Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (1345 KB)

Versione standard



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 130 del 22/01/2009


EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.500

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA

Respinto

Dopo l'articolo 23,inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni finali, abrogazioni e delega per l'adozione della Carta delle autonomie locali)

        1. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

        2. I decreti legislativi di cui al presente articolo abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

            b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

        4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

        5. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

        Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».