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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 132 del 26/01/2009


MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:

il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 14 gennaio 2009, ha disposto di procedere con immediatezza al trasferimento di operatività della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Trapani sull'isola di Lampedusa;

il centro di Lampedusa è un Centro di prima accoglienza e soccorso (CPAeS), cioè un centro in cui, secondo le previsioni normative, il trattenimento non dovrebbe superare le 48 ore, tempo stimato come sufficiente e necessario per il primo soccorso delle persone reduci dei viaggi in mare e per organizzare il loro trasferimento negli altri centri CIE (Centri di identificazione ed espulsione) o CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) presenti sul territorio nazionale;

il trasferimento della Commissione di Trapani sull'isola trasforma di fatto il CPAeS di Lampedusa in un CARA, senza però che abbia gli stessi servizi e lo stesso regime previsti dalle norme. Infatti i richiedenti asilo trattenuti nei CARA hanno diritto ad uscire dal centro ed hanno diritto a un servizio di orientamento legale: spiegazione cioè delle procedure e degli strumenti di difesa;

vengono di conseguenza vanificati completamente i diritti tipici della persona richiedente asilo, riconosciuti e tutelati dalle leggi italiane. In particolare:

a) il diritto ad essere orientato e informato sulla legge italiana riguardo al diritto d'asilo;

b) il diritto, in sede di audizione in Commissione, ad esser assistito da un avvocato e, verosimilmente, a Lampedusa è improbabile che ci siano avvocati/e privati o di enti di tutela in grado di garantire l'attuale diritto a tutti i migranti che presentano domanda d'asilo sull'isola;

c) il diritto al ricorso avverso il diniego della protezione internazionale. La normativa italiana vigente prevede (decreto legislativo n. 25 del 2008, art. 35) che entro 15 giorni (o, in altri casi, entro 30 giorni) dalla notifica del provvedimento con il quale la Commissione territoriale rigetta l'istanza di asilo, l'interessato, a pena di decadenza dall'azione, debba presentare ricorso presso il Tribunale ordinario in composizione monocratica del capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale. Nel caso di esame della domanda direttamente a Lampedusa permane la competenza del Tribunale di Palermo, dal momento che la Commissione territoriale di Trapani si trova ad operare a Lampedusa solo in via provvisoria. Appare inverosimile e bizzarro ipotizzare che decine o centinaia di richiedenti asilo, totalmente privi di mezzi, ma liberi di circolare sull'isola di Lampedusa, possano, nel brevissimo lasso di tempo a loro disposizione, materialmente adire alla giurisdizione contattando legali disponibili, privatamente o per il tramite di enti di tutela, a tutelare le singole posizioni individuali e depositare in tempo utile i ricorsi presso il Tribunale di Palermo, città situata a diverse centinaia di chilometri di distanza, raggiungibile solo dopo un lungo viaggio in nave ed un successivo viaggio via terra;

inoltre, l'assunzione di provvedimenti da assumersi con immediatezza pone rilevanti interrogativi sulle procedure di identificazione dei migranti e sulla certezza delle attribuzioni delle rispettive identità e nazionalità, soprattutto in virtù del fatto che la maggior parte di loro, soprattutto nel caso di persone in fuga e in cerca di protezione internazionale, non ha con sé documenti;

le incertezze sono particolarmente problematiche e gravi quando si tratta di minori stranieri non accompagnati e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

le eventuali misure di allontanamento forzato, se disposte direttamente a Lampedusa, non tutelano il diritto di impugnazione e il conseguente accesso ai diversi gradi della giurisdizione. Le persone entrate o soggiornanti irregolarmente, e tra queste anche i migranti giunti irregolarmente a Lampedusa, qualunque sia la loro età, a partire dal momento del loro ingresso in Italia, devono avere possibilità adeguate di presentare un ricorso avverso il provvedimento di rimpatrio davanti ad un'autorità giudiziaria,

si chiede di sapere:

che cosa intenda fare il Governo per evitare che le recenti decisioni del Ministro dell'interno danneggino gravemente la tutela dei richiedenti protezione internazionale e incidano profondamente sul rispetto dei diritti umani delle persone che fuggono da situazioni di miseria, persecuzione, violenza;

se il Governo sia in grado di assicurare che non verranno adottate in nessun modo e sotto nessuna forma misure di rimpatrio collettivo fortemente vietate dall'articolo 4 del Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; forme che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si verificano tutte le volte in cui non viene presa in considerazione la situazione individuale della persona sottoposta alla misura di allontanamento forzato, e in tutti i casi nei quali non si provveda ad un'identificazione certa.

(3-00492)