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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 130 del 22/01/2009


EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.500

BASTICO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 18,inserire il seguente Capo:

«Capo VII-bis

CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 18-bis.

(Deleghe al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adozione della ''Carta delle autonomie locali'')

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a:

            a) individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

                b) prevedere una disciplina dei settori relativi all'organizzazione degli enti locali di competenza esclusiva dello Stato, nonché individuare, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, l'organizzazione ed i servizi degli enti locali.

        2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa nell'ambito della Conferenza unificata; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

        3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica e al pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione; in questo contesto, prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuare in sede di decreto delegato, debbano essere necessariamente esercitate in forma associata da parte degli enti di minore dimensione demografica;

            b) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;

            c) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto di quelle storicamente svolte, secondo criteri di economicità, efficienza, semplificazione ed adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;

            d) considerare come funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, la individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;

            e) fino all'approvazione delle leggi regionali che, nell'ambito delle rispettive competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, stabilire la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali;

            f) fino al termine di cui alla lettera e), stabilire la dimensione demografica e territoriale minima dei comuni delle zone montane al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso forme associative comunali delle zone montane, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani e prevedendo che ogni comune delle aree montane possa partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane;

            g) attribuire ai comuni le funzioni catastali, anche ai fini del trasferimento agli stessi della titolarità nonché dei relativi proventi dell'imposizione sugli immobili e del riconoscimento di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

            h) prevedere forme di supporto, collaborazione e cooperazione tra Stato ed enti locali, anche per ciò che concerne l'impiego di fondi strutturali europei;

            i) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'adeguata gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari;

            l) indicare i princìpi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività e tenendo conto delle forme associative esistenti, in particolare delle unioni di comuni e delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;

            m) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

            n) dettare una disciplina specifica per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche anche con riferimento alla presenza di zone montane, ne sostenga e valorizzi l'azione di governo con misure di semplificazione procedurali, organizzative e contabili correlate alle minori dotazioni di risorse strumentali.

        4. Qualora, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie alloro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, su proposta dei Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità fra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

        5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

            b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

        7. Il decreto legislativo di cui al comma 5 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

        8. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

        9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

        10. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato».

        Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».