PRESIDENTE. Senatore Legnini, sto cercando di ascoltare, doverosamente e con la massima attenzione, tutti gli interventi, perché si tratta di un caso estremamente delicato. Riscontro, senatore Legnini, l'esistenza di due precedenti su un'ammissione di questione sospensiva su un incardinamento di un parere della Giunta, uno del 1993 a carico del senatore Bargi e un altro del 2002 per il senatore Malentacchi. In queste occasioni, ad inizio di seduta vennero presentate delle proposte di sospensiva, che vennero votate. La invito poi ad esaminare l'articolo 106 del nostro Regolamento che recita: "Le disposizioni contenute nel presente Capo" - siamo al Capo XII relativo alla discussione, e quindi è una norma di chiusura - "si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea". Trovo quindi un richiamo alla sostanziale applicabilità, perché ove si fosse sostenuta una inibitoria della questione sospensiva qui vi sarebbe stato un richiamo a contrario. Ho due precedenti distanziati di circa dieci anni, del 1993 e del 2002, che vennero sottoposti all'Aula.
Al di là dell'esito della votazione (noi siamo in tema di ammissibilità della questione sospensiva e quindi l'esito della votazione poco ci interessa), rilevo che in questi precedenti l'Aula non riscontrò anomalie sulla ammissibilità della questione sospensiva. Non trovo precedenti a contrario, non trovo cioè dibattiti sulla ammissibilità della questione sospensiva. Devo dire che il contesto, non solo regolamentare ma anche quello della prassi d'Aula, mi sembra univoco; non ho spunti né dal Regolamento, né dai precedenti per poter accedere ad una riflessione, pur con il massimo degli sforzi.
Pertanto inviterei l'opposizione a riflettere su questa posizione, perché la Presidenza, pur con il massimo della buona volontà, non trova spunti regolamentari né di precedenti al riguardo.