l'interrogante condivide i contenuti dell'atto di sindacato ispettivo presentato il 20 gennaio 2009 in Consiglio regionale del Lazio dai consiglieri Simone Gargano, Tommaso Luzzi, Antonio Cicchetti ed altri;
con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 7 gennaio 2009, veniva indetta dall'azienda Policlinico Umberto I una gara comunitaria, a procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento in global service, dei seguenti servizi: pulizia, sanificazione ambientale e raccolta rifiuti sanitari assimilati agli urbani; fornitura di materiale igienico e gestione dei distributori; disinfestazione e derattizzazione; pulizia e manutenzione delle aree esterne; logistica; lavanolo; ristorazione;
l'ammontare complessivo dell'appalto, su base annuale, appare così ripartito: importo per servizi 24.000.000 euro; importo per oneri per la sicurezza derivanti dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per anno 200.313,92 euro, per un totale di 24.200.313,92 euro;
tali servizi attualmente risultano affidati singolarmente ai seguenti gestori: il servizio di pulizia a "La Pul-Tra" per un importo di 10.000.000 di euro; il servizio di mensa a "La Pul-Tra e Innova" per un valore di 4.000.000 di euro; il servizio di lavanderia a "Lavin" per un valore di 5.000.000 di euro; il servizio di logistica a "Tra.Ser" per un valore di 2.000.000 di euro; il servizio di nettezza urbana a "La Pul-Tra" per un importo di 300.000 euro; il servizio di trasporti a "Tra.Ser" per 200.000 euro;
la durata contrattuale dell'appalto è fissata in nove anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio, come certificato dal verbale di consegna;
il combinato disposto degli articoli 7 e 13 del suddetto bando sancisce quale requisito di partecipazione alla gara il possesso, da parte dei soggetti concorrenti, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta (sia essa in forma individuale che associata) dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: l'aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale al netto dell'IVA non inferiore complessivamente a 108.000.000 di euro; l'aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato specifico, inerente ai servizi nel settore oggetto di gara, presso aziende sanitarie locali o aziende ospedaliere o presso equivalenti strutture private, di un valore non inferiore complessivamente a 54.000.000 di euro, al netto dell'IVA (in presenza di giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il concorrente potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà apprezzata dall'azienda); l'aver effettuato negli ultimi tre anni i principali servizi, oggetto di gara, attestati da un documento su cui si riportano il rispettivo importo, la data e il destinatario, dai quali si evinca l'esperienza maturata presso strutture ospedaliere;
l'art. 14 del medesimo bando sancisce che i concorrenti, partecipanti in forma di imprese, appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande (RTI), ed i consorzi potranno cumulare i propri requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnica-professionale per il raggiungimento dei livelli minimi di capacità richiesti dalle norme di gara, secondo alcune regole: nello specifico, i requisiti di idoneità economico-finanziaria dovranno essere posseduti almeno al 60 per cento dalla capogruppo mandataria o indicata come tale, in caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40 per cento deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10 per cento;
dall'analisi del bando di gara risultano esclusi dall'affidamento determinati servizi, seppur di natura funzionale alla gestione della struttura ospedaliera, quali: la vigilanza; il servizio infermieristico; il servizio di navetta per gli utenti; il trasporto dei malati;
gli attuali gestori dei servizi, alla luce dello "sbarramento" economico contenuto nel bando, sono impediti dal partecipare all'affidamento, sia come imprese singole che come associazioni temporanee di imprese (nonostante la regolarità tenuta sia nella gestione dei servizi che sotto il profilo squisitamente occupazionale);
considerato che:
il bando così predisposto, ad avviso dell'interrogante, non appare rispettare i principi fondamentali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come sanciti dall'ordinamento italiano nonché dalla normativa europea;
il medesimo, infatti, non permette alle società individualmente titolari dei servizi di poter partecipare alla gara, sia in forma singola che associata, stante l'abnormità ed eccessività dei requisiti di capacità economico-finanziaria;
tra i citati requisiti di capacità economico-finanziaria vi è l'aver realizzato un fatturato globale triennale pari a 108.000.000 euro nonché un fatturato specifico per i servizi, di 54.000.000 euro, che estromette di fatto dalla libera facoltà di partecipazione gran parte (o quasi tutti) dei soggetti economici, operanti nel territorio nazionale, a vantaggio e garanzia di un limitato numero di imprese; e ciò, peraltro, è in palese contrasto sia con i principi generali del nostro ordinamento che con quelli specifici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
appare altresì sproporzionata, sperequata, arbitraria ed iniqua, rispetto anche alle finalità proprie della tecnica di affidamento dei servizi in global service, l'apposizione di un termine di durata novennale del contratto, stante l'evidente situazione di privilegio conseguente al regime di "esclusiva" che si verrebbe a creare in favore di un solo soggetto ed a scapito di eventuali altri operatori economici;
la fissazione di un corrispettivo contrattuale "aperto", pari a 24.000.000 euro annui, eventualmente revisionabile in caso di ipotesi normativamente previste, determinerebbe il venir meno dei benefici scaturenti dall'espletamento della gara a procedura aperta, che, poiché fondata sul criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non manterrebbe più le menzionate utilità insite nella citata procedura di affidamento;
l'affidamento in global service si sostanzia in una procedura che trae fondamento nel criterio che privilegia l'ottimizzazione delle risorse a fronte della riduzione dei costi, mentre il bando de quo, così come predisposto, appare celare, ad avviso dell'interrogante, una procedura tutt'altro che aperta, ovvero una vera e propria trattativa con un (o quasi uno solo) preordinato operatore economico, in violazione sia delle finalità della procedura di affidamento in global service che delle regole nazionali e sovranazionali in materia di libera concorrenza ed economicità;
a riguardo, la legge 10 ottobre 1990, n 287, in materia di tutela della concorrenza, sancisce espressamente il divieto di intese restrittive della concorrenza che abbiano l'effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza, all'interno del mercato nazionale, attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi o le altre condizioni contrattuali, nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, nell'applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse o per prestazioni equivalenti così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
la modalità di affidamento dei servizi prescelta dall'amministrazione de quo non appare rispondente alle attuali esigenze dell'ente poiché, stante la non rispondenza dei criteri di scelta dell'operatore economico eventualmente aggiudicatario della gara, nonché l'evidente assenza di una effettiva riduzione dei costi, considerato sia l'importo annuale di base del contratto che la concreta ed effettiva buona gestione dei medesimi servizi da parte degli attuali gestori, mentre sembra idonea a produrre il solo potenziale accrescimento dei costi;
la tecnica dell'affidamento in global service, per sua natura, dovrebbe ricomprendere la pluralità dei servizi da assegnare, mentre, nel caso in questione, risultano esclusi i servizi di vigilanza, infermieristico, di navetta per gli utenti e di trasporto malati;
il presente bando di gara si manifesta palesemente contraddittorio nel suo contenuto, anche alla luce del fatto che i servizi di mensa, logistica e lavanderia, per loro caratteristica necessitanti di impianti esterni, appaiono accorpati, mentre i servizi di vigilanza, infermieristico e di navetta, richiedenti impianti interni, risultano esclusi;
l'ottimizzazione delle risorse ben potrebbe ottenersi con l'indizione di una gara basata sui medesimi criteri di aggiudicazione già espletati ed in virtù dei quali si è proceduto all'affidamento dei singoli servizi alle imprese alle quali attualmente è affidata la gestione dei medesimi;
appare, altresì, evidente l'assenza anche dell'opportunità economica della citata tecnica di affidamento, stante l'inesistenza di una riduzione considerevole dei costi a carico dell'azienda mentre, nello stesso tempo, verrebbero penalizzate le attuali imprese operanti nel settore all'interno del Policlinico Umberto I con un depauperamento della loro capacità imprenditoriale che potrebbe avere, in futuro, anche gravi ripercussioni dal punto di vista occupazionale,
l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto nelle premesse e quale sia la loro valutazione del bando richiamato, che, così com'è formulato, esclude, di fatto, aziende che già operano con professionalità sul territorio del Lazio per i medesimi servizi richiamati nel bando.
(4-01029)