ORDINE DEL GIORNO
DE GREGORIO, IZZO, ESPOSITO, SARRO, BONFRISCO, VICECONTE, FAZZONE, BETTAMIO, GIORDANO, GALIOTO, FASANO, CASELLI, PISCITELLI, ORSI, CORONELLA, TOTARO, PALMIZIO, PASTORE, DI GIACOMO, PICCONE, LATRONICO, GRAMAZIO, COLLINO, VIESPOLI, CURSI, PARAVIA
Approvato
Il Senato,
atteso che:
con propria deliberazione in data 20 ottobre 2008 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in esito alla contestazione di un seggio nella circoscrizione Estero-ripartizione Europa, ha concluso con la proposta di annullamento dell'elezione del senatore Nicola Paolo Di Girolamo;
considerato che nel procedimento si è invocato l'articolo 5 del Regolamento di verifica, ritenendo impossibile escludere "la determinante influenza dei fatti penalmente contestati sul risultato degli accertamenti devoluti alla Giunta": il fatto che in sede di discussione orale l'avvocato del ricorrente abbia rinunciato alla pregiudiziale penale non esclude che essa possa essere rilevante ai fini di causa, stante la natura officiosa degli accertamenti di spettanza della Giunta. Benché la norma del citato articolo 5 sia costruita con riferimento a fatti oggetto di accertamento della Giunta, essa esprime un principio applicabile a tutti i casi in cui in occasione delle elezioni siano stati commessi fatti costituenti reato. Se infatti l'accertamento del reato non emerge dagli atti oggetto dei controlli di Giunta, ma esso è condotto autonomamente dall'autorità giudiziaria competente, la giurisprudenza parlamentare è nel senso che è facoltà del tutto discrezionale della Giunta sospendere o meno il giudizio dì convalida relativo a regioni, per le cui operazioni elettorali siano pendenti procedimenti penali;
visto che - come ricordato dal senatore Di Girolamo nelle controdeduzioni depositate il 30 giugno 2008 (prot. n. 461/V.P.) - "fin dal 5 marzo 2008, epoca affatto precedente a quella di presentazione delle liste, un atto ufficiale del Consolato d'Italia in Bruxelles" certificava "sulla base dei dati in suo possesso" non già riscrizione del Di Girolamo all'A.I.R.E. ma "assai diversamente, che egli è attualmente (...) residente all'estero nella circoscrizione consolare di Bruxelles al seguente indirizzo Avenue de Tervueren 143 - 1040 Etterbeek (Belgio)"; l'unico organo deputato e legittimato a certificare il possesso del requisito, quindi, si espresse in modo inequivocabile;
atteso che gli accertamenti penali in merito - eventualmente dipendenti da un errore tutt'altro che macroscopico e solo frutto di disfunzioni di carattere amministrativo - non possono accertare la falsità prima di una sentenza di condanna resa ai sensi dell'articolo 537 del codice di procedura penale;
ritenuto che la questione penale - già pervenuta alla Giunta sotto forma di richiesta di autorizzazione alla misura cautelare domiciliare a carico del medesimo senatore (Doc. IV, n. 1-A) - attiene a fatti che hanno influenza determinante sul risultato degli accertamenti di competenza della Giunta. Si tratta di fatti il cui accertamento in sede penale versa in una fase meramente investigativa in cui il senatore Nicola Di Girolamo invoca la "sicura non utilizzabilità delle risultanze investigative, unilateralmente acquisite dal Pubblico Ministero e conosciute dalla Giunta solo in ragione della loro considerazione per il diverso profilo della citata concessione dell'autorizzazione all'arresto",
delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché sia sospesa l'attività di verifica relativa all'elezione del senatore Nicola Di Girolamo fino a quando non sia stato conseguito un accertamento con autorità di cosa giudicata sui fatti oggetto del procedimento penale n. 19992/08 R.G.N.R., n. 8733/08 R.G. GIP.