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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 130 del 22/01/2009


LUMIA (PD). Signor Presidente, nell'articolo 24 affrontiamo il tema delle Regioni a Statuto speciale. Più volte abbiamo richiamato la necessità, da un lato, di garantire la specificità e il carattere pattizio del rapporto che si ha con queste Regioni e, dall'altro, c'è stata sempre la preoccupazione di evitare che la specialità paradossalmente nel riassetto federale potesse essere un limite o comportasse meno opportunità. Ecco perché con questo articolo si tenta, invece, di conciliare le due dimensioni: da una parte fare in modo che la specialità rimanga e che, quindi, le Regioni a Statuto speciale abbiano una particolare definizione con il nostro federalismo fiscale e, dall'altra, far sì che non vengano meno queste opportunità. Se lei ci fa caso, per le altre Regioni sia all'articolo 15 (che contiene interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119) che all'articolo 21 abbiamo dovuto inserire, a mio avviso giustamente e alla luce anche del dibattito che qui si è svolto, la necessità di una perequazione infrastrutturale. Quindi, si ritiene che la perequazione infrastrutturale è comunque un elemento che deve svolgere una sua funzione.

Gli emendamenti 24.502 e 24.504 che ho presentato vanno in questa direzione nella parte che tocca e riguarda le Regioni a Statuto speciale. L'intento è quello di evitare che ci possa essere da questo punto di vista una sorta di ambiguità, di malinteso, che potrebbe poi, in fase di attuazione, procurare dei danni alle Regioni a Statuto speciale. Tali emendamenti, quindi, non solo fanno genericamente riferimento ai limiti strutturali ma propongono anche un esplicito riferimento alle dotazioni infrastrutturali e ai servizi sociali e sanitari.

Inoltre, signor Presidente, un aspetto particolare riguarda la fiscalità compensativa e di vantaggio. Nel testo del disegno di legge si fa riferimento ad una generica fiscalità di sviluppo. Penso, invece, che dobbiamo avere il coraggio di fare esplicito riferimento ad una fiscalità compensativa o di vantaggio per consentire a queste Regioni di passare da una specialità tutta giocata sul piano della rivendicazione storica ad una specialità che, invece, investa con coraggio sul piano della progettualità, della capacità di cambiamento, di competizione, di innovazione che le Regioni a Statuto speciale, soprattutto la Sicilia e la Sardegna, devono essere in grado di attuare. Ecco perché l'emendamento 24.505 richiama esattamente la fiscalità compensativa e di vantaggio che costringe le Regioni a Statuto speciale ad investire maggiormente sul carattere innovativo e progettuale della loro funzione.

Infine, signor Presidente, l'emendamento 24.506 indica la necessità di definire in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le Regioni a Statuto speciale che nei loro Statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, in modo tale che nell'accertamento dei redditi venga determinata la quota da attribuire agli stabilimenti ed agli impianti medesimi. È una vecchia questione, mai risolta definitivamente, che nel contesto attuale del riassetto federale e del ruolo delle Regioni a Statuto speciale ritengo debba finalmente trovare una strada per essere definitivamente attuata, in modo tale da rispettare anche le norme statutarie, come quella contenuta nell'articolo 37 dello Statuto siciliano.

Quelli che ho illustrato sono emendamenti a mio avviso ragionevoli ed innovativi, che possono trovare accoglimento da parte del relatore e del Governo.