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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 130 del 22/01/2009


EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.500

INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 20,inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modalità di esercizio in via transitoria delle funzioni statali sul territorio)

        1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

        2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

        3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture -uffici territoriali del Governo.

        4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

        5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

        6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».