EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 35
Respinto
Dopo l'articolo 35inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 28. - (Interdizione dai pubblici uffici). - L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità , gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi."».
CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Respinto
All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «600».
ADAMO, CASSON, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Improcedibile
All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «600-bis».
INCOSTANTE, CASSON, ADAMO, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Respinto
All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «601».
DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI
Respinto
All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «602».
CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Respinto
All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «600-ter, comma 1».
GALPERTI, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA
Improcedibile
All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «575».
CASSON, PEGORER, ROILO, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, TOFANI
Respinto
All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «589 comma 2, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, e 3».
CHIURAZZI, CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI
Improcedibile
All'emendamento 35.0.800, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1, dopo le parole: «609-octiesi» aggiungere le seguenti: «630».
MAURO, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI
V. testo corretto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, dopo le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alla fatti specie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché in ordine ai delitti di cui all'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater, secondo comma e 609-octies del codice penale";
3-ter. All'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'articolo 609-octies del codice penale".
3-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "600" sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma", e dopo le parole: "602", sono inserite le seguenti: "609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma e 609-octies del codice penale";
b) al quarto periodo, le parole: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies", sono sostituite dalle seguenti: "600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma 600-quinquis, 609-bis, fuori dai casi previsti dal primo periodo, e 609-quater, secondo comma"».
MAURO, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI
Approvato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, dopo le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alla fatti specie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché in ordine ai delitti di cui all'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater, secondo comma e 609-octies del codice penale";
3-ter. All'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'articolo 609-octies ".
3-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "600" sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma", e dopo le parole: "602", sono inserite le seguenti: "609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma e 609-octies del codice penale";
b) al quarto periodo, le parole: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies", sono sostituite dalle seguenti: "600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma 600-quinquis, 609-bis, terzo comma, e 609-quater, secondo comma"».
I RELATORI
Approvato nel testo emendato
Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
1. Dopo l'articolo 76, comma 4-bis. del decreto del Presidenle della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. è inserito il seguente:
"4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».