ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 22.
Accantonato
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle Città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la regione Lazio;
c) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
e) edilizia pubblica e privata;
f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
h) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei princìpi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle Città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.
PROPOSTA DI STRALCIO
BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO
Accantonata
Stralciare l'articolo.
EMENDAMENTI
LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI
Accantonato
Sostituire i commi da 1 a 7, con i seguenti:
«1. È istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.
2. La Città metropolitana di Roma Capitale subentra e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della Città metropolitana è costituito dal territorio del comune di Roma e dagli altri comuni della provincia di Roma, salvo che nel termine perentorio di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli, uno o più comuni confinanti con altra provincia decidano di aderire alla provincia medesima.
3. Alla Città metropolitana di Roma Capitale si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
4. Analogamente, si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
5. La Città metropolitana di Roma Capitale nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.
6. Lo statuto della Città metropolitana disciplina gli organi di governo, gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.
7. Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana.
8. La Città metropolitana di Roma Capitale è titolare delle funzioni proprie delle province, delle città metropolitane e di quelle ad essa conferite dalle leggi statali e regionali.
9. Sono attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni comunali che, secondo i princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.
10. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.
11. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, dalla Città metropolitana di Roma Capitale, salvo quelle espressamente conferite alla medesima Città metropolitana di Roma Capitale o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.
12. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei comuni metropolitani e per lo status degli amministratori locali si applicano le disposizioni vigenti per i comuni di pari dimensione. La Città metropolitana di Roma Capitale, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima Città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i princìpi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuite le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dagli articoli 270, 271 e 272 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
13. Spettano in particolare alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:
a) rapporti con gli organi dello Stato e della Repubblica;
b) rapporti con la Santa Sede e con le istituzioni internazionali con sede in Roma;
c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;
d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale ed attuativo, edilizia pubblica e privata;
e) viabilità, mobilità e trasporti con particolare riferimento al trasporto pubblico ed ai servizi urbani di collegamento intercomunali;
f) grandi infrastrutture;
g) sicurezza e protezione civile;
h) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e dell'ambiente;
i) commercio, turismo e promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;
l) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione;
m) la pianificazione territoriale dei parchi ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi in cui gli enti preposti non abbiano approvato i piani d'assetto da più di tre anni dalla loro istituzione.
14. Alla Città metropolitana di Roma Capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.
15. Lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.
16. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui agli articoli precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale con quelle dell'amministrazione statale e regionale e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse del personale e di mezzi nel rispetto dei princìpi del miglior svolgimento delle funzioni da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali e funzioni svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
17. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, l'Assemblea capitolina e il Consiglio dei sindaci dell'area metropolitana approvano lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute consecutive da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto risulta approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.
18. I procedimenti amministrativi che riguardano le funzioni e i servizi di Roma Capitale si concludono in ogni caso con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi di Roma Capitale, secondo la disciplina regolamentare di cui al comma 17.
19. Con specifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 13 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica e delle funzioni di cui al comma 13.
20. Il decreto legislativo di cui al comma 19 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma Capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 13.
24. Il decreto legislativo di cui al comma 19, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Individuazione delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale».
Il Relatore
Accantonato
All'articolo 22:
al comma 3, alla lettera a) premettere le seguenti parole: "concorso alla";
al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: "dei princìpi";
al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "regionale" inserire le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione";
al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: "Lo status dei membri dell'Assemblea capitolina è disciplinato dalla legge dello Stato".
ORDINE DEL GIORNO
FILIPPI ALBERTO, BODEGA, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, MAURO, VACCARI
Accantonato
Il Senato,
esaminato l'Atto Senato n. 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
premesso che:
l'articolo 14, per le Città metropolitane, prevede che sia assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni;
l'articolo 22, in particolare, detta l'ordinamento transitorio di Roma capitale, prevedendo l'attribuzione a Roma di ulteriori funzioni amministrative;
l'articolo 22, comma 5 prevede che sia disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, attraverso la specificazione delle funzioni e la definizione delle modalità di trasferimento delle relative risorse umane e mezzi; inoltre, si prevede l'assegnazione di ulteriori risorse, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle ulteriori funzioni amministrative attribuite alla citta di Roma;
impegna il Governo:
ad interpretare gli articoli 14 e 22 garantendo che anche a regime l'attribuzione delle risorse umane e dei mezzi, nonché i tributi e le entrate proprie riconosciuti alle Città metropolitane e a Roma capitale siano commisurati alle funzioni e alle competenze effettivamente attribuite a tali enti.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22
CECCANTI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI
Accantonato
Dopo l'articolo 22,inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. Il Governo è delegato a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti gli altri Ministri interessati, l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica nel rispetto del riparto delle funzioni definito dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunita'locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;
c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;
d) garanzia della massima efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo alla Città del Vaticano;
e) previsione che alla capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i princi'pi di cui all'articolo 119 della Costituzione;
f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;
g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
h) previsione che il sindaco di Roma capitale sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Conferenza unificata;
i) definizione dell'ordinamento di Roma capitale secondo le modalità».
VITALI, ROSSI NICOLA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, SANNA, STRADIOTTO
Accantonato
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Finanziamento della città di Roma, Capitale della Repubblica)
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica.
2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle città metropolitane, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.
3. Salvo quanto privisto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, alla Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commissurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo non oneroso, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili».