EMENDAMENTI
STRADIOTTO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 25.
(Revisione della dimensione del sistema perequativo)
1. A seguito della conclusione della fase di transizione di cui all'articolo 20, la dimensione del fondo perequativo a favore dei territori regionali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) è rivista con cadenza triennale. Se nel corso del triennio l'evoluzione degli elementi che entrano nella determinazione dell'entità di tale fondo, in termini di fabbisogni standard e di capacità fiscali, è tale da comportare uno scostamento della dimensione del fondo perequativo rispetto a quella stabilita all'inizio del triennio superiore ad una misura percentuale determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, lo Stato rivede l'entità del finanziamento del medesimo Fondo perequativo».
LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri».
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) per le finalità di cui alla lettera b), sia garantito che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui alla presente legge, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:
a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività;».
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«c) siano previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare Regioni ed Enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale».
Ritirato e trasformato nell'odg G25.701
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e dei contributi e il PIL è determinato annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria. L'Attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento; successivamente a tale termine detta percentuale non può superare quella della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno.
2-ter. Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici».