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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 130 del 22/01/2009


ORDINI DEL GIORNO

G25.100

BODEGA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            esaminato l'AS 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

        premesso che:

            l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rende necessario riaprire un confronto parlamentare sui contenuti di una più ampia riforma della Costituzione, atta a garantire la definitiva transizione al federalismo del nostro ordinamento;

            prioritaria appare, in particolare, la trasformazione del nostro sistema di bicameralismo perfetto, attraverso la riforma del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istanze territoriali;

            a tal fine, è opportuno riprende il dibattito avviato nella passata legislatura sul testo unificato AC 553 e abb., adottato dalla I Commissione (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati come testo base;

            la proposta prevedeva, in particolare, la riforma della seconda Camera in un Senato federale della Repubblica, eletto su base regionale;

        impegna il Governo:

            a promuovere la ripresa di un dibattito parlamentare sulla riforma costituzionale del nostro ordinamento in senso federale, che contempli in particolare la trasformazione del Senato in un'assemblea rappresentativa delle istanze territoriali.

________________

(*) Accolto dal Governo

G25.200

VIZZINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione dei disegni di legge n. 1117, 316 e 1253, recanti deleghe legislative per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di federalismo fiscale;

        considerato che:

            l'attuazione dell'autonomia finanziaria e fiscale delle Regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

            la disponibità delle risorse finanziarie derivanti dal complesso delle entrate statali, regionali e locali è funzionale allo svolgimento di compiti e funzioni nelle materie di competenza;

            nel corso dell'esame è emersa in più occasioni l'esigenza di procedere tempestivamente ad alcuni, importanti interventi di adeguamento dell'ordinamento, mediante misure di revisione costituzionale e leggi ordinarie;

            tali interventi, pertanto, costituiscono un completamento dell'assetto istituzionale coerente con la realizzazione dei princìpi di federalismo fiscale;

            il processo di realizzazione del federalismo fiscale e la stessa attuazione, nel suo complesso, del nuovo Titolo V, rendono opportuno ridefinire l'equilibrio dei rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica nonché la struttura e le funzioni del Parlamento;

            l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali postula anche la definizione di un nuovo Codice delle autonomie;

        afferma il proposito:

            di procedere tempestivamente nelle conseguenti misure di revisione costituzionale e di innovazione legislativa.

________________

(*) Accolto dal Governo

G25.701 (già em. 25.701)

BALDASSARRI

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1117 e connessi in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

        considerato che:

            l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

            la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

            nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;

            l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva,

        impegna il Governo

            a fissare il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo;

            a fissare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva ad un livello non superiore al 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,

            impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto deficit/PIL fino al suo completo azzeramento, a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

G25.701 (già em. 25.701) (testo 2)

BALDASSARRI, CONTI, MORANDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1117 e connessi in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

        considerato che:

            l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

            la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

            nonostante tale incremento il rapporto deficit/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto deficit/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;

            l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva,

        impegna il Governo

            a fissare il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo;

            a fissare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva ad un livello non superiore al 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,

            impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto deficit/PIL fino al suo completo azzeramento:

            a fissare nel Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;

            a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

________________

(*) Accolto dal Governo.