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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 130 del 22/01/2009


ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 20.

Approvato nel testo emendato

(Norme transitorie per gli enti locali)

    1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate  forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;

        b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);

        c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 15, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

        d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

            1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

            2) per comuni e province l'80 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

            3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

        e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera d).

    2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

    3. Per i comuni, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

        a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

        b) funzioni di polizia locale;

        c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

        d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

        e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia;

        f) funzioni del settore sociale, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori.

    4. Per le province, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

        a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

        b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

        c) funzioni nel campo dei trasporti;

        d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

        e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

        f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

    5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

EMENDAMENTI

20.700

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna Regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni».

20.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.500

BELISARIO, DE TONI, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «determinazione» inserire le seguenti: «fino alla definizione dei costi standarddelle funzioni fondamentali degli enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali».

20.501

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

            «d) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

                1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

                2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.502

BARBOLINI

Id. em. 20.501

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            «b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

                1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

                2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

20.503

PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

20.504

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis). prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 12, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

20.505

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Id. em. 20.504

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis. prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 12, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

20.506

PARDI, BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

20.507

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

            «1-bis. Il decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera c), è adottato entro il termine del 30 giugno 2009».

20.508 (testo corretto)

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

        1. Dopo il titolo I della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:

«Titolo I-bis.

(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)

Capo I

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

Art. 12-bis.

(Funzioni fondamentali)

        1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

        2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:

            a) la funzione normativa;

            b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;

            c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;

            d) la funzione di controllo interno;

            e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;

            f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;

            g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.

        3. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:

            a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:

        1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;

        2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;

        3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale:

            b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:

        1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;

        2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

        3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;

        4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;

            c) nel settore "servizi alla persona e alla comunità", la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:

        1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;

        2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;

        3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;

        4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;

            d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

        1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;

        2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.

        4. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.

        5. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:

            a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:

        1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

        2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

        3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

        4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;

        5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

            b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:

        1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

        2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientaIe;

        3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

        4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

            c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

        1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

        2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

        6. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.

        7. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

            a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

            b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

            c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

        8. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-bis, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».

20.701

DONAGGIO, GARAVAGLIA MARIAPIA (*), STRADIOTTO (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È comunque garantita ai comuni, a partire dal 2010 e fino alla regimentazione della presente legge, la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 20 per cento del gettito territorialmente prodotto».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

20.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «le funzioni» inserire le seguenti: «e i relativi servizi».

        Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, alinea, dopo le parole: «le funzioni» inserire le seguenti: «e i relativi servizi».

20.702 (testo 2)

BARBOLINI

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per gli asili nido» inserire le seguenti: «, per il sistema integrato della scuola dell'infanzia».

        Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «fatta eccezione per» con le seguenti: «compresi».

20.703

BARBOLINI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis. funzioni di promozione locale dello sviluppo economico».

20.704

BARBOLINI

Respinto

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «dell'ambiente» inserire le seguenti: «e di manutenzione urbana».

20.850

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per il servizio idrico integrato»; alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori».

20.705

BARBOLINI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis. funzioni relative ai servizi culturali e di promozione sportiva».

ORDINE DEL GIORNO

G20.300

MAURO, BODEGA, FILIPPI ALBERTO, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

            esaminato l'Atto Senato n. 1117, "Delega al Governo" in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

        premesso che occorre assicurare la piena attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, in primo luogo attraverso la valorizzazione degli strumenti normativi vigenti, a partire dall'articolo 7 della legge n. 131 del 2003,

        impegna il Governo a dare piena ed efficace attuazione all'articolo 118 della Costituzione, nei settori in cui ciò non si è ancora realizzato, a partire dall'istruzione.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.500

INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 20,inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modalità di esercizio in via transitoria delle funzioni statali sul territorio)

        1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

        2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

        3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture -uffici territoriali del Governo.

        4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

        5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

        6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».