i programmi di cooperazione Esperti associati e giovani funzionari delle organizzazioni internazionali (JPO & AEs) e Fellowship e UNV (United Nations Volunteers) Internship, promossi dall'United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA) e dal Ministero degli affari esteri, rappresentano per i giovani cittadini italiani gli unici canali di accesso a posizioni lavorative retribuite all'interno del sistema delle Nazioni Unite;
numerose testimonianze raccolte negli anni in riferimento a tali programmi hanno sollevato dubbi rispetto alla procedura di selezione dei candidati;
i criteri di selezione elencati nel sito di UN/DESA, relativi a nazionalità, titoli accademici, conoscenza delle lingue straniere ed età, risultano molto generici, mentre le specializzazioni definite come "più marcate" (esperto in materia di alimentazione, ambiente, economia dello sviluppo, diritti umani, eccetera) a giudizio degli interroganti, non sembrano costituire parametri aggiuntivi di giudizio, ma piuttosto criteri ridondanti rispetto alle qualifiche generiche (giurista, economista);
molti candidati in possesso di tutti i requisiti elencati nel sito di UN/DESA non sono mai stati convocati ai colloqui di selezione;
ai candidati non convocati per le interviste viene solitamente inviata una lettera in cui non viene fornito alcun esaustivo riscontro circa le motivazioni dell'esito negativo della candidatura presentata, impedendo di fatto la possibilità di correggere e migliorare le proprie competenze coerentemente con i criteri di selezione effettivamente utilizzati dall'UN/DESA,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei criteri effettivi di selezione dei candidati ai suddetti programmi, dal momento che quelli elencati nel sito di UN/DESA non appaiono sufficienti per poter giungere ad una selezione equa dei candidati;
se intendano fornire un chiarimento circa la mancata conformità della procedura di selezione alla legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, all'articolo 3 riguardante la necessità di "motivazione del provvedimento", in quanto la genericità dei criteri sopra citati e la conseguente incapacità dell'ufficio in esame di fornire una giustificazione, si traduce di fatto nella carenza di motivazione del provvedimento amministrativo;
se ritengano che sussistano degli estremi dell'eccesso di potere quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, nella misura in cui, procedendo alla selezione dei candidati sulla base dei suddetti generici ed aleatori criteri, si giunge alla disparità di trattamento dei singoli candidati, in quanto la commissione esaminatrice, dovendo comunque proseguire con la selezione, applica in maniera difforme uno stesso criterio di valutazione, o applica criteri diversi per i singoli candidati.
(4-01058)