATI

Improponibile

Dopo l'articolo 1,aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)

        «1. All'articolo 16 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.  515, le parole: "ottenuto almeno un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».