ORDINI DEL GIORNO
IL RELATORE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
nell'esaminare disegno di legge n. 1342 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa»,
apprezzato l'impegno del Governo ad accelerare la piena realizzazione del progetto «Normattiva», avviato dall'articolo 107 della legge finanziaria 2001 e volto a costituire la banca dati informatica pubblica, gratuita e certa della normativa vigente, mediante l'assunzione del relativo coordinamento in capo al Ministro per la semplificazione normativa e attraverso la decisa riduzione dello stock della normativa vigente;
concordando con il Governo nel sottolineare come il pieno conseguimento degli obiettivi indicati dal suddetto articolo 107 e specificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo (24 gennaio 2003) rappresenti un dovere delle pubbliche istituzioni, una conquista di civiltà giuridica e uno strumento essenziale ai fini della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, a beneficio dei cittadini e delle imprese;
preso atto della complessità dei problemi di ordine giuridico, informatico ed organizzativo posti in luce dal progetto «Normattiva», complessità determinata in primo luogo dalla mole e dalla confusione del materiale normativo da trattare informaticamente e dalle carenze - quantitative e qualitative - delle banche dati pubbliche preesistenti;
segnalata l'esigenza di conciliare, conseguentemente, l'accelerazione nell'attuazione del progetto con il mantenimento del necessario rigore tecnico e giuridico;
considerato, in particolare, che, nell'ambito del progetto «Normattiva», è in corso di attuazione un sottoprogetto (cd. «progetto workflow normativo») volto a realizzare un circuito informatico di trasmissione certificata dei testi normativi fra le istituzioni partecipi dell'iter legislativo (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Ministero della giustizia, Gazzetta Ufficiale), il cui completamento è destinato a recare importanti benefici in termini di celerità, qualità, risparmio economico e per l'alimentazione della banca dati,
impegna il Governo:
nel dare attuazione all'articolo 1 del decreto-legge, come modificato in sede di conversione, a tener conto delle indicazioni di ordine giuridico ed informatico espresse dal progetto «Normattiva» relative alla qualità giuridica e informatica che dovrà essere assicurata alla banca dati;
a sostenere il celere completamento del «progetto workflow normativo».
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(*) Accolto dal Governo
IL RELATORE
V. testo 2
Il Senato,
premesso che il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, nel testo modificato in sede di conversione, non consente in alcun caso il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del decreto stesso;
considerato che numerose assemblee legislative regionali hanno in corso progetti volti all'implementazione o alla realizzazione di banche dati della legislazione vigente, funzionali alla costruzione della banca dati prevista dal comma 1 del medesimo articolo l, che necessitano di essere finanziati;
ritenuto che le disposizioni contenute nel citato articolo 1 - conformemente a quanto previsto dalla Costituzione relativamente alla competenza statale in tema di «coordinamento informativo ... e .... informatico» ex articolo 117, secondo comma, lettera r) - attribuiscano al Ministro per la semplificazione normativa, nei confronti delle regioni, un compito di «coordinamento»;
considerato che, in vista del coordinamento, è prevista, dal comma l del medesimo articolo 1, la convergenza, a fini meramente conoscitivi e di armonizzazione, di tutti i progetti di informatizzazione legislativa presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, convergenza rispetto alla quale il Ministro per la semplificazione normativa coopera con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
visto che non sono attribuiti al Ministro per la semplificazione normativa poteri stricto sensu autorizzatori,
impegna il Governo:
in sede di applicazione della norma, a interpretare il comma 3 dell'articolo l, nel senso di considerarlo, per quanto riguarda le regioni, introduttivo di un onere di interlocuzione e cooperazione interistituzionale relativamente all'informatizzazione ed alla classificazione della normativa statale e regionale, soddisfatto il quale le regioni danno seguito ai propri progetti di informatizzazione normativa, ferma restando la prosecuzione dei finanziamenti regionali per le banche dati in essere.
IL RELATORE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, nel testo modificato in sede di conversione, non consente in alcun caso il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del decreto stesso;
considerato che numerose assemblee legislative regionali hanno in corso progetti volti all'implementazione o alla realizzazione di banche dati della legislazione vigente, funzionali alla costruzione della banca dati prevista dal comma 1 del medesimo articolo l, che necessitano di essere finanziati;
ritenuto che le disposizioni contenute nel citato articolo 1 - conformemente a quanto previsto dalla Costituzione relativamente alla competenza statale in tema di «coordinamento informativo ... e .... informatico» ex articolo 117, secondo comma, lettera r) - attribuiscano al Ministro per la semplificazione normativa, nei confronti delle regioni, un compito di «coordinamento»;
considerato che, in vista del coordinamento, è prevista, dal comma l del medesimo articolo 1, la convergenza, a fini meramente conoscitivi e di armonizzazione, di tutti i progetti di informatizzazione legislativa presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, convergenza rispetto alla quale il Ministro per la semplificazione normativa coopera con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
visto che non sono attribuiti al Ministro per la semplificazione normativa poteri stricto sensu autorizzatori,
impegna il Governo:
in sede di applicazione della norma, a interpretare il comma 3 dell'articolo l, nel senso di considerarlo, per quanto riguarda le regioni, introduttivo di un onere di interlocuzione e cooperazione interistituzionale relativamente all'informatizzazione ed alla classificazione della normativa statale e regionale, soddisfatto il quale le regioni danno seguito ai propri progetti di informatizzazione normativa.
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(*) Accolto dal Governo